MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C523ED.4487D0E0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C523ED.4487D0E0 Content-Location: file:///C:/A50C44C9/CCNLLATERIZIMANUF.INDUS.ePICC.INDUSTRIA(dichiarazionecomune).htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

 

 

CCNL LATERIZI E MANUFATTI – INDUSTRIA (22 aprile 2004)E PICCOLA INDUSTRIA (5 Maggio 2004)=

 

 

Dichiarazione comune

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lettere A)= , B) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme restand= o, ove esistenti, condizioni di miglior favore.

 

 

Art. 36. - Tutela alle categorie d= ello svantaggio sociale e lavoratori immigrati=

 

Le parti, nella condivisa opportunità di i= nterventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particola= re i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impeg= nano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle no= rme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che so= no introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.

 

Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative il problema dell'inserimento n= elle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di l= egge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli = esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali.

 

 

Dichiar= azione  congi= unta

 

Premesso che la materia rel= ativa alle festività è regolata con legge dello Stato; che= il presente C.C.N.L. regolamenta gli istituti delle ferie e dei permessi per riduzione di orario di -lavoro o ex festività; che la determinazione del momento di fruizione del= le ferie o degli altri istituti resta prerogativa dell'organizzazione della singola impresa; considerato che nei settori dei laterizi e manufatti in calcestruzzo si registra un progressivo aumento della presenza di lavoratori immigrati extracomunitari; le Parti convengono che, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente essere prese in considerazione le richieste avanzate dai su= ddetti lavoratori, anche per il tramite delle RSU, per il godimento, anche in forma accorpata, di riposi= o ferie legato alla loro specifica condizione ed alle conseguen= ti esigenze.

 

La parti si danno altresì atto che i permessi di cui all'art 37 (Permessi per lavoratori studenti) potranno essere richiesti di migliorare il livello di alfabetizzazione.

 

Art. 37. - Permessi ai lavoratori studenti

 

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condi= zioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.

I corsi di cui al comma precedente non potranno comunqu= e avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavora= tore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in = un triennio, usufruibile anche in un solo anno.

Nell'arco di un anno potr= à usufruire di permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento.

Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavora= tore nelle unità produttive che occupino almeno 25 dipendenti.

Oltre ai destinatari della presente norma, cos&igr= ave; come individuati al 1 ° comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3° comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi sperimentali di recupe= ro della scuola dell'obbligo. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuito sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

 

 

 

 

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