MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C523EE.01815950" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C523EE.01815950 Content-Location: file:///C:/AF5B5161/CCNLLAPIDEIINDUSTRIA.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
CCNL LAPIDEI I= NDUSTRIA
Addì 13 maggio
Dichiarazion=
e comune Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d'origine
deí lavoratori stranieri, i Paesi
non aderenti alla UE, le aziende accoglieranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, =
in
tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruir=
e di
periodi continuativi di '' assenza dal
lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto. . Art.41 Le parti, nella premessa delle
particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle azien=
de
del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal =
sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali=
e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative =
span>finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il =
collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/=
92).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di
ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavorato=
ri
invalidi. Le aziende riconosceranno ai lavorat=
ori
donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, dei
periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata al=
la donazione. Art.42 Nell'ambito degli incontri territor=
iali
previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a
verifiche periodiche sul flusso nel territorio di
lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale Art.43 L'ammissione e le condizioni di lav=
oro
delle donne e dei minori sono regolate dalle
disposizioni di legge vigenti. |
|
Al fine di contribuire
al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, <=
span
style=3D'letter-spacing:.3pt'>le aziende
concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai comma successivi, permessi retribuiti ai
lavoratori non in prova che =
intendono
frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmen=
te
riconosciuti, permessi, comunque, non
cumulabili con quelli non retribuiti di cui ai precedenti comma. I
corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento
effettivo. Il lavoratore
potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un so=
lo
anno. Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti=
il
3% dei lavoratori occupati dall'azienda nell'unità
produttiva, compatibilmente con l'esigenza =
del regolare svolgimento dell'attività produttiva. Potrà, comunque, usufruire dei
permessi retribuiti almeno un lavoratore nelle unità produttive che occupano fino a 25 dipendenti. Potranno beneficiare dei pe=
rmessi
retribuiti di cui al precedente comma, ferme restando Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'azienda alm=
eno
un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di
corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di
iscrizione al corso e successivamente i certificati di
frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle doman=
de
ferma restando la valutazione delle esigenze di cui a l c=
omma
4° del presente protocollo. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospens= ione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto a= lle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.<= o:p> |
Art.45 I lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione
professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque <=
/span>abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a tur=
ni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. In attuazione dell'art, 10 della legge 20.5.1970, n. 300, si conviene=
: <=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Arial;letter-spacing:.2pt;mso-no-pr=
oof:
no'>a) lavoratori studenti universitari A tali lavoratori sarà
concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per gli esami di diploma universita=
rio
e di laurea i giorni di permesso retribuito sono
elevati a quattro. Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potrann=
o essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino a un massimo=
di
20 gg. l'anno. <=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Arial;letter-spacing:.05pt;mso-no-p=
roof:
no'>b) lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole
professionali. A tali lavoratori saranno concessi t=
anti
giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni deg=
li
esami di diploma. Ai lavoratori predetti possono esse=
re
concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15=
gg.
nel corso dell'anno. Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di =
diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti
fino ad un massimo di 30 giorni. Le aziende potranno richiedere la
produzione delle certificazioni necessarie all'eserc=
izio
dei diritti di cui al presente articolo. |
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