M/LC/ADR - W –
8 giugno 2001
invio documentazione:
prepensionamento lavori
particolarmente usuranti
FILLEA-CGIL
L
o r o S e d i
Care/i compagne/i,
alleghiamo alla presente:
1) il testo del Vademecum, elaborato in collaborazione tra il nostro Dipartimento, lo SPI, l’INCA e la CGIL Nazionale, per la gestione della normativa riguardante la pensione anticipata nel 2001 per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti, che interessa soprattutto nell’ambito dei ns. settori, i cavatori.
2) Il testo di un volantone che potete riprodurre per la diffusione nei luoghi di lavoro, assieme all’invito a presentarsi nelle sedi FILLEA e INCA per la verifica dei requisiti e l’avvio della pratica per la pensione anticipata.
Fraterni saluti.
p. il Dipartimento Industria p. la Segreterie nazionale
Luigi Cavallini Luigi Aprile
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE
BENEFICI PREVIDENZIALI APPLICABILI NEL 2001
A LAVORATORI CHE HANNO EFFETTUATO
DI MAGGIOR GRAVITA’
secondo l’art. 78 della legge finanziaria per il 2001 e il DM 17 aprile 2001
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giugno 2001
a cura del Gruppo di lavoro composto da
Guido Girolami area previdenza SPI - CGIL
Rossella Misci area sicurezza sociale INCA – CGIL
Luigi Cavallini FILLEA Nazionale
Margherita Bianchi area sicurezza sociale INCA – CGIL
Gloria Malaspina responsabile “Politiche della Salute” CGIL Nazionale
La legge sul riconoscimento dei lavori particolarmente usuranti ai fini dell’anticipo della pensione non è ancora giunta a definitiva applicazione, per problemi che sono da attribuire soprattutto al grande importo del contributo previdenziale aggiuntivo che ricadrebbe sui settori interessati.
Tuttavia, con l’art. 78 della legge finanziaria per il 2001, è stato stabilito che, intanto, il contributo previdenziale aggiuntivo venga coperto dallo Stato per i lavoratori addetti ad alcune attività usuranti, almeno per il periodo di lavoro svolto dall’8 ottobre 1993 fino al 31 dicembre 2001.
La legge finanziaria per il 2001 e il conseguente decreto del Ministero del lavoro del 17 aprile 2001 prendono in considerazione soltanto alcune delle attività particolarmente usuranti elencate nella tabella A allegata al DLgs 374/93. Si tratta delle attività alle quali fin dal 1995 è stato attribuito un rilievo particolare a causa delle “caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano, anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano”.
Per queste caratteristiche di maggior gravità dell’usura, i lavoratori che hanno svolto queste particolari attività hanno diritto a benefici previdenziali più ampi di quelli predisposti per i lavoratori che hanno svolto altre attività particolarmente usuranti, e l’onere finanziario derivante dall’anticipo della pensione viene coperto in parte dallo Stato.
Le attività particolarmente usuranti che presentano tali caratteristiche di maggior gravità sono state individuate, all’interno della tabella A citata, con il decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio del 1999. Alcune di esse possono essere considerate di maggior gravità soltanto se sono svolte nelle condizioni espressamente specificate dallo stesso DM del 19 maggio 1999 ed ulteriormente dettagliate con il DM 17 aprile 2001.
Esse sono:
- “lavori in galleria, cava o miniera” (mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità);
- “lavori nelle cave” (mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale);
- “lavori nelle gallerie” (mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità);
- “lavori in cassoni ad aria compressa”;
- “lavori svolti dai palombari”;
- “lavori ad alte temperature” (mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale);
- “lavorazione del vetro cavo” (mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio);
- “lavori espletati in spazi ristretti” (con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture);
- “lavori di asportazione dell’amianto” (mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità).
In conclusione, dopo gli interventi intervenuti con la legge 335 del 1995 e i decreti ministeriali citati, all’interno della tabella A del DLgs 374/93 possono essere distinti tre diversi generi di attività particolarmente usuranti:
· attività particolarmente usuranti “semplici”: Perché esse diano luogo all’applicazione dei benefici previdenziali, è necessario che le parti interessate indichino, concordemente e per ogni ambito contrattuale, le mansioni che ne comportino l’effettuazione; in assenza di indicazioni dalle parti interessate dovrebbe provvedere il Ministero del lavoro. Alla data di oggi questi passaggi non sono stati ancora compiuti e quindi i benefici previdenziali relativi a tali attività non possono ancora essere applicati;
· attività particolarmente usuranti “di maggior gravità”: Grazie alla nuova disposizione della legge finanziaria, i benefici previdenziali previsti dalla normativa sui lavori usuranti può essere attribuita subito ai lavoratori addetti a tali attività, se ne risulta la possibilità di pensionamento nel corso del 2001;
· attività
particolarmente usuranti che possono essere considerate “di maggior gravità” solo se svolte con carattere di prevalenza e
continuità oppure se in condizioni ambientali particolari e ben definite (come
nel caso delle alte temperature). Si tratta di attività che possono essere
considerate utili o meno ai fini dell’applicazione immediata dei benefici
previdenziali nel corso del 2001 solo se si dimostra espressamente che le
loro condizioni di svolgimento soddisfano i parametri accennati.
La tabella n. 1.1, in fondo al manuale, riproduce l’intera tabella A allegata al DLgs 374/93: su fondo bianco, le attività che si possono definire “semplici”; su fondo grigio, le attività “di maggior gravità”. Su fondo grigio più scuro, le attività che sono considerate di per sé “di maggior gravità”, cioè senza bisogno di dimostrarne il carattere di prevalenza e continuità e senza altre condizioni.
Sono potenzialmente interessati al decreto tutti i lavoratori che abbiano svolto almeno una delle attività particolarmente usuranti di maggior gravità, anche in maniera saltuaria, a partire dall’8 ottobre 1993.
Perché tali lavoratori possano effettivamente usufruire dei benefici previdenziali previsti dalla legge, devono verificarsi 2 condizioni:
1. il lavoratore deve aver svolto per almeno una volta attività particolarmente usurante di maggior gravità, in maniera continuativa della durata di almeno un anno, non importa quando (purché a partire dall’8 ottobre 1993);
E’ possibile che non tutti i lavoratori potenzialmente aventi diritto possano beneficiare di questa prima, parziale applicazione della legge: infatti, il decreto ministeriale emanato in applicazione della legge finanziaria per il 2001 stabilisce che l’accesso agevolato alla pensione spetti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con priorità per i soggetti più anziani o, a parità di età, con maggior anzianità contributiva.
L’attività particolarmente usurante svolta in forma continuativa non presenta particolari problemi di computo.
E’ sufficiente ricordare vengono considerate parte del periodo di attività usurante anche le assenze dal lavoro per:
· domeniche e festività infrasettimanali (INPS, circ. 115 del 25.5.2001, par. 4);
· malattia e infortunio (INPS, circ. 115 del 25.5.2001, par. 4).
· riposi goduti in base alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro per la specifica attività presa in considerazione (INPS, circ. 115 del 25.5.2001, par. 4).
Secondo le assicurazioni fornite dall’INPS nel corso di un incontro con i patronati del Ce. Pa. il 24 maggio u. s., i periodi di ferie non interrompono un periodo di attività usurante svolta continuativamente.
Non sono invece considerabili parte dell’attività usurante i periodi di assenza dal lavoro per altre ragioni (es. aspettative retribuite o non, cassa integrazione guadagni, distacco sindacale, mobilità o disoccupazione).
Ai fini dell’applicazione del beneficio previdenziale è possibile riconoscere anche attività particolarmente usurante svolta in maniera non continuativa, a condizione che la durata complessiva di tale attività raggiunga 120 giornate (4 mesi), anche a più riprese, entro ogni anno. Tale possibilità esiste anche per l’attività particolarmente usurante di maggior gravità.
L’applicazione pratica di questa possibilità presenta una serie di particolarità, che riguardano:
1. il calcolo del numero di giornate utili per la riduzione dei requisiti per la pensione;
2. l’equiparazione alle giornate di effettuazione di attività usurante dei periodi di malattia, infortunio, ed altre assenze dal lavoro;
3. il calcolo del numero di giornate di attività usurante presenti in un anno ai fini del superamento della soglia di 120;
4. la definizione del periodo di un anno entro il quale verificare l’esistenza delle 120 giornate di attività usurante.
Di seguito l’esame di tali particolarità.
1. Per il computo delle giornate lavorative in attività particolarmente usuranti si ricorre al rapporto: 1 settimana interamente lavorata = 6 giorni, anche se le condizioni materiali di svolgimento dell’attività, in costanza di rapporto di lavoro, prevedono diverse distribuzioni dell’orario pieno contrattuale nell’arco della settimana. Di conseguenza, un mese di attività usurante interamente retribuito equivale a 26 giorni e un anno a 312.
2. Per poter uniformare il calcolo delle giornate di lavoro e di quelle di assenza per malattia o infortunio equiparate ad esse, è necessario ridurre a 6 le 7 giornate di malattia che sono comprese in una settimana intera (dalla domenica al sabato). Ad esempio, i 14 giorni di durata di un periodo di malattia che è durata da una domenica al secondo sabato successivo valgono 12 giorni di attività usurante, a causa di questo meccanismo: 14 / 7 = 2 X 6 = 12. Per i periodi di malattia di durata inferiore a 7 giorni non c’è bisogno di effettuare questo meccanismo, e così per i giorni di malattia eccedenti la settimana intera. Sempre ad esempio, un periodo di malattia di 21 giorni, iniziato un giovedì e terminato con un mercoledì, varrà 21 – 14 = 7; 14 / 7 X 6 = 12; 12 + 7 = 19 giorni di attività usurante. In genere, però, è possibile distinguere i periodi di malattia di durata superiore o inferiore a 7 giorni dai modelli O1/M e CUD relativi agli anni considerati. Si tenga presente, inoltre, che le giornate di assenza dal lavoro per malattia o infortunio possono essere computate non solo se interrompono, ma anche se seguono il periodo di svolgimento effettivo di attività usurante e precedono un periodo di attività non considerabile. Nel caso invece in cui un periodo di malattia preceda, senza soluzione di continuità, un periodo di attività riconoscibile, si ritiene che per il riconoscimento del periodo di malattia occorra dimostrare che la mansione attribuita al lavoratore durante il periodo di malattia fosse già quella che poi ha effettivamente svolto, a partire dal giorno di rientro in servizio. La dimostrazione può avvenire ricorrendo alla documentazione prevista dal decreto o a dichiarazione del datore di lavoro. Ci si augura che l’INPS sciolga al più presto la riserva che ha posto su questo punto (cioè quando la malattia precede).
3. Per verificare se un periodo o la somma di più periodi di attività usurante ed equiparata superi il limite di 120 giornate in un anno, è necessario aggiungervi le domeniche ricadenti nei diversi periodi. Infatti il limite di 120 giornate si intende rapportato a 7 giorni a settimana, mentre, come si è visto al punto 1, per una settimana di attività usurante si contano 6 giorni. Quindi, ai soli fini del raggiungimento del requisito di 120 giorni nell’anno, il totale delle giornate di attività usurante ed equiparate presenti nell’anno andrà diviso per 6 e moltiplicato per 7. Quest’operazione non va fatta, invece, per stabilire il numero delle giornate ai fini della riduzione del requisito. Ad esempio, se in un anno ci sono 3 periodi di attività usurante, uno di 3 mesi, uno di un mese ed uno di 2 settimane, si procede così. Trasformando i mesi e le settimane si ottiene un totale di 116 giornate (78 + 26 + 12). Si effettua ora l’operazione di aggiunta delle domeniche: si ha un risultato di 116 / 6 = 19,34 X 7 = 135,38 giornate, arrotondato a 135. Essendo 135 maggiore di 120, la condizione si è verificata. Quindi possono essere riconosciute tutte le giornate di attività usurante svolte nell’anno, che ammontano a 116.
4. Per la definizione del periodo di un anno, entro il quale le giornate di attività usurante di maggior gravità svolta debbono raggiungere il numero di 120, si prende a riferimento l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), dal momento che l’anno civile è alla base di qualsiasi documentazione di relativa al lavoro (es. CUD) o alla posizione assicurativa previdenziale (es. estratto – conto contributivo). Tuttavia, nella sua circolare, l’INPS precisa che se ciò si rivelasse penalizzante per il riconoscimento di un periodo particolare (come può essere ad esempio un periodo di 120 giorni di attività usurante svolta a cavallo di due anni, nei mesi di novembre – dicembre di un anno e gennaio – febbraio del seguente) si può ricorrere alla collocazione del periodo nell’ambito di un anno solare, cioè un periodo che inizia in un qualsiasi giorno di un anno e il giorno corrispondente dell’anno successivo o, meglio, il giorno prima (nel nostro esempio, dal 1° novembre di un anno al 31 ottobre del seguente). E’ necessario fare attenzione, nel ricorrere alternativamente ad anni civili e anni solari, a che i periodi non si sovrappongano. Va tenuto presente, inoltre, che, essendo entrata in vigore la normativa sui lavori usuranti soltanto dall’8 ottobre 1993, il limite minimo di giornate di attività particolarmente usurante di maggior gravità da dimostrare nell’anno civile 1993 è ridotto in funzione del rapporto che esiste tra il periodo 8 ottobre – 31 dicembre e l’anno intero e quindi è stato fissato in 28 anziché in 120 giornate.
Il decreto legislativo del 1993, come modificato dalla legge 335/95, ha stabilito l’entità e il tipo di beneficio previdenziale ottenibile, l’entità dei periodi di attività usurante necessaria per ottenerlo e le pensioni alle quali tale beneficio si applica.
In appendice, la 3° serie di tabelle presenta un quadro riassuntivo dei benefici, espressi in valore di durata dell’attività usurante necessaria per ridurre di un anno il requisito in esame.
Qui di seguito, inversamente, un riepilogo della normativa condotto col criterio di evidenziare di quanto si riduce il requisito per ciascuna prestazione a fronte dello svolgimento di un anno di attività usurante.
Si può ridurre sia il limite di anzianità contributiva sia il limite di età. Le due riduzioni possono agire insieme.
Per quanto riguarda l’anzianità contributiva, è riducibile sia il limite di 35 anni da abbinare all’età, sia il maggior requisito alternativo che prescinde dall’età.
Per quanto riguarda l’età, è riducibile solo l’età da considerarsi per il diritto alla pensione e non anche l’età richiesta per la decorrenza della pensione (finestre).
Il requisito contributivo si riduce in ragione di 5,2 contributi settimanali ogni anno di attività particolarmente usurante di maggior gravità, entro il limite massimo di 104 settimane di contribuzione.
Il requisito di età si riduce in ragione di 2 mesi ogni anno di attività particolarmente usurante, ma non può essere ridotto di più di 12 mesi.
Si può ridurre sia il limite di anzianità contributiva sia l’età pensionabile. Le due riduzioni possono agire insieme.
Il requisito contributivo si riduce in ragione di 5,2 contributi settimanali ogni anno di attività particolarmente usurante di maggior gravità, entro il limite massimo di 104 settimane di contribuzione.
Il requisito di età si riduce in ragione di 2 mesi ogni anno di attività particolarmente usurante, ma non può essere ridotto di più di 5 anni.
Si può ridurre il limite minimo di età pensionabile oppure si può aumentare il coefficiente di calcolo della pensione da applicare al montante. Le due misure non possono agire insieme ma sono alternative l’una all’altra, a discrezione del lavoratore.
Il requisito di età si riduce in ragione di 2 mesi ogni anno di attività particolarmente usurante, ma non può abbassarsi oltre i 56 anni di età.
Anche il coefficiente da applicare al montante, previsto in relazione all’effettiva età del lavoratore al momento della pensione, può essere aumentato in ragione di 2 mesi ogni anno di attività particolarmente usurante.
Innanzitutto è necessario tenere presente tre criteri di fondo:
1. il valore di riduzione sviluppato in base all’attività particolarmente usurante riconosciuta va applicato dopo aver individuato il requisito specificamente previsto per ciascuna determinata situazione. Di seguito alcuni esempi riferiti a lavoratori che hanno svolto dal 1993 attività lavorativa particolarmente usurante di maggior gravità e oggi si trovano in una delle seguenti condizioni:
lavoratore attualmente in fonderia ma che ha effettuato in precedenza periodi di attività come lavoratore autonomo, e che non potrebbe raggiungere il diritto alla pensione di anzianità senza l’ausilio dei contributi accreditati in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Ha diritto al riconoscimento dell’attività usurante ai fini della riduzione del requisito previsto per i lavoratori autonomi, che oggi consiste in 35 anni di contributi con 58 anni di età o, in alternativa, in 40 anni di contributi senza limiti di età;
lavoratore che ha attualmente qualifica di operaio. Ha diritto al riconoscimento dell’attività usurante ai fini della riduzione del requisito previsto per i lavoratori cosiddetti “derogati”, che nel 2001 consiste in 35 anni di contribuzione con 54 anni di età o, in alternativa, in 37 anni di contributi senza limiti di età;
lavoratore che ha attualmente la qualifica di impiegato. Ha diritto al riconoscimento dell’attività usurante ai fini della riduzione del requisito previsto per la pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori, che, nel 2001, consiste in 35 anni di contributi con 56 anni di età (nel settore privato) o, in alternativa, in 37 anni di contributi;
lavoratore che ha attualmente la qualifica di impiegato ma che ha almeno un anno di contribuzione accreditato in costanza di rapporto di lavoro entro il compimento del 19° anno di età. Ha diritto al riconoscimento delle attività usuranti ai fini della riduzione del requisito previsto per i lavoratori cosiddetti “derogati”, che nel 2001 consiste in 35 anni di contribuzione con 54 anni di età o, in alternativa, in 37 anni di contributi senza limiti di età;
lavoratore iscritto alla gestione speciale miniere, cave e torbiere con più di 15 anni di lavoro in sotterraneo, compreso il periodo dall’8 ottobre 1993 al 30 giugno 2001. Ha diritto al riconoscimento dell’attività usurante ai fini della riduzione del requisito previsto con l’art. 18 della legge 153/69, che consiste in 30 anni di contributi, senza limiti di età.
2. La riduzione del limite di età pensionabile disposta con il DLgs 374/93 a fronte dello svolgimento di attività usuranti non è cumulabile con altre riduzioni disposte eventualmente da altre disposizioni di legge per la stessa attività usurante. Nei casi di applicabilità di più disposizioni relative allo stesso periodo di attività, si applica la disposizione di miglior favore. In ogni caso, se spetta, continua ad applicarsi la riduzione del requisito contributivo disposta in base al DLgs 374/93 e alla legge 335/95. In questo quadro, alcuni esempi:
minatore con più di 15 anni di lavoro in sotterraneo, compreso il periodo dall’8 ottobre 1993 al 30 giugno 2001. In base al DLgs 374/93 potrebbe ridurre l’età pensionabile di un anno e 3 mesi; in base alla legge 5/60 potrebbe andare in pensione a 55 anni di età, e ciò “assorbe” il diritto a far valere l’attività usurante svolta dal 1993 per ridurre il requisito di età. In particolare, tale attività non produrrà effetti sul requisito già ridotto previsto dalla legge 5/60, cioè appunto 55 anni;
lavoratore iscritto al Fondo speciale elettrici per più di 20 anni e con più di 15 anni di lavoro in sotterraneo, compreso il periodo dall’8 ottobre 1993 ad oggi. Il diritto a pensione scatta al 55° anno di età, per le stesse ragioni esposte al punto precedente;
minatore o lavoratore iscritto al Fondo speciale elettrici per più di 20 anni con meno di 15 anni di lavoro in sotterraneo, che comprende però tutto il periodo dall’8 ottobre 1993 al 30 giugno 2001. Non avendo diritto alla anticipazione dell’età pensionabile in base alla legge 5/60, questi lavoratori potranno andare in pensione all’età di 63 anni e 9 mesi, se l’hanno compiuta o la compieranno entro l’anno 2001.
3. La riduzione del requisito contributivo previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità con il DLgs 374/93 e seguenti, invece, può essere cumulata con eventuali maggiorazioni dell’anzianità contributiva previste allo stesso titolo o per ragioni diverse. Ad esempio:
lavoratore iscritto alla gestione speciale miniere, cave e torbiere con più di 15 anni di lavoro in sotterraneo, compreso il periodo dall’8 ottobre 1993 al 30 giugno 2001. Ha diritto al riconoscimento dell’attività usurante ai fini della riduzione del requisito previsto con l’art. 18 della legge 153/69, che consiste in 30 anni di contributi, senza limiti di età, e mantiene il diritto alla maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva, fino al limite di 5 anni, disposta con la stessa norma di legge;
lavoratore oggi impegnato in attività usuranti di maggior gravità dall’8 ottobre 1993 al 30 giugno 2001 ed in precedenza addetto a lavorazioni che lo hanno esposto all’inalazione di polvere di amianto per più di 10 anni. Ha diritto al riconoscimento dell’attività usurante ai fini della riduzione dei requisiti previsti per la pensione cui aspira e, contemporaneamente, ha diritto alla maggiorazione dell’anzianità contributiva nella misura di 6 mesi per ogni anno di esposizione all’amianto, valida ai fini del raggiungimento del requisito ridotto e della determinazione della misura della pensione;
lavoratore impegnato dall’8 ottobre del 1993 in attività di asportazione dell’amianto da impianti industriali, carrozze ferroviarie, ecc. ed in precedenza addetto a lavorazioni che lo hanno esposto all’inalazione di polvere di amianto per più di 10 anni. Ha diritto al riconoscimento dell’attività usurante ai fini della riduzione dei requisiti previsti per la pensione cui aspira e, contemporaneamente, ha diritto alla maggiorazione dell’anzianità contributiva nella misura di 6 mesi per ogni anno di esposizione all’amianto, valida ai fini del raggiungimento del requisito ridotto e della determinazione della misura della pensione. La maggiorazione relativa al periodo di esposizione ad amianto può coincidere con il periodo di attività usurante quale quella di asportazione dell’amianto dagli impianti industriali ecc. solo se è dimostrato che tali lavori sono stati effettuati contro le disposizioni di legge e cioè in condizioni tali da determinare l’effettiva esposizione all’amianto. Esposizione che non si sarebbe verificata se fossero state applicate tutte le precauzioni previste dalla legge, che comportano l’effettuazione dell’attività di scoibentazione in condizioni tanto faticose da determinare appunto il carattere usurante dell’attività.
Se l’attività usurante di maggior gravità è stata svolta in maniera continuativa a partire dall’8 ottobre 1993, l’effetto di riduzione sui requisiti di età e di contribuzione è facilmente calcolabile:
se
l’attività usurante di maggior gravità
è stata svolta ininterrottamente dall’8 ottobre 1993 fino al: |
il
limite di età si abbassa di: |
e
il requisito contributivo si riduce di : |
31 dicembre 2000 |
14
mesi (1 anno e 2 mesi) per la pensione di vecchiaia 12
mesi (1 anno) per la pensione di anzianità |
37 settimane (quasi 9 mesi) |
30 giugno 2001 |
15
mesi (1 anno e 3 mesi) per la pensione di vecchiaia 12
mesi (1 anno) per la pensione di anzianità |
40 settimane (più di 9 mesi) |
31 dicembre 2001 |
16
mesi (1 anno e 4 mesi) per la pensione di vecchiaia 12
mesi (1 anno) per la pensione di anzianità |
43 settimane (10 mesi) |
Per calcolare il nuovo requisito, è sufficiente detrarre tali importi dai requisiti fissati per le diverse categorie di lavoratori, ottenendo i seguenti nuovi requisiti ridotti:
Per l’aumento del coefficiente di trasformazione, si vedano le tabelle 2.1 e 2.2 in appendice.
A. Lavoratore nato il 17 giugno del 1937, con circa 28 anni di contributi. Ha effettuato attività usurante di maggior gravità ininterrottamente, fin dall’8 ottobre 1993. Alla fine del mese di giugno 2001 il suo requisito di età per la pensione di vecchiaia sarà di 63 anni e 9 mesi, anziché di 65 anni. Potrà quindi andare in pensione immediatamente, dal 1° luglio 2001, avendo egli compiuto il 64° anno di età ed avendo già ampiamente raggiunto il requisito contributivo. Se avesse smesso di lavorare in precedenza, sarebbe potuto andare in pensione dal 1° aprile 2001, avendo a tale data appunto i 63 anni e 9 mesi richiesti.
B. Lavoratore nato l’11 aprile del 1938, anch’egli con più di 20 anni di contributi ma meno di 35. Senza il riconoscimento dell’attività usurante, sarebbe potuto andare in pensione soltanto il 1° maggio del 2003, cioè dal mese seguente quello in cui avrà compiuto i 65 anni di età. Se mantiene il rapporto di lavoro con svolgimento dell’attività particolarmente usurante di maggior gravità, potrà raggiungere il limite di età un anno e quattro mesi prima, cioè l’11 dicembre 2001, soddisfacendo così la condizione posta dal decreto ministeriale di raggiungere il requisito entro il 2001. Potrà andare in pensione dal 1° gennaio 2002.
C. Lavoratore dipendente dello Stato nato il 13 marzo del 1947, con 1.705 contributi settimanali (32 anni, 9 mesi e 2 settimane) al 31 dicembre 2000. Nonostante abbia svolto ininterrottamente attività particolarmente usurante di maggior gravità fin dall’8 ottobre 1993, non riuscirà a raggiungere entro il 31 dicembre 2001 il diritto alla pensione di anzianità sulla base dei requisiti ridotti, che consistono in 54 anni di età e 1.777 contributi settimanali (34 anni e 2 mesi). Infatti, a quella data, pur avendo già raggiunto l’età di 54 anni, non potrebbe far valere altro che 1.757 contributi settimanali. Il fatto che tale lavoratore, continuando l’attività usurante, raggiungerà il requisito contributivo ridotto in seguito, non è utile perché la condizione posta dalla legge finanziaria, in questa prima fase, è che il requisito venga raggiunto entro il 2001.
D. Lavoratore nato il 13 marzo 1947 con 1.757 contributi settimanali (33 anni, 9 mesi e 2 settimane) al 31.12.2000. Senza il riconoscimento dell’attività usurante, avrebbe raggiunto i requisiti necessari per la pensione di anzianità alla data del 13 marzo del 2002, e quindi sarebbe andato in pensione dal 1° gennaio 2003. Avendo svolto attività particolarmente usurante di maggior gravità ininterrottamente dall’8 ottobre 1993, con qualifica di operaio, l’abbattimento del requisito gli consente di raggiungere il diritto il 7 giugno 2001 con 1.780 settimane di contributi e 54 anni e 3 mesi di età (ne sarebbero bastati 53, per i lavoratori che hanno qualifica operaia); potrà quindi andare in pensione il 1° gennaio del 2002, con l’anticipazione di un anno rispetto alla norma.
E. Lavoratore nato il 27 maggio 1944, con 1.772 contributi settimanali alla data del 31.12.2000 (34 anni e 1 mese). Senza il riconoscimento dell’attività usurante, avrebbe raggiunto il diritto il 30 novembre 2001 e sarebbe andato in pensione il 1° aprile 2002. Con il riconoscimento dell’attività svolta ininterrottamente dall’8 ottobre 1993, raggiunge il requisito di 1.781 settimane entro il mese di marzo 2001 e quindi, compiendo 57 anni di età il 27 maggio, potrà andare in pensione dal 1° luglio 2001, 9 mesi prima del previsto.
F. Lavoratore nato il 15 settembre 1948, con 1.740 settimane di contributi al 31.12.2000 (33 anni, 5 mesi e 2 settimane). Senza il riconoscimento dell’attività particolarmente usurante di maggior gravità svolta ininterrottamente fin dall’8 ottobre del 1993, avrebbe raggiunto il diritto a pensione nel settembre del 2003, data in cui avrà raggiunto i 55 anni di età necessaria per i lavoratori con qualifica operaia, quale egli è. A tale data avrebbe anche 35 anni e 2 mesi di contributi. Sarebbe quindi potuto andare in pensione dal 1° gennaio 2004. Con il riconoscimento di tale attività, invece, raggiungerà 1.779 settimane di contributi al 30 settembre 2001, data nella quale avrà compiuto 53 anni e 2 settimane, che sono sufficienti. Potrà quindi andare in pensione dal 1° gennaio 2002, con l’anticipo di 2 anni su quanto previsto.
Se l’attività usurante di maggior gravità è stata svolta in maniera saltuaria, è necessario in primo luogo verificare l’esistenza della condizione di un anno di attività particolarmente usurante di maggior gravità svolta in maniera continuativa e la riconoscibilità di tutti periodi di attività usurante di maggior gravità rispetto alla soglia di almeno 120 giorni ogni anno, come sopra specificato.
In secondo luogo, è necessario effettuare la trasformazione del numero di giornate di attività usurante o equiparate riconoscibili in numero di mesi o settimane, a seconda del requisito da ridurre, nel seguente modo:
1. trasformare in mesi il numero complessivo di giornate di attività usurante di maggior gravità riconoscibili presenti nell’intero periodo 8 ottobre 1993 – 31 dicembre 2001, dividendo tale numero di giornate per 26;
2. moltiplicare per 0,1666 il risultato di cui al punto precedente: si avrà così il numero di mesi di riduzione del requisito di età;
3. arrotondare il risultato a mese intero, per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia inferiore a 5 oppure eguale o superiore;
4. sottrarre tale risultato al numero di mesi corrispondente al requisito di età specificamente applicabile all’interessato a seconda della prestazione richiesta (vecchiaia, anzianità, pensione interamente contributiva), della gestione previdenziale che liquida la pensione (INPS, INPDAP, lavoratori autonomi, ecc.) e delle condizioni soggettive (donne, uomini, operai, lavoratori “precoci”, altre particolari categorie). Si ricordi che, per la pensione di anzianità, il numero di mesi da sottrarre al limite non può essere maggiore di 12;
1. trasformare in settimane il numero complessivo di giornate di attività usurante di maggior gravità riconoscibili presenti nell’intero periodo 8 ottobre 1993 – 31 dicembre 2001, dividendo tale numero di giornate per 6;
2. moltiplicare per 0,1 il risultato di cui al punto precedente: si avrà così il numero di contributi da sottrarre al requisito contributivo espresso in settimane;
3. arrotondare il risultato a settimana intera, per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia inferiore a 5 oppure eguale o superiore;
4. sottrarre tale risultato al numero di settimane di contribuzione corrispondente al requisito specificamente applicabile all’interessato a seconda della prestazione richiesta (vecchiaia, anzianità) e di altre eventuali condizioni valutabili;
1. trasformare in mesi il numero complessivo di giornate di attività usurante di maggior gravità presenti nell’intero periodo 8 ottobre 1993 – 31 dicembre 2001, dividendo tale numero di giornate per 26;
2. moltiplicare per 0,1666 il risultato di cui al punto precedente: si avrà così il numero di mesi del quale, alternativamente:
- aumentare il coefficiente di trasformazione che risulterebbe applicabile in relazione all’età effettivamente compiuta (vedi tabella 2 e 2.1);
- diminuire l’età minima di accesso alla pensione, mantenendo il coefficiente di trasformazione relativo al 57° anno di età.
A. Lavoratore nato il 12 marzo del 1948 che ha lavorato in una cava di pietra ornamentale dal 1.7.1982 al 30.4.1998, poi passato alle dipendenze di un’impresa per la lavorazione del materiale estratto, dove attualmente lavora come operaio. Nel 1997 è stato assente dal lavoro per 25 giorni dal lavoro, a causa di un infortunio. Alla data del 31.12.2000 può far valere 1.759 contributi settimanali, cioè 33 anni e 10 mesi. Trattandosi di attività continuativa non è necessario eseguire alcun calcolo per le giornate di malattia, che sono tutte equiparabili ad attività usurante. Anche il periodo finale nel 1998, pur essendo di per sé di durata inferiore ai 120 giorni richiesti nell’ambito dell’anno, deve essere riconosciuto perché va considerato nell’insieme dell’attività continuativa svolta. In totale, quindi, 67 giornate riconoscibili nel 1993 (periodo 8 ottobre – 31 dicembre), 312 X 4 = 1.248 giornate per gli anni 1994 – 1997 e 104 giornate nel 1998. Totale 1.419 giornate che valgono:
- per il requisito contributivo, 1.419 / 6 X 0,1 = 23,65, arrotondate a 24 settimane di riduzione. Il requisito contributivo per la pensione di anzianità sarà perciò pari a 1.820 – 24 = 1.796 settimane di contributi, cioè 34 anni, sei mesi e 2 settimane;
- per il requisito di età, 1.419 / 26 X 0,1666 = 9,1, arrotondati a 9 mesi di anticipo. Il requisito di età previsto nel 2001 scende pertanto per lui da 54 anni a 53 anni e 3 mesi.
Perfezionando perciò il requisito nel mese di settembre del 2001, il lavoratore in questione potrà andare in pensione dal 1° gennaio 2002. Senza il riconoscimento dell’attività avrebbe raggiunto i 35 anni di contribuzione il 28 febbraio del 2002 ma per l’età avrebbe dovuto attendere il 12 marzo del 2003, rimandando così la pensione fino al 1° gennaio 2004. Questo lavoratore, per le particolari combinazioni di età, contributi e finestre, ottiene un anticipo di 2 anni di pensione.
B. Lavoratore dipendente di una grande impresa di costruzioni navali, nato il 22 novembre del 1947. Alla data del 31 dicembre 2000 può far valere 1.786 contributi settimanali, utili anche per il diritto alla pensione di anzianità. Dalla data di assunzione è addetto a lavorazioni che si svolgono in spazi ristretti ma solo in determinati periodi ciò avviene con le condizioni di prevalenza e continuità che ne fanno un’attività usurante di particolare gravità. In particolare, dall’8 ottobre 1993 il quadro è il seguente:
anno |
periodo |
numero di giornate di |
|||
|
|
attività usurante di
maggiore gravità |
assenza dal lavoro
equiparabili ad attività usurante |
utili per la verifica del
superamento delle 120 (28 nel 1993) |
utili per la riduzione
dei requisiti |
1993 |
6 nov – 15 dic |
30 |
|
|
30 |
1994 |
1 mar – 28 mag |
48 |
|
56 |
48 |
|
7 lug – 31 ago |
48 |
|
56 |
48 |
|
8 nov – 30 nov |
18 |
|
21 |
18 |
|
totali |
114 |
|
133 |
114 |
1995 |
10 apr – 28 giu |
66 |
|
|
66 |
|
29 giu – 15 lug |
- |
17 |
|
15 |
|
18 ott – 31 dic |
60 |
|
|
60 |
1996 |
1 gen – 12 mar |
66 |
|
|
66 |
anno solare |
totali periodo dal 10 apr
1995 al 9 apr 1996 |
192 |
17 |
|
207 |
1997 |
|
- |
|
|
|
1998 |
|
- |
|
|
|
1999 |
12 feb – 7 mar |
18 |
|
21 |
|
|
8 mar – 18 mar |
- |
10 |
10 |
|
|
19 mar – 5 mag |
42 |
|
49 |
|
|
totali |
60 |
10 |
80 |
- |
2000 |
1° mar – 31 mag |
78 |
|
91 |
78 |
|
23 set – 31 ott |
30 |
|
35 |
30 |
|
totali |
108 |
|
126 |
108 |
2001 |
|
- |
|
|
- |
TOT |
|
|
|
|
459 |
Il lavoratore in questione può far valere 459 giornate per la riduzione del requisito di età e di contribuzione. Si noti come, nel periodo 1995/96, sia ricorso al computo dei periodi in un anno solare, altrimenti i periodi separatamente considerati non avrebbero permesso il riconoscimento delle giornate nell’anno civile 1996.
Con la riduzione che gli spetta, pari a 8 settimane per il requisito contributivo (459/6 = 76,5 X 0,1 = 7,65 = 8) e 3 mesi per il requisito di età (459/26 = 17,66 X 0,1666 = 2,94 = 3), raggiunge il requisito di età di 53 anni e 9 mesi il 22 agosto 2001 (il requisito contributivo, pari a 1.812 settimane, è stato raggiunto il 30 giugno) e quindi potrà andare in pensione dal 1° gennaio del 2002 anziché dal 1° aprile dello stesso anno.
· dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore nel periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell’usura, nei casi in cui ciò è richiesto. Si ricorda che la prevalenza è verificata quando le mansioni descritte siano svolte per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio, e che la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla prevalenza dello svolgimento dell’attività usurante grave non è necessaria per i lavoratori addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; per i lavori svolti in cassoni ad aria compressa; per i palombari; per i soffiatori, nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; per gli addetti alle fonderie di 2° fusione, per i refrattaristi, per gli addetti alle operazioni di colata manuale e quando altra diversa lavorazione venga effettuata a temperature non inferiori a quelle riportata nella tabella WBGT;
E’ stato chiarito dall’INPS che è sufficiente presentare almeno uno dei documenti elencati, quando da esso si possano ricavare tutte le notizie necessarie (durata dell’attività particolarmente usurante e, ove occorra, prevalenza della mansione specifica).
Roma, 4 giugno 2001
APPENDICE:
TABELLE
Tab. 1.1 Le attività particolarmente usuranti
Tab. 1.2 Valori limite per l’esposizione allo stress da calore (valori di WBGT in C°) in funzione dei ritmi di lavoro
Tab. 2.1 I coefficienti di trasformazione del montante in pensione con il sistema contributivo
Tab. 2.2 Coefficienti in caso di attività particolarmente usurante di maggior gravità svolta ininterrottamente dall’8 ottobre 1993
Tab. 3.1 Come cambiano i requisiti per la pensione di anzianità se l’attività usurante è di maggior gravità
Tab. 3.2 Come cambiano i requisiti per la pensione di vecchiaia se l’attività usurante è di maggior gravità
Tab. 3.3 Come cambia la pensione del sistema contributivo
Tab. 1.1 - LE
ATTIVITA’ PARTICOLARMENTE USURANTI
Nota bene:
· su fondo bianco le attività
particolarmente usuranti “semplici”
· su fondo grigio le attività
particolarmente usuranti che possono presentare caratteristiche di maggior
gravità se effettuate a determinate condizioni;
· su fondo grigio più scuro le
attività particolarmente usuranti di maggior gravità
Voce della tabella A del DLgs 374/93
|
Specificazione delle mansioni per il
riconoscimento della maggior gravità
(DM 19.5.99)
|
Condizioni necessarie per il
riconoscimento della “maggior gravità”
(DM 19.5.99 e DM 17.4.2001)
|
Lavoro notturno continuativo |
|
|
Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati |
|
|
Lavori in galleria, cava o miniera |
“lavori nelle cave”: mansioni svolte dagli addetti alle cave
di materiale di pietra e ornamentale |
nessuna |
|
“lavori nelle gallerie”: mansioni svolte dagli addetti al fronte
di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità |
prevalenza e continuità
dell’adibizione al fronte di avanzamento |
|
“lavori in galleria, cava
o miniera” (diversi da quelli elencati sopra): mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e
continuità |
prevalenza e continuità
della parte svolta in sotterraneo |
Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi
ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature,
di serbatoi, di caldaie |
“lavori espletati in
spazi ristretti” con carattere di
prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione,
riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente
all’interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di
bordo o di grandi blocchi strutture |
prevalenza e continuità
della parte svolta in spazio ristretto |
Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o a
parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su
ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal
gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto |
|
|
Lavori in cassoni ad aria compressa |
|
nessuna |
Lavori svolti dai palombari |
|
nessuna |
Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con
temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi |
|
|
segue tabella 1.1 – Le attività particolarmente
usuranti
Voce della tabella A del DLgs 374/93
|
Specificazione delle mansioni per il riconoscimento
della maggior gravità
(DM 19.5.99)
|
Condizioni necessarie per il
riconoscimento della “maggior gravità”
(DM 19.5.99 e DM 17.4.2001)
|
Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori
nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo |
“lavorazione del vetro
cavo”: mansioni dei soffiatori
nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio |
nessuna |
|
“lavori ad alte
temperature”: mansioni che espongono ad
alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione,
quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2°
fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti
ad operazioni di colata manuale |
nessuna |
|
“lavori ad alte
temperature” (diversi da quelli elencati sopra): altre mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia
possibile adottare misure di prevenzione |
la temperatura deve
essere non inferiore al valore limite per l’esposizione allo stress da calore
per ciascuna condizione e durata dello sforzo lavorativo indicate nella
tabella dei WBGT allegata al DM 1\7.4.2001 |
Autisti di mezzi rotabili di superficie |
|
|
Marittimi imbarcati a bordo |
|
|
Personale addetto ai reparti di pronto soccorso,
rianimazione, chirurgia d'urgenza |
|
|
Trattoristi |
|
|
Addetti alle serre e alle fungaie |
|
|
Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali,
da carrozze ferroviarie e da edifici industriali o civili |
mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità |
prevalenza e continuità
dell’attività di asportazione dell’amianto |
Sforzo lavorativo |
leggero |
moderato |
pesante |
100% lavoro |
29,5 C° |
27,5 C° |
26 C° |
75% lavoro 25% riposo |
30,5 C° |
28,5 C° |
27,5 C° |
50% lavoro 50% riposo |
31,5 C° |
29,5 C° |
28,5 C° |
25% lavoro 75% riposo |
32,5 C° |
31 C° |
30 C° |
Nota: le classificazioni usate per lo sforzo
lavorativo fanno riferimento alle definizioni della medicina del lavoro
COEFFICIENTI
DI CALCOLO PENSIONE CONTRIBUTIVA: ALIQUOTE FRAZIONATE PER MESE |
||||||||||
|
ANNI |
|||||||||
mesi |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
|
0 |
4,7200 |
4,8600 |
5,0060 |
5,1630 |
5,3340 |
5,5140 |
5,7060 |
5,9110 |
6,1360 |
|
1 |
4,7317 |
4,8722 |
5,0191 |
5,1773 |
5,3490 |
5,5300 |
5,7231 |
5,9298 |
|
|
2 |
4,7433 |
4,8843 |
5,0322 |
5,1915 |
5,3640 |
5,5460 |
5,7402 |
5,9485 |
|
|
3 |
4,7550 |
4,8965 |
5,0453 |
5,2058 |
5,3790 |
5,5620 |
5,7573 |
5,9673 |
|
|
4 |
4,7667 |
4,9087 |
5,0583 |
5,2200 |
5,3940 |
5,5780 |
5,7743 |
5,9860 |
|
|
5 |
4,7783 |
4,9208 |
5,0714 |
5,2343 |
5,4090 |
5,5940 |
5,7914 |
6,0048 |
|
|
6 |
4,7900 |
4,9330 |
5,0845 |
5,2485 |
5,4240 |
5,6100 |
5,8085 |
6,0235 |
|
|
7 |
4,8017 |
4,9452 |
5,0976 |
5,2628 |
5,4390 |
5,6260 |
5,8256 |
6,0423 |
|
|
8 |
4,8133 |
4,9573 |
5,1107 |
5,2770 |
5,4540 |
5,6420 |
5,8427 |
6,0610 |
|
|
9 |
4,8250 |
4,9695 |
5,1238 |
5,2913 |
5,4690 |
5,6580 |
5,8598 |
6,0798 |
|
|
10 |
4,8367 |
4,9817 |
5,1368 |
5,3055 |
5,4840 |
5,6740 |
5,8768 |
6,0985 |
|
|
11 |
4,8483 |
4,9938 |
5,1499 |
5,3198 |
5,4990 |
5,6900 |
5,8939 |
6,1173 |
|
|
Tab. 2.2: COEFFICIENTI IN CASO DI ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE USURANTE DI
MAGGIOR GRAVITÀ SVOLTA ININTERROTTAMENTE DALL’8 OTTOBRE 1993
4,7200 |
4,8843 |
4,8965 |
4,9087 |
|||
4,7317 |
4,8965 |
4,9087 |
4,9208 |
|||
4,7433 |
4,9087 |
4,9208 |
4,9330 |
|||
4,7550 |
4,9208 |
4,9330 |
4,9452 |
|||
4,7667 |
4,9330 |
4,9452 |
4,9573 |
|||
4,7783 |
4,9452 |
4,9573 |
4,9695 |
|||
4,7900 |
4,9573 |
4,9695 |
4,9817 |
|||
4,8017 |
4,9695 |
4,9817 |
4,9938 |
|||
4,8133 |
4,9817 |
4,9938 |
5,0060 |
|||
4,8250 |
4,9938 |
5,0060 |
5,0191 |
|||
4,8367 |
5,0060 |
5,0191 |
5,0322 |
|||
4,8483 |
5,0191 |
5,0322 |
5,0453 |
|||
4,8600 |
5,0322 |
5,0453 |
5,0583 |
|||
4,8722 |
5,0453 |
5,0583 |
5,0714 |
|||
4,8843 |
5,0583 |
5,0714 |
5,0845 |
|||
4,8965 |
5,0714 |
5,0845 |
5,0976 |
|||
4,9087 |
5,0845 |
5,0976 |
5,1107 |
|||
4,9208 |
5,0976 |
5,1107 |
5,1238 |
|||
4,9330 |
5,1107 |
5,1238 |
5,1368 |
|||
4,9452 |
5,1238 |
5,1368 |
5,1499 |
|||
4,9573 |
5,1368 |
5,1499 |
5,1630 |
|||
4,9695 |
5,1499 |
5,1630 |
5,1773 |
|||
4,9817 |
5,1630 |
5,1773 |
5,1915 |
|||
4,9938 |
5,1773 |
5,1915 |
5,2058 |
|||
5,0060 |
5,1915 |
5,2058 |
5,2200 |
|||
5,0191 |
5,2058 |
5,2200 |
5,2343 |
|||
5,0322 |
5,2200 |
5,2343 |
5,2485 |
|||
5,0453 |
5,2343 |
5,2485 |
5,2628 |
|||
5,0583 |
5,2485 |
5,2628 |
5,2770 |
|||
5,0714 |
5,2628 |
5,2770 |
5,2913 |
|||
5,0845 |
5,2770 |
5,2913 |
5,3055 |
|||
5,0976 |
5,2913 |
5,3055 |
5,3198 |
|||
5,1107 |
5,3055 |
5,3198 |
5,3340 |
|||
5,1238 |
5,3198 |
5,3340 |
5,3490 |
|||
5,1368 |
5,3340 |
5,3490 |
5,3640 |
|||
5,1499 |
5,3490 |
5,3640 |
5,3790 |
segue tab.
2.2: applicazione dell’aumento alla tabella dei coefficienti
5,1630 |
5,3640 |
5,3790 |
5,3940 |
|||
5,1773 |
5,3790 |
5,3940 |
5,4090 |
|||
5,1915 |
5,3940 |
5,4090 |
5,4240 |
|||
5,2058 |
5,4090 |
5,4240 |
5,4390 |
|||
5,2200 |
5,4240 |
5,4390 |
5,4540 |
|||
5,2343 |
5,4390 |
5,4540 |
5,4690 |
|||
5,2485 |
5,4540 |
5,4690 |
5,4840 |
|||
5,2628 |
5,4690 |
5,4840 |
5,4990 |
|||
5,2770 |
5,4840 |
5,4990 |
5,5140 |
|||
5,2913 |
5,4990 |
5,5140 |
5,5300 |
|||
5,3055 |
5,5140 |
5,5300 |
5,5460 |
|||
5,3198 |
5,5300 |
5,5460 |
5,5620 |
|||
5,3340 |
5,5460 |
5,5620 |
5,5780 |
|||
5,3490 |
5,5620 |
5,5780 |
5,5940 |
|||
5,3640 |
5,5780 |
5,5940 |
5,6100 |
|||
5,3790 |
5,5940 |
5,6100 |
5,6260 |
|||
5,3940 |
5,6100 |
5,6260 |
5,6420 |
|||
5,4090 |
5,6260 |
5,6420 |
5,6580 |
|||
5,4240 |
5,6420 |
5,6580 |
5,6740 |
|||
5,4390 |
5,6580 |
5,6740 |
5,6900 |
|||
5,4540 |
5,6740 |
5,6900 |
5,7060 |
|||
5,4690 |
5,6900 |
5,7060 |
5,7231 |
|||
5,4840 |
5,7060 |
5,7231 |
5,7402 |
|||
5,4990 |
5,7231 |
5,7402 |
5,7573 |
|||
5,5140 |
5,7402 |
5,7573 |
5,7743 |
|||
5,5300 |
5,7573 |
5,7743 |
5,7914 |
|||
5,5460 |
5,7743 |
5,7914 |
5,8085 |
|||
5,5620 |
5,7914 |
5,8085 |
5,8256 |
|||
5,5780 |
5,8085 |
5,8256 |
5,8427 |
|||
5,5940 |
5,8256 |
5,8427 |
5,8598 |
|||
5,6100 |
5,8427 |
5,8598 |
5,8768 |
|||
5,6260 |
5,8598 |
5,8768 |
5,8939 |
|||
5,6420 |
5,8768 |
5,8939 |
5,9110 |
|||
5,6580 |
5,8939 |
5,9110 |
5,9298 |
|||
5,6740 |
5,9110 |
5,9298 |
5,9485 |
|||
5,6900 |
5,9298 |
5,9673 |
segue tab.
2.2: applicazione dell’aumento alla tabella dei coefficienti
5,7060 |
5,9485 |
5,9673 |
5,9860 |
|||
5,7231 |
5,9673 |
5,9860 |
6,0048 |
|||
5,7402 |
5,9860 |
6,0048 |
6,0235 |
|||
5,7573 |
6,0048 |
6,0235 |
6,0423 |
|||
5,7743 |
6,0235 |
6,0423 |
6,0610 |
|||
5,7914 |
6,0423 |
6,0610 |
6,0798 |
|||
5,8085 |
6,0610 |
6,0798 |
6,0985 |
|||
5,8256 |
6,0798 |
6,0985 |
6,1173 |
|||
5,8427 |
6,0985 |
6,1173 |
6,1360 |
|||
5,8598 |
6,1173 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
5,8768 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
5,8939 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
5,9110 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
5,9298 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
5,9485 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
5,9673 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
5,9860 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
6,0048 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
6,0235 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
6,0423 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
6,0610 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
6,0798 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
6,0985 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
6,1173 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
|||
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
6,1360 |
il
requisito dei 35 anni di contributi con l’età |
si
riduce di 1 anno ogni 10 anni di attività usurante |
per
non più di 2 anni |
i
due requisiti possono essere ridotti contemporaneamente |
il
requisito di età con i 35 anni di contributi |
si
riduce di 1 anno ogni 6 anni di attività usurante |
per
non più di 1 anno |
|
|
|
|
|
il
requisito dei 36, 37, 38, 39 e 40 anni di contributi senza età |
si
riduce di 1 anno ogni 10 anni di attività usurante |
per
non più di 2 anni |
|
|
|
|
|
l’età
di 57 anni necessaria per le “finestre” di luglio e di ottobre |
non
può essere ridotta |
|
anche
i lavoratori addetti ad attività usurante devono rispettare le “finestre” |
il
requisito dei 20 anni di contributi |
si
riduce di 1 anno ogni 10 anni di attività usurante |
per
non più di 2 anni |
i
due requisiti possono essere ridotti contemporaneamente |
il
requisito di età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini |
si
riduce di 1 anno ogni 6 anni di attività usurante |
per
non più di 5 anni |
|
|
|
|
|
Tab. 3.3 - Come cambia LA PENSIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
il
requisito di età di 57 anni |
si
riduce di 1 anno ogni 6 anni di attività usurante |
per
non più di 1 anno |
le
due operazioni non possono essere effettuate insieme ma SONO ALTERNATIVE |
|
|
|
|
il
rapporto di trasformazione del montante contributivo in rendita, previsto per
ogni differente età di pensionamento |
aumenta
in misura corrispondente ad un anno ogni 6 anni di anni di attività usurante |
senza
limiti |
|