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Lavoratori immigrati         

 

Le ricadute della Finanziaria

Cgil: legge “sbagliata ed inadeguata” per le conseguenze negative

che produce sulla vita dei lavoratori.

 

 

Il 21 agosto 2008 e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 133/2008, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 112/2008 (recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria  - misure economico e finanziarie).

La CGIL si è subito espressa a riguardo considerando questa legge “sbagliata ed inadeguata” per le conseguenze negative che produce sulla vita dei lavoratori.

In più di un articolo negli articoli 11 (piano casa), 20 (assegno sociale), 37 e (applicazione delle norme del Testo unico ai cittadini dell'Unione europea) come di seguito si interviene anche sulla condizione giuridica degli immigrati.

Nello specifico:

 

Articolo 11 (Piano Casa)

...

2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

...

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

 

Articolo 20 (Disposizioni in materia contributiva)

...

10. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

 

 

Art. 37 (Certificazioni e prestazioni sanitarie)

……

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».

 

Come vedete sul problema abitativa e pensione sociale introducendo il requisito di 5 o 10 anni di residenza hanno limitato maggiormente l’accesso degli immigrati ai questi diritti, mentre con la modifica introdotta all’Articolo 1 del testo unico sull’immigrazione, in pratica si impedisce l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari che soggiornano di fatto in Italia per tempi lunghi pur essendo privi dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno con il conseguente rischio per il salute pubblica.

 

Nota a cura di Kurosh Danesh, Cgil nazionale

 

 

 

Roma 15 settembre 2008

 

 

 

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