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Lavoratori stranieri

 

Ricongiungimento familiare

Decreto legislativo su documentazione comprovante i presupposti di parentela.

Riduzione dei costi delle pratiche

 

 

Vi segnalo l'importantissima novità introdotta dal decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Ricongiungimento familiare), grazie all'accoglimento di un nostro emendamento redatto proprio dal sottoscritto: la documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugi, minore eta' o stato di salute richiesti per il ricongiungimento familiare non devono più essere presentati allo Sportello Unico ma alle Rappresentanze d'Italia all'estero al momento della richiesta del visto muniti del Nulla Osta al ricongiungimento familiare già rilasciato dallo Sportello Unico.

 La questione del timbro "vale per il ricongiungimento familiare" è già superata di fatto da questa nuova norma.

 La nuova norma inoltre non parla di documentazione tradotta e legalizzata, come era prima, ma, di "effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione".

 Oltre a semplificare il rilascio in Italia del Nulla Osta al ricongiungimento familiare (senza la documentazione comprovante i presupposti di parentela,...) la nuova norma se applicata correttamente, da parte delle autorita' consolari italiane, dovrebbe ridurre i costi della pratica in quanto non occorrerebbe più legalizzare la documentazione tradotta visto che non serve più per essere utilizzata in Italia.

 

Per una maggior conoscenza del Decreto e delle novità introdotte alleghiamo di seguito:

 

 

1- Il testo del Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare);

 

2- Come era e come è stato modificato l'articolo 29 del Testo Unico ai sensi del Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.

 

3- Circolare Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2007 sulle novità introdotte per il ricongiungimento familiare.

 

Saleh Zaghlove, Fillea Cgil Genova

 

 

Genova 28 marzo 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 5

Attuazione   della   direttiva  2003/86/CE  relativa  al  diritto  di

ricongiungimento familiare.

                 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,

recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti

dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge

comunitaria 2004;

  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,

relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati;

  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della

Repubblica   non   hanno  espresso  il  parere  nel  termine  di  cui

all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 1° dicembre 2006;

  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri, il

Ministro  della  giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze

ed il Ministro per la famiglia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                          F i n a l i t a'

  1.  Il  presente  decreto  legislativo stabilisce le condizioni per

l'esercizio  del  diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini

di  Paesi  terzi,  legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato

italiano,  in  applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,

del 22 settembre 2003.

                               Art. 2.

       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

  1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 4,  comma 3,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente

periodo:  «Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento

familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando

rappresenti  una  minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o

la  sicurezza  dello  Stato  o  di uno dei Paesi con i quali l'Italia

abbia  sottoscritto  accordi  per  la soppressione dei controlli alle

frontiere interne e la libera circolazione delle persone.»;

    b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1)  al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo:

«Nell'adottare  il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o

di  diniego  di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che

ha  esercitato  il  diritto  al ricongiungimento familiare ovvero del

familiare  ricongiunto,  ai  sensi  dell'articolo 29,  si tiene anche

conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei  vincoli  familiari

dell'interessato  e  dell'esistenza di legami familiari e sociali con

il  suo  Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul

territorio  nazionale,  anche  della  durata  del  suo  soggiorno nel

medesimo territorio nazionale.»;

      2)  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente: «5-bis. Nel

valutare  la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la

sicurezza  dello  Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia

sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere

interne  e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione

del  provvedimento  di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di

soggiorno  per  motivi  familiari,  si tiene conto anche di eventuali

condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),

del   codice   di  procedura  penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui

all'articolo 12, commi 1 e 3.»;

    c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1)   dopo   il   comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.

Nell'adottare  il  provvedimento  di espulsione ai sensi del comma 2,

lettere a)  e b),  nei confronti dello straniero che ha esercitato il

diritto   al   ricongiungimento   familiare   ovvero   del  familiare

ricongiunto,  ai  sensi  dell'articolo 29, si tiene anche conto della

natura  e  della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,

della  durata  del  suo  soggiorno  nel  territorio nazionale nonche'

dell'esistenza  di  legami  familiari, culturali o sociali con il suo

Paese d'origine.»;

      2)  al  comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del  presente comma non si

applica   nei   confronti  dello  straniero  gia'  espulso  ai  sensi

dell'articolo 13,  comma 2,  lettere a)  e b),  per il quale e' stato

autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.»;

    d) il comma 1 dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «1. Il

diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti

dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal

presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o

di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato

per  motivi  di  lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per

studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»;

    e) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  29  (Ricongiungimento  familiare).  -  1.  Lo straniero puo'

chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

    a) coniuge;

    b) figli  minori,  anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,

non  coniugati  a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,

abbia dato il suo consenso;

    c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano

provvedere  alle  proprie  indispensabili esigenze di vita in ragione

del loro stato di salute;

    d) genitori  a  carico che non dispongano di un adeguato sostegno

familiare nel Paese di origine o di provenienza.

  2.  Ai  fini  del ricongiungimento si considerano minori i figli di

eta'  inferiore  a  diciotto  anni  al  momento  della  presentazione

dell'istanza  di  ricongiungimento.  I  minori  adottati o affidati o

sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

  3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 29-bis, lo straniero che

richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':

    a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla

legge  regionale  per  gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

ovvero  che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria

accertati   dall'Azienda   unita'  sanitaria  locale  competente  per

territorio.  Nel  caso  di  un  figlio  di  eta'  inferiore agli anni

quattordici  al  seguito  di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente il

consenso   del   titolare   dell'alloggio   nel   quale   il   minore

effettivamente dimorera';

    b) di  un  reddito  minimo  annuo  derivante  da fonti lecite non

inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il

ricongiungimento  di  un solo familiare, al doppio dell'importo annuo

dell'assegno  sociale  se  si chiede il ricongiungimento di due o tre

familiari,  al  triplo  dell'importo annuo dell'assegno sociale se si

chiede  il  ricongiungimento  di  quattro  o  piu'  familiari. Per il

ricongiungimento  di  due  o  piu'  figli di eta' inferiore agli anni

quattordici  e'  richiesto,  in  ogni  caso,  un  reddito  minimo non

inferiore  al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini

della  determinazione  del  reddito  si tiene conto anche del reddito

annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

  4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di

carta  di  soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato

relativo  a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro

autonomo  non  occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,

dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a

condizione  che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e

di reddito di cui al comma 3.

  5.  Salvo  quanto  disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito

l'ingresso,   per  ricongiungimento  al  figlio  minore  regolarmente

soggiornante  in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un

anno   dall'ingresso   in   Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di

disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

  6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul

territorio   nazionale   ai   sensi   dell'articolo 31,  comma 3,  e'

rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis,

un   permesso   per   assistenza   minore,   rinnovabile,  di  durata

corrispondente  a  quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il

permesso  di  soggiorno  consente di svolgere attivita' lavorativa ma

non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

  7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare,

corredata  della  documentazione  relativa  ai  requisiti  di  cui al

comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso

la  prefettura-ufficio  territoriale  del  governo  competente per il

luogo   di  dimora  del  richiedente,  il  quale  ne  rilascia  copia

contrassegnata  con  timbro datario e sigla del dipendente incaricato

del  ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla

insussistenza  dei  motivi  ostativi all'ingresso dello straniero nel

territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo,

e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il

nulla  osta  ovvero  un  provvedimento  di  diniego  dello stesso. Il

rilascio  del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato

rilasciato  il  predetto  nulla  osta  e'  subordinato  all'effettivo

accertamento  dell'autenticita',  da  parte  dell'autorita' consolare

italiana,   della   documentazione   comprovante   i  presupposti  di

parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.

  8.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  richiesta  del  nulla  osta,

l'interessato  puo'  ottenere il visto di ingresso direttamente dalle

rappresentanze  diplomatiche  e consolari italiane, dietro esibizione

della  copia  degli  atti  contrassegnata  dallo  sportello unico per

l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda

e della relativa documentazione.

  9.  La  richiesta  di  ricongiungimento familiare e' respinta se e'

accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo

esclusivo  di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel

territorio dello Stato.

  10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

    a) quando  il  soggiornante chiede il riconoscimento dello status

di  rifugiato  e  la  sua  domanda non e' ancora stata oggetto di una

decisione definitiva;

    b) agli   stranieri   destinatari   delle  misure  di  protezione

temporanea,  disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,

n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;

    c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.»;

  f) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:

  «Art.  29-bis  (Ricongiungimento  familiare dei rifugiati). - 1. Lo

straniero  al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato puo'

richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di

familiari  e  con  la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si

applicano,  in  tal  caso,  le  disposizioni  di cui all'articolo 29,

comma 3.

  2.  Qualora  un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che

provino  i  suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero

della   mancanza   di  un'autorita'  riconosciuta  o  della  presunta

inaffidabilita'   dei  documenti  rilasciati  dall'autorita'  locale,

rilevata  anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai

sensi  della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le

rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono al rilascio di

certificazioni,  ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente

della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche

ritenute  necessarie,  effettuate  a  spese  degli  interessati. Puo'

essere  fatto  ricorso,  altresi',  ad  altri  mezzi  atti  a provare

l'esistenza  del  vincolo  familiare,  tra  cui  elementi  tratti  da

documenti  rilasciati  dagli organismi internazionali ritenuti idonei

dal  Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo'

essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

  3.  Se  il  rifugiato  e' un minore non accompagnato, e' consentito

l'ingresso  ed  il  soggiorno,  ai  fini  del ricongiungimento, degli

ascendenti diretti di primo grado.»;

    g) all'articolo 30,   comma 1-bis,   e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso

di  soggiorno  dello  straniero  di  cui  al  comma 1, lettera a), e'

rigettata  e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che

il  matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di

permettere   all'interessato  di  soggiornare  nel  territorio  dello

Stato.».

                               Art. 3.

                          Norma finanziaria

  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono

derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minori

entrate.   Gli   uffici  interessati  utilizzano  le  risorse  umane,

strumentali  e  finanziarie disponibili sulla base della legislazione

vigente.

                               Art. 4.

                         Disposizione finale

  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente

decreto  si  procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge

23 agosto  1988,  n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed

integrazione   del   presente  decreto,  nonche'  alla  revisione  ed

armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche

                              europee

                              Amato, Ministro dell'interno

                              D'Alema, Ministro degli affari esteri

                              Mastella, Ministro della giustizia

                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia

                              e delle finanze

                              Bindi,  Ministro delle politiche per la

                              famiglia

 

 

 

D. LGS. 286/1998

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

  

Art. 29 del TESTO UNICO (ricongiungimento familiare) VIGENTE ALL’INIZIO DELLA XV LEGISLATURA

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 29 APPORTATE  DAL   

Decreto legislativo  8 gennaio 2007, n.5

Art.29

 

      (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

 

                      

 

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

 

a)    coniuge non legalmente separato;  

a)    coniuge (...);        

b)    figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

b)    figli minori (...), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati (...), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita’ totale        .

c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

c)    genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;          

d)    genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.       

d) (...)

 

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:            

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29-ter, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:               

a)    di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

a)    di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b)    di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.             

b)    di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non superiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.           

 

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

(...)

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.         

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

6. Al familiare autorizzato all’ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all’articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l’esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o lo stato di salute.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.        

 

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5. 

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

 

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

 

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui all’articolo 20;

 

c) nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6.

 

 

 

 

 

Art. 29-bis

 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

 

 

 

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all’articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3.

 

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì ad altri mezzi atti a provare l’esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori

 

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2007 sulle novità introdotte

per il ricongiungimento familiare.

 

Roma, del 15 febbraio 2007

 

 

                                               AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI

 

                                               AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

                                               PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

                                                                                  

                                               AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

                                               PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

                                                                      

                                               AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE

                                               VALLE D’AOSTA AOSTA

                                              

E,p.c.              AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

                                               D.G.I.E.P.M.

                                                           R O M A

 

AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE

                        Direzione Generale dell’Immigrazione

                        R O M A

 

AL GABINETTO DEL MINISTRO

                        S E D E

 

                        AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA

                        SICUREZZA

                        Direzione Centrale per l’Immigrazione e Polizia delle

                        Frontiere

                        S E D E

                                                         

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

 

 

 

OGGETTO: Decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare. Procedure

 

 

Si richiama all’attenzione delle SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.25 del 31 gennaio 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007.

La nuova disciplina, nel modificare o integrare le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), pur non ampliando le categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare, incide su alcune condizioni che in precedenza limitavano l’esercizio del diritto.

 

Al riguardo, al fine di realizzare un’univoca applicazione sul tutto il territorio nazionale, si forniscono, per la parte di competenza, le seguenti indicazioni concordate con il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento della Pubblica sicurezza.

 

In via preliminare si segnala che:

 

·      è stato esteso il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare anche agli stranieri in possesso di un permesso per motivi familiari, recependo in tal modo un’interpretazione estensiva già adottata da questo Dipartimento con circolare n. 2768/2.2. del 25.10.2005 (art. 28 del T.U.);

·      sono esclusi dalla possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato nonché quelli destinatari di misure di protezione temporanea o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 29 T.U. comma 10).

 

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, la nuova formulazione dell’art. 29 stabilisce che:

                          

·      per il coniuge viene eliminato l’inciso ‘non legalmente separato’: tale previsione non amplia la sfera dei soggetti per i quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma si limita ad una modifica di carattere formale, in quanto la condizione non corrisponde ad un istituto della disciplina del diritto matrimoniale dei paesi di provenienza degli stranieri (art. 29 comma 1 lett. a);

·      per i figli minori non è più prevista la condizione di familiari ‘a carico’, potendosi tale requisito considerare implicito. Inoltre viene confermato espressamente che il requisito della minore età va riferita al momento della presentazione dell’istanza al ricongiungimento (art. 29 comma 1 lett. b) e comma 2);

·      per i figli maggiorenni a carico non è più richiesta l’invalidità totale bensì l’impossibilità permanente a “provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute”(art.29,comma 1, lett.c);

·      per i genitori è stata eliminata la necessità dell’accertamento dell’esistenza di altri figli nel Paese di origine limitandosi a richiedere per la condizione di “a carico”, conformemente alla direttiva recepita, la mancanza di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine o di provenienza. A tale ultimo riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta provvedendo all’individuazione di parametri obiettivi di riferimento a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni (art.29 comma 1 lett. d).

 

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi le novità introdotte prevedono che:

 

·      il requisito dell’alloggio può essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico–sanitaria accertata dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio. In tal modo si eleva a rango di norma primaria una previsione già contenuta nel Regolamento di attuazione (art 29 comma 3 lett. a);

·      il reddito minimo necessario per ottenere il ricongiungimento dei figli minori infraquattordicenni è richiesto in misura non inferiore al doppio dell’importo dell’assegno sociale indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento (art. 29 comma 3 lett. b);

 

Con specifico riguardo alle modalità di presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare la nuova disciplina - che deve intendersi applicabile con l’entrata in vigore del decreto in oggetto in quanto la procedura finora disciplinata dal regolamento di attuazione viene modificata da una norma di rango primario - introduce delle sostanziali modifiche che mirano ad una razionalizzazione e conseguente semplificazione delle procedure stabilendo che (art. 29 comma 7):

·      lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente procede alla verifica del possesso per lo straniero richiedente il ricongiungimento familiare del titolo di soggiorno che lo abiliti all’esercizio del diritto, nonché alla verifica dell’esistenza dei requisiti oggettivi (alloggio e reddito) rilasciando, acquisito il parere della Questura, il relativo nulla osta o un provvedimento di diniego;

·      l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto provvede all’accertamento dell’autenticità della documentazione comprovante i requisiti soggettivi (presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute).

 

            Si chiarisce, infine, che la nuova disciplina andrà applicata anche alle istanze già acquisite e per le quali non sia stato ancora avviato l’iter istruttorio.

 

            Ulteriori novità introdotte dalla normativa in oggetto riguardano:

 

·      il rilascio, al familiare del minore che sia autorizzato dal tribunale dei minorenni ad entrare o permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, di un permesso di soggiorno “per assistenza minore” che abilita all’attività lavorativa per la durata dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale e non è convertibile in un permesso per lavoro (art. 29 comma 6);

·      il diniego del ricongiungimento familiare, nel caso in cui il matrimonio o l’adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l’ingresso nel territorio dello stato (art.29 comma 9).

 

      Viene, inoltre, inserito dalla nuova normativa nel T.U. un articolo aggiuntivo (29 bis) che disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati. In particolare si precisa che:

 

·      il ricongiungimento familiare può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri, secondo le modalità stabilite dallo stesso art. 29 bis. Qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado;

·      la domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non può essere rigettata unicamente per l’assenza di documenti probatori del vincolo. In proposito per quanto concerne la prova per accertare l’esistenza del vincolo familiare viene previsto che le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla norma di cui all’art. 49 del DPR 5.1.1967, n.200 che consente ai consolati l’emissione di certificati sulla base degli elementi di fatto riscontrati direttamente.

 

            Si rappresenta, infine, che sono state adottate le opportune modifiche alla modulistica in uso per il ricongiungimento familiare, reperibile sul sito di questo Ministero (www.interno.it voce Sportello Immigrazione, modulistica dello sportello unico immigrazione, modello S eT), con particolare riferimento alle istruzioni per la presentazione delle domande. Rimangono in vigore le disposizioni impartite con circolare n. 3 del 30.5.2005 relative all’invio, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), della richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

 

            Si invitano le SS.LL a dare la massima informazione in merito alle nuove procedure per il ricongiungimento familiare e a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, alle Associazioni rappresentative degli stranieri operanti sul territorio.

 

            Con l’occasione si rappresenta che è stato istituito presso questa Direzione Centrale un punto di contatto al quale potranno essere rivolti, entro i prossimi 60 giorni, quesiti e richieste di chiarimenti sulla gestione delle procedure e segnalate ulteriori problematiche emergenti dall’introduzione della nuova normativa.

           

            Si indicano di seguito i recapiti telefonici dei funzionari e del personale dedicati:

 

dr. Gianfranco PARENTE e dr.ssa Loredana MARTINI (0646525195)

(e-mail gianfranco.parente@interno .it; loredana.martini@interno.it)

 

Sig.ra Iole LANDOLFI (tel. 06464526535; e-mail iole.landolfi@interno.it)

Si.ra Anna CALABRESE (tel. 0646526196; e-mail anna.calabrese@interno.it)

 

            Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                   (Ciclosi)

 

 

 

 


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