MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C523EE.01815950" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C523EE.01815950 Content-Location: file:///C:/AF5B5161/CCNLLAPIDEIINDUSTRIA.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Dichiarazione comune

CCNL LAPIDEI I= NDUSTRIA

 

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Addì 13 maggio 2004 in Roma=

 


Dichiarazion= e comune

 

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d'origine deí lavoratori stranieri, i Paesi non aderenti alla UE, le aziende accoglieranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, = in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruir= e di periodi continuativi di '' assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto.

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Art.41
Categorie dello svantaggio sociale

 

Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle azien= de del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal = sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali= e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il = collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/= 92). Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavorato= ri invalidi.

Le aziende riconosceranno ai lavorat= ori donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata al= la donazione.

 

 

Art.42
Lavoratori immigrati

 

Nell'ambito degli incontri territor= iali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e = d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative. Le aziende, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il ritorno in patria periodico e per gr= avi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso= la concessione di permessi non retribuiti.

 

Art.43
Lavoro de= lle donne e dei minori

 

L'ammissione e le condizioni di lav= oro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

 


Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, <= span style=3D'letter-spacing:.3pt'>le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai comma successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che = intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmen= te riconosciuti, permessi, comunque, non cumulabili con quelli non retribuiti di cui ai precedenti comma. I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un so= lo anno.

Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti= il 3% dei lavoratori occupati dall'azienda nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza = del regolare svolgimento dell'attività produttiva. Potrà, comunque, usufruire dei permessi retribuiti almeno un lavoratore nelle unità produttive che occupano fino a 25 dipendenti.

Potranno beneficiare dei pe= rmessi retribuiti di cui al precedente comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, <= span style=3D'letter-spacing:-1.0pt'>anche i lavoratori che frequentino corsi `di recupero' della scuola d'obbligo ivi compresi i cors= i di livello elementare, nonch&eac= ute; i lavoratori extracomunitari per = i corsi di alfabetizzazione. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'azienda alm= eno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle doman= de ferma restando la valutazione delle esigenze di cui a l c= omma 4° del presente protocollo.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospens= ione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto a= lle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.<= o:p>

 


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Art.45
Diritto allo stu= dio

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I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque <= /span>abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a tur= ni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. In attuazione dell'art, 10 della legge 20.5.1970, n. 300, si conviene= :

 

<= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Arial;letter-spacing:.2pt;mso-no-pr= oof: no'>a) lavoratori studenti universitari

A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.

Per gli esami di diploma universita= rio e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.

Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potrann= o essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino a un massimo= di 20 gg. l'anno.

 

<= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Arial;letter-spacing:.05pt;mso-no-p= roof: no'>b) lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali.

A tali lavoratori saranno concessi t= anti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni deg= li esami di diploma.

Ai lavoratori predetti possono esse= re concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15= gg. nel corso dell'anno.

Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di = diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.

Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'eserc= izio dei diritti di cui al presente articolo.

 

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