Cari amici e compagni,
in materia di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari
l’INPS, con la circolare n.161 25/10/2002, ha stabilito che i datori di lavoro
che occupano lavoratori immigrati con rapporto di lavoro subordinato, per i
quali è stata presentata domanda di regolarizzazione e che sono in attesa della
conclusione della procedura, debbono versare i contributi previdenziali per i
periodi successivi alla decorrenza del contratto di soggiorno, cioè dal 10
settembre 2002.
Tenuto
conto che la domanda di regolarizzazione poteva essere
presentata fino all’11 novembre, l’INPS fissa al 16 dicembre la data entro la
quale presentare la denuncia per gli adempimenti contributivi ed effettuare il
versamento dei contributi.
Parimenti,
per i lavoratori edili dovranno essere effettuati i
versamenti alle Casse Edili.
Quanto
alla denuncia all’INAIL, ricordiamo che il termine per la stessa scadeva il 18
novembre 2002.
E’ necessario prestare la
massima attenzione perché per questi lavoratori, in particolare, siano
rispettati da parte delle imprese tutti gli adempimenti, trattandosi di immigrati per i quali è stata presentata domanda di
regolarizzazione, ma per i quali non è stato ancora stipulato un regolare
contratto di lavoro.
Alleghiamo
le circolari INPS e INAIL e vi salutiamo cordialmente.
P. le Segreterie Nazionali
F. Gullo P. Virgilio M. Nardini
INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza
Roma, 6 dicembre 2002
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di
extracomunitari.
Decreto-legge 9 settembre 2002, n.195 convertito con modificazioni, nella legge
9 ottobre 2002, n.222.
Si fa seguito alle precedenti note del 27 settembre e 7 ottobre 2002 concernenti l'argomento in oggetto, per fornire alcuni chiarimenti sulla normativa in esame.
La legge 9 ottobre 2002, n.222 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n.195 ha previsto, come noto, il differimento all'11 novembre 2002 del termine di presentazione della "dichiarazione di emersione" per la regolarizzazione di quei rapporti di lavoro svolti in violazione delle norme di ingresso nel territorio dello Stato e di carattere contributivo-assicurativo con riferimento all'occupazione di origine extracomunitaria.
Ciò posto, nel rammentare che gli adempimenti INAIL (denuncia di iscrizione e DNA) devono essere effettuati entro i cinque giorni successivi all'inoltro della dichiarazione di emersione, si è ritenuto opportuno, per uniformità di trattamento nei confronti di tutti i datori di lavoro interessati alla sanatoria in esame, procrastinare al 18 novembre 2002 (cadendo il 16.11 di sabato) il termine ultimo per la presentazione all'INAIL della denuncia di iscrizione e della Denuncia Nominativa degli Assicurati.
Ne consegue che per i datori di lavoro che hanno presentato la denuncia di iscrizione successivamente al 18 novembre 2002, verranno applicate le sanzioni a decorrere dal 10 settembre 2002 (inizio del rapporto di lavoro), fermo restando il termine dell'11 novembre 2002 per l'inoltro della dichiarazione di emersione che se non rispettato comporta l'esclusione dal beneficio di cui trattasi.
Altrettanto dicasi per la Denuncia Nominativa degli Assicurati di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo n.38/2000.
Unico adempimento quest'ultimo, che deve essere assolto nei confronti dell'Istituto dai datori di lavoro agricoli, considerato che il premio dovuto all'INAIL per i lavoratori in argomento è riscosso in forma unificata dall'INPS.
Mentre, per le modalità di corresponsione dei premi e degli interessi relativi a quei rapporti di lavoro la cui data di inizio sia stata dichiarata anteriore ai tre mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge n.195/2002 (ad es.: 1° gennaio 2002), si fa riserva di istruzioni non appena sarà emanato lo specifico Decreto Ministeriale.
Ciò posto, nel confermare che la legge n.222/2002 nulla ha innovato rispetto al decreto-legge n.195/2002 per quanto riguarda gli aspetti di competenza INAIL, e considerato l'approssimarsi dell'autoliquidazione 2002/2003, si fa presente che le retribuzioni dei lavoratori subordinati extracomunitari regolarizzati - periodo 10.9.2002/31.12.2002 - dovranno essere comunicate separatamente da quelle relative alla prossima autoliquidazione in quanto formeranno oggetto di apposita richiesta da parte dell'Istituto.
Altrettanto dicasi, per la "emersione italiana" (legge n.383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni), poiché anche le retribuzioni dei lavoratori subordinati italiani regolarizzati - distinte a seconda del periodo di agevolazione (2001/2003 ovvero 2002/2004) - dovranno essere comunicate separatamente dietro specifica richiesta dell'INAIL.
Per entrambe le tipologie sopraesposte, si fa riserva di successive istruzioni per la gestione operativa delle relative situazioni.
p. IL
DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott.ssa Marina Taurelli
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
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Circolare numero 161 del 25-10-2002.htm |
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Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma, 25 Ottobre 2002 Circolare n.
161
OGGETTO: |
Legge
30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195,
convertito in legge 9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. |
SOMMARIO: |
La
legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e il decreto-legge 9.9.2002, n. 195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222, prevedono che
chi ha occupato alle proprie dipendenze, nel trimestre antecedente l’entrata
in vigore delle norme, lavoratori extracomunitari in posizione irregolare,
può denunciare, entro l’11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante la presentazione di apposita dichiarazione,
accompagnata dall’attestato di versamento di un contributo forfettario pari, rispettivamente, a € 290,00 per
lavoratori domestici o badanti e ad € 700,00 per tutti gli altri lavoratori
dipendenti da regolarizzare. L’avvenuta presentazion della dichiarazione
determina la non punibilità per le violazioni delle norme relative
al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni
amministrative e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione. |
PREMESSAL’art. 33 della legge 30.7.2002, n. 189 (1), recante modifiche al T.U. delle norme in materia di immigrazione n. 286 del 1998, ha previsto disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale di origine extracomunitaria, che sia stato occupato nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10.9.2002) in attività di assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap (c.d. badanti) che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), mediante il versamento di un contributo forfettario pari a € 290,00 per ciascun lavoratore da regolarizzare, determinato dal decreto ministeriale del 26.8.2002 (2). Con ordine del giorno del 11.7.2002, accolto dal Governo, il Senato aveva inoltre impegnato quest’ultimo ad emanare un provvedimento che prevedesse la possibilità di regolarizzare anche i lavoratori extracomunitari che prestano lavoro subordinato non domestico. Ne è conseguita l’emanazione del D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 9.10.2002, n. 222 (3), che prevede che chiunque abbia occupato, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10.9.2002), lavoratori extracomunitari in posizione irregolare (privi del permesso di soggiorno per lavoro) può regolarizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento di un contributo forfettario pari a € 700,00 per ciascun lavoratore occupato da regolarizzare. In entrambe le fattispecie i datori di lavoro devono denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002 (4), la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione, accompagnata, tra l’altro, dall’attestato di versamento del contributo forfettario di cui sopra. Per entrambe le fattispecie l’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la non punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente al 10.9.2002.
DESTINATARI DELLA NORMA
a) Datori di lavoro L’art. 33 della legge n.
189/2002 individua quali destinatari della procedura di regolarizzazione
da esso prevista i datori di lavoro domestico già individuati ai sensi del D.P.R.
31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni. Ai sensi, invece, dell’art. 1,
co.1, del D.L. n. 195/2002, così come convertito in legge il 9.10.2002, la
possibilità di avvalersi della procedura di regolarizzazione
è consentita a chiunque, nell’esercizio di un’attività d’impresa, sia in
forma individuale che societaria, abbia occupato alle proprie dipendenze
lavoratori extracomunitari in posizione irregolare. La norma non fornisce un
elenco nel dettaglio dei datori di lavoro destinatari e si riferisce in senso
ampio all’esercizio della tipologia di attività in
forma di impresa, sia di tipo individuale che societario. Pertanto si applica
ai titolari di attività d’impresa intesa come entità
unitaria gestita da un soggetto qualificabile come “imprenditore” ai sensi
dell’ art. 2082 del codice civile e soggetto alla relativa disciplina. b) Lavoratori Le norme riguardano personale esclusivamente di nazionalità extracomunitaria che sia stato occupato in posizione irregolare, intendendo fare riferimento a tutte le situazioni di impiego di tale personale avvenute in violazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro. Relativamente al rapporto di lavoro domestico si precisa che è possibile regolarizzare una sola unità per nucleo familiare, addetta al sostegno delle necessità familiari. Non è previsto alcun limite per la regolarizzazione dei cosiddetti “badanti” né per la legalizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato in genere.
TIPOLOGIA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO L’art. 33 della legge n. 189/2002 non fornisce precisazioni in merito alla durata minima del rapporto di lavoro da regolarizzare. Invece nell’art. 1, comma. 3, del. D.L. n. 195/2002 è precisato che il rapporto di lavoro da regolarizzare debba essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a un anno. La formulazione di quest’ultima disposizione è idonea a ricomprendere rapporti di lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato, part-time (5). Si precisa che devono ritenersi non regolarizzabili rapporti di lavoro non aventi natura subordinata (quali le collaborazioni coordinate e continuative), ovvero aventi natura incompatibile con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro (per esempio, apprendistato, contratti di formazione e lavoro, ecc.). Parimenti non si ritengono legalizzabili i rapporti di lavoro con soci di cooperative. Si precisa inoltre che possono essere oggetto di regolarizzazione mediante la procedura di seguito illustrata (della quale costituisce adempimento inderogabile il versamento del contributo forfettario previsto dalle norme, a pena di irricevibilità della dichiarazione) anche quelle situazioni nelle quali, nonostante l’irregolarità della posizione del lavoratore extracomunitario come sopra individuata, il datore di lavoro abbia ugualmente ottemperato agli obblighi previdenziali. Anche in questa ipotesi dovrà essere versato il contributo forfettario. Tuttavia con riferimento a tali situazioni all’esito della procedura di regolarizzazione e dopo l’effettuazione del riparto del contributo stesso ai sensi dell’art. 2 decreto ministeriale citato in premessa e del comma. 7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 si provvederà, con modalità da determinarsi, alla restituzione degli importi contributivi che dovessero risultare versati in eccedenza e quindi indebiti. PRESUPPOSTI APPLICATIVIFondamentale presupposto per
poter applicare la procedura in oggetto in entrambe le fattispecie è quello
di aver effettivamente occupato in posizione irregolare, nei tre mesi
antecedenti il 10.9.2002, data di entrata in vigore
sia della legge n. 189/2002 che del D.L. n. 195/2002 (pertanto a far
data almeno dal 10 giugno 2002), lavoratori
extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Si precisa che tutti i
periodi di lavoro denunciati devono essere stati effettivamente svolti senza
interruzioni (6). La procedura di regolarizzazione
può comunque essere avviata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con il
lavoratore extracomunitario che si intende regolarizzare sia iniziato in data
antecedente al 10 giugno 2002. EFFETTI PREVIDENZIALIa) Periodi compresi tra
il 10.6.2002 e il 9.9.2002. La procedura in questione, oltre che essere destinata a regolarizzare la posizione del lavoratore extracomunitario sotto il profilo del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno per lavoro realizza anche l’adempimento degli obblighi previdenziali con riferimento al trimestre antecedente la data di entrata in vigore delle norme indicato nella denuncia. Infatti il D.M. 26.8.2002 citato, emanato in base al comma. 6 dell’art. 33 della legge n. 189/2002, ha fissato in € 290,00 la misura del contributo forfettario trimestrale per la regolarizzazione di colf e badanti e ha determinato i criteri di ripartizione dello stesso, destinando € 268,00 alla copertura delle posizioni contributive dei lavoratori ed € 22,00 per la copertura delle spese necessarie per far fronte allo svolgimento dei compiti di cui al predetto art. 33, da assegnare per due terzi al Ministero dell’Interno e per un terzo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Parimenti il comma 7 dell’art.
1 del D.L. 195/2002 dispone che il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali determina con proprio decreto, in corso di
emanazione, le modalità per l’imputazione del contributo forfettario
di cui al comma 3 , lett. b) (fissato in € 700,00 per ciascun lavoratore) sia
per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui allo
stesso articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale
ed assistenziale del lavoratore interessato. b)Periodi di lavoro antecedenti il 10.6.2002 che siano denunciati
dai datori di lavoro che si avvalgono della procedura di regolarizzazione. Per quanto attiene, invece,
all’adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro irregolare
svolti antecedentemente al trimestre oggetto di
regolarizzazione che siano eventualmente denunciati, è prevista sia dall’art.
33, co.6, ultimo periodo, della legge n. 189/2002 che dal co.
7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 la definizione con decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali delle modalità
di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti, fermo restando che la
misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base delle
disposizioni che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali. Per quanto attiene, in
particolare, alla regolarizzazione di colf e badanti
il già citato D.M. del 26.8.2002 all’art. 3 prevede che i datori di lavoro
possano versare, previa domanda, i contributi ed i premi nonché i relativi
interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi regolarizzati in unica
soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate fino a 24 mesi
degli interessi legali e fino a 36 mesi degli interessi di dilazione a
decorrere dal 25esimo mese. Al riguardo si fa riserva di successive
istruzioni. PROCEDURA La procedura di regolarizzazione prende avvio per entrambe le fattispecie
con la presentazione dell’apposita dichiarazione alla Prefettura – UTG
competente per territorio attraverso gli uffici postali, il cui timbro di
ricevimento fa fede agli effetti della data di presentazione della domanda
(7). Le domande di regolarizzazione devono essere presentate per entrambe le
fattispecie entro la data dell’11.11.2002.
La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, quanto indicato dal co. 2 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 per colf e badanti e dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 per gli altri lavoratori (8) nonché, a pena di irricevibilità, deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al co. 3 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e al comma 3 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 (9). La Prefettura che ha ricevuto
la domanda provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della stessa e ne dà
comunicazione al Centro per l’Impiego competente per territorio. La Questura provvede ad accertare che non sussistano motivi ostativi
al rilascio del permesso di soggiorno. Dopo aver ricevuto la predetta
comunicazione di nulla osta, la Prefettura invita le parti a presentarsi per
la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato di cui all’art. 5bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla
legge n. 189/2002 (10), e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, purché permangano in capo al lavoratore
condizioni soggettive non ostative al rilascio. La mancata presentazione delle
parti determina l’improcedibilità e l’archiviazione
del procedimento relativo. Il permesso di soggiorno
ottenuto attraverso la procedura descritta può essere rinnovato,
in relazione ai lavoratori di cui al co. 1
dell’art. 33 della legge n. 189/2002, previo accertamento da parte
dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. In relazione ai lavoratori subordinati di cui al D.L. n.
195/2002 può essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non
inferiore ad 1 anno, nonché della regolarità della
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato. Per maggiori dettagli sulla
procedura si rinvia alle circolari del Ministero dell’Interno n. 13 del 19.7.2002 (Dpt. per le libertà civili e l’immigrazione) e n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3ADiv.
del 27.7.2002 (Dpt. della Pubblica Sicurezza). Per quanto attiene invece la stipula del contratto di soggiorno si rimanda alla
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del
20.9.2002. CAUSE OSTATIVEL’art. 33,
comma 7, della legge n. 189/2002 e l’art. art. 1,
comma 8, del D.L. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del
D.L. n. 195/2002, individuano situazioni riferite alla persona del
lavoratore extracomunitario ostative alla procedura di regolarizzazione
(11). CAUSE DI NON PUNIBILITÀ Il comma 6 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e il comma 6 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002, dispongono che i datori di lavoro che abbiano inoltrato la dichiarazione di lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Fino alla data del rilascio del
permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso
di soggiorno non si applica l’art. 22, comma 12, del T.U. 286/1998 e
successive modificazioni (12). Si precisa che le norme
collegano l’operatività delle cause di esclusione
dalla punibilità al semplice inoltro della dichiarazione e non al buon fine
della stessa e riguardano tutte le violazioni compiute prima del 10.9.2002,
incluse quelle eventualmente commesse nel periodo antecedente i tre mesi
presi in considerazione ai fini della regolarizzazione, ove denunciato. Si ricorda che le cause di non
punibilità operano solo con riferimento ai lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione presentata. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
DEI LAVORATORI DENUNCIATI IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA Come appare dalla sommaria
descrizione della procedura fin qui effettuata, il
realizzarsi della fattispecie finalizzata alla regolarizzazione del
lavoratore extracomunitario si ha con la sottoscrizione del contratto di
soggiorno (alla quale il datore di lavoro richiedente la regolarizzazione si
è impegnato con la dichiarazione di regolarizzazione) e col contestuale
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Si precisa a tale proposito che nel periodo che intercorre tra la data del 10.9.2002 (data di entrata in vigore della legge) e data di conclusione del contratto di soggiorno, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno, la contribuzione previdenziale per i lavoratori interessati dalla regolarizzazione è dovuta in base alle regole ordinarie. Per le relative modalità di versamento si rimanda al successivo paragrafo concernente gli adempimenti procedurali. Tuttavia, tenendo conto che la sussistenza di questo obbligo viene evidenziata “a posteriori” dalla presentazione della dichiarazione di regolarizzazione, e che quest’ultima può essere inoltrata per espresso disposto normativo fino all’11 novembre 2002, non si ritiene configurabile in queste ipotesi una fattispecie di ritardato adempimento e quindi non si dà luogo all’applicazione delle relative sanzioni. Si precisa inoltre che l’adempimento di tali obblighi previdenziali, così come il versamento del contributo forfettario, deve essere effettuato a prescindere dall’esito positivo della procedura di regolarizzazione. Inoltre, ferma restando la non punibilità del datore di lavoro che abbia presentato la propria dichiarazione con riferimento ai lavoratori per i quali è stata presentata, si precisa che in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno rimangono comunque acquisiti alle gestioni previdenziali di pertinenza i versamenti effettuati, sia derivanti dalla quota parte del contributo forfettario (secondo la ripartizione effettuata dal Ministero del Lavoro), sia relativi ai periodi intercorrenti tra la data di presentazione della dichiarazione e quella della comunicazione di non concedibilità del permesso di soggiorno.
ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE A CURA DEL DATORE DI LAVORO CHE HA PRESENTATO DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE A NORMA DELL’ART. 1 DEL D.L. 195/2002Come precisato al precedente
paragrafo, il contratto di soggiorno decorre
dal 10.9.2002, data di entrata in vigore del D.L. 195/2002. Da tale data
decorrono, pertanto, gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali, che dovranno essere assolti nella
ordinaria misura prevista in base al settore di appartenenza dell’impresa. I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all'INPS, avendo occupato
solo lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, devono
chiedere alla Sede dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di
una posizione aziendale in tempo utile per l’assolvimento degli obblighi
contributivi entro i termini fissati nei paragrafi successivi. La domanda di
iscrizione deve essere redatta sull'apposito modello DM68,
prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT
sezione modulistica. La domanda va corredata dell’apposita
documentazione prevista che varia secondo l’attività svolta dal datore di
lavoro (certificato di iscrizione alla C.C.I.AA,
atto costitutivo, ecc.) nonché di fotocopia della ricevuta o delle
ricevute (se si tratta di più lavoratori ) di avvenuta presentazione della
dichiarazione di emersione (accettazione assicurata). I datori di lavoro già in
possesso di una posizione aziendale INPS dovranno utilizzare, per la denuncia
dei lavoratori compresi nella dichiarazione di legalizzazione, la posizione contributiva in loro possesso, senza
necessità di recarsi presso la Sede INPS. Non è, infatti prevista,
l’apertura di una separata posizione per i lavoratori extracomunitari
legalizzati, in quanto, la contribuzione per tali lavoratori è
dovuta nella misura ordinaria prevista per la generalità dei
lavoratori. Ai soli fini dell’attribuzione del particolare codice di autorizzazione di cui al paragrafo successivo, le
aziende già in possesso di posizione contributiva dovranno comunicare
alla sede INPS, con il sistema ritenuto più opportuno, l’avvenuta
presentazione di domanda di legalizzazione allegando fotocopia della ricevuta
(accettazione assicurata). ADEMPIMENTI A CURA DELLE SEDI INPSLe Sedi INPS, nel caso di apertura di posizione contributiva da parte di imprese
non conosciute, da utilizzare per la denuncia dei contributi relativi
al solo personale di origine extracomunitaria oggetto di legalizzazione,
provvederanno ad indicare nel campo “DATA COSTITUZIONE” la data
convenzionale 10.09.2002. Le Sedi stesse, provvederanno ad attribuire, in aggiunta agli
eventuali codici di autorizzazione necessari ad altro fine, anche il nuovo
C.A. “0U” che assume il significato di “Azienda che ha
legalizzato lavoratori extracomunitari ex D.L. 195/2002”. Per le aziende già conosciute
dall’INPS le Sedi provvederanno ad attribuire il
predetto codice di autorizzazione “0U” all’atto del ricevimento
della comunicazione di cui al paragrafo precedente da parte dell’azienda,
ovvero all’atto dell’acquisizione delle denunce DM10. La procedura di
controllo, infatti, all’atto dell’acquisizione dei particolari codici di
comunicazione dei lavoratori extracomunitari, di cui al paragrafo successivo,
provvederà a richiedere obbligatoriamente il
predetto codice di autorizzazione. Tale codifica si rende
necessaria al fine di procedere, una volta in possesso dei dati dei
bollettini di versamento del contributo forfettario di € 700,00, all’abbinamento degli stessi con
la posizione aziendale per i necessari controlli e per procedere, poi,
all’aggiornamento della posizione contributiva individuale del lavoratore,
sulla base anche delle informazioni pervenute dalla dichiarazione 770. TERMINI PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI OGGETTO DI LEGALIZZAZIONE Secondo quanto illustrato nei paragrafi precedenti, e come anticipato con il messaggio prot. 2002/0023/000353 del 16.10.2002 (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione della dichiarazione di emersione scade l’11 novembre p.v., la prima denuncia utile per gli adempimenti contributivi è quella riferita al mese di novembre p.v. da presentare entro il 16 dicembre successivo. Il versamento dei contributi, deve essere effettuato con il mod. F24 entro la stessa data del 16 dicembre. Tuttavia, atteso il carattere
innovativo della materia ed i tempi ristretti per la divulgazione delle
presenti istruzioni, la regolarizzazione, riferita
al periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002, potrà essere effettuata,
secondo le modalità di seguito illustrate, entro il giorno 16 del terzo mese
successivo all’emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme
aggiuntive. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTIAi fini della compilazione
delle denunce contributive di modello DM10/2, riferite al periodo di paga di
novembre 2002, i datori di lavoro in questione si atterranno alle ordinarie
modalità previste per la denuncia dei contributi
riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11, cod. O, Y, ecc.). Ai soli fini statistici, i
lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno
essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice “XZ00”
preceduto dalla dicitura “LAV. EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito soltanto dal
numero dei dipendenti e dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che
per l’individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori
extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice “X000”. Con la denuncia riferita al mese di novembre, il cui termine di presentazione e di versamento dei contributi scade il 16 dicembre, dovranno essere versati anche i contributi riferiti ai mesi di settembre (dal 10 settembre) e ottobre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.Al fine di semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro e in deroga alle disposizioni generali che prevedono la regolarizzazione dei periodi pregressi attraverso il mod. DM10/V, si fa presente che la regolarizzazione dei contributi pregressi in questione potrà avvenire con il mod. DM10/2. A tal fine i datori di lavoro seguiranno le seguenti particolari modalità : - Calcoleranno i
contributi previdenziali e assistenziali,
complessivamente dovuti per i lavoratori in questione per il periodo
dal 10 settembre al 31 ottobre 2002 e li esporranno in uno dei
righi in bianco del quadro ”B-C”del mod. DM10/2, facendoli precedere dal
codice di nuova istituzione “C100” avente significato di “operai
extracom. ctr. Arr.”e “C200” avente significato
di “impiegati extracom. Ctr.
Arr.”. - In corrispondenza di tali
codici dovranno essere compilate le caselle “ numero
dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”; nessun
dato sarà riportato nella casella “numero giornate”. Le eventuali
somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell’INPS dal
10.9.2002 saranno riportate nel quadro “D” utilizzando i previsti codici.. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZONI INDIVIDUALI (CUD e 770)Nessuna particolare modalità è richiesta per l’indicazione dei dati riferiti al periodo dal 10 settembre 2002. Per quanto riguarda il trimestre dal 10 giugno al 9 settembre 2002, oggetto di accredito contributivo, come detto in precedenza, attraverso la ripartizione del contributo forfettario di € 700,00, si fa presente che i datori di lavoro dovranno riportare nella parte C del CUD ovvero del mod. 770, nella sezione 2 “RETRIBUZIONI PARTICOLARI”, nel punto 28 il codice XZ seguito nei punti 29 e 30 , rispettivamente dal periodo 10.06.2002 e 9.09.2002. Nessun dato dovrà essere indicato nei punti successivi. ADEMPIMENTI A CURA DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI A NORMA DELL’ART. 33 DELLA L. n. 189/2002I datori di lavoro che presentano la domanda di regolarizzazione per colf e badanti devono inoltrare all’INPS la denuncia del rapporto di lavoro domestico attraverso il previsto modello LD09, prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione modulistica. Il termine di presentazione di tale denuncia, di norma, scade entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione. Come anticipato con il messaggio protocollo n. 202/002/000353 del 16 ottobre u.s. (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione è fissato all’ 11 novembre 2002, la denuncia del rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003. Sul modello LD09 dovranno essere compilate anche le particolari caselle riferite alla “emersione lavoro irregolare art. 33 L. 189”. Per quanto riguarda la data di assunzione, si precisa che la stessa non potrà essere posteriore al 10.06.2002. Potranno, essere, invece omesse, se non ancora in possesso del datore di lavoro, le seguenti informazioni: - codice fiscale del lavoratore - dati relativi al permesso di soggiorno - indicazione dell’avvenuta denuncia all’INAIL In ogni caso, al modello LD09, dovrà essere allegata copia della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (accettazione assicurata). Il versamento dei contributi dovrà avvenire con gli appositi bollettini di conto corrente che saranno recapitati all’indirizzo del datore di lavoro. Ai fini del calcolo dei contributi, da determinare in relazione alle fasce di retribuzione ed alle ore di lavoro effettuate, si rinvia alla circolare n. 56 del 22 marzo 2002. L’importo dei contributi dovuti sarà calcolato a far tempo dal 10.09. 2002. Si fa riserva di fornire istruzioni per l‘eventuale regolarizzazione dei periodi antecedenti al 10.06.2002 , secondo le modalità fissate dal D.M. del 26.8.2002 citato nei paragrafi precedenti. Per quanto riguarda, invece, la copertura contributiva in favore del lavoratore del periodo dal 10.06.2002 al 9.09.2002, la stessa sarà effettuata d’ufficio dall’Istituto sulla base dei dati dei bollettini di versamento del contributo forfettario di € 290,00 e delle informazioni presenti sul mod. LD09. ADEMPIMENTI
IN MATERIA PREVIDENZIALE DEI DATORI DI LAVORO AGRICOLO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE
DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DMAG-UNICO CHE HANNO PRESENTATO
DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE AI SENSI DELL’ART. 1 del D.L. 195/2002 Come già precisato con messaggio n° 2002/0088/000054 del 21 ottobre 2002 i datori di lavoro agricolo, tenuti alla presentazione del modello di dichiarazione trimestrale modello DMAG-UNICO, possono presentare la domanda di legalizzazione ai sensi del comma 1 art 1 del D.L. 195/2002 del 9 settembre 2002 entro la data dell’11 novembre 2002.
La normativa prevede la legalizzazione dei rapporti di lavoro consentendo la stipula dei contratti di soggiorno a tempo indeterminato ovvero di contratti non inferiori ad un anno, questi ultimi intesi nell’arco dei 12 mesi.
In entrambi i casi l’orario di lavoro dovrà essere quello previsto dai contratti e non dovrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.
I datori di lavoro agricolo che si iscrivono per la prima volta all’INPS devono presentare la denuncia aziendale (DA), apponendo sul frontespizio la dicitura “regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge 222/2002”, entro la data dell’11 novembre 2002, allegando anche la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.
I datori di lavoro agricolo già noti all’Istituto non dovranno presentare una nuova dichiarazione aziendale ma dovranno trasmettere alla Sede competente INPS la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.
Entrambe le tipologie di datori di lavoro, cioè quelli sconosciuti e no all’Istituto, devono effettuare i seguenti adempimenti:
Per il periodo intercorrente tra il 10 settembre e la data dell’11 novembre 2002 sarà considerato quale denuncia di avviamento al lavoro la dichiarazione presentata agli uffici postali;
I lavoratori
extracomunitari emersi dovranno essere contraddistinti dal codice contratto “078”,
tale codice è attivo dal quarto trimestre 2002 anche per la competenza pregressa relativa al terzo trimestre 2002. La data di
presentazione del modello per il terzo trimestre dovrà essere congruente con
la data del 25 novembre 2002 per i modelli cartacei e 23 dicembre 2002 per
quelli provenienti in via telematica secondo quanto
previsto dal messaggio 2002/0088/00053 del 21 ottobre 2002. Qualora per
il terzo trimestre 2002 l’azienda abbia già presentato un modello di
dichiarazione trimestrale nella casella tipo
dichiarazione dovrà essere indicata la lettera “V”
ADEMPIMENTI DELLE SEDI Le Sedi, con riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 13 del 19.7.2002, la quale, nel prevedere la composizione dello sportello polifunzionale, contempla anche un’apposita postazione INPS, e previo contatti da prendere in sede locale con gli U.T.G. al fine di individuare il punto fisico dello sportello polifunzionale, cureranno ed assicureranno la presenza di personale INPS , al fine di ottemperare, ad avvenuta conclusione del contratto di soggiorno, agli adempimenti di natura prettamente previdenziale e contributiva ove gli stessi non siano stati già assolti dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni impartite con la presente circolare. Al riguardo si richiamano i messaggi n. 59 del 27.7.2002 e n. 78 del 6.9.2002 dell’Ufficio di Segreteria del Direttore Generale.
NOTE (1) Pubblicato in supplemento n. 173/L alla G.U. n. 199 del 26.8.2002. (2) In G.U. n. 227 del 27.9.2002. (3)
Rispettivamente pubblicati in G.U. n. 211 del 9.9.2002 e in G.U. n. 240 del
12.10.2002. (4) Il
termine è stato così stabilito dall’art. 33, co. 1,
della legge n. 189/2002 per colf e badanti mentre per i lavoratori
subordinati in genere era inizialmente fissato entro 30 giorni dall’entrata
in vigore del D.L. n. 195/2002 ed è stato ridefinito dalla legge di
conversione n. 222/2002. (5) Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
precisato nella circolare n. 50 del 20.9.2002 che, in questa ipotesi, deve
essere assicurato un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali. (6) Cfr
circ. 14 del 9.9.2002 del Ministero dell’Interno, Dpt. per le libertà civili e
l’immigrazione, e circolare n. 50 citata del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. (7) La dichiarazione di emersione è contenuta nell’apposito plico (di due tipi
distinti, uno relativo al rapporto di lavoro domestico, l’altro relativo al
rapporto di lavoro subordinato in genere) disponibile presso qualsiasi
ufficio postale, contenente tutto il necessario per la presentazione delle
dichiarazioni, con le relative istruzioni. (8) Si riporta il testo dell’art. 33, co. 2, della legge n. 189/2002: “La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia; b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati; c) l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Ai sensi dell’art. 1, co.3, del
D.L. n. 195/2002… ”La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:a)
i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del suo legale
rappresentante; b)l’indicazione delle generalità e della nazionalità del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. (9) Si riporta il testo
dell’art. 33, co. 3, legge n. 189/2002: “Ai fini
della ricevibilità,
alla dichiarazione di emersione sono allegati: a) attestato di pagamento di
un contributo forfetario, pari all’importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali e interessi; b) copia di impegno a stipulare con il prestatore
d’opera, nei termini di cui al co. 5, il contratto
di soggiorno previsto dall’art. 5 bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998; c) certificazione medica della patologia o
handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il
lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare”. Ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 195/2002…”Ai fini della ricevibilità della dichiarazione sono allegati: a) copia
sottoscritta della dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui al co. 5, il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero
per un contratto di di lavoro di durata non
inferiore a un anno nelle forme di cui all’art. 5 bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286,
introdotto dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189; b)
attestato di pagamento di un contributo forfetario pari a 700 Euro per
ciascun lavoratore”. (10) La norma
è stata introdotta dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189 di riforma del
T.U. n. 286 del 1998. Essa collega la durata del permesso di soggiorno alla
durata del contratto di soggiorno, nel caso in cui l’ingresso del
cittadino extracomunitario avvenga per motivi di
lavoro, essendo negli altri casi definita dal visto di ingresso. La stipula di questo particolare contratto costituisce
condizione necessaria e imprescindibile per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato e avviene in forma scritta tra
datore di lavoro italiano (o straniero regolarmente soggiornante) e
prestatore di lavoro presso l’istituendo Sportello Unico per l’immigrazione
della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro.
Esso deve contenere obbligatoriamente le indicazioni di cui allo stesso
articolo 5bis del testo unico. Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002 e del D.L. n. 195/2002, cioè dal 10.9.2002. Dalla stessa data decorrono tutti gli obblighi di legge connessi alla sottoscrizione del contratto nonché, per i datori di lavoro che ne fossero sprovvisti, l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola. Per una compiuta illustrazione delle novità introdotte dalla legge n. 189 del 2002 si rinvia ad ulteriore circolare in corso di predisposizione sulla materia. (11) Si riporta il testo del co. 8 dell’art. 1 del decreto
legge n. 195 del 2002, come modificato dalla legge di conversione approvata
il 9.10.2002, il quale dispone: “Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari: a)nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’art. 13, co. 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all’art. 3, co. 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale; b)che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c)che risultino
denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di
archiviazione previsti dall’art. 411 del codice di procedura penale ovvero
che risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione o di
sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione”. Per quanto attiene alla regolarizzazione di colf e badanti, analoghe previsioni si
trovano nell’art. 33 della legge n. 189/2002, come modificata dalla legge di
conversione del D.L. n. 195/2002. (12) Questa norma dispone che
il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, o che sia stato revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre
mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.
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