Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

Legge 0427 (1975.08.06)

 

Legge 6 agosto 1975, n.427

 

Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini

 

TITOLO I

 

Integrazione salariale per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei

 

Articolo 1

L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

 

Articolo 2

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro.

La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

L'imprenditore è tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore.

L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati o con la specificazione del mezzo di pagamento, nonché con l'indicazione del periodo e degli altri dati che saranno richiesti dall'istituto medesimo.

 

Articolo 3

L'integrazione salariale è disposta da una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

La sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, cura l'attuazione del provvedimento.

Per ciascun componente della commissione provinciale può essere nominato un supplente.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

 

Articolo 4

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla seduta della commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale decide in via definitiva.

 

 Articolo 5

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la

determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi di contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Articolo 6

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi d'integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro si provvederà a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.

 

Articolo 7

Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, si dimette perché assunto in altra azienda dello stesso settore di attività, non perde il diritto all'integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.

 

Articolo 8

I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge.

A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale è posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti.

Detto contributo è versato, in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Tale modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

 

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