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Verona,
26 Maggio 2004
CCNL
LAPIDEI PICCOLA INDUSTRIA
=
Dichiarazione
comune
Al fine di favorire il ricongiungimento familiar=
e nei paesi d'origine deí lavoratori stranieri, i Paesi non aderenti alla UE, le aziende accoglieranno, <=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Arial;letter-spacing:.2pt;mso-no-proo=
f:
no'>compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in=
tal
senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di per=
iodi
continuativi di '' assenza dal lavoro
attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto.
Art.41
Categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni
esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri
territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali,
rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno
promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate
all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92=
). Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazion=
e,
il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particola=
re
di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi
documentate di cura collegata alla donazione.
Art.42
Lavoratori immigrati
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazio=
ni
industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'even=
tuale
diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni d=
i lavoro e d'accoglienza e su eventuali
specifiche esigenze formative. Le aziende, nel rispetto delle
esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il ritorno in pa=
tria
periodico e per gravi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso la concessione di permessi non retribuiti.
Art.44
Volontariato
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative=
, ai
lavoratori che facciano parte di
organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 6 della Legge 11.08.1991, n. 266 e svolgano documentata attività=
di volontariato in Italia di usufruire delle forme di flessibilità =
di orario e delle eventuali turnazio=
ni
concordate ed attuate nelle rispettive imprese. Ai lavoratori
aderenti alle Organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale all'estero sarà conservato il posto =
di
lavoro per periodi di documentata e comprovata assenza.
Art.45
Diritto allo
studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio=
in
scuole di istruzione
primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, stat=
ali,
parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che =
span>agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono=
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali. In attuazione dell'art, =
10
della legge 20.5.1970, n. 300, si conviene:
a) lavoratori studenti universit=
ari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito=
per
ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso=
retribuito sono elevati a quattro.
Ai lavoratori che n=
el
corso dell'anno debbono sostenere esami potranno=
essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino a un massimo d=
i 20
gg. l'anno.
b) lavoratori studenti di scuole
medie superiori e di scuole professionali.
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito
quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti =
fino
ad un massimo di 15 gg. nel corso dell'anno.
Ai lavoratori che nel
corso dell'anno debbano sostenere gli esami di <=
/span>diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti f=
ino
ad un massimo di 30 giorni.
Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di
cui al presente articolo.
Al fine di contribuire al miglioramento c=
ulturale
e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, =
nei
casi e alle condizioni di cui ai comma
successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compr=
esi
nell'ordinamento scolastico e s=
volti
presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi, comunque, =
non
cumulabili con quelli non retribuiti di cui ai precedenti comma. I c=
orsi
di cui al comma precedente non potranno comunque=
avere
una durata inferiore a 300 ore di
insegnamento effettivo. Il lavo=
ratore
potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo=
anno.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retri=
buiti
il 3% dei lavoratori occupati dall'azienda nell'unità
produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento <=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Arial;letter-spacing:.15pt;mso-no-pro=
of:
no'>dell'attività produttiva. Potrà, comunq=
ue,
usufruire dei permessi retribuiti almeno un lavoratore nelle unità produttive che occupano fino a =
25
dipendenti.
Potranno beneficiare dei permessi retribuiti <=
span
style=3D'letter-spacing:1.1pt'>di cui al
precedente comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, anche i lavoratori che frequentino corsi =
`di recupero della
scuola d'obbligo ivi compresi i corsi di
livello elementare, nonché i lavoratori
extracomunitari per i corsi
di <=
span
style=3D'letter-spacing:-.6pt'>alfabetizzazione.` Per
tali lavoratori le ore di permes=
so
retribuite sono elevate fino a=
d un
massimo di
Il lavoratore dovrà presentare domanda scr.itta all'azienda almeno un me=
se prima dell'inizio =
del
corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un
certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione de=
lle
ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato,
sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande ferma restando la valutazione delle esigenze di cui a l comma 4° del pres=
ente
protocollo.
Nel caso in cui le=
ore
di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensio=
ne o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali a norma di legge e non trova applicazione la discipli=
na
di cui al presente articolo.