ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI · -FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL
PROVINCIA DI VARESE
VERBALE
DI ACCORDO
CONTRATTO
PROVINCIALE DELL'EDILIZIA
INTEGRATIVO
AL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE
DI LAVORO (29 gennaio 2000)
27 Marzo
2003
Art.1 Sistema Informazioni
Art.2 Impegni delle parti a contrastare il lavoro
irregolare
Art.3 Formazione Professionale
Art.4 Scuola
Edile
Art.5 Salute e sicurezza sul lavoro
Art.6 C.P.T.
Art.7 Azioni per favorire
l’accoglienza e l’integrazione
Art.8 Orario di lavoro
Art.9 Ind. Terr. di settore- premio prod.
Art.10 Elemento economico Territoriale
Art.11 Indennità di trasferta
Art.12 Mensa
Art.13 Ferie
Art.14 Infortunio
Art.15 Trattamento economico per ferie,
gratifica natalizia e festività
Art.16 Previdenze sociali
Art.17 Deleghe sindacali
Art.18 Quote di adesione
contrattale
Art.19 Cariche sindacali
Art.20 Attrezzi di Lavoro
Art.21 Indumenti/calzature di lavoro
Art.22 Previdenza complementare
Art.23 Cassa Edile
Art.24 Modelli di denuncia e di versamento
mensili alla Cassa Edile
Art.25 Prestazioni Collaterali
VERBALE DI ACCORDO
CONTRATTO PROVINCIALE
DELL'EDILIZIA INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
In
Varese, 27 marzo 2003
Tra
L'Associazione
Costruttori Edili della Provincia di Varese rappresentata dal Suo Presidente
geom.Orlando Saibene e dalla delegazione
industriale presieduta dal Consigliere Ing. Gianni Bollazzi. e composta dai sigg. ing.Enrico
Bretoni, geom.Antonio Bonzanni,
ing.Gianni Mario Consonni, geom.Maddalena Rampinini, geom.Alberto Rimoldi con
l'assistenza del Direttore dell'Associazione dr. Giampietro Ghiringhelli
E
(in ordine alfabetico)
·
la Feneal-UIL Territoriale, rappresentata dal Segretario
Provinciale sig. Antonio Massafra e dai componenti la Segreteria sigg.: Enrico
Vizza, Vito Panzanella, Moreno Volonte’, Paolo Saccucci
·
la Filca-CISL Territoriale, rappresentata dai Segretari
responsabili sigg.: Silvio Baita e Roberto Pagano e dai componenti la
Segreteria sigg.: Terenzio Crespi, Domenico Bellusci, Francesco Condorelli, gli
operatori: Giovanni Frontera, Formentelli Graziano
·
la Fillea-CGIL Territoriale, rappresentata dal Segretario
Provinciale sig. Domenico Lumastro, dai componenti la Segreteria sigg.: Lorenzo
Andreotti, Vincenzo Annesi, Claudio Croci, Marino Mazzola
v i s t i
il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000 e in particolare
l'art. 39 del Contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 29 gennaio 2002,
sottoscritti dalle competenti Associazioni Nazionali di categoria,
richiamata
la
premessa al citato C.C.N.L. 29 /01/2000, che si intende qui integralmente
riportata,
si è
convenuto quanto segue per la stipula
del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l.
29.01.2000, da valere per tutto il territorio della provincia di Varese, per
tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per
gli operai e impiegati da essi dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in
proprio o per conto di enti pubblici e per conto di terzi privati,
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
ARTICOLO 1 (Sistema di informazioni)
In ossequio al
"SISTEMA D'INFORMAZIONE" pattuito nel precedente contratto
provinciale e nell'accordo 28 giugno 1994 istitutivo dell'Osservatorio
Provinciale sul mercato del lavoro del settore delle
costruzioni:
In relazione a
quanto precede, col dichiarato intento di conseguire positivi risultati per la
categoria nel territorio di competenza, le parti firmatarie con precedente
accordo hanno convenuto circa la realizzazione di un Osservatorio con
l’obiettivo di creare un sistema informativo di rilevazione dei fenomeni
presenti nel settore delle costruzioni per la Provincia di Varese anche a
supporto all’attuazione del sistema di concertazione e di informazione ai
diversi livelli.
Le parti si danno altresì atto
dell'attenzione data alla prevenzione infortuni con l'attuazione dell’intesa
raggiunta con l'accordo provinciale il 11.11.97 che
disciplina l'istituzione del Rappresentante dei lavori per la sicurezza su base
territoriale e la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei
lavoratori, ai sensi del D.L. 626/94.
Nella
consapevolezza che qualità, efficacia e bontà di risultati devono continuare a
transitare attraverso comuni intenti e comuni azioni, le parti intendono
pertanto proseguire nel loro reciproco impegno a traguardare ulteriori
obbiettivi mediante specifiche sinergie che:
a) favoriscano, innanzi tutto, interventi utili ad un incremento dei livelli
occupazionali;
b)
garantiscano la continuità di un’accresciuta occupazione e regolarità mediante
tutte quelle opportune iniziative sulla Committenza, pubblica e privata;
c) assicurino
la continuità di una politica del lavoro, che effettivamente premi regolarità,
professionalità e produttività;
d)
identifichino procedure mirate ad accrescere - una corretta concorrenzialità
tra le imprese, così comprimendo in modo sempre più marcato l'area della irregolarità;
e) rimuovano
gli impedimenti e le difficoltà che ancora si frappongono alla piena
applicazione delle norme legislative e dei disposti contrattuali in materia di
sicurezza, di igiene e di ambiente di lavoro, come già
attuato con il citato Accordo sulla istituzione del Rappresentante dei
Lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - R.L.S.T..
ARTICOLO 2 (impegni
delle parti a contrastare il lavoro irregolare)
Le parti confermano il loro costante impegno
nel contrastare il lavoro irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione
contributiva (INPS, INAIL, Cassa Edile), dal mancato rispetto delle normative
sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale che determinano situazioni
di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato.
In
relazione a quanto precede le parti convengono:
1)
di
proseguire la propria collaborazione congiunta nel “ Comitato per la lotta al
lavoro irregolare in edilizia” costituito dal Prefetto di Varese e contribuire
ad incrementare l’azione di monitoraggio, permanente, anche avvalendosi
dell’osservatorio Provinciale, nei confronti delle evasioni normative e
contributive e delle azioni poste in essere dagli Istituti Previdenziali e
dalla Direzione Provinciale del Lavoro per reprimere e prevenire tali evasioni
, attivandosi anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni al fine di
verificare l’applicazione della normativa in tema di valutazione ed esclusione
delle cosiddette “ offerte anomale” nei lavori pubblici con particolare
riferimento al costo del lavoro posto a base d’asta, nonché agli oneri per il
rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.
2)
Di organizzare con le sedi
provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uno
scambio congiunto e reciproco di dati con il sistema informativo della Cassa
Edile della Provincia di Varese in attesa di intese nazionali in materia;
3)
Di dar vita, in via
sperimentale, ad un’azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i
dati in possesso della Cassa Edile di Varese e quelli di pertinenza della CCIAA
di Varese sulla base di un’intesa con quest’ultima,ciò
al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno,fortemente
distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale,
costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano
iscritte alla Cassa Edile e non osservano pertanto le particolari prescrizioni
del contratto collettivo di settore;
4)
In caso di accertamento,
previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze
della Cassa Edile di Varese,dell’inadempienza, anche solo parziale degli
obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate,opportune iniziative
di sensibilizzazione, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, e
dei competenti organi ispettivi nonché delle stazioni appaltanti, anche ai
sensi di quanto previsto dalle leggi 55/90 e 314/95 e 494/96;
5)
Che la Cassa Edile della
Provincia di Varese dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione
dell’azione testè concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta
ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito
necessari, quale soggetto legittimato all’intervento nei confronti delle
imprese inadempienti e sede della raccolta delle informazioni relative
all’attività dell’osservatorio sull’andamento dell’attività edilizia nella
Provincia di Varese, nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie
sulla base dei criteri previsti dal contratto collettivo integrativo
provinciale del settore edile, ed alla verifica delle aziende operanti nella
Provincia di Varese ai sensi del ccnl vigente, non ottemperando a tale obbligo;
6)
Ogni contratto di subappalto
vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della
sicurezza sul lavoro e specificatamente del contratto integrativo provinciale;
7)
Le parti datoriali
impegnano le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione nazionale e provinciale ( art. 15 CCNL 29 gennaio 2000 e art.
4.ccipl 15 ottobre 1989)per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione
preventiva dei subappalti;
8)
Presso la Cassa Edile,utilizzando le predette comunicazioni, sarà tenuto l’elenco
delle imprese che operano in subappalto nella Provincia di Varese;
9)
Le Organizzazioni Sindacali
opereranno nei confronti delle imprese non iscritte alla CEMA operanti nella
provincia di Varese, per promuovere l’adeguamento a quanto previsto nel
presente articolato;
10) Le parti firmatarie
richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti ed ai
committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opera
appaltate, nonché di impegnare i direttori dei lavori
ed i coordinatori per l’esecuzione dei lavori ( art.5 D.Leg,vo 494/96) alla
verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro,
attraverso la richiesta all’impresa esecutrice del certificato di iscrizione
della CCIAA delle dichiarazioni di regolarità contributiva nei confronti di
INPS, INAIL, Cassa Edile, ai sensi dell’art.3 comma 8 lettere a) e b) del
D.Leg,vo 494/96.
Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia inerente
alla regolarità contributiva, riconoscono di voler dare piena attuazione alle
regole sulle quali si fondano i rapporti tra le casse edili e le imprese
esecutrici sia di opere pubbliche che di opere private, previste dal punto VII
dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002, convengono che se entro il 30 settembre
2003 non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute
nella legge 266 del 22 novembre 2002 le Parti si faranno promotrici di tutte le
azioni possibili affinché sia definito in tempi brevi l’operatività del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e si impegneranno a verificare le
condizioni per la stipulazione di una convenzione tra le locali sedi INPS,
INAIL e Cassa edile al fine di rilascio alle imprese edili affidatarie di
appalti pubblici e privati di un documento unico attestante la regolarità
contributiva delle imprese stesse, valorizzando la centralità di ruolo della
locale Cassa Edile.
ARTICOLO 3 (Formazione
Professionale )
Le Parti sociali
territoriali considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in
materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare
la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative,
agli obiettivi di qualità, di sicurezza, ad esigenze di sviluppo della cultura
d’impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei
lavoratori.
Le parti concordano che la
formazione professionale é una componente essenziale
per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o
da inserire nel settore edile anche in relazione alle evoluzioni delle
professionalità in atto, sia per dare risposte alle esigenze dello
sviluppo professionale soggettivo ma soprattutto di risposta alla rarefazione,
nel mercato del lavoro, di particolari professionalità e per la qualificazione
di manodopera.
La scuola professionale edile
rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito di
promuovere, programmare e gestire l'attività formativa del settore.
A tal fine si attueranno
iniziative territoriali per stimolare la formazione professionale dei
lavoratori per promuovere abilità e competenze, nella formazione professionale
a tutti i livelli, al fine di facilitare l’inserimento e lo sviluppo professionale.
La formazione teorica dovrà privilegiare il decentramento sul territorio, sulla
base della
concentrazione di imprese e addetti del settore.
Per i lavoratori stranieri si
valuterà la possibilità di realizzare periodicamente dei corsi di formazione di
lingua “cantieristica” italiana, al fine di agevolare il loro inserimento e
permanenza nel settore; tali corsi potranno essere organizzati in
collaborazione con e tra gli Enti Paritetici del settore edile e Istituti di
Formazione pubblici e Enti Locali, Camera di
Commercio, ecc, e comunque dagli Enti che di volta in volta saranno individuati
dalle parti.
Le parti auspicano il
completamento del processo avviato con l’accordo del 24 luglio 2002 e
richiamano i contenuti dell’accordo suddetto sull’argomento che si intendono allegati al presente articolo.
ARTICOLO 4 (-Scuola
Edile)
Le parti per realizzare lo
sviluppo della Scuola Professionale Edile della provincia di Varese si impegnano a rafforzare l’attuale struttura operativa.
Ai lavoratori che partecipano ad
attività formative sarà rilasciato, a partire dal mese di marzo 2003, apposito libretto individuale realizzato in modo congiunto da scuola edile
e CPT, su cui saranno registrate e attestate le attività di formazione a
cui il lavoratore ha partecipato sia presso gli enti formativi bilaterali del
settore edile di Varese, sia presso l’impresa che lo occupa. Qualora il
lavoratore effettuerà per suo conto attività di
formazione presso Enti diversi dalle strutture bilaterali , sarà cura del
lavoratore stesso far aggiornare il libretto individuale.
Il contributo a carico delle
imprese per la Scuola é fissato a partire dal mese di aprile
2003 nella misura dello 0,45% (zeroquarantacinque per
cento) sulla retribuzione globale corrisposta agli operai.
La Scuola Professionale Edile dovrà realizzare un immediato
ed incisivo progetto formativo per dare risposte alle esigenze dei lavoratori
di crescita professionale. La fruizione dei corsi
dovrà essere prevista, in via prioritaria, a favore di coloro che fanno parte
del sistema Cassa Edile; e solamente in particolari condizioni (approvate dalle
parti sociali) anche ad altri soggetti
ARTICOLO 5 ( salute e
sicurezza sul lavoro)
Nel
confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si impegnano
a ricercare e attuare le azioni e le iniziative possibili per garantire il
pieno rispetto della tutela della salute dei lavoratori e per favorire la piena
attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalle normative
vigenti soprattutto al fine di ridurre il numero di infortuni nel settore a
livello provinciale. Le parti ribadiscono la
centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere,
fattivamente, al conseguimento di un’adeguata e concreta cultura della
prevenzione e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e
significativi risultati.
Le parti riconoscono,quindi, che la formazione per la sicurezza è l’elemento
strategico fondamentale capace di intervenire efficacemente nella prevenzione
dei comportamenti di tutti i soggetti, datori di lavoro, RSPP. RLS. e lavoratori che non sempre percepiscono il rischio
apportando qualificati ed indispensabili contributi volti a diffondere e
consolidare tra gli addetti l’attuazione di buone prassi operative nella
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle imprese edili.
Nell'intento di migliorare le
attuali condizioni di sicurezza nei cantieri, é indispensabile un impegno da
parte delle imprese affinché in fase di avvio del
cantiere vengano approntate tutte le misure di sicurezza previste dalle attuali
norme legislative e contrattuali atte a prevenire gli infortuni sul lavoro.
A tal fine è auspicabile nei
grandi cantieri definire, tra imprese associazioni datoriali
e organizzazioni sindacali,un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere
stesso.
Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già
attuate e nell’intento di fare della formazione e dell’ informazione principio
cardine della sicurezza, convengono di sviluppare, in termini operativi
ulteriori iniziative in materia a favore dei lavoratori, oltre a quelle già
previste e realizzate.
Pertanto al Comitato Paritetico
Territoriale è demandata l’attuazione di una mirata attività di formazione ed
informazione da sviluppare oltre che con materiale didattico, multimediale e il
giornale “conoscere e prevenire”,mediante appositi
incontri ( le cosiddette “conferenze di cantiere”) destinati ai lavoratori
dipendenti delle imprese iscritti alla locale Cassa Edile in modo da stimolare
sempre di più il maggior numero di lavoratori a lavorare in sicurezza. (primo
ingresso, prima e seconda conferenza generale, conferenza specifica per
particolari fasi lavorative a significativo rischio,
conferenza per lavoratori stranieri);
Ogni tipo di conferenza si concretizza con momenti formativi della durata di 4 ore. Le
parti convengono che a tutti i lavoratori nuovi assunti verrà
consegnato un opuscolo, redatto dal CPT, sui rischi del settore, sulle norme antinfortunistiche
ecc.
Tale opuscolo sarà redatto anche
nelle principali lingue dei lavoratori migranti presenti in provincia in modo
che anche questi possano comprendere in modo corretto come lavorare in
sicurezza e utilizzo dei dispositivi di protezione necessari ed indispensabili
per l’espletamento di particolari fasi lavorative a significativo
rischio.
Inoltre sarà realizzato, in modo
congiunto da CPT e Scuola Professionale, il Libretto personale di informazione e formazione alla sicurezza nel settore delle
costruzioni nel quale sarà riportata la formazione per la sicurezza attuata
dal singolo lavoratore.
Per quanto riguarda la medicina preventiva le parti ritengono necessario
approfondire il tema , al fine anche di rendere le imprese più consapevoli delle
problematiche relative alla sorveglianza sanitaria ed alla effettiva
realizzazione delle visite da parte dei lavoratori edili.
RLSA
Riconfermando la validità
dell’accordo 11 novembre 1997 con il quale fu deciso
di promuovere corsi di formazione per RLSA, che si sono regolarmente svolti ,
con l’obiettivo di promuovere ulteriori azioni che migliorino le condizioni di
sicurezza dei cantieri, le parti convengono che la durata della formazione per
RLSA di prima nomina si realizzi a partire dal 2003 con corsi non inferiori a
32 ore, di cui 24 ore per il corso base ed ulteriore 8 ore di permessi
retribuiti finalizzati ad accrescere e aggiornare le conoscenze in materia di
sicurezza da parte degli RLSA nell’anno successivo alla nomina.
R.L.S.T..
Le parti hanno convenuto le modalità per l’attuazione dell’art. 18, .della 626 con l’accordo dell’11 novembre 1997.
ARTICOLO 6 (Comitato
paritetico per la prevenzioni infortuni l'igiene e
l'ambiente di lavoro)
Le parti riaffermano la
validità della scelta concordemente adottata con l'accordo del 6 novembre 1979,
resa operativa con l'accordo del 10.10.1984, nel senso di riconoscere che il
Comitato Paritetico per la prevenzione degli Infortuni l'Igiene
e l'Ambiente di lavoro é anche valido strumento per la gestione di iniziative
congiunte della categoria rivolte a migliorare le condizioni di salute e a
limitare il rischio del lavoro in edilizia.
Le
parti stipulanti ribadiscono il carattere prioritario
del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da
esso prospettate. A tale proposito viene demandato al
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro della Provincia di Varese, lo studio dei problemi
afferenti la sicurezza nei cantieri e le condizioni lavorative ambientali.
Il CPT, avvalendosi delle
prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul
lavoro fornisce consulenza in materia di sicurezza
effettuando sopralluoghi tecnici con visite
nei cantieri edili della provincia di Varese. In queste occasioni i
tecnici del CPT individuano eventuali inadempienze rispetto alle normative e ne
segnalano gli interventi migliorativi da adottare tempestivamente. I sopralluoghi in cantiere si svolgeranno,
ove presenti sul cantiere, con la partecipazione dei RLSA e del RSPP;
I dati rilevati durante le
visite dai tecnici nei cantieri saranno sistematizzati in dati statistici con
valutazioni, e saranno oggetto di un confronto delle
parti sociali. In materia di prevenzione e sicurezza, per rendere il sistema
più adeguato e consono all'evoluzione intervenuta nella tecnologia e nel
processo produttivo, le parti intendono sempre più impegnare il Comitato
paritetico, anche mediante forme di collaborazione con le strutture pubbliche,
in particolare il coinvolgimento dei servizi SPISAL delle ASL, preposte alla
prevenzione infortuni, ad una capillare diffusione della cultura
antinfortunistica dei datori di lavoro oltre che per i
lavoratori.
Il CPT,in collaborazione con la
Cassa Edile, attuerà iniziative per acquisire tutti gli elementi di conoscenza
sugli infortuni che accadono in provincia.
Il CPT promuove azioni di studio
e di ricerca sui temi della salute, della sicurezza in modo da stilare prassi
operative che aiutano a minimizzare il numero di incidenti
sul lavoro nelle imprese edili;
Il Comitato ha sede autonoma e
gestione finanziaria alimentata da un contributo a carico dei datori di lavoro,
fissato a partire dal mese di aprile 2003 nella misura
dello 0,40%( zero virgola quarantapercento) calcolato
su tutti gli elementi della retribuzione e riscosso attraverso la CEMA. Delle
funzioni e delle iniziative del Comitato potranno beneficiare le imprese in
regola con il contributo suddetto.
ARTICOLO 7 (Azioni per favorire
l’accoglienza e l’integrazione)
Le parti ritengono essenziale
sviluppare in sinergia con la Provincia di Varese ed i Comuni del Territorio
politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla
mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri, presenti nei
cantieri della provincia di Varese.
Le parti condividono
l’importanza dell’integrazione lavoro/accoglienza. Con l’obiettivo, pertanto,
di dare concreta attuazione a tali politiche a favore dei lavoratori impegnati
nei cantieri della provincia di Varese, ma non residenti oppure provenienti da
paesi comunitari e non, le parti auspicano la definizione di un progetto
denominato “Affitto Varese” , o la verifica sulla
possibilità di utilizzare aree dismesse o dismettibili di proprietà privata e/o
del demanio pubblico, quale volano in grado di immettere sul mercato un numero
significativo di alloggi di edilizia pubblica/convenzionata.
Le parti, inoltre, ritengono in
via sperimentale di privilegiare le iniziative
individuate dalle Istituzioni per agevolare l’accoglienza dei lavoratori non
residenti e regolarmente iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Varese.
Le parti concordano di istituire
un tavolo per l’individuazione della fattibilità relativa
allo sviluppo di iniziative legate all’istituto dell’accoglienza,
mediante l’eventuale utilizzo di risorse pubbliche .
ARTICOLO 8 (Orario di lavoro)
Con riferimento all'art. 5 del Contratto Collettivo
Nazionale 29 gennaio 2000, l'orario di lavoro effettivamente prestato é
stabilito in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni in tutti i 12 mesi
dell'anno.
Eventuali modifiche dovute a esigenze di
carattere tecnico-organizzativo della singola Impresa dovranno essere
concordate tra la Direzione dell'Impresa e i Delegali Sindacali Aziendali, e/o
OO.SS. territoriali e dovranno risultare da atto
scritto,fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 20
C.C.N.L. 29/01/2000.Resta valido quanto precisato dall’art.10 del ccnl 29 gennaio 2000 in materia di recuperi, fatto salvo
quanto previsto dalla normativa in materia di cassa Integrazione Guadagni.
L'orario di inizio e di fine lavoro sarà concordato a
livello aziendale fra i rappresentanti di cantiere e la direzione stessa. Per
i lavori preparatori e complementari, come di consuetudine, potranno essere
concordate lievi variazioni di orario.
L'orario
di lavoro di cantiere dovrà essere rispettato anche dalle Imprese che eseguono
il subappalto. Si riconferma la disciplina prevista dalla lettera B dell'art. 5
del C.C.N.L. 29/01/2000 in materia di riposi annui, permessi individuali e
riduzione di orario di lavoro.Nel ribadire i contenuti
dell'art. 5, lettera A - sub. 4° -, nel vigente C.C.N.L.,
le parti condividono che le lavorazioni del settore e le condizioni
meteorologiche del territorio richiedono una maggiore flessibilità nella
determinazione dell'orario di lavoro con particolare riferimento alla sua
distribuzione annuale e pertanto si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi
dalla firma del presente accordo al fine di redigere una normativa di flessibilità
dello stesso.
ARTICOLO
9 (Indennità territoriale di settore e premio di produzione)
In attuazione dell'art. 12
del C.C.N.L. 29/01/2000, l'indennità territoriale di settore per gli operai ed
il premio di produzione per gli impiegati vengono
confermati nelle misure attualmente in vigore per la Provincia di Varese come
da tabella:
TABELLA
CATEGORIA |
PREMIO DI PRODUZIONE – INDENNITA’
TERRITORIALE – VALORI MENSILI- |
INDENNITA’
TERRITORIALE OPERAI |
7°
livello |
€ 146,44290 |
|
6°
livello |
€ 136,71853 |
|
5°
livello |
€ 115,96161 |
|
4°
livello |
€ 103,56045 |
€ 0,68841 |
3°
livello |
€ 94,54001 |
€ 0,64116 |
2°
livello |
€ 86,36398 |
€ 0,58098 |
1° livello |
€ 74,94047 |
€ 0,50618 |
ARTICOLO 10 (Elemento Economico
Territoriale)
Visto l'art. 2 della
legge 23.5.1997 n. 135
* tenuto conto degli accordi
sottoscritti dall'Ance e dalle Organizzazioni
Nazionali di Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL in data 29 gennaio 2002,
nonché della lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e delle
istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1996, n. 213
* ritenuto, in
relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di
secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel
territorio, ai suoi risultati e alla conseguente produttività conseguita,
l'elemento economico territoriale é determinato in coerenza con quanto previsto
dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 12 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e
dalla L. 135/97.
Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui
incidenza sui vari istituti contrattuali é quella stabilita agli artt. 25 punto 3 e art. 45 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 - le parti
sottoscritte si riferiscono all'andamento e ai risultati a livello territoriale
della Provincia di Varese, sulla base dei seguenti indicatori:
ciò premesso, le Parti convengono
quanto segue:
1) L'andamento del settore nel
territorio provinciale verrà monitorato tramite
l'escursione dei valori corrispondenti ai parametri indicati nel
"Meccanismo di calcolo" ed, in relazione allo stesso, si stabiliranno
le possibili variazioni dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) previsto
dall'ipotesi di accordo 29.1.2002, citato in premessa;
2) La prima verifica dei
mutamenti di tali valori verrà effettuata entro il 31
dicembre 2003 ed in quella sede si determinerà l'ammontare dell'E.E.T. a valere
dal 1° gennaio 2004 per un periodo di 12 mesi e cioè sino alla seconda
verifica;
3) L'entità della
erogazione dell'E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione
percentuale risultata nel periodo preso in considerazione (dal 1.10.2002 al
30.09.2003) secondo i meccanismi di calcolo;
4) In
attesa di tale verifica, viene riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2003,
un'anticipazione pari a € 71,30/mensili rapportata ai lavoratori inquadrati al
III° livello e riparametrata proporzionalmente agli indici del C.C.N.L. per le
rimanenti categorie di lavoratori, da riassorbire nell'E.E.T. che si andrà a
determinare dopo la verifica;
5) Nel caso la verifica facesse
registrare un esito inferiore all'anticipazione erogata si determinerà una
nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, determinata sulla base dei
risultati del periodo, in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri di riferimento. Le stesse modalità
saranno adottate in occasione delle successive verifiche.
6) In occasione della prima
verifica - relativa al 2003 -, qualora dall'analisi dell'escursione dei
parametri di cui alla tabella del meccanismo di calcolo ne derivasse un
risultato economico (v.b.) pari o superiore all'importo di € 71,30 mensili,
erogato quale anticipazione 2003, l'importo dell'anticipo 2004 verrà incrementato , fino al limite del risultato economico
evidenziato, tenendo conto del massimale ex ipotesi accordo nazionale
29.1.2002. Le stesse modalità saranno adottate in
occasione delle successive verifiche.
7) Tenuto conto della vigenza
del presente Contratto Integrativo Territoriale, si conviene che le verifiche
successive alla prima verranno effettuate:
* entro il 31.12.2003, con riferimento al periodo 01.10.02 - 30.09.03;
* entro il 31.12.2004, con riferimento al periodo 01.10.03 - 30.09.04;
* entro il 31.12.2005, con riferimento al periodo 01.10.04 - 30.09.05;
8) Ai lavoratori che
interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza
del periodo annuale preso di riferimento per l'erogazione del premio verrà
corrisposto il valore dell'E.E.T. proporzionalmente al servizio prestato
relativo all'anticipazione erogata;
9) Quattro mesi prima della scadenza definitiva verrà fissato un incontro per definire
obiettivi e quantificazione futura sempre nel rispetto della allora vigente
normativa contrattuale nazionale di riferimento;
Le parti precisano che
l’Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 39 lett. D), e 47 del CCNL
29 gennaio 2000 è stabilito, come da Ipotesi di accordo
territoriale del 24.7.2002 con decorrenza 1.1.2003 entro la misura massima
dell’11% dei minimi di paga e di stipendio (tale percentuale assorbirà la
quantità salariale prevista con il contratto territoriale del 26 marzo
1998) e con decorrenza 1.1.2004 entro
la misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio
MECCANISMO DI CALCOLO
L'Elemento Economico
Territoriale é variabile rispetto a 3 parametri di produttività del settore:
- 1° media mensile ore
denunciate nel triennio precedente dai dipendenti iscritti alla CEMA di Varese ;
- 2° indicatore: n° dipendenti
iscritti Cassa Edile Varese;
- 3°
indicatore: n° imprese iscritte CEMA
1° indicatore (34%)
2°
indicatore (33%)
3°
indicatore (33%)
Determinazione E.E.T.
IMPIEGATI
DISCONTINUI Tabella in vigore dal 1 gennaio 2003
OPERAI APPRENDISTI Tabella in vigore dal 1 gennaio 2003
IMPIEGATI
APPRENDISTI Tabella in vigore dal 1 gennaio 2003
Le parti convengono
che qualora la somma dei tre parametri registri andamenti positivi
sono da intendersi a concorrere per l'erogazione di quanto previsto come tetto
massimo dall'ipotesi di accordo nazionale 29 gennaio 2002.
N.B. i dati
relativi, al monte ore denunciate, alle imprese, ai lavoratori iscritti in
Cassa Edile fanno riferimento all'anno cassa edile.
Il premio di
risultato é correlato per il 34% al primo indice, per il 33% al
secondo e per il 33% al terzo.
I valori di E.E.T.
riportati sono quelli relativi ai salari e agli stipendi dei lavoratori
inquadrati al III° livello e saranno riparametrati proporzionalmente agli
indici del C.C.N.L. per tutti i livelli di inquadramento dei lavoratori.
Nel caso di
passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di
riferimento, verrà erogato l'importo dell'E.E.T.
afferente l'ultima categoria di appartenenza.
* * * * * * * *
Le parti si danno
altresì atto che la struttura dell'E.E.T. così come ripartito secondo la
tabella allegata, corrisponde nel complesso e nei dettagli applicativi alle
vigenti disposizioni normative in tema di erogazioni
retributive di cui siano incerti l'ammontare e pertanto riconoscono la
sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta
"decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo. A tal fine
l'Associazione dei Costruttori Edili provvederà al deposito del presente
accordo nei termini di legge.
ARTICOLO 11 (Indennità di
trasferta)
Con riferimento all'art. 22 del
C.C.N.L. 29/01/2000 le parti concordano che dal 1° ottobre 2002 si applichi la seguente disciplina:
L’operaio in servizio, comandato
a prestare la propria opera in un luogo situato oltre 8 chilometri dai confini
territoriali del Comune per il quale é stato assunto e fino a 15 Km., ha diritto a percepire una indennità del 12% da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del
C.C.N.L. 29/01/2000, oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove
l'impresa non vi provveda in proprio.
All’operaio in servizio,
comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre 15 chilometri
dai confini territoriali del Comune per il quale é stato assunto e fino a 30 Km., ha diritto a percepire una indennità del 14% da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del
C.C.N.L. 29/01/2000, oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove
l'impresa non vi provveda in proprio.
All’operaio in servizio,
comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre i 30 chilometri
dal confine territoriale del Comune in cui é stato assunto, ha diritto di
percepire una indennità del 16% da calcolarsi sugli
elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 29/01/2000 oltre al
rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa non vi provveda in proprio.
Le indennità di cui ai
commi precedenti non sono dovute nel caso che il
lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o
quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o
abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
In caso di controversia in
merito alla determinazione delle distanze le parti convengono di assumere come distanza il percorso più breve, in un solo senso, dal
confine del Comune al cantiere.
ARTICOLO 12 (Mensa)
L'impresa, in
relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri (purché previsti per
un periodo non inferiore ai 3 mesi) alle caratteristiche delle opere da
eseguire, al luogo di residenza dei dipendenti su richiesta di almeno 15
dipendenti dell'impresa occupati nel cantiere, provvederà, nel cantiere o nelle
immediate vicinanze, affinché si possa consumare un pasto caldo, mediante il
ricorso a convenzioni con servizi esterni od allestimento di un servizio di
mensa nel cantiere medesimo. Ove risulti necessario e
ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione e alla durata dei
cantieri le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la
predisposizione di servizi comuni a più imprese
Il pasto é inteso come primo
piatto, secondo piatto, pane, contorno e ½ litro di acqua
minerale, con esclusione di altre bevande.
Qualora si renda improponibile
la fornitura dei pasti caldi in cantiere da parte di aziende
specializzate e i lavoratori usufruiscono del pasto in trattoria il costo a
carico per l’ impresa edile è di € 7,50 al giorno.
Ove non si renda possibile
l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta a tutti i lavoratori
che non abbiano diritto al rimborso, una indennità
sostitutiva mensa come di seguito definita:
- Euro 5,50 giornaliere dal 1°
ottobre 2002;
- Euro 6,00 giornaliere dal 1°
ottobre 2003;
- Euro 6,50 giornaliere dal 1°
ottobre 2004;
L'indennità
sostitutiva di mensa non spetta ai lavoratori che si avvalgono del servizio di
mensa attuato in forma di cui ai primi due commi,
salvo il caso di lavoratori impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo
in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle
condizioni di salute dei lavoratori.
L’impresa potrà avvalersi, in
sostituzione e previo accordo con i lavoratori, dell’erogazione di ticket
restaurant, nei limiti dell’esenzione contributiva prevista per legge.
Le prestazioni previste dal
presente articolo non sono applicate ai dipendenti che hanno sottoscritto un
contratto di lavoro con orario giornaliero pari o inferiore alle quattro ore e
che non prestano la loro opera in cantiere.
Restano
immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori
presso le singole imprese.
ARTICOLO 13 (Ferie)
In attuazione
dell'art. 16 del c.c.n.l. 29/01/2000 si concorda che nei mesi di luglio e
agosto ai dipendenti verrà di norma concesso di godere
di un periodo di ferie collettive di 3 settimane compatibilmente con le
esigenze tecnico produttive dell’azienda. .
Il periodo di godimento
delle ferie estive collettive verrà di norma concordato
tra l'azienda e i lavoratori, o loro rappresentanti, entro il 31 marzo di ogni
anno.
Il godimento della
quarta settimana di ferie avverrà di norma nel periodo
delle festività natalizie e di fine anno sempre compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive dell'azienda, salvo diverso accordo tra l'impresa ed i
lavoratori, o loro rappresentanti.
ARTICOLO 14 (Infortunio)
Tenendo conto dei gravi ritardi
con cui vengono erogate le prestazioni economiche da parte dell’Inail in caso di infortuni e malattie
professionali le parti si impegnano a sviluppare azioni congiunte finalizzate a
ridurre i tempi di erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità
temporanea di cui agli artt.66 e sgg.DPR 1124/65 da parte
dell’INAIL, per non frustrarne carattere
di sostentamento.
Le parti sostengono che il
carattere di sostentamento della
prestazione in parola possa essere assicurato dal riconoscimento da parte
dell’INAIL di acconti su tale indennità in misura non
inferiore al 70% della prestazione maturata nell’arco del mese precedente di
assenza per evento infortunistico. Di tale concordata valutazione le parti si impegnano a farsi congiuntamente promotori nei confronti
della sede locale dell’Istituto.
ARTICOLO 15 (Trattamento
economico per ferie, gratifica natalizia e festività)
Ai sensi
dell'art. 19 del CCNL 29/01/2000 il trattamento economico spettante agli operai
per ferie (8,50%), gratifica natalizia (10%) a norma dell’art.19 del
CCNL 29 gennaio 2000 é assolto
dall’impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50%
(diciotto e cinquanta per cento), da calcolarsi su tutti gli elementi della
retribuzione di cui al punto 3 art.25 del vigente c.c.n.l oltre al 4,95% per
riposi annui.
Detta percentuale
deve essere versata dalle imprese alla Cassa Edile mensilmente a decorrere dal
30.4.2004 e comunque secondo gli accordi attuativi che
saranno presi tra le parti entro il 31/12/2003.
La Cassa Edile effettuerà il pagamento delle somme spettanti in due
soluzioni semestrali entro il 31 luglio e il 15 dicembre di ciascun semestre
per l'intera risultanza della percentuale prevista.
Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme come sopra
detto:
- quando
l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività o mestiere o
si rechi all'estero per motivi di lavoro;
- in caso di chiamata alle armi
per obblighi di leva o di richiamo;
- in caso di decesso
dell'operaio;
- in caso di invalidità
o di vecchiaia ai sensi della legge.
Tutte le aziende
sono tenute a rispettare le modalità e i termini per
presentare le denunce e per effettuare i versamenti come da
punto 24 del presente ccipl.
ARTICOLO 16 (Previdenze sociali)
Il
contributo dovuto alla Cassa Edile con decorrenza 1° aprile 2003 é fissato nella misura del 2,70%
di cui 5/6 (2,25%) a carico dei datori di lavoro delle imprese e 1/6
(0,45%) a carico dei lavoratori calcolato su tutti gli elementi della
retribuzione e su tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente
prestate.
Le imprese, sulla base delle
disposizioni previste, entro la fine di ciascun mese, debbono
denunciare alla Cassa Edile i nominativi e la categoria degli operai ammalati o
infortunati nel mese precedente nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro
e si presteranno ad assistere i lavoratori loro dipendenti nell'espletamento
delle formalità.
ARTICOLO 17 (deleghe sindacali)
In applicazione all'art.
38 del vigente c.c.n.l. le parti concordano che le quote deleghe sindacali a favore dei sindacati dei
lavoratori firmatari del presente accordo vengono
trattenute dalla Cassa Edile unica operante sul livello provinciale, ai singoli
lavoratori ad essa iscritti nella misura stabilita dagli Organismi decisionali
di FENEAL-FILCA e FILLEA territoriali.
La trattenuta in oggetto
sarà effettuata solo a carico dei lavoratori che avranno rilasciato delega
debitamente firmata indicante a quale sindacato si intende
sia versata.
ARTICOLO 18 (Quote di adesione contrattuale)
La quota di adesione contrattuale provinciale a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori dipendenti é fissata nella misura paritetica dello
0,50% da computarsi su tutti gli elementi della retribuzione, maggiorata del
18,50% più 4,95%.
Le stesse quote di adesione contrattuale, nelle misure precisate, dovranno
essere versate alla Cassa Edile come segue:
a) quelle a carico del datore di
lavoro verranno ripartite dalla Cassa Edile secondo
l'accordo che interverrà fra l'Associazione Costruttori Edili e le Associazioni
Artigiane della provincia di Varese, firmatarie del presente accordo e l'ANCE
di Varese;
b) quelle a carico dei
lavoratori – a disposizione delle organizzazioni Sindacali FENEAL – FILCA-
FILLEA territoriali, verrà trattenuta dall’impresa e
versata alla Cassa Edile, che provvederà alla
ripartizione secondo l'accordo
fra le organizzazioni sindacali provinciali sopra riportate.
ARTICOLO 19 (Cariche sindacali)
Ad integrazione di quanto
previsto al punto b) dell'art. 105 del C.C.N.L. 29/01/2000, si conviene che ai componenti dei Comitati Direttivi delle Federazioni e dei
Sindacati Provinciali della categoria i permessi retribuiti possono essere
concessi con possibilità di cumulo trimestrale.
La retribuzione relativa a tali permessi per i lavoratori operai dovrà
essere assoggettata alla normale maggiorazione per cassa edile (18,50%) ed alla
maggiorazione del 4,95% per riposi annui.
ARTICOLO 20 (Attrezzi di lavoro)
Tutti gli attrezzi
necessari per l'espletamento del proprio lavoro saranno consegnati ad ogni
lavoratore da parte delle Imprese e sostituiti ogni qualvolta si renda necessario. Valgono comunque
le norme di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 29/01/2000.
ARTICOLO 21 (indumenti/ calzature di lavoro)
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare per quanto
riguarda i D.P.I. in capo all’impresa.
Con decorrenza 1° Aprile 2003 le imprese verseranno
lo 0,35% (zerotrentacinquepercento) alla Cassa Edile della provincia di Varese
per la fornitura annuale di indumenti di
lavoro/calzature da lavoro conformi alle normative antinfortunistiche, relative
alle mansioni svolte da ciascun lavoratore iscritto alla Cassa Edile compresi i
lavoratori neoassunti.
La distribuzione viene
annualmente effettuata dalla Cassa edile in base alle indicazioni dell’apposita
commissione, (allo stato attuale è prevista la distribuzione di due paia di
scarpe).
La contribuzione di cui sopra verrà
allocato nel fondo INDUMENTI/CALZATURE.
La gestione operativa sarà affidata alla
Commissione istituita dalla CEMA.
La fornitura annuale da parte della Cassa edile verrà di
norma effettuata entro il mese di febbraio dell’anno
successivo ai lavoratori in forza al 1° ottobre dell’anno precedente.
Per i nuovi assunti, successivamente
alla data di cui al precedente comma, sarà effettuata con cadenze mensili.
ARTICOLO 22 (Previdenza
complementare)
Le parti convengono che, a seguito
degli Accordi Nazionali ex art.97 del vigente ccnl a decorrere dal 1° gennaio 2004, verrà costituito presso la Cassa Edile di Varese apposito
Fondo allo scopo di mutualizzare, fra
tutte le imprese, gli oneri della previdenza complementare di settore posti a
carico delle imprese pari all’1% in esito all’adesione volontaria, da parte dei
lavoratori iscritti alla Cassa Edile stessa.
Al finanziamento di detto Fondo si
provvederà mediante apposito contributo posto a carico
delle imprese e fissato, con decorrenza 1° gennaio 2004, nella misura dello
0,15%.
Le parti si incontreranno
entro il 1° luglio 2004 per valutare la rispondenza della percentuale posta a carico
delle imprese alle effettive esigenze del Fondo. Qualora le parti constatassero che il sistema di previdenza di settore non
dovesse avviarsi entro il 1° ottobre 2004, conseguirà l’immediata sospensione
di detta contribuzione a carico delle imprese che sarà automaticamente
riattivata al momento del primo versamento degli operai al Fondo di Previdenza
Integrativa di settore. Nella ipotesi in cui il Fondo
stesso non trovasse attuazione le parti si incontreranno per definire la
destinazione delle risorse accumulatesi.
Le parti si incontreranno
entro il mese di ottobre 2003 al fine di valutare la destinazione delle risorse
accumulatesi per il fondo APES.
ARTICOLO 23(Cassa Edile)
L'attività della Cassa Edile della Provincia
di Varese, costituita in esecuzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo
di Lavoro dell'8 ottobre 1945, é regolata da apposito
Statuto rinnovato e approvato dalle Associazioni Sindacali contraenti il
27.5.91.
La
dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L.
29/01/2000 e al presente Contratto Integrativo Provinciale, nonché allo Statuto
ed al regolamento della Cassa Edile della Provincia di Varese - da rilasciarsi
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del richiamato C.C.N.L.
29/01/2000, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e
delle prestazioni della cassa Edile medesima - é raccolta da quest'ultima, in
via generale, all'atto del primo pagamento semestrale agli operai delle somme
accantonate.
La
Cassa Edile curerà la raccolta delle dichiarazioni di cui al comma precedente
da parte dei datori di lavoro e degli operai che si iscriveranno
ad essa al momento stesso della loro iscrizione.
Le
modalità da seguire per la raccolta delle dette
dichiarazioni e per la loro messa a disposizione di chi ne abbia interesse sono
stabilite dalla stessa Cassa Edile d'accordo con le Associazioni sindacali
contraenti.
Nel
riconfermare la piena autonomia provinciale della Cassa Edile e tenendo
presente la naturale mobilità che caratterizza il rapporto di lavoro della mano
d'opera edile, le parti si impegnano a promuovere le
iniziative per il riconoscimento delle prestazioni ai lavoratori secondo quanto
determinato dagli accordi provinciali e dalla regolamentazione nazionale, per
favorire il coordinamento regionale delle Casse Edili.
In
tal senso nel riaffermare il ruolo insostituibile della Cassa Edile quale
strumento di attuazione della politica sindacale del
settore, le parti riconoscono che il ruolo della stessa può essere meglio
svolto nel generale interesse del settore e dei lavoratori se nell'ambito della
provincia opera una sola Cassa Edile e si impegnano affinché non sorgano
situazioni di difficoltà e di disagio.
Si decide la costituzione
di una Commissione paritetica con lo scopo di approfondire e sottoporre alle
parti entro il mese di giugno 2003:
rilascio delle
certificazioni e problemi connessi;
aspetti
relativi alla regolarità contributiva;
allargamento
dell'iscrizione alla Cassa.
Inoltre le parti
convengono sulla necessità di un rafforzamento del recupero crediti da parte
della Cassa Edile tramite l’assunzione, entro il mese di aprile
2003, di una specifica figura professionale per il recupero dei contributi non
versati alla Cassa Edile stessa, per mantenere i rapporti con i legali, con i
lavoratori direttamente interessati e le OO.SS,
territoriali e per la promozione delle iscrizioni delle imprese e della
regolarità contributiva
In attuazione della disposizione
contenuta nell'art. 37, lettera d), punto 3 del CCNL
29.1.2000, e dell'accordo sindacale nazionale 3.10.2001, a decorrere dal
01.04.2002, la Cassa Edile di Varese adotta il modello di denuncia allegato al
medesimo accordo sindacale nazionale 3 ottobre 2001. Con decorrenza 30/04/2004 gli adempimenti
anche di versamento delle imprese alla
Cassa Edile dovranno avere la periodicità
stabilita ai sensi dell’art.15 del presente ccpil.
I modelli D.N.L. (Denunce Nominative Lavoratori) dovranno pervenire entro e non oltre
il 20 del mese successivo a quello di riferimento.
ARTICOLO 25 (Prestazioni
Collaterali)
Gli operai dipendenti
dalle Imprese Edili operanti nel territorio avranno diritto alle seguenti
prestazioni collaterali secondo la disciplina operativa degli
allegati Protocollo e Regolamento:
01) SUSSIDIO MATRIMONIO al lavoratore
che contrae matrimonio monogamo € 400,00=
02)
SOGGIORNI MARINI E MONTANI per tutti i figli dei lavoratori compresi tra 6 e 15
anni
03) RIMBORSO TICKETS - CURE
TERMALI – FANGOTERAPIA -SPESE DI VIAGGIO per lavoratori bisognosi di cure
termali e fangoterapie qualora inviati da INPS o ASL
04)
INTEGRAZIONE PER FORME TUBERCOLARI ai lavoratori ammalati di TBC € 5 = o
€10,00= giornaliere
05) BORSA DI STUDIO PER I
LAVORATORI E I FIGLI- (secondo il Bando annualmente indetto dal Comitato di
Gestione CEMA)
06) CONTRIBUTO SPESE DIDATTICHE
per i figli dei lavoratori iscritti per la prima volta alla prima classe delle
medie inferiori (€160,00=) o superiori (€ 220,00=)
07) PREMIO PROMOZIONALE GIOVANI
per il primo ingresso nel settore €350,00;
08) CONTRIBUTO FINALIZZATO AL
RECUPERO DEL LAVORATORE E DEL CONGIUNTO ENTRO IL 1° GRADO DI PARENTELA,
TOSSICODIPENDENTI €1.500,00= annui
09) RIMBORSO AI LAVORATORI IN
TRATTAMENTO EMODIALITICO € 20,00= al giorno
10) ASSEGNI FAMILIARI PER
INFORTUNIO – (€ 40/60 per max. 3 Mesi)
11) SUSSIDIO PER CURE DENTARIE (massimo € 450,00=), LENTI
OCULISTICHE (massimo € 120,00=), e PROTESI ACUSTICHE
(massimo € 120,00=)
12) ASSEGNO A FAVORE DI
PORTATORI DI HANDICAP € 650,00=
13) CONCORSO SPESE FUNERARIE
(nel caso di decesso del lavoratore alla famiglia dello stesso verrà erogata la somma di € 550,00=, ovvero di €1.100,00= in
presenza di figli minori; nel caso di decesso del coniuge o di un figlio del
lavoratore al lavoratore verrà erogata la somma di € 550,00=)
14)
SUSSIDIO STRAORDINARIO PER MALATTIA SUPERIORE A 270 GIORNI ( €250,00= per max 5
mesi);
15) PREMIO NATALITA’ (€ 250,00=)
16) CONTRIBUTO PER VISITE
MEDICHE SPECIALISTICHE
17) SUSSIDIO STRAORDINARIO
18) CARENZA
MALATTIA - All'operaio assente per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni
e fino a 14 giorni verrà erogato, per i primi 3 giorni di carenza, un sussidio
aggiuntivo a quanto previsto dal CCNL 29 gennaio 2000 per raggiungere il 100%
della retribuzione oraria. Per le aziende iscritte in Cassa Edile tale
prestazione é assolta con le modalità del successivo
punto 18 del Protocollo Prestazioni CEMA.
Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze
espressamente indicate, il presente accordo entra in vigore il 1 aprile 2003. ed
avrà scadenza il 31 dicembre 2005. Resta inteso che qualora non sia disdetto da
una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno
tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore a che
non sia stato sostituito dal successivo contratto integrativo.
Stampa del contratto
La stampa del presente contratto
è a cura e spese della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della provincia di
Varese e sarà effettuata entro il 30 aprile 2003.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Varese, lì 27 marzo 2003
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Protocollo aggiuntivo
prestazioni collaterali della Cassa Edile
Le parti
approvano le sottosegnate prestazioni collaterali, il diritto alle quali matura
a condizione che si tratti di lavoratori non in prova, dipendenti da imprese
iscritte alla Cassa Edile ed in regola con i contributi per i quali sia stato effettuato
l'accantonamento per almeno 1.500 ore ovvero 800 ore di lavoro ordinario
rispettivamente nei quattro trimestri solari o nel semestre solare antecedente
il mese di fruizione della prestazione.
Ai fini
dell'anzidetto requisito delle 1.500 o 800 ore, si computano nei limiti della
conservazione obbligatoria del posto anche le assenze per servizio militare e
quelle per malattia, infortunio, maternità e TBC regolarmente indennizzate le
ore di intervento della CIG autorizzate dall'INPS, le
ore di permesso retribuito e di assemblea retribuita previste dal CCNL e dalla
legge 20.5.1970 n.300 le ore di assenza per ferie maturate e godute e le ore
retribuite per le festività nonché i periodi lavorati in altre circoscrizioni
territoriali purché coperti da accantonamenti presso le Casse Edili.
Ai lavoratori
provenienti da altre Province le prestazioni saranno erogate a condizione di
reciprocità e a condizioni di accertata regolarità
contributiva dell'azienda e qualora le stesse assistenze siano previste anche
dalla cassa di provenienza.
REGOLAMENTO
PRESTAZIONI COLLATERALI
Sono istituite le
prestazioni collaterali qui di seguite descritte. Il diritto ad usufruire di tali prestazioni matura alle seguenti condizioni.
1) Lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Varese, al
momento dell’evento che origina la richiesta di prestazione, salvo diversa
indicazione della prestazione e dipendente di impresa
in regola con il versamento di percentuali e contributi.
2) Si deve trattare di lavoratore non in prova, per il quale sia stato effettuato l'accantonamento per almeno 1.500 ore ovvero 800
ore di lavoro ordinario rispettivamente nei quattro trimestri solari o
nel semestre solare antecedente il mese di fruizione della prestazione. Sono
fatte salve diversa regolamentazione definite per le
singole prestazioni. Ai fini di tale requisito - 1.500 ore e 800 ore - si
computano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le
assenze per: servizio militare, malattia, infortunio, TBC regolarmente
indennizzate, maternità, C.I.G. relativamente alle ore
autorizzate dall'I.N.P.S., permesso retribuito. ore di
assemblea retribuita previste dal C.C.N.L. e dalla Legge 20.05.1970, n. 300,
ferie maturate e godute, festività, nonché i periodi
lavorati in altre circoscrizioni territoriali purché coperti da accantonamenti
presso Le Casse Edili ove viga il criterio di reciprocità.
Per i lavoratori assunti a tempo
parziale le ore necessarie per avere diritto alle prestazioni e gli importi
delle stesse saranno riproporzionati all’orario di lavoro prestato, risultante
dal patto di assunzione. Allo stesso modo le
prestazioni e gli importi delle stesse saranno riproporzionate e diminuite in
funzione dell’orario di lavoro prestato.
-Il lavoratore decade dal
diritto alle prestazioni della Cassa edile immediatamente nel momento che cessa
il rapporto di lavoro con l’impresa.Nel caso di decesso per infortunio sul
lavoro gli eredi hanno diritto alle prestazioni (colonie, contributo per spese
didattiche, borse di studio, ) fino a 2 anni dalla data del decesso.
3) Le domande per poter usufruire delle prestazioni di seguito
elencate dovranno essere inoltrate
dal lavoratore alla Cassa Edile entro 6 mesi dalla maturazione del diritto.
Per tutte le prestazioni, quindi, é necessario che il lavoratore inoltri la relativa domanda. Qualora la domanda fosse presentata dal lavoratore nei successivi sei mesi
l'ammontare della prestazione sarà al 50%. Dopo complessivi dodici mesi dalla
maturazione del diritto non verrà erogata alcuna
prestazione.
4) Il diritto all'erogazione della prestazione é
acquisito nel momento della presentazione della domanda, qualora ricorrano le
condizioni contrattuali. Se in tale momento l'impresa non é in regola con il
versamento di percentuali e contributi l'erogazione viene
temporaneamente sospesa pur valendo il diritto come sopra spiegato.
L'erogazione verrà effettuata solo dopo che l'impresa
avrà regolarizzato la propria posizione.
5) Per quanto riguarda il requisito di anzianità, verrà riconosciuta anche l'anzianità maturata
presso altre Casse Edili, laddove é riconosciuto il principio di reciprocità.
6) La data
di decorrenza del presente regolamento di prestazioni collaterali é fissata dal
1° aprile 2003
1) SUSSIDIO MATRIMONIO
E' riconosciuto un sussidio al
lavoratore che contrae matrimonio monogamo nella misura di €400,00
Fare domanda
e
allegare:
fotocopia del
certificato di matrimonio rilasciato dal Comune o dall’autorità competente.
2) SOGGIORNI MARINI E MONTANI
E' previsto l'invio
alle colonie marine e montane dei figli dei lavoratori compresi tra i 5 e i 16
anni di età.
Fare
domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso
specificatamente ogni anno.
3) RIMBORSO TICKETS - CURE
TERMALI – FANGOTERAPIA E SPESE VIAGGIO
E' previsto il
rimborso tickets ai lavoratori, per fruizione di cure
termali o fangoterapia a carico I.N.P.S. o A.S.L..
Agli stessi
lavoratori sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio anche con mezzi
propri fino ad un massimo di € 90 =.
Fare domanda e allegare
documentazione, anche per le spese viaggio sostenute.
4) INTEGRAZIONE PER FORME
TUBERCOLARI.
La Cassa Edile
corrisponde al lavoratore affetto da forme tubercolari una indennità
giornaliera (compreso sabato, domenica e festivi) di € 5,00= durante il periodo
di ricovero in casa di cura (sanatorio), e di € 10,00= giornaliere durante il
periodo post sanatoriale, pertanto fino a guarigione o stabilizzazione clinica
avvenuta.
L'integrazione in
oggetto é corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi purché il
lavoratore sia assistito dall'I.N.P.S.. Tale
assistenza cessa, qualora il lavoratore riprenda la propria attività lavorativa
o si dimetta volontariamente dall'impresa dove prestava la sua opera
dall'inizio della malattia.
Fare domanda, entro 6 mesi dalla
data di pagamento dell'indennità corrisposta per lo stesso titolo da parte
dell'I.N.P.S..
e
allegare:
certificati medici
o del luogo di cura, anche in fotocopia,
fotocopia
pagamento I.N.P.S..
5) BORSE DI STUDIO PER I
LAVORATORI E I FIGLI
E' prevista l'assegnazione di borse di studio
per i lavoratori e i figli dei lavoratori frequentanti Scuole Medie Superiori o
Università.
Fare
domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso
specificatamente ogni anno su indicazione delle parti contrattuali.
6) CONTRIBUTO SPESE DIDATTICHE
Ai lavoratori iscritti alla
Cassa Edile al 30 settembre di ogni anno ed in
possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni collaterali della cassa
edile che abbiano figli che frequentano scuole medie inferiori e superiori
verrà riconosciuto:
a) In occasione dell'iscrizione
per la prima volta alla prima classe della scuola media inferiore dei figli di
lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile di Varese al figlio
del lavoratore viene corrisposto un importo pari a €
160,00= a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.
Fare
domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno
scolastico.
Alla domanda vanno allegati:
-
attestato di frequenza, anche via fax, alla prima classe della media inferiore
rilasciato dalla scuola;
- il lavoratore dovrà produrre
autocertificazione con indicazione del legame di parentela;
b) in occasione
dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola media
superiore dei figli di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Varese, al
figlio del lavoratore viene corrisposto un importo
pari a €220,00= a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.
Fare
domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno
scolastico.
Alla domanda vanno allegati:
-
attestato di frequenza, anche tramite fax, alla prima classe della media
superiore rilasciato dalla scuola;
- il lavoratore dovrà produrre
autocertificazione con indicazione del legame di parentela;
la
prestazione verrà erogata una sola volta.
7) PREMIO PROMOZIONALE GIOVANI
La Cassa Edile riconosce ai giovani lavoratori
iscritti, la seguente prestazione, se già non percepita da altre Casse Edili.
Ai
giovani di età non superiore ai 26 anni, iscritti nel
settore edile, la somma di € 350,00. In deroga al regolamento generale per tale
prestazione è necessaria la permanenza nel settore di 30 mesi nell’arco degli
ultimi 5 anni e almeno 4 mesi consecutivi in provincia di Varese nel momento
della richiesta della prestazione.
In ogni caso per tutti i lavoratori che fanno domanda per ottenere questa prestazione è necessario che i 30 mesi di permanenza
si concludano prima del compimento dei 26 anni. In mancanza di questo requisito
la prestazione non può essere erogata;
Fare domanda da
presentare in Cassa Edile al compimento dei 30 mesi di permanenza nel settore.
8) CONTRIBUTO FINALIZZATO AL
RECUPERO DEL LAVORATORE E DEL CONGIUNTO ENTRO IL 1° GRADO DI PARENTELA, TOSSICODIPENDENTI
E' previsto un contributo
finalizzato a concorrere al recupero del lavoratore moglie
e figli, tossicodipendenti iscritto alla Cassa Edile, che viene erogato nei
seguenti termini:
assegno fino a
un massimo di €1.500,00= annue, a Istituti, Enti, Comunità di comprovata
esperienza e serietà nel campo della lotta alla tossicodipendenza, dove é in
cura il tossicodipendente che volontariamente accede ai programmi terapeutici e
di riabilitazione.
Il totale complessivo annuo a disposizione della Cassa Edile per
tale prestazione é fissato in €
11.000,00=.
Fare
domanda a cura dell'Istituto / Ente / Comunità ed inoltrarla in forma riservata
direttamente alla Cassa Edile.
Per detta prestazione, se il soggetto da recuperare é il
Lavoratore, non é richiesto il requisito dell'accantonamento per almeno 1.500 ore
ovvero 800 ore di lavoro, così come descritto al punto 2 di detto
regolamento.
9) RIMBORSO AI LAVORATORI IN
TRATTAMENTO EMODIALITICO
E' previsto un rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico per l'importo
in cifra fissa di € 20,00= al giorno, per le sole
giornate di assenza parziale dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del
trattamento stesso.
La richiesta del trattamento economico ha
cadenza semestrale con presentazione di rispettiva domanda.
Fare
domanda e allegare:
idonea
certificazione medica e documentazione dell'Impresa di appartenenza attestante
la prestazione parziale di attività lavorativa nel giorno di assenza per
emodialisi. In deroga alle condizioni generali potranno presentare la domanda i
lavoratori con un numero di ore denunciate non
inferiore a 1000 ore nei quattro trimestri solari antecedente il mese di
fruizione e 500 ore nel semestre;
10) ASSEGNI FAMILIARI PER
INFORTUNIO
Ai lavoratori che hanno subito un infortunio sul
lavoro, dal 91° giorno la cassa edile erogherà, per un max di tre mesi, un
importo pari a 40,00 € mensili per i lavoratori che percepiscono in busta paga l’assegno per il nucleo familiare
fino a 150,00 euro mensili e di 60,00€
per coloro che usufruiscono di assegni superiore a
150,00€; Il totale complessivo annuo a disposizione della Cassa
Edile per tale prestazione é fissato in € 10.000,00=.
Fare domanda e allegare:
- busta paga comprovante l’assegno percepito e
busta paga senza percepimento dell’assegno familiare;
11) SUSSIDIO PER CURE DENTARIE,
LENTI OCULISTICHE CURATIVE E PROTESI ACUSTICHE
a) Ai
lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano
di cure dentarie la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese,
pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare
€. 450,00= e potrà essere erogato allo stesso lavoratore una volta ogni 4 anni.
b) Ai
lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano
di lenti oculistiche curative la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di
concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non
potrà superare € 120,00= e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una
volta ogni 4 anni.
c) Ai
lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano
di protesi acustiche, la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso
spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà
superare € 120.00= e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta
ogni 4 anni.
In ogni caso il fondo annuo complessivo a disposizione per tali
assistenze é fissato nella misura di €.65.000,00= (€32.500 per semestre).
Pertanto tutte le domande pervenute saranno esaminate nei mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno e saranno eventualmente
riproporzionate nel caso di insufficienza complessiva nel fondo di cui sopra.
Fare domanda
e allegare:
fattura/ricevuta
fiscale quietanzata -documentazione delle spese sostenute (anche in fotocopia con data di nascita e codice
fiscale apposto in fattura ) con data non anteriore a 180 giorni,
certificato del
medico o del tecnico ottico.
12) ASSEGNO A FAVORE DI
PORTATORI DI HANDICAP
A favore del
coniuge e dei figli del lavoratore, invalidi civili e/o portatori di handicap
tutelati dalle seguenti Leggi:
legge 381/70
- 382/70 - 118/71 - 18/80 - 508/88 - 509/88 - 2890/90 e 104/92 la Cassa Edile
eroga la somma annua di €650,00=.
Detta
prestazione annuale é riconosciuta agli invalidi civili e/o portatori di
handicap affetti da minorazioni in conseguenza delle quali hanno subito una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
La
prestazione matura solo una volta nell'anno finanziario Cassa Edile (Ottobre /
Settembre) e solo se il lavoratore avrà perfezionato il requisito del monte ore indicato al punto 2 del regolamento.
Fare domanda e allegare:
- fotocopia del verbale della
Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minoranza
fisica, tutelate dalle predette leggi;
- stato di famiglia.
In caso di domanda
a favore del coniuge o dei figli:
- fotocopia della dichiarazione
presentata all'Impresa per l'ottenimento delle detrazioni fiscali, che comprovi
che il familiare sia a carico del richiedente la prestazione.
La
prestazione é rinnovabile annualmente dietro presentazione di una nuova domanda
corredata dai documenti confermativi la situazione invalidante.
Le richieste intese a
recuperare la prestazione dovuta per l'anno finanziario già scaduto al 30
Settembre, saranno accolte solo se prodotte entro il 31 Marzo successivo l’anno
finanziario scaduto.
13) CONCORSO SPESE FUNERARIE
a) In caso di
decesso del lavoratore la Cassa Edile corrisponde alla sua famiglia un assegno
dell'importo di €550,00=. Tale somma é di €1.100,00= se ci sono
figli minori.
b) In caso di
decesso del coniuge o di figli che dallo stato di famiglia risultino
conviventi nello stesso nucleo familiare
la Cassa Edile corrisponde al lavoratore iscritto alla Cassa la somma di
€ 550,00=.
Fare domanda e allegare:
- certificato di morte –
dichiarazione sostitutiva atto notorio nel caso di
decesso lavoratore;
- certificato di stato famiglia
con indicazione dei legami di parentela
14) SUSSIDIO STRAORDINARIO PER
MALATTIA SUPERIORI A 270 GIORNI
Il fondo annuo complessivo per questa assistenza
è fissato nella misura di € 6.000,00=;
15) PREMIO NATALITA’
Alla nascita di un figlio al
dipendente che fa valere nell’ultimo biennio, scaduto al 30 settembre
precedente l’evento 2100 ore in provincia di Varese sarà corrisposto un
sussidio del valore di €250,00;
Il fondo annuo complessivo per questa assistenza
è fissato nella misura di € 10.000,00=;
16 ) CONTRIBUTO PER VISITE
MEDICHE SPECIALISTICHE
Su domanda da inoltrarsi
entro il 30 aprile dell’anno successivo, viene concesso in via sperimentale a
partire dal 2004 un contributo sulle spese sanitarie relative ad accertamenti
diagnostici, visite specialistiche, nonché i tickets
relativi alle suddette prestazioni, effettuate presso strutture pubbliche, per
fatture o idonee documentazioni che nel loro complesso comportino una spesa per
ogni nucleo familiare superiore a 230,00€.
Il contributo sarà di
€100,00 per spese sostenute fino a 400,00€; €150,00 per spese >400,00 e
<600,00; € 200,00 per spese > a 600,00€;
Il fondo annuo
complessivo per questa assistenza è fissato nella
misura di € 20.000,00=;
17) SUSSIDIO STRAORDINARIO
E' prevista l'erogazione
di sussidi straordinari per i lavoratori che si trovino
in condizioni familiari di particolare disagio economico e per eventi, quali ad
esempio l’infortunio sul lavoro, che non rientrino nell'ambito di applicazione
di altre prestazioni collaterali, Per
quanto riguarda i lavoratori non più in forza è possibile richiederlo al
massimo entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
Fare domanda e allegare:
stato di
famiglia e documenti relativi alle spese sostenute, nonché di ogni altra
documentazione necessaria.
18) CARENZA
MALATTIA
All'operaio assente
per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni e fino a 14 giorni verrà erogato, per i 3 giorni di carenza, un sussidio
aggiuntivo a quanto previsto dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per raggiungere il
100% della retribuzione oraria.
Il sussidio
aggiuntivo sarà erogato fino ad un importo massimo complessivo di € 55.000,00=
annuo, di cui €.33.000,00= al primo semestre (ottobre - marzo) riportando gli
eventuali residui al secondo semestre pertanto la prestazione in parola sarà
erogata alla scadenza dei sopraddetti semestri in modo
da consentire alla CEMA il conteggio di verifica e di eventuale riduzione
pro-capite.
TABELLA DELLE ALIQUOTE CEMA DA
APPLICARE A DECORRERE DALLE RETRIBUZIONI RELATIVE AL
MESE DI APRILE 2003
Percentuali contrattuali da
accantonare |
14,20% |
Contributo Previdenze Sociali (2,25% impresa – 0,45%
operaio) |
2,70% |
Contributo Scuola Edile |
0,45% |
Contributo C.P.T. |
0,40% |
Contributo indumenti/calzature |
0,35% |
Formazione E Sicurezza |
0,15% |
Contributo APE Ordinaria |
4,50% |
Contributo APE Straordinaria |
0,00 |
Previdenza complementare |
0,15% ( in vigore dal
1.1.2004) |
Quote Nazionali Di Adesione Contrattuale (0,222% impresa – 0,222%
operaio) |
0,44% |
Quote Provinciali Di Adesione Contrattuale (0,615% impresa – 0,615%
operaio) |
1,23% |
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
ASSOCIAZIONE
COSTRUTTORI EDILI PROVINCIA DI VARESE
Via
Cavour, 32 - 21100 VARESE (VA)
FEDERAZIONE
PROVINCIALE EDILI AFFINI - FeNEAL-UIL SINDACATO PROVINCIALE
EDILI ED AFFINI DI VARESE
Via
Cairoli, 5 - 21100 VARESE (VA)
FEDERAZIONE
PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - FILCA-CISL
Via
B. Luini, 5 - 21100 VARESE (VA)
Via
Dei Mille, 5 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
FEDERAZIONE
PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - FILLEA-CGIL
Via
N. Bixio, 37 - 21100 VARESE (VA)
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=