EDILI  che fare ?
  Capitolo 1 Per tentare di evitare il licenziamento
 
 
  § 4.  Programma di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione

        aziendale

 

Programma di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale

Un altro tentativo che si può fare per evitare, limitare o comunque ritardare i licenziamenti è quello di verificare se l’azienda ha la possibilità e la volontà di impegnarsi in un programma di ristrutturazione o riorganizzazione o si trova in una situazione di possibile conversione tecnico-produttiva.

 

Condizione preliminare perché questi programmi e la collegata richiesta di CigS vengano accolte è che l’azienda abbia più di 15 dipendenti, ma, nei fatti, l’esperienza ci insegna che in maniera particolare nel caso di aziende edili, sono necessarie sia una certa rilevanza di organico occupazionale aziendale, difficilmente quantificabile, sia il fatto che siano dimostrabili grandi effetti negativi sul territorio, in conseguenza degli eventuali licenziamenti.

 

E' necessario attuare un esame congiunto, tra le parti sociali, della situazione aziendale, in sede regionale se le unità produttive si trovano in una sola regione, oppure al MinLav, ma è sempre obbligatorio il parere della Regione/i.

 

Se c’è accordo, l’azienda deve elaborare il proprio programma (ristrutturazione, riorganizzazione o conversione) usando la modulistica prevista dalla legge e richiedere al Ministero del lavoro, Divisione XI della Direzione generale Previdenza, la concessione di Cassa Integrazione guadagni straordinaria per un determinato numero di lavoratori, che può essere variato in aumento per non più del 10% (vedi lettera Ministero del lavoro ad INPS del 16/5/95 protocollo 105428).

 

La domanda deve essere presentata anche all'ispettorato provinciale del lavoro competente, per rendere possibili le necessarie visite ispettive (non prima di tre mesi dall'inizio dell'intervento CigS).

 

La domanda deve essere presentata entro 25 giorni dal termine del periodo di paga nel corso del quale ha avuto inizio la sospensione. In caso di non rispetto dei termini, la CigS non sarà concessa per periodi anteriori ad una settimana rispetto alla data di presentazione ed il datore di lavoro dovrà pagare i periodi scoperti, in caso di omessa o tardiva presentazione (vedi art. 7 legge 164/75). Tutto questo vale anche per la richiesta di CigS per crisi aziendale.

 

Recenti decreti (20 agosto 2002, pubblicati in G.U. del 18 novembre 2002) hanno aggiunto condizioni per la richiesta e le proroghe di CigS nel casi di riorganizzazione e ristrutturazione.

 

Riorganizzazione

Deve essere presentato un programma per fronteggiare squilibri dell’organizzazione aziendale, indicando gli investimenti previsti e le attività di formazione e riqualificazione del personale.

Il valore degli investimenti complessivi deve essere superiore alla media annua di quelli effettuati nel biennio precedente la richiesta.

Le sospensioni devono essere correlate al programma.

I lavoratori che usufruiranno di formazione professionale non devono essere inferiori del 30% di quelli sospesi.

In caso di programma superiore a 12 mesi va esplicitato il piano di gestione degli esuberi.

Deve essere chiara la copertura finanziaria degli investimenti.

Valore e copertura degli investimenti sono condizioni obbligatorie per l’accoglimento della domanda.

Proroghe

L’ammissibilità della richiesta di proroga, in relazione alla complessità produttiva del programma, è data da:

¨    realizzazione di almeno l’85% degli interventi previsti nel biennio ottenuto (condizione obbligatoria);

¨       specificazione di quanto altro resta da fare;

¨       sospensioni correlate al programma;

¨ formazione professionale non inferiore al 30% dei sospesi (condizione obbligatoria).

L’ammissibilità della richiesta di proroga, in relazione alle ricadute occupazionali, è data da:

¨   realizzazione di almeno l’85% degli interventi previsti nel biennio ottenuto (condizione obbligatoria);

¨  esuberi non inferiori al 25% dell’organico; ricorso alla CigS per almeno il 50% degli esuberi alla fine del biennio del programma;

¨       esplicitazione delle azioni di f/p svolte e delle sospensioni;

¨ sospensioni collegate al programma e azioni di formazione professionale svolte per non meno del 30% delle sospensioni nel biennio (condizione obbligatoria).

 

Ristrutturazione

Nel programma deve essere esplicitata la prevalenza degli investimenti per impianti fissi ed attrezzature rispetto al complesso degli investimenti previsti.

Devono essere esplicitate le azioni di formazione professionale per riqualificazione del personale (condizione obbligatoria).

Il valore complessivo degli investimenti deve essere superiore alla media annua degli investimenti del biennio precedente la richiesta.

Le sospensioni dal lavoro devono essere ricollegabili al programma.

La formazione professionale non deve essere inferiore al 30% dei sospesi, in caso di programma superiore a 12 mesi deve essere esplicitato il piano di gestione degli esuberi.

Deve essere chiara la copertura finanziaria degli investimenti (condizione obbligatoria).

Proroghe

L’ammissibilità della richiesta di proroga, in relazione alla complessità produttiva del programma, è data da:

¨       realizzazione di almeno l’85% degli interventi previsti nel biennio ottenuto (condizione obbligatoria);

¨       modificazioni tecniche necessarie emerse alla fine del programma con investimenti di almeno il 20% di quelli previsti ed esplicitazione delle azioni necessarie;

¨       le unità aziendali interessate devono avere almeno 50 addetti, 100 nel caso di una sola unità;

¨       sospensioni collegate al programma e formazione professionale non inferiore al 30% dei sospesi (condizione obbligatoria).

L’ammissibilità della richiesta di proroga, in relazione alle ricadute occupazionali, è data da:

¨       realizzazione di almeno l’85% degli interventi previsti nel biennio ottenuto (condizione obbligatoria);

¨       l’impresa deve avere almeno 200 addetti con unità aziendali nel territorio nazionale;

¨       gli esuberi devono essere non inferiori al 25% dell’organico delle unità aziendali interessate dal programma;

¨       il ricorso alla CigS non deve essere inferiore almeno al 50% degli esuberi previsti;

¨       devono essere esplicitate le azioni di formazione professionale;

¨       le sospensioni devono collegate al programma e la f/p non deve essere inferiore al 30% dei sospesi (condizione obbligatoria).

 

a) integrazione salariale per i lavoratori

L’azienda può chiedere CigS fino a 24 mesi. Potranno anche essere richieste due successive proroghe, di 12 mesi ciascuna, ma solo per programmi che presentino particolari complessità dei processi produttivi dell’impresa e/o in caso di rilevanti conseguenze occupazionali relative alla dimensione dell’impresa e/o al territorio dove sono localizzate le sue unità produttive.

La CigS non può essere richiesta per unità produttive in cui sia stato chiesto, per gli stessi periodi, l’intervento della cassa integrazione ordinaria.

Durante la CigS non matura il diritto alle ferie.

Il TFR è pagato dall'azienda se il lavoratore è reintegrato, altrimenti è pagato dall'INPS su conteggi fatti dall'azienda.

Nei casi di CigS, per il lavoratore continua a valere una contribuzione per pensione di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità riferita allo stipendio che avrebbe se continuasse a lavorare (comprensivo quindi anche degli scatti contrattuale e delle indennità territoriali). A questo stesso salario pieno ci si riferisce per il calcolo del TFR.

b) procedure di richiesta

È obbligatorio un esame congiunto tra azienda e sindacato per definire il programma, la quantità di CigS ed il numero dei lavoratori interessati, la eventuale rotazione della stessa CigS. Questo confronto deve avvenire presso l’Ufficio provinciale del lavoro, presso quello regionale o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro se, rispettivamente, l’azienda ha unità produttive nella provincia, oppure in diverse province della stessa regione, oppure in diverse regioni.

Raggiunto l’accordo ed acquisito il parere obbligatorio della Regione, l’azienda presenta al Ministero il programma di ristrutturazione o di riorganizzazione o di conversione, formulato sui moduli appositamente predisposti in cui, tra l’altro, devono chiaramente emergere gli obiettivi del programma aziendale e le motivazioni di richiesta della CigS (difesa dell’occupazione), nonché i bilanci e gli organici degli ultimi 3 anni.

Se vi è richiesta sindacale di rotazione della CigS a zero ore ed il rifiuto dell’azienda non sia ritenuto motivato dal Ministero del lavoro, l’azienda dovrà pagare per ogni lavoratore posto in cassa integrazione il doppio del contributo addizionale per la CigS, previsto dall’art. 8 comma 1 della legge 160/88. Tale contributo aumenterà ancora del 150% dopo 25 giorni di concessione della CigS.

Nei soli casi di proroghe interessanti aziende o gruppi di particolare interesse nazionale, il Ministero del lavoro,

• sentito l'apposito Comitato tecnico interministeriale,

• nei limiti quantitativi delle risorse disponibili,

• secondo i criteri generali di gestione della CigS indicati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica,

può concedere la CigS al programma presentato dall’azienda, con proprio decreto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda perfettamente istruita, 60 se è necessario il parere del Comitato, 90 nei casi di proroghe particolarmente complesse.

I decreti di concessione hanno validità semestrale per i primi due semestri, annuale in seguito.

Alla scadenza l'azienda deve inoltrare una richiesta di un nuovo decreto per altri 6 mesi, e così via fino al raggiungimento dell'intero periodo richiesto.

Durante il programma di CigS concessa, l’azienda può anche chiederne una modifica, con l’accordo delle organizzazioni sindacali aziendali.

c) Aziende Artigiane

Nei casi di concessione di CigS per ristrutturazione/riorganizzazione/ conversione ed anche per crisi aziendale, tale CigS può essere richiesta e concessa anche ad un’azienda artigiana con più di 15 dipendenti, che sospende lavoratori a causa di sospensioni o contrazioni dell’attività dell’azienda non artigiana a cui è stata concessa la CigS e che ha influsso gestionale prevalente nei confronti della sunnominata azienda artigiana.

L’influsso gestionale prevalente si ha quando l’azienda artigiana ha avuto nel biennio precedente più del 50% del proprio fatturato collegato con l’azienda non artigiana.