IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO 2000

 

 

In Mestre, presso la sede della Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia, il giorno 16 dicembre 2002

 

tra

 

l’Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e provincia – A.C.E.A.

 

e

 

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. – U.I.L. Sindacato provinciale di Venezia

 

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione e Affini - F.I.L.C.A. – C.I.S.L. Sindacato provinciale di Venezia

 

la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. Sindacato provinciale di Venezia

 

 

 

Visti il c.c.n.l. 29 gennaio 2000 ed il successivo accordo nazionale 29 gennaio 2002 relativo al secondo biennio di validità del predetto c.c.n.l.;

 

in relazione al c.c.p. 29 novembre 1989 e successive modifiche ed integrazioni apportate con i seguenti accordi: 20 dicembre 1990; 11 febbraio 1992; 24 giugno 1993; 6 luglio 1994; 20 ottobre 1994; 20 aprile 1995; 7 novembre 1995; 15 novembre 1995; 13 febbraio 1996; 22 aprile 1996, 26 giugno 1996; 7 ottobre 1996; 21 maggio 1997; 10 dicembre 1997; 17 dicembre 1998; 11 gennaio 1999; 19 febbraio 1999; 15 dicembre 1999; 7 marzo 2000; 22 marzo 2000; 31 maggio 2000; 13 settembre 2000; 30 novembre 2000; 01 febbraio 2001; 6 dicembre 2001; 11 marzo 2002; 04 dicembre 2002;

 

si conviene e si stipula quanto segue:

 

A) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 nonché dall’art.2 del d.l. 25 marzo 1997 n.67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135

 

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Venezia, dell’andamento del settore e dei suoi

risultati, con specifico riguardo ai  seguenti indicatori:

 

numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Venezia; numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Venezia; numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Venezia; monte salari denunciato alla Cassa Edile di Venezia; numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’INPS per mancanza di lavoro nel settore; numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti  di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME); importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (DATI CRESME); numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della  Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

 

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.

 

La determinazione annuale in via definitiva del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente con l’andamento medio annuale del settore e dei suoi risultati  del periodo 1° ottobre 1999 / 30 settembre 2002, che viene individuato quale periodo  fisso di riferimento per l’analisi dell’andamento degli indicatori di settore per tutta la vigenza del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

 

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

 

Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali; acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori; individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

 

Una volta verificata l’attendibilità degli stessi dati, ove dall’esame emerga l’esistenza  di andamenti positivi in almeno due degli  indicatori territoriali come sopra  individuati , si considereranno verificati i presupposti per l’erogazione dell’E.E.T. e le  parti definiranno quindi l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

 

Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

 

A decorrere  dal 1° gennaio 2003  l’elemento economico territoriale di cui all’art. 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000  viene stabilito nella misura del’11% dei minimi di paga base e di stipendio; a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà elevata al  14% dei minimi di paga base e stipendio.

 

Le predette percentuali saranno  comunque sempre riferite ai minimi di paga  base e di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2003.


Relativamente all’anno 2003, gli importi erogabili  in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi:

 

A) IMPIEGATI                          

Quadri ed impiegati 7° livello 1^  cat. super                                                           € 109,69 mensili

Impiegati 6^ livello 1^ cat.                                                                                          98,72 mensili

Laureati 2^ categoria                                                                                                  86,38 mensili

Impiegati 5° livello 2^ cat.                                                                                           82,27 mensili

Impiegati 4° livello assistenti tecnici                                                                           76,78 mensili

Diplomati 3^ categoria                                                                                                 77,00 mensili

Impiegati 3° livello 3^ cat.                                                                                           71,30 mensili

Impiegati 2° livello 4^ cat.                                                                                           64,17 mensili

Impiegati 1° livello  4^ cat. 1° impiego                                                                       54,84 mensili

 

B) APPRENDISTI IMPIEGATI                          

Apprendisti impiegati 1° semestre                                                                              42,78 mensili

Apprendisti impiegati 2° semestre                                                                            46,35 mensili

Apprendisti impiegati 3° semestre                                                                            49,91 mensili                                                                                       

Apprendisti impiegati 4° semestre                                                                             53,48 mensili

Apprendisti impiegati 5° semestre                                                                             57,04 mensili

Apprendisti impiegati 6° semestre                                                                             60,61 mensili

 

C) OPERAI

Operaio 4° livello superspecializzato                                                                            € 0,44  orari

Operaio 3° livello specializzato                                                                                     € 0,41  orari

Operaio 2° livello qualificato                                                                                         € 0,37  orari

Operaio 1° livello comune                                                                                              € 0,32  orari

Custodi, guardiani, portinai                                                                                            € 0,28  orari

Guardiani con alloggio                                                                                                    € 0,25  orari

 

D) APPRENDISTI OPERAI

Apprendisti  operai  1° semestre                                                                                € 0,22  orari

Apprendisti operai   2° semestre                                                                                € 0,24  orari

Apprendisti operai   3° semestre                                                                                € 0,26  orari

Apprendisti operai   4° semestre                                                                                € 0,28  orari

Apprendisti operai   5° semestre                                                                                € 0,30  orari

Apprendisti operai   6° semestre                                                                                € 0,31  orari

 


Dal 1° gennaio 2004  e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate –quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi:

 

A) IMPIEGATI                           

Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat.super                                                             € 139,60 mensili

Impiegati 6^ livello 1^ cat.                                                                                       € 125,64 mensili

Laureati 2^ categoria                                                                                                 109,93 mensili

Impiegati 5° livello 2^ cat.                                                                                        € 104,70 mensili

Impiegati 4° livello assistenti tecnici                                                                           97,72 mensili

Diplomati 3^ categoria                                                                                                 98,00 mensili

Impiegati 3° livello 3^ cat.                                                                                           90,74 mensili

Impiegati 2° livello 4^ cat.                                                                                           81,67 mensili

Impiegati 1° livello  4^ cat. 1° impiego                                                                       69,80 mensili

 

B) APPRENDISTI IMPIEGATI                          

Apprendisti  impiegati 1° semestre                                                                            54,44 mensili

Apprendisti  impiegati 2° semestre                                                                            58,98 mensili

Apprendisti impiegati 3° semestre                                                                             63,52 mensili

Apprendisti impiegati 4° semestre                                                                             68,06 mensili

Apprendisti impiegati 5° semestre                                                                             72,59 mensili

Apprendisti impiegati 6° semestre                                                                             77,13 mensili

 

 

C) OPERAI

Operaio 4° livello superspecializzato                                                                               0,56 orari

Operaio 3° livello specializzato                                                                                       0,52 orari

Operaio 2° livello qualificato                                                                                           0,47 orari

Operaio 1° livello comune                                                                                               0,40 orari

Custodi, guardiani, portinai                                                                                              0,36 orari

Guardiani con alloggio                                                                                                     0,32 orari

 

D) APPRENDISTI  OPERAI

Apprendisti  operai  1° semestre                                                                                € 0,28  orari

Apprendisti operai   2° semestre                                                                                € 0,31  orari

Apprendisti operai   3° semestre                                                                                € 0,33  orari

Apprendisti operai   4° semestre                                                                                € 0,35  orari

Apprendisti operai   5° semestre                                                                                € 0,38  orari

Apprendisti operai   6° semestre                                                                                € 0,40 orari

 

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale, quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

Nel mese di gennaio 2004 verrà riconosciuto a tutto il personale, operaio ed impiegatizio, in forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una tantum”  indifferenziato per livello di € 30,00.

Tale riconoscimento viene convenuto a parziale ristorno del prolungarsi della trattativa locale per il rinnovo della contrattazione integrativa provinciale.

 

B) MENSA

 

In relazione al disposto dell’art. 6 del c.c.p. 26 febbraio 1998 e al successivo aggiornamento dei valori di riferimento fissati con accordo del 31 maggio 2000, le Parti decidono l’aumento dei valori della mensa, che dovranno rimanere inalterati fino al 31 dicembre 2003, e , successivamente, potranno costituire oggetto di riesame una sola volta nell’ambito di residua validità dell’integrativo provinciale, a richiesta della parte interessata.

 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, i valori per tutti i cantieri localizzati nel territorio della provincia di Venezia sono i seguenti:

 

1)      ”pasto caldo “              euro   7,75;

2)      trattoria/self service                  euro 10,50;

3)      indennità sostitutiva                  euro   2,84 operai ed euro 62,49 impiegati di cantiere.

 

Dal 1 giugno 2003 i valori fissati al punto 3) del comma precedente saranno elevati rispettivamente ad euro 3,87 e 85,21 e dal  1 gennaio 2004  ad euro 5,16 e ad euro 113,52.

 

All’ art. 6 punto A) viene abrogato l’ultimo comma e precisamente : ” Nel caso in cui non vi sia l’impegno della maggioranza delle maestranze ivi occupate, troverà generalizzata applicazione la lettera C) del presente articolo”.

 

In relazione agli istituti della mensa e della trasferta - quest’ultima entro l’ambito dell’automatismo - le Parti richiamano le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale 14-28 aprile 1994 n. 164, che riconosce all’autonomia collettiva il potere di stabilire limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e della eventuale indennità sostitutiva, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.

 

C) TRASFERTA

 

Quanto al trattamento di trasferta, si conferma l’articolazione dell’istituto così come previsto dall’art. 13 del c.c.p. 26 febbraio 1998, salvo le variazioni dal 1 gennaio 2003 di seguito riportate:

 

1) viene confermato quanto pattuito per quanto attiene alla normativa individuata nel paragrafo denominato lettera A);

 

2) per quanto attiene alla lettera B), vengono aggiornati i valori in euro del rimborso giornaliero 

spettante al trasfertista che viene fissato in € 13,00 – 23,00 – 31,00 qualora il tempo per recarsi dal luogo di assunzione o di definitivo trasferimento al posto di lavoro - e che sottende una prevedibile maggiore incidenza di spese conseguenti - dovesse richiedere, rispettivamente, entro mezz’ora, entro un’ora o oltre un’ora;

 

3) qualora il trasfertista si avvalga di un mezzo messo a disposizione dall’impresa per raggiungere il luogo di lavoro, il rimborso giornaliero di trasferta è quantificato in € 7,50 – 12,50 – 15,50 in relazione alle fattispecie più sopra delineate. Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione.

 

4) nella medesima ipotesi di cui al punto 3) al lavoratore che conduce il mezzo messo a disposizione dall’azienda il rimborso giornaliero  spettante viene fissato sempre in € 13,00 – 23,00 – 31,00.

 

 

D) PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI C.E.M.A. 

 

Dal 1 gennaio 2003 le prestazioni extracontrattuali vengono aggiornate in base alle seguenti modifiche :

 

PROTESI OCULISTICHE

 

Il massimale del primo intervento della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia è adeguato a € 200,00.

Per eventuali interventi successivi, in base ad aggiornate prescrizioni mediche e limitatamente al costo delle lenti, il massimale è fissato in € 158,00 per intervento, per un massimo di tre interventi nel triennio.

 

CURE E PROTESI DENTARIE ED ORTODONTICHE

 

Viene superata la vigente disciplina uniformando i rimborsi sia delle cure, che delle protesi dentarie, attraverso il riconoscimento di un unico meccanismo di miglior favore, ovvero sino al 50% della spesa sostenuta, con l’aumento del tetto massimo nell’arco del triennio pari ad € 2.324,00.

 

PROTESI ORTOPEDICHE

 

Viene confermata ed adeguata nel valore assoluto, la disciplina vigente secondo la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia è facoltizzato ad erogare specifici contributi che non possono superare né la soglia del 75% della spesa sostenuta e regolarmente documentata, né € 516,00 in valore assoluto.

 

PROTESI ACUSTICHE

 

Il massimale del primo intervento della Cassa Edile viene fissato nel 75% della spesa sostenuta e regolarmente documentata con un aumento del tetto ad € 750,00.

 

CURE IDROPINICHE E TERMALI

 

Il massimale dell’intervento della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia è aumentato e fissato in € 200,00 ed è subordinato alla presentazione del certificato rilasciato dal medico curante e dalla fattura dell’istituto termale da cui risulti la sottoposizione ad una cura non inferiore a 6 (sei) sedute.

 

E) SUSSIDI SCOLASTICI

 

Le Parti convengono che gli attuali sussidi scolastici con le condizioni e le modalità in essere trovino aggiornamento nelle rispettive misure:

 

-         285,00 per i promossi dalla quinta elementare alla prima media;

-         143,00 per i promossi dalla prima e seconda media a quella immediatamente superiore;

-         398,00 per i promossi dalla terza media al primo anno di superiori;

-         199,00 per i promossi dal primo, secondo, terzo, quarto anno a quella immediatamente superiore;

-         455,00 per i licenziati e i diplomati dalla scuola superiore al primo anno di università ;

inoltre, sempre per i diplomati all’università con votazione non inferiore a 84/100 verrà corrisposto un ulteriore sussidio di € 228,00 .

 

F) SUSSIDI STRAORDINARI

 

Per quanto riguarda i sussidi straordinari erogati sempre dalla Cassa Edile, al fine di semplificare  l’attuale meccanismo di erogazione, le Parti deliberano la costituzione di una commissione paritetica ristretta, per  l’individuazione e la standardizzazione delle tipologie maggiormente ricorrenti. 

 

G) VESTIARIO E D.P.I.

 

Le Parti riconfermando quanto pattuito nel contratto integrativo precedente, ribadiscono che quello della fornitura degli indumenti di lavoro e d.p.i. è principio che attiene direttamente alle imprese.

 

Pur tuttavia, rimando fermo, sia il requisito generale che la dotazione riguarderà comunque i lavoratori con almeno tre mesi di anzianità di servizio nell’azienda, sia tutte le altre clausole già regolamentate per la successiva deduzione da parte delle imprese, dei costi sostenuti, dalle contribuzioni ed accantonamenti alla Cassa Edile, in via sperimentale per il periodo che andrà dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006 in caso di nuova assunzione e dopo il periodo di prova , in aggiunta alle precedenti disposizioni verrà consegnato al lavoratore una tuta, o in luogo di questa una giacca e un pantalone.

 

Il lavoratore avrà l’obbligo di controfirmare anche la ricevuta di tale vestiario, che l’impresa produrrà sempre alla Cassa Edile, assieme con quella per il vestiario già convenuto nel c.c.p.l. del 26 febbraio 1998, con le stesse modalità.         

 

Si conviene che, l’eventuale fornitura alternativa alle scarpe antinfortunistiche normali, di una   fornitura di scarpe da lavoro ortopediche, sempre in presenza di prescrizione medica che ne attesti la necessità del lavoratore, siano solo rendicontate a parte nel capitolo di spesa “Assistenze” della Cassa Edile sotto la voce “protesi ortopediche” .

 

H) INDENNITA’ LAVORI SPECIALI DISAGIATI

 

Viene aggiornata la percentuale dell’indennità per i lavori speciali disagiati prevista dall’art.12 del c.c.p.l. del 26 febbraio 1998 in  riferimento all’art.21 gruppo A) del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, che dal 1° gennaio 2003 passa al 21% .

 

I ) APE AGGIUNTIVA – UNA TANTUM

 

Premesso che l’Accordo di rinnovo del c.c.n.l. del 29 gennaio 2002 al Paragrafo VIII ha disposto l’erogazione di una prestazione aggiuntiva di APE a carico del fondo per l’anzianità professionale edile esistente presso ciascuna cassa edile agli aventi diritto;

a fronte delle difficoltà tecnico – operative emerse per il rispetto dei termini di liquidazione previsti dal sovra citato “Accordo Nazionale” per tutti i potenziali aventi diritto; le parti convengono di indicare alla Cassa Edile di dare attuazione al richiamato paragrafo VIII dell’accordo del 29 gennaio 2002 sulla base delle seguenti modalità di erogazione:

 

a) ai lavoratori per i quali risultano denunciate presso la cassa edile almeno 2100 ore nel biennio 1° ottobre 2000 – 30 settembre 2002, purché presenti alla data del 30 giugno 2002, intendendosi per questo anche l’assenza di ore denunciate nei di luglio, agosto e settembre 2002, la stessa Cassa Edile erogherà, entro il 31 gennaio 2003, gli importi nella misura massima differenziata per livello, secondo quanto disposto dal comma 3 del paragrafo VIII; eventuali ore risultanti accreditate presso altre Casse Edili nel richiamato biennio costituiranno elemento per la ripartizione pro-quota tra le Casse Edili eroganti e le altre.

 

b) per tutti gli altri lavoratori per i quali non risultasse raggiunto presso la Cassa Edile il presupposto delle 2.100 ore nel biennio 1 ottobre 2000 – 30 settembre 2002, entro e non oltre il periodo di paga di maggio 2003, la stessa ultima Cassa Edile procederà, mese per mese, alla corresponsione della prestazione aggiuntiva all’atto della ricostruzione dell’esistenza dei requisiti che consentono il pagamento secondo gli importi previsti dal paragrafo VIII. Eventuali ore risultanti acrreditate presso altre Casse Edili nel richiamato biennio costituiranno elemento per la ripartizione pro-quota tra le Casse Edili eroganti e le altre.

 

Si conviene che i criteri individuati ai punti a) e b) per le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva vengano utilizzati dalla Cassa Edile anche per la quantificazione dell’importo da corrispondere agli apprendisti operai, che coinciderà con l’importo massimo di € 175,95 previsto dal paragrafo VIII dell’accordo nazionale per l’operaio comune.

 

Le parti invitano la Cassa Edile, che in occasione della liquidazione dell’accantonamento di dicembre 2002, informino adeguatamente i lavoratori iscritti che si trovassero nelle condizioni di cui ai punti b) e c) delle modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva e della documentazione necessaria da produrre per accelerare l’erogazione della prestazione stessa.

 

L) ASSISTENZA SANITARIA - EDILCARD

 

Fermo restando quanto stabilito dal capitolo VI dell’accordo nazionale del 29 gennaio 2002 di rinnovo del ccnl del 29 gennaio 2000, Le parti, in attesa della definizione a livello nazionale dei servizi sanitari e delle relative prestazioni che verranno integrate agli operai attraverso l’utilizzo della Edilcard e successivamente proposte per la stipula a livello locale delle convenzioni nazionali, si riservano di individuare entro il 31 luglio 2003 e con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2003 all’interno della Cassa Edile di Venezia, un meccanismo di integrazione sanitaria, momentaneamente alternativa, che si dovrà assorbire nel caso in cui lo stesso fosse già prevista dal futuro “pacchetto sanitario Edilcard” .

 

M) INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

 

Viene convenuto di inviare congiuntamente alle rispettive Organizzazioni Nazionali la richiesta di prevedere nel prossimo rinnovo contrattuale il riordino dell’art. 78 del c.c.n.l. del 29 gennaio 2000 con particolare riferimento al personale specializzato nei lavori di restauro architettonico/artistico.

 

N) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

In ottemperanza e secondo quanto stabilito sia dalla legislazione in materia di previdenza complementare (Legge n. 124/93, Legge n. 335/95 e Decreto legislativo n. 47/2000), sia dagli accordi nazionali, ed in particolare dall’accordo nazionale del 3 ottobre 2002, si conviene di proseguire nello svolgimento di un’adeguata sensibilizzazione ed informazione delle maestranze e delle imprese.

 

Le parti, in riferimento alle future esigenze che si potranno presentare di contribuzione, iscrizione, spese amministrative o quant’altro fosse posto a carico delle imprese e dei lavoratori, potranno individuare in un prossimo accordo, in tutto o in parte, all’interno della percentuale apes, quella entità da utilizzare quale mutualità generale.

 

O) PECULIARITA’ DEL LAVORO NEL CENTRO STORICO VENEZIANO ED INSULARE

 

Viste le particolarità lavorative, logistiche ed ambientali, alle quali sono chiamate giornalmente le maestranze delle imprese edili che operano con maggiore assiduità nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna situate in Comune di Venezia, si conviene di ricercare un percorso che attenui i disagi e favorisca i dipendenti ai quali non viene erogata l’indennità di trasferta, preferibilmente senza l’aggiunta di costi indiretti per le imprese.

Entro il 31 marzo 2003, le parti, convengono d’incontrarsi al fine di disciplinare le modalità di applicazione del precedente comma, fermi restando i seguenti presupposti:

1) carattere sperimentale e limitato al biennio 2003-2004;

2) somma una tantum

3) conteggio annuale delle ore e ripartenza anno successivo con erogazione a dicembre 2003 e dicembre 2004;

4) al solo personale operaio;

5) indifferenziato per livello;

6) con iscrizione dell’ operaio alla Cassa Edile di Venezia;

7) per gli assunti dal 1° gennaio 2003 e gli assunti dal 1° gennaio 2004 con un minimo di 704 ore (conteggiando il periodo di prova);

8) per i lavoratori in forza al 1° giugno 2003 per l’anno 2003 e al 1° giugno 2004 per l’anno 2004;

9) valore ora 0,35 €  lordi per ora effettivamente lavorata, per un minimo di 528 ore e per un massimo di 1.760 ore annue;

 

P) ENTI PARITETICI

 

Le Parti confermano l’impegno a procedere quanto prima all’adeguamento degli statuti degli enti paritetici ai rispettivi statuti nazionali.

 

Le parti confermano il comune intento di procedere, nei tempi che si renderanno necessari, ad una razionalizzazione e/o unificazione delle sedi degli enti paritetici, individuando le soluzioni localizzative più coerenti con le esigenze funzionali degli enti medesimi e dei fruitori dei servizi e dell’attività degli stessi.

 

Con questa finalità potrà anche essere disposta l’alienazione e/o la permuta di alcune o tutte le unità operative attualmente facenti capo, direttamente o indirettamente, agli enti paritetici, se funzionali all’acquisto di un immobile o porzione di immobile da destinare a sede unica di Cassa Edile di M. e A., del Centro Formazione Maestranze Edili ed Affini e del C.P.T. di Venezia.

 

 

Q) FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

 

In relazione all’obiettivo condiviso di garantire la qualificazione e l’aggiornamento professionale delle maestranze e, in generale, dei soggetti a diverso titolo impegnati nei cantieri, le Parti convengono di proseguire e implementare l’attività del Centro Formazione Maestranze come polo della formazione edilizia nella provincia di Venezia.

 

Le Parti medesime valutano positivamente la recente esperienza che ha visto il Centro Formazione Maestranze di Venezia operare quale capofila degli enti scuola delle altre province del Veneto, accreditandosi come tale nei confronti della Regione del Veneto.

 

Le Parti ribadiscono l’esigenza di dotare in tempi brevi il Centro Formazione Maestranze di una struttura di servizi che, in conformità alle previsioni dello statuto-tipo, possa svolgere attività paracommerciale in correlazione con l’attività dei corsi organizzati e svolti dalla Scuola.

La medesima società di servizi potrà svolgere analoghe funzioni anche nei confronti del C.P.T.

 

La struttura stessa potrà infine assumere la titolarità degli immobili che attualmente fanno capo al Centro e occuparsi della relativa gestione.

 

Le Parti, nell’intento di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro nel settore, all’interno degli strumenti territoriali di collocamento, nonché di formulare opportune proposte circa gli interventi formativi che si ritenessero necessari, avvalendosi del ruolo della Scuola Edile, si riservano di verificare la possibilità di dare attuazione ad un sistema sperimentale di rilevazione sulla presenza occupazionale nel settore, fruendo anche dell’attività e del ruolo della Cassa Edile, e specificamente nelle situazioni di mobilità, fine cantiere o esigenze formative, interagendo con i competenti sportelli provinciali per l’impiego.

 

In tale contesto, le Parti ritengono ineludubile l’avvio del confronto con l’amministrazione provinciale di Venezia, competente per materia, al fine di prevedere le dovute e necessarie forme di collaborazione.

 

R) SICUREZZA E COMITATO PARITETICO TERRITORIALE (C.P.T.)

 

     Le Parti riconfermano l’importanza essenziale per il settore ed il rilievo assolutamente prioritario dei principi della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri, del miglioramento delle condizioni ambientali dei cantieri stessi, nonché del puntuale rispetto della disciplina normativa e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

In tale quadro, le Parti stesse riconoscono nel Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di lavoro di Venezia e provincia (C.P.T. di Venezia) uno strumento fondamentale di attuazione nel territorio provinciale delle politiche della sicurezza e di svolgimento dell’attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze e per le imprese operanti nella provincia di Venezia.

 

Allo scopo pertanto di rendere l’azione del Comitato stesso il più possibile efficace, tempestiva e capillare, le Parti confermano la propria volontà di consolidarne e rafforzarne l’attività agendo lungo le seguenti linee di indirizzo:

 

a) proseguire e portare a compimento il coordinamento con gli enti ed i soggetti istituzionalmente investiti di competenze nel campo della sicurezza sul lavoro, anche al fine di individuare protocolli comuni condivisi e reciprocamente riconosciuti in merito all’espletamento delle visite nei cantieri;

 

b) proseguire nell’attività di promozione e di divulgazione dell’azione del C.P.T. di Venezia, anche quale strumento di supporto delle stazioni appaltanti dell’area, dando concreta attuazione ai protocolli d’intesa stipulati o in corso di stipulazione tra le parti sociali e le amministrazioni committenti della provincia di Venezia;


c) operare in modo da dare attuazione a quanto già previsto nell’accordo provinciale del 10 dicembre 1997, e pertanto:

-         a procedere entro il 31 marzo 2003 alla costituzione del Comitato Paritetico Territoriale in associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile, confermando l’impegno reciproco preliminare a non procedere alla costituzione di analoghi enti od organismi aventi competenza concorrente nel territorio della provincia di Venezia;

-         ad adottare contestualmente lo statuto-tipo dei Comitati paritetico territoriali per la sicurezza approvato con l’accordo nazionale del 20 giugno 2002;

-         ad aprire l’adesione al Comitato anche a soggetti diversi dalle parti stipulanti la presente intesa, e ciò anche allo scopo di rendere il C.P.T. di Venezia l’organismo paritetico della sicurezza di riferimento nel settore edile per tutti i soggetti operanti nella provincia, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativistica delle imprese impegnate.

 

Fermo restando quanto previsto dal citato accordo del 10 dicembre 1997 e dall’art. 88 del c.c.n.l 29 gennaio 2000, e in correlazione con la condivisa volontà di estendere ed ampliare la capacità operativa del C.P.T., quest’ultimo provvederà a potenziare le professionalità che fanno capo al C.P.T. medesimo, individuando uno o più soggetti dotati di specifica competenza ed esperienza di diversa natura in materia, che – previo il completamento di qualificati percorsi formativi, preferibilmente condivisi a livello regionale dal sistema dei Comitati paritetici provinciali del settore industriale edile – possano inserirsi al più presto nell’attività di consulenza, prevenzione e assistenza in materia di sicurezza che il C.P.T. stesso svolge a favore di imprese e maestranze.

 

Le Parti si danno reciprocamente atto che l’integrazione ed il rafforzamento dell’operatività del C.P.T. in tanto potrà avvenire e avere carattere strutturale e duraturo in quanto allo stesso siano assicurate le risorse necessarie a far fronte ai maggiori oneri che il nuovo assetto organizzativo e le nuove competenze e capacità necessariamente comportano.

 

S) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE

 

In relazione a quanto statuito nei due punti che precedono (Formazione e mercato del lavoro - Sicurezza e CPT) e in conformità con le indicazioni contenute nell’accordo nazionale del 29 gennaio 2002 - le Parti medesime convengono di modificare come segue le aliquote contributive relative alle gestioni affidate alla Cassa Edile, con decorrenza dal 1° gennaio 2003:

 

1)      il contributo Scuola Edile passa già in atto nella misura dello 0,60% passa allo 0,70%;

2)      l’aliquota destinata al finanziamento del C.P.T. di Venezia, all’interno del contributo Oneri vari mutualizzati, passa dallo 0,20% allo 0,30%. Per effetto di tale aumento, il citato Contributo oneri vari mutualizzati passa dallo 0,64% allo 0,74%;

3)      il contributo APE e APES, già in atto nella misura complessiva del 5,50%, passa al 5,30%, ferma restando la separazione delle rispettive gestioni;

4)      il contributo “Oneri vari mutualizzati” vede modificata la propria denominazione in “C.P.T., tematiche della sicurezza e complementari”.

 

*     *     *     *    *

Nota  a verbale

 

Nel corso degli incontri periodici, le Parti provvederanno alla verifica delle aliquote contributive della Cassa Edile.

 

*   *   *   *   *

 

Le Parti ribadiscono che tutte le disposizioni che non trovano soluzione all’interno di questo rinnovo, si intendono automaticamente prorogate rispetto al c.c.p.l. 26 febbraio 1998 e sue successive modificazioni, mantenendo la loro efficacia.

 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto.

 

                       

Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e provincia    

Fe.N.E.A.L. – U.I.L

Sindacato provinciale di Venezia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.I.L.C.A. – C.I.S.L.

Sindacato provinciale di Venezia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.

Sindacato provinciale di Venezia

 


DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)

 

 

In relazione agli impegni assunti dalle parti sia a livello nazionale con l’accordo del 29 gennaio 2002 (punto n. 7), che a livello territoriale con il protocollo d’intesa del 25 giugno 2001 e successivamente con l’intesa trilaterale con il Comune di Venezia del 24 maggio 2002, sul tema della trasparenza, efficacia ed efficienza negli appalti, le Parti stesse ritengono strategico confermare e rilanciare una politica tesa a sostegno della regolarità contributiva e retributiva non solo nel comparto degli appalti di opere pubbliche, ma anche nel mercato dei lavori privati.

 

-         Nel segno della continuità di un sistema di relazioni sindacali fondato sull’autonomia delle parti e sul rispetto delle rispettive prerogative, si riafferma l’impegno a contrastare con le misure più idonee il fenomeno del lavoro irregolare e sommerso, fonte di sfruttamento della forza lavoro e causa di forte incidenza di infortuni sul lavoro, nonché di distorsione della concorrenza tra soggetti imprenditoriali.

 

-         Le Parti Sociali stesse si sono rese promotrici del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra tutte le Casse Edili del Veneto e l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici istituito presso la Regione del Veneto, con la finalità di attivare uno scambio di dati e di elementi conoscitivi finalizzato ad assicurare il controllo della regolarità dei soggetti esecutori di lavori pubblici sull’intero territorio regionale;

 

-         Con le medesime finalità, a livello provinciale, sulla scorta anche della normativa in materia, le Parti concordano di promuovere la costituzione di un coordinamento presieduto dal Prefetto, affinché, in forza dell’autorità conferitagli dalle vigenti disposizioni di legge, eserciti la funzione di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti di committenza pubblica nella nostra provincia in merito al corretto svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti;

 

-         Ugualmente le Parti concordano di proseguire e di rafforzare le iniziative di sensibilizzazione già intraprese nei confronti delle maggiori committenza pubbliche della provincia (Comuni di Venezia e di Chioggia, Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale, Comuni del Miranese e della Riviera del Brenta), alcune della quali già formalizzate in specifiche intese;

 

-         Analoga iniziativa è in corso nei confronti delle sedi provinciali di INPS e INAIL, avviando con le stesse un tavolo di confronto per la definizione della convenzione, prevista dalla legge (D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con L. 22 novembre 2002, n. 266) e dalla contrattazione collettiva nazionale, per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Terzo sottoscrittore della predetta convenzione, unitamente ad INPS e INAIL, sarà la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia, presso la quale verrà istituito lo sportello unico, inteso come base terminale ed operativa del servizio per il rilascio agli interessati del documento attestante il rispetto degli obblighi contributivi, retributivi e assicurativi.

La convenzione dovrà assicurare che le procedure per il rilascio del documento unico rispondano a criteri di semplificazione, riducendo ed accelerando gli adempimenti burocratici in conformità alle esigenze delle stazioni appaltanti e delle imprese.

Le parti si impegnano altresì a porre in essere tutte le iniziative affinché la stessa Cassa Edile venga posta in condizione di assicurare un’ottimale risposta agli impegni che le verranno assegnati.

 

Le linee di attivazione del documento unico e dello sportello unico avranno necessariamente un periodo di prima sperimentazione riguardante:

·        l’attivazione dei sistemi informatici per lo scambio e l’incrocio dei dati tra enti

·        la documentazione da concordare con INPS e INAIL

·        i rapporti con le altre Casse Edili

 

E’ in ogni caso prevedibile che l’attivazione avvenga in due fasi, ispirate a principi di gradualità e di sperimentazione. Una prima fase riguardante specificamente i lavori pubblici, i lavori privati finanziati con contributo pubblico maggioritario (e come tali sottoposti alla vigente disciplina in materia di lavori pubblici) ed i lavori privati per i quali è comunque imposto l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile (per esempio: lavori privati che godono dei contributi della legge speciale per Venezia).

 

Una seconda fase per gli altri lavori privati. Tale fase sarà da attivarsi secondo criteri e modalità che saranno definiti tenendo anche conto dei risultati della sperimentazione iniziale, dopo un adeguato rodaggio del sistema Cassa Edile e garantendo comunque un corretto andamento su elevati standard di qualità.

 

-         In questo contesto sarà comunque determinante il coinvolgimento del sistema degli enti paritetici C.F.M.E.A. e C.P.T.  di Venezia, ognuno per le proprie specifiche competenze, e ciò in considerazione dell’indispensabile contributo sia nel campo della formazione sia nel campo della sicurezza sul lavoro, fornendo servizi alle imprese ed ai lavoratori e concorrendo al monitoraggio dei lavori e dell’occupazione, lavorando in sinergia con la Consulta paritetica provinciale del settore.

 

A questo riguardo, attraverso la Consulta medesima e in base alle informazioni sugli appalti in suo possesso, si attiverà un sistema di segnalazione agli istituti previdenziali ed assicurativi dei dati delle imprese che non risultano iscritte alla cassa edile e che pertanto non possono ricevere attestati di regolarità contributiva.

Al riguardo potranno essere attivate iniziative specifiche per l’individuazione e l’approfondimento delle aree di irregolarità.

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e concordano quanto segue

 

1) Si prevede l’istituzione dello Sportello Unico provinciale per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, a seguito della stipula di una specifica convenzione tra INPS, INAIL e Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia.

A tale riguardo, le Parti – nello spirito di quanto ha formato oggetto di accordo nella contrattazione nazionale del 29 gennaio 2002 tra ANCE ed OO.SS.LL. nazionali, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL – concordano espressamente che lo Sportello Unico sia localizzato presso la Cassa Edile di Venezia.

 

2) Per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva verrà predisposta dai predetti Istituti ed enti una specifica modulistica, ispirata ai principi di semplificazione, snellimento ed efficacia delle procedure.

 

3) Fermo restando che le modalità operative della richiesta, della verifica e del rilascio del documento di regolarità contributiva saranno definite in uno specifico protocollo dalle parti firmatarie della convenzione sopracitata, si conviene sin d’ora che, nei lavori pubblici, l’accertamento della correntezza e/o della regolarità contributiva delle imprese venga effettuato ai fini:

 

 

a) della partecipazione alle gare d’appalto;

b) dell’aggiudicazione dell’appalto;

c) della liquidazione degli stati di avanzamento lavori;

d) del pagamento della rata di saldo.

 

Nei lavori privati finanziati con contributo pubblico, il predetto accertamento di correntezza e/o regolarità avverrà – con le modalità che saranno successivamente definite – ai fini dell’individuazione dell’impresa esecutrice e della liquidazione del contributo pubblico.

 

Per gli ulteriori lavori privati l’accertamento avverrà nei tempi e secondo le modalità che saranno stabilite dalle parti sottoscrittrici della convenzione, avuto riguardo, in linea di principio, ai titoli abilitativi all’esecuzione degli interventi (concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività; con l’entrata in vigore del Testo Unico sull’edilizia solo permesso di costruire e denuncia di inizio di attività), e/o ai certificati di abitabilità e di agibilità (con il T.U. sull’edilizia solo certificato di agibilità) e/o alle comunicazioni previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro (notifiche preliminari).