Cari compagni,
Il
Decreto legge sulla regolarizzazione dei lavoratori
immigrati dipendenti da aziende é stato approvato il 26 settembre dal Senato e
ora passa all’esame della Camera.
Alleghiamo
le modifiche apportate dalla discussione del Senato, segnalandovi che é
previsto l’allargamento della regolarizzazione anche
agli immigrati che avevano avuto un provvedimento d’espulsione (con alcune
limitazioni), ma ciò comporterà una decurtazione del numero di questi immigrati
dai prossimi decreti flussi.
Viene inoltre prorogato all’11 novembre il termine
per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei lavoratori
dipendenti da aziende.
Fraterni
saluti.
P.
la Segreteria Nazionale
Mara
Nardini
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2002, N. 195
All’articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni
della medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data dell’11
novembre 2002»;
al comma 3, lettera a), dopo le parole: «a tempo
indeterminato», sono inserite le seguenti: «ovvero per un contratto di lavoro
di durata non inferiore ad un anno»; le parole: «approvato con» sono sostituite
dalle seguenti»: «di cui al» e sono soppresse le parole da: «ovvero» fino alla
fine della lettera;
al comma 4, primo periodo, è soppressa la parola:
«regionale»;
al comma 5, terzo periodo, le parole: «della posizione
contributiva della manodopera occupata» sono sostituite dalle seguenti: «della
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato»;
al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I
soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’articolo 22,
comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni»;
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «posizione
contributiva» sono inserite le seguenti: «previdenziale ed assistenziale»;
al comma 8: la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione
per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze
obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non
può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore
extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto
non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha
commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero
abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all’articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera»;
alla lettera b), sono soppresse le parole: «o dell’Unione
europea»;
alla lettera c), dopo le parole: «non lo ha commesso» sono
inserite le seguenti: «ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’articolo
411 del codice di procedura penale»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis.
Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l’obbligo relativo
alla comunicazione dell’alloggio di cui all’articolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può
essere adempiuto fino alla data dell’11 novembre 2002. La medesima disposizione
si applica anche relativamente alla procedura di
emersione di cui all’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189».
All’articolo 2:
al comma 3, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al»; la parola: «modificato» è sostituita dalle seguente:
«introdotto» e dopo le parole: «articolo 1, comma 5,» sono inserite le
seguenti: «del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al»;
al comma 6, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al» e le parole: «per i dati di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 4, comma 2»;
al comma 7, dopo le parole: «di cui all’articolo 36 del»,
sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al»; le
parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «, secondo modalità stabilite, anche
per quanto riguarda l’utilizzazione e la conservazione dei dati e l’accesso
alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo
articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000»;
al comma 8, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-bis.
Al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, le parole: “della manodopera
occupata“ sono sostituite dalle seguenti: “previdenziale ed assistenziale del
lavoratore extracomunitario interessato“.
9-ter.
Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, è sostituito dai seguenti: “I soggetti di cui al comma 1,
che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le
violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero
fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni“.
9-quater.
Al comma 6, secondo periodo, dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, dopo le parole: “sia in relazione
alla posizione contributiva“ sono inserite le seguenti: “previdenziale e
assistenziale“.
9-quinquies.
Al comma 7 dell’articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, lettera la a) è sostituita dalla seguente:
“a) nei
confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione
per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e
c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore
extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha
commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero
abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all’articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
all’articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,
come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito
di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera;“.
9-sexies.
Al comma 7, lettera c), dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, le parole da: “che esclude“ fino a:
“interessato“ sono sostituite dalle seguenti: “che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’articolo 411 del codice
di procedura penale“.
9-septies.
All’articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole
da: “di cui agli articoli 18, 23 e 28,“ alla fine del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: “già esercitate in materia di
immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni
medesime“».
All’articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
Per l’erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale
dell’Amministrazione civile dell’interno impiegato per fronteggiare l’ulteriore attività richiesta per la definizione delle
procedure di regolarizzazione di cui all’articolo 1, è autorizzata la spesa
nella misura massima di 459.658,20 euro per l’anno 2002 e di 1.103.179,69 euro
a decorrere dall’anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero».