Nuovo decreto flussi
Operativo solo dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quote già divise per
categoria
Al via la
"Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno
2007".
ARTICOLO 1
1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per l'anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini
stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità
da ripartire tra le Regionie le Province autonome a cura del
ministero della Solidarietà sociale.
ARTICOLO 2
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in
Italia,per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 47.100
cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così
ripartiti: a) 4.500 cittadini albanesi; b) 1.000 cittadini algerini;
c) 3.000 cittadini del Bangladesh; d) 8.000 cittadini egiziani; e)
5.000 cittadini filippini; f) 1.000 cittadini ghanesi; g) 4.500
cittadini marocchini; h) 6.500 cittadini moldavi; i) 1.500 cittadini
nigeriani; l) 1.000 cittadini pakistani; m) 1.000 cittadini
senegalesi; n) 100 cittadini somali; o) 3.500 cittadini dello Sri
Lanka; p) 4.000 cittadini tunisini; q) 2.500 cittadini di altri
Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle
procedure di riammissione.
ARTICOLO 3
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in
Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi
non elencati all'articolo 2, entro una quota di 110.900 unità così
ripartite: a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di
assistenza alla persona; b) 14.200 ingressi per il settore edile; c)
1.000 ingressi per dirigentio personale altamente qualificato; d)
500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il
settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci; e) 200
ingressi per il settore della pesca marittima; f) 30.000 ingressi
per i restanti settori produttivi.
ARTICOLO 4
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1,è autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a)
3.000 permessi di soggiorno per studio; b) 2.500 permessi di
soggiorno per tirocinio; c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro
stagionale.
2. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1,è riservata una
quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero che abbiano completato i programmi di
formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In
caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori
ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai
sensi del citato articolo 23 e dell'articolo 34 del Dpr 31 agosto
1999, n. 394.
ARTICOLO 5
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è consentito
l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle
seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività
di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e
amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati.
2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino a
un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno
per motivi di studio e formazione professionale in permessi di
soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 6
1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, per l'anno 2007
sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità,
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in
Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in
un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela.
Art. 7
1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del
presente decreto decorrono: a) per i lavoratori provenienti dai
Paesi indicati all'articolo 2, dalle ore 8.00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana; b) per i
lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati
dall'articolo 2: 1) dalle ore 8.00 del diciottesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il
settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona; 2) dalle
ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
2. Nel limite della quota complessiva di cui all'articolo 1, sono
ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla "Gazzetta
Ufficiale" della Repubblica italiana.
Art. 8
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla "Gazzetta Ufficiale " della Repubblica
italiana, qualora vengano rilevate quote significative non
utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando
la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente
ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul
mercato.
Circolare
Ministero dell’Interno
Sistema inoltro telematico domande di
nulla osta, ricongiungimento e conversioni
20 novembre 2007
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