EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Vicenza

Data stipula: 7 maggio 1998


Contratto territoriale per la provincia di Vicenza


Sommario: 

Parte generale
- Tavolo paritetico provinciale di settore
- Formazione per la sicurezza
- Attività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni e l'Igiene sul Lavoro nel settore
Edile della provincia di Vicenza
- Formazione professionale
- Multe disciplinari
- Mensa
- Elemento Economico Territoriale
- "Una Tantum"
- Abrogazione accordi integrativi provinciali precedenti
- Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni datoriali
- Dichiarazione a verbale
- Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993
- Moratoria contrattuale
Parte operai
- Indennità territoriale di settore
- Ferie
- Orario di lavoro
- Trasferta
- Indennità alta montagna
- Omogeneizzazione della regolamentazione delle Casse Edili del Veneto
- Cassa Edile della provincia di Vicenza
Parte impiegati
- Premio di produzione
- Mensa
Appendice
- Regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro

Il 7 maggio 1998

tra

La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza,

e

la Feneal - UIL di Vicenza;

la Filca - CISL di Vicenza;

la Fillea - CGIL di Vicenza;

viene stipulato

il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto nazionale di lavoro 5 luglio 1995 da valere:

- per tutto il territorio della provincia di Vicenza;

- per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato C.C.N.L.;

- e per tutti i lavoratori da esse dipendenti.

Parte generale (Sommario)

Art. 1 - Tavolo paritetico provinciale di settore

Le parti considerano essenziale per il rilancio del comparto delle costruzioni attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità e riqualificazione professionale e la flessibilità del fattore lavoro.

A tal fine, nel confermare la validità del sistema di informazioni quale definito nel C.C.N.L. edilizia industriale, le parti convengono di istituire in via sperimentale per la durata del presente accordo un tavolo paritetico provinciale di analisi del mercato del lavoro, che avrà sede presso l'Associazione Industriali della provincia di Vicenza e sarà composto dalle parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti della Sezione Costruttori Edili e tre rappresentanti delle Organizzazioni Provinciali Sindacali di settore).

Agli incontri, che avranno periodicità semestrale, in relazione ai temi trattati, potranno partecipare in qualità di invitati le Presidenze della Cassa Edile di Vicenza, del Centro di Formazione per le maestranze edili della provincia di Vicenza "Andrea Palladio" e la Segreteria del Comitato Paritetico Provinciale Territoriale Edile della provincia di Vicenza.

Gli incontri avranno l'obiettivo di individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro ed il contenimento dei fenomeni di abusivismo e lavoro nero, questo anche a mezzo della definizione di un sistema di collaborazione ed informazione con le stazioni appaltanti, le autorità e gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie.

Il tavolo si avvarrà per le sue analisi dei dati e degli strumenti forniti dagli organismi paritetici di settore; resta fermo che l'istituzione del tavolo non potrà comportare la creazione di alcun onere di contribuzione a carico delle imprese della Sezione. (Sommario)

Art. 2 - Formazione per la sicurezza

Le parti ritengono la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni componente inscindibile del miglioramento culturale e professionale delle maestranze edili.

Per tale ragione convengono che le risorse accantonate presso la Cassa Edile di Vicenza nel fondo "Diritto allo studio", la cui contribuzione di finanziamento è stata motivatamente sospesa dalle parti, vengano messe a disposizione del Comitato Paritetico Territoriale Edile della provincia di Vicenza, la cui attività in materia di diffusione della cultura della prevenzione infortuni nei luoghi e cantieri di lavoro è strettamente correlata e funzionale alla formazione professionale in edilizia, ove le risorse di diretta pertinenza del medesimo Comitato risultino insufficienti.

L'organismo paritetico dovrà utilizzare tali risorse per la promozione ed organizzazione di corsi in materia di sicurezza rivolti alle maestranze del settore edile.

Varrà, al riguardo, tutto quanto previsto al punto B) dell'art. 92 del vigente C.C.N.L. edilizia industriale, fatta eccezione per quanto concerne l'allocazione dei corsi e la loro previsione nell'ambito dell'ordinamento scolastico.

I corsi verranno destinati preferenzialmente ai dipendenti designati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché alle altre figure professionali individuate nel comma 6 della lettera B) dell'art. 88 del vigente C.C.N.L. edilizia industriale.

I limiti di prelievo, da parte del Comitato Paritetico Territoriale Edile, delle risorse giacenti nel fondo "Diritto allo studio" verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Vicenza, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare comunque una disponibilità minima in tale fondo per garantire l'eventuale ripristino dei corsi delle 150 ore ove intervenisse una richiesta in tal senso da parte dei lavoratori del settore e riservandosi di deliberare, previo accordo, il ripristino dell'accantonamento, oggi sospeso, qualora le esigenze di gestione dello specifico istituto presso la Cassa Edile lo rendessero necessario. (Sommario)

Art. 3 - Attività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni e l'Igiene sul Lavoro nel settore Edile della provincia di Vicenza

Le parti considerano impegno irrinunciabile ed elemento di qualificazione delle imprese del settore la promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Giudicano in termini positivi l'operato del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni e l'Igiene del Lavoro, che ha già contribuito a diffondere una maggiore cultura della sicurezza con evidenti risultati concreti.

Individuano pertanto in tale Comitato lo strumento essenziale per il conseguimento di tali risultati ed intendono consolidare la sua attività e darvi veste maggiormente organica, nel rispetto dei programmi di formazione che verranno elaborati in sede nazionale dagli organismi paritetici ed in particolare dal Formedil.

Convengono pertanto che il Comitato Paritetico, all'inizio di ciascun anno della sua attività, elabori un progetto di iniziative sul quale misurare l'effettiva realizzazione dei propri obiettivi, dando in ordine a ciò informazione alle parti stipulanti. Tali iniziative potranno prevedere anche il coinvolgimento della Scuola Edile e dei Servizi SPISAL delle ASL della provincia.

Quanto previsto dall'art. 6, lettera d) del Regolamento per il CPT, sarà attuato dal medesimo con le proprie risorse avvalendosi di consulenti tecnici esterni di comune gradimento e comprovata professionalità.

Numero, incarichi e limiti anche economici d'intervento dovranno essere definiti congiuntamente in sede di Comitato.

Il Comitato stesso censirà, con la collaborazione delle parti firmatarie, la presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al fine di verificarne e promuoverne la diffusione, anche al fine di consentire alle parti stipulanti di esaminare ai termini del comma 5 dell'art. 89 del C.C.N.L. l'opportunità di addivenire alle intese ivi previste.

Le parti stipulanti solleciteranno i rispettivi rappresentanti in Consiglio di Amministrazione di Cassa Edile affinché venga verificata la possibilità di incrementare gli apporti al fondo destinato al finanziamento del CPT tramite trasferimenti da altri capitoli di accantonamento non pienamente utilizzati.

Per l'anno 1998 le parti convengono che l'informativa del Comitato Paritetico sulle iniziative che intende promuovere avvenga entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo.

Nel corso del 2° biennio di efficacia del presente accordo le parti si reincontreranno per verificare l'adeguatezza del contributo di finanziamento del CPT in relazione anche al rapporto realizzatosi negli anni precedenti tra risorse impiegate e risorse disponibili, fermo restando che nessuna variazione di contributo potrà avvenire in vigenza del presente accordo. (Sommario)

Art. 4 - Formazione professionale

Le parti confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel settore ed il ruolo fondamentale che a tali fini per l'intero settore deve svolgere il Centro Edile Andrea Palladio di Vicenza.

A tale proposito le parti proporranno al Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile l'organizzazione di corsi specificamente rivolti alla formazione degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione.

Nell'ambito dell'attività della Scuola si suggerisce che una particolare attenzione venga rivolta all'approfondimento delle materie della prevenzione antinfortunistica, tenendo conto delle osservazioni e dei suggerimenti provenienti dal Comitato tecnico paritetico antinfortunistico.

Le parti, che riconoscono al Formedil la funzione di coordinamento dell'attività svolta dagli Istituti di formazione ed addestramento professionale, ritengono utile sviluppare, anche a livello regionale, ogni forma di armonizzazione tra le scuole Edili, che possa favorire la più elevata qualificazione professionale delle maestranze.

Il contributo di cui all'art. 93 del C.C.N.L. 5.7.1995 resta fissato nella misura dello 0,20% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del contratto stesso, riservandosi le parti di deliberare, previo accordo, la modifica di tale misura di contribuzione in rapporto alle effettive esigenze ed iniziative di formazione professionale che le parti congiuntamente ritenessero necessarie. (Sommario)

Art. 5 - Multe disciplinari

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento del danno, applicate a norma dell'art. 97 del C.C.N.L. 5.7.1995 è devoluto a favore della Cassa Edile o del "Centro per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini 'A. Palladio'". (Sommario)

Art. 6 - Mensa

Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei ove venga fornito il servizio di mensa, sia esso diretto, sia a mezzo di società ad hoc specializzate, sia a mezzo di convenzioni con luoghi di ristorazione, l'azienda provvederà alle spese di vitto, in misura non superiore a L. 10.000 a decorrere dall'1.5.1998; tale limite di concorso alle spese del pasto resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto provinciale di lavoro.

Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa meridiana.

Ove non sia attivato il servizio di mensa, ovvero per l'ubicazione del cantiere non sia utilizzabile, al personale medesimo verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, quale definita al comma precedente, in misura non inferiore a L. 5.000 giornaliere a decorrere dall'1.5.1998; tale importo dell'indennità sostitutiva di mensa resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto provinciale di lavoro.

La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendono fruirne.

Sull'indennità sostitutiva di mensa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 19 del vigente C.C.N.L. industria edile-regolamentazione operai, poiché l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è stato già quantificato dalle parti tenendo conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente articolo trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta. (Sommario)

Art. 7 - Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 l'Elemento Economico Territoriale verrà determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale, la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 5 luglio 1995, le parti stipulanti terranno conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel territorio della provincia di Vicenza sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla cassa Edile di Vicenza, nonché numero delle ore denunciate e relativo monte salari;

- numero delle ore di assenza per malattia ed infortunio, escluse quelle relative ai primi tre giorni di carenza, denunciate alla Cassa Edile di Vicenza;

- numero degli addetti al settore iscritti nelle liste di mobilità e numero dei lavoratori in cigs;

- numero dell'importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche in rapporto all'andamento medio del triennio di comparazione 1995/97;

- andamento dell'attività in relazione al rilascio delle concessioni edilizie, dei provvedimenti abilitativi e delle autorizzazioni all'inizio dell'attività.

Durante il periodo di vigenza del presente contratto provinciale di lavoro l'importo dell'Elemento Economico Territoriale decorrerà, nel rispetto dei limiti quantitativi massimi stabiliti dall'accordo nazionale 11 giugno 1995 (che vengono richiamati nell'allegato che costituisce parte integrante dell'articolo) dal 1° gennaio dell'anno successivo al periodo preso a parametro per individuarne i presupposti di spettanza (= periodo di riferimento).

La determinazione dell'importo verrà effettuata a mezzo di un apposito incontro tra le parti stipulanti, che avverrà nel corso del mese di dicembre dell'anno in cui si esaurisce il periodo di riferimento.

Nel corso di tale incontro le parti esamineranno l'andamento del settore ed i suoi risultati nel periodo 1° ottobre - 30 settembre immediatamente precedente all'anno di eventuale erogazione dell'E.E.T. confrontandoli con l'andamento medio del settore ed i suoi risultati nel periodo 1° ottobre 1994 - 30 settembre 1997, che, a tutti gli effetti, viene individuato come parametro fisso di riferimento per l'analisi dell'andamento degli indicatori territoriali per tutta la vigenza del presente contratto provinciale.

Le parti effettueranno l'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo di riferimento, tramite l'acquisizione dei dati relativi agli indicatori territoriali da parte degli organismi paritetici, in particolare la Cassa Edile di Vicenza, nonché di altri centri di monitoraggio.

Una volta verificata l'attendibilità degli stessi dati, ove l'esame evidenzi l'esistenza di andamenti positivi relativi al settore in almeno due degli indici territoriali sopra individuati, considereranno verificati i presupposti per l'erogazione dell'E.E.T., il cui importo percentuale verrà poi definito sulla base di una valutazione complessiva anche in relazione ai risultati globali desumibili da tutti gli indici territoriali oggetto di analisi, con formalizzazione dell'intesa a tal fine raggiunta e sua successiva diramazione alle imprese.

Le patti convengono che le percentuali che saranno definite dell'E.E.T., una volta che ne siano stati accertati i presupposti di spettanza, durante l'intero arco di vigenza del presente contratto provinciale saranno comunque riferite ai minimi di paga base per il personale operaio ed impiegatizio in vigore alla data del 1° gennaio 1998.

Le parti convengono inoltre che in sede di vigenza del presente contratto provinciale si potranno individuare ulteriori indicatori territoriali per l'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati, anche in sostituzione di quelli già fissati.

Le parti si danno infine atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale, quale definita con il presente accordo, è coerente a quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori convenuti con la presente intesa condiziona l'erogazione e l'entità dell'E.E.T. all'andamento del settore e ai suoi risultati a livello provinciale, consentendone l'apprezzamento anche per quanto concerne gli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2 della legge 135/97.

Elemento economico territoriale

Importi massimi erogabili

A) Impiegati

7° Livello 1 cat. super

L. 108.679 mensili

6° Livello 1 cat.

L.97.811 mensili

5° Livello 2 cat.

L.81.508 mensili

4° Livello assistente tecnico

L. 76.075 mensili

3° Livello 3 cat.

L. 70.641 mensili

2° Livello 4 cat.

L. 63.577 mensili

1° Livello 4 cat. 1° impiego

L. 54.339 mensili

B) Operai

4° Livello super specializzato

L. 439,74 orarie

3° Livello specializzato

L. 408,33 orarie

2° Livello qualificato

L. 367,49 orarie

1° Livello comune

L. 314,09 orarie

custodi, guardiani, portinai

L. 282,69 orarie

guardiani con alloggio

L. 251,28 orarie

(Sommario)

Art. 8 - "Una Tantum"

Ai lavoratori tutti in forza al 1° maggio 1998 verrà erogata la cifra lorda "una tantum" di lire 350.000 con le seguenti modalità:

- lire 200.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di luglio 1998;

- lire 150.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di gennaio 1999.

Ciascuna rata competerà ai lavoratori in forza al momento dell'erogazione ed il cui rapporto di lavoro sia ininterrottamente in corso con la medesima impresa dal 1° maggio 1998 alla data di erogazione.

L'"una tantum" non competerà ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: essa verrà pertanto ridotta di lire 43.750 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso.

L'"una tantum" competerà altresì ai lavoratori in forza al momento dell'erogazione della 2° rata che siano stati assunti dopo il 1° maggio 1998, in ragione di un 1/12 dell'importo complessivo di L. 350.000, per ogni mese e/o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività prestata ovvero durante i quali, pur in presenza di una causa di sospensione del rapporto di lavoro, maturi il diritto alla retribuzione.

La quantificazione dell'"una tantum" è stata effettuata dalle parti in modo omnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto essa non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su di essa per il personale operaio non sarà computata la percentuale di cui all'art. 19 del vigente C.C.N.L. industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Le parti convengono inoltre di escluderne l'incidenza sul T.F.R. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120-2° comma c. c. (Sommario)

Art. 9 - Abrogazione accordi integrativi provinciali precedenti

Le parti concordano di abrogare con effetto 1.5.1998 tutti gli accordi integrativi provinciali precedenti, che pertanto con pari data cesseranno di avere vigore, salvo il protocollo 18.10.1996 i cui effetti restano sospesi; tale protocollo sarà oggetto di riesame fra le parti alla luce delle intese regionali che saranno assunte sulla medesima materia. (Sommario)

Art. 10 - Estensione dei contratti stipulati con altre associazioni datoriali

Qualora le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo dovessero in futuro concordare con altra organizzazione datoriale e per lo stesso settore merceologico condizioni complessive, sia retributive che normative, a livello provinciale e/o regionale, meno onerose di quelle previste dal presente accordo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dall'Associazione Industriali di Vicenza. (Sommario)

Art. 11 - Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. firmatarie hanno confermato il proprio intendimento di operare comunque perché le condizioni economiche qui pattuite non vadano a creare nell'ambito territoriale situazioni di maggior onerosità per le aziende vincolate dal presente accordo. (Sommario)

Art. 12 - Protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro trova il suo presupposto di stipulazione nel Protocollo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro, al quale fa coerentemente riferimento per quanto concerne la politica dei redditi ed i principi relativi alla contrattazione di secondo livello, nonché per i riflessi positivi che ne possono derivare per il rilancio del comparto delle costruzioni; pertanto anche nel presupposto di ottenere, sull'Elemento Economico Territoriale di cui all'art. 7-Parte Generale del presente accordo, le agevolazioni contributive di cui all'art. 2 della legge 135/97 alle quali è condizionato il riconoscimento del predetto Elemento Economico.

Riconoscono che il predetto Protocollo assegna alle parti sociali un ruolo insostituibile nell'individuazione ed attuazione delle azioni che possono favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale. (Sommario)

Art. 13 - Moratoria contrattuale

Le parti si danno atto che l'erogazione come definita all'art. 7-Parte Generale ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dal Protocollo del 23.7.1993 e dall'art. 2 della legge 28.5.1997 n. 135 e che il presente accordo avviene in applicazione degli artt. 12, parte operai e 47, parte impiegati, del C.C.N.L. 5.7.1995 cui fanno integralmente riferimento; il presente accordo definisce compiutamente quanto richiesto con lettera FILCA CISL, FILLEA CGIL, FENEAL UIL del 19.11.1996 e quindi definisce gli effetti della negoziazione di secondo livello sino a tutto il 31.12.2001; pertanto, sino a tale ultima data, nessun altro onere economico potrà essere posto, per effetto di contrattazione integrativa, a carico delle aziende vincolate al rispetto del presente accordo; ciò anche in ottemperanza alle intese nazionali al riguardo che si intendono qui assunte a base dei rapporti negoziali. (Sommario)

Parte operai (Sommario)

Art. 1 - Indennità territoriale di settore

A decorrere dall'1.5.1998 l'indennità territoriale di settore viene definitivamente fissata nelle misure lorde orarie di cui alla seguente tabella:

Operaio IV livello

1.345,91

Operaio III livello

1.260,72

Operaio II livello

1.152,11

Operaio I livello

1.016,75

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 C.C.N.L. 5.7.1995)

904,78

Custodi, portinai e guardiani con alloggi e non (art. 6 C.C.N.L. 5.7.1995)

799,47

Tali misure assorbono integralmente la previgente indennità di trasporto e, fino a concorrenza, ogni eventuale ulteriore trattamento, riconosciuto anche a livello individuale o aziendale, non avente esplicito carattere di non assorbibilità ovvero connessione a specifiche mansioni. (Sommario)

Art. 2 - Ferie

In attuazione dell'art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995 si concorda che nel periodo estivo, nel mese di agosto, agli operai di norma verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane consecutive.

Il godimento di una terza settimana avverrà di norma nel periodo invernale.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 16 del C.C.N.L.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati tra datore di lavoro e lavoratore.

L'epoca delle ferie sarà di massima stabilita dall'impresa, previo esame con le R.S.U. e comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

In casi di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad 1 settimana. (Sommario)

Art. 3 - Orario di lavoro

Ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge con le relative deroghe ed eccezioni, ai sensi dell'art. 5 del contratto nazionale di lavoro 5.7.1995, l'impresa ripartirà l'orario contrattuale di lavoro nei seguenti quadrimestri:

- 1° gennaio

- 30 aprile

- 1° maggio

- 31 agosto

- 1° settembre

- 31 dicembre

Nei periodi di cui sopra l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media e viene ripartito nei primi cinque giorni della settimana, escluso il sabato.

Ai soli effetti del raggiungimento dell'orario sopraindicato saranno computate le ore retribuite a titolo di festività infrasettimanale, ferie godute, permessi sindacali, congedo matrimoniale, malattia, infortunio. Al termine del quadrimestre le ore non recuperate non potranno essere trasferite al quadrimestre successivo.

L'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali unitarie la distribuzione dell'orario di lavoro nei singoli cantieri.

Al termine di ciascun quadrimestre le ore eccedenti la media di cui sopra saranno liquidate con le maggiorazioni previste dal C.C.N.L.

In relazione a quanto previsto ai sunnominati articoli "Ferie" ed "Orario di lavoro" le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla data di recepimento della Direttiva Comunitaria 93/104, al fine di adeguare le normative di cui sopra, avendo comunque riguardo all'esigenza prioritaria di assicurare alle imprese flessibilità adeguata al miglioramento della loro competitività.

Fermo quanto sopra, in applicazione dell'art. 5, lettera A), regolamentazione operai del C.C.N.L., le aziende, previo esame con le RSU e/o informazione alle OO.SS. stipulanti per il tramite dell'Associazione Industriali, potranno sperimentare, a decorrere dall'1.6.1998, regimi di orario normale articolati con mesi a regime di orario settimanale normale superiore alle 40 ore e mesi di orario settimanale normale inferiore a 40 ore anche al di fuori della quadrimestralità di cui alla norma del contratto integrativo provinciale sopra riportata.

In occasione dell'incontro di cui al comma 1° della presente dichiarazione le parti verificheranno la congruità dell'introduzione di tali regimi di orario a livello provinciale tenuto conto della sperimentazione già avvenuta a livello aziendale.

In ogni caso le parti esamineranno l'argomento in occasione dell'incontro previsto nel prossimo mese di dicembre dall'articolo relativo all'Elemento Economico Territoriale. (Sommario)

Art. 4 - Trasferta

All'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto, ovvero il cantiere presso il quale è stato permanentemente trasferito, e comunque oltre 5 Km dai predetti luoghi (sede o cantiere), spetta una diaria giornaliera di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

a) cantiere sito fino a 12 Km dal limite territoriale di cui sopra: L. 12.000 giornaliere;

b) cantiere sito oltre 12 Km e fino a 40 Km dal limite territoriale di cui sopra: L. 22.000 giornaliere;

c) cantiere sito oltre 40 Km dal limite territoriale di cui sopra: L. 27.000 giornaliere.

Le predette diarie verranno erogate nel rispetto degli importi minimi sopra individuati per ogni e sola giornata di trasferta purché vi sia prestazione nel cantiere di destinazione di almeno 5 ore, con presenza in cantiere anche dopo la pausa meridiana e si intendono risarcitorie di ogni spesa e disagio conseguenti alla trasferta, ivi compresi quello del viaggio per giungere al cantiere di destinazione e rientro, ancorché effettuato con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto, comportando l'obbligo del lavoratore di provvedere personalmente alle spese per il vitto e la refezione meridiani e di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Nel caso di prestazione lavorativa senza ripresa dopo la pausa meridiana gli importi minimi di trasferta come sopra individuati (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) saranno erogati in misura ridotta del 50%.

Al personale comandato alla guida degli automezzi dell'impresa adibiti al trasporto dei lavoratori sarà corrisposta, oltre alla diaria giornaliera di trasferta di cui sopra, un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione corrispondente al tempo forfettariamente determinato per la guida (andata e ritorno), con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

Le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 17 aprile 1923 n. 692 e del relativo regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955, tale tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto, nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

Le parti convengono inoltre che su tale indennità di guida, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 19 del vigente C.C.N.L. industria edile-regolamentazione operai, poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura omnicomprensiva di ogni incidenza.

Convengono altresì di escludere l'incidenza sul T.F.R. dell'indennità di guida come sopra definita e quantificata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120-2° comma c. c.

L'azienda coprirà comunque il personale comandato alla guida di automezzi aziendali con una polizza assicurativa per i casi di sospensione della patente a causa di infortunio durante il viaggio.

Ove il lavoratore sia comandato a recarsi presso il cantiere di destinazione con l'utilizzo di mezzo proprio, in aggiunta all'indennità di trasferta prevista nei precedenti commi gli verrà riconosciuto un rimborso chilometrico per ogni chilometro di percorrenza calcolato dalla sede dell'impresa o dal cantiere di assunzione come definito al comma 1° in ragione di L. 500 per chilometro. Dal 1° gennaio 2000 tale importo sarà elevato a L. 600 per ogni chilometro di percorrenza.

La diaria di trasferta di cui sopra non comporta le spese di eventuale pernottamento. Nel caso in cui la missione richieda il pernottamento, la trasferta verrà definita in forma forfettaria anche individuale e omnicomprensiva tenuto conto della zona d'impiego. In alternativa, oltre alla diaria di cui sopra, la ditta provvederà direttamente per le spese di pernottamento e di vitto serale e prima colazione; in alternativa il lavoratore avrà diritto al rimborso a piè di lista delle spese relative nei limiti della normalità (per pasto serale, prima colazione e pernottamento) ed in luoghi autorizzati dall'impresa.

Le parti infine convengono che i trattamenti di trasferta di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere, dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera, sia ubicato nel comune di residenza del lavoratore, ovvero determini un avvicinamento alla sua abituale residenza o dimora tale da non comportare un aumento del normale disagio correlato alla prestazione presso il luogo di assunzione come definito al comma 1°.

1° Chiarimento a verbale

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta ivi previsti le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere, deve intendersi trasferito presso la sede dell'impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa espressa comunicazione al lavoratore.

2° Chiarimento a verbale

Le parti convengono che al personale in forza presso le imprese edili comandato alle mansioni di autista, venga riconosciuta, per le sole giornate in cui svolge la sua prestazione al di fuori del luogo di assunzione quale definito al comma 1° ed in quanto l'attività dallo stesso esercitata si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro, identificabile appunto nella sede di assunzione così come definita al comma 1°, (restando irrilevante che l'attività di trasporto, ritiro e/o consegna merci avvenga o possa avvenire in più luoghi e/o cantieri) un'indennità di trasferta con le seguenti modalità:

a) nell'ipotesi in cui il personale di cui sopra sia comandato a recarsi unitamente al personale di cantiere con automezzi aziendali in uno specifico cantiere per ritirare il mezzo che dovrà movimentare, con rientro sempre unitamente al personale di cantiere presso la sede di assunzione, la diaria giornaliera di trasferta sarà erogata (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) alle stesse condizioni e modalità previste per il personale operaio di cantiere;

b) nell'ipotesi in cui la prestazione del personale di cui sopra si esplichi partendo con il mezzo direttamente dalla sede di assunzione e facendovi rientro con lo stesso mezzo, la diaria giornaliera di trasferta sarà erogata (salvo diversi accordi e/o prassi aziendali) con modulazione da parte dell'impresa, in misura non inferiore al 50% degli importi come individuati ai punti a) b) e c) del primo comma del presente articolo, in relazione alle distanze raggiunte in sede di prestazione di guida e al disagio connesso. Le parti convengono altresì che in tale ipotesi la diaria sarà erogata a condizione che la prestazione di guida del mezzo aziendale abbia comportato la necessità della presenza fuori della sede di assunzione durante la pausa meridiana e si sia comunque svolta per almeno 4 ore complessive durante la giornata lavorativa, di cui almeno una dopo la pausa meridiana.

Convengono altresì che in tale ipotesi la diaria giornaliera di trasferta non venga erogata laddove, in forza di preesistenti accordi e/o prassi aziendale, l'impresa provveda direttamente al pasto per il personale autista ovvero rimborsi a piè di lista le spese relative.

Le parti infine confermano che l'erogazione delle diarie di trasferta al personale autista, secondo quanto previsto nel presente chiarimento a verbale, non determina il venir meno della natura discontinua delle prestazioni svolte dal predetto personale e che, salvo diverso accordo intervenuto in sede di assunzione o successivamente tra impresa e lavoratore, l'assunzione del personale autista discontinuo si intende fatta per il medesimo orario normale contrattuale di lavoro del personale operaio di cantiere.

3° Chiarimento a verbale

Le parti convengono che l'armonizzazione dei trattamenti di trasferta preesistenti a livello aziendale con quanto previsto dal presente articolo avvenga in modo da assicurare al personale già in forza e fruente il trattamento di trasferta condizioni complessive, per quanto attiene alla copertura delle spese da sostenere da parte del lavoratore, non inferiori a quelle già praticate a livello aziendale. (Sommario)

Art. 5 - Indennità alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 5.7.1995 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna a decorrere dall'1.5.1998 è così stabilita:

- per i lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare 11%.

La percentuale sopra riportata si calcola sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'indennità suddetta non sarà corrisposta agli operai che risiedono nello stesso comune, nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori. (Sommario)

Art. 6 - Omogeneizzazione della regolamentazione delle Casse Edili del Veneto

Le parti individuano quale obiettivo comune, tenuto conto della sempre maggiore integrazione del settore a livello regionale e dell'accresciuta mobilità interprovinciale delle maestranze, l'adozione in ambito regionale, di regolamentazioni omogenee in materia di modulistica per gli adempimenti nei confronti delle Casse Edili e di requisiti per l'accesso alle prestazioni e assistenze contrattuali qualificanti, sia per quanto concerne l'insorgenza del diritto che il momento di liquidazione delle stesse.

Tale regolamentazione omogenea dovrà tra l'altro conformarsi al principio del riconoscimento da parte della singola Cassa Edile, ai fini dell'insorgenza del diritto alle prestazioni, dei periodi di iscrizione maturati dal lavoratore presso Casse Edili Industriali della Regione che attuino condizioni di reciprocità con la Cassa Edile presso cui il lavoratore è iscritto al momento della richiesta della prestazione e/o assistenza.

Esprimono il convincimento che l'adozione di tale regolamentazione omogenea possa favorire una maggiore trasparenza nel mercato del lavoro e quindi consentire l'adozione di iniziative più efficaci avverso fenomeni d'abusivismo e lavoro irregolare.

Si impegnano pertanto ad operare per la costituzione all'uopo di un tavolo tecnico paritetico regionale e ad orientare la rispettiva rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Vicenza al recepimento delle intese che saranno raggiunte in seno a tale tavolo tecnico regionale.

Tutta quanto sopra avuto riguardo all'esigenza di non aggravare a livello provinciale i costi di contribuzione alla Cassa Edile. (Sommario)

Art. 7 - Cassa Edile della provincia di Vicenza

L'attività della Cassa Edile nella provincia di Vicenza è regolata da apposito Statuto e regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali contraenti con accordo collettivo provinciale.

Il contributo di cui all'art. 37 del vigente C.C.N.L. è fissato nella misura complessiva dell'1,80% ivi compresa la quota destinata al finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L.

Ai sensi delle disposizioni suddette il contributo in parola sarà così ripartito: 1,50% a carico dei datori di lavoro e 0,30% a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile di detto contributo sono stabilite dallo statuto e relativo regolamento della Cassa stessa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 5.7.1995 le Associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare le prestazioni assistenziali della Cassa Edile, deliberate dal suo Consiglio di Amministrazione, e di determinare, entro i limiti proposti da detto Consiglio di Amministrazione, la natura, le misure, nonché le date di decorrenza e di durata delle singole prestazioni medesime.

A modifica di quanto previsto dal precedente C.C.N.L. 19.10.1989 le parti convengono che, a far data dal 1° luglio 1998 la fornitura di scarpe e di tute antinfortunistiche al personale operaio, con i limiti e le frequenze previgenti, avvenga direttamente da parte delle imprese.

Per incentivare l'effettiva messa a disposizione delle maestranze degli indumenti di lavoro le parti convengono che, a far data dal 1° luglio 1998, la Cassa Edile di Vicenza provveda a rimborsare l'onere che le imprese sosterranno per la fornitura di tale materiale con il riconoscimento di un rimborso di L. 60.000 (sessantamila) per fornitura unitaria effettuata al singolo dipendente.

I presupposti per la maturazione del diritto al rimborso saranno stabiliti dal Comitato di Gestione della stessa Cassa Edile, fermo restando che condizione vincolante per l'accesso al rimborso sarà la presentazione, da parte della singola impresa iscritta, della documentazione attestante la consegna al personale operaio degli indumenti di lavoro di cui sopra, unitamente alle firme di riscontro dei singoli dipendenti a conferma dell'avvenuta ricezione dei predetti indumenti.

La quota di rimborso per fornitura unitaria, effettuata come sopra stabilito, potrà essere successivamente adeguata con delibera del Comitato di Gestione della Cassa Edile in relazione all'andamento dei costi di mercato che le aziende incontreranno per assolvere alla prestazione, nonché agli andamenti di bilancio della stessa Cassa Edile.

Le parti si danno atto che i predetti indumenti di lavoro costituiscono bene strumentale e protettivo per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed è pertanto fatto tassativo obbligo al dipendente assegnatario di farne uso secondo le vigenti disposizioni antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.

Le parti esprimono parere favorevole ad una verifica, da parte del Comitato di Gestione, circa l'attualità e l'utilità delle prestazioni atte a garantire ai figli dei lavoratori iscritti la frequenza alle colonie estive e di proporne diversi utilizzi o diverse destinazioni.

Confermano che il mancato versamento delle quote di cui al presente accordo è considerato inadempimento contrattuale a tutti gli effetti. (Sommario)

Parte impiegati (Sommario)

Art. 1 - Premio di Produzione

Il premio di produzione degli impiegati viene definitivamente congelato nelle misure lorde mensili in essere di seguito riportate:

7° Livello

L. 280.699

6° Livello

L. 261.870

5° Livello

L. 217.270

4° Livello

L. 189.809

3° Livello

L. 171.921

2° Livello

L. 154.675

1° Livello

L. 133.899

(Sommario)

Art. 2 - Mensa

Ai soli impiegati addetti ai cantieri temporanei si applica la normativa in materia di mensa prevista nell'art. 6-Parte Generale del presente contratto collettivo provinciale di lavoro.

L'applicazione della presente normativa esclude ogni altra erogazione per lo stesso titolo, ivi compresa la preesistente indennità sostitutiva.

Eventuali indennità sostitutive, già riconosciute al personale non addetto ai cantieri temporanei, saranno conservate sotto forma di superminimo individuale non assorbibile nei confronti dei soli lavoratori che le abbiano continuativamente percepite nel periodo 1° settembre 1997 - 31 marzo 1998.

Tale superminimo decorrerà dal 1° maggio 1998 e sarà quantificato in misura di L. 22.000 lorde mensili.

Tale superminimo non competerà in ragione di quota giornaliera per ogni giornata prestata in trasferta ovvero nel corso della quale venga percepita l'indennità di mensa. (Sommario)

Appendice  (Sommario)

Regolamento per il comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Art. 1 - L'organizzazione e l'attività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito a norma dell'art. 33 del C.C.N.L. 15 aprile 1976 e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale di Vicenza, sono disciplinate come segue.

Art. 2 - Il Comitato è composto di 6 membri designati pariteticamente:

- n. 3 dall'Associazione dei Costruttori Edili della circoscrizione di Vicenza;

- n. 3 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro.

L'Associazione dei Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

I membri del Comitato durano in carica 2 anni e possono essere confermati.

È però data facoltà alle Organizzazioni di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 3 - Il Comitato si riunisce di norma una volta ogni 2 mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 3 membri del Comitato stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza mediante tempestivo preavviso telefonico.

Art. 4 - Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.

Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia.

Art. 5 - Le Associazioni territoriali rappresentate nel Comitato provvedono alla costituzione del servizio di segreteria, per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all'attività del Comitato stesso.

Art. 6 - Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

A tal fine il Comitato:

a) si avvale della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti specializzati;

b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- alla diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di propaganda antinfortunistica;

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dai lavoratori o datori di lavoro;

d) esercita, con le procedure di cui all'art. 9, un'attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni Territoriali stipulanti.

Art. 7 - Abrogato.

Art. 8 - Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 6.

In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può demandare la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del C.C.N.L. 15 aprile 1976 per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 9 - L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell'art. 6, è disciplinata come segue.

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato, nella prima riunione successiva, le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 6 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.

Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.

Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori, nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita.

Nel caso in cui si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.

Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell'esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.

Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati, una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando al tal uopo brevi congrui termini.

Scaduti i termini, di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove dalla seconda visita risulti che l'inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune.

Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.

Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 10 - I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 11 - Per il finanziamento dei Comitati si provvede con le modalità stabilite dalle Associazioni territoriali ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L.

Art. 12 - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Nota a verbale

Il presente Regolamento verrà in prosieguo di tempo adeguato, previo accordo, alle disposizioni nazionali relative allo Statuto tipo dei C.P.T. (Sommario)