Provincia di Vicenza

Ipotesi di contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori edili

 

INDICE

PARTE GENERALE   3

Art. 1        Mercato del Lavoro  3

Art. 2        Formazione per la sicurezza  4

Art. 3        Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni e l’Igiene sul lavoro nel settore Edile della provincia di Vicenza  5

Art. 4        Formazione Professionale  6

Art. 5        Multe disciplinari 7

Art. 6        Anticipo Indennità INAIL   8

Art. 7        Mensa  8

Art. 8        Nota a verbale  9

Art. 9        Elemento Economico Territoriale  9

Art. 10      “Una Tantum”  12

Art. 11      Abrogazione accordi integrativi provinciali precedenti 12

Art. 12      Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni datoriali 13

Art. 13      Protocollo sul costo del lavoro  13

Art. 14      Moratoria contrattuale  13

PARTE OPERAI 14

Art. 1        Indennità territoriale di settore  14

Art. 2        Ferie  14

Art. 3        Orario di lavoro  14

Art. 4        Aspettativa Operai 16

Art. 5        Trasferta  16

Art. 6        Indennità alta montagna  19

Art. 7        Sistema delle Casse Edili del Veneto  20

Art. 8        Cassa Edile della Provincia di Vicenza  20

Art. 9        Contribuzione Cassa Edile  22

PARTE IMPIEGATI 23

Art. 1        Premio di produzione  23

Art. 2        Mensa  23

Art. 3        Trasferta  23

APPENDICE   24

Regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro  24

Estratto dal C.c.n.l. del 29 gennaio 2000  27

 


 

Addì 22 gennaio 2003

 

tra

 

La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza, rappresentata dal Presidente Paolo Tellatin e dai signori Pierandrea Aggujaro, Giuseppe Fracasso, Angelo Lazzari e Luciano Vescovi, assistiti dai signori Daniele Marrama e Andrea Crisci

 

e

 

la Feneal - UIL di Vicenza rappresentata dai signori Modesto Cavedon, Marziano Cortese e Teresio Gheno;

la Filca - CISL di Vicenza rappresentata dai signori Secondo Romeo Cogno, Alberto Bocchini, Ruggero Bonomo, Loris Citton, Giantonio Dall’Igna, Lorenzo D’Amico, Gianfranco Dal Maso, Ivo Fabrello, Francesco Pasin, Paolo Piccoli, Ignazio Scollo e Alvise Zoggia;

la Fillea - CGIL di Vicenza rappresentata dai signori Danilo Andriollo, Antonio Toniolo, Valter Munaretto, Luca Rossi, Fabiola Carletto, Carletto Calgarotto, Paolino Castagna, Salvatore Pittalis e Massimiliano Ringressi.

 

viene stipulato

 

il presente “Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro del 29 gennaio 2000” da valere per:

-        tutto il territorio della provincia di Vicenza;

-        tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato C.c.n.l.;

-        tutti i lavoratori da esse dipendenti.

 

                                                                                                                                                               PARTE GENERALE

 

                                                                                                                                              Art. 1     Mercato del Lavoro

 

Le parti considerano essenziale per il rilancio del comparto delle costruzioni attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità e riqualificazione professionale e la flessibilità del fattore lavoro.

In tale ambito le parti attribuiscono carattere prioritario alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto dei deliberati contrattuali in materia di trattamento normativo ed economico del personale.

Convengono pertanto sull’importanza di dare vita ad una collaborazione permanente con organi di vigilanza ed istituti assicurativi e previdenziali che permetta l’acquisizione di tutti gli elementi e dati conoscitivi utili a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nella provincia e la conseguente concorrenza sleale tra le imprese.

Si impegnano di conseguenza a promuovere in sede locale, coinvolgendo ove possibile anche altre organizzazioni imprenditoriali, appositi protocolli di intesa con le sedi territoriali di INPS ed INAIL che valorizzino, nel rispetto delle linee operative che, ANCE ed OO.SS. di categoria – Feneal – Filca – Fillea, definiranno in sede nazionale per l’attuazione del Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (D.U.R.C.), il ruolo della Cassa Edile di Vicenza quale soggetto certificatore della regolarità, ai fini contrattuali, assicurativi e previdenziali, delle imprese esecutrici nella provincia, anche per singole fasi lavorative, di lavori sia pubblici che privati. Questo anche con riguardo ad eventuali normative, nazionali o di altro livello, che condizionino a tali presupposti di regolarità il rilascio da parte degli enti competenti delle autorizzazioni e concessioni edilizie.

Ferma restando la validità del sistema di informazioni quale definito nel C.c.n.l. edilizia industriale, le parti confermano altresì di mantenere aperto un tavolo paritetico provinciale per l’analisi del mercato del lavoro, che avrà sede presso l'Associazione Industriali della provincia di Vicenza e sarà composto dalle parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti della Sezione Costruttori Edili e tre rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali Sindacali di settore).

Il tavolo si avvarrà per le sue analisi dei dati e degli strumenti forniti dagli organismi paritetici di settore fermo restando che tale tavolo non potrà comportare la creazione di alcun onere a carico delle imprese della Sezione.

Agli incontri che avranno di regola periodicità trimestrale, in relazione ai temi trattati dovranno partecipare, in qualità di invitati, i Presidenti e i Vice Presidenti della Cassa Edile di Vicenza e del Centro di Formazione per le maestranze edili "A. Palladio" e la Segreteria del C.P.T. della provincia di Vicenza.

Gli incontri avranno l'obiettivo di individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro ed il contenimento dei fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare, tramite un sistema di collaborazione ed informazione con le stazioni appaltanti, le autorità e gli enti preposti al rilascio di concessioni edilizie e/o autorizzazioni per l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura.

A tal proposito le parti individuano quale prima iniziativa di specie l’istituzione di un apposito documento di riconoscimento che attesti l’appartenenza dell’operatore all’impresa esecutrice principale, alle imprese subappaltatrici e fornitrici in opera autorizzate e/o comunque presenti in cantiere, e alla cui esibizione subordinare l’accesso nei cantieri ove siano in corso lavori di cui risultino aggiudicatarie imprese iscritte alla Cassa Edile di Vicenza.

I contenuti di tale documento verranno stabiliti successivamente dalle parti stipulanti, che ne cureranno la diffusione tra le imprese, verificando i più opportuni canali di trasmissione.

 

                                                                                                                                  Art. 2     Formazione per la sicurezza

 

Le parti ritengono la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni componente inscindibile del miglioramento culturale e professionale delle maestranze edili.

Per tale ragione le risorse accantonate presso la Cassa Edile di Vicenza nel fondo "Diritto allo studio" la cui contribuzione di finanziamento è stata motivatamente sospesa dalle parti vengano messe a disposizione del C.P.T. Edile di Vicenza, in funzione dell’attività di diffusione della cultura della prevenzione infortuni nei luoghi e cantieri di lavoro.

L'organismo paritetico utilizzerà tali risorse per la promozione ed organizzazione di corsi in materia di sicurezza.

L’ente di supporto per la realizzazione di tali iniziative viene individuato nel Centro Edile “A. Palladio”, alla cui Direzione si conviene di affidare il compito di coordinare ogni attività di formazione relativa alla diffusione e miglioramento della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, a mezzo della predisposizione su base semestrale/annuale di un programma mirato di corsi rivolti ai lavoratori delle aziende edili che sarà concordato con la Segreteria del C.P.T. e portato a conoscenza delle parti stipulanti.

Varrà al riguardo tutto quanto previsto al punto B) dell'art. 91 del vigente C.c.n.l. edilizia industriale, fatta eccezione per quanto concerne l'allocazione dei corsi e la loro previsione nell'ambito dell'ordinamento scolastico.

Nel corso della vigenza del presente contratto le parti stipulanti valuteranno la possibilità di concentrare in un unico Ente paritetico le attività di formazione professionale dei lavoratori e di consulenza ed assistenza per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione infortuni nelle unità produttive attualmente ripartite tra il Centro Edile “A. Palladio” ed il C.P.T. di Vicenza; quanto sopra senza che da ciò ne derivino aggravi di costi per le imprese della Sezione e fermo restando il rispetto delle linee di indirizzo stabilite nel Protocollo d’Intesa sul sistema degli Enti paritetici di settore contenuto nell’Allegato E) all’Accordo Nazionale del 29 gennaio 2000.

I corsi verranno destinati preferenzialmente ai dipendenti designati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonchè alle altre figure professionali individuate nel comma 6 della lettera B) dell'art. 87 del vigente C.c.n.l. edilizia industriale.

I limiti di prelievo, da parte del C.P.T., delle risorse giacenti nel fondo "Diritto allo studio" verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Vicenza, tenuto conto dell’esigenza di conservare una disponibilità minima in tale fondo per garantire l’eventuale ripristino dei corsi delle 150 ore ove intervenisse, previo accordo fra le parti, il ripristino dell’accantonamento.

 

    Art. 3     Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni e l’Igiene sul lavoro nel settore Edile della provincia di Vicenza

 

Le parti considerano impegno irrinunciabile ed elemento di qualificazione delle imprese del settore la promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Giudicano in termini positivi l'operato del C.P.T. per la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, che ha già contribuito a diffondere una maggiore cultura della sicurezza con evidenti risultati concreti.

Individuano pertanto in tale Comitato lo strumento essenziale per il conseguimento di tali risultati ed intendono consolidare la sua attività e darvi veste maggiormente organica, nel rispetto dei programmi di formazione che verranno elaborati in sede nazionale dagli organismi paritetici ed in particolare dal Formedil.

Convengono pertanto che il C.P.T., entro il mese di gennaio di ciascun anno della sua attività, elabori un progetto globale di iniziative sul quale misurare l'effettiva realizzazione dei propri obiettivi, dando in ordine a ciò informazione alle parti stipulanti.

Tali iniziative, che per la parte riguardante la formazione in materia di sicurezza del personale dovranno essere sviluppate con la supervisione tecnica del Centro Edile “A. Palladio”, potranno prevedere anche il coinvolgimento dei Servizi SPISAL delle Ulss della provincia.

Quanto previsto dall'art. 6, lettera d) del Regolamento per il C.P.T. sarà attuato dal medesimo con le proprie risorse avvalendosi di consulenti tecnici esterni di comune gradimento e comprovata professionalità.

Numero, incarichi e limiti anche economici d'intervento dovranno essere definiti congiuntamente in sede di Comitato.

Entro fine 2003 le parti si impegnano a potenziare ulteriormente l’organico dei tecnici del C.P.T., attivando in collaborazione con gli SPISAL della provincia percorsi formativi mirati all’addestramento di consulenti che utilizzino tecniche di intervento in cantiere conformi agli indirizzi adottati dagli stessi SPISAL nella loro attività di vigilanza istituzionale.

ll Comitato stesso censirà, con la collaborazione delle parti firmatarie, la presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al fine di verificarne e promuoverne la diffusione, anche al fine di consentire alle parti stipulanti di esaminare ai termini del comma 5 dell'art. 88 del C.c.n.l. l'opportunità di addivenire alle intese ivi previste prevedendo a tal fine un’incontro da tenersi entro il primo semestre dalla firma dell’accordo di rinnovo del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000.

Le parti stipulanti demandano ai propri rappresentanti nel Comitato di Gestione della Cassa Edile di verificare la regolarità dei flussi di finanziamento al C.P.T. attraverso l’apposito fondo costituito presso la Cassa Edile di Vicenza nonché la possibilità di incrementare gli apporti al fondo destinato al finanziamento del C.P.T. tramite trasferimenti da altri capitoli di accantonamento non pienamente utilizzati.

Nel corso del 2° biennio di efficacia del presente accordo le parti si reincontreranno semestralmente per verificare l'adeguatezza del contributo di finanziamento del C.P.T. in relazione anche al rapporto realizzatosi nei semestri precedenti tra risorse impiegate e risorse disponibili.

 

                                                                                                                                     Art. 4     Formazione Professionale

 

Le parti confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel settore ed il ruolo fondamentale che a tali fini per l'intero settore deve svolgere il Centro Edile “A. Palladio” di Vicenza.

A tale proposito le parti proporranno al Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile l'organizzazione di corsi specificatamente rivolti alla formazione degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione, dei lavoratori temporanei e del personale extracomunitario.

Al fine di favorire la più estesa partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale (in particolare quelli promossi dal Centro Edile “A. Palladio”) le parti convengono che ove le aziende comandino i lavoratori, fuori dell’orario di lavoro e/o nella giornata del sabato, alla frequenza di tali corsi, per le ore di frequenza svolte in orario extralavorativo e debitamente certificate venga riconosciuta ai lavoratori un’indennità di frequenza commisurata alla normale retribuzione corrispondente al tempo di partecipazione e nel limite massimo di 20 ore annue.

Le parti convengono che, poiché la quantificazione di tale indennità è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza essa non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su di essa non venga computata per il personale operaio la percentuale di cui all'art. 19 regolamentazione operai del vigente C.c.n.l. industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui né tale indennità avrà incidenza sul T.F.R. ex art. 2120 - 2° comma c.c..

Resta inoltre fermo che il tempo di frequenza dei corsi in orario sia lavorativo che extralavorativo non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell’orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto.

Le parti riconoscono al Formedil la funzione di coordinamento dell'attività svolta dagli Istituti di formazione ed addestramento professionale e ritengono utile, anche a livello regionale, ogni forma di armonizzazione tra le varie Scuole Edili che possa favorire la più elevata qualificazione professionale delle maestranze.

Il contributo di cui all'art. 92 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 resta fissato nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del contratto stesso, riservandosi le parti di deliberare, previo accordo, l’eventuale modifica di tale misura di contribuzione in rapporto alle effettive esigenze ed iniziative di formazione professionale che le parti congiuntamente ritenessero necessarie.

 

                                                                                                                                                  Art. 5     Multe disciplinari

 

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento del danno, applicate a norma dell'art. 99 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 è devoluto a favore della Cassa Edile o del Centro per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini "A. Palladio".

 

 

                                                                                                                                     Art. 6     Anticipo Indennità INAIL

 

Per gli infortuni sul lavoro avvenuti in azienda e /o in cantiere dopo il 1° luglio 2003 l’azienda corrisponderà, alla scadenza dei singoli periodi di paga, l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre i 60 giorni dalla chiusura della pratica, stipulando la convenzione prevista dall’art. 70 del T.U. n. 1124/65 entro il 30 giugno 2003.

L’erogazione in via anticipata dell’indennità avverrà a condizione che l’infortunio sia riconosciuto dall’INAIL.

L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte dell’INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.

 

                                                                                                                                                                    Art. 7     Mensa

 

Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei ove venga fornito il servizio di mensa, sia esso diretto, sia a mezzo di società specializzate, sia a mezzo di convenzioni con luoghi di ristorazione, l'azienda concorrerà alle spese di vitto, in misura non superiore a € 8,00 (euro ottovirgolazero) a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Le parti si reincontreranno entro il 31 gennaio 2005 per concordare, previa disamina oggettiva, eventuali adeguamenti della quota concorso pasto a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base delle variazioni, oltre il tasso d’inflazione programmata, dell’indice dei prezzi al consumo rilevati dall’Istat nel periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2004.

Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa meridiana.

Ove non sia attivato il servizio di mensa ovvero per l'ubicazione del cantiere non sia utilizzabile, al personale medesimo verrà corrisposta un indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, quale definita al comma precedente, in misura non inferiore a € 5,16 (euro cinquevirgolasedici) giornaliere a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Tale importo dell'indennità sostitutiva di mensa resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto provinciale di lavoro.

La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendano fruirne.

Sull'indennità sostitutiva di mensa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 19 del vigente C.c.n.l. industria edile regolamentazione operai, poichè l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è stato già quantificato dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente articolo trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

 

                                                                                                                                                       Art. 8     Nota a verbale

 

Ove, durante l’arco di vigenza del presente accordo integrativo provinciale intervengano modifiche normative, che estendano il regime di esenzione da imponibilità contributiva e fiscale a qualsiasi trattamento corrisposto ai lavoratori interessati da mobilità nei cantieri temporanei siti all’interno del territorio comunale, le parti si incontreranno per valutare la situazione.

 

                                                                                                                        Art. 9     Elemento Economico Territoriale

 

In conformità all’accordo nazionale del 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 nonché dall’art. 2 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 convertito in legge n. 135 del 23 maggio 1997.

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Vicenza dell’andamento del settore e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori:

-        numero delle imprese iscritte   alla Cassa Edile di Vicenza;

-        numero dei lavoratori iscritti     alla Cassa Edile di Vicenza;

-        numero di ore denunciate         alla Cassa Edile di Vicenza;

-        monte salari denunciato            alla Cassa Edile di Vicenza;

-        numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’INPS per mancanza di lavoro nel settore;

-        numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati;

-        importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati;

-        numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale del 29 gennaio 2002.

La determinazione annuale in via definitiva del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente con l’andamento medio annuale del settore ed i suoi risultati nel periodo 1° ottobre 1999 / 30 settembre 2002, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per l’analisi dell’andamento degli indicatori di settore per tutta la vigenza del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

-        acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali;

-        acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sull’attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;

-        individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Una volta verificata l’attendibilità degli stessi dati, ove dall’esame emerga l’esistenza di andamenti positivi in almeno due degli indicatori territoriali come sopra individuati, si considereranno verificati i presupposti per l’erogazione dell’E.E.T. e le parti definiranno quindi l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando, sulla base di una valutazione complessiva anche in relazione ai risultati globali di tendenza desumibili dagli indicatori oggetto di analisi, le intese raggiunte.

Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 l’elemento economico territoriale di cui all’art. 39 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 viene stabilito nella misura dell’11% dei minimi di paga base e di stipendio; a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà elevata al 14% dei minimi di paga base e stipendio.

Le predette percentuali saranno comunque sempre riferite ai minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2003.

Relativamente all’anno 2003, gli importi definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale, salvo successiva conferma, e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi:

 

A) IMPIEGATI                                                       (Importi mensili)

 

 

Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat. Super

109,69

Impiegati 6° livello   1^ cat.

98,72

Impiegati 5° livello   2^ cat.

82,27

Impiegati 4° livello   assistenti tecnici

76,78

Impiegati 3° livello   3^ cat.

71,30

Impiegati 2° livello   4^ cat.

64,17

Impiegati 1° livello   4^ cat. 1° impiego

54,84

 

B) APPRENDISTI IMPIEGATI                             (Importi mensili)

 

 

Apprendisti impiegati   1° semestre

42,78

Apprendisti impiegati   2° semestre

46,35

Apprendisti impiegati   3° semestre

49,91

Apprendisti impiegati   4° semestre

53,48

Apprendisti impiegati   5° semestre

57,04

Apprendisti impiegati   6° semestre

60,61

 

C) OPERAI                                                                (Importi orari)

 

 

Operaio 4° livello super specializzato

0,44

Operaio 3° livello specializzato

0,41

Operaio 2° livello qualificato

0,37

Operaio 1° livello comune

0,32

Custodi, guardiani e portinai

0,28

Guardiani con alloggio

0,25

 

D) APPRENDISTI OPERAI                                      (Importi orari)

 

 

Apprendisti operai   1° semestre

0,22

Apprendisti operai   2° semestre

0,24

Apprendisti operai   3° semestre

0,26

Apprendisti operai   4° semestre

0,28

Apprendisti operai   5° semestre

0,30

Apprendisti operai   6° semestre

0,31

 

Dal 1° gennaio 2004 e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi:

 

A) IMPIEGATI                                                       (Importi mensili)

 

 

Quadri ed impiegati 7° livello 1° cat.super

139,60

Impiegati 6° livello   1^ cat.

125,64

Impiegati 5° livello   2^ cat.

104,70

Impiegati 4° livello   assistenti tecnici

97,72

Impiegati 3° livello   3^ cat.

90,74

Impiegati 2° livello   4^ cat

81,67

Impiegati 1° livello   4^ cat. 1° impiego

69,80

 

B) APPRENDISTI IMPIEGATI                             (Importi mensili)

 

 

Apprendisti impiegati 1° semestre

54,44

Apprendisti impiegati 2° semestre

58,98

Apprendisti impiegati 3° semestre

63,52

Apprendisti impiegati 4° semestre

68,06

Apprendisti impiegati 5° semestre

72,59

Apprendisti impiegati 6° semestre

77,13

 

C) OPERAI                                                                (Importi orari)

 

 

Operaio 4° livello super specializzato

0,56

Operaio 3° livello specializzato

0,52

Operaio 2° livello qualificato

0,47

Operaio 1° livello comune

0,40

Custodi, guardiani e portinai

0,36

Guardiani con alloggio

0,32

 

D) APPRENDISTI OPERAI                                      (Importi orari)

 

 

Apprendisti operai   1° semestre

0,28

Apprendisti operai   2° semestre

0,31

Apprendisti operai   3° semestre

0,33

Apprendisti operai   4° semestre

0,35

Apprendisti operai   5° semestre

0,38

Apprendisti operai   6° semestre

0,40

 

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale, quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge n. 135 del 23 maggio 1997, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

                                                                                                                                                     Art. 10   “Una Tantum”

 

Ai lavoratori tutti in forza alla data di stipula del presente accordo e comunque in forza al 1° dicembre 2003 verrà erogato un importo "una tantum", indifferenziato per livello, di € 30,00 (euro trentavirgolazerozero) con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004;

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in modo ommicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto essa non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su di essa per il personale operaio non sarà computata la percentuale di cui all'art. 19 del vigente C.c.n.l. industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le parti convengono inoltre di escluderne l'incidenza sul T.F.R. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 2° comma c.c.

 

                                                                                     Art. 11   Abrogazione accordi integrativi provinciali precedenti

 

Le parti concordano di abrogare con effetto 1° gennaio 2003 tutti gli accordi integrativi provinciali precedenti, che pertanto con pari data cesseranno di avere vigore.

                                                                     Art. 12   Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni datoriali

 

Qualora le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo dovessero in futuro concordare con altra organizzazione datoriale e per lo stesso settore merceologico condizioni complessive sia retributive che normative, a livello provinciale e/o regionale, meno onerose di quelle previste dal presente accordo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dall'Associazione Industriali di Vicenza.

 

                                                                                                                            Art. 13   Protocollo sul costo del lavoro

 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro trova il suo presupposto di stipulazione nel Protocollo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro, al quale fa coerentemente riferimento per quanto concerne la politica dei redditi ed i principi relativi alla contrattazione di secondo livello nonchè per i riflessi positivi che ne possono derivare per il rilancio del comparto delle costruzioni; pertanto anche nel presupposto di ottenere sull'elemento economico territoriale di cui all’articolo “E.E.T.” del presente accordo le agevolazioni contributive di cui all'art. 2 della legge n. 135 del 23 maggio 1997 alle quali è condizionato il riconoscimento del predetto elemento economico.

Riconoscono che il predetto Protocollo assegna alle parti sociali un ruolo insostituibile nell'individuazione ed attuazione delle azioni che possono favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale.

 

                                                                                                                                       Art. 14   Moratoria contrattuale

 

Le parti si danno atto che l'erogazione come definita al punto E.E.T. ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall'art. 2 della legge 28 maggio 1997 n. 135 e che il presente accordo avviene in applicazione degli artt. 12, parte operai e 47, parte impiegati, del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 cui fanno integralmente riferimento; il presente accordo definisce compiutamente quanto richiesto con lettera FILCA CISL, FILLEA CGIL, FENEAL UIL del 20 marzo 2002 e quindi definisce gli effetti della negoziazione di secondo livello sino a tutto il 31 dicembre 2006; pertanto sino a tale ultima data nessun altro onere economico potrà essere posto, per effetto di contrattazione integrativa, a carico delle aziende vincolate al rispetto del presente accordo; ciò anche in ottemperanza alle intese nazionali al riguardo che si intendono qui assunte a base dei rapporti negoziali.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     PARTE OPERAI

 

                                                                                                                            Art. 1     Indennità territoriale di settore

 

Le parti riconfermano che l'indennità territoriale di settore è definitivamente consolidata nelle misure lorde orarie di cui alla seguente tabella:

 

Operaio IV livello

0,70

Operaio III livello

0,65

Operaio II  livello

0,60

Operaio I   livello

0,53

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti

(art. 6 C.c.n.l. 5 luglio 1995)

0,47

Custodi, portinai e guardiani con alloggi

(art. 6 C.c.n.l. 5 luglio 1995)

0,41

 

Tali misure assorbono integralmente la previgente indennità di trasporto e, fino a concorrenza, ogni eventuale ulteriore trattamento, riconosciuto anche a livello individuale o aziendale, non avente esplicito carattere di non assorbibilità ovvero connessione a specifiche mansioni.

 

                                                                                                                                                                       Art. 2     Ferie

 

In attuazione dell'art. 16 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 si concorda che nel periodo estivo, nel mese di agosto, agli operai di norma verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane consecutive.

Il godimento di una terza settimana avverrà di norma nel periodo invernale.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme dell'art. 16 del C.c.n.l.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati tra datore di lavoro e lavoratore.

L'epoca delle ferie sarà di massima stabilita dall'impresa, previo esame con le R.S.U. e comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

In casi di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad 1 settimana.

 

                                                                                                                                                     Art. 3     Orario di lavoro

 

Ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge con le relative deroghe ed eccezioni, ai sensi dell'art. 5 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000, l'impresa ripartirà l'orario contrattuale di lavoro nei seguenti quadrimestri:

-        1° gennaio                       - 30 aprile

-        1° maggio                       - 31 agosto

-        1° settembre                   - 31 dicembre

Nei periodi di cui sopra l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media e viene ripartito di norma nei primi cinque giorni della settimana.

Resta ferma la regolamentazione del riposo settimanale di cui alle vigenti norme di legge nonché dall’art. 7 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000.

Ai soli effetti del raggiungimento dell'orario sopraindicato saranno computate le ore retribuite a titolo di festività infrasettimanale, ferie godute, permessi sindacali, congedo matrimoniale, malattia e infortunio.

Al termine del quadrimestre le ore non recuperate non potranno essere trasferite al quadrimestre successivo.

L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali unitarie la distribuzione dell'orario di lavoro nei singoli cantieri.

Al termine di ciascun quadrimestre le ore eccedenti la media di cui sopra saranno liquidate con le maggiorazioni previste dal C.c.n.l.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre le aziende, a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, potranno richiedere ai lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 comma 3° e 4° del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 di effettuare, fino ad un massimo di 5 ore settimanali, prestazioni eccedenti l’orario normale medio settimanale di cui al comma 2° del presente articolo, che saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all’art. 20 - Parte Operai - del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 fatte salve eventuali condizioni di maggior favore concordate a livello aziendale.

Resta ferma la regolamentazione del riposo settimanale di cui alle vigenti norme di legge nonché dall’art. 7 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000.

La possibilità, per le imprese, di richiedere di effettuare nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, su richiesta avanzata nei termini di cui al comma precedente, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale, fino ad un massimo di 5 ore settimanali, vale anche laddove non sia adottata in sede aziendale la ripartizione dell’orario su base quadrimestrale.

In relazione a quanto previsto ai sunnominati articoli "Ferie" ed "Orario di lavoro" le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di adeguare le normative di cui sopra ove ciò si rendesse necessario a seguito della normativa nazionale di recepimento della Direttiva Comunitaria 93/104 avendo comunque riguardo all'esigenza prioritaria di assicurare alle imprese flessibilità adeguata al miglioramento della loro competitività.

Fermo quanto sopra, in applicazione dell'art. 5, lettera A), regolamentazione operai del C.c.n.l. le aziende, previo esame con le R.S.U. e/o informazione alle OO.SS. stipulanti per il tramite dell'Associazione Industriali, potranno sperimentare, anche a livello individuale, regimi di orario normale articolati con mesi a regime di orario settimanale normale superiore alle 40 ore e mesi di orario settimanale normale inferiore a 40 ore anche al di fuori della quadrimestralità di cui alla norma del contratto integrativo provinciale sopra riportata.

Tali regimi flessibili di orario potranno in particolare essere sperimentati per favorire il rientro periodico nei luoghi di provenienza di lavoratori di fuori regione e/o paesi terzi.

Le parti verificheranno la congruità dell'introduzione di tali regimi di orario a livello provinciale tenuto conto della sperimentazione già avvenuta a livello aziendale.

A livello aziendale potrà altresì essere convenuta tra Direzione e singoli dipendenti, a fronte di specifiche e motivate richieste del personale e compatibilmente con le esigenze tecnico – produttive dell’impresa la fruizione in forma accorpata dei permessi individuali di cui all’art. 5 Regolamentazione operai del C.c.n.l. del 29 gennaio 2002, limitatamente a quelli maturati nell’anno solare in corso.

Per essere valutata la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo nel quale si intende fruire dei permessi individuali.

 

                                                                                                                                                Art. 4     Aspettativa Operai

 

Le parti stipulanti solleciteranno le rispettive rappresentanze in sede nazionale a verificare, fermo restando il rispetto dell’impianto della legge 341/95 che disciplina la retribuzione imponibile minima nel settore edile, la possibilità di apportare modifiche alla regolamentazione dell’aspettativa per il personale operaio contenuta nell’art. 40 dell’Accordo Nazionale del 29 gennaio 2000, con la previsione che la durata minima di 4 settimane consecutive possa venire totalizzata anche con il cumulo di 2 distinti periodi nel corso dell’anno; quanto sopra al fine di poter meglio soddisfare le esigenze di rientro periodico nei luoghi di provenienza dei lavoratori di fuori regione e/o paesi terzi.

 

                                                                                                                                                                Art. 5     Trasferta

 

All'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato permanentemente trasferito, e comunque oltre 5 Km. dai predetti luoghi (sede o cantiere), spetta una diaria giornaliera di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

a) cantiere sito fino a 12 Km dal limite territoriale di cui sopra per gli:

                        apprendisti e manovali qualificati              €            9,00;

                        operai qualificati                                          €            9,50;

                        operai specializzati                                      €          10,00;

                        operai super specializzati                           €          10,50;

b) cantiere sito oltre 12 Km e fino a 40 Km dal limite territoriale di cui sopra per gli:

                        apprendisti e manovali qualificati              €          15,00;

                        operai qualificati                                          €          15,50;

                        operai specializzati                                      €          16,00;

                        operai super specializzati                           €          16,50;

c) cantiere sito oltre 40 Km dal limite territoriale di cui sopra per gli:

                        apprendisti e manovali qualificati              €          18,00;

                        operai qualificati                                          €          18,50;

                        operai specializzati                                      €          19,00;

                        operai super specializzati                           €          19,50;

Le parti si reincontreranno entro il 31 gennaio 2005 per concordare, previa disamina oggettiva, eventuali adeguamenti dei trattamenti minimi di trasferta a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base delle variazioni, oltre il tasso d’inflazione programmata, dell’indice dei prezzi al consumo rilevati dall’Istat nel periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2004.

Le predette diarie verranno erogate nel rispetto degli importi minimi sopra individuati per ogni e sola giornata di trasferta purchè vi sia prestazione nel cantiere di destinazione di almeno 5 ore, con presenza in cantiere anche dopo la pausa meridiana e si intendono risarcitorie di ogni spesa e disagio conseguenti alla trasferta, ivi compresi quello del viaggio per giungere al cantiere di destinazione e rientro, ancorché effettuato con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto.

A fronte dell’erogazione delle predette diarie l’impresa non avrà l’obbligo di fornire il pasto ed il lavoratore dovrà provvedere personalmente alle spese per il vitto e la refezione meridiani e dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Nel caso di prestazione lavorativa, dal lunedì al venerdì, senza ripresa dopo la pausa meridiana gli importi minimi di trasferta come sopra individuati (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) saranno erogati in misura ridotta del 50%.

Nel caso di prestazione lavorativa, nella sola giornata di sabato, senza ripresa dopo la pausa meridiana gli importi minimi di trasferta come sopra individuati (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) saranno erogati, con apposito codice identificativo, in misura pari al 100%.

Al personale comandato alla guida degli automezzi dell'impresa adibiti al trasporto dei lavoratori sarà corrisposta oltre alla diaria giornaliera di trasferta di cui sopra un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione corrispondente al tempo forfetariamente determinato per la guida (andata e ritorno), con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

Le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art 1° del R.D.L. 17 aprile 1923 n. 692 e del relativo regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955, tale tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

Le parti convengono inoltre che su tale indennità di guida, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 19 del vigente C.c.n.l. industria edile regolamentazione operai poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura omnicomprensiva di ogni incidenza.

Convengono altresì di escludere l'incidenza sul T.F.R. dell'indennità di guida come sopra definita e quantificata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 - 2° comma C.C.

L'azienda coprirà comunque il personale comandato alla guida di automezzi aziendali con una polizza assicurativa per i casi di sospensione della patente a causa di infortunio durante il viaggio.

Ove il lavoratore sia comandato a recarsi presso il cantiere di destinazione con l'utilizzo di mezzo proprio in aggiunta all'indennità di trasferta prevista nei precedenti commi gli verrà riconosciuto un rimborso chilometrico per ogni chilometro di percorrenza calcolato dalla sede dell'impresa o dal cantiere di assunzione come definito al comma 1° in ragione per chilometro calcolato sulle cilindrate come di seguito specificato:

-        vetture fino a 1400 cc.                                                              € 0,40

-        vetture oltre   1400 cc. e fino a 1600 cc.                                 € 0,45

-        vetture oltre   1600 cc.                                                              € 0,50

La diaria di trasferta di cui sopra non comporta le spese di eventuale pernottamento.

Nel caso in cui la missione richieda il pernottamento, la trasferta verrà definita in forma forfettaria anche individuale e omnicomprensiva tenuto conto della zona d'impiego e delle relative difficoltà di raggiungimneto.

In alternativa, oltre alla diaria di cui sopra, la ditta provvederà direttamente per le spese di pernottamento e di vitto serale e prima colazione; in alternativa il lavoratore avrà diritto al rimborso a piè di lista delle spese relative nei limiti della normalità (per pasto serale, prima colazione e pernottamento) ed in luoghi autorizzati dall'impresa.

Le parti infine convengono che i trattamenti di trasferta di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza del lavoratore ovvero determini un avvicinamento alla sua abituale residenza o dimora tale da non comportare un aumento del normale disagio correlato alla prestazione presso il luogo di assunzione come definito al comma 1°.

 

1° Chiarimento a verbale

 

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta ivi previsti le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere, deve intendersi trasferito presso la sede dell'impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa espressa comunicazione al lavoratore.

 

2° Chiarimento a verbale

 

Le parti convengono che al personale in forza presso le imprese edili comandato alle mansioni di autista, venga riconosciuta per le sole giornate in cui svolge la sua prestazione al di fuori del luogo di assunzione quale definito al comma 1° ed in quanto l'attività dallo stesso esercitata si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro, identificabile appunto nella sede di assunzione così come definita al comma 1°, (restando irrilevante che l'attività di trasporto, ritiro e/o consegna merci avvenga o possa avvenire in più luoghi e/o cantieri), un'indennità di trasferta con le seguenti modalità:

a) nell'ipotesi in cui il personale di cui sopra sia comandato a recarsi unitamente al personale di cantiere con automezzi aziendali in uno specifico cantiere per ritirare il mezzo che dovrà movimentare, con rientro sempre unitamente al personale di cantiere presso la sede di assunzione, la diaria giornaliera di trasferta sarà erogata (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) alle stesse condizioni e modalità previste per il personale operaio di cantiere;

b) nell'ipotesi in cui la prestazione del personale di cui sopra si esplichi partendo con il mezzo direttamente dalla sede di assunzione e facendovi rientro con lo stesso mezzo, la diaria giornaliera di trasferta sarà erogata (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) con modulazione da parte dell'impresa, in misura non inferiore al 50% degli importi come individuati ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo, in relazione alle distanze raggiunte in sede di prestazione di guida e al disagio connesso.

Le parti convengono altresì che in tale ipotesi la diaria sarà erogata a condizione che la prestazione di guida del mezzo aziendale abbia comportato la necessità della presenza fuori della sede di assunzione durante la pausa meridiana e si sia comunque svolta per almeno 4 ore complessive durante la giornata lavorativa, di cui almeno 1 dopo la pausa meridiana.

Convengono altresì che in tale ipotesi la diaria giornaliera di trasferta non venga erogata laddove, in forza di preesistenti accordi e/o prassi aziendale, l'impresa provveda direttamente al pasto per il personale autista ovvero rimborsi a piè di lista le spese relative.

Le parti infine confermano che l'erogazione delle diarie di trasferta al personale autista, secondo quanto previsto nel presente chiarimento a verbale, non determina il venir meno della natura discontinua delle prestazioni svolte dal predetto personale e che, salvo diverso accordo intervenuto in sede di assunzione o successivamente tra impresa e lavoratore, l'assunzione del personale autista discontinuo si intende fatta per il medesimo orario normale contrattuale di lavoro del personale operaio di cantiere.

 

3° Chiarimento a verbale

 

Le parti convengono che l'armonizzazione dei trattamenti di trasferta preesistenti a livello aziendale con quanto previsto dal presente articolo avvenga in modo da assicurare al personale già in forza e fruente il trattamento di trasferta condizioni complessive, per quanto attiene alla copertura delle spese da sostenere da parte del lavoratore, non inferiori a quelle già praticate a livello aziendale.

 

                                                                                                                                       Art. 6     Indennità alta montagna

 

Con riferimento all'art. 24 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna a decorrere dal 1° maggio 1998 è così stabilita:

-        per i lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare 11%.

La percentuale sopra riportata si calcola sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del citato C.c.n.l.

L'indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nello stesso comune, nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

 

                                                                                                                  Art. 7     Sistema delle Casse Edili del Veneto

 

Le parti individuano quale obiettivo comune, tenuto conto della sempre maggiore integrazione del settore a livello regionale e dell'accresciuta mobilità interprovinciale delle maestranze, l'adozione in ambito regionale, di regolamentazioni omogenee in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni e assistenze contrattuali qualificanti, sia per quanto concerne l'insorgenza del diritto che il momento di liquidazione delle stesse, convenendo conseguentemente sulla piena attuazione dei contenuti del Protocollo d’Intenti già sottoscritto in materia in sede regionale.

Tale regolamentazione omogenea dovrà tra l'altro conformarsi al principio del riconoscimento da parte della singola Cassa Edile, ai fini dell'insorgenza del diritto alle prestazioni, dei periodi di iscrizione maturati dal lavoratore presso Casse Edili Industriali della Regione che attuino condizioni di reciprocità con la Cassa Edile presso cui il lavoratore è iscritto al momento della richiesta della prestazione e/o assistenza

Si impegnano pertanto a rendere operativo l’accordo, già recepito dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Vicenza, per l’istituzione di un “server” condiviso a livello regionale per la gestione dei rapporti tra le Casse Edili del Veneto relativamente agli adempimenti di denuncia e contributivi relativi al personale operaio interessato da trasferte nel territorio regionale, valutandone positivamente i contenuti volti a garantire rispettivamente certezza di prestazioni e di costi per lavoratori ed imprese.

Esprimono il convincimento che l'adozione di tale regolamentazione omogenea possa favorire una maggiore trasparenza nel mercato del lavoro e quindi consentire l'adozione di iniziative più efficaci avverso fenomeni d'abusivismo e lavoro irregolare.

Confermano che indirizzeranno la rispettiva rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Vicenza al recepimento delle intese che saranno ulteriormente raggiunte tra le parti sociali in sede regionale per completare tale collegamento tra le Casse Edili del Veneto.

Tutto quanto sopra sempre avuto riguardo all'esigenza di non aggravare a livello provinciale i costi di contribuzione alla Cassa Edile.

 

                                                                                                                Art. 8     Cassa Edile della Provincia di Vicenza

 

L'attività della Cassa Edile nella provincia di Vicenza è regolata da apposito Statuto e regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali contraenti con accordo collettivo provinciale.

Il contributo di cui all'art. 37 del vigente C.c.n.l. è fissato nella misura complessiva del 2,52% da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.c.n.l.

Ai sensi delle disposizioni suddette il contributo in parola è così ripartito: 2,10% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile di detto contributo sono stabilite dallo statuto e relativo regolamento della Cassa stessa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000 le Associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare le prestazioni assistenziali della Cassa Edile, deliberate dal suo Consiglio di amministrazione, e di determinare, entro i limiti proposti da detto Consiglio di amministrazione, la natura, le misure, nonchè le date di decorrenza e di durata delle singole prestazioni medesime.

Le parti confermano che, a far data dal 1° luglio 1998 la fornitura di scarpe e di tute antiinfortunistiche al personale operaio, con i limiti e le frequenze previgenti, avviene direttamente da parte delle imprese.

Per incentivare l'effettiva messa a disposizione delle maestranze degli indumenti di lavoro le parti confermano a carico della Cassa Edile di Vicenza l'onere di rimborsare le imprese che sosterranno la fornitura di tale materiale con il riconoscimento di € 40,00 (euro quarantavirgolazero) per fornitura unitaria effettuata al singolo dipendente.

I presupposti per la maturazione del diritto al rimborso saranno stabiliti dal Comitato di Gestione della stessa Cassa Edile, fermo restando che condizione vincolante per l'accesso al rimborso sarà la presentazione, da parte della singola impresa iscritta, della documentazione attestante la consegna al personale operaio degli indumenti di lavoro di cui sopra unitamente alle firme di riscontro dei singoli dipendenti a conferma dell'avvenuta ricezione dei predetti indumenti.

La quota di rimborso per fornitura unitaria effettuata come sopra stabilita potrà essere successivamente adeguata con delibera del Comitato di Gestione della Cassa Edile in relazione all'andamento dei costi di mercato che le aziende incontreranno per assolvere alla prestazione nonchè agli andamenti di bilancio della stessa Cassa Edile.

Le parti si danno atto che i predetti indumenti di lavoro costituiscono bene strumentale e protettivo per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed è pertanto fatto tassativo obbligo al dipendente assegnatario di farne uso secondo le vigenti disposizioni antiinfortunistiche e di igiene sul lavoro.

Le parti esprimono parere favorevole ad una verifica, da parte del Comitato di gestione, circa l'attualità e l'utilità delle prestazioni atte a garantire ai figli dei lavoratori iscritti la frequenza alle colonie estive e di proporne diversi utilizzi o diverse destinazioni.

Le parti demandano alle rispettive rappresentanze in seno al Comitato di Gestione di verificare, compatibilmente con gli andamenti di bilancio, condizioni e termini per l’introduzione di una nuova prestazione assistenziale rivolta ai lavoratori affetti da gravi patologie ad effetto invalidante che abbiano determinato il superamento, a seguito di un unico evento morboso, dei limiti di conservazione del posto di cui all’art. 27 - Regolamentazione Operai del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000.

Tale prestazione dovrà avere carattere integrativo per un periodo di tempo predeterminato del trattamento economico di cui al richiamato art. 27.

In tali casi l’impresa, a fronte di preventiva richiesta del lavoratore avanzata prima dell’esaurimento del periodo di conservazione del posto, concederà un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a quattro mesi.

Confermano che il mancato versamento delle quote di cui al presente accordo è considerato inadempimento contrattuale a tutti gli effetti.

 

                                                                                                                                    Art. 9     Contribuzione Cassa Edile

 

A seguito della valutazione delle proiezioni di spesa connesse al potenziamento dell’attività del C.P.T. e del Centro Edile “A. Palladio” di Vicenza, determinata dalle intese al riguardo contenute nel presente accordo di rinnovo del C.c.p.l., considerato altresì che la gestione APES è destinata ad un progressivo esaurimento di funzionalità e che la conseguente contribuzione deve essere rideterminata con riferimento alle prestazioni che questa dovrà garantire fino al 31 dicembre 2003, le parti convengono di apportare le seguenti modifiche alle aliquote di contribuzione alla Cassa Edile di Vicenza, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000:

Il contributo APES già in essere nella misura dell’1,10% sarà ridotto all’1% a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Il fondo finanziamento C.P.T. già in essere nella misura dello 0,10% viene elevato allo 0,15% a partire dal 1° gennaio 2003.

Le parti convengono, altresì, di istituire, presso la Cassa Edile di Vicenza, un nuovo contributo, pari allo 0,05% della massa salari denunciata, definito “Finanziamento integrativo Centro Edile A. Palladio” il cui provento sarà riversato, annualmente e previa delibera del Comitato di Gestione della stessa Cassa Edile, al Centro Edile “A. Palladio” per finanziare l’attività di formazione rivolta al personale delle imprese edili iscritte alla stessa Cassa Edile.

Le parti convengono infine che, ferma restando la contribuzione di equilibrio alla gestione APES così come modificata con il presente accordo fino alla data del 31 dicembre 2003, l’eventuale fondo che dovesse residuare dalla gestione APES dopo tale data e/o il relativo contributo (pari all’1% così come rideterminato dal presente accordo) saranno parzialmente o totalmente mutualisticamente destinati a:

-        sostenimento degli oneri a carico delle imprese per l’attivazione della previdenza complementare di settore, così come stabilito dal C.c.n.l. e dagli accordi nazionali in materia, in particolare l’accordo nazionale del 3 ottobre 2002.

-        spese per la costituzione, attivazione, contribuzione e funzionamento del “Fondo complementare di settore”.

Le parti si impegnano pertanto a reincontrarsi per definire le modalità con le quali dare attuazione a quanto previsto con il presente comma.

 

                                                                                                                                                               PARTE IMPIEGATI

 

                                                                                                                                             Art. 1     Premio di produzione

 

Il premio di produzione degli impiegati resta definitivamente congelato nelle misure lorde mensili in essere di seguito riportate:

 

7° Livello

144,97

6° Livello

135,24

5° Livello

112,21

4° Livello

98,03

3° Livello

88,79

2° Livello

79,88

1° Livello

69,15

 

 

 

                                                                                                                                                                    Art. 2     Mensa

 

Ai soli impiegati addetti ai cantieri temporanei si applica la normativa in materia di mensa prevista per gli operai dal presente contratto collettivo provinciale di lavoro.

L'applicazione della presente normativa esclude ogni altra erogazione per lo stesso titolo ivi compresa la preesistente indennità sostitutiva.

Eventuali indennità sostitutive già riconosciute al personale non addetto ai cantieri temporanei saranno conservate sotto forma di superminimo individuale non assorbibile nei confronti dei soli lavoratori che le abbiano continuativamente percepite nel periodo 1° settembre 1997 - 31 marzo 1998.

Tale superminimo decorrerà dal 1° maggio 1998 e sarà quantificato in misura di    € 11,36 (euro undicivirgolatrentasei) lordi mensili.

Tale superminimo non competerà in ragione di quota giornaliera per ogni giornata prestata in trasferta ovvero nel corso della quale venga percepita l'indennità di mensa.

 

                                                                                                                                                                Art. 3     Trasferta

 

Ferma restando la possibilità di definire, ai sensi di quanto previsto nell’art. 57 – “Regolamentazione Impiegati” - del C.c.n.l. del 29 gennaio 2000, trattamenti individuali di trasferta in forma forfettaria, tenuto conto della zona di impiego e dei relativi disagi, ove le imprese intendano istituire trattamenti aziendali di trasferta per gli impiegati potranno fare riferimento ai criteri e modalità di erogazione di tali trattamenti quali disciplinati dall’articolo “Trasferta parte operai” del presente C.c.p.l.

                                                                                                                                                                            APPENDICE

 

Regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

 

Art.1 - L'organizzazione e l'attività del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, costituito a norma dell'art. 33 del C.c.nl. 15 aprile 1976 e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale di Vicenza, sono disciplinate come segue.

 

Art. 2 - Il Comitato è composto di 6 membri designati pariteticamente:

 

-        n. 3 dall'Associazione dei costruttori edili della provincia di Vicenza;

 

-        n. 3 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia ed in misura paritetica fra loro.

 

L'Associazione dei costruttori edili e le Organizzazioni sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

I membri del Comitato durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

E però data facoltà alle Organizzazioni di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

 

Art. 3 - Il Comitato si riunisce di norma una volta ogni 2 mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 3 membri del Comitato stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza mediante tempestivo preavviso telefonico.

 

Art. 4 - Per la validità delle riunioni del Comitato paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.

Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia

 

Art. 5 - Le Associazioni territoriali rappresentate nel Comitato provvedono alla costituzione del servizio di segreteria, per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all'attività del Comitato stesso.

 

Art. 6 - Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

A tal fine il Comitato:

a)     si avvale della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti specializzati;

b)     suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

-        alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antifortunistica;

-        allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

-        all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;

c)     si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dai lavoratori o datori di lavoro;

d)     esercita, con le procedure di cui all'art. 9, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

 

Art. 7 - ABROGATO

 

A tal fine, le rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale per l'attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato paritetico territoriale le segnalazioni di cui alla lettera c) dell'art. 6.

 

Art. 8 - Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 6.

In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può definire la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del C.c.n.l. del 15 aprile 1976 per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 9 - L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell'art. 6, è disciplinata come segue.

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 6 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.

Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.

Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita.

Nel caso in cui si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.

Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell'esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.

Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando al tal uopo brevi congrui termini.

Scaduti i termini, di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove dalla seconda visita risulti che l'inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune.

Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.

Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

 

Art. 10 - I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

 

Art. 11 - Per il finanziamento dei Comitati si provvede con le modalità stabilite dalle Associazioni territoriali ai sensi dell'art' 39 del C.c.n.l.

 

Art. 12 - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'appIicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.

 

Nota a Verbale

Il presente Regolamento verrà in prosieguo di tempo adeguato, previo accordo, alle disposizioni nazionali relative allo Statuto tipo dei C.P.T.

 

Estratto dal C.c.n.l. del 29 gennaio 2000

 

Art. 9 Sospensione e riduzione orario di lavoro

 

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio – sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni – l’acconto di cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall’INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell’INPS l’impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d’acconto, sulle spettanze dovute all’operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell’art. 2 della legge 6 agosto 1975 n. 427.

L’impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell’autorizzazione dell’INPS.

In caso di sospensione dal lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassi le due settimane, l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di riduzione di lavoro l’impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell’orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

 

Dichiarazione comune

 

Fermo restando l’obbligo di cui al primo comma del presente articolo,le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l’esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni provinciali.