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Lavori di restauro: legge 166/2002 ovvero le modifiche alla Merloni
La Commissione Europea ha ritenuto in contrasto con la disciplina comunitaria le modifiche apportate alla Merloni dalla legge 166/2002, aprendo in modo formale una procedura di infrazione contro l’Italia per la violazione delle direttive in materia di lavori. Molti i punti contestati al nuovo decreto legislativo messo a punto dal Ministro dei Beni Culturali, Giuliano Urbani, che il 30 luglio scorso ha ottenuto la prima approvazione dal Consiglio dei Ministri. Il nuovo decreto sottrae alla legge Merloni i lavori di restauro sottosoglia, estendendo anche ai beni immobili molte deroghe già previste dalla legge per i lavori su beni mobili della OS2. Per i lavori fino a 500.000 euro, contro i 300.000 euro che costituiscono il limite ordinario, viene ammessa la trattativa privata. Di fatto si riafferma la centralità degli affidamenti diretti, ritenuto dal Ministero l’unico modo per tutelare un lavoro con caratteristiche molto particolari come di fatto è quello del restauro. Nel decreto sono previsti anche nuovi criteri per la scelta delle imprese e per la loro qualificazione. I criteri di scelta non si baseranno più sul massimo ribasso, ma sull’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre per la qualificazione le imprese dovranno dimostrare di avere già operato nel settore specifico di restauro cui si riferisce l’intervento da realizzare e non potranno avvalersi del curriculum lavorativo del proprio direttore tecnico. Tra i punti contestati dalla commissione europea, rientra quello sugli affidamenti fiduciari della progettazione. Rientra infatti tra le modifiche apportate alla Merloni anche l’affidamento della progettazione iniziale dell’intervento. Tali affidamenti non sono compatibili con i principi europei che impongono la trasparenza del mercato degli appalti (nella legge 166 possono essere affidati in via fiduciaria servizi di progettazione per importi fino a 100.000 euro). Viene inoltre sottolineato dalla commissione europea, che nella 166/2002, non è previsto un meccanismo di messa in concorrenza del collaudo quando questo è affidato all’esterno e perplessità vengono anche espresse rispetto alla possibilità di affidare direttamente l’incarico di direzione lavori al progettista (anche nei casi in cui l’affidamento del progetto sia avvenuto con gara se questa non prevedeva il Direttore lavori in modo esplicito nell’oggetto dell’appalto). Si registra in sostanza, con questi nuovi provvedimenti, il venir meno della griglia di regole di comportamento certe che era stata introdotta dalla Merloni, nonché il riaffermarsi con forza della “discrezionalità” fattore potenzialmente capace di alterare il mercato del restauro sul versante delle imprese.
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©Grafica web michele Di lucchio |