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Tar Lazio accoglie ricorso su Decreto flussi Circolare su accesso cittadini romeni e bulgari Sentenza contro le facili espulsioni per immigrati “poveri”
Negli ultimi giorni sono stati emessi una circolare e due sentenze molto importanti per i lavoratori stranieri. Riteniamo opportuno e utile leggere ed avere a disposizione i testi di questi documenti, che vi inviamo in allegato. Il 15 gennaio u.s. il Tribunale del Lazio ha emesso una sentenza sul Decreto flussi, accogliendo il ricorso, presentato dell’Inca Cgil, in quanto introduceva “norme restrittive e in contraddizione con il Testo unico sull'immigrazione”. Non esistono limiti, quindi per le assunzioni da parte di datori di lavoro stranieri, basta il permesso di soggiorno e non serve la conferma online. La sentenza ha incontrato la piena soddisfazione della Cgil e degli avvocati, poiché: ''La carta di soggiorno non può essere un pretesto per diminuire i diritti''. Ora l'effetto dovrebbe essere automatico: il governo, che aveva escluso tutti i lavoratori stranieri che non avevano la carta di soggiorno, dovrà prendere in considerazione tutte le domande di assunzione presentate nel 2007. Riguardo all’accesso di cittadini romeni e bulgari, il 14 gennaio 2009 i Ministeri dell’Interno, del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali hanno emesso una circolare n. 1/2009 che disciplina la proroga del regime transitorio per l‘accesso al mercato del lavoro per questi cittadini. Per questi cittadini, quindi, si riconferma quanto già stabilito per il 2008: è liberalizzato l’accesso al lavoro per i settori: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall’art. 27. Per tutti gli altri settori produttivi le richieste di assunzione dovranno essere presentate, da parte del datore di lavoro, allo sportello Unico per l’Immigrazione. Infine, nei giorni scorsi è stata emessa dalla Corte di Cassazione di Verona una sentenza, 394/09, contro le facili espulsioni per immigrati “poveri”, che chiarisce che prima di procedere all’espulsione bisogna considerare l’indigenza dell’immigrato e deve prevalere la comprensione. La Cassazione di Verona ha confermato l'assoluzione di un extracomunitario che non aveva rispettato l'ordine di allontanamento del questore, introducendo un preciso monito: prima di decretare l'espulsione di un clandestino bisogna considerare anche la sua indigenza perche', dice la sentenza , "la normale situazione di disagio in cui versano il migrante economico e lo straniero privo del permesso di soggiorno non consente davvero di presumere che l'ordine di allontanarsi con i propri mezzi entro 5 giorni sia per lui una evenienza favorevole".
CIRCOLARE SU ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO DI ROMENI E BULGARI TESTO SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE DI VERONA CONTRO LE FACILI ESPULSIONI
p. le Politiche Immigrazione p. la Segreteria Nazionale Mercedes Landolfi Moulay el Akkioui |
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