MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C523ED.4487D0E0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C523ED.4487D0E0 Content-Location: file:///C:/A50C44C9/CCNLLATERIZIMANUF.INDUS.ePICC.INDUSTRIA(dichiarazionecomune).htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
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CCNL LATERIZI E MANUFATTI – INDUSTRIA (22 aprile 2004)E PICCOLA INDUSTRIA (5 Maggio 2004)= Dichiarazione
comune Le Parti si danno
reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lettere A)=
, B)
e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti
già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme restand=
o, ove
esistenti, condizioni di miglior favore. Art. 36. - Tutela alle categorie d=
ello
svantaggio sociale e lavoratori immigrati Le
parti, nella condivisa opportunità di i=
nterventi
di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particola=
re i
lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impeg=
nano
le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle no=
rme
di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che so=
no
introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive
comunitarie concernenti le predette categorie. Le parti, in
particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la
maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità Dichiar=
azione congi=
unta Premesso che la materia rel=
ativa
alle festività è regolata con legge dello Stato; che=
il
presente C.C.N.L. regolamenta gli
istituti delle ferie e dei permessi per riduzione di orario di La parti =
span>si
danno altresì atto che i permessi di
cui all'art 37 (Permessi per lavoratori studenti) potranno essere richiesti di migliorare il livello di Art. 37. - Permessi ai lavoratori Al
fine di contribuire al
miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende
concederanno, nei casi e alle condi=
zioni
di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova
che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento
scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti. I
corsi di cui al comma precedente non potranno comunqu=
e
avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavora=
tore
potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in =
un
triennio, usufruibile anche in un solo anno. Nell'arco di un anno potr=
à
usufruire di permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati
nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare
svolgimento dell'attività produttiva dello
stabilimento. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavora=
tore
nelle unità produttive che occupino almeno 25
dipendenti. Oltre ai destinatari della presente norma, cos&igr=
ave;
come individuati al 1 ° comma, potranno beneficiare dei permessi
retribuiti di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre
disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi sperimentali di recupe=
ro
della scuola dell'obbligo. Per tali lavoratori le ore di
permesso retribuito sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un
triennio, usufruibili anche in un solo anno. |
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