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Verona,  26 Maggio 2004

 

CCNL LAPIDEI PICCOLA INDUSTRIA

 

= Dichiarazione comune

 

Al fine di favorire il ricongiungimento familiar= e nei paesi d'origine deí lavoratori stranieri, i Paesi non aderenti alla UE, le aziende accoglieranno, <= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Arial;letter-spacing:.2pt;mso-no-proo= f: no'>compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in= tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di per= iodi continuativi di '' assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto.

Art.41
Categorie dello svantaggio sociale

 

Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92= ). Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazion= e, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.=

Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particola= re di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata alla donazione.

 

 

Art.42
Lavoratori immigrati

 

Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazio= ni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'even= tuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni d= i lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative. Le aziende, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il ritorno in pa= tria periodico e per gravi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso la concessione di permessi non retribuiti.<= /span>

Art.44
Volontariato<= /span>

 

Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative= , ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 6 della Legge 11.08.1991, n. 266 e svolgano documentata attività= di volontariato in Italia di usufruire delle forme di flessibilità = di orario e delle eventuali turnazio= ni concordate ed attuate nelle rispettive imprese. Ai lavoratori aderenti alle Organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale all'estero sarà conservato il posto = di lavoro per periodi di documentata e comprovata assenza.

 

 

Art.45
Diritto allo studio

 

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio= in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, stat= ali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono= obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. In attuazione dell'art, = 10 della legge 20.5.1970, n. 300, si conviene:

 

a) lavoratori studenti universit= ari

A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito= per ogni esame sostenuto.

Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso= retribuito sono elevati a quattro.

Ai lavoratori che n= el corso dell'anno debbono sostenere esami potranno= essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino a un massimo d= i 20 gg. l'anno.

 

b) lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali.<= /o:p>

A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.

Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti = fino ad un massimo di 15 gg. nel corso dell'anno.

Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di <= /span>diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti f= ino ad un massimo di 30 giorni.

Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Al fine di contribuire al miglioramento c= ulturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, = nei casi e alle condizioni di cui ai comma successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compr= esi nell'ordinamento scolastico e s= volti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi, comunque, = non cumulabili con quelli non retribuiti di cui ai precedenti comma. I c= orsi di cui al comma precedente non potranno comunque= avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavo= ratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo= anno.

Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retri= buiti il 3% dei lavoratori occupati dall'azienda nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento <= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Arial;letter-spacing:.15pt;mso-no-pro= of: no'>dell'attività produttiva. Potrà, comunq= ue, usufruire dei permessi retribuiti almeno un lavoratore nelle unità produttive che occupano fino a = 25 dipendenti.

Potranno beneficiare dei permessi retribuiti <= span style=3D'letter-spacing:1.1pt'>di cui al precedente comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, anche i lavoratori che frequentino corsi = `di recupero della scuola d'obbligo ivi compresi i corsi di livello elementare, nonché i lavoratori extracomunitari per i corsi di <= span style=3D'letter-spacing:-.6pt'>alfabetizzazione.` Per tali lavoratori le ore di permes= so retribuite sono elevate fino a= d un massimo di 200 in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scr.itta all'azienda almeno un me= se prima dell'inizio = del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione de= lle ore relative.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande ferma restando la valutazione delle esigenze di cui a l comma 4° del pres= ente protocollo.

Nel caso in cui le= ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensio= ne o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la discipli= na di cui al presente articolo.