MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/E83B2F05/CCNLEDILICOOPERATIVE.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" VERBALE DI ACCORDO

EDILI COOPERATIVE

 

 

Addì, 24 Maggio 2004, in Roma=

 

 

Allegato 17

 

Protocollo d'intesa per la qualificazione della manodopera proveniente dai Paesi stranieri da impiegare per la esecuzione d= elle c.d. “Grandi Opere”.

 

Le Associazioni cooperative e le categorie Sindac= ali firmatarie il presente contratto prendono atto che il settore delle costruz= ioni manifesta l'esigenza di reperire maestranze qualificate ad oggi sempre più scarsamente disponibili nel mercato del lavoro nazionale.

 

Le Parti sottoscritte prendono atto che le maggio= ri cooperative nazionali lamentano una carenza di maestranze da utilizzare per assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera per l'esecuzione delle cosiddette “Grandi Opere”, intendendo per tali le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art.1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.443, del CI= PE con delibera 21/12/2003 ed inseriti nel DPEF 2004/2007.

Si riconosce quindi l'esigenza di immettere e mantenere nel settore delle costruzioni operatori e maestranze anche straniere, ovvero proveniente da paesi limitrofi, così come esemplificativamente indicato nella circolare n.5 del 2004 del Ministero del Lavoro.

 

E' altresì necessario che tali lavoratori diventino nel tempo sempre più professionalizzati, considerato che imprese devono mantenere elevati e significativi standards di qualità= ;, competitività e capacità organizzativa e gestionale nel merca= to delle opere pubbliche.

 

Operativamente, le parti convengono che la preselezione, effettuata nei Paesi di origine dei lavoratori, sia accompagn= ata da una introduzione alla lingua italiana e da un primo orientamento finaliz= zato a fornire elementi di base di educazione civica, di contrattualistica e di = normative del lavoro.

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6

 

Art. 20

 

Lavoratori stranieri

 

Dopo il comma, sono aggiunti i seguenti:

 

"A richiesta del lavoratore straniero, motiv= ata dall'esigenza di rientro temporaneo nel paese di origine, le aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui di = cui all'art. 46-bis, fermo restando, anche per lo stesso lavoratore straniero, l'osservanza dei periodi collettivi di fruizione delle ferie e delle riduzi= oni d'orario stabilite per le aziende o per i cantieri.

A richiesta del lavoratore straniero, sempre per = la motivazione di cui sopra e sempre compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, sarà possibile accorpare le ferie e i riposi annui, disponibili individualmente, al periodo estivo o invernale di chiusura collettiva dell'azienda o del cantiere.

Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabil= ito nell'art. 46-bis, sesto comma , i riposi annui necessari a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma unitamente alla retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti problemi organizzativi o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la possibilità di "cui allo = o al 2° comma, si farà luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima scadenza di paga utile."