AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Diritti e obblighi dei lavoratori durante la sospensione dal lavoro

 Maturazione del TFR durante i periodi di sospensione dal lavoro o ad orario ridotto

 

 

Durante i periodi di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro dovuti ad interventi della CigS e CdS, l'azienda è tenuta ad effettuare il normale accantonamento della quota di TFR, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto qualora avesse prestato la sua normale attività lavorativa (art. 2120 del Codice Civile).

 

Se al termine del periodo di sospensione per CigS il lavoratore viene posto in mobilità, senza che vi sia stato il rientro al lavoro, l'azienda può chiedere il rimborso all'INPS della quota accantonata di TFR riferita ai succitati periodi di sospensione (con la precisazione che questa norma trova applicazione limitatamente per i periodi di sospensione non interrotti da periodi di rientro al lavoro) (art. 2 della legge 8 agosto 1972, n.464).

 

Tale norma si applica anche nel caso di ricorso al CdS, limitatamente per la quota proporzionale data dall'entità della riduzione dell'orario di lavoro.