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Lavoratori stranieri

 

Testo Unico sull’immigrazione

Un decreto legge modifica alcuni articoli del  T.U. Permessi di soggiorno e norme su condizione degli stranieri

 

Il decreto legge del 15 febbraio 2007, in vigore dal 16 febbraio 2007,

modifica alcuni articoli del Testo Unico  sull’immigrazione. 

 Le modifiche riguardano:

 

 1) l’articolo 5 prevedendo la sostituzione di tutti i tipi di permessi di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi con una dichiarazione di presenza da rendere alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso o entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso secondo modalità che saranno disciplinate con un decreto del Ministro dell'Interno;

 

2) l’articolo 13 che prevede l’espulsione amministrativa per quanti si sono trattenuti nel territorio nazionale senza avere presentato la dichiarazione di presenza o senza aver richiesto il permesso di soggiorno 

 

3) l’articolo 7: sono soppressi gli obblighi di denuncia all’autorità di pubblica di sicurezza gravanti sul ospitante e sul datore di lavoro;

 

4) l’articolo 27 inserendo un comma 1 bis che prevede la sostituzione del nulla osta con una dichiarazione resa dal datore di lavoro comunitario. 

 

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Art. 5.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di
lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi  e  di  soggiorni  di breve durata. Procedure d'infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126.

 

1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

   

 a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «  2.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori  a  tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di  attuazione,  al  questore  della provincia in cui lo straniero si trova  entro  otto  giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello  Stato  ed  e'  rilasciato  per le attivista previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può  prevedere  speciali  modalità  di  rilascio  relativamente  ai soggiorni  brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro  Stato  e  per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché  ai  soggiorni  in  case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi  e  altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero   dichiara  la  sua  presenza  all'ufficio  di  polizia  di frontiera,  al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro  otto  giorni  dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;

 

    b) al comma 3 dell'articolo 5, la lettera a) e' soppressa;

 

   c) l'articolo 7 e' abrogato;

   

 d) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
 

«b)  si  e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  senza  aver presentato  la  dichiarazione  di  presenza  di  cui  all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo  che  il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso  di  soggiorno  e'  stato  revocato  o  annullato, ovvero e' scaduto  da  più  di  60  giorni  e  non e' stato chiesto il rinnovo oppure,  avendo  presentato  la  dichiarazione  di  presenza,  si  e' trattenuto  sul  territorio  dello  Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;»;

 

  e) All'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Nel  caso  in  cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone  fisiche  o  giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro  dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale   la  prestazione  di  servizi  ha  luogo,  unitamente  ad  una dichiarazione  del  datore  di  lavoro  contenente  i  nominativi dei lavoratori  da  distaccare  e  attestante  la  regolarità della loro situazione  con  riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello  Stato  membro  dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro.  La  comunicazione  e'  presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno».

 

Roma 20 febbraio 2007

 

 

 


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