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Lavoratori stranieri  

 

Romania e Bulgaria entrano in Europa

L’Unione europea passa da 25 a 27 Stati membri e

oltre 500 milioni di cittadini residenti. Cosa cambierà?

 

 

Dal primo gennaio 2007  Romania e Bulgaria sono entrate a far parte dell'Unione europea.

Con l’ingresso di questi due Paesi  si chiude il processo di allargamento, avviato negli anni novanta, che ha visto coinvolti 10 paesi dell’Europa centrale e orientale (paesi Peco), oltre Cipro e Malta.

Con Bulgaria e Romania l’UE passa da 25 a 27 Stati membri e oltre 500 milioni di cittadini residenti.

Questo evento acquista particolare significato nel caso dell’Italia alla luce del numero di residenti romeni (in minor numero i residenti bulgari), a testimonianza del forte livello di attrazione esercitato dal nostro paese; in ogni caso superiore rispetto ai nuovi Stati membri del 1.05.2004. Basti osservare che gli ingressi riservati dagli appositi decreto flussi per gli anni 2005/2006 sono stati utilizzati soltanto parzialmente  (per circa ¾  sulla base di ingressi per lavoro stagionale).

Su altro piano, 240.000 presenze romene (123.000 di sesso maschile e 125.000 di sesso femminile), ai quali dobbiamo comunque aggiungere gli oltre 15.000 residenti bulgari, conducono oggettivamente ad accrescere il peso del diritto dell’Unione europea nei diversi settori (soggiorno, lavoro, sicurezza sociale, divieto di discriminazione in base alla nazionalità), tenuto ugualmente conto del fatto che al 31.12.2004 i residenti UE a 25 erano, in totale, oltre 200.000.       

Ma cosa cambia per i cittadini romeni e bulgari dal 1 gennaio 2007, tenuto ugualmente conto della posizione italiana relativamente al periodo transitorio.

 

Intanto i cittadini di questi Paesi non sono più considerati extracomunitari, quindi, possono circolare liberamente in Italia e sottoscrivere un contratto di lavoro come qualunque altro cittadino italiano ed europeo.
É un avvenimento importante che coinvolge migliaia di persone che già vivono in Italia.
La circolare ministeriale emessa il 28 dicembre 2006 che ha disposto queste novità presenta le consuete difficoltà di interpretazione dei documenti burocratici ufficiali, che non vengono recepite facilmente nemmeno dalle Istituzioni, e che rischiano di rallentare enormemente gli effetti benefici di queste novità.

 

 

Riferimenti normativi

 

Il trattato di adesione tra gli Stati UE (25) e Bulgaria e Romania è stato firmato il 25 aprile 2005 (GU-UE n. L 157 del 21.06.2005). Fondamentalmente, il suddetto trattato è mutuato su quello precedente (il trattato di Atene del 16 aprile 2003) con tuttavia alcune particolarità che ne rendono più difficile la lettura.

 

Da un lato, trattandosi di un testo firmato il 25 aprile 2005, prima del referendum francese, tutti i riferimenti sono sia ai trattati vigenti (TCE e TUE), sia al trattato firmato il 29 ottobre 2004 che istituisce una Costituzione per l’Europa (per il caso in cui questo ultimo fosse stato in vigore alla data prevista per l’adesione).

 

Inoltre, il trattato fissa le condizioni generali di adesione (tra cui le misure derogatorie alla libera circolazione dei lavoratori subordinati), ma i necessari adattamenti alla regolazione UE sono stati adottati dal Consiglio negli ultimi mesi, mediante regolamenti, direttive e/o decisioni. Tra queste merita ricordare:

·                     la direttiva 106/2006/CE del 20.11.2006 (GU-UE del 20.12.06) che adegua la direttiva 80/1994/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali,

·                     la direttiva 100/2006/CE del 20.11.2006 (GU-UE del 20.12.06) che adegua le direttive relative al riconoscimento delle qualifiche professionali

·                     il regolamento n. 1791/2006/CE del 20.11.2006 (GU-UE del 20.12.06) che adegua i regolamenti Cee n. 1408/71 e 574/72 (coordinamento dei regimi di sicurezza sociale).

 

Cosa implica l’allargamento a Bulgaria e Romania

 

►   Anzitutto, l’ulteriore spostamento delle frontiere esterne dell’Unione. I due Stati sono vincolati all’acquis di Schengen dalla data dell’adesione, ma alcune disposizioni potranno essere applicate soltanto al momento della soppressione dei controlli di frontiera (mantenuti fino a quando i nuovi Stati non avranno raggiunto gli standard richiesti in materia di controllo delle frontiere esterne).

 

►   L’estensione della rete di accordi conclusi nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione (in principio dalla data di adesione, salvo per l’accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone).

 

►   Il diritto, per i cittadini bulgari e romeni, di esercitare i diritti politici riconosciuti ai cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini (elezioni amministrative; elezioni Parlamento europeo).

 

►   L’estensione del diritto dell’Unione sulla libera circolazione delle persone, con riserva delle modalità definite dal trattato di adesione per la durata del periodo transitorio.

 

►   L’applicazione immediata dei regolamenti n. 1408/71 e 574/72 relativi al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, indipendentemente dal periodo transitorio.

 

 

Misure nel settore della libera circolazione delle persone

 

Le restrizioni previste dal trattato di adesione riguardano unicamente due settori:

 

1.                   i lavoratori subordinati (art. 39 Tce)

2.                   il trasferimento di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi transanazionali (art. 49 Tce) che però riguarda esclusivamente l’Austria e la Germania

 

Le restanti categorie non sono assoggettate a restrizioni e possono, in conseguenza, esercitare il diritto di libera circolazione alle condizioni abituali previste dal diritto dell’Unione europea. Per noi: i lavoratori autonomi, i prestatari di servizi trasnazionali (anche con trasferimento di personale), i turisti, le persone inattive, i pensionati e gli studenti  

 

Come nel caso dei paesi PECO del 1.05.2004, il Trattato di adesione prevede un regime transitorio articolato in 2 + 3 + 2 (per un totale di 7 anni) durante il quale gli Stati membri attuali (i 25 del 1.05.2004) possono limitare gli ingressi per lavoro subordinato (leggi, subordinarlo alle procedure nazionali di ammissione), fermo restando il divieto di attuare misure più restrittive di quelle vigenti alla data della firma del trattato di adesione (25.04.2005), in ossequio alla cd. “clausola di standstill”. 

 

Quanto precede riguarda, ovviamente, i nuovi ingressi per lavoro (cittadini romeni e bulgari che, dopo l’1.01.2007 volessero occupare un posto di lavoro subordinato in uno degli attuali Stati membri).

 

Per quanto invece attiene la situazione dei lavoratori subordinati legalmente residenti e occupati negli Stati membri alla data del 1.01.2007, il Trattato di adesione consente loro il libero accesso al mercato del lavoro, senza possibilità di restrizioni territoriali o professionali, incluso il pubblico impiego (salvo gli impieghi che comportano l’esercizio della pubblica autorità o connessi alla sicurezza dello Stato), purché sussista un anno ininterrotto di lavoro. Del pari riguardo ai nuovi venuti, i quali, sebbene ammessi conformemente alle procedure nazionali, hanno titolo allo stesso trattamento, al termine del completamento dell’anno di lavoro continuativo. Attenzione. La libertà di accesso al mercato del lavoro dello Stato di residenza non autorizza l’esercizio del medesimo diritto in un altro Stato membro che applica “misure nazionali”. Inoltre, in caso di uscita volontaria dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, perderanno il diritto di accesso a tale mercato fino alla fine del periodo transitorio.

 

Gli stagionali, i cui contratti di lavoro sono inferiori ad un anno non godono di questi benefici.

 

 

 

 

La posizione italiana (CDM del 27.12.2006)

 

Il Governo italiano ha deciso di non rinunciare alle restrizioni previste nel periodo transitorio, sebbene con una posizione modulata consistente, sostanzialmente, nell’individuare un certo numero di settori/impieghi esclusi dalle procedure nazionali (autorizzazioni all’assunzione). Segnatamente: il lavoro dirigenziale e altamente qualificato, quello agricolo e turistico-alberghiero, il lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio e metalmeccanico. Del pari per il lavoro stagionale.

 

I settori diversi da quelli elencati richiederanno, diversamente, l’emanazione di un apposito decreto flussi (neo-comunitari), sulla base di procedure semplificate, senza, in ogni caso, necessità di ottenere il visto d’ingresso per lavoro (v. per analogia le disposizioni adottate in occasione delll’allargamento del 1.05.2004).

 

Nell’immediato, questa posizione dell’Italia consente di far fuoriuscire dal decreto flussi 2006 (1 e 1bis) i cittadini romeni e bulgari che rientrano in una delle succitate categorie (idem, se si tratta di nuovi venuti).  tenuto che, dal 1.01.2007, non si dovrà nemmeno più chiedere il visto nazionale d’ingresso per lavoro.

 

Tuttavia, in prospettiva, vi sono aspetti che meritano di essere chiariti, per esempio fino a quando “l’assistente domestica” dovrà rimanere legata a tale professione (un anno ? l’intero periodo durante il quale l’Italia manterrà delle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori romeni e bulgari ?). La domanda sorge spontanea qualora si consideri che, anche laddove il lavoratore è ammesso sulla base di procedure autorizzative nazionali, trascorso un anno di lavoro ininterrotto , il trattato di adesione garantisce l’accesso a tutti i settori del mercato del lavoro dello Stato ospitante.

 

Qualifiche professionali

 

Si ricorda che per effetto dell’allargamento cittadini romeni e bulgari potranno ottenere l’applicazione delle norme comunitarie sul riconoscimento dei titoli di studio (direttiva n. 100/2006 già citata).   

 

Titoli di soggiorno

 

Dal 1.01.2007, i cittadini romeni e bulgari hanno diritto ai titoli di soggiorno conformemente al diritto dell’Unione Europea.

 

Nel trattato di adesione firmato il 25 aprile 2005, tutti i riferimenti sono alla nuova direttiva n. 38/2004, che però non è ancora applicata in Italia (nonostante il termine di trasposizione sia scaduto il 30 aprile 2006).

 

E’ anche vero che lo stesso trattato di adesione prevede che gli Stati membri attuali possono effettuare degli adattamenti, nel caso che le disposizioni della direttiva 38/2004 non siano integralmente applicabili a causa del periodo transitorio. In pratica, questo consente agli Stati membri attuali di mantenere il precedente regime della Carte di Soggiorno UE, nonostante la direttiva. 

 

In attesa di vedere le disposizioni del Ministero dell’Interno è comunque certo che gli interessati potranno sollecitare la Carta di Soggiorno UE, per la durata del contratto (se inferiore a 12 mesi) ovvero con scadenza quinquennale (negli altri casi).

 

Riguardo ai lavoratori ammessi come stagionali, settore anche questo liberalizzato, ve tenuto presente che non ricorre la necessità di chiedere il rilascio di un titolo di soggiorno (v. art. 3, c. 2, del DPR 54/2002).

 

Familiari

 

Riguardo ai familiari, i cittadini romeni e bulgari avranno sicuramente dei vantaggi, specie in relazione ai figli (minori di anni 21 o a carico). Inoltre il periodo transitorio (che attiene semplicemente alle regole di accesso al mercato del lavoro) non osta all’esercizio del diritto di ricongiungimento familiare, anche dopo l’1.01.2007, alle condizioni previste dal diritto comunitario. Del pari circa il diritto alla parità di trattamento nei vantaggi sociali e fiscali.

 

Sicurezza Sociale

 

I regolamenti n. 1408/71 e 574/72 si applicheranno immediatamente dal 1.01.2007, indipendentemente dal periodo transitorio, con grandi potenzialità di lavoro del Patronato, stante l’assenza di precedenti accordi bilaterali con i due Stati (Bulgaria e Romania).

Chiaramente, questi temi dovranno essere ulteriormente ripresi e approfonditi, una volta noti dalle direttive di parte italiana.

 

Ulteriore documentazione:

 

1.                   Misure transitorie in tela di libera circolazione relative a Bulgaria e Romania (estratto dal trattato di adesione).

2.                   Testo del DPR n. 54/2002 con annotate (in rosso) le modifiche apportate dalla legge comunitaria 2006.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. (Testo A), come modificato dall’articolo 20 della legge 25.01.2006 n. 29

Riferimenti Gazzetta Ufficiale.  Dpr n. 54/2002: GU n. 83 del 9.04.2002, supplemento ordinario n. 69. Legge n. 29/2006: GU n. 32 del 8.02.2006

Titolo I - Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

Titolo II - Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

Art. 1(L) - Ingresso nel territorio dello Stato
Art. 2. (L) Soggiorno nel territorio dello Stato
Art. 3. (L) Diritto di soggiorno
Art. 4. (L) Permanenza del diritto di soggiorno

 

Art. 5 (R) Richiesta della carta di soggiorno
Art. 6. (R) Rilascio della carta di soggiorno
Art. 7. (L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento
Art. 8 (L) Allontanamento dal territorio
Art. 9. (R) Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato
Art. 10. (L) Validità per l'espatrio della carta d'identità
Art. 11. (L) Condizioni particolari per l'espatrio
Art. 12. (L) Validità quinquennale dei passaporti
Art. 13. (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio
Art. 14. (R) Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza
Art. 15. (L) Abrogazioni

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana il seguente decreto:

Titolo I - Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

Art. 1.(L) Ingresso nel territorio dello Stato

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.

2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2. (L) Soggiorno nel territorio dello Stato

1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attività.

Art. 3. (L) Diritto di soggiorno

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che: a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività autonoma; b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea; c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi; d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; e) abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro.

2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5: a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.

3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, [ai figli di età  minore] ai figli di età inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che: a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità; b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia; i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. [Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286] Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che : 1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità; 2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 4. (L) Permanenza del diritto di soggiorno

1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finchè i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.

Titolo II - Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

Art. 5 (R) Richiesta della carta di soggiorno

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati: a) le complete generalità dell'interessato; b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità; c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica; d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1; e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica; f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.

2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari, all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonchè: a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere; [b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro] b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l’attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro; c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie; d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),  di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, [comprovante la disponibilità del reddito medesimo] attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta; e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

[4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza: a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di età inferiore agli anni diciotto; b) i figli di maggiore età a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico. Sostituito]

4. Con la domanda, l’interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione europea, ad essi è rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalità complete, della nazionalità, e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3.[Soppresso il periodo nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394]. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.

6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui può trattenere copia, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore.

7. I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

 

Art. 6. (R) Rilascio della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio, nonché svolgere le attività di cui all’articolo 3, comma 1, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non può avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.

3. La carta e' rinnovabile: a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero; b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di cinque anni; c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste; d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.

4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.

5. Fatte salve le disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata [ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)] ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per il solo fatto che non esercitino più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio.

Art. 7. (L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento

1. Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonché al loro allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.

2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3. La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.

4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.

5. Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.

6. Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.

Art. 8 (L) Allontanamento dal territorio

1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

2. Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.

Art. 9. (R) Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato

1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso, e' adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato della facoltà di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale può depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.

3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

 

Art. 10. (L) Validità per l'espatrio della carta d'identità

1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e' sostituito dal seguente: "La carta d'identità e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".

Art. 11. (L) Condizioni particolari per l'espatrio

1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita la tutela.

2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.

3. Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorità italiane, anche se questo e' scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

Art. 12. (L) Validità quinquennale dei passaporti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attività indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.

Art. 13. (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

1. I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Art. 14. (R) Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza

1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del luogo dove ha sede la ditta.

Art. 15. (L) Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Allegato A (previsto dall'art. 7, comma 5)

ELENCO

A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:
1) malattie per le quali e' prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;
2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
3) sifilide;
4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini. B) Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:
1) tossicomania;
2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.

 


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Nuove procedure area permessi di soggiorno

 

 

Si è tenuto l’8 gennaio scorso l’incontro presso il Ministero dell’Interno, presieduto dal sottosegretario On.le Marcella Lucidi sulle nuove procedure per i permessi di soggiorno.

 

I dati forniti a tre settimane dall’estensione delle nuove procedure sono:

 

·                     Istanza presentate (totale) : 40.459

·                     Delle istanze visualizzate risultano anomale 20.336 (e 2.700 lavorabili).

·                     Nelle cinque città di sperimentazione (avvio dal 6.11.06) l’80% delle pratiche visualizzate sono andate in lavorazione con prime convocazioni delle Questure tra il 20-23 dicembre

·                     Nel restanti territori le convocazioni sono previste con inizio dalla metà di gennaio 2007.

·                     L’apporto dei Patronati/Comuni tramite caricamento telematico è stimato nell’ordine del 20%. 

 

Purtroppo, questi dati sono ancora troppo parziali per più ampi bilanci.

 

Da parte dei patronati presenti si è fortemente sottolineato la necessità di chiarire la natura delle anomalie (se dovuta ad errori di compilazione o a disfunzioni del portale), insistendo altresì sulla necessità di migliorare l’informazione dei cittadini stranieri, ugualmente in relazione alla possibilità di avvalersi dell’assistenza del Patronato.

 

L’ANCI ha precisato che un ulteriore gruppo di 60 comuni sono disponibili ad entrare nella sperimentazione (ciò potrebbe avvenire a breve, esperite le necessarie attività formative) e, sulla scia dell’esperienza di Prato ritiene estremamente positivo la costituzione di tavoli tecnici a livello territoriale (Comuni, Questure, Poste e Patronati) per un monitoraggio continuo delle questioni.

 

Dato il livello della riunione, la discussione non si è protratta sulle questioni più squisitamente di dettaglio e tecniche. Tuttavia, alcune questioni importanti sono state toccate.

 

1.                   Permessi di soggiorno scaduti. E’ confermato che il Ministero dell’Interno ha dato indicazione di accettare tutte le istanze presentate da cittadini stranieri, anche in presenza di permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni. La direzione di Poste Italiane ha, dal canto suo, confermato l’informazione è operativa in tutti gli uffici postali dal 28.12.2006. Di conseguenza la situazione dovrebbe migliorare, ma vi invitiamo a inviare segnalazioni puntuali circa gli uffici postali che dovessero agire in difformità dei suddetti criteri.

 

2.                   Miglioramento e semplificazione delle procedure. L’adeguamento dei kit (e portale) ai decreti legislativi di prossima pubblicazione (trasposizione direttive 86/2003 e 109/2003) offrono l’occasione per procedere ad un esame congiunto delle procedure (inclusa la documentazione a corredo delle istanze), sede naturale per, del pari, affrontare le questioni di ordine tecnico-normativo. In parallelo, la costruzione di uno spazio “risposte a domande frequenti” sul portale. E’ un passo importante che, in parte, recupera i ritardi precedenti e che potrà contribuire per davvero a semplificare le procedure. In questo ambito si è ugualmente molto insistito sulla volontà di portare le Questure territoriali ad omogeneizzare i comportamenti in punto di documentazione a corredo della domanda (evitare di ripetere le prassi del passato).

 

3.                   Costi a carico del richiedente. Vi è consapevolezza dei costi elevati del dispositivo (oltre 70 euro per persona, tra marca da bollo, PSE e Poste), specie in presenza di nuclei familiari. Il sottosegretario Lucidi ha impegnato il dipartimento ad avviare una riflessione sul tema (anche riguardo al PSE). In primis, a studiare una soluzione per rendere possibile, in prima battuta, almeno l’inserimento delle domande di Carta di Soggiorno art. 9 Tu (in prosieguo, permesso di lungo soggiornante) in un’unica busta, eventualmente modificando la ricevuta di assicurata facente funzione di cedolino.

 

4.                   Cittadini UE/SEE/Svizzera/S.Marino. E’ stato ribadito che le Questure non possono rifiutare le istanze presentate da questi cittadini. Dunque, vi preghiamo di fornire segnalazione dei casi in cui ciò non avviene (precisando le generalità della persona, etc).

   

In conclusione della riunione il sottosegretario On.le Lucidi ha confermato l’attenzione-preoccupazione costante del Ministero sull’andamento della procedura, l’importanza di mettere in relazione il cittadino immigrato col Patronato (e in senso contrario, il ruolo del patronato nel fornire assistenza allo straniero in tutte le procedure anche ad evitare le speculazioni di cui sono spesso oggetto), la circostanza che la riforma del Tu n. 286/98 deve porsi ugualmente l’obiettivo di una semplificazione in termini di procedure e prassi. Infine, la necessità di dare senso politico al percorso in atto, volto al fattivo trasferimento delle competenze dalle Questure ai Comuni.

 

 

 

L'Associazione Amici di Piazza Grande, in collaborazione con il Centro Lavoratori Stranieri della Cgil, ha preparato un volantino in due lingue, italiano e rumeno, in cui queste nuove norme vengono elencate in maniera semplificata.

 

 

 

 

La guida in lingua italiana:
http://www.piazzagrande.it/pdf/vademecum%20italiano.pdf

La guida in lingua rumena:
http://www.piazzagrande.it/pdf/vademecum%20romania.pdf

 

 

 

 

 

Roma 15 gennaio 2007

 

 

 


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