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LOTTA AL SOMMERSO: APPREZZAMENTO E SODDISFAZIONE DEI SINDACATI DELLE COSTRUZIONI PER LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003 (cd “Legge Biagi)

 

 

Forte apprezzamento e grande soddisfazione, nell’ambito della strategia di contrasto al lavoro sommerso e agli infortuni, per le norme riguardanti il settore delle costruzioni contenute nel decreto modificativo del decreto legislativo 276/2003 (cd “Legge Biagi”), approvato dal Consiglio dei ministri.

È quanto esprimono le segreterie nazionali dei lavoratori delle Costruzioni Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil. Il decreto modificativo traduce in disposizioni normative gran parte degli obiettivi enunciati nell’Avviso Comune firmato dalle parti sociali nel dicembre 2003, che contiene le misure concordate per la lotta contro il lavoro sommerso. 

Nel decreto, notano le segreterie di Filca, Fillea e Feneal, si raggiungono risultati di notevole portata, innanzitutto in materia di Durc (Documento unico di regolarità contributiva), perchè si introduce la sanzione che prevede la sospensione della concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività se il committente o l’impresa appaltatrice, sia nei cantieri pubblici che privati, non sono in possesso della certificazione di regolarità contributiva.

Il legislatore ha poi accolto una proposta del sindacato, introducendo la responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore in tutti gli appalti, soprattutto in quelli privati. In questo modo, l’appaltatore principale risponde non solo dei propri dipendenti, ma anche del trattamento contributivo e retributivo che il subappaltatore riconosce ai propri lavoratori.

Inoltre, precisano le Federazioni dei lavoratori delle Costruzioni, viene ripristinato l’obbligo dell’impresa di comunicare almeno un giorno prima l’assunzione di un lavoratore, in modo da bloccare le pratiche utilizzate dalle imprese irregolari per evadere le norme assicurative e contributive. Infine, le agenzie di lavoro temporaneo dovranno versare i contributi per la formazione professionale alle Scuole edili costituite in virtù della contrattazione collettiva realizzata nel settore delle Costruzioni. Si conferma, così,  che ulteriori flessibilità possono introdursi in edilizia a condizione che sia rispettato il principio della unicità contrattuale, della omogeneità dei costi e dell’iscrizione agli enti bilaterali di settore.

 

 

 

 

 

Roma 6 settembre 2004

 
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