EDILI (ARTIGIANATO)

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane, edili ed affini della provincia di Varese


 

Data di Stipula: 26-03-1998
Inizio validita': 01-03-1998
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Varese


Il 26 marzo 1998

fra

- l'Associazione Artigiani della provincia di Varese aderente alla Confartigianato;

- l'Anse Assoedili - Cna della provincia di Varese

e

- la Fillea-Cgil Territoriale;

- la Filca-Cisl Territoriale;

- la Feneal-Uil Territoriale

richiamata

- la "premessa" al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 6 novembre 1995 per i dipendenti della Imprese Artigiane Edili ed Affini

visti

- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 6 novembre 1995 ed in particolare gli articoli 15 - 42 - 51 del contratto medesimo, sottoscritti dalle competenti Associazioni Nazionali di categoria;

- L'ipotesi di accordo del 23 aprile 1997 sottoscritta dalle competenti Associazioni Nazionali di categoria

si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 6 novembre 1995 da valere per le imprese artigiane edili ed affini, piccole imprese industriali e consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa della Provincia di Varese.

Parte generale

Art. 1 - Sistema di informazioni

Nell'ottica di valorizzare il settore artigiano che rappresenta nell'edilizia una quota rilevante di imprese e di addetti, fermo restando quanto previsto dal c.c.n.l. del 6 novembre 1995,

Premesso

- che l'evoluzione e la trasformazione del processo produttivo, trova una corrispondenza in modificazioni della struttura produttiva;

- che le parti ritengono necessaria una migliore e permanente conoscenza dell'evoluzione del settore in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle imprese artigiane;

- che va rispettata sia l'autonomia del ruolo imprenditoriale artigiano che delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nella distinzione delle responsabilità di ciascuno;

- che il comune intento è quello di valorizzare e razionalizzare le potenzialità informative del settore tramite il miglior utilizzo delle elaborazioni della Cassa edile di mutualità ed assistenza di Varese, finalizzandole alla migliore e sempre più efficace ed approfondita conoscenza (presupposto indispensabile degli eventuali interventi operativi eventualmente occorrenti) del settore edile;

- che è necessario utilizzare lo strumento Cassa edile per gli scopi conoscitivi ed elaborativi, tenendo necessariamente conto della assoluta peculiarità del settore, contraddistinto sostanzialmente da:

mobilità occupazionale, difficoltà di programmazione, collegata alla intermittenza della domanda, sia pubblica che privata.

Tutto quanto sopra premesso le parti contraenti

Ritengono

di dover affidare alla locale Cassa edile la gestione delle iniziative, poste dalle parti sociali, come sopra richiamate che le permettono di:

- evidenziare

- rilevare

- analizzare

- elaborare

- pubblicare

quegli avvenimenti ritenuti apprezzabilmente significativi per il settore da parte delle Organizzazioni provinciali, in relazione alla loro rilevanza sotto il profilo occupazionale, alla loro tipicità per il dato tecnico-progettuale ovvero alla loro importanza e consistenza sul versante economico-finanziario.

Da tale ristrutturato metodo ricognitivo alla cui gestione sarà come concordato, deputata la Cassa edile di Varese, sulla scorta di preliminari e mirati imputs che le verranno forniti di volta in volta e all'occorrenza delle Organizzazioni territoriali provinciali, previa loro esclusiva ed insindacabile valutazione della significatività del singolo caso di specie, le parti stipulanti

intendono acquisire

pacchetti conoscitivi che permettano una concreta ed efficace conoscenza della mobilità della forza occupata nel settore, mediante analisi da tradursi, occorrendo, anche in apposite rilevazioni scritte e pubblicazioni a cadenza periodica dei flussi di manodopera sia in entrata che in uscita dal comparto edile. Queste informazioni costituiranno utili indicazioni per l'attivazione dei percorsi di aggiornamento professionale tramite l'organizzazione di corsi da affidare alla Scuola Professionale Edile.

Conoscenza del maggior numero di informazioni disponibili presso e sulla committenza pubblica tramite la generalizzazione dei soggetti pubblici a cui chiedere la compilazione delle schede informative che predisporrà la Cassa edile in sintonia con gli orientamenti dell'Osservatorio nazionale.

Raccolta e omogeneizzazione dei dati informativi acquisiti dagli Organismi paritetici (Cassa edile, Scuola Professionale e CPT).

Rilevazione dei dati circa infortuni e malattie professionali del settore; successiva loro analisi ed elaborazione, allo scopo di individuare, di comune accordo, eventuali interventi utili all'abbattimento del fenomeno.

Infine si conviene che:

i dati informativi e le elaborazioni analitiche e statistiche che conseguiranno alle disposizioni del premesso accordo saranno oggetto di valutazioni delle parti stipulanti nel corso di apposito incontro a livello provinciale territoriale che avverrà normalmente una volta all'anno.

Detti dati verranno trasmessi anche all'Osservatorio regionale del lavoro costituito tra

OO.AA. e OO.SS. (Sommario)

Art. 2 - Formazione professionale

Le parti concordano che la formazione professionale è una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore artigiano.

In tal senso la scuola professionale edile rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l'attività formativa del settore.

Le parti ritengono di conferire alla scuola il compito di programmare nuove attività che amplino il campo dei soggetti interessati sia verso i giovani che, al termine della scuola dell'obbligo, vogliono entrare nel mondo del lavoro con adeguato programma tecnico professionale, che verso le maestranze già inserite nel settore edile, con corsi di qualificazione e specializzazione, anche sulla base di indicazioni ed esigenze espresse dalle imprese.

Il contributo a carico delle imprese per la Scuola è fissato nella misura dello 0,40% (zeroquaranta per cento) sulla retribuzione globale corrisposta agli operai.

Inoltre le parti, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro in provincia di Varese e delle nuove esigenze delle imprese, prendono atto che si debbano ricercare altre finalità della scuola professionale edile indirizzate a individuare progetti formativi specifici per i rapporti di apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, l'eventuale istituzione di corsi di istruzione professionale edile a tempo pieno, nonché lo studio di possibilità di ulteriori finanziamenti per la scuola.

La scuola coordinerà l'accesso ai finanziamenti regionali della CEE per l'istruzione professionale.

Gli operai muniti dell'attestato dei corsi frequentati o dell'avvenuto superamento degli esami finali, assunti in servizio per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento, dovranno effettuare un periodo non superiore a trenta giorni di addestramento pratico nelle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati nella mansione, conseguiranno la qualifica corrispondente. (Sommario)

Art. 3 - Mercato del lavoro

Le parti stipulanti -richiamato il "Sistema d'informazione" pattuito nel precedente contratto provinciale e nell'accordo 28 giugno 1994 istitutivo dell'Osservatorio Provinciale- si danno reciprocamente atto del permanere a tutt'oggi, nel territorio di competenza, dei seguenti fattori di crisi del settore edile:

- instabilità dei livelli occupazionali;

- marcata discontinuità nel flusso degli investimenti;

- anomala intermittenza di domanda e conseguente episodicità di offerta del "prodotto edile";

- significativa sussistenza di irregolarità.

Le medesime parti si danno altresì atto che i loro sforzi congiunti hanno prodotto nell'ultimo biennio un'apprezzabile, seppur non definitiva, inversione di tendenza, che ha contribuito a rilanciare il comparto delle costruzioni e il rispetto della regolarità contributiva nello stesso mercato per il tramite dei controlli attivati, ai sensi della Legge 55/90, dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza; nonché l'attenzione data alla prevenzione infortuni con l'attuazione delle intese raggiunta con l'accordo provinciale il 17.11.97 che disciplina l'istituzione del Rappresentante dei lavori per la sicurezza su base territoriale e la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori, ai sensi del D.L. 626/94.

Nella consapevolezza che qualità, efficacia e bontà di risultati devono continuare a transitare attraverso comuni intenti e comuni azioni, le parti intendono pertanto proseguire nel loro reciproco impegno a traguardare ulteriori obbiettivi mediante specifiche sinergie che:

a) favoriscano, innanzitutto, ogni e qualsiasi intervento utile ad un recupero dei livelli occupazionali;

b) garantiscano la continuità di una accresciuta occupazione mediante tutte quelle opportune iniziative sulla Committenza, pubblica e privata, che il concreto andamento del settore di volta in volta richiederà;

c) incrementino il più significativo incontro tra domanda ed offerta di lavoro, tramite una puntuale rilevazione delle necessità del mercato nel suo progressivo divenire;

d) assicurino la continuità di una "politica del lavoro", che effettivamente premi regolarità, professionalità e produttività;

e) identifichino procedure mirate ad accrescere una corretta concorrenzialità tra le imprese, così comprimendo in modo sempre più marcato l'area della irregolarità;

f) rimuovano gli impedimenti e le difficoltà che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme legislative e dei disposti contrattuali in materia di sicurezza, di igiene e di ambiente di lavoro, come già attuato con il citato Accordo sulla istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - R.L.S.T.

In relazione a quanto precede, col dichiarato intento di conseguire positivi risultati per la categoria nel territorio di competenza, le parti firmatarie del presente accordo convengono:

1) di proseguire la propria collaborazione congiunta nel "Comitato per la lotta al lavoro irregolare in edilizia" costituito dal Prefetto di Varese e contribuire ad incrementarne l'azione di monitoraggio, permanente, anche avvalendosi dell'osservatorio Provinciale, nei confronti delle evasioni normative e contributive e delle azioni poste in essere dagli Istituti Previdenziali e dalla Direzione Provinciale del Lavoro per reprimere e prevenire tali evasioni, attivandosi anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni al fine di verificare l'applicazione della normativa in tema di valutazione ed esclusione delle c.d. "offerte anomale" nei lavori pubblici, con particolare riferimento al costo del lavoro posto a base d'asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.

2) di organizzare con le sedi provinciali di Inps e Inail, in via sperimentale, uno scambio congiunto e reciproco di dati con il sistema informativo della Cassa Edile della Provincia di Varese in attesa di intese nazionali in materia;

3) di dar vita, in via sperimentale, ad un'azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Edile di Varese e quelli di pertinenza della C.C.I.A.A. di Varese, sulla base di un'intesa con quest'ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Edile, e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo del settore;

4) in caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa Edile di Varese, dell'inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate, di comune intesa, opportune iniziative di sensibilizzazione dapprima delle imprese interessate e quindi, in caso di insuccesso, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, dei competenti organi ispettivi nonché delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi 55/90 e 341/95;

5) che la Cassa Edile della Provincia di Varese dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell'azione testè concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti e sede per la raccolta delle informazioni relative alle attività dell'osservatorio sull'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Varese, nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie sulla base dei criteri previsti dal contratto collettivo integrativo provinciale del settore edile, ed alla verifica delle aziende operanti nella Provincia di Varese, provenienti da altre province che pur tenute all'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Varese ai sensi del c.c.n.l. vigente, non ottemperano a tale obbligo;

6) ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro e specificatamente del contratto integrativo provinciale;

7) le parti datoriali impegnano le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale (art. 18 c.c.n.l. 6 novembre 1995 art. 4 c.c.i.p.l. 27 maggio 1991) per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;

8) presso la Cassa Edile, utilizzando le suddette comunicazioni, verrà tenuto l'elenco delle imprese che operano in subappalto nella provincia di Varese;

9) le Organizzazioni sindacali opereranno nei confronti delle imprese non aderenti alle Associazioni Artigiane od iscritte alle altre Casse Edili operanti nella provincia di Varese, per promuovere l'adeguamento a quanto previsto dal presente protocollo;

10) le parti firmatarie richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti e ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate, nonché di impegnare i direttori dei lavori ed i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (art. 5 D.Lgs. 494/96) alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all'impresa esecutrice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e delle dichiarazioni di regolarità contributive nei confronti di INPS, INAIL Cassa Edile, ai sensi dell'art. 3, c. 8, lettere a) e b), del D.Lgs. 494/96. (Sommario)

Art. 4 - Servizio mobilità

Le parti, tenuto conto dell'attuale andamento del mercato del lavoro, ritengono indispensabile incentivare l'inserimento di nuovi addetti nel settore e a tal fine prenderanno opportuni contatti con le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego onde creare nelle stesse una lista di collocamento in tutti gli Uffici di zona formata da lavoratori sospesi o collocati in Cassa Integrazione e giovani e/o disoccupati interessati ad un inserimento nel settore edile, anche privi di particolare esperienza; e a tal fine invieranno agli Uffici in parola lettera a comunicazione di quanto sopra.

Inoltre, fatte salve le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, considerata la necessità di risolvere in modo non traumatico eventuali problemi occupazionali all'interno delle imprese e nell'intento di offrire l'opportunità alle stesse di utilizzare personale già formato e professionalizzato proveniente dal settore, in relazione anche alle caratteristiche dello stesso, le parti concordano sulla opportunità di istituire a livello sperimentale un "Servizio di Mobilità" per i lavoratori, con l'obiettivo di conciliare la domanda e l'offerta di lavoro nel territorio nel tentativo anche di limitare il ricorso alla CIG.

Qualora, 30 giorni prima della presumibile ultimazione dei lavori, le imprese operanti in provincia di Varese verificassero la necessità di procedere ad una riduzione del personale, le stesse forniranno al servizio di mobilità presso la Cema il numero dei lavoratori non ricollocabili immediatamente all'interno dell'impresa, comunicando altresì degli stessi le generalità, la qualifica professionale, l'età e il Comune di residenza. I dati di cui sopra saranno confermati alla effettiva chiusura di cantiere.

Le imprese che avessero la necessità di assumere del personale, potranno far riferimento al servizio di mobilità sopra richiamato comunicando allo stesso le caratteristiche professionali dei posti di lavoro scoperti, la relativa sede di lavoro e la presumibile durata del cantiere.

Il Servizio di Mobilità informerà periodicamente le parti sugli andamenti quantitativi e qualitativi globali delle ricollocazioni dei lavoratori nonché sulle richieste di assunzione avanzate dalle aziende e sui dati complessivi dei lavoratori posti in C.I.G. e segnalati al Servizio di Mobilità.

La presente normativa sarà oggetto di periodiche verifiche tra le parti. (Sommario)

Art. 5 - Appalti subappalti e organizzazione del lavoro

Premesso che è nel comune interesse la valorizzazione del ruolo dell'impresa artigiana in un processo dì modernizzazione e di specializzazione che consenta al sistema delle imprese di acquisire una crescita qualitativa ed una maggiore trasparenza nelle diverse fasi di gestione degli appalti o dei subappalti, le parti avvieranno contatti congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti, utili all'acquisizione di dati e notizie che soddisfino le esigenze di conoscenza, presupposto indispensabile per l'individuazione di eventuali strategie a tutela dell'occupazione e del tessuto imprenditoriale locale. Ferme restando le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche, le Parti contraenti, per quanto di loro competenza, ribadiscono il proprio impegno ad una scrupolosa osservanza dei disposti di cui all'art.18 del c.c.n.l. 6/11/1995.

Confermato l'obbligo delle Imprese locali all'iscrizione alla Cema, anche le imprese esterne al territorio varesino che acquisiscano lavori nella Provincia hanno l'obbligo di iscrivere i lavoratori alla locale Cassa Edile aprendo una specifica posizione, indipendentemente dalla sede di versamento dei contributi previdenziali e dalla presunta durata di lavoro. (Sommario)

Art. 6 - Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 6 del c.c.n.l. 6 novembre 1995, l'orario normale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per i gruisti, è fissato in 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (pari a 40 ore settimanali) per tutti i mesi dell'anno.

Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, valgono le norme di cui all'art. 8 del c.c.n.l. predetto.

Gli autisti ed i conduttori di macchine semoventi vengono retribuiti con la maggiorazione di straordinari a decorrere dalla 41a ora.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive, ripartisca su sei giorni il suddetto orario normale contrattuale dì lavoro per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% per 6 gg. alla settimana sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26.

Le ore di lavoro eventualmente prestate nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari normali come sopra fissati, sono compensate con le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 23 del c.c.n.l. 6 novembre 1995.

Nel ribadire i contenuti dell'art. 6 del vigente c.c.n.l. 6 novembre 1995, le parti condividono che le lavorazioni del settore e le condizioni metereologiche del territorio richiedono una maggiore flessibilità nella determinazione dell'orario di lavoro con particolare riferimento alla sua distribuzione annuale e pertanto si impegnano ad incontrarsi entro 3 mesi dalla firma del presente accordo al fine di redigere una normativa di flessibilità dello stesso. (Sommario)

Art. 7 - Contratto per il recupero occupazionale

In via sperimentale al fine di favorire il recupero al settore dei lavoratori edili disoccupati nonché per contrastare il lavoro irregolare, le parti -in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, 1° comma, della L. 56/87- convengono che è consentita la apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, per fronteggiare temporanee esigenze produttive legate al rispetto di termini di inizio dei lavori o di consegna, alle quali non sia possibile sopperire con il personale in forza nei seguenti casi:

- incrementi di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna non rispettabili in base al normale organico e normale programma di lavoro;

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

- incremento di attività produttiva aziendale data anche dalla apertura di nuovi cantieri;

- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;

- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività di manutenzione);

Le aziende possono assumere con il presente contratto un numero di lavoratori pari al 20% dell'organico in forza; la predetta percentuale si intende con arrotondamento all'unità superiore.

La durata del contratto sarà ricompresa in un periodo dai 2 ai 4 mesi.

Tale contratto sarà rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a quello precedente e solo per le imprese che avranno incrementato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato con riferimento all'organico in forza all'anno precedente.

L'assunzione con contratto per il recupero occupazionale riguarderà in prima istanza i lavoratori provenienti dal settore edile ed iscritti alle liste di mobilità e alla lista istituita presso la locale Cassa Edile.

Tale assunzione può essere effettuata esclusivamente dalle imprese associate alle Organizzazioni datoriali territoriali firmatarie del presente accordo e che per le esigenze di cui sopra non abbiano in essere un subappalto per le stesse mansioni nella stessa unità produttiva.

Le imprese non devono avere in corso sospensioni dal lavoro né aver proceduto a riduzione del personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione per le medesime professionalità.

Le assunzioni con il contratto di cui sopra verranno vagliate dalla Commissione Paritetica Territoriale (costituita da: Associazione Costruttori Edili, Associazione Artigiani, Cna, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) operante presso la Cassa Edile per l'approvazione dei contratti per il recupero occupazionale. La Commissione sarà operante a far data dal mese di aprile 1998 e si riunirà ogni 15 giorni su richiesta di una delle parti.

I lavoratori assunti con contratto per il recupero occupazionale avranno priorità nell'assunzione a tempo indeterminato presso la stessa azienda qualora l'impresa dovesse aumentare l'organico in riferimento alla medesima mansione. (Sommario)

Art. 8 - Indennità territoriale di settore - premio di produzione

In attuazione dell'art. 15 e art. 51 del c.c.n.l. 6 novembre 1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati rimangono congelati con gli importi definiti con il contratto collettivo provinciale del 27 maggio 1991. (Sommario)

Art. 9 - Elemento economico territoriale

Visto l'art. 2 della legge 23.5.1997 n. 135

- tenuto conto dell'ipotesi di accordo sottoscritta da Anaepa Confartigianato, Anse-Assoedili Cna e dalle Organizzazioni Nazionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in data 23 aprile 1997, nonché della lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e delle istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1996, n. 213

- ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio, ai suoi risultati e alla conseguente produttività conseguita, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art.15 del c.c.n.l. 27 ottobre 1995 e dalla L. 135/97.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale -la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita agli artt. 21, 22, 42 e 49 del c.c.n.l. 27 ottobre 1995- le parti sottoscritte si riferiscono all'andamento e ai risultati a livello territoriale della Provincia di Varese, sulla base dei seguenti indicatori:

- iscritti in Cassa Edile;

- consumi energetici / monte ore lavorate Cema;

- n. imprese iscritte Cema;

ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1) L'andamento del settore nel territorio provinciale verrà monitorato tramite l'escursione dei valori corrispondenti ai parametri indicati nel "Meccanismo di calcolo" ed, in relazione allo stesso, si stabiliranno le possibili variazioni dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) previsto dall'ipotesi di accordo 23.04.1997, citato in premessa;

2) La prima verifica dei mutamenti di tali valori verrà effettuata entro il 31 dicembre 1998 ed in quella sede si determinerà l'ammontare dell'E.E.T. a valere dal 1° gennaio 1999 per un periodo di 12 mesi e cioè sino alla seconda verifica;

3) L'entità della prima erogazione dell'E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione (dal 1.10.97 al 30.09.98) secondo i meccanismi di calcolo;

4) In attesa di tale prima verifica, si prende atto della inversione di tendenza registrata nel settore delle costruzioni nella provincia di Varese, dopo anni di andamento negativo, viene riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 1998 un'anticipazione pari a L. 48.000/mensili rapportata ai lavoratori inquadrati al III° livello e riparametrata proporzionalmente agli indici del c.c.n.l. per le rimanenti categorie di lavoratori, da riassorbire nell'E.E.T. che si andrà a determinare dopo la prima verifica;

5) Nel caso la prima verifica facesse registrare un esito inferiore all'anticipazione erogata, non verrà riconosciuto alcun E.E.T. e nella stessa sede si determinerà una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, determinata sulla base dei risultati del periodo, in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri di riferimento.

Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

6) In occasione della prima verifica -relativa al '98-, qualora dall'analisi dell'escursione dei parametri di cui alla tabella del meccanismo di calcolo ne derivasse un risultato economico (v.b.) pari o superiore all'importo di L. 48.000 erogato quale anticipazione '98, l'importo dell'anticipo 1999 verrà incrementato fino al limite del risultato economico evidenziato, tenendo conto del massimale ex ipotesi accordo nazionale 23.04.1997.

Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

7) Tenuto conto della vigenza quadriennale del presente Contratto Integrativo Territoriale, si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:

- entro il 31.12.1999, con riferimento al periodo 01.10.98 - 30.09.99;

- entro il 31.12.2000, con riferimento al periodo 01.10.99 - 30.09.00;

- entro il 31.12.2001, con riferimento al periodo 01.10.00 - 30.09.01;

8) Ai lavoratori che interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza del periodo annuale preso di riferimento per l'erogazione del premio verrà corrisposto il valore dell'E.E.T. proporzionalmente al servizio prestato relativo all'anticipazione erogata;

9) Quattro mesi prima della scadenza definitiva verrà fissato un incontro per definire obiettivi e quantificazione futura sempre nel rispetto della allora vigente normativa contrattuale nazionale di riferimento;

Meccanismo di Calcolo

L'elemento Economico Territoriale è variabile rispetto a 3 parametri di produttività del settore:

consumi energetici

- 1° indicatore: (media ultimi tre anni) MWhx 1.000 = X

                             monte ore lavorate dipendenti

iscritti Cassa Edile VA

(media ultimi tre anni)

- 2° indicatore: n° dipendenti iscritti Cassa Edile Varese

- 3° indicatore: n° imprese iscritte CEMA

1° indicatore

coefficiente produttività

orario

mensile

 

superiore a 1,45

216,76

37.500

valore base + 25%

1,31 - 1,45

190,75

33.000

valore base + 10%

0,80 - 1,30

173,41

30.000

valore base

0,70 - 0,79

156,06

27.000

valore base - 10%

inferiore a 0,70

130,05

22.500

valore base - 25%

2° indicatore

lavoratori iscritti Cema

orario

mensile

 

oltre 8.001

108,38

18.750

valore base + 25%

da 7.001 a 8.000

95,37

16.500

valore base + 10%

da 4.001 a 7.000

86,70

15.000

valore base

da 3.001 a 4.000

78,03

13.500

valore base - 10%

meno 3.001

62,02

11.250

valore base - 25%

3° indicatore

N° imprese iscritte Cema

orario

mensile

 

oltre 1.501

108,38

18.750

valore base + 25%

da 1.301 a 1.500

95,37

16.500

valore base + 10%

da 801 a 1.300

86,70

15.000

valore base

da 601 a 800

78,03

13.500

valore base - 10%

meno di 601

62,02

11.250

valore base - 25%

Operai di produzione

Categoria

Paga base

Contingenza

Ind. territoriale

Acc. EET

operaio 4° livello

6.283,80

5.821,16

1.332,95

298,05

operaio 3° livello

5.873,98

5.795,75

1.241,47

277,46

operaio 2° livello

5.190,96

5.766,86

1.124,95

247,11

operaio 1° livello

4.531,47

5.736,80

980,12

216,77

Impiegati

Categoria

Paga base

Contingenza

Premio produz.

Acc. EET

Impiegato 7° livello

1.614.892

1.034.453

283.500

76.876

Impiegato 6° livello

1.411.076

1.024.459

264.700

66.938

Impiegato 5° livello

1.173.750

1.012.457

224.500

55.801

Impiegato 4° livello

1.087.098

1.007.057

200.500

51.562

Impiegato 3° livello

1.016.200

1.002.658

183.000

48.000

Impiegato 2° livello

898.037

997.659

167.200

42.750

Impiegato 1° livello

787.752

992.460

145.105

37.501

Per gli apprendisti gli importi saranno da riparametrare in base a quanto previsto dall'articolo 5 e 6 dell'allegato "c" al c.c.n.l. 6 novembre 1995.

L'elaborazione delle tabelle di riferimento, sopra riportate, ha tenuto ovviamente conto della situazione di fatto, verificatasi negli ultimi anni nella provincia Varese, che ha purtroppo registrato un costante decremento dei lavoratori del settore, con conseguente calo degli iscritti alla Cassa Edile.

Le parti convengono che qualora la somma dei tre parametri registri andamenti positivi sono da intendersi a concorrere per l'erogazione di quanto previsto come tetto massimo dall'ipotesi di accordo nazionale 23 aprile 1997.

N.B.: i dati del consumo energetico e i dati relativi alle imprese e ai lavoratori iscritti in Cassa Edile fanno riferimento all'anno cassa edile.

Il premio di risultato è correlato per il 50% al primo indice, per il 25% al secondo e per il 25% al terzo. I valori di E.E.T. riportati sono quelli relativi ai salari e agli stipendi dei lavoratori inquadrati al III° livello e saranno riparametrati proporzionalmente agli indici del c.c.n.l. per tutti i livelli di inquadramento dei lavoratori. Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferiemento, verrà erogato l'importo dell'E.E.T. afferente l'ultima categoria di appartenenza.

Le parti si danno altresì atto che la struttura dell'E.E.T. così come ripartito secondo la tabella allegata, corrisponde nel complesso e nei dettagli applicativi alle vigenti disposizioni normative in tema di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare e pertanto riconoscono la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta "decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo.

A tal fine le Associazioni Artigiane provvederanno al deposito del presente accordo nei termini di legge.

Si provvederà a completare gli indicatori economici, nonché le tabelle salariali nel loro complesso, dopo un'attenta verifica dei dati Cassa Edile ed Enel. (Sommario)

Art. 10 - Indennità di trasferta

Con riferimento all'art. 25 del c.c.n.l. 6 novembre 1995 a decorrere dal 1° marzo 1998 all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato in un comune diverso da quello di assunzione o da quello ove la presta normalmente, compete, in conformità al vigente c.c.n.l., una diaria fissata nelle seguenti misure, da computarsi su paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza oltre il rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa non vi provveda in proprio:

- 10% da 7 a 20km;

- 14% oltre i 20 km;

Le distanze sopra riportate si intendono oltre i confini territoriali del comune per il quale è stato assunto.

Le indennità di cui ai commi precedenti non sono dovute nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. (Sommario)

Art. 11 - Mensa

Le imprese artigiane, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri (purché previsti per un periodo non inferiore ai 3 mesi) alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza dei dipendenti su richiesta di almeno 15 dipendenti dell'impresa occupati nel cantiere, provvederà, nel cantiere o nelle immediate vicinanze, che si possa consumare un pasto caldo, mediante il ricorso a convenzioni con servizi esterni od allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Il pasto è inteso come primo piatto, secondo piatto, pane e contorno, con esclusione delle bevande.

Ove non fosse possibile quanto previsto dal comma precedente, qualora ne esistano le condizioni, le imprese distribuiranno ai dipendenti dei Ticket restaurant dell'importo di £. 10.000 giornaliere ovvero a fornire loro un pasto in strutture convenzionate al costo massimo di £. 10.000 al giorno; a decorrere dal primo gennaio 1999 l'importo sarà adeguato tenendo conto delle indicazioni legislative in materia.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione e alla durata dei cantieri le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta a tutti i lavoratori che non abbiano diritto al rimborso, una indennità sostitutiva come di seguito definita:

- lire 6.300 giornaliere dal 1° marzo 1998;

- lire 7.300 giornaliere dal 1° gennaio 1999;

- lire 7.700 giornaliere dal 1° gennaio 2000;

L'indennità sostitutiva di mensa non spetta ai lavoratori che si avvalgono del servizio di mensa attuato in forma di cui ai primi due commi, salvo il caso di lavoratori impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle condizioni di salute dei lavoratori.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già praticate in azienda. (Sommario)

Art. 12 - Ferie

In attuazione dell'art. 19 del c.c.n.l. 6 novembre 1995 agli operai verrà di norma concessa, nel periodo giugno - luglio - agosto, il godimento di 3 settimane di ferie collettive compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell'azienda.

Il godimento della quarta settimana di ferie avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno sempre compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, salva diverso accordo tra l'impresa ed i lavoratori.

Il periodo di godimento delle ferie estive collettive verrà di norma concordato tra l'azienda e i lavoratori, entro il 31 marzo di ogni anno.

Viene comunque garantita al dipendente la possibilità di effettuare il godimento di almeno 15 giorni consecutivi di riposo in attuazione all'art. 19 comma 2. (Sommario)

Art. 13 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività

Ai sensi dell'art. 22 del c.c.n.l. 6 novembre 1995 il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività è corrispondente, nella misura complessiva, alla percentuale del 23,45% da calcolarsi su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 art. 26 del vigente c.c.n.l.

Detta percentuale deve essere versata dalle imprese artigiane alla Cassa edile secondo le disposizioni che la stessa stabilirà d'accordo con le Organizzazioni sottoscritte.

La Cassa edile effettuerà il pagamento delle somme spettanti in due soluzioni semestrali entro il 31 luglio e il 15 dicembre di ciascun semestre per l'intera risultanza della percentuale prevista.

Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme come sopra detto:

- quando l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività o mestiere o si rechi all'estero per motivi di lavoro;

- in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;

- in caso di decesso dell'operaio;

- in caso di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge.

Tutte le aziende sono tenute a rispettare le modalità e i termini per presentare le denunce e per effettuare i versamenti che sono indicati nella tabella in calce al presente contratto.

Le aziende in ritardo di oltre 6 mesi con i versamenti, verranno considerate morose e nei confronti delle stesse la Cassa inizierà procedura, anche giudiziale, di recupero crediti, compresa l'aliquota aggiuntiva di cui alla tabella citata al paragrafo precedente e le rivalutazioni dovute per i crediti di lavoro. (Sommario)

Art. 14 - Infortunio

Per quanto riguarda l'indennità da corrispondere nelle giornate per infortunio, le imprese artigiane erogheranno quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e dal c.c.n.l. del 6 novembre 1995.

Tenendo conto dei gravi ritardi con cui vengono erogate le prestazioni economiche da parte dell'Inail in caso di infortunio e malattia professionale, le parti si impegnano a sviluppare una comune azione per sensibilizzare l'Inail affinché eroghi tali indennità economiche ai lavoratori aventi diritto con maggiore sollecitudine e, possibilmente, entro i periodi paga di competenza.

A norma di quanto previsto dall'art. 73 del T.U. Inail, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione media giornaliera (desunta dai 15 giorni precedenti l'infortunio) per i successivi tre giorni anche se festivi. (Sommario)

Art. 15 - Previdenze sociali

Il contributo dovuto alla Cassa edile con decorrenza 1 marzo 1998 è fissato nella misura del 2,70% di cui 5/6 (2,25%) a carico dei datori di lavoro delle imprese artigiane e 1/6 (0,45%) a carico dei lavoratori calcolato su tutti gli elementi della retribuzione e su tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

Le imprese, sulla base delle disposizioni previste, entro la fine di ciascun mese, debbono denunciare alla Cassa edile i nominativi e la categoria degli operai ammalati o infortunati nel mese precedente nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro e si presteranno ad assistere i lavoratori loro dipendenti nell'espletamento delle formalità. (Sommario)

Art. 16 - Quote sindacali

In applicazione all'art. 41 del vigente c.c.n.l. le parti concordano che le quote sindacali a favore dei sindacati dei lavoratori firmatari del presente accordo vengono trattenute dalla Cassa edile unica operante sul livello provinciale, ai singoli lavoratori ad essa iscritti nella misura stabilita dagli Organismi decisionali di Fillea - Filca - Feneal.

La trattenuta in oggetto sarà effettuata solo a carico dei lavoratori che avranno rilasciato delega debitamente firmata indicante a quale sindacato si intende sia versata. (Sommario)

Art. 17 - Quote di adesione contrattuale

La quota di adesione contrattuale provinciale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti è fissata nella misura paritetica dello 0,50% da computarsi su tutti gli elementi della retribuzione, maggiorata del 23,45%.

Le stesse quote di adesione contrattuale, nelle misure precisate, dovranno essere versate alla Cassa edile come segue:

a) quelle a carico del datore di lavoro verranno ripartite dalla Cassa edile secondo l'accordo che interverrà fra l'Associazione Costruttori Edili e le Associazioni Artigiane della Provincia di Varese;

b) quelle a carico dei lavoratori verranno ripartite dalla Cassa edile secondo l'accordo che interverrà fra le Organizzazioni sindacali provinciali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil. (Sommario)

Art. 18 - Diritti sindacali

Si ribadisce l'art. 89 del vigente c.c.n.l. (Sommario)

Art. 19 - Assemblea di cantiere

Si ribadisce l'art. 89 del vigente c.c.n.l. (Sommario)

Art. 20 - Enti Paritetici

Le parti confermando come fondamentale la presenza degli enti paritetici per la migliore realizzazione degli obiettivi contrattuali del settore edile, poiché tali enti possono oggi contribuire a garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori, si propongono come obiettivo di razionalizzarne la gestione, perseguendo ogni possibile sinergia anche operativa tenendo ad evitare ogni duplicazione di ruolo o di funzione, unificando momenti amministrativi e gestionali fino a traguardare unitarietà di sede quanto meno amministrativa, di gestire con il massimo rigore le partite di entrata ed uscita del Conto Economico nel rigido rispetto di un conto preventivo da elaborare contestualmente all'approvazione del Bilancio di fine esercizio, di prestare la massima attenzione agli adempimenti contributivi, al controllo degli obblighi contrattuali di iscrizione delle aziende "fuori provincia", all'ottimizzazione dei rendimenti finanziari e alla riscossione dei contributi aggiuntivi dalle imprese in ritardo con i versamenti Cema e, in particolare, al rigido controllo della possibilità di "copertura" dei costi e contenimento degli stessi.

Le parti inoltre si impegnano a valutare l'opportunità di creare un'unica figura di "coordinatore" del CTP e della Scuola da reperire all'interno dell'attuale organico, nonché verificare la reale rispondenza degli obiettivi percorsi alla necessità del settore, con il graduale abbandono e conseguente sostituzione di quelli non rispondenti a detta primaria esigenza anche predisponendo un piano di razionalizzazione del corpo insegnante e logistico della Scuola.

Le parti auspicano inoltre l'accentramento della contabilità di tutti gli Enti, a livello di registrazione, perseguendo in tal modo, oltre che un obiettivo di economicità, anche una necessaria omogeneità. (Sommario)

Art. 21 - Cassa Edile

L'attività della Cassa Edile della Provincia di Varese, è regolata da apposito Statuto rinnovato e approvato dalle Associazioni Sindacali contraenti il 27.5.91.

La dichiarazione scritta di adesione al c.c.n.l. 6.11.95 e al presente contratto integrativo provinciale, nonché allo Statuto della Cassa Edile della Provincia di Varese -da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del richiamato c.c.n.l. 6.11.95, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima- è raccolta da quest'ultima, in via generale, all'atto del primo pagamento semestrale agli operai delle somme accantonate.

La Cassa Edile curerà la raccolta delle dichiarazioni di cui al comma precedente da parte dei datori di lavoro e degli operai che si iscriveranno ad essa al momento stesso della loro iscrizione.

Le modalità da seguire per la raccolta delle dette dichiarazioni e per la loro messa a disposizione di chi ne abbia interesse sono stabilite dalla stessa Cassa Edile d'accordo con le Associazioni sindacali contraenti.

Nel riconfermare la piena autonomia provinciale della Cassa Edile e tenendo presente la naturale mobilità che caratterizza il rapporto di lavoro della mano d'opera edile, le parti si impegnano a promuovere le iniziative per il riconoscimento delle prestazioni ai lavoratori secondo quanto determinato dagli accordi provinciali e dalla regolamentazione nazionale, per favorire il coordinamento regionale delle Casse Edili.

In tal senso nel riaffermare il ruolo insostituibile della Cassa Edile quale strumento di attuazione della politica sindacale del settore, le parti riconoscono che il ruolo della stessa può essere meglio svolto nel generale interesse del settore e dei lavoratori se nell'ambito della Provincia opera una sola Cassa Edile e si impegnano affinché non sorgano situazioni di difficoltà e di disagio per i lavoratori.

Si decide la costituzione di una Commissione paritetica con lo scopo di approfondire e sottoporre alle parti sociali:

a) rilascio certificazione e problemi connessi;

b) razionale utilizzo della gestione;

c) aspetti relativi alla regolarità contributiva;

d) allargamento dell'iscrizione alla Cassa Edile.
(Sommario)
 

Art. 22 - Comitato paritetico per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro

I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro.

Le parti stipulanti, ad integrazione dell'art. 81 parte comune del c.c.n.l. 6 novembre 1995 si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro dell'ASL trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane. Si riconosce la validità del Comitato tecnico paritetico per la prevenzione degli infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro, che rappresenta anche strumento per la gestione di iniziative congiunte della categoria rivolte a migliorare le condizioni di salute e a limitare il rischio in edilizia.

A) In materia di prevenzione e sicurezza, per rendere il sistema più adeguato e consono all'evoluzione intervenuta nella tecnologia e nel processo produttivo, le parti intendono sempre più impegnare il Comitato paritetico, anche mediante forme di collaborazione con le strutture pubbliche, in particolare le ASL, preposte alla prevenzione infortuni, ad una capillare diffusione della cultura antinfortunistica sia tra i datori di lavoro, con particolare riguardo ai neo-assunti e agli allievi delle scuole professionali.

B) Nell'intento di migliorare le attuali condizioni di sicurezza nei cantieri, è indispensabile un impegno da parte delle imprese affinché in fase di avvio del cantiere vengano approntate tutte le misure di sicurezza previste dalle attuali norme legislative e contrattuali atte a prevenire gli infortuni sul lavoro.

C) Le parti concordano momenti di comune confronto, nell'ambito della vigenza del presente accordo, intesi a concretizzare gli obiettivi già programmati che CTP si è posto, con particolare riferimento alla formazione antinfortunistica delle maestranze, anche di nuova assunzione, e alla verifica della sicurezza nei cantieri.

Il Comitato ha sede autonoma e gestione finanziaria alimentata da un contributo a carico dei datori di lavoro, fissato nella misura dello 0,30% calcolato su tutti gli elementi della retribuzione e riscosso attraverso la Cema. (Sommario)

Art. 23 - Attrezzi da lavoro

L'azienda fornisce al lavoratore tutti gli attrezzi da lavoro. (Sommario)

Art. 24 - Prestazioni collaterali Cassa Edile

Gli operai dipendenti delle imprese edili operanti nel territorio avranno diritto alle seguenti prestazioni collaterali secondo la disciplina operativa degli allegati protocollo e regolamento

1) Sussidio matrimonio al lavoratore che contrae matrimonio £. 800.000

2) Soggiorni marini e montani per tutti i figli dei lavoratori compresi tra 6 e 15 anni

3) Rimborso tickets - cure termali - fangoterapia per lavoratori bisognosi di cure termali o fangoterapie qualora inviati da Inps o Asl

4) Integrazione per forme tubercolari ai lavoratori ammalati di TBC £. 5.000 o £. 10.000 giornaliere

5) Borsa di studio per i lavoratori e i figli

6) Contributo spese didattiche per i figli dei lavoratori iscritti alla prima classe delle medie inferiori (£. 300.000) o superiori (£. 400.000).

7) Indumenti e calzature da lavoro come già in atto in Cassa Edile

8) Premio promozionale giovani per il primo ingresso nel settore £ 800.000 o £. 1.100.000

9) Contributo finalizzato al recupero del lavoratore e del congiunto entro il 1° grado di parentela, tossicodipendenti £. 3.000.000 annui

10) Rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico £.30.000 al giorno

11) Sussidio per cure dentarie (massimo £. 800.000), lenti oculistiche (massimo £. 200.000) e protesi acustiche (massimo £. 200.000)

12) Assegno a favore di portatori di handicap £. 1.200.000

13) Concorso spese funerarie (nel caso di decesso del lavoratore alla famiglia dello stesso verrà erogata la somma di £. 1.000.000, ovvero di £. 2.000.000 in presenza di figli minori; nel caso di decesso del coniuge o di un figlio del lavoratore al lavoratore verrà erogata la somma di £. 1.000.000)

14) Sussidio straordinario

15) Carenza malattia - all'operaio assente per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni e fino a 14 verrà erogato, per i 3 giorni di carenza, un sussidio aggiuntivo a quanto previsto dal c.c.n.l. 6 novembre 1995 per raggiungere l'80% della retribuzione oraria. Per le aziende iscritte in Cassa Edile tale prestazione è assolta con le modalità del successivo punto 15 del Protocollo Prestazioni Cema. (Sommario)

Protocollo aggiuntivo prestazioni collaterali della Cassa Edile

Le parti approvano le sottosegnate prestazioni collaterali, il diritto alle quali matura a condizione che si tratti di lavoratori non in prova, dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile ed in regola con i contributi per i quali sia stato effettuato a decorrere dal mese di firma del presente accordo l'accantonamento per almeno 1500 ore ovvero 800 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei quattro trimestri solari o nel semestre solare antecedente il mese di fruizione della prestazione.

Ai fini dell'anzidetto requisito delle 1500 o 800 ore, si computano nei limiti della conservazione obbligatoria del posto anche le assenze per servizio militare e quelle per malattia, infortunio, maternità e TBC regolarmente indennizzate, le ore di intervento della CIG autorizzate dall'Inps, le ore di permesso retribuito e di assemblea retribuita previste dal c.c.n.l. e dalla legge 20.5.1970 n. 300, le ore di assenza per ferie maturate e godute e le ore retribuite per le festività nonché i periodi lavorati in altre circoscrizioni territoriali purché coperti da accantonamenti presso le Casse Edili.

Ai lavoratori provenienti da altre Province le prestazioni saranno erogate a condizione di reciprocità e a condizioni di accertata regolarità contributiva dell'azienda e qualora le stesse assistenze siano previste anche dalla cassa di provenienza. (Sommario)

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto, il presente accordo entra in vigore il 1° marzo 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001. (Sommario)

Regolamento Prestazioni Collaterali

Sono istituite le prestazioni collaterali qui di seguito descritte. Il diritto ad usufruire di tali prestazioni matura alle seguenti condizioni.

1) Lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Varese, dipendente di impresa in regola con il versamento di percentuali e contributi.

2) Si deve trattare di lavoratore non in prova, per il quale sia stato effettuato l'accantonamento per almeno 1500 ore ovvero 800 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei quattro trimestri solari o nel semestre solare antecedente il mese di fruizione della prestazione. Ai fini di tale requisito -1500 ore e 800 ore- si computano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le assenze per servizio militare, malattia, infortunio, TBC regolarmente indennizzate, maternità, C.I.G. relativamente alle ore autorizzate dall'Inps, permesso retribuito, ore di assemblea retribuita previste dal c.c.n.l. e dalla Legge 20.05.1970, n. 300, ferie maturate e godute, festività, nonché i periodi lavorati in altre circoscrizioni territoriali purché coperti da accantonamenti presso le Casse Edili ove viga il criterio di reciprocità.

3) Le domande per poter usufruire delle prestazioni di seguito elencate dovranno essere inoltrate dal lavoratore alla Cassa Edile entro 6 mesi dalla maturazione del diritto. Per tutte le prestazioni, quindi, è necessario che il lavoratore inoltri la relativa domanda, ad eccezione della prestazione denominata "Indumenti e calzature da lavoro". Qualora la domanda fosse presentata dal lavoratore nei successivi sei mesi l'ammontare della prestazione sarà al 50%. Dopo complessivi dodici mesi dalla maturazione del diritto non verrà erogata alcuna prestazione.

4) Il diritto all'erogazione della prestazione è acquisito nel momento della presentazione della domanda, qualora ricorrano le condizioni contrattuali. Se in tale momento l'impresa non è in regola con il versamento di percentuali e contributi l'erogazione viene temporaneamente sospesa pur valendo il diritto come sopra spiegato. L'erogazione verrà effettuata solo dopo che l'impresa avrà regolarizzato la propria posizione.

5) Per quanto riguarda il requisito di anzianità, verrà riconosciuta anche l'anzianità maturata presso altre Casse Edili, laddove è riconosciuto il principio di reciprocità.

6) La data di decorrenza del presente regolamento di prestazioni collaterali è fissata al 1° aprile 1998.

1) Sussidio matrimonio

È riconosciuto un sussidio al lavoratore che contrae matrimonio nella misura di Lire 800.000

- Fare domanda

- e allegare:

- certificato di matrimonio rilasciato dal Comune (in originale o in fotocopia).

2) Soggiorni marini e montani

È previsto l'invio alle colonie marine e montane dei figli dei lavoratori compresi tra i 6 e i 15 anni di età.

Fare domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso specificatamente ogni anno.

3) Rimborso tickets - cure termali - fangoterapia

È previsto il rimborso tickets ai lavoratori, per fruizione di cure termali o fangoterapia a carico Inps o Asl

Agli stessi lavoratori sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio anche con mezzi propri fino ad un massimo di £. 175.000.-

- Fare domanda e allegare documentazione, anche per le spese viaggio sostenute.

4) Integrazione per forme tubercolari

La Cassa Edile corrisponde al lavoratore affetto da forme tubercolari una indennità giornaliera (compreso sabato, domenica e festivi) di Lire 5.000 durante il periodo di ricovero in casa di cura (sanatorio), e di Lire 10.000 giornaliere durante il periodo post sanatoriale, pertanto fino a guarigione o stabilizzazione clinica avvenuta.

L'integrazione in oggetto è corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi purché il lavoratore sia assistito dall'Inps. Tale assistenza cessa, qualora il lavoratore riprenda la propria attività lavorativa o si dimetta volontariamente dall'impresa dove prestava la sua opera dall'inizio della malattia.

- Fare domanda, entro 6 mesi dalla data di pagamento dell'indennità corrisposta per lo stesso titolo da parte dell'Inps.

- e allegare:

- certificati medici o del luogo di cura, anche in fotocopia,

- fotocopia pagamento Inps.

5) Borse di studio per i lavoratori e i figli

È' prevista l'assegnazione di borse di studio per i lavoratori e i figli dei lavoratori frequentanti Scuole Medie Superiori o Università.

- Fare domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso specificatamente ogni anno su indicazione delle parti contrattuali.

6) Contributo spese didattiche

a) In occasione dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola media inferiore dei figli di lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile di Varese al lavoratore viene corrisposto un importo pari a £. 300.000.- a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

- Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza (in originale) alla prima classe della media inferiore rilasciato dalla scuola;

- certificato di Stato di famiglia

- Qualora il figlio non risultasse sullo Stato di Famiglia, il lavoratore dovrà produrre autocertificazione attestante che il figlio è fiscalmente a proprio carico.

b) In occasione dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola media superiore dei figli di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Varese, al lavoratore viene corrisposto un importo pari a £. 400.000.- a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

- Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza (in originale) alla prima classe della media superiore rilasciato dalla scuola;

- certificato di Stato di famiglia.

- Qualora il figlio non risultasse sullo Stato di Famiglia, il lavoratore dovrà produrre autocertificazione attestante che il figlio è fiscalmente a proprio carico.

La prestazione entrerà in vigore dal 1° ottobre 1998 e l'importo del concorso spese erogato per gli studenti che si iscrivono per la prima volta alla scuola media superiore sarà decurtato del 50% qualora agli stessi siano già state erogate le prestazioni previste dal precedente Regolamento denominate "Assegno Integrativo per Carico di Famiglia" nell'ammontare complessivo di £. 600.000.

La prestazione verrà erogata una sola volta e non sarà erogata a coloro che hanno già percepito la prestazione di cui al punto 2 e denominata "Soggiorni marini e montani"

7) Indumenti e calzature da lavoro

È' prevista la fornitura annuale di indumenti e calzature da lavoro conformi alle normative-antinfortunistiche, relative alle mansioni svolte a ciascun lavoratore iscritto alla Cassa Edile compresi i lavoratori neoassunti, in deroga al punto 2 della premessa

- non occorre fare domanda

occorre inviare modulo con l'indicazione di misure e taglie.

La gestione operativa sarà affidata ad un'apposita Commissione istituita dalla Cema.

8) Premio promozionale giovani

La Cassa Edile riconosce ai giovani lavoratori iscritti, la seguente prestazione, se già non percepita da altre Casse Edili:

- ai giovani di età non superiore ai 32 anni, iscritti nel settore edile, la somma di £800.000- dopo una permanenza nel settore di 30 mesi nell'arco di 60 mesi.

Anche per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile prima del 1 aprile 1998 il computo dei 30 mesi di permanenza nel settore inizierà comunque successivamente al 1 aprile 1998.

In ogni caso per tutti i lavoratori che fanno domanda per ottenere questa prestazione è necessario che i 30 mesi di permanenza si concludano prima del compimento dei 32 anni. In mancanza di questo requisito la prestazione non può essere erogata;

- ai suddetti giovani che avranno completato i corsi di studio della Scuola Professionale Edile la prestazione sarà aumentata di ulteriori £. 300.000.

La prestazione verrà erogata una sola volta e non sarà erogata a coloro che hanno già percepito la prestazione di cui ai punti b) o c) del precedente testo di accordo.

- Fare domanda da presentare in Cassa Edile al compimento dei 30 mesi di permanenza nel settore.

9) Contributo finalizzato al recupero del lavoratore e del congiunto entro il l° grado di parentela, tossicodipendenti

È previsto un contributo finalizzato a concorrere al recupero del lavoratore moglie e figli, tossicodipendenti iscritto alla Cassa Edile, che viene erogato nei seguenti termini:

- assegno fino a un massimo di Lire 3.000.000 annue, a Istituti, Enti, Comunità di comprovata esperienza e serietà nel campo della lotta alla tossicodipendenza, dove è in cura il tossicodipendente che volontariamente accede ai programmi terapeutici e di riabilitazione.

Il totale complessivo annuo a disposizione della Cassa Edile per tale prestazione è fissato in Lire 21.000.000.

- Fare domanda a cura dell'Istituto/Ente/Comunità ed inoltrarla in forma riservata direttamente alla Cassa Edile.

Per detta prestazione, se il soggetto da recuperare è il Lavoratore, non è richiesto il requisito dell'accantonamento per almeno 1500 ore ovvero 800 ore di lavoro, così come descritto al punto 2 di detto regolamento.

10) Rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico

È' previsto un rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico per l'importo in cifra fissa di Lire 30.000 al giorno, per le sole giornate di assenza parziale dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento stesso.

La richiesta del trattamento economico ha cadenza semestrale con presentazione di rispettiva domanda.

- Fare domanda

- e allegare:

- idonea certificazione medica e documentazione dell'Impresa di appartenenza attestante la prestazione parziale di attività lavorativa nel giorno di assenza per emodialisi.

11) Sussidio per cure dentarie, lenti oculistiche curative e protesi acustiche

a) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano di cure dentarie la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare Lire 800.000 e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 4 anni.

b) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano di lenti oculistiche curative la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare Lire 200.000 e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 4 anni.

c) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano di protesi acustiche, la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare Lire 200.000 e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 4 anni.

In ogni caso il fondo annuo complessivo a disposizione per tali assistenze è fissato nella misura di Lire 120.000.000.- Pertanto tutte le domande pervenute saranno esaminate nel mese di ottobre di ogni anno e saranno eventualmente riproporzionate nel caso di insufficienza complessiva nel fondo di cui sopra.

In questo modo saranno comunque evase tutte le domande, seppure in misura proporzionalmente ridotta.

- Fare domanda e allegare:

- documentazione delle spese sostenute (anche in fotocopia con data di nascita e codice fiscale) con data non anteriore a 180 giorni.

- e certificato del medico o del tecnico ottico.

12) Assegno a favore di portatori di handicap

A favore del coniuge e dei figli del lavoratore, fiscalmente a carico, invalidi civili e/o portatori di handicap tutelati dalle seguenti Leggi:

legge 381/70 - 382/70 - 118/71 - 18/80 - 508/88 - 509/88 - 289/90 e 104/92 la Cassa Edile eroga la somma annua di Lire 1.200.000.-

Detta prestazione annuale è riconosciuta agli invalidi civili e/o portatori di handicap affetti da minorazioni che, in conseguenza delle quali hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

La prestazione matura solo una volta nell'anno finanziario Cassa Edile (ottobre/settembre) e solo se il lavoratore avrà perfezionato il requisito del monte ore indicato al punto 2 del Regolamento.

- Fare domanda e allegare:

- fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minorazione fisica, tutelate dalle predette leggi;

- stato di famiglia.

In caso di domanda a favore del coniuge o dei figli:

- fotocopia della dichiarazione presentata all'Impresa per l'ottenimento delle detrazioni fiscali, che comprovi che il familiare sia a carico del richiedente la prestazione.

La prestazione è rinnovabile annualmente dietro presentazione di una nuova domanda corredata dai documenti confermativi la situazione invalidante.

Le richieste intese a recuperare la prestazione dovuta per l'anno finanziario già scaduto al 30 Settembre, saranno accolte solo se prodotte entro il 31 Marzo successivo all'anno finanziario scaduto.

13) Concorso spese funerarie

a) In caso di decesso del lavoratore la Cassa Edile corrisponde alla sua famiglia un assegno dell'importo di £. 1.000.000. Tale somma è di £. 2.000.000.- se ci sono figli minori e fiscalmente a carico.

b) In caso di decesso del coniuge o di figli fiscalmente a carico la Cassa Edile corrisponde al lavoratore iscritto alla Cassa la somma di £. 1.000.000.=

- Fare domanda e allegare:

- certificato di morte

- certificato di stato famiglia

- documentazione spese funerarie

14) Sussidio straordinario

È prevista l'erogazione di sussidi straordinari per i lavoratori che si trovino in condizioni familiari di particolare disagio economico e per eventi che non rientrino nell'ambito di applicazione di altre prestazioni collaterali

- Fare domanda

e allegare:

- stato di famiglia e documenti relativi alle spese sostenute, nonché di ogni altra documentazione necessaria.

15) Carenza malattia

All'operaio assente per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni e fino a 14 verrà erogato per i tre giorni di carenza un sussidio aggiuntivo a quanto previsto dal c.c.n.l. 6 novembre 1995 per raggiungere, al massimo, l'80% della retribuzione oraria.

Il sussidio aggiuntivo sarà erogato fino ad un importo massimo complessivo di £. 100.000.000 anno, di cui £. 60.000.000 al primo semestre (ottobre-marzo) riportando gli eventuali residui al secondo semestre pertanto la prestazione in parola sarà erogata alla scadenza dei sopraddetti semestri in modo da consentire alla Cema il conteggio di verifica e di eventuale riduzione pro-capite.

Tabella delle aliquote Cema da applicare a decorrere dalle retribuzioni relative al marzo 1998

Percentuali contrattuali da accantonare

18%

Contributo Previdenze Sociali
(2,25% impresa - 0,45% operaio)

2,70%

Contributo scuola Edile

0,40%

Contributo C.P.T.

0,30%

Formazione e Sicurezza

0,10%

Contributo APE ordinaria

5,00%

Contributo APE straordinaria

1,50%

Quote Nazionali di adesione contrattuale
(0,185% impresa 0,185% operaio)

0,37%

Quote Provinciali di adesione contrattuale
(0,615% impresa 0,615% operaio)

1,23%

Tabella scadenze per presentare le denunce e per effettuare i versamenti alla cassa edile

Scadenza presentazione denunce

I modelli DNL (Denunce Nominative Lavoratori) devono essere compilati mensilmente e devono pervenire entro e non oltre il 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Scadenze versamenti

a

b

c

mesi di riferimento

versamento entro il

contributo aggiuntivo da applicarsi in ragione del 6% annuo sui versamenti pervenuti oltre il termine indicato in colonna b, calcolato dal

ottobre e novembre

31 dicembre

1 gennaio

dicembre e gennaio

28 febbraio

1 marzo

febbraio e marzo

30 aprile

1 maggio

aprile e maggio

30 giugno

1 luglio

giugno e luglio

31 agosto

1 settembre

agosto e settembre

31 ottobre

1 novembre

(Sommario)