IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO 2000
In
Mestre, presso la sede della Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia, il
giorno 16 dicembre 2002
tra
l’Associazione Costruttori
Edili ed Affini di Venezia e provincia – A.C.E.A.
e
la Federazione Nazionale
Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.
– U.I.L. Sindacato provinciale di Venezia
la Federazione Italiana
Lavoratori Costruzione e Affini - F.I.L.C.A.
– C.I.S.L. Sindacato provinciale di Venezia
la Federazione Italiana
Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. Sindacato provinciale di Venezia
Visti
il c.c.n.l. 29 gennaio 2000 ed il successivo accordo nazionale 29 gennaio 2002
relativo al secondo biennio di validità del predetto c.c.n.l.;
in relazione al c.c.p. 29 novembre 1989 e successive
modifiche ed integrazioni apportate con i seguenti accordi: 20 dicembre 1990;
11 febbraio 1992; 24 giugno 1993; 6 luglio 1994; 20 ottobre 1994; 20 aprile
1995; 7 novembre 1995; 15 novembre 1995; 13 febbraio 1996; 22 aprile 1996, 26
giugno 1996; 7 ottobre 1996; 21 maggio 1997; 10 dicembre 1997; 17 dicembre 1998;
11 gennaio 1999; 19 febbraio 1999; 15 dicembre 1999; 7 marzo 2000; 22 marzo
2000; 31 maggio 2000; 13 settembre 2000; 30 novembre 2000; 01 febbraio 2001; 6
dicembre 2001; 11 marzo 2002; 04 dicembre 2002;
si conviene e si stipula
quanto segue:
A)
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In
conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico
territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 nonché dall’art.2 del d.l. 25 marzo 1997 n.67 convertito in
legge 23 maggio 1997 n. 135
Nella
determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari
istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000 – le
parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al
territorio della provincia di Venezia, dell’andamento del settore e dei suoi
risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori:
numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Venezia;
numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Venezia; numero di ore
denunciate alla Cassa Edile di Venezia; monte salari denunciato alla Cassa
Edile di Venezia; numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate
dall’INPS per mancanza di lavoro nel settore; numero complessivo dei bandi di
gara e degli appalti di opere pubbliche
aggiudicati (dati CRESME); importo complessivo dei bandi di gara e degli
appalti di opere pubbliche aggiudicati (DATI CRESME); numero delle notifiche preliminari
inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso
della Regione Veneto e della rete degli
SPISAL del territorio provinciale.
Per
il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il
valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva
per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui
all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.
La
determinazione annuale in via definitiva del valore dell’elemento economico
territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi
entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno,
raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1°
ottobre / 30 settembre immediatamente precedente con l’andamento medio annuale
del settore e dei suoi risultati del
periodo 1° ottobre 1999 / 30 settembre 2002, che viene individuato quale
periodo fisso di riferimento per
l’analisi dell’andamento degli indicatori di settore per tutta la vigenza del
presente contratto integrativo provinciale di lavoro.
Le
stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.
Le
parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati
nel periodo considerato:
acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali;
acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di
monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli
indicatori; individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non
soggetti a distorsioni.
Una
volta verificata l’attendibilità degli stessi dati, ove dall’esame emerga
l’esistenza di andamenti
positivi in almeno due degli indicatori
territoriali come sopra individuati , si
considereranno verificati i presupposti per l’erogazione dell’E.E.T. e le parti definiranno quindi l’importo
dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le
intese raggiunte.
Le
parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o
sostituire quelli stabiliti.
A
decorrere dal 1° gennaio 2003 l’elemento
economico territoriale di cui all’art. 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 viene stabilito
nella misura del’11% dei minimi di
paga base e di stipendio; a decorrere dal 1°
gennaio 2004 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura
sarà elevata al 14% dei minimi di paga base e stipendio.
Le
predette percentuali saranno comunque sempre riferite ai minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2003.
Relativamente all’anno 2003, gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati
parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo
dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di
conferma non possono superare i seguenti importi massimi:
A) IMPIEGATI |
Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat. super
€ 109,69 mensili |
Impiegati
6^ livello 1^ cat.
€ 98,72 mensili |
Laureati
2^ categoria
€ 86,38 mensili |
Impiegati 5° livello 2^ cat.
€ 82,27 mensili |
Impiegati
4° livello assistenti tecnici
€ 76,78 mensili |
Diplomati
3^ categoria
€ 77,00 mensili |
Impiegati 3° livello 3^ cat.
€ 71,30 mensili |
Impiegati 2° livello 4^ cat. € 64,17 mensili |
Impiegati 1° livello
4^ cat. 1° impiego
€ 54,84 mensili |
B)
APPRENDISTI IMPIEGATI |
Apprendisti
impiegati 1° semestre
€ 42,78 mensili |
Apprendisti
impiegati 2° semestre
€ 46,35 mensili |
Apprendisti
impiegati 3° semestre
€ 49,91 mensili
|
Apprendisti
impiegati 4° semestre
€ 53,48 mensili |
Apprendisti
impiegati 5° semestre
€ 57,04 mensili |
Apprendisti
impiegati 6° semestre
€ 60,61 mensili |
C) OPERAI |
Operaio
4° livello superspecializzato
€ 0,44 orari |
Operaio
3° livello specializzato €
0,41 orari |
Operaio
2° livello qualificato
€ 0,37 orari |
Operaio
1° livello comune €
0,32 orari |
Custodi,
guardiani, portinai
€ 0,28 orari |
Guardiani
con alloggio €
0,25 orari |
D)
APPRENDISTI OPERAI |
Apprendisti operai 1° semestre
€ 0,22 orari |
Apprendisti
operai 2°
semestre
€ 0,24 orari |
Apprendisti
operai 3°
semestre
€ 0,26 orari |
Apprendisti
operai 4°
semestre
€ 0,28 orari |
Apprendisti
operai 5°
semestre
€ 0,30 orari |
Apprendisti
operai 6°
semestre
€ 0,31 orari |
Dal
1° gennaio 2004 e per tutta la residua vigenza del contratto
provinciale gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati
parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate
–quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti
in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi:
A)
IMPIEGATI |
Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat.super
€ 139,60 mensili |
Impiegati
6^ livello 1^ cat.
€ 125,64 mensili |
Laureati
2^ categoria
€ 109,93 mensili |
Impiegati 5° livello 2^ cat.
€ 104,70 mensili |
Impiegati
4° livello assistenti tecnici € 97,72 mensili |
Diplomati
3^ categoria
€ 98,00 mensili |
Impiegati 3° livello 3^ cat.
€ 90,74 mensili |
Impiegati 2° livello 4^ cat.
€ 81,67 mensili |
Impiegati 1° livello
4^ cat. 1° impiego
€ 69,80 mensili |
B)
APPRENDISTI IMPIEGATI |
Apprendisti impiegati 1° semestre
€ 54,44 mensili |
Apprendisti impiegati 2° semestre
€ 58,98 mensili |
Apprendisti
impiegati 3° semestre
€ 63,52 mensili |
Apprendisti
impiegati 4° semestre
€ 68,06 mensili |
Apprendisti
impiegati 5° semestre
€ 72,59 mensili |
Apprendisti
impiegati 6° semestre
€ 77,13 mensili |
C) OPERAI |
Operaio
4° livello superspecializzato
€ 0,56 orari |
Operaio
3° livello specializzato
€ 0,52 orari |
Operaio
2° livello qualificato
€ 0,47 orari |
Operaio
1° livello comune
€ 0,40 orari |
Custodi,
guardiani, portinai
€ 0,36 orari |
Guardiani
con alloggio
€ 0,32 orari |
D)
APPRENDISTI OPERAI |
Apprendisti operai 1° semestre
€ 0,28 orari |
Apprendisti
operai 2°
semestre
€ 0,31 orari |
Apprendisti
operai 3°
semestre
€
0,33 orari |
Apprendisti
operai 4°
semestre
€ 0,35 orari |
Apprendisti
operai 5°
semestre
€
0,38 orari |
Apprendisti
operai 6°
semestre
€ 0,40 orari |
Le
parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale,
quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto
dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio
1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori
di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati
del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di
produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.
Nel
mese di gennaio 2004 verrà riconosciuto a tutto il personale, operaio ed
impiegatizio, in forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una tantum” indifferenziato per livello di € 30,00.
Tale
riconoscimento viene convenuto a parziale ristorno del
prolungarsi della trattativa locale per il rinnovo della contrattazione
integrativa provinciale.
In relazione al disposto dell’art. 6 del
c.c.p. 26 febbraio 1998 e al successivo aggiornamento dei valori di riferimento
fissati con accordo del 31 maggio 2000, le Parti decidono l’aumento dei valori
della mensa, che dovranno rimanere inalterati fino al 31 dicembre 2003, e , successivamente, potranno costituire oggetto
di riesame una sola volta nell’ambito di residua validità dell’integrativo
provinciale, a richiesta della parte interessata.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, i valori per tutti i
cantieri localizzati nel territorio della provincia di Venezia sono i seguenti:
1) ”pasto caldo “ euro 7,75;
2) trattoria/self service euro 10,50;
3) indennità sostitutiva euro 2,84
operai ed euro 62,49 impiegati di
cantiere.
Dal 1 giugno 2003 i valori fissati al punto 3) del comma precedente
saranno elevati rispettivamente ad euro 3,87
e 85,21 e dal 1
gennaio 2004 ad euro 5,16 e ad euro 113,52.
All’ art. 6 punto A) viene abrogato l’ultimo comma e precisamente : ” Nel caso in
cui non vi sia l’impegno della maggioranza delle maestranze ivi occupate,
troverà generalizzata applicazione la lettera C) del presente articolo”.
In
relazione agli istituti della mensa e della trasferta - quest’ultima entro l’ambito
dell’automatismo - le Parti richiamano le statuizioni della sentenza della
Corte Costituzionale 14-28 aprile 1994 n. 164, che riconosce all’autonomia
collettiva il potere di stabilire limiti e valori convenzionali del servizio di
mensa e della eventuale indennità sostitutiva, a qualsiasi effetto attinente a
istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.
Quanto al trattamento di trasferta, si conferma
l’articolazione dell’istituto così come previsto dall’art. 13 del c.c.p. 26
febbraio 1998, salvo le variazioni dal 1
gennaio 2003 di seguito riportate:
1) viene confermato quanto
pattuito per quanto attiene alla normativa individuata nel paragrafo denominato
lettera A);
2) per quanto attiene alla lettera B), vengono
aggiornati i valori in euro del rimborso giornaliero
spettante al trasfertista che viene
fissato in € 13,00 – 23,00 – 31,00
qualora il tempo per recarsi dal luogo di assunzione o di definitivo
trasferimento al posto di lavoro - e che sottende una prevedibile maggiore
incidenza di spese conseguenti - dovesse richiedere, rispettivamente, entro
mezz’ora, entro un’ora o oltre un’ora;
3) qualora il trasfertista si avvalga
di un mezzo messo a disposizione dall’impresa per raggiungere il luogo di
lavoro, il rimborso giornaliero di trasferta è quantificato in € 7,50 – 12,50 – 15,50 in relazione
alle fattispecie più sopra delineate. Anche in questo caso l’orario di lavoro
decorre dal momento di arrivo al cantiere di
destinazione.
4) nella medesima ipotesi di cui al punto 3) al
lavoratore che conduce il mezzo messo a disposizione dall’azienda il rimborso
giornaliero spettante viene
fissato sempre in € 13,00 – 23,00 –
31,00.
D)
PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI C.E.M.A.
Dal 1 gennaio
2003 le prestazioni extracontrattuali vengono
aggiornate in base alle seguenti modifiche :
PROTESI
OCULISTICHE
Il massimale del primo
intervento della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia
è adeguato a € 200,00.
Per eventuali interventi
successivi, in base ad aggiornate prescrizioni mediche e limitatamente al costo
delle lenti, il massimale è fissato in €
158,00 per intervento, per un massimo di tre interventi nel triennio.
CURE E PROTESI DENTARIE ED ORTODONTICHE
Viene superata la vigente
disciplina uniformando i rimborsi sia delle cure, che delle protesi dentarie,
attraverso il riconoscimento di un unico meccanismo di miglior favore, ovvero
sino al 50% della spesa sostenuta,
con l’aumento del tetto massimo nell’arco del triennio pari ad € 2.324,00.
PROTESI ORTOPEDICHE
Viene confermata ed adeguata nel
valore assoluto, la disciplina vigente secondo la quale il Consiglio di
amministrazione della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia è
facoltizzato ad erogare specifici contributi che non possono superare né la
soglia del 75% della spesa sostenuta
e regolarmente documentata, né € 516,00
in valore assoluto.
PROTESI ACUSTICHE
Il massimale del primo
intervento della Cassa Edile viene fissato nel 75% della spesa sostenuta e
regolarmente documentata con un aumento del tetto ad € 750,00.
CURE IDROPINICHE E TERMALI
Il massimale dell’intervento
della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia è aumentato
e fissato in € 200,00 ed è
subordinato alla presentazione del certificato rilasciato dal medico curante e
dalla fattura dell’istituto termale da cui risulti la sottoposizione ad una
cura non inferiore a 6 (sei) sedute.
E) SUSSIDI SCOLASTICI
Le Parti convengono che gli attuali sussidi scolastici con
le condizioni e le modalità in essere trovino
aggiornamento nelle rispettive misure:
-
€ 285,00 per i promossi dalla
quinta elementare alla prima media;
-
€ 143,00 per i promossi dalla
prima e seconda media a quella immediatamente superiore;
-
€ 398,00 per i promossi dalla
terza media al primo anno di superiori;
-
€ 199,00 per i promossi dal
primo, secondo, terzo, quarto anno a quella immediatamente superiore;
-
€ 455,00 per i licenziati e i
diplomati dalla scuola superiore al primo anno di università
;
inoltre, sempre per i
diplomati all’università con votazione non inferiore a 84/100 verrà corrisposto
un ulteriore sussidio di € 228,00 .
F) SUSSIDI
STRAORDINARI
Per quanto riguarda i sussidi straordinari erogati sempre
dalla Cassa Edile, al fine di semplificare
l’attuale meccanismo di erogazione, le Parti
deliberano la costituzione di una commissione paritetica ristretta, per l’individuazione e la standardizzazione delle
tipologie maggiormente ricorrenti.
Le Parti riconfermando quanto pattuito nel contratto
integrativo precedente, ribadiscono che quello della
fornitura degli indumenti di lavoro e d.p.i. è principio che attiene direttamente
alle imprese.
Pur tuttavia, rimando fermo, sia il requisito
generale che la dotazione riguarderà comunque i
lavoratori con almeno tre mesi di anzianità di servizio nell’azienda, sia tutte
le altre clausole già regolamentate per la successiva deduzione da parte delle
imprese, dei costi sostenuti, dalle contribuzioni ed accantonamenti alla Cassa
Edile, in via sperimentale per il periodo che andrà dal 1° gennaio 2003 e fino al 31
dicembre 2006 in caso di nuova assunzione e dopo il periodo di prova , in aggiunta alle precedenti
disposizioni verrà consegnato al lavoratore una tuta, o in luogo di questa una
giacca e un pantalone.
Il lavoratore avrà l’obbligo di controfirmare anche
la ricevuta di tale vestiario, che l’impresa produrrà sempre alla Cassa Edile,
assieme con quella per il vestiario già convenuto nel c.c.p.l. del 26 febbraio
1998, con le stesse modalità.
Si conviene che, l’eventuale fornitura alternativa
alle scarpe antinfortunistiche normali, di una
fornitura di scarpe da lavoro ortopediche, sempre in
presenza di prescrizione medica che ne attesti la necessità del
lavoratore, siano solo rendicontate a parte nel capitolo di spesa “Assistenze”
della Cassa Edile sotto la voce “protesi ortopediche” .
H) INDENNITA’
LAVORI SPECIALI DISAGIATI
Viene aggiornata la percentuale
dell’indennità per i lavori speciali disagiati prevista dall’art.12 del
c.c.p.l. del 26 febbraio 1998 in
riferimento all’art.21 gruppo A) del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, che dal 1° gennaio 2003 passa al 21% .
I ) APE
AGGIUNTIVA – UNA TANTUM
Premesso che l’Accordo di rinnovo del c.c.n.l. del 29
gennaio 2002 al Paragrafo VIII ha disposto l’erogazione di una prestazione
aggiuntiva di APE a carico del fondo per l’anzianità
professionale edile esistente presso ciascuna cassa edile agli aventi diritto;
a fronte delle
difficoltà tecnico – operative emerse per il rispetto dei termini di
liquidazione previsti dal sovra citato “Accordo Nazionale” per tutti i
potenziali aventi diritto; le parti convengono di indicare alla Cassa Edile di
dare attuazione al richiamato paragrafo VIII dell’accordo del 29 gennaio 2002
sulla base delle seguenti modalità di erogazione:
a) ai lavoratori per i quali risultano
denunciate presso la cassa edile almeno 2100 ore nel biennio 1° ottobre 2000 –
30 settembre 2002, purché presenti alla data del 30 giugno 2002, intendendosi
per questo anche l’assenza di ore denunciate nei di luglio, agosto e settembre
2002, la stessa Cassa Edile erogherà, entro il 31 gennaio 2003, gli importi nella misura massima differenziata per
livello, secondo quanto disposto dal comma 3 del paragrafo VIII; eventuali ore
risultanti accreditate presso altre Casse Edili nel richiamato biennio
costituiranno elemento per la ripartizione pro-quota tra le Casse Edili
eroganti e le altre.
b) per tutti gli altri lavoratori per i quali non risultasse raggiunto presso la Cassa Edile il presupposto
delle 2.100 ore nel biennio 1 ottobre 2000 – 30 settembre 2002, entro e non
oltre il periodo di paga di maggio
2003, la
stessa ultima Cassa Edile procederà, mese per mese, alla corresponsione della
prestazione aggiuntiva all’atto della ricostruzione dell’esistenza dei
requisiti che consentono il pagamento secondo gli importi previsti dal
paragrafo VIII. Eventuali ore risultanti acrreditate presso altre Casse Edili
nel richiamato biennio costituiranno elemento per la ripartizione pro-quota tra
le Casse Edili eroganti e le altre.
Si conviene che i criteri individuati ai punti a) e b) per
le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva
vengano utilizzati dalla Cassa Edile anche per la quantificazione dell’importo
da corrispondere agli apprendisti operai, che coinciderà con l’importo massimo
di € 175,95 previsto dal paragrafo VIII dell’accordo nazionale per l’operaio
comune.
Le parti invitano la Cassa Edile, che in occasione della
liquidazione dell’accantonamento di dicembre 2002, informino adeguatamente i
lavoratori iscritti che si trovassero nelle condizioni di cui ai punti b) e c)
delle modalità di erogazione della prestazione
aggiuntiva e della documentazione necessaria da produrre per accelerare
l’erogazione della prestazione stessa.
L) ASSISTENZA
SANITARIA - EDILCARD
Fermo
restando quanto stabilito dal capitolo VI dell’accordo nazionale del 29 gennaio
2002 di rinnovo del ccnl del 29 gennaio 2000, Le parti, in
attesa della definizione a livello nazionale dei servizi sanitari e delle
relative prestazioni che verranno integrate agli operai attraverso l’utilizzo
della Edilcard e successivamente proposte per la stipula a livello locale delle
convenzioni nazionali, si riservano di individuare entro il 31 luglio 2003 e
con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2003 all’interno della Cassa Edile
di Venezia, un meccanismo di integrazione sanitaria, momentaneamente
alternativa, che si dovrà assorbire nel caso in cui lo stesso fosse già
prevista dal futuro “pacchetto sanitario Edilcard” .
M) INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Viene convenuto di inviare
congiuntamente alle rispettive Organizzazioni Nazionali la richiesta di
prevedere nel prossimo rinnovo contrattuale il riordino dell’art. 78 del
c.c.n.l. del 29 gennaio 2000 con particolare riferimento al personale
specializzato nei lavori di restauro architettonico/artistico.
N) PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
In ottemperanza e secondo quanto stabilito sia dalla
legislazione in materia di previdenza complementare (Legge n. 124/93, Legge n.
335/95 e Decreto legislativo n. 47/2000), sia dagli accordi nazionali, ed in
particolare dall’accordo nazionale del 3 ottobre 2002, si conviene
di proseguire nello svolgimento di un’adeguata sensibilizzazione ed
informazione delle maestranze e delle imprese.
Le parti, in riferimento
alle future esigenze che si potranno presentare di contribuzione, iscrizione,
spese amministrative o quant’altro fosse posto a carico delle imprese e dei
lavoratori, potranno individuare in un prossimo accordo, in tutto o in parte,
all’interno della percentuale apes, quella entità da utilizzare quale mutualità
generale.
O) PECULIARITA’ DEL LAVORO NEL CENTRO STORICO VENEZIANO ED INSULARE
Viste le particolarità lavorative, logistiche ed
ambientali, alle quali sono chiamate giornalmente le maestranze delle imprese
edili che operano con maggiore assiduità nel centro storico di Venezia e nelle
isole della laguna situate in Comune di Venezia, si conviene di ricercare un
percorso che attenui i disagi e favorisca i dipendenti ai quali non viene erogata l’indennità di trasferta, preferibilmente
senza l’aggiunta di costi indiretti per le imprese.
Entro il 31
marzo 2003, le parti, convengono d’incontrarsi al fine di disciplinare le modalità di applicazione del precedente comma, fermi
restando i seguenti presupposti:
1) carattere
sperimentale e limitato al biennio 2003-2004;
2) somma una
tantum
3) conteggio
annuale delle ore e ripartenza anno successivo con erogazione
a dicembre 2003 e dicembre 2004;
4) al solo
personale operaio;
5)
indifferenziato per livello;
6) con
iscrizione dell’ operaio alla Cassa Edile di Venezia;
7) per gli assunti dal 1° gennaio 2003 e gli assunti dal 1° gennaio
2004 con un minimo di 704 ore (conteggiando il periodo di prova);
8) per i
lavoratori in forza al 1° giugno 2003 per l’anno 2003 e al 1° giugno 2004 per
l’anno 2004;
9) valore ora 0,35 € lordi per
ora effettivamente lavorata, per un minimo di 528 ore e per un massimo di 1.760
ore annue;
P)
ENTI PARITETICI
Le Parti confermano l’impegno a procedere quanto prima
all’adeguamento degli statuti degli enti paritetici ai rispettivi statuti nazionali.
Le parti confermano il comune intento di procedere, nei
tempi che si renderanno necessari, ad una razionalizzazione e/o unificazione
delle sedi degli enti paritetici, individuando le soluzioni localizzative più
coerenti con le esigenze funzionali degli enti medesimi e dei fruitori dei servizi e dell’attività degli stessi.
Con questa finalità potrà anche essere disposta
l’alienazione e/o la permuta di alcune o tutte le unità operative attualmente facenti capo, direttamente o indirettamente,
agli enti paritetici, se funzionali all’acquisto di un immobile o porzione di
immobile da destinare a sede unica di Cassa Edile di M. e A., del Centro
Formazione Maestranze Edili ed Affini e del C.P.T. di Venezia.
Q) FORMAZIONE
E MERCATO DEL LAVORO
In relazione all’obiettivo condiviso di
garantire la qualificazione e l’aggiornamento professionale delle maestranze e,
in generale, dei soggetti a diverso titolo impegnati nei cantieri, le Parti
convengono di proseguire e implementare l’attività del Centro Formazione
Maestranze come polo della formazione edilizia nella provincia di Venezia.
Le Parti medesime valutano positivamente la recente
esperienza che ha visto il Centro Formazione Maestranze di Venezia operare
quale capofila degli enti scuola delle altre province del
Veneto, accreditandosi come tale nei confronti della Regione del Veneto.
Le
Parti ribadiscono l’esigenza di dotare in tempi brevi
il Centro Formazione Maestranze di una struttura di servizi che, in conformità
alle previsioni dello statuto-tipo, possa svolgere attività paracommerciale in
correlazione con l’attività dei corsi organizzati e svolti dalla Scuola.
La medesima società di servizi potrà svolgere
analoghe funzioni anche nei confronti del C.P.T.
La struttura stessa potrà infine assumere la
titolarità degli immobili che attualmente fanno capo
al Centro e occuparsi della relativa gestione.
Le Parti, nell’intento di favorire l’incontro della
domanda e dell’offerta di lavoro nel settore, all’interno degli strumenti
territoriali di collocamento, nonché di formulare
opportune proposte circa gli interventi formativi che si ritenessero necessari,
avvalendosi del ruolo della Scuola Edile, si riservano di verificare la
possibilità di dare attuazione ad un sistema sperimentale di rilevazione sulla
presenza occupazionale nel settore, fruendo anche dell’attività e del ruolo
della Cassa Edile, e specificamente nelle situazioni di mobilità, fine cantiere
o esigenze formative, interagendo con i competenti sportelli provinciali per
l’impiego.
In tale contesto, le Parti
ritengono ineludubile l’avvio del confronto con l’amministrazione provinciale
di Venezia, competente per materia, al fine di prevedere le dovute e necessarie
forme di collaborazione.
R) SICUREZZA E COMITATO
PARITETICO TERRITORIALE (C.P.T.)
Le Parti
riconfermano l’importanza essenziale per il settore ed il rilievo assolutamente
prioritario dei principi della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri,
del miglioramento delle condizioni ambientali dei cantieri stessi, nonché del puntuale rispetto della disciplina normativa e
delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In tale quadro, le Parti stesse riconoscono nel
Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e
l’Ambiente di lavoro di Venezia e provincia (C.P.T. di Venezia) uno strumento
fondamentale di attuazione nel territorio provinciale
delle politiche della sicurezza e di svolgimento dell’attività di prevenzione,
consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le
maestranze e per le imprese operanti nella provincia di Venezia.
Allo scopo pertanto di rendere l’azione del Comitato
stesso il più possibile efficace, tempestiva e capillare, le Parti confermano
la propria volontà di consolidarne e rafforzarne l’attività agendo lungo le
seguenti linee di indirizzo:
a) proseguire e portare a compimento il coordinamento con gli enti ed i
soggetti istituzionalmente investiti di competenze nel campo della sicurezza sul lavoro, anche
al fine di individuare protocolli comuni condivisi e reciprocamente
riconosciuti in merito all’espletamento delle visite nei cantieri;
b) proseguire nell’attività di promozione e di divulgazione dell’azione
del C.P.T. di Venezia, anche quale strumento di supporto delle stazioni appaltanti dell’area,
dando concreta attuazione ai protocolli d’intesa stipulati o in corso di
stipulazione tra le parti sociali e le amministrazioni committenti della
provincia di Venezia;
c) operare in
modo da dare attuazione a quanto già previsto nell’accordo provinciale del 10
dicembre 1997, e pertanto:
-
a procedere entro il 31 marzo 2003 alla costituzione
del Comitato Paritetico Territoriale in associazione non riconosciuta ai sensi
e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile, confermando
l’impegno reciproco preliminare a non procedere alla costituzione di analoghi enti od organismi aventi competenza concorrente
nel territorio della provincia di Venezia;
-
ad adottare contestualmente lo statuto-tipo dei
Comitati paritetico territoriali per la sicurezza approvato con l’accordo
nazionale del 20 giugno 2002;
-
ad aprire l’adesione al Comitato anche a soggetti
diversi dalle parti stipulanti la presente intesa, e ciò anche allo scopo di
rendere il C.P.T. di Venezia l’organismo paritetico della sicurezza di
riferimento nel settore edile per tutti i soggetti operanti nella provincia,
indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativistica delle
imprese impegnate.
Fermo restando quanto previsto dal citato accordo
del 10 dicembre 1997 e dall’art. 88 del c.c.n.l 29 gennaio 2000, e in
correlazione con la condivisa volontà di estendere ed ampliare la capacità
operativa del C.P.T., quest’ultimo provvederà a
potenziare le professionalità che fanno capo al C.P.T. medesimo, individuando
uno o più soggetti dotati di specifica competenza ed esperienza di diversa
natura in materia, che – previo il completamento di qualificati percorsi
formativi, preferibilmente condivisi a livello regionale dal sistema dei
Comitati paritetici provinciali del settore industriale edile – possano
inserirsi al più presto nell’attività di consulenza, prevenzione e assistenza
in materia di sicurezza che il C.P.T. stesso svolge a favore di imprese e
maestranze.
Le Parti si danno reciprocamente atto che
l’integrazione ed il rafforzamento dell’operatività del C.P.T. in tanto potrà
avvenire e avere carattere strutturale e duraturo in quanto
allo stesso siano assicurate le risorse necessarie a far fronte ai maggiori
oneri che il nuovo assetto organizzativo e le nuove competenze e capacità
necessariamente comportano.
S) ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE CASSA EDILE
In relazione a quanto statuito nei due
punti che precedono (Formazione e mercato del lavoro - Sicurezza e CPT) e in
conformità con le indicazioni contenute nell’accordo nazionale del 29 gennaio
2002 - le Parti medesime convengono di modificare come segue le aliquote
contributive relative alle gestioni affidate alla Cassa Edile, con decorrenza
dal 1° gennaio 2003:
1) il contributo Scuola Edile
passa già in atto nella misura dello 0,60% passa allo 0,70%;
2) l’aliquota destinata al
finanziamento del C.P.T. di Venezia, all’interno del contributo Oneri vari
mutualizzati, passa dallo 0,20% allo 0,30%. Per effetto di tale aumento, il
citato Contributo oneri vari mutualizzati passa dallo 0,64% allo 0,74%;
3) il contributo APE e APES, già
in atto nella misura complessiva del 5,50%, passa al 5,30%, ferma restando la
separazione delle rispettive gestioni;
4) il contributo “Oneri vari
mutualizzati” vede modificata la propria denominazione in “C.P.T., tematiche
della sicurezza e complementari”.
* *
* * *
Nota a
verbale
Nel corso degli incontri periodici, le Parti
provvederanno alla verifica delle aliquote contributive della Cassa Edile.
* *
* * *
Le Parti ribadiscono che
tutte le disposizioni che non trovano soluzione all’interno di questo rinnovo,
si intendono automaticamente prorogate rispetto al c.c.p.l. 26 febbraio 1998 e
sue successive modificazioni, mantenendo la loro efficacia.
Letto, confermato, sottoscritto.
Associazione Costruttori Edili ed Affini di
Venezia e provincia |
Fe.N.E.A.L. – U.I.L Sindacato provinciale di
Venezia |
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F.I.L.C.A. – C.I.S.L. Sindacato provinciale di
Venezia |
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F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. Sindacato provinciale di
Venezia |
DOCUMENTO
UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
In relazione agli impegni assunti dalle parti
sia a livello nazionale con l’accordo del 29 gennaio 2002 (punto n. 7), che a
livello territoriale con il protocollo d’intesa del 25 giugno 2001 e successivamente
con l’intesa trilaterale con il Comune di Venezia del 24 maggio 2002, sul tema
della trasparenza, efficacia ed efficienza negli appalti, le Parti stesse
ritengono strategico confermare e rilanciare una politica tesa a sostegno della
regolarità contributiva e retributiva non solo nel comparto degli appalti di
opere pubbliche, ma anche nel mercato dei lavori privati.
-
Nel segno della continuità di un sistema di relazioni sindacali fondato
sull’autonomia delle parti e sul rispetto delle rispettive prerogative, si
riafferma l’impegno a contrastare con le misure più idonee il fenomeno del
lavoro irregolare e sommerso, fonte di sfruttamento della forza lavoro e causa di forte incidenza di infortuni sul lavoro,
nonché di distorsione della concorrenza tra soggetti imprenditoriali.
-
Le Parti Sociali stesse si sono rese promotrici del Protocollo d’Intesa
sottoscritto tra tutte le Casse Edili del Veneto e l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici istituito presso la Regione del Veneto,
con la finalità di attivare uno scambio di dati e di elementi conoscitivi
finalizzato ad assicurare il controllo della regolarità dei soggetti esecutori
di lavori pubblici sull’intero territorio regionale;
-
Con le medesime finalità, a livello provinciale, sulla scorta anche
della normativa in materia, le Parti concordano di promuovere la costituzione
di un coordinamento presieduto dal Prefetto, affinché, in forza dell’autorità
conferitagli dalle vigenti disposizioni di legge, eserciti la funzione di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti di
committenza pubblica nella nostra provincia in merito al corretto svolgimento
delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti;
-
Ugualmente le Parti concordano di proseguire e di rafforzare le
iniziative di sensibilizzazione già intraprese nei confronti delle
maggiori committenza pubbliche della provincia (Comuni di Venezia e di
Chioggia, Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale, Comuni del Miranese e
della Riviera del Brenta), alcune della quali già formalizzate in specifiche
intese;
-
Analoga iniziativa è in corso nei confronti delle sedi provinciali di INPS e INAIL, avviando con le stesse un tavolo di
confronto per la definizione della convenzione, prevista dalla legge (D.L. 25
settembre 2002, n. 210 convertito con L. 22 novembre 2002, n. 266) e dalla
contrattazione collettiva nazionale, per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
Terzo sottoscrittore della
predetta convenzione, unitamente ad INPS e INAIL, sarà la Cassa Edile di
Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia, presso la quale verrà istituito lo sportello unico, inteso come base
terminale ed operativa del servizio per il rilascio agli interessati del
documento attestante il rispetto degli obblighi contributivi, retributivi e assicurativi.
La convenzione dovrà
assicurare che le procedure per il rilascio del documento unico rispondano a
criteri di semplificazione, riducendo ed accelerando gli adempimenti
burocratici in conformità alle esigenze delle stazioni appaltanti e delle imprese.
Le parti si
impegnano altresì a porre in essere tutte le iniziative affinché la
stessa Cassa Edile venga posta in condizione di assicurare un’ottimale risposta
agli impegni che le verranno assegnati.
Le linee di
attivazione del documento unico e dello sportello unico avranno
necessariamente un periodo di prima sperimentazione riguardante:
·
l’attivazione dei sistemi informatici per lo scambio e
l’incrocio dei dati tra enti
·
la documentazione da concordare con INPS e INAIL
·
i rapporti con le altre Casse Edili
E’ in ogni caso prevedibile
che l’attivazione avvenga in due fasi, ispirate a
principi di gradualità e di sperimentazione. Una prima fase riguardante
specificamente i lavori pubblici, i lavori privati finanziati con contributo
pubblico maggioritario (e come tali sottoposti alla vigente disciplina in
materia di lavori pubblici) ed i lavori privati per i quali è
comunque imposto l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile (per esempio: lavori
privati che godono dei contributi della legge speciale per Venezia).
Una seconda fase per gli
altri lavori privati. Tale fase sarà da attivarsi secondo criteri e modalità che saranno definiti tenendo anche conto dei
risultati della sperimentazione iniziale, dopo un adeguato rodaggio del sistema
Cassa Edile e garantendo comunque un corretto andamento su elevati standard di
qualità.
-
In questo contesto sarà comunque determinante
il coinvolgimento del sistema degli enti paritetici C.F.M.E.A. e C.P.T. di Venezia, ognuno per le proprie specifiche
competenze, e ciò in considerazione dell’indispensabile contributo sia nel
campo della formazione sia nel campo della sicurezza sul lavoro, fornendo
servizi alle imprese ed ai lavoratori e concorrendo al monitoraggio dei lavori
e dell’occupazione, lavorando in sinergia con la Consulta paritetica
provinciale del settore.
A questo riguardo,
attraverso la Consulta medesima e in base alle informazioni sugli appalti in
suo possesso, si attiverà un sistema di segnalazione agli istituti
previdenziali ed assicurativi dei dati delle imprese che non risultano
iscritte alla cassa edile e che pertanto non possono ricevere attestati di
regolarità contributiva.
Al riguardo potranno essere
attivate iniziative specifiche per l’individuazione e l’approfondimento delle
aree di irregolarità.
Tutto ciò premesso, le Parti
convengono e concordano quanto segue
1) Si prevede
l’istituzione dello Sportello Unico provinciale per il rilascio del Documento
unico di regolarità contributiva, a seguito della stipula
di una specifica convenzione tra INPS, INAIL e Cassa Edile di Mutualità ed
Assistenza di Venezia e provincia.
A tale riguardo, le Parti –
nello spirito di quanto ha formato oggetto di accordo
nella contrattazione nazionale del 29 gennaio 2002 tra ANCE ed OO.SS.LL. nazionali, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL – concordano
espressamente che lo Sportello Unico sia localizzato presso la Cassa Edile di
Venezia.
2) Per il
rilascio del Documento unico di regolarità contributiva verrà
predisposta dai predetti Istituti ed enti una specifica modulistica, ispirata
ai principi di semplificazione, snellimento ed efficacia delle procedure.
3) Fermo
restando che le modalità operative della richiesta,
della verifica e del rilascio del documento di regolarità contributiva saranno
definite in uno specifico protocollo dalle parti firmatarie della convenzione
sopracitata, si conviene sin d’ora che, nei lavori pubblici, l’accertamento
della correntezza e/o della regolarità contributiva delle imprese venga
effettuato ai fini:
a) della partecipazione alle
gare d’appalto;
b) dell’aggiudicazione
dell’appalto;
c) della liquidazione degli
stati di avanzamento lavori;
d) del pagamento della rata di saldo.
Nei lavori privati
finanziati con contributo pubblico, il predetto accertamento di correntezza e/o
regolarità avverrà – con le modalità che saranno
successivamente definite – ai fini dell’individuazione dell’impresa esecutrice
e della liquidazione del contributo pubblico.
Per gli ulteriori
lavori privati l’accertamento avverrà nei tempi e secondo le modalità che
saranno stabilite dalle parti sottoscrittrici della convenzione, avuto
riguardo, in linea di principio, ai titoli abilitativi all’esecuzione degli
interventi (concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività; con
l’entrata in vigore del Testo Unico sull’edilizia solo permesso di costruire e
denuncia di inizio di attività), e/o ai certificati di abitabilità e di
agibilità (con il T.U. sull’edilizia solo certificato di agibilità) e/o alle
comunicazioni previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro (notifiche
preliminari).