Cari compagni,

 

            vi inviamo la scheda sulla regolarizzazione dei lavoratori immigrati predisposta per la Direzione della Fillea del 16 settembre ’02.

 

            Alleghiamo inoltre:

1)     il comunicato della CGIL del 25 settembre;

2)     la circolare n.2 del 13 settembre del  gruppo di lavoro sull’immigrazione della CGIL;

3)     la nota del prof. Angiolini della Consulta Giuridica della CGIL;

4)     la circolare del Ministero del Lavoro n.50 del 20/9/2002 e l’allegata scheda per la stipula di contratto di lavoro subordinato;

5)     il Decreto Legge 9/9/2002 sulla regolarizzazione degli immigrati dipendenti da imprese.

           

Invitiamo le nostre strutture a esercitare il massimo impegno, coordinandosi con le strutture confederali, per favorire la regolarizzazione e il rispetto dei diritti dei lavoratori immigrati che lavorano nei nostri settori.

 

Vi chiediamo inoltre di comunicarci i nominativi dei compagni immigrati presenti nei Comitati Direttivi delle strutture Fillea (inviare a Giuseppina, Fax 06 44114209).

 

Fraterni saluti.

 

P. la Segreteria Nazionale

                                                                                                            Mara Nardini

 

 

 

 

Scheda sulla regolarizzazione dei lavoratori immigrati

 

Il Decreto Legge 6/9/2002, entrato in vigore il 10/9/2002, prevede la possibilità di regolarizzazione di lavoratori immigrati con la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato della durata di almeno un anno.

 

La regolarizzazione riguarda anche i lavoratori immigrati che lavorano nell’edilizia, i quali possono stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato (che per sua natura non prevede una durata minima, fatta salva la possibilità di essere licenziati per fine cantiere o fine fase lavorativa).

 

Il contratto di lavoro può essere anche a tempo parziale, purché assicuri al lavoratore il reddito minimo richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno.

 

Il contatto di lavoro deve essere stipulato nel rispetto del vigente CCNL di riferimento. Contemporaneamente alla stipula del contratto di lavoro viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un anno.

 

La circolare n.14 del Ministero dell’interno ha precisato che il lavoratore deve essere stato alle dipendenze di un’impresa per tutti i tre mesi precedenti la data d’entrata in vigore del decreto (dal 10 giugno al 10 settembre).

 

Il datore di lavoro che presenta la dichiarazione d’emersione non è punibile   per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario compiute anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge con riferimento all’occupazione dei lavoratori interessati dalla regolarizzazione.

 

Il lavoratore non può ricevere un provvedimento d’espulsione fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione.

 

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi, il datore di lavoro con la domanda d’emersione versa un contributo forfettario di 700 euro relativi ai tre mesi di occupazione precedenti all’entrata in vigore del decreto. Per periodi di lavoro antecedenti, il Ministro del Lavoro con proprio decreto dovrà indicare le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i relativi contributi previdenziali.

 

Roma, 16 settembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Allegato 1

 

 

Comunicato CGIL sulla regolarizzazione lavoratori immigrati.

 

 

Il decreto per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati ( ) ripropone tutta l’impostazione, che la CGIL giudica sbagliata, ingiusta e per molti aspetti incostituzionale, della legge Bossi Fini ( ) e ne accentua semmai le incongruenze e le contraddizioni che la rendono oltre tutto ingestibile.

 

1)       L’aspirazione a un provvedimento di ampia regolarizzazione è sacrosanta. Il Governo Berlusconi ha dapprima reso del tutto inoperante la politica dei flussi di ingresso, quindi con la legge Bossi-Fini ha creato un sistema di regole che, nella sua ispirazione volgarmente razzista di chiusura delle frontiere legali, ha in effetti messo in piedi un meccanismo di incentivazione potente dei flussi di manodopera illegale, come i dati statistici, e purtroppo le cronache tragiche di questi giorni, stanno confermando. A fronte di questa politica dissennata la regolarizzazione diventa l’unica via di uscita.

2)       Ciò premesso, è del tutto evidente che i tempi di una sanatoria di questa portata devono essere congrui. Un termine perfino più breve di quello richiesto per la conversione in legge, quando, al di là della prevedibile battaglia parlamentare da parte dell’opposizione, si registra un aspro dibattito in seno alla maggioranza che appare ancora lontano dalla conclusione, a fronte oltre tutto di palesi incongruenze che non possono non essere corrette nel testo di legge, è del tutto irrazionale. Si consideri in aggiunta che il termine non è neppure raccordato con quello per l’emersione in base alla legge Tremonti ( ) e precede quello che la Bossi Fini fissa per le colf e le badanti. Appare pertanto indispensabile modificare il termine di presentazione delle domande a una data non anteriore a quella fissata per l’emersione (30 novembre, ovvero la data successiva che per quel provvedimento è stata preannunciata).

3)       La legge di regolarizzazione dei lavoratori immigrati deve prevedere benefici per i datori di lavoro e per i lavoratori non inferiori a quelli già previsti per i casi di emersione in genere, senza di che le resistenze dei datori di lavoro (sia quelli che hanno in nero solo immigrati irregolari sia, a maggior ragione, quelli che hanno un più ampio sommerso da far emergere) saranno insormontabili e vanificheranno di fatto il provvedimento deludendo le aspettative suscitate, con le conseguenze drammatiche che si possono facilmente immaginare.

4)       La norma deve contenere una previsione chiara ed equa relativamente alla condizione di ammissibilità, consistente in una data ultima per la presenza (come nelle precedenti sanatorie) e in un periodo minimo di lavoro in un arco temporale congruo e credibile.

5)       La norma sulla “trattenuta-alloggio” a favore dei datori di lavoro, un vero e proprio mostro giuridico di iniquità se non di vessazione, deve essere cassata.

6)       Il rilascio del permesso di soggiorno di durata di un solo anno è una norma che non solo contraddice le indicazioni contenute nell’articolo 5 comma 3 bis punto c) che prevede, in relazione ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un permesso di soggiorno di due anni, ma è finalizzato ad escludere i nuovi regolarizzati dal godimento di vari diritti sociali per usufruire delle agevolazioni per la casa, si richiede un permesso di soggiorno almeno biennale.

7)       La richiesta di un contratto a tempo indeterminato, per poter emergere dall’irregolarità, non solo contraddice la più volte conclamata domanda di flessibilità per la necessaria riforma del mercato del lavoro, ma crea discriminazioni dannose sia ai datori di lavoro che ai lavoratori: è una norma punitiva nei confronti di artigiani e piccoli imprenditori, impossibilitati a rispettare criteri così rigidi.

8)       La norma dovrebbe contemplare l’emersione del lavoro autonomo degli immigrati nel rispetto della lettera e dello spirito della legge originale, che prevedeva questa possibilità alle imprese del sommerso, ed ai lavoratori ivi occupati.

9)       Il decreto dovrebbe escludere dalla regolarizzazione solo gli immigrati espulsi, perché condannati per gravi reati penali.

 

Parallelamente all’impegno per conseguire queste e tutte le altre modifiche necessarie per rendere il provvedimento giusto e gestibile, la CGIL è impegnata attraverso le sue strutture territoriali e le articolazioni del sistema dei servizi sia per dare assistenza sindacale che per aiutare nel disbrigo delle procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

 

                                                                       

Roma, 13 settembre 2002

 

 

                                                                        A Tutte le strutture CGIL

                                                                        All’INCA

                                                                        LORO SEDI

 

 

 

 

Regolarizzazione Immigrati

 

 

Prot.: 3636/2002

Cod.: IV/3671/7

 

 

 

Oggetto: Circolare n. 2 del gruppo di lavoro sull’immigrazione

 

 

 

 

A seguito della nostra circolare del 4 settembre ’02, vi comunichiamo che il gruppo centrale di riferimento si è ulteriormente allargato con la presenza delle categorie e dello Spi.

 

Si ribadisce la necessità di costituire nei territori sportelli integrati, per dare informazioni ed assistenza ai lavoratori (e alle famiglie datori di lavoro nel caso di colf e badanti). Inoltre è necessario monitorare l’andamento dell’applicazione della normativa, facendo pervenire al gruppo centrale nazionale i dati relativi al n° degli utenti che hanno richiesto la regolarizzazione, e se possibile la categoria d’appartenenza.

 

E’ fondamentale la collaborazione di tutte le strutture avviando un impianto operativo coordinato, coinvolgendo le categorie per tutto ciò che riguarda gli aspetti contrattuali inerenti alla regolarizzazione. A maggior ragione il coordinamento tra le strutture e il gruppo centrale di riferimento, appare indispensabile alla luce dei complessi intrecci  che la normativa sugli immigrati presenta, rispetto ai problemi della emersione in generale. In particolare se teniamo presente le incongruenze e le iniquità che hanno sin qui reso inoperante la “Tremonti” sul sommerso, occorre una gestione sindacale ma anche politica molto oculata e sapiente per salvaguardare al meglio le aspettative e i diritti dei lavoratori immigrati irregolari.

 

Dal gruppo di lavoro sono emerse le seguenti questioni di carattere generale che la C.G.I.L. dovrà porre agli Organi di Governo:

·         Allargamento della regolarizzazione a tutti gli immigrati con l’esclusione di coloro che hanno avuto l’espulsione per reati;

·         Proroga dei termini per la presentazione delle domande;

·         Inclusione di tutti lavoratori stagionali;

·         Differenziazione dei costi della pratica rispetto al settore di attività:

 

Riteniamo utile che in ogni provincia, la CGIL  si attivi perché vengano convocati i Consigli Territoriali previsti dalla Legge sull’immigrazione (art. 3, c.6 D.L.gs. 286/98), con lo scopo di una gestione coordinata ed efficace della attuale fase; in particolare, riteniamo che la presenza dei rappresentanti dei lavoratori, nella fase di stipula del contratto individuale di lavoro, sia fondamentale.

 

Data la delicatezza della situazione e l’opportunità di effettuare proselitismo verso tutti i lavoratori stranieri che si trovano nel nostro Paese, l’assistenza che sarà  loro fornita dovrà essere gratuita. L’eventuale iscrizione al sindacato di questi lavoratori, sarà fatta nell’ambito della categoria di appartenenza.

 

Vi informiamo che il gruppo di lavoro si riunirà il giorno 17 corrente mese alle ore 11 presso la Confederazione assieme all’Avv. Vittorio Angiolini per esaminare le questioni di carattere giuridico-legale e le problematiche emerse.

 

 

 

Prime valutazioni SUL Decreto Legge e Circolare Ministero Interni

 

Decreto Legge  9 settembre ’02 n. 195

 

Il D.L. in questione intende estendere la possibilità di emersione dal lavoro irregolare agli immigrati che operano nei settori economici extra famiglia.

Il contenuto e le procedure indicate ricalcano le modalità operative e purtroppo gli stessi limiti già presenti nell’art. 33 della L. 189/02 (la “Bossi-Fini”); anzi in alcuni punti rende più difficoltoso il percorso di regolarizzazione.

Infatti l’articolo 1 del Decreto segue lo schema del corrispondente articolo 33 della Legge,  introducendo alcuni elementi peggiorativi:

ü      La durata di presentazione della dichiarazione è ristretta a 30 giorni invece che 60 giorni;

ü      Il contributo forfetario è di 700 Euro anzichè di 290 euro;

ü      Il contratto di lavoro subordinato deve essere a tempo indeterminato o almeno di durata non inferiore ad un anno;

ü      Il rilascio del permesso rimane sempre e solo di validità pari ad un anno, contravvenendo il dispositivo della stessa legge, che prevede un permesso di soggiorno di durata biennale in presenza di un contratto a tempo indeterminato;

ü      Anche il rinnovo è più difficoltoso perché è necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno;

ü      Il comma 8, esclude dalla legalizzazione gli immigrati nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale.

 

L’articolo 2, nei primi due commi, riprende il contenuto dell’o.d.g. accolto dal Governo poco prima dell’approvazione della Legge “Bossi-Fini”, prevedendo la non espulsione di quanti hanno in corso la regolarizzazione e la revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione.

 

Il comma 3, obbliga gl’immigrati a sottoporsi a rilievi fotodattiloscopici comunque entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno; il comma 4, estende tale obbligo anche a colf e assistenti di cura che si regolarizzano. Il comma 5 esclude da tale obbligo quanti hanno un permesso di soggiorno di breve durata; il comma 6 applica la tutela prevista dalle leggi nelle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e il comma 7 disciplina l’introduzione dei rilievi riguardo ai cittadini italiani.

 

Di particolare rilievo è il comma 9, che merita un approfondimento, anche in sede giuridica, perché prevede che il datore di lavoro possa trattenere mensilmente  dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell’importo  mensile complessivo, quando il datore di lavoro abbia sostenuto le spese  per fornire  un alloggio rispondente ai requisiti di legge .

 

L’articolo 3 tratta della copertura finanziaria.

 

Oltre gli aspetti negativi già segnalati, il Decreto non scioglie i dubbi riscontrati da più parti e che rendono sempre più difficoltose le operazioni della regolarizzazione. In primo luogo rimane non definitivamente chiarito il periodo di lavoro antecedente alla entrata in vigore della legge: si continua a parlare di tre mesi, non precisando se è necessario il requisito,  sia circa la presenza sul territorio almeno dal 10 giugno, sia la continuità del rapporto nei tre mesi.

 

 

Circolare Ministero Interno n. 14 del 9 settembre 2002  

La circolare , tra le altre normali indicazioni, cerca in particolare di precisare al punto 2) la questione dei” 3 mesi” ed afferma che è prevalente l’interpretazione restrittiva della disposizione, per cui può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno dalla data del 10 giugno 2002.

Si prende atto di quanto affermato pur rimanendo alcuni dubbi perché quanto sostenuto non può essere l’ultima parola, tanto più che la circolare stessa parla di interpretazione “prevalente”.

 

Sui punti non chiariti né dal decreto né dalla circolare si attendono ulteriori precisazioni.

Gruppo di lavoro:

§         Dipartimento politiche attive del lavoro; Umberto Saleri (tel. 06-8476518)

§         Ufficio politiche dell’immigrazione: Alioune Gueye (tel. 06-8476406)

§         Ufficio Vertenze: Enrico Moroni (tel. 06-85563222)

§         Centri per il lavoro: Nino Casabona (tel. 06-855563208)

§         Caaf : Onesti Paolo (tel. 06-85563223)

§         Inca.Cgil: William Zanoni (tel. 06-85563711)

§         Filcams: Marinella Meschieri, Migia Ioli  (tel. 06-5885102)

§         Flai: Rotella Luigi   (tel. 3351341530)

§         Filtea: Teresa Bellanova (tel. 06-5811628)

§         Fiom: Rosa Rinaldi  (tel. 06852621)

§         Fillea: Mara Nardini (tel. 06-44114 )

§         Spi: Gabriella Poli  (tel. 06-44481321

§         F.P. : Mauro Ponziani (tel. 06-585441)

 

 

IL GRUPPO DI LAVORO CGIL SULL’IMMIGRAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Allegato 3

Decreto Legislativo 9 settembre 2002 n. 195 ecircolare n. 14 del 9 settembre 2002

Vittorio Angiolini

 

Il recente decreto-legge n. 195 del 2002, in combinazione con la circolare esplicativa n. 14 del Ministro dell’Interno, si presta ad osservazioni sia sui risvolti applicativi sia sul piano dell’incostituzionalità. Si lascia da parte peraltro, in questa sede, la questione dei rilievi dattiloscopici, che è di più largo raggio e trascende il tema dell’immigrazione, dal momento che il dl n. 195 vorrebbe in prospettiva introdurli come imposti anche per la generalità dei cittadini (comma 7 dell’art. 2).

In questi limiti, occorre anzitutto notare:

 

1) il presupposto per la cd. “sanatoria”, secondo l’art. 1, comma 1 del dl. n. 195 del 2002, è che il lavoratore immigrato extra-comunitario, ancorché in “posizione irregolare”, sia stato “occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore”, ossia nel periodo dal 10 giugno al 10 settembre 2002.

Questa previsione, correttamente interpretata per il suo tenore letterale, dovrebbe ammettere la “sanatoria” per gli immigrati che abbiano lavorato anche solo per una parte del periodo dal 10 giugno al 10 settembre 2002: ad es. anche per il lavoratore che avesse lavorato in luglio, e non in agosto, la “sanatoria” dovrebbe essere egualmente  ammessa.

La circolare n. 14 del Ministro dell’Interno sembra invece voler suggerire un’interpretazione diversa, dichiaratamente “restrittiva”, per cui occorrerebbe, per la “regolarizzazione”, aver lavorato ininterrottamente “almeno per i tre mesi”, e cioè dal 10 giugno al 10 settembre 2002.

Questa interpretazione è palesemente errata, anche per la premessa su cui vorrebbe fondarsi, e cioè che “il contributo forfettario che il datore di lavoro versa è “pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato”; infatti, il contributo di cui al comma 3, lett. b) dell’art. 1 del dl n. 195 del 2002, per l’essere appunto ex professo definito dal legislatore “forfettario” e liquidato direttamente nella misura fissa di “700 euro”, solo del tutto arbitrariamente può essere messo in relazione e collegato ad un qualunque determinato periodo di lavoro o contributivo. Si tratta soltanto di una somma fissata, in modo autonomo, come costo della “regolarizzazione”.

C’è oltretutto da aggiungere, al riguardo, che anche qualora il disposto munque restituire una qualche credibilità all’interpretazione “restrittiva” del Ministero dell’Interno, ciò non sarebbe per sé sufficiente ad escludere la “sanatoria”, in base alla più corretta interpretazione del comma 1 dell’art. 1, per chi abbia lavorato solo per un tratto del periodo dal 10 giugno al 10 settembre 2002. Si deve invero tenere presente la circostanza che, da un lato, gli emendamenti al decreto-legge introdotti dalla legge di conversione non sono normalmente retroattivi e che , d’altro lato, la retroattività di tali emendamenti, quando vi fosse, andrebbe contro l’opinione di molta dottrina circa la lettura in punto dell’art. 77 cost.

Inoltre, e comunque, l’interpretazione “restrittiva” del Ministero dell’Interno va incontro ad importanti rilievi di incostituzionalità, sotto il profilo della “orragionevolezza” (art. 3 cost.).

Bisogna considerare, in proposito, che stiamo parlando di “sanatoria” per lavoratori non regolarmente assunti, i quali, come tali, non hanno tutela per i licenziamenti, né possono godere di diritti fondamentali per tutti i lavoratori, come quelli al riposo ed a veder riconosciuta la malattia. L’interpretazione data dal Ministro dell’Interno, nel richiedere per la “regolarizzazione” un rapporto di lavoro ininterrotto nei tre mesi (10 giugno-10 settembre 2002) è dunque paradossale, oltre che incostituzionale, perché potrebbe mettere “irragionevolmente” in posizione deteriore, ai fini della “sanatoria”, proprio quei lavoratori i quali, oltre all’essere “irregolari”, abbiano subito dal datore di lavoro suprusi ulteriori, corrispondenti nell’effettività ad un licenziamento arbitrario, si siano ammalati o, semplicemente, abbiano fruito, almeno di fatto, di un periodo di riposo ordinariamente dovuto a qualsiasi lavoratore;

 

2) a rilievi di incostituzionalità si presta, poi, l’art. 1, comma 8 del dl. n. 195 del 2002, là dove, con criterio di automaticità, vieta la “sanatoria” per immigrati i quali siano stati anche solo “denunciati” per determinati reati, senza nel contempo prevedere che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. Che determinati accertamenti compiuti in sede penale possano essere resi rilevanti e valorizzati in una procedura amministrativa, qual è quella di “regolarizzazione” dei lavoratori immigrati, potrebbe, si badi, essere normale. Non sembra, però, sia corretto che una semplice “denuncia”, la quale di per sé non comporta proprio nulla di accertato, possa essere ritenuta determinante per l’esito di un procedimento amministrativo, in modo meccanico ed in assenza di qualunque autonoma valutazione della pubblica amministrazione.

Certamente, la presunzione di “non colpevolezza” di cui all’art. 27 cost. non equivale ad una presunzione di innocenza, nel senso che non esclude che quanto accertato medio tempore in un processo penale possa vedersi accordato un qualche effetto nell’ordinamento; purché, però, un tale effetto sia “ragionevole” e “proporzionato” anche al grado di affidabilità giuridicamente riconosciuto agli accertamenti penali effettuati.

E’ invece “irragionevole”, “sproporzionato” e dunque lesivo della presunzione di “non colpevolezza” l’accordare, come vorrebbe il dl. n. 195 del 2002, un effetto pregiudizievole di ampia portata, come il divieto di “regolarizzazione”, ad una semplice “denuncia” la cui affidabilità, in sé, è pressoché nulla;

 

3) un cenno merita, infine, la davvero singolare previsione dell’art. 2, comma 9 dell’art. 2 del dl n. 195 del 2002 il quale, non si sa bene se solo per chi sia soggetto a “sanatoria” o per tutti gli immigrati, dà diritto al datore di lavoro di ripetere dal lavoratore, per una somma mensile massima pari ad un terzo della retribuzione, le spese sostenute per l’alloggio ex art. 6 della l. 30 luglio 2002 n. 189.

Si tratta di una previsione anch’essa priva, sotto il profilo costituzionale, di qualunque “ragionevolezza”.

Infatti, proprio per l’art. 6 della l. n. 189 del 2002, la disponibilità dell’alloggio è “garanzia da parte del datore di lavoro”; mentre, una volta che una tale garanzia vada a gravare economicamente l’immigrato - come vorrebbe il dl. n. 195 del 2002 in patente contraddizione con l’impianto stesso della l. n. 189 del 2002 - non si comprende oltretutto il perché, a differenza di qualunque altro lavoratore, l’immigrato medesimo non debba avere neppure la libertà di scegliersi la casa e di stabilire quanto la scelta stessa debba gravare sulla propria retribuzione.

D’altro canto, questa “irragionevolezza” non può che essere aggravata dalla circostanza che l’art. 36 cost. esige, per ogni lavoratore ancorché immigrato, una retribuzione “proporzionata” alla quantità e qualità del lavoro “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”: come può essere tale una retribuzione che può essere vistosamente decurtata per effetto di una scelta del datore del lavoro, per giunta relativa a garanzie le quali, sino a che l’art. 6 della l. n. 189 del 2002 non sia abrogato, dovrebbero essere assicurate, nel proprio interesse, dal datore di lavoro medesimo ?

                                                                                                               Allegato 4

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'Impiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

 

CIRCOLARE N. 50/2002                                                       Roma, 20 Settembre 2002 

 

Oggetto: Dichiarazione di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione di legalizzazione di lavoro non domestico irregolare.

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26.8.2002 n. 199, Supplemento ordinario n. 173, la legge 30 luglio 2002 n. 189, che modifica il "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

L'art. 33 della nuova disciplina consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari – privi dell'apposito permesso di soggiorno per lavoro – che, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, sono stati occupati come domestici con mansioni di assistenza alle persone non autosufficienti o con mansioni di sostegno al bisogno familiare. Nel primo caso non è previsto alcun limite numerico all'emersione, mentre per quelli di sostegno al bisogno familiare è possibile regolarizzare un solo cittadino extracomunitario per ogni nucleo familiare.

Inoltre, il Governo ha emanato – in attuazione dell'ordine del giorno approvato l'11 luglio scorso dal Senato – il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 che consente di legalizzare, a condizioni analoghe, i lavoratori extracomunitari dipendenti non domestici.

Il termine dei tre mesi è da intendersi in senso restrittivo e cioè il rapporto di lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 e essersi svolto con continuità in quel lasso di tempo, come è stato chiarito anche dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 9 settembre 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione)

.In entrambi i casi è previsto che, per la regolarizzazione, il datore di lavoro denunci la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, inviando la dichiarazione di emersione o di legalizzazione tramite un Ufficio Postale.

Per maggiori dettagli sulla procedura, si rinvia alle due circolari emanate dal Ministero dell'Interno, cioè la n. 13 del 19 luglio 2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione) e la nota n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^Div. del 27 luglio 2002 (del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Si evidenzia che, per la normalizzazione dei rapporti irregolari, è necessario il pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penale ed interessi. Gli importi previsti sono di 290,00 Euro per i domestici di sostegno al bisogno familiare o per l'assistenza ai non autosufficienti (oltre 40,00 Euro per spese di presentazione), e di 700,00 Euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti (oltre 100,00 Euro per spese). Il relativo attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia, ai fini della ricevibilità.

Per quella parte del rapporto di lavoro regolarizzato, eventualmente  svolto prima dei tre mesi anteriori all'entrata in vigore della legge e denunciato dal datore di lavoro, dovranno essere corrisposti successivamente i contributi previdenziali e gli interessi.

E' in corso di pubblicazione il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua il contributo forfettario pari a 290,00 Euro per la regolarizzazione del lavoro domestico ed è, invece,  in via di perfezionamento il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla determinazione delle modalità di imputazione del contributo forfettario pari a 700,00 Euro, per la legalizzazione di lavoro non domestico, anche con riferimento alla posizione contributiva del lavoratore.

I datori di lavoro che si avvalgono della regolarizzazione non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute – in relazione allo specifico rapporto di lavoro denunciato – anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

Per lo svolgimento della fase conclusiva della procedura, ciascuna Prefettura-UTG istituirà un apposito "Sportello polifunzionale", nel quale sarà presente almeno un incaricato di ogni Amministrazione chiamata nel procedimento, e potrà essere articolato in una o più "unità operative", in relazione alle esigenze locali ed alle risorse disponibili.

 Per promuovere l'emersione e la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari, questo Ministero ha concordato con quello dell'Interno di fornire agli Sportelli Polifunzionali la collaborazione delle proprie strutture territoriali, in particolare delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Inoltre, quest'Amministrazione ha attivato a livello centrale un "call center", in grado di assicurare in tempo reale la necessaria assistenza a tutti gli interessati.

La collaborazione che le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno assicurare concerne la stipula del "contratto di soggiorno per lavoro subordinato".

Per agevolare al massimo la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e per semplificare in modo omogeneo l'attività delle D.P.L., è stato predisposto lo schema del contratto di soggiorno per le due distinte ipotesi, cioè per i rapporti di lavoro domestico e per quelli di lavoro non domestico (allegati n.1 e 2).

 Per ogni singolo caso, il modello contrattuale sarà fornito all'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro dal terminalista che le Poste Italiane metteranno a disposizione dello Sportello Polifunzionale, e che provvederà a fornire il contratto prima del ricevimento degli utenti. Il modello contrattuale sarà già prestampato nelle parti essenziali (vale a dire, dati anagrafici, estremi del documento di riconoscimento, condizioni contrattuali conformi all'impegno assunto dal datore di lavoro con la dichiarazione di emersione o legalizzazione).

Il contratto dovrà essere reso disponibile dalle Poste Italiane con congruo anticipo, per consentire una preistruttoria e accelerare il lavoro degli incaricati delle DPL.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, al momento della stipula, curerà i seguenti adempimenti:

1- preliminarmente, controllerà i documenti d'identità e la corrispondenza con i riferimenti già compilati;

2- insieme con il datore di lavoro e con il lavoratore, controllerà la correttezza dei dati e delle condizioni contrattuali già compilate. In particolare per la verifica dei minimi retributivi contrattuali, da eseguire servendosi anche dell'ausilio del personale di supporto di cui si parlerà più avanti, saranno fornite agli incaricati le apposite tabelle utilizzate dalle DPL.

3- verificherà la corrispondenza dell'orario settimanale alla retribuzione evidenziata nella dichiarazione. Poiché nella modulistica non è stato previsto il riferimento alla categoria, si è ritenuto necessario predisporre, per ragioni di uniformità,  la tabella (allegato n. 3) che ha assunto a base di calcolo per le badanti una categoria non inferiore alla seconda e per le colf la terza categoria;

4- farà completare alle parti le clausole contrattuali eventualmente ancora in bianco;

5- farà apporre alle parti l'indicazione del luogo e della data, nonché la rispettiva sottoscrizione.

Il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con contratto di soggiorno per lavoro subordinato "a tempo indeterminato" "ovvero con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno", quest'ultimo deve intendersi riferito anche ai lavori svolti presso imprese agricole, purché la durata sia almeno di 12 mesi.

Se al momento dell'identificazione e riscontro preliminare, dovessero essere rilevati dati anagrafici diversi da quelli precompilati, il caso deve essere segnalato al rappresentante della Prefettura-UTG, per le determinazioni definitive.

L'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro, tenuta presente la specifica fase del procedimento a lui affidata, non dovrà chiedere alcuna ulteriore notizia, oltre a quelle necessarie per la compilazione del modello contrattuale; in particolare, non è previsto che debba curare alcun approfondimento né sulla capacità economica o sulle esigenze del datore di lavoro né sulle caratteristiche dell'alloggio offerto. Questo, sia in ragione della natura speciale della legge sia perché la dichiarazione di emersione o legalizzazione interviene su rapporti di lavoro già in corso; è da ritenere pertanto che la parte datoriale sia nelle condizioni economiche per assicurarne la prosecuzione.

Tuttavia, nonostante la legge non preveda espressamente la verifica della capacità reddituale del datore di lavoro, vista l'importanza di questo criterio (di cui verosimilmente si occuperà a regime l'emanando regolamento di attuazione), particolare attenzione dovrà essere posta ai casi che sollevano dubbi sull'effettività dei rapporti di lavoro che si vorrebbero fare emergere (ad esempio nei casi di un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro).

In tale evenienza – da circoscrivere ai casi palesemente suscettibili di simulazione che dovessero pervenire allo sportello polifunzionale – l'incaricato della D.P.L. sospenderà i propri adempimenti, accantonando la pratica e rimettendone l'esame all'ufficio di appartenenza.

Il contratto dovrà essere sottoscritto in duplice originale (uno per il datore di lavoro ed uno per il lavoratore); l'incaricato avrà cura di conservarne una copia  per la D.P.L.

Per completezza, è appena il caso di evidenziare che la normativa per la legalizzazione dei rapporti consente la stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato stabile, cioè a tempo indeterminato con orario di lavoro secondo le previsioni del CCNL, ovvero a tempo determinato non inferiore ad un anno. In ogni caso l'orario minimo di lavoro non potrà essere inferiore a quello contrattuale e comunque non potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali. Ciò tenuto conto che, al di sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli stranieri provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio, già assistiti da una garanzia di mantenimento.

Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre 2002). Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a decorrere dalla data del 10 settembre 2002, a pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi. Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque dovuti i contributi previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n, 189/2002 e cioè il 10 settembre 2002.

 Per la regolarizzazione dei domestici, il reddito da lavoro del cittadino extracomunitario non può essere inferiore a 439,00 Euro e può essere conseguito anche con una pluralità di rapporti di lavoro.

In questa fattispecie, ciascun datore di lavoro presenterà la propria dichiarazione agli uffici postali, specificando nel modulo l'importo dello stipendio e le ore di lavoro prestate (nel modulo è prevista una casella dove è scritto occupato presso n°….. datori di lavoro, che possono essere due, tre o più). La somma delle cifre corrisposte dai vari datori di lavoro non può comunque essere inferiore ai 439 Euro. Naturalmente, ogni datore di lavoro dovrà versare l'intero contributo forfettario.

Le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo inviteranno tutte le parti coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data e presso un unico sportello. Saranno stipulati tanti contratti quanti sono i datori e sarà concesso, naturalmente, un unico permesso di soggiorno. I datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile (ex art. 2 comma 10 del Decreto Legge 195).

Nella consapevolezza che le Direzioni Provinciali del Lavoro sono carenti di risorse umane, in particolare nelle Città del centro-nord, quest'Amministrazione utilizzerà 300 unità impiegatizie dell'Area Funzionale B, posizione economica B3, assunte con contratto di lavoro interinale per il tramite di un'agenzia specializzata, da destinare ad attività di supporto alle "unità operative" interessate agli Sportelli Polifunzionali, sotto la guida di un referente per ogni Direzione Provinciale del Lavoro. Una parte dei lavoratori interinali è utilizzata presso la struttura centrale di questo Ministero, dove è  attivo il "call center".

 In merito al libretto di lavoro, durante la procedura di emersione e legalizzazione sono da ritenersi sospesi gli obblighi di rilascio. E' noto infatti che sta per giungere a conclusione l'iter procedurale che abroga la relativa disciplina. Pertanto, esigenze di semplificazione del procedimento impongono, nelle more dell'abrogazione, che l'incaricato della D.P.L divulghi l'informazione che la richiesta dei libretti di lavoro potrebbe a breve rivelarsi inutile e che comunque il mancato rilascio in sede di stipula del contratto non pregiudica l'instaurazione del rapporto di lavoro.

La firma sul contratto può avvenire secondo le regole comuni. Nel caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto (ad es. per gravi motivi di salute) è sufficiente una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia.           

 

                                                            IL DIRETTORE GENERALE  (Dr.ssa Lea Battistoni)

 

 

 

CONTRATTO  DI  SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO (NON  DOMESTICO)

 

(Decreto Legge n. 195 del 9.9.2002,  art. 5 bis del D. Lgs.  286/1998 e successive modifiche)

 

LE PARTI SOTTOSPECIFICATE

DATORE DI LAVORO

¨ Imprenditore individuale ¨ Società _______________________________________________

Codice fiscale_____________________________

Cognome (se società, indicare le generalità del rappresentante legale)_____________________

________________________________________________________________________________

Nome___________________________________________________________________________

Stato civile ____________________________ Sesso ¨

Nato/a il __________________________ Stato di nascita________________________________

Codice Stato _________________Luogo di nascita __________________Provincia__________

Residente in _____________________ _______Provincia _______________________________

Frazione, via ______________________________________________ Numero civico _________

Scala _____________ Interno _______________ C.A.P. _________________________________

¨ Cittadinanza italiana

Tipo di documento di identità _________________________________________________

N°. ______________________________________ Data rilascio ______________________

Rilasciato da ________________________________________________________________

Data scadenza ______________________________________________________________

¨ Altra cittadinanza (specificare) __________________________________________________

titolare di carta/permesso di soggiorno n.° _______________________________________

Data scadenza ______________________________________________________________

Per motivi di ________________________________________________________________

 

LAVORATORE

Codice fiscale (se già in possesso del lavoratore) _______________________________________

Cognome________________________________________________________________________

Nome________________________________________

Stato civile __________________________ Sesso ¨

Nato/a il ______________ ______________Stato di nascita ______________________________

Codice stato _________________________ Luogo di nascita _____________________________

Cittadinanza/e ___________________________________________________________________

Residente in (Stato estero)_________________________________________________________ Codice stato __________________________ Località ___________________________________

Indirizzo di residenza _____________________________________________________________

Recapito in Italia presso ___________________________________________________________

Comune __________________________ Provincia ___________ C.A.P. ___________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Titolare di passaporto o altro documento valido per l’espatrio rilasciato da ________________
________________________________________________________________________________n.° _______________________________ data rilascio __________________________________data scadenza ______________________se titolare di permesso di soggiorno indicare: n.° ______________________________________

per motivi di ____________________________________________________________________

data scadenza ________________________ data ingresso in Italia ________________________

frontiera ____________________________ visto: n.° ___________________________________

tipo ____________________________________________________________________________

Rilasciato da ____________________________________________________________________

Data scadenza _________________________________

STIPULANO

Regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato (secondo le modalità previste dall’art. 5 bis del D. lgs n. 28619/98 e successive modifiche), adibendo il lavoratore sopraindicato, nel rispetto del relativo contratto collettivo di lavoro di categoria, alle mansioni e nelle forme, come sotto specificato:

- mansioni svolte dal lavoratore ____________________________________________________

- livello di inquadramento _________________________________________________________

- contratto di categoria applicato ___________________________________________________

- orario di lavoro:          giornaliero ____________ settimanale _____________________________

- durata:

-          tempo indeterminato ¨

-          tempo determinato non inferiore ad un anno ¨ specificare la durata_______________

- luogo di lavoro: sede _______________________ via __________________________________

INOLTRE, IL DATORE DI LAVORO

Dichiara che la retribuzione mensile convenuta con il lavoratore suindicato, in misura non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria, è di

Euro ____________, _____

Importo in lettere ____________________________________________/________________

Si impegna a garantire al lavoratore sopra indicato la richiesta sistemazione alloggiativa, come sotto specificato:

comune ___________________________________ provincia ____________________________

C.A.P.  ________________________ Indirizzo _______________________________________

Piano _________________________ interno __________________________________

Si impegna, inoltre, al pagamento delle spese di viaggio, in caso di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, ai sensi dell’art.5- bis del D.lgs n.286/1998 e successive modifiche.

A tal fine si richiama integralmente l’impegno a stipulare già presentato.

Il contratto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto Legge n 195/2002 e cioè dal 10 settembre 2002.

 

_______________________________________            ___________________________________

                   Firma del datore di lavoro                                          Firma del lavoratore

Si attesta che le firme sovrariportate sono state apposte alla presenza del sottoscritto, previa verifica dei documenti di identità.

 

 L’incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro

 

______________________________________________

 

 

Luogo ______________________________ Data ____________________

 

 


 

Allegato 5

Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, pubblicato nella G. U.  n. 211 del 9 settembre 2002.

 

Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione all’impegno assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente all’entrata in vigore della nuova normativa sull’immigrazione, a legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite dalla predetta normativa per altre categorie di lavoratori extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1. (Legalizzazione di lavoro irregolare)

        1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell’ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

        2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

            a) i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

            b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

        3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all’articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;

            b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

        4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l’impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

        5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l’improcedibilità e l’archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchè della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
        6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l’imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

            a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;

            b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell’Unione europea;
            c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

        9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Articolo 2. (Disposizioni transitorie e finali)

        1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all’articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

        2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

        3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonchè le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

        5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell’articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

        6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

        7. All’atto della consegna della carta d’identità elettronica, di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell’articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189.

        8. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all’articolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
        9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile.

Articolo 3. (Copertura finanziaria)

        1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l’anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l’anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

       3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.  (Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addì 9 settembre 2002.