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Ricongiungimento familiare Decreto legislativo su documentazione comprovante i presupposti di parentela. Riduzione dei costi delle pratiche
Vi segnalo l'importantissima novità introdotta dal decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Ricongiungimento familiare), grazie all'accoglimento di un nostro emendamento redatto proprio dal sottoscritto: la documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugi, minore eta' o stato di salute richiesti per il ricongiungimento familiare non devono più essere presentati allo Sportello Unico ma alle Rappresentanze d'Italia all'estero al momento della richiesta del visto muniti del Nulla Osta al ricongiungimento familiare già rilasciato dallo Sportello Unico. La questione del timbro "vale per il ricongiungimento familiare" è già superata di fatto da questa nuova norma. La nuova norma inoltre non parla di documentazione tradotta e legalizzata, come era prima, ma, di "effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione". Oltre a semplificare il rilascio in Italia del Nulla Osta al ricongiungimento familiare (senza la documentazione comprovante i presupposti di parentela,...) la nuova norma se applicata correttamente, da parte delle autorita' consolari italiane, dovrebbe ridurre i costi della pratica in quanto non occorrerebbe più legalizzare la documentazione tradotta visto che non serve più per essere utilizzata in Italia.
Per una maggior conoscenza del Decreto e delle novità introdotte alleghiamo di seguito:
1- Il testo del Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare);
2- Come era e come è stato modificato l'articolo 29 del Testo Unico ai sensi del Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.
3- Circolare Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2007 sulle novità introdotte per il ricongiungimento familiare.
Saleh Zaghlove, Fillea Cgil Genova
Genova 28 marzo 2007
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 5 Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004; Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la famiglia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003. Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.»; b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»; 2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.»; c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; 2) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.»; d) il comma 1 dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»; e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. 2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita': a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. 4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva; b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20; c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.»; f) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). - 1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3. 2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo' essere fatto ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo' essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori. 3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, e' consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.»; g) all'articolo 30, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.». Art. 3. Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente. Art. 4. Disposizione finale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Amato, Ministro dell'interno D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Bindi, Ministro delle politiche per la famiglia
D. LGS. 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
Circolare Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2007 sulle novità introdotte per il ricongiungimento familiare.
Roma, del 15 febbraio 2007
AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA AOSTA
E,p.c. AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D.G.I.E.P.M. R O M A
AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE Direzione Generale dell’Immigrazione R O M A
AL GABINETTO DEL MINISTRO S E D E
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per l’Immigrazione e Polizia delle Frontiere S E D E
AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
OGGETTO: Decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare. Procedure
Si richiama all’attenzione delle SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.25 del 31 gennaio 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007. La nuova disciplina, nel modificare o integrare le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), pur non ampliando le categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare, incide su alcune condizioni che in precedenza limitavano l’esercizio del diritto.
Al riguardo, al fine di realizzare un’univoca applicazione sul tutto il territorio nazionale, si forniscono, per la parte di competenza, le seguenti indicazioni concordate con il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento della Pubblica sicurezza.
In via preliminare si segnala che:
· è stato esteso il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare anche agli stranieri in possesso di un permesso per motivi familiari, recependo in tal modo un’interpretazione estensiva già adottata da questo Dipartimento con circolare n. 2768/2.2. del 25.10.2005 (art. 28 del T.U.); · sono esclusi dalla possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato nonché quelli destinatari di misure di protezione temporanea o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 29 T.U. comma 10).
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, la nuova formulazione dell’art. 29 stabilisce che:
· per il coniuge viene eliminato l’inciso ‘non legalmente separato’: tale previsione non amplia la sfera dei soggetti per i quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma si limita ad una modifica di carattere formale, in quanto la condizione non corrisponde ad un istituto della disciplina del diritto matrimoniale dei paesi di provenienza degli stranieri (art. 29 comma 1 lett. a); · per i figli minori non è più prevista la condizione di familiari ‘a carico’, potendosi tale requisito considerare implicito. Inoltre viene confermato espressamente che il requisito della minore età va riferita al momento della presentazione dell’istanza al ricongiungimento (art. 29 comma 1 lett. b) e comma 2); · per i figli maggiorenni a carico non è più richiesta l’invalidità totale bensì l’impossibilità permanente a “provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute”(art.29,comma 1, lett.c); · per i genitori è stata eliminata la necessità dell’accertamento dell’esistenza di altri figli nel Paese di origine limitandosi a richiedere per la condizione di “a carico”, conformemente alla direttiva recepita, la mancanza di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine o di provenienza. A tale ultimo riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta provvedendo all’individuazione di parametri obiettivi di riferimento a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni (art.29 comma 1 lett. d).
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi le novità introdotte prevedono che:
· il requisito dell’alloggio può essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico–sanitaria accertata dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio. In tal modo si eleva a rango di norma primaria una previsione già contenuta nel Regolamento di attuazione (art 29 comma 3 lett. a); · il reddito minimo necessario per ottenere il ricongiungimento dei figli minori infraquattordicenni è richiesto in misura non inferiore al doppio dell’importo dell’assegno sociale indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento (art. 29 comma 3 lett. b);
Con specifico riguardo alle modalità di presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare la nuova disciplina - che deve intendersi applicabile con l’entrata in vigore del decreto in oggetto in quanto la procedura finora disciplinata dal regolamento di attuazione viene modificata da una norma di rango primario - introduce delle sostanziali modifiche che mirano ad una razionalizzazione e conseguente semplificazione delle procedure stabilendo che (art. 29 comma 7): · lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente procede alla verifica del possesso per lo straniero richiedente il ricongiungimento familiare del titolo di soggiorno che lo abiliti all’esercizio del diritto, nonché alla verifica dell’esistenza dei requisiti oggettivi (alloggio e reddito) rilasciando, acquisito il parere della Questura, il relativo nulla osta o un provvedimento di diniego; · l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto provvede all’accertamento dell’autenticità della documentazione comprovante i requisiti soggettivi (presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute).
Si chiarisce, infine, che la nuova disciplina andrà applicata anche alle istanze già acquisite e per le quali non sia stato ancora avviato l’iter istruttorio.
Ulteriori novità introdotte dalla normativa in oggetto riguardano:
· il rilascio, al familiare del minore che sia autorizzato dal tribunale dei minorenni ad entrare o permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, di un permesso di soggiorno “per assistenza minore” che abilita all’attività lavorativa per la durata dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale e non è convertibile in un permesso per lavoro (art. 29 comma 6); · il diniego del ricongiungimento familiare, nel caso in cui il matrimonio o l’adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l’ingresso nel territorio dello stato (art.29 comma 9).
Viene, inoltre, inserito dalla nuova normativa nel T.U. un articolo aggiuntivo (29 bis) che disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati. In particolare si precisa che:
· il ricongiungimento familiare può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri, secondo le modalità stabilite dallo stesso art. 29 bis. Qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado; · la domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non può essere rigettata unicamente per l’assenza di documenti probatori del vincolo. In proposito per quanto concerne la prova per accertare l’esistenza del vincolo familiare viene previsto che le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla norma di cui all’art. 49 del DPR 5.1.1967, n.200 che consente ai consolati l’emissione di certificati sulla base degli elementi di fatto riscontrati direttamente.
Si rappresenta, infine, che sono state adottate le opportune modifiche alla modulistica in uso per il ricongiungimento familiare, reperibile sul sito di questo Ministero (www.interno.it voce Sportello Immigrazione, modulistica dello sportello unico immigrazione, modello S eT), con particolare riferimento alle istruzioni per la presentazione delle domande. Rimangono in vigore le disposizioni impartite con circolare n. 3 del 30.5.2005 relative all’invio, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), della richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Si invitano le SS.LL a dare la massima informazione in merito alle nuove procedure per il ricongiungimento familiare e a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, alle Associazioni rappresentative degli stranieri operanti sul territorio.
Con l’occasione si rappresenta che è stato istituito presso questa Direzione Centrale un punto di contatto al quale potranno essere rivolti, entro i prossimi 60 giorni, quesiti e richieste di chiarimenti sulla gestione delle procedure e segnalate ulteriori problematiche emergenti dall’introduzione della nuova normativa.
Si indicano di seguito i recapiti telefonici dei funzionari e del personale dedicati:
dr. Gianfranco PARENTE e dr.ssa Loredana MARTINI (0646525195) (e-mail gianfranco.parente@interno .it; loredana.martini@interno.it)
Sig.ra Iole LANDOLFI (tel. 06464526535; e-mail iole.landolfi@interno.it) Si.ra Anna CALABRESE (tel. 0646526196; e-mail anna.calabrese@interno.it)
Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi)
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