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Lavoratori stranieri |
Testo Unico sull’immigrazione Un decreto legge modifica alcuni articoli del T.U. Permessi di soggiorno e norme su condizione degli stranieri
Il decreto legge del 15 febbraio 2007, in vigore dal 16 febbraio 2007, modifica alcuni articoli del Testo Unico sull’immigrazione. Le modifiche riguardano:
1) l’articolo 5 prevedendo la sostituzione di tutti i tipi di permessi di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi con una dichiarazione di presenza da rendere alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso o entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso secondo modalità che saranno disciplinate con un decreto del Ministro dell'Interno;
2) l’articolo 13 che prevede l’espulsione amministrativa per quanti si sono trattenuti nel territorio nazionale senza avere presentato la dichiarazione di presenza o senza aver richiesto il permesso di soggiorno
3) l’articolo 7: sono soppressi gli obblighi di denuncia all’autorità di pubblica di sicurezza gravanti sul ospitante e sul datore di lavoro;
4) l’articolo 27 inserendo un comma 1 bis che prevede la sostituzione del nulla osta con una dichiarazione resa dal datore di lavoro comunitario.
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Art. 5.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivista previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) e' soppressa;
c) l'articolo 7 e' abrogato;
d) all'articolo
13, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da più di 60 giorni e non e' stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si e' trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;
e) All'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno».
Roma 20 febbraio 2007
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©Grafica web michele Di lucchio