Fondo Nazionale Pensione Complementare a Capitalizzazione
 per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati,
del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni.

per maggiori informazioni: http://www.lavoroserviziprevidenziali.it/fondi/concreto/

    Bilancio di esercizio 2001 del Fondo Concreto e nuovo Statuto

COMUNICAZIONI FONDO PENSIONE CONCRETO  12.12.2001

SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE CONCRETO

REDATTA AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE N.211 DEL 14 GENNAIO 1997 , DEL DECRETO LEGISLATIVO N.124 DEL 21 APRILE 1993 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DEL 10 FEBBRAIO 1999.

La presente scheda informativa, la cui diffusione ai fini della raccolta delle adesioni è stata consentita dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data 8 febbraio 2000, fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti il Fondo PENSIONE CONCRETO, di seguito CONCRETO. L'organo di amministrazione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in essa contenuti.

L'adesione del lavoratore a CONCRETO deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda.

   

Sede: Roma, Via di Santa Teresa n.23
Tel: 068555068

1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE CONCRETO

  1. Data di costituzione e durata - Concreto è stato costituito con atto Notaio Claudio Fabro di Roma in data 19 maggio 1999, n.rep.90520 ed ha durata illimitata.
  2. Fonte istitutiva - Le fonti istitutive di Concreto sono: l'art.46 del c.c.n.l. 30.9.1994 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte; la successiva intesa sulla previdenza complementare intervenuta il 6.3.1997 in sede di rinnovo della parte economica del precitato c.c.n.l. nonché l'accordo istitutivo del 27. 1. 1999 tra Federmaco e Feneal-UIL. Filca-CISL e Fillea-CGIL.
  3. Area dei destinatari - L'adesione a CONCRETO è volontaria ed è riservata ai lavoratori dipendenti non in prova (con contratto: a tempo indeterminato; part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare 1° gennaio-31 dicembre; di formazione e lavoro; di apprendistato), ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di categoria (settori del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni) ovvero ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti dalle Organizzazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria e dalle altre Organizzazioni rappresentate dalle firmatarie per l'esercizio dell'attività contrattuale collettiva nonché ai dipendenti dalle Società controllate da tali Organizzazioni.
  4. Natura giuridica - Concreto è costituito in forma di associazione riconosciuta, avente personalità giuridica ai sensi dell'art.12 c.c.
  5. Scopo - CONCRETO,che non ha fini di lucro ed è soggetto per l'esercizio dell'attività alla autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, vuole garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.
  6. Regime del Fondo - CONCRETO è un Fondo Pensione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.
  7. Organi sociali - Il funzionamento di CONCRETO è affidato ad organi paritetici di origine elettiva: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il collegio dei Revisori Contabili.

L'Assemblea è costituita da 30 componenti, eletti per metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese. L'elezione dei componenti in rappresentanza dei lavoratori avviene sulla base delle modalità stabilite dal Regolamento elettorale. L'elezione dei componenti in rappresentanza delle imprese avviene sulla base della lista presentata dall'Organizzazione datoriale istitutiva di Concreto.

Le elezioni per la prima assemblea di Concreto si svolgeranno al raggiungimento di 4.000 adesioni.

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei delegati, è costituito da 6 componenti, 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle imprese.

Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto dall'Assemblea dei delegati, è costituito da 2 componenti effettivi e 2 supplenti, 2 in rappresentanza dei lavoratori e 2 in rappresentanza delle imprese.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

2. PRESTAZIONI

  1. L'entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti conseguiti nella gestione delle risorse. Al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto l'iscritto ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e mantiene la condizione di associato.
  2. Il diritto alla prestazione complementare per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di partecipazione a CONCRETO.

Il diritto alla prestazione complementare per anzianità si consegue al compimento di una età di non più di dieci inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di partecipazione a CONCRETO.

In ogni caso il diritto alle prestazioni può essere esercitato a condizione che il lavoratore socio abbia cessato il rapporto di lavoro.

Erogazioni - CONCRETO provvederà all'erogazione delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative l'indicazione delle quali sarà riportata nella presente scheda successivamente alla loro individuazione.

All'atto della presentazione della domanda di pensione complementare il lavoratore socio può richiedere la liquidazione in capitale fino al 50% dell'importo maturato nel proprio Conto individuale. A richiesta del lavoratore socio il Fondo riconoscerà una pensione di reversibilità a favore dei beneficiari indicati dallo stesso, aventi diritto ai sensi della normativa vigente. In tal caso il Fondo provvederà ad informare il lavoratore delle condizioni contenute nelle convenzioni in ordine alla scelta della pensione di reversibilità.

Non sono previste prestazioni pensionistiche di invalidità.

Anticipazioni -Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore socio può conseguire una anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett.a),b),c) e d) dell'art.31,comma 1,della legge 5.8.1978, n.457, ovvero per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le modalità di eventuale reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

3. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE

Il lavoratore socio che perde i requisiti di partecipazione a CONCRETO può:

  1. richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione cui abbia possibilità di accedere in relazione a nuova attività lavorativa. Il trasferimento è pari all'intero ammontare della propria posizione individuale;
  2. riscattare la propria posizione individuale maturata presso CONCRETO a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche. Il riscatto comporta la riscossione dell'intero ammontare della propria posizione individuale. In caso di morte prima del pensionamento di vecchiaia, la posizione individuale del lavoratore socio è riscattata dal coniuge ovvero dai figli o, se già viventi a carico, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le eventuali disposizioni del lavoratore socio, in assenza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo;
  3. mantenere la posizione individuale presso CONCRETO, pur in assenza di contribuzione, ferma restando la possibilità di esercitare, successivamente, una delle due opzioni di cui alle lettere a) e b). 

Ogni obbligo di contribuzione nei confronti di CONCRETO cessa dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione.

Il trasferimento ovvero la liquidazione degli importi di cui alle lettere, rispettivamente, a) e b) avviene entro sei mesi dalla relativa richiesta.

In costanza dei requisiti di partecipazione a CONCRETO, il lavoratore socio può richiedere il trasferimento ad altro Fondo pensione non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza al Fondo. La domanda di trasferimento andrà presentata entro il 30 settembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio successivo.

4. CONTRIBUZIONI ED ALTRI ONERI

I lavoratori soci di CONCRETO sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini di cui all'Accordo istitutivo del 27 gennaio 1999 e successive modifiche.

La contribuzione a CONCRETO, a decorrere dall'autorizzazione all'esercizio del Fondo è così ripartita:

Le modifiche delle succitate misure di contribuzione saranno stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

La contribuzione decorre, per i lavoratori che si associano al Fondo entro il mese di maggio, con effetto dal 1° luglio, e per coloro che si associano entro il mese di novembre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per i lavoratori che aderiscono al Fondo prima dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, la contribuzione decorre dal 1° giorno del mese successivo a detta autorizzazione. Il lavoratore socio, trascorsi cinque anni di permanenza presso il fondo, può decidere di sospendere la propria contribuzione previa comunicazione scritta all'impresa entro il 30 novembre, con effetto dal 1° gennaio successivo. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito in qualsiasi momento, per una sola volta. Quota di iscrizione - All'atto dell'adesione è previsto il versamento di una quota di iscrizione "una tantum" di lire 25.000 a carico dell'iscritto.

5. REGIME DELLE SPESE

Quota Associativa - Per il suo funzionamento Concreto sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

A titolo esemplificativo, le spese amministrative che Concreto sostiene riguardano:

Al finanziamento di tali spese Concreto provvede, in via prioritaria, con l'utilizzo della quota di iscrizione e di una quota parte della contribuzione, denominata "quota associativa", stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo. Per il primo esercizio di attività la quota associativa non potrà essere superiore allo 0,15% della retribuzione imponibile. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo. L'articolazione di tali oneri verrà definita al momento della scelta del/i gestore/i e della banca depositaria.

6. CRITERI GENERALI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Gestione - Le risorse finanziarie di CONCRETO sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente. Per il primo triennio verrà attuata una gestione monocomparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato paritetico e previa modifica statutaria, potrà optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti.

Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori sarà fornita adeguata e completa informazione.

I gestori delle risorse finanziarie e la banca depositaria saranno individuati dagli Organi di Concreto successivamente all'autorizzazione all'esercizio.

7. INFORMAZIONI

Informativa ai lavoratori soci - Annualmente CONCRETO invierà a ciascun lavoratore socio l'estratto conto individuale nel quale saranno evidenziati i versamenti effettuati, suddivisi per quote derivanti dai contributi a carico del lavoratore, a carico dell'impresa e dal TFR, nonché saranno fornite informazioni sull'andamento amministrativo e finanziario della gestione del Fondo stesso conformemente a quanto disposto dalla Commissione di Vigilanza in tema di comunicazione periodica agli iscritti.

8. ATTIVITA' INIZIALE

  1. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio, nominato pariteticamente in 6 componenti all'atto della costituzione di CONCRETO, ha il compito di: 
  1. disporre l'adeguamento dello Statuto di CONCRETO sulla base di eventuali indicazioni provenienti dalla Commissione di Vigilanza e/o dalle parti firmatarie della Fonte istitutiva. Di tali eventuali modifiche significative delle regole di funzionamento del Fondo intervenute nell'ambito del procedimento autorizzativo il Consiglio di Amministrazione si impegna a diffondere adeguate informazioni ai lavoratori. Qualora tali modifiche comportassero variazioni alla presente scheda informativa il lavoratore ha facoltà di disdire la propria adesione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; 
  2. espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del fondo; gestire la raccolta delle adesioni e curare la promozione del fondo presso i potenziali aderenti; 
  3. indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea di delegati secondo le procedure e le modalità stabilite dai Regolamenti Elettorali, non appena raggiunta l'adesione di 4.000 lavoratori. 
  1. Il Collegio dei Revisori contabili iniziale è composto da 2 membri indicati dalle parti firmatarie della Fonte istitutiva. 
  2. Il riconoscimento e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di CONCRETO, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.124/93, verranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione eletto non appena insediato. 
  3. L'effettiva operatività del Fondo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di Vigilanza.

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