AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Diritti e obblighi dei lavoratori durante la sospensione dal lavoro |
Comando o distacco presso altra impresa |
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L'art. 3, comma 3 della legge 19 luglio 1993, n. 236 prevede che gli accordi sindacali (allo scopo di evitare la riduzione del personale) possono prevedere il comando o il distacco presso altra impresa dei lavoratori per una durata temporanea, anche se i medesimi non sono collocati in CigS.
Questa norma non ha mai trovato applicazione pratica non è concorrenziale rispetto alle condizioni più favorevoli per le imprese quali le assunzioni a termine, il lavoro interinale, i CFL e le Co.co.co. In considerazione delle ulteriori e ancor più favorevoli condizioni per le imprese fornite oggi con l’entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro (DLgs n. 276/2003).
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