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In vigore il regolamento d'attuazione della legge Bossi-Fini

Nuove regole per i cittadini stranieri in Italia.

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005, il regolamento d'attuazione della Legge Bossi-Fini che è entrato in vigore il 25 febbraio 2005. Il testo modifica notevolmente i requisiti e le condizioni per il soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari. I cambiamenti non riguardano però le richieste di visto d'ingresso, il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ecc... presentate fino al 24 febbraio.

 

Come si può leggere sul sito internet: http://www.stranierinitalia.it, le novità più rilevanti introdotte dal regolamento sono:

 

Visti di ingresso

I cittadini stranieri che hanno a loro carico condanne penali in Italia per i reati previsti agli artt. 380 e 381 c.p.p. (furto, truffa, violenza, estorsione, rapina, omicidio, ecc.) non possono più ottenere il visto di ingresso

 

Ingresso per turismo

In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni gli stranieri che non devono richiedere il visto di ingresso per turismo, in virtù di accordi tra il proprio Stato e l'Italia, possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso in Italia alla polizia di frontiera attraverso la sottoscrizione di un modulo che sostituirà il permesso di soggiorno per la durata del soggiorno.

 

Uscita dal territorio italiano

I cittadinj stranieri che lasciano il territorio italiano per recarsi in un Paese terzo, non appartenente all'area Schengen, sono tenuti a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera e a farsi apporre sul passaporto il timbro d'uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.

 

Reingresso

Lo straniero il cui permesso di soggiorno è scaduto da non pìù di 60 giorni e che ne ha chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, che è uscito dall' Italia e che intende farvi rientro, deve richiedere presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana il visto di reingresso, previa esibizione del permesso scaduto. Il visto di reingresso deve essere richiesto anche se lo straniero smarrisce il permesso di soggiorno.

 

Documenti esteri

Il cittadino straniero può autocertificare stati, qualità e fatti accaduti in Italia verificabili dall'autorità italiana (es. iscrizione a registri, albi, residenza, ecc.). Per tutti gli altri fatti (nascita, matrimonio, titoli di studio, ecc.) accaduti all'estero, il cittadino straniero dovrà presentare certificati tradotti e legalizzati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Se gli stati e i fatti accaduti all'estero non possono essere documentati con certificati o attestazioni, le Rappresentanze diplomatiche o consolari sulla base di verifiche ritenute necessarie, rilasciano certificati sostitutivi a spese del richiedente.

 

Cancellazione espulsioni

A seguito di provvedimenti di espulsione, decorso il termine di interdizione all'ingresso in Italia che normalmente è pari a 10 anni, per la cancellazione dell'espulsione, il cittadino straniero deve recarsi presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana e produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio italiano.

 

Sportello Unico

 

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, è la novità più importante della nuova legge. Sebbene gli Sportelli unici abbiano funzionato provvisoriamente ai tempi della scorsa sanatoria, da ora, sostituiranno completamente le Questure per quanto riguarda i ricongiungimenti e i permessi per lavoro subordinato, anche stagionale.

 

      ·           Ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e che intende far venire il coniuge, i figli minori, i figli maggiori ma solo se invalidi, i genitori a carico, deve presentare allo Sportello Unico la richiesta di nulla osta all'ingresso allegando alla domanda, tra gli altri documenti, i certificati di matrimonio, di parentela, di invalidità, ecc. tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza. Prima questi certificati andavano presentati solo dopo l'ottenimento del nulla osta e davanti alla Rappresentanza italiana per la richiesta del visto d'ingresso.

 

      ·            Richiesta lavoratori residenti all'estero

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all'estero deve recarsi, non più alla Direzione Provinciale del lavoro, bensì allo Sportello Unico per la richiesta di autorizzazione al lavoro. Per l'autorizzazione il datore di lavoro deve farsi carico delle spese relative all'alloggio e delle spese relative al rimpatrio del lavoratore che intende assumere. Il datore di lavoro che fornisce al lavoratore un alloggio può trattenere dallo stipendio mensile una somma massima pari a un terzo del suo importo.

Il datore di lavoro che risulti essere denunciato per reati collegati all'immigrazione clandestina, o per reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. non può presentare richiesta di assunzione di lavoratori residenti all'estero.

 

Lavoratori stagionali

E' stato introdotto per la prima volta il permesso di soggiorno pluriennale. Il datore di lavoro dello straniero che già per due anni consecutivi ha ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, può richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale, sempre nei limiti delle quote e fino a tre annualità. Sulla base di questo nulla osta i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dalla rappresentanza diplomatica o consolare presentando solo il contratto di lavoro.

 

Il testo del regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione è disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.stranieriinitalia.com/news/testoregolamento11feb2005.htm

 

Roma 1 marzo 2005

 

 

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