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APPALTI PUBBLICI
17.04.09 In assenza di regolaritą contributiva dell’impresa nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile, La Pubblica Amministrazione deve sciogliere l’appalto. E’ quanto definisce una importante sentenza del Consiglio di Stato.

Anas Spa si č vista riconoscere in Appello la regolaritą di una gara di appalto sulla quale si era pronunciato, con sentenza n.1138 del 2008 il TAR Calabria - Catanzaro accogliendo il ricorso proposto da Sammarco srl avverso la revoca della aggiudicazione.
In pratica si afferma che la regolaritą contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE, deve essere sempre presente negli appalti (nella fattispecie pubblici) dal momento della partecipazione alla gara sino alla fine dell’appalto.
Se la regolaritą manca la Pubblica Amministrazione deve sciogliere l’appalto. Anche se c’č stata una irregolaritą temporanea.
Nella sentenza si dice anche, richiamando il DM 24 ottobre 2007, che dopo l’entrata in vigore del provvedimento citato e per le procedure di appalto successive a quella data č consentito di “sanare” la posizione irregolare entro 15 gg.

Gli allegati:

- lettera alle strutture del Dipartimento edilizia Fillea
- Sentenza del Consiglio di Stato