EDILI (INDUSTRIA)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Varese

Data stipula: 26 marzo 1998


Inizio validità: 1 marzo 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001


Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Varese


 Sommario:

- Sistema di informazioni
- Formazione professionale
- Mercato del lavoro
- Servizio di mobilità
- Orario di lavoro
- Contratto per il recupero occupazionale
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Elemento Economico Territoriale
- Indennità di trasferta
- Mensa
- Ferie
- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività
- Infortunio
- Previdenze Sociali
- Quote sindacali
- Quote di adesione contrattuale
- Attrezzi da lavoro
- Cariche sindacali
- Enti Paritetici
- Cassa Edile
- Comitato paritetico per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Prestazioni collaterali
- Decorrenza e durata
- Protocollo aggiuntivo prestazioni collaterali della Cassa Edile
- Regolamento prestazioni collaterali
- Sussidio matrimonio
- Soggiorni marini e montani
- Rimborso tickets - Cure termali - Fangoterapia
- Integrazione per forme tubercolari
- Borse di studio per i lavoratori e i figli
- Contributo spese didattiche
- Indumenti e calzature da lavoro
- Premio promozionale giovani
- Contributo finalizzato al recupero del lavoratore e del congiunto entro il 1° grado di parentela, tossicodipendenti
- Rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico
- Sussidio per cure dentarie, lenti oculistiche curative e protesi acustiche
- Assegno a favore di portatori di handicap
- Concorso spese funerarie
- Sussidio straordinario
- Carenza malattia
- Tabella delle aliquote CEMA da applicare a decorrere dalle retribuzioni relative al marzo 1998
- Tabella scadenze per presentare le denunce e per effettuare i versamenti alla Cassa Edile

Il 26.3.1998, in Varese;

tra:

- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Varese;

- l' Associazione Sindacale Intersind - Delegazione per la Lombardia;

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL;

visti

il C.C.N.L. 5.7.1995 e in particolare l'art. 39 del Contratto medesimo, nonché l'Accordo Collettivo 11.6.1997, sottoscritti dalle competenti Associazioni Nazionali di categoria,

richiamata

la premessa al citato C.C.N.L. 5.7.1995, che si intende qui integralmente riportata,

si è convenuto

quanto segue per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. 5.7.1995, da valere per tutto il territorio della provincia di Varese, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. e per gli operai e impiegati da essi dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 - Sistema di informazioni

Le parti contraenti, in osservanza del disposto del C.C.N.L. in ordine al sistema di informazioni, sono impegnate fattivamente affinché la normativa predetta abbia a concretizzarsi mediante la ricerca presso i Comuni, la Provincia, la Regione, le ALER, le Aziende Municipalizzate, etc., di dati e notizie idonei alla migliore valutazione della situazione dei diversi comparti settoriali (opere pubbliche, edilizia non abitativa pubblica, edilizia abitativa pubblica, flussi di spesa, mercato del lavoro), allo scopo preciso di seguire nel comune interesse, l'andamento generale produttivo del settore e di favorirne lo sviluppo.

Al fine di avere un quadro completo per gli incontri al livello territoriale previsti dalla richiamata disciplina nazionale, l'Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali stipulanti impegnano i locali istituti contrattuali a gestione paritetica: la Cassa Edile, la Scuola Professionale e il C.P.T., a fornire loro semestralmente i dati aggregati a disposizione degli Istituti stessi, utili per la valutazione congiunta dello stato e delle prospettive dell'occupazione del settore, della formazione professionale e della situazione antinfortunistica in provincia di Varese.

Tali dati dovranno essere trasmessi alle rispettive Organizzazioni Territoriali e Regionali, onde avere la possibilità di analisi comparative dell'andamento dei fenomeni settoriali a quei livelli.

I dati sopra raccolti devono essere oggetto di incontri tra le parti per una loro valutazione che consenta alle stesse le opportune iniziative, anche comuni, a tutela dell'imprenditorialità locale, della salvaguardia dell'occupazione e del rispetto della normativa di legge e contrattuale.

Tali incontri devono avere scadenza semestrale, come previsto dal vigente C.C.N.L..

Le parti, anche in considerazione delle intese raggiunte con il C.C.N.L. 5.7.1995, auspicano la costituzione, a livello regionale, di un Osservatorio del Mercato del Lavoro nel settore delle Costruzioni e si impegnano alla sua articolazione a livello territoriale. (Sommario)

Art. 2 - Formazione professionale

Le parti concordano che la formazione professionale è una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore.

In tal senso la scuola professionale edile rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l'attività formativa del settore.

Le parti ritengono di conferire alla scuola il compito di programmare nuove attività che amplino il campo dei soggetti interessati sia verso i giovani che, al termine della scuola dell'obbligo, vogliono entrare nel mondo del lavoro con adeguato programma tecnico professionale, che verso le maestranze già inserite nel settore edile, con corsi di qualificazione e specializzazione, anche sulla base di indicazioni ed esigenze espresse dalle imprese.

Il contributo a carico delle imprese per la Scuola è fissato nella misura dello 0,40% (zeroquaranta per cento) sulla retribuzione globale corrisposta agli operai.

Inoltre le parti, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro in provincia di Varese e delle nuove esigenze delle imprese, prendono atto che si debbano ricercare altre finalità della scuola professionale edile indirizzate a individuare progetti formativi specifici per i rapporti di apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, l'eventuale istituzione di corsi di istruzione professionale edile a tempo pieno, nonché lo studio di possibilità di ulteriori finanziamenti per la scuola.

La scuola coordinerà l'accesso ai finanziamenti regionali della Cee per l'istruzione professionale, anche in rapporto con il Formedil regionale e nazionale.

Gli operai muniti dell'attestato dei corsi frequentati o dell'avvenuto superamento degli esami finali, assunti in servizio per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento, dovranno effettuare un periodo non superiore a trenta giorni di addestramento pratico nelle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati nella mansione, conseguiranno la qualifica corrispondente. (Sommario)

Art. 3 - Mercato del lavoro

Le parti stipulanti - richiamato il "Sistema d'Informazione" pattuito nel precedente contratto provinciale e nell'Accordo 28 giugno 1994 istitutivo dell'Osservatorio Provinciale - si danno reciprocamente atto del permanere a tutt'oggi, nel territorio di competenza, dei seguenti fattori di crisi del settore edile:

- instabilità dei livelli occupazionali;
- marcata discontinuità nel flusso degli investimenti;
- anomala intermittenza di domanda e conseguente episodicità di offerta del "prodotto edile";
- significativa sussistenza di irregolarità.

Le medesime parti si danno altresì atto che i loro sforzi congiunti hanno prodotto nell' ultimo biennio un' apprezzabile, seppur non definitiva, inversione di tendenza, che ha contribuito a rilanciare il comparto delle costruzioni e il rispetto della regolarità contributiva nello stesso mercato per il tramite dei controlli attivati, ai sensi della Legge 55/90, dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza; nonché l' attenzione data alla prevenzione infortuni con l' attuazione delle intese raggiunta con l' Accordo provinciale il 17.11.1997 che disciplina l' istituzione del Rappresentante dei lavori per la sicurezza su base territoriale e la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori, ai sensi del D.L. 626/94.

Nella consapevolezza che qualità, efficacia e bontà di risultati devono continuare a transitare attraverso comuni intenti e comuni azioni, le parti intendono pertanto proseguire nel loro reciproco impegno a traguardare ulteriori obiettivi mediante specifiche sinergie che:

a) favoriscano, innanzitutto, ogni e qualsiasi intervento utile ad un recupero dei livelli occupazionali;

b) garantiscano la continuità di un'accresciuta occupazione mediante tutte quelle opportune iniziative sulla Committenza, pubblica e privata, che il concreto andamento del settore di volta in volta richiederà;

c) incrementino il più significativo incontro tra domanda e offerta di lavoro, tramite una puntuale rilevazione delle necessità del mercato nel suo progressivo divenire;

d) assicurino una continuità di una "politica di lavoro", che effettivamente premi regolarità, professionalità e produttività;

e) identifichino procedure mirate ad accrescere - una corretta concorrenzialità tra le imprese, così comprimendo in modo sempre più marcato l' area della irregolarità;

f) rimuovano gli impedimenti e le difficoltà che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme legislative e dei disposti contrattuali in materia di sicurezza, di igiene e di ambiente di lavoro, come già attuato con il citato Accordo sulla istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - R.L.S.T..

In relazione a quanto precede, col dichiarato intento di conseguire positivi risultati per la categoria nel territorio di competenza, le parti firmatarie del presente accordo convengono:

1) di proseguire la propria collaborazione congiunta nel "Comitato per la lotta al lavoro irregolare in edilizia" costituito dal Prefetto di Varese e contribuire ad incrementarne l'azione di monitoraggio permanente, anche avvalendosi dell'Osservatorio Provinciale, nei confronti delle evasioni normative e contributive e delle azioni poste in essere dagli Istituti Previdenziali e dalla Direzione Provinciale del Lavoro per reprimere e prevenire tali evasioni, attivandosi anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni al fine di verificare l' applicazione della normativa in tema di valutazione ed esclusione delle c.d. "offerte anomale" nei lavori pubblici, con particolare riferimento al costo del lavoro posto a base d'asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro;

2) di organizzare con le sedi provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uno scambio congiunto e reciproco di dati con il sistema informativo della Cassa Edile della Provincia di Varese in attesa di intese nazionali in materia;

3) di dar vita, in via sperimentale, ad un'azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Edile di Varese e quelli di pertinenza della C.C.I.A.A. di Varese, sulla base di un'intesa con quest'ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Edile, e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo del settore;

4) in caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa Edile di Varese, dell'inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate, di comune intesa, opportune iniziative di sensibilizzazione dapprima delle imprese interessate e quindi, in caso di insuccesso, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, dei competenti organi ispettivi nonché delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi 55/90 e 341/95;

5) che la Cassa Edile della Provincia di Varese dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell'azione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti e sede per la raccolta delle informazioni relative alle attività dell'osservatorio sull'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Varese, nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie sulla base dei criteri previsti dal C.C.N.L., dalle direttive della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse e definite a livello territoriale, nonché alla verifica delle aziende operanti nella Provincia di Varese, provenienti da altre provincie che pur tenute all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Varese ai sensi del C.C.N.L. vigente, non ottemperano a tale obbligo;

6) ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro e specificatamente del contratto integrativo provinciale;

7) le parti datoriali impegnano le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale (art. 15 C.C.N.L. 5 luglio 1995 e art. 4 C.C.I.P.L. 15 ottobre 1989) per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;

8) presso la Cassa Edile, utilizzando le suddette comunicazioni, verrà tenuto l'elenco delle imprese che operano in subappalto nella provincia di Varese;

9) le Organizzazioni sindacali opereranno nei confronti delle imprese non aderenti all'Associazione Costruttori Edili od iscritte alle altre Casse Edili operanti nella provincia di Varese, per promuovere l'adeguamento a quanto previsto dal presente protocollo;

10) le parti firmatarie richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti e ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate, nonché di impegnare i direttori dei lavori ed i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (art. 5 D.Lgs. 494/96) alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all'impresa esecutrice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e delle dichiarazioni di regolarità contributive nei confronti di INPS, INAIL Cassa Edile, ai sensi dell' art. 3, comma 8, lett. a) e b), del D.Lgs. 494/96. (Sommario)

Art. 4 - Servizio di mobilità

Fatte salve le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, considerata la necessità di risolvere in modo non traumatico eventuali problemi occupazionali all'interno delle imprese e nell'intento di offrire l'opportunità alle stesse di utilizzare personale già formato e professionalizzato proveniente dal settore, in relazione anche alle caratteristiche dello stesso, le parti concordano sulla opportunità di istituire a livello sperimentale un "Servizio di mobilità" per i lavoratori, anche in raccordo alle delibere della Commissione Regionale per l'impiego n. 432 del 29.4.1994 e n. 498/97, con l'obiettivo di conciliare la domanda e l'offerta di lavoro nel territorio nel tentativo anche di limitare il ricorso alla C.I.G..

Qualora, 30 giorni prima della presumibile ultimazione dei lavori, le imprese operanti in provincia di Varese verificassero la necessità di procedere ad una riduzione del personale, le stesse forniranno al servizio di mobilità presso la CEMA il numero dei lavoratori non ricollocabili immediatamente all'interno dell'impresa, comunicando altresì degli stessi le generalità, la qualifica professionale, l'età e il Comune di residenza. I dati di cui sopra saranno confermati alla effettiva chiusura di cantiere.

Le imprese che avessero la necessità di assumere del personale, potranno far riferimento al servizio di mobilità sopra richiamato comunicando allo stesso le caratteristiche professionali dei posti di lavoro scoperti, la relativa sede di lavoro e la presumibile durata del cantiere.

Il Servizio di Mobilità, con il supporto degli Enti interessati, informerà periodicamente le parti sugli andamenti quantitativi e qualitativi globali delle ricollocazioni dei lavoratori nonché sulle richieste di assunzione avanzate dalle aziende e sui dati complessivi dei lavoratori posti in C.I.G. e segnalati al Servizio di Mobilità.

La presente normativa sarà oggetto di periodiche verifiche tra le parti. (Sommario)

Art. 5 - Orario di lavoro

Con riferimento all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale 5 luglio 1995, l'orario di lavoro effettivamente prestato è stabilito in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni in tutti i 12 mesi dell'anno.

Eventuali modifiche dovute a esigenze di carattere tecnico-organizzativo della singola Impresa dovranno essere concordate tra la Direzione dell'Impresa e i Delegati Sindacali Aziendali, fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 20 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Resta valido quanto precisato dall'art. 10 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 in materia di recuperi, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 77 del 3.2.1963 in materia di Cassa Integrazione guadagni.

L' orario di inizio e di fine lavoro sarà concordato a livello aziendale fra i rappresentanti di cantiere e la direzione stessa.

Per i lavori preparatori e complementari, come di consuetudine, potranno essere concordate lievi variazioni di orario.

L'orario di lavoro di cantiere dovrà essere rispettato anche dalle Imprese che eseguono il subappalto.

Si riconferma la disciplina prevista dalla lett. B dell'art. 5 del C.C.N.L. 5.7.1995 in materia di riposi annui, permessi individuali e riduzione di orario di lavoro.

Nel ribadire i contenuti dell'art. 5, lett. A - sub. 4° -, nel vigente C.C.N.L. 5 luglio 1995, le parti condividono che le lavorazioni del settore e le condizioni metereologiche del territorio richiedono una maggiore flessibilità nella determinazione dell'orario di lavoro con particolare riferimento alla sua distribuzione annuale e pertanto si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi dalla firma del presente accordo al fine di redigere una normativa di flessibilità dello stesso. (Sommario)

Art. 6 - Contratto per il recupero occupazionale

In via sperimentale, al fine di favorire il recupero al settore dei lavoratori edili disoccupati nonché per contrastare il lavoro irregolare, le parti - in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, primo comma, della Legge 56/87 - convengono che è consentita la apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, per fronteggiare temporanee esigenze produttive legate al rispetto di termini di inizio dei lavori o di consegna, alle quali non sia possibile sopperire con il personale in forza nei seguenti casi:

- incrementi di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna non rispettabili in base al normale organico e normale programma di lavoro;

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

- incremento di attività produttiva aziendale data anche dalla apertura di nuovi cantieri;

- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;

- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività di manutenzione);

Le aziende possono assumere con il presente contratto un numero di lavoratori pari al 20% dell'organico in forza; la predetta percentuale si intende con arrotondamento all'unità superiore.

La durata del contratto sarà ricompresa in un periodo dai 2 ai 4 mesi. Tale contratto sarà rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a quello precedente e solo per le imprese che avranno incrementato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato con riferimento all'organico in forza all'anno precedente.

L' assunzione con contratto per il recupero occupazionale riguarderà in prima istanza i lavoratori provenienti dal settore edile ed iscritti alle liste di mobilità e alla lista istituita presso la locale Cassa Edile.

Tale assunzione può essere effettuata esclusivamente dalle imprese associate alle Organizzazioni datoriali territoriali firmatarie del presente accordo e che per le esigenze di cui sopra non abbiano in essere un subappalto per le stesse mansioni nella stessa unità produttiva.

Le imprese non devono avere in corso sospensioni dal lavoro né aver proceduto a riduzione del personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione per le medesime professionalità.

Le assunzioni con il contratto di cui sopra verranno vagliate dalla Commissione paritetica territoriale (costituita da: Associazione Costruttori Edili, Associazione Artigiani, C.N.A., FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) operante presso la Cassa Edile per l'approvazione dei contratti per il recupero occupazionale. La Commissione sarà operante a far data dal mese di aprile 1998 e si riunirà ogni 15 giorni su richiesta di una delle parti.

I lavoratori assunti con contratto per il recupero occupazionale avranno priorità nell'assunzione a tempo indeterminato presso la stessa azienda qualora l'impresa dovesse aumentare l'organico in riferimento alla medesima mansione. (Sommario)

Art. 7 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

In attuazione dell'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati rimangono congelati con gli importi definiti con il contratto collettivo provinciale del 5 ottobre 1989. (Sommario)

Art. 8 - Elemento Economico Territoriale

Visto l'art. 2 della Legge 23.5.1997 n. 135:

- tenuto conto degli accordi sottoscritti dall'ANCE e dalle Organizzazioni Nazionali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 11 giugno 1997, nonché della lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e delle istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1996, n. 213;

- ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio, ai suoi risultati e alla conseguente produttività conseguita, l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dalla L. 135/97.

Nella determinazione dell'E.E.T. - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita agli artt. 25 punto 3 e art. 45 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 - le parti sottoscritte si riferiscono all'andamento e ai risultati a livello territoriale della provincia di Varese, sulla base dei seguenti indicatori:

- iscritti in Cassa Edile;
- consumi energetici/monte ore lavorate CEMA;
- n. imprese iscritte CEMA;

ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1) l'andamento del settore nel territorio provinciale verrà monitorato tramite l'escursione dei valori corrispondenti ai parametri indicati nel "Meccanismo di calcolo" ed, in relazione allo stesso, si stabiliranno le possibili variazioni dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) previsto dall'Ipotesi di accordo 11.6.1997, citato in premessa;

2) la prima verifica dei mutamenti di tali valori verrà effettuata entro il 31 dicembre 1998 ed in quella sede si determinerà l'ammontare dell'E.E.T. a valere dal 1° gennaio 1999 per un periodo di 12 mesi e cioè sino alla seconda verifica;

3) l'entità della prima erogazione dell'E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione (dall'1.10.1997 al 30.9.1998) secondo i meccanismi di calcolo;

4) in attesa di tale prima verifica, si prende atto della inversione di tendenza registrata nel settore delle costruzioni nella provincia di Varese, dopo anni di andamento negativo, viene riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 1998 un'anticipazione pari a lire 56.000/mensili rapportata ai lavoratori inquadrati al terzo livello e riparametrata proporzionalmente agli indici del C.C.N.L. per le rimanenti categorie di lavoratori, da riassorbire nell'E.E.T. che si andrà a determinare dopo la prima verifica;

5) nel caso la prima verifica facesse registrare un esito inferiore all'anticipazione erogata, non verrà riconosciuto alcun E.E.T. e nella stessa sede si determinerà una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, determinata sulla base dei risultati del periodo, in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri di riferimento.

Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

6) in occasione della prima verifica - relativa al 1998 -, qualora dall'analisi dell'escursione dei parametri di cui alla tabella del meccanismo di calcolo ne derivasse un risultato economico (v.b.) pari o superiore all'importo di lire 56.000 erogato quale anticipazione 1998, l'importo dell'anticipo 1999 verrà incrementato fino al limite del risultato economico evidenziato, tenendo conto del massimale ex Ipotesi Accordo nazionale 11.6.1997.

Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

7) Tenuto conto della vigenza quadriennale del presente Contratto integrativo territoriale , si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:

- entro il 31.12.1999, con riferimento al periodo 1.10.1998 - 30.9.1999;
- entro il 31.12.2000, con riferimento al periodo 1.10.1999 - 30.9.2000;
- entro il 31.12.2001, con riferimento al periodo 1.10.2000 - 30.9.2001;

8) Ai lavoratori che interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza del periodo annuale preso di riferimento per l'erogazione del premio verrà corrisposto il valore dell'E.E.T. proporzionalmente al servizio prestato relativo all'anticipazione erogata;

9) Quattro mesi prima della scadenza definitiva verrà fissato un incontro per definire obiettivi e quantificazione futura sempre nel rispetto della allora vigente normativa contrattuale nazionale di riferimento;

Meccanismo di calcolo

L'E.E.T. è variabile rispetto a 3 parametri di produttività del settore:

 

 

consumi energetici - media ultimi tre anni (MWh x 1000)

- 1° indicatore:

-------------------------------------------------------------------------------------

 

monte ore lavorate dipendenti iscritti Cassa Edile VA
(media ultimi 3 anni)

- 2° indicatore: n. dipendenti iscritti Cassa Edile Varese

- 3° indicatore: n. imprese iscritte CEMA

1° indicatore

Coefficiente produttività

Orario

Mensile

valore base + 25%

superiore a 1,45

252,89

43.750

1,31 - 1,45

222,54

38.500

valore base + 10%

0,80 - 1,30

202,31

35.000

valore base

0,70 - 0,79

182,08

31.500

valore base - 10%

inferiore a 0,70

151,73

26.250

valore base - 25%

2° indicatore

Lavoratori iscritti CEMA

Orario

Mensile

valore base + 25%

oltre 8.001

126,45

21.875

da 7.001 a 8.000

111,27

19.250

valore base + 10%

da 4.001 a 7.000

101,16

17.500

valore base

da 3.001 a 4.000

91,04

15.750

valore base - 10%

meno 3.001

75,87

13.125

valore base - 25%

3° indicatore

N. imprese iscritte CEMA

Orario

Mensile

valore base + 25%

oltre 1.501

126,45

21.875

da 1.301 a 1.500

111,27

19.250

valore base + 10%

da 801 a 1.300

101,16

17.500

valore base

da 601 a 800

91,04

15.750

valore base - 10%

meno di 601

75,87

13.125

valore base - 25%

Operai di produzione

Categoria

Paga base

Ind. Terr. di Sett.

Anticipaz. E.E.T.

Contin.

E.D.R.

Totale

Operaio IV livello

6.282,00

1.332,95

348,60

5.834,01

115,61

13.913,17

Operaio III livello

5.833,29

1.241,47

323,70

5.810,56

115,61

13.324,63

Operaio II livello

5.249,96

1.124,95

291,33

5.780,06

115,61

12.561,91

Operaio I livello

4.487,14

980,12

249,00

5.740,19

115,61

11.572,06

Discontinui

Categoria

Paga base

Ind. Terr. di Sett.

Anticipaz. E.E.T.

Contin.

E.D.R.

Totale

Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri, Inservienti

4.038,43

897,72

224,10

4.583,46

92,31

9.836,02

Custodi, Portinai, Guardiani con alloggio

3.589,72

814,95

199,20

3.819,43

76,92

8.500,22

Operai apprendisti

Cat.

Paga base di Sett.

Ind. Terr. di Sett.

Anticipaz. E.E.T.

Conting.

E.D.R.

Totale

1° sem.

3.149,98

674,97

174,80

3.468,03

69,36

7.537,14

2° sem.

3.412,47

731,22

189,36

3.757,04

75,14

8.165,23

3° sem.

3.674,97

787,47

203,93

4.046,04

80,92

8.793,33

4° sem.

3.937,47

843,71

218,50

4.335,04

86,71

9.421,43

5° sem.

4.199,97

899,96

233,06

4.624,05

92,49

10.049,53

6° sem.

4.462,47

956,21

247,63

4.913,05

98,27

10.677,63

Impiegati

Categoria

Paga base

Premio di produz.

Anticipaz. E.E.T.

Conting.

E.D.R.

Totale

Impiegato
VII liv.

1.552.552

283.553

86.154

1.033.628

20.000

2.975.887

Impiegato
VI liv.

1.397.297

264.724

77.538

1.025.513

20.000

2.785.072

Impiegato
V liv.

1.164.414

224.533

64.615

1.013.339

20.000

2.486.901

Impiegato
IV liv.

1.086.786

200.521

60.308

1.009.284

20.000

2.376.899

Impiegato
III liv.

1.009.159

183.055

56.000

1.005.227

20.000

2.273.441

Impiegati
II liv.

908.243

167.224

50.400

999.950

20.000

2.145.817

Impiegato
I liv.

776.276

145.105

43.077

993.053

20.000

1.977.511

Apprendisti

605.495

109.833

33.600

603.136

12.000

1.364.064

L'elaborazione delle tabelle di riferimento, sopra riportate, ha tenuto ovviamente conto della situazione di fatto, verificatasi negli ultimi anni nella provincia Varese, che ha purtroppo registrato un costante decremento dei lavoratori del settore, con conseguente calo degli iscritti alla Cassa Edile.

Le parti convengono che qualora la somma dei tre parametri registri andamenti positivi sono da intendersi a concorrere per l'erogazione di quanto previsto come tetto massimo dall'Ipotesi di Accordo nazionale 11 giugno 1997.

N.B.: i dati del consumo energetico e i dati relativi alle imprese e ai lavoratori iscritti in Cassa Edile fanno riferimento all'anno Cassa Edile.

Il premio di risultato è correlato per il 50% al primo indice, per il 25% al secondo e per il 25% al terzo. I valori di E.E.T. riportati sono quelli relativi ai salari e agli stipendi dei lavoratori inquadrati al terzo livello e saranno riparametrati proporzionalmente agli indici del C.C.N.L. per tutti i livelli di inquadramento dei lavoratori.

Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento, verrà erogato l'importo dell'E.E.T. afferente l'ultima categoria di appartenenza.

Le parti si danno altresì atto che la struttura dell'E.E.T. così come ripartito secondo la tabella allegata, corrisponde nel complesso e nei dettagli applicativi alle vigenti disposizioni normative in tema di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare e pertanto riconoscono la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta "decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo.

A tal fine l'Associazione dei Costruttori Edili provvederà al deposito del presente accordo nei termini di legge. (Sommario)

Art. 9 - Indennità di trasferta

Con riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre 7 chilometri dai confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto e fino a 20 Km, ha diritto a percepire un'indennità del 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa vi provveda in proprio.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre i 20 chilometri dal confine territoriale del Comune in cui è stato assunto, ha diritto di percepire un'indennità del 14% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa non vi provveda in proprio.

Le indennità di cui ai commi precedenti non sono dovute nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. (Sommario)

Art. 10 - Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri (purché previsti per un periodo non inferiore ai 3 mesi) alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza dei dipendenti su richiesta di almeno 15 dipendenti dell'impresa occupati nel cantiere, provvederà, nel cantiere o nelle immediate vicinanze, che si possa consumare un pasto caldo, mediante il ricorso a convenzioni con servizi esterni od allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Il pasto è inteso come primo piatto, secondo piatto, pane e contorno, con esclusione delle bevande.

Ove non fosse possibile quanto previsto dal comma precedente, qualora ne esistano le condizioni, le imprese distribuiranno ai dipendenti dei Ticket restaurant dell'importo di lire 10.000 giornaliere ovvero a fornire loro un pasto in strutture convenzionate al costo massimo di lire 10.000 al giorno. A decorrere dal 1° gennaio 1999 tale importo sarà adeguato tenendo conto delle indicazioni legislative in materia.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione e alla durata dei cantieri le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta a tutti i lavoratori che non abbiano diritto al rimborso, un'indennità sostitutiva come di seguito definita:

- lire 7.300 giornaliere dal 1° marzo 1998;
- lire 8.300 giornaliere dal 1° gennaio 1999;
- lire 8.700 giornaliere dal 1° gennaio 2.000.

L' indennità sostitutiva di mensa non spetta ai lavoratori che si avvalgono del servizio di mensa attuato in forma di cui ai primi due commi, salvo il caso di lavoratori impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle condizioni di salute dei lavoratori.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori presso le singole imprese. (Sommario)

Art. 11 - Ferie

In attuazione dell'art. 16 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 si concorda che i mesi di luglio e agosto agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di 3 settimane compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda.

Il periodo di godimento delle ferie estive collettive verrà di norma concordato tra l'azienda e i lavoratori, o loro rappresentanti, entro il 31 marzo di ogni anno.

Il godimento della quarta settimana di ferie avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno sempre compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, salvo diverso accordo tra l'impresa ed i lavoratori, o loro rappresentanti. (Sommario)

Art. 12 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività

Ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività è corrispondente, nella misura complessiva, alla percentuale del 23,45% da calcolarsi su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 art. 25 del vigente C.C.N.L..

Detta percentuale deve essere versata dalle imprese alla Cassa edile secondo le disposizioni che la stessa stabilirà d'accordo con le Organizzazioni sottoscritte.

La Cassa edile effettuerà il pagamento delle somme spettanti in due soluzioni semestrali entro il 31 luglio e il 15 dicembre di ciascun semestre per l'intera risultanza della percentuale prevista.

Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme come sopra detto:

- quando l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività o mestiere o si rechi all'estero per motivi di lavoro;

- in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;

- in caso di decesso dell'operaio;

- in caso di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge.

Tutte le aziende sono tenute a rispettare le modalità e i termini per presentare le denunce e per effettuare i versamenti che sono indicati nella tabella in calce al presente contratto.

Le aziende in ritardo di oltre sei mesi con i versamenti verranno considerate morose e nei confronti delle stesse la Cassa inizierà procedura, anche giudiziale, di recupero crediti, compresa l'aliquota aggiuntiva di cui al paragrafo precedente e le rivalutazioni dovute per i crediti di lavoro. (Sommario)

Art. 13 - Infortunio

Per quanto riguarda l'indennità da corrispondere nelle giornate per infortunio, le imprese erogheranno quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e dal C.C.N.L. del 5 luglio 1995.

Tenendo conto dei gravi ritardi con cui vengono erogate le prestazioni economiche da parte dell'INAIL in caso di infortunio e malattia professionale, le parti si impegnano a sviluppare una comune azione per sensibilizzare l'INAIL affinché eroghi tali indennità economiche ai lavoratori aventi diritto con maggiore sollecitudine e, possibilmente, entro i periodi paga di competenza.

A norma di quanto previsto dall'art. 73 del T.U. INAIL, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione media giornaliera (desunta dai 15 giorni precedenti l'infortunio) per i successivi tre giorni anche se festivi. (Sommario)

Art. 14 - Previdenze sociali

Il contributo dovuto alla Cassa Edile con decorrenza 1° marzo 1998 è fissato nella misura del 2,70% di cui 5/6 (2,25%) a carico dei datori di lavoro delle imprese e 1/6 (0,45%) a carico dei lavoratori calcolato su tutti gli elementi della retribuzione e su tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

Le imprese, sulla base delle disposizioni previste, entro la fine di ciascun mese, debbono denunciare alla Cassa edile i nominativi e la categoria degli operai ammalati o infortunati nel mese precedente nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro e si presteranno ad assistere i lavoratori loro dipendenti nell'espletamento delle formalità. (Sommario)

Art. 15 - Quote sindacali

In applicazione all'art. 38 del vigente C.C.N.L. le parti concordano che le quote sindacali a favore dei sindacati dei lavoratori firmatari del presente accordo vengono trattenute dalla Cassa edile unica operante sul livello provinciale, ai singoli lavoratori ad essa iscritti nella misura stabilita dagli Organismi decisionali di FILLEA - FILCA - FENEAL.

La trattenuta in oggetto sarà effettuata solo a carico dei lavoratori che avranno rilasciato delega debitamente firmata indicante a quale sindacato si intende sia versata. (Sommario)

Art. 16 - Quote di adesione contrattuale

La quota di adesione contrattuale provinciale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti è fissata nella misura paritetica dello 0,50% da computarsi su tutti gli elementi della retribuzione, maggiorata del 23,45%.

Le stesse quote di adesione contrattuale, nelle misure precisate, dovranno essere versate alla Cassa edile come segue:

a) quelle a carico del datore di lavoro verranno ripartite dalla Cassa edile secondo l'accordo che interverrà fra l'Associazione Costruttori Edili e le Associazioni Artigiane della provincia di Varese, firmatarie del presente accordo e l'ANCE di Varese;

b) quelle a carico dei lavoratori verranno ripartite dalla Cassa Edile secondo l'accordo che interverrà fra le Organizzazioni sindacali provinciali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL. (Sommario)

Art. 17 - Attrezzi da lavoro

Tutti gli attrezzi necessari per l'espletamento del proprio lavoro saranno consegnati ad ogni lavoratore da parte delle Imprese e sostituiti ogni qualvolta si renda necessario. Valgono comunque le norme di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 18 - Cariche sindacali

Ad integrazione di quanto previsto al punto b) dell'art. 103 del C.C.N.L. 5.7.1995, si conviene che ai componenti dei Comitati Direttivi delle Federazioni e dei Sindacati Provinciali della categoria i permessi retribuiti possono essere concessi con possibilità di cumulo trimestrale. (Sommario)

Art. 19 - Enti paritetici

Le parti confermando come fondamentale la presenza degli enti paritetici per la migliore realizzazione degli obiettivi contrattuali del settore edile, poiché tali enti possono oggi contribuire a garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori, si propongono come obiettivo di razionalizzarne la gestione, perseguendo ogni possibile sinergia anche operativa tenendo ad evitare ogni duplicazione di ruolo o di funzione, unificando momenti amministrativi e gestionali fino a traguardare unitarietà di sede quanto meno amministrativa, di gestire con il massimo rigore le partite di entrata ed uscita del Conto Economico nel rigido rispetto di un conto preventivo da elaborare contestualmente all'approvazione del Bilancio di fine esercizio, di prestare la massima attenzione agli adempimenti contributivi, al controllo degli obblighi contrattuali di iscrizione delle aziende "fuori provincia", all' ottimizzazione dei rendimenti finanziari e alla riscossione dei contributi aggiuntivi dalle imprese in ritardo con i versamenti CEMA e, in particolare, al rigido controllo della possibilità di "copertura" dei costi e contenimento degli stessi.

Le parti inoltre si impegnano a valutare l'opportunità di creare un'unica figura di "coordinatore" del CTP e della Scuola da reperire all'interno dell'attuale organico, nonché verificare la reale rispondenza degli obiettivi percorsi alla necessità del settore, con il graduale abbandono e conseguente sostituzione di quelli non rispondenti a detta primaria esigenza anche predisponendo un piano di razionalizzazione del corpo insegnante e logistico della Scuola.

Le parti auspicano inoltre l'accentramento della contabilità di tutti gli Enti, a livello di registrazione, perseguendo in tal modo, oltre che un obiettivo di economicità, anche una necessaria omogeneità. (Sommario)

Art. 20 - Cassa Edile

L'attività della Cassa Edile della Provincia di Varese, costituita in esecuzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dell'8 ottobre 1945, è regolata da un'apposito Statuto rinnovato e approvato dalle Associazioni Sindacali contraenti il 27.5.1991.

La dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L. 5.7.1995 e al presente Contratto Integrativo Provinciale, nonché allo Statuto della Cassa Edile della provincia Varese - da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 del richiamato C.C.N.L. 5.7.1995, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima - è raccolta da quest'ultima, in via generale, all'atto del primo pagamento semestrale agli operai delle somme accantonate.

La Cassa Edile curerà la raccolta delle dichiarazioni di cui al comma precedente da parte dei datori di lavoro e degli operai che si iscriveranno ad essa al momento stesso della loro iscrizione.

Le modalità da seguire per la raccolta delle dette dichiarazioni e per la loro messa a disposizione di chi ne abbia interesse sono stabilite dalla stessa Cassa Edile d'accordo con le Associazioni sindacali contraenti.

Nel riconfermare la piena autonomia provinciale della Cassa Edile e tenendo presente la naturale mobilità che caratterizza il rapporto di lavoro della mano d'opera edile, le parti si impegnano a promuovere le iniziative per il riconoscimento delle prestazioni ai lavoratori secondo quanto determinato dagli accordi provinciali e dalla regolamentazione nazionale, per favorire il coordinamento regionale delle Casse Edili.

In tal senso nel riaffermare il ruolo insostituibile della Cassa Edile quale strumento di attuazione della politica sindacale del settore, le parti riconoscono che il ruolo della stessa può essere meglio svolto nel generale interesse del settore e dei lavoratori se nell'ambito della provincia opera un sola Cassa Edile e si impegnano affinché non sorgano situazioni di difficoltà e di disagio.

Si decide la costituzione di una Commissione paritetica con lo scopo di approfondire e sottoporre alle parti:

- rilascio delle certificazioni e problemi connessi;
- razionale utilizzo della gestione;
- aspetti relativi alla regolarità contributiva;
- allargamento dell'iscrizione alla Cassa.

(Sommario)

Art. 21 - Comitato paritetico per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti riaffermano la validità della scelta concordemente adottata con l'Accordo del 6 novembre 1979, resa operativa con l'accordo del 10.10.1984, nel senso di riconoscere che il Comitato Tecnico Paritetico per la Prevenzione Infortuni l'Igiene e l'Ambiente di lavoro è anche valido strumento per la gestione di iniziative congiunte della categoria rivolte a migliorare le condizioni di salute e a limitare il rischio del lavoro in edilizia.

A) In materia di prevenzione e sicurezza, per rendere il sistema più adeguato e consono all'evoluzione intervenuta nella tecnologia e nel processo produttivo, le parti intendono sempre più impegnare il Comitato paritetico, anche mediante forme di collaborazione con le strutture pubbliche, in particolare le A.S.L., preposte alla prevenzione infortuni, ad una capillare diffusione della cultura antinfortunistica sia tra i datori di lavoro, con particolare riguardo ai neo-assunti e agli allievi delle scuole professionali.

B) Nell'intento di migliorare le attuali condizioni di sicurezza nei cantieri, è indispensabile un impegno da parte delle imprese affinché in fase di avvio del cantiere vengano approntate tutte le misure di sicurezza previste dalle attuali norme legislative e contrattuali atte a prevenire gli infortuni sul lavoro.

C) Le parti concordano momenti di comune confronto, nell'ambito della vigenza del presente accordo, intesi a concretizzare gli obiettivi già programmati che CTP si è posto, con particolare riferimento alla formazione antinfortunistica delle maestranze, anche di nuova assunzione, e alla verifica della sicurezza nei cantieri.

Il Comitato ha sede autonoma e gestione finanziaria alimentata da un contributo a carico dei datori di lavoro, fissato nella misura dello 0,30% calcolato su tutti gli elementi della retribuzione e riscosso attraverso la CEMA. (Sommario)

Art. 22 - Prestazioni collaterali

Gli operai dipendenti dalle Imprese Edili operanti nel territorio avranno diritto alle seguenti prestazioni collaterali secondo la disciplina operativa degli allegati Protocollo e Regolamento:

1) sussidio matrimonio al lavoratore che contrae matrimonio lire 800.000;

2) soggiorni marini e montani per tutti i figli dei lavoratori compresi tra 6 e 15 anni;

3) rimborso tickets - cure termali - fangoterapia per lavoratori bisognosi di cure termali o fangoterapie qualora inviati da INPS o A.S.L.;

4) integrazione per forme tubercolari ai lavoratori ammalati di TBC lire 5.000 o lire 10.000 giornaliere;

5) borsa di studio per i lavoratori e i figli;

6) contributo spese didattiche per i figli dei lavoratori iscritti alla prima classe delle medie inferiori (lire 300.000) o superiori (lire 400.000);

7) indumenti e calzature da lavoro come già in atto in cassa edile;

8) premi promozionale giovani per il primo ingresso nel settore lire 800.000 o lire 1.100.000;

9) contributo finalizzato al recupero del lavoratore e del congiunto entro il 1° grado di parentela, tossicodipendenti lire 3.000.000 annui;

10) rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico lire 30.000 al giorno;

11) Sussidio per cure dentarie (massimo lire 800.000), lenti oculistiche (massimo lire 200.000) e protesi acustiche (massimo lire 200.000);

12) Assegno a favore di portatori di handicap lire 1.200.000;

13) Concorso spese funerarie (nel caso di decesso del lavoratore alla famiglia dello stesso verrà erogata la somma di lire 1.000.000, ovvero di lire 2.000.000 in presenza di figli minori; nel caso di decesso del coniuge o di un figlio del lavoratore al lavoratore verrà erogata la somma di lire 1.000.000);

14) sussidio straordinario;

15) carenza malattia - All'operaio assente per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni e fino a 14 verrà erogato, per i 3 giorni di carenza, un sussidio aggiuntivo a quanto previsto dal C.C.N.L. 6 novembre 1995 per raggiungere l' 80% della retribuzione oraria. Per le aziende iscritte in Cassa Edile tale prestazione è assolta con le modalità del successivo punto 15 del Protocollo Prestazioni CEMA. (Sommario)

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto, il presente accordo entra in vigore il 1° marzo 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001. (Sommario)

Protocollo aggiuntivo prestazioni collaterali della Cassa Edile

Varese, 26 marzo 1998

Associazione costruttori edili

e

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

Le parti approvano le sotto segnate prestazioni collaterali, il diritto alle quali matura a condizione che si tratti di lavoratori non in prova, dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile ed in regola con i contributi per i quali sia stato effettuato a decorrere dal mese di firma del presente accordo l'accantonamento per almeno 1500 ore ovvero 800 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei quattro trimestri solari o nel semestre solare antecedente il mese di fruizione della prestazione.

Ai fini dell'anzidetto requisito delle 1500 o 800 ore, si computano nei limiti della conservazione obbligatoria del posto anche le assenze per servizio militare e quelle per malattia, infortunio, maternità e TBC regolarmente indennizzate le ore di intervento della C.I.G. autorizzate dall'INPS, le ore di permesso retribuito e di assemblea retribuita previste dal C.C.N.L. e dalla Legge 20.5.1970 n. 300 le ore di assenza per ferie maturate e godute e le ore retribuite per le festività nonché i periodi lavorati in altre circoscrizioni territoriali purché coperti da accantonamenti presso le Casse Edili.

Ai lavoratori provenienti da altre provincie le prestazioni saranno erogate a condizione di reciprocità e a condizioni di accertata regolarità contributiva dell'azienda e qualora le stesse assistenze siano previste anche dalla cassa di provenienza. (Sommario)

Regolamento prestazioni collaterali

Sono istituite le prestazioni collaterali qui di seguito descritte. Il diritto ad usufruire di tali prestazioni matura alle seguenti condizioni:

1) Lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Varese, dipendente di impresa in regola con il versamento di percentuali e contributi.

2) Si deve trattare di lavoratore non in prova, per il quale sia stato effettuato l'accantonamento per almeno 1.500 ore ovvero 800 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei quattro trimestri solari o nel semestre solare antecedente il mese di fruizione della prestazione. Ai fini di tale requisito - 1.500 ore e 800 ore - si computano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le assenze per: servizio militare, malattia, infortunio, TBC regolarmente indennizzate, maternità, C.I.G. relativamente alle ore autorizzate dall'INPS, permesso retribuito, ore di assemblea retribuita previste dal C.C.N.L. e dalla Legge 20.5.1970, n. 300, ferie maturate e godute, festività, nonché i periodi lavorati in altre circoscrizioni territoriali purché coperti da accantonamenti presso le Casse Edili ove viga il criterio di reciprocità.

3) Le domande per poter usufruire delle prestazioni di seguito elencate dovranno essere inoltrate dal lavoratore alla Cassa Edile entro 6 mesi dalla maturazione del diritto. Per tutte le prestazioni, quindi, è necessario che il lavoratore inoltri la relativa domanda, ad eccezione della prestazione denominata "Indumenti e calzature da lavoro". Qualora la domanda fosse presentata dal lavoratore nei successivi sei mesi l'ammontare della prestazione sarà al 50%. Dopo complessivi dodici mesi dalla maturazione del diritto non verrà erogata alcuna prestazione.

4) Il diritto all'erogazione della prestazione è acquisito nel momento della presentazione della domanda, qualora ricorrano le condizioni contrattuali. Se in tale momento l'impresa non è in regola con il versamento di percentuali e contributi l'erogazione viene temporaneamente sospesa pur valendo il diritto come sopra spiegato. L'erogazione verrà effettuata solo dopo che l'impresa avrà regolarizzato la propria posizione.

5) Per quanto riguarda il requisito di anzianità, verrà riconosciuta anche l'anzianità maturata presso altre Casse Edili, laddove è riconosciuto il principio di reciprocità.

6) La data di decorrenza del presente regolamento di prestazioni collaterali è fissata al 1° aprile 1998. (Sommario)

1) Sussidio matrimonio

È riconosciuto un sussidio al lavoratore che contrae matrimonio nella misura di lire 800.000.

Fare domanda
e allegare:
- certificato di matrimonio rilasciato dal Comune (in originale o in fotocopia). (Sommario)

2) Soggiorni marini e montani

È previsto l'invio alle colonie marine e montane dei figli dei lavoratori compresi tra i 6 e i 15 anni di età.

- Fare domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso specificatamente ogni anno. (Sommario)

3) Rimborso tickets-cure termali-fangoterapia

È previsto il rimborso tickets ai lavoratori, per fruizione di cure termali o fangoterapia a carico INPS o A.S.L..

Agli stessi lavoratori sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio anche con mezzi propri fino ad un massimo di lire 175.000.

Fare domanda e allegare documentazione, anche per le spese viaggio sostenute. (Sommario)

4) Integrazione per forme tubercolari

La Cassa Edile corrisponde al lavoratore affetto da forme tubercolari una indennità giornaliera (compreso sabato, domenica e festivi) di lire 5.000 durante il periodo di ricovero in casa di cura (sanatorio), e di lire 10.000 giornaliere durante il periodo post sanatoriale, pertanto fino a guarigione o stabilizzazione clinica avvenuta.

L'integrazione in oggetto è corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi purché il lavoratore sia assistito dall'INPS. Tale assistenza cessa, qualora il lavoratore riprenda la propria attività lavorativa o si dimetta volontariamente dall'impresa dove prestava la sua opera dall'inizio della malattia.

Fare domanda, entro 6 mesi dalla data di pagamento dell'indennità corrisposta per lo stesso titolo da parte dell'INPS.
e allegare:

- certificati medici o del luogo di cura, anche in fotocopia;
- fotocopia pagamento INPS. (Sommario)

5) Borse di studio per i lavoratori e i figli

È prevista l'assegnazione di borse di studio per i lavoratori e i figli dei lavoratori frequentanti Scuole Medie Superiori o Università.

Fare domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso specificatamente ogni anno su indicazione delle parti contrattuali. (Sommario)

6) Contributo spese didattiche

a) In occasione dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola media inferiore dei figli di lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile di Varese al lavoratore viene corrisposto un importo pari a lire 300.000 a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza (in originale) alla prima classe della media inferiore rilasciato dalla scuola;
- certificato di Stato di famiglia.

Qualora il figlio non risultasse sullo Stato di famiglia, il lavoratore dovrà produrre autocertificazione attestante che il figlio è fiscalmente a proprio carico.

b) In occasione dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola media superiore dei figli di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Varese, al lavoratore viene corrisposto un importo pari a lire 400.000 a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza (in originale) alla prima classe della media superiore rilasciato dalla scuola;
- certificato di Stato di famiglia.

Qualora il figlio non risultasse sullo Stato di famiglia, il lavoratore dovrà produrre autocertificazione attestante che il figlio è fiscalmente a proprio carico.

La prestazione entrerà in vigore dal 1° ottobre 1998 e l'importo del concorso spese erogato per gli studenti che si iscrivono per la prima volta alla scuola media superiore sarà decurtato del 50% qualora agli stessi siano già state erogate le prestazioni previste dal precedente Regolamento denominate "Assegno Integrativo per Carico di Famiglia" nell'ammontare complessivo di lire 600.000.

La prestazione verrà erogata una sola volta e non sarà erogata a coloro che hanno già percepito la prestazione di cui al punto 2 e denominata, "Soggiorni Marini e Montani". (Sommario)

7) Indumenti e calzature da lavoro

È prevista la fornitura annuale di indumenti e calzature da lavoro conformi alle normative-antinfortunistiche, relative alle mansioni svolte a ciascun lavoratore iscritto alla Cassa Edile compresi i lavoratori neoassunti, in deroga al punto 2 della premessa

non occorre fare domanda
occorre inviare modulo con l'indicazione di misure e taglie.

La gestione operativa sarà affidata ad un'apposita Commissione istituita dalla CEMA. (Sommario)

8) Premio promozionale giovani

La Cassa Edile riconosce ai giovani lavoratori iscritti, la seguente prestazione, se già non percepita da altre Casse Edili:

- ai giovani di età non superiore ai 32 anni, iscritti nel settore edile, la somma di lire 800.000 dopo una permanenza nel settore di 30 mesi nell'arco di 60 mesi.

Anche per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile prima del 1° aprile 1998 il computo dei 30 mesi di permanenza nel settore inizierà comunque successivamente al 1° aprile 1998.

In ogni caso per tutti i lavoratori che fanno domanda per ottenere questa prestazione è necessario che i 30 mesi di permanenza si concludano prima del compimento dei 32 anni. In mancanza di questo requisito la prestazione non può essere erogata;

- ai suddetti giovani che avranno completato i corsi di studio della Scuola Professionale Edile la prestazione sarà aumentata di ulteriori lire 300.000.

La prestazione verrà erogata una sola volta e non sarà erogata a coloro che hanno già percepito la prestazione di cui ai punti b) o c) del precedente testo di accordo.

Fare domanda da presentare in Cassa Edile al compimento dei 30 mesi di permanenza nel settore. (Sommario)

9) Contributo finalizzato al recupero del lavoratore e del congiunto entro il 1° grado di parentela, tossicodipendenti.

È previsto un contributo finalizzato a concorrere al recupero del lavoratore moglie e figli, tossicodipendenti iscritto alla Cassa Edile, che viene erogato nei seguenti termini:

- assegno fino a un massimo di lire 3.000.000 annue, a Istituti, Enti, Comunità di comprovata esperienza e serietà nel campo della lotta alla tossicodipendenza, dove è in cura il tossicodipendente che volontariamente accede ai programmi terapeutici e di riabilitazione.

Il totale complessivo annuo a disposizione della Cassa Edile per tale prestazione è fissato in lire 21.000.000.

Fare domanda a cura dell'Istituto/Ente/Comunità ed inoltrarla in forma riservata direttamente alla Cassa Edile.

Per detta prestazione, se il soggetto da recuperare è il lavoratore, non è richiesto il requisito dell'accantonamento per almeno 1.500 ore ovvero 800 ore di lavoro, così come descritto al punto 2 di detto regolamento. (Sommario)

10) Rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico

È previsto un rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico per l'importo in cifra fissa di lire 30.000 al giorno, per le sole giornate di assenza parziale dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento stesso.

La richiesta del trattamento economico ha cadenza semestrale con presentazione di rispettiva domanda.

Fare domanda
e allegare:

- idonea certificazione medica e documentazione dell'Impresa di appartenenza attestante la prestazione parziale di attività lavorativa nel giorno di assenza per emodialisi. (Sommario)

11) Sussidio per cure dentarie ,lenti oculistiche curative e protesi acustiche

a) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano di cure dentarie la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare lire 800.000 e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 4 anni.

b) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano di lenti oculistiche curative la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare lire 200.000 e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 4 anni.

c) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano di protesi acustiche, la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare lire 200.000 e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 4 anni.

In ogni caso il fondo annuo complessivo a disposizione per tali assistenze è fissato nella misura di lire 120.000.000. Pertanto tutte le domande pervenute saranno esaminate nel mese di ottobre di ogni anno e saranno eventualmente riproporzionate nel caso di insufficienza complessiva nel fondo di cui sopra.

In questo modo saranno comunque evase tutte le domande, seppure in misura proporzionalmente ridotta.

Fare domanda
e allegare:

- documentazione delle spese sostenute (anche in fotocopia con data di nascita e codice fiscale) con data non anteriore a 180 giorni e certificato del medico o del tecnico ottico. (Sommario)

12) Assegno a favore di portatori di handicap

A favore del coniuge e dei figli del lavoratore, fiscalmente a carico, invalidi civili e/o portatori di handicap tutelati dalle seguenti leggi:

Legge 381/70 - 382/70 - 118/71 - 18/80 - 508/88 - 509/88 - 289/90 e 104/92

la Cassa Edile eroga la somma annua di lire 1.200.000.

Detta prestazione annuale è riconosciuta agli invalidi civili e/o portatori di handicap affetti da minorazioni che, in conseguenza delle quali hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

La prestazione matura solo una volta nell'anno finanziario Cassa Edile (ottobre/settembre) e solo se il lavoratore avrà perfezionato il requisito del monte ore indicato al punto 2 del Regolamento.

Fare domanda
e allegare:

- fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minorazione fisica, tutelate dalle predette leggi;

- stato di famiglia.

In caso di domanda a favore del coniuge o dei figli:

- fotocopia della dichiarazione presentata all'Impresa per l'ottenimento delle detrazioni fiscali, che comprovi che il familiare sia a carico del richiedente la prestazione.

La prestazione è rinnovabile annualmente dietro presentazione di una nuova domanda corredata dai documenti confermativi la situazione invalidante.

Le richieste intese a recuperare la prestazione dovuta per l'anno finanziario già caduto al 30 settembre, saranno accolte solo se prodotte entro il 31 marzo successivo all'anno finanziario scaduto. (Sommario)

13) Concorso spese funerarie

a) In caso di decesso del lavoratore la Cassa Edile corrisponde alla sua famiglia un assegno dell'importo di lire 1.000.000. Tale somma è di lire 2.000.000 se ci sono figli minori e fiscalmente a carico.

b) In caso di decesso del coniuge o di figli fiscalmente a carico la Cassa Edile corrisponde al lavoratore iscritto alla Cassa la somma di lire 1.000.000.

- Fare domanda
e allegare:

- certificato di morte;
- certificato di stato famiglia;
- documentazione spese funerarie. (Sommario)

14) Sussidio straordinario

È prevista l'erogazione di sussidi straordinari per i lavoratori che si trovino in condizioni familiari di particolare disagio economico e per eventi che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre prestazioni collaterali:

Fare domanda;
e allegare:

- stato di famiglia e documenti relativi alle spese sostenute, nonché di ogni altra documentazione necessaria. (Sommario)

15) Carenza malattia

All'operaio assente per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni verrà erogato, per i 3 giorni di carenza, un sussidio aggiuntivo a quanto previsto dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 per raggiungere, al massimo, l'80% della retribuzione oraria.

Il sussidio aggiuntivo sarà erogato fino ad un importo massimo complessivo di lire 100.000.000 anno, di cui lire 60.000.000 al primo semestre (ottobre-marzo) riportando gli eventuali residui al secondo semestre pertanto la prestazione in parola sarà erogata alla scadenza dei sopraddetti semestri in modo da consentire alla CEMA il conteggio di verifica e di eventuale riduzione pro-capite. (Sommario)

Tabella delle aliquote CEMA da applicare a decorrere dalle retribuzioni relative al marzo 1998

Percentuali contrattuali da accantonare

18%

Contributo Previdenze Sociali (2,25% impresa - 0,45% operaio)

2,70%

Contributo Scuola Edile

0,40%

Contributo C.P.T.

0,30%

Formazione e Sicurezza

0,10%

Contributo APE ordinaria

5,00%

Contributo APE straordinaria

1,50%

Quote Nazionali di adesione contrattuale (0,185% impresa - 0,185% operaio)

0,37%

Quote Provinciali di adesione contrattuale (0,615% - 0,615% operaio)

1,23%

(Sommario)

Tabella scadenze per presentare le denunce e per effettuare i versamenti alla Cassa Edile

Scadenza presentazione denunce

I modelli D.N.L. (Denunce Nominative Lavoratori) devono essere compilati mensilmente e devono pervenire entro e non oltre il 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Scadenze versamenti

a

b

c

Mesi di riferimento

Versamento entro il

Contributo aggiuntivo da applicarsi in ragione del 6% annuo sui versamenti pervenuti oltre il termine indicato in colonna b, calcolato dal

ottobre e novembre

31 dicembre

1° gennaio

dicembre e gennaio

28 febbraio

1° marzo

febbraio e marzo

30 aprile

1° maggio

aprile e maggio

30 giugno

1° luglio

giugno e luglio

31 agosto

1° settembre

agosto e settembre

31 ottobre

1° novembre

(Sommario)