EDILI  che fare ?
  Capitolo 1 Per tentare di evitare il licenziamento
 
 

§ 5.  Crisi aziendale

 

Crisi aziendale

Altro modo per tentare di evitare o limitare o rinviare il licenziamento è quello di concordare con l’azienda, che comunque abbia più di 15 dipendenti e intenda licenziare per esuberi strutturali, che questa richieda al Ministero del lavoro la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, presentando un programma idoneo a gestire la crisi.

 

Sono necessarie le seguenti condizioni:

¨       relazione tecnica che descriva un andamento economico/finanziario negativo nel biennio precedente la richiesta;

¨       ridimensionamento dell’organico o sua stabilità e nessuna nuova assunzione, in particolare agevolata, nel biennio precedente salvo dimostrazione della necessità di assunzioni compatibili con la CigS;

¨       predisposizione di un piano di risanamento;

¨       piano di gestione degli eventuali esuberi in corso o al termine della CigS.

Solo in caso di improvviso ed imprevedibile evento esterno, da dimostrare, saranno necessarie solo le ultime due condizioni.

 

Non è possibile richiedere la CigS se:

¨       non è stata iniziata l’attività;

¨       l’attività produttiva è stata iniziata nel biennio precedente;

¨       si siano avute significative trasformazioni societarie nel biennio precedente, salvo che siano avvenute tra imprese che presentano assetti societari sostanzialmente coincidenti con la finalità del contenimento dei costi di gestione;

¨       l’attività produttiva, anche di un solo settore di attività dell’impresa, sia cessata, salvo che l’impresa presenti piani di gestione degli esuberi che riducano in tutto o in parte il ricorso alla mobilità, a meno che tale ricorso porti con certezza a ricollocare i lavoratori in esubero anche parzialmente, alla fine della CigS o nei 12 mesi successivi.

 

a) integrazione salariale per i lavoratori

L’azienda può chiedere CigS fino a 12 mesi. Un’altra richiesta per gli stessi motivi non può essere fatta prima che siano trascorsi due terzi del periodo concesso.

La CigS non può essere richiesta per unità produttive in cui sia stato chiesto, per gli stessi periodi, l’intervento della cassa integrazione ordinaria.

Per le piccole e medie aziende che lavorano nel settore della subfornitura la perdita di una commessa che rappresenta l'unica opportunità di lavoro è condizione sufficiente per richiedere la CigS per crisi, anche accompagnando la richiesta con la sola predisposizione del piano di risanamento e di gestione degli esuberi.

E' abolita la norma che prevedeva l'esistenza di non meno di 100 dipendenti in organico per la concessione della CigS per crisi alle aziende che cessano l'attività. Non è più causa di esclusione dalla richiesta la modificazione dell'assetto societario in caso di proprietà coincidente. Non è più obbligatoria la visita ispettiva.

b) Procedure di richiesta

È obbligatorio un esame congiunto tra azienda e sindacato per definire il programma, la quantità di CigS ed il numero dei lavoratori interessati, la eventuale rotazione della stessa CigS. Questo confronto deve avvenire presso l’Ufficio provinciale del lavoro, presso quello regionale o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro se, rispettivamente, l’azienda ha unità produttive nella provincia, oppure in diverse province della stessa regione, oppure in diverse regioni.

Raggiunto l’accordo ed acquisito obbligatoriamente il parere della regione, l’azienda richiede al Ministero del lavoro, Divisione XI della Direzione generale previdenza  la CigS, presentando un programma formulato sui moduli appositamente predisposti in cui, tra l’altro, devono chiaramente emergere gli obiettivi del programma aziendale e le motivazioni di richiesta della CigS (difesa dell’occupazione), nonché l'evidenziazione dell'andamento negativo dell'azienda.

Se vi è richiesta sindacale di rotazione della CigS a zero ore ed il rifiuto dell’azienda non sia ritenuto motivato dal Ministero del lavoro, l’azienda dovrà pagare per ogni lavoratore posto in cassa integrazione il doppio del contributo addizionale per la CigS, previsto dall’art. 8 comma 1 legge 160/88. Tale contributo aumenterà ancora del 150% dopo 25 giorni di concessione della CigS.

Il Ministero del lavoro, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, decide se concedere la CigS al programma presentato dall’azienda.

I decreti di concessione hanno durata annuale.