LOTTA
AL SOMMERSO: APPREZZAMENTO E SODDISFAZIONE DEI SINDACATI DELLE
COSTRUZIONI PER LE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 276/2003 (cd “Legge
Biagi)
Forte apprezzamento
e grande soddisfazione, nell’ambito della strategia di contrasto al
lavoro sommerso e agli infortuni, per le norme riguardanti il settore
delle costruzioni contenute nel decreto modificativo del decreto
legislativo 276/2003 (cd “Legge Biagi”), approvato dal Consiglio dei
ministri.
È quanto esprimono
le segreterie nazionali dei lavoratori delle Costruzioni Filca Cisl,
Fillea Cgil e Feneal Uil. Il decreto modificativo traduce in
disposizioni normative gran parte degli obiettivi enunciati nell’Avviso
Comune firmato dalle parti sociali nel dicembre 2003, che contiene le
misure concordate per la lotta contro il lavoro sommerso.
Nel decreto, notano
le segreterie di Filca, Fillea e Feneal, si raggiungono risultati di
notevole portata, innanzitutto in materia di Durc (Documento unico di
regolarità contributiva), perchè si introduce la sanzione che prevede la
sospensione della concessione edilizia o della dichiarazione di inizio
attività se il committente o l’impresa appaltatrice, sia nei cantieri
pubblici che privati, non sono in possesso della certificazione di
regolarità contributiva.
Il legislatore ha
poi accolto una proposta del sindacato, introducendo la responsabilità
in solido tra appaltatore e subappaltatore in tutti gli appalti,
soprattutto in quelli privati. In questo modo, l’appaltatore principale
risponde non solo dei propri dipendenti, ma anche del trattamento
contributivo e retributivo che il subappaltatore riconosce ai propri
lavoratori.
Inoltre, precisano
le Federazioni dei lavoratori delle Costruzioni, viene ripristinato
l’obbligo dell’impresa di comunicare almeno un giorno prima l’assunzione
di un lavoratore, in modo da bloccare le pratiche utilizzate dalle
imprese irregolari per evadere le norme assicurative e contributive.
Infine, le agenzie di lavoro temporaneo dovranno versare i contributi
per la formazione professionale alle Scuole edili costituite in virtù
della contrattazione collettiva realizzata nel settore delle
Costruzioni. Si conferma, così, che ulteriori flessibilità possono
introdursi in edilizia a condizione che sia rispettato il principio
della unicità contrattuale, della omogeneità dei costi e dell’iscrizione
agli enti bilaterali di settore.
Roma 6 settembre
2004
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