ASSOCIAZIONE ARTIGIANI  DELLA PROVINCIA DI VARESE CONFATRIGIANATO

CNA VARESE TICINO OLONA

FENEAL-UIL  FILCA-CISL  FILLEA-CGIL

 

 PROVINCIA DI VARESE     

 

 VERBALE DI ACCORDO

 

CONTRATTO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA

INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE DI LAVORO (15 giugno 2000)

 

 

27 Marzo 2003

 

 

 

 

=. =. =. = . =

 

 

 

 

 

 

INDICE

Art.1               Sistema Informazioni

 

Art.2         Impegni delle parti a contrastare il lavoro irregolare

 

Art.3          Formazione Professionale

 

Art.4         Scuola Edile

 

Art.5                 Salute e sicurezza sul lavoro

 

Art.6         C.P.T.

 

Art.7                 Azioni per favorire l’accoglienza e l’integrazione

 

Art.8                 Orario di lavoro

 

Art.9         Ind. Terr. di settore- premio prod.

 

Art.10       Elemento economico Territoriale

 

Art.11       Indennità di trasferta

 

Art.12       Mensa

 

Art.13       Ferie

 

Art.14       Infortunio

 

Art.15       Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività

 

Art.16       Previdenze sociali

 

Art.17       Deleghe sindacali

 

Art.18       Quote di adesione contrattale

 

Art.19       Cariche sindacali

 

Art.20       Attrezzi di Lavoro

 

Art.21       Indumenti/calzature di lavoro

 

Art.22       Previdenza complementare

 

Art.23       Cassa Edile

 

Art.24       Modelli di denuncia e di versamento mensili alla Cassa Edile

 

Art.25       Prestazioni Collaterali

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

CONTRATTO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 

 

In Varese, 27 marzo 2003

 

Tra

 

L'Associazione Artigiani  della Provincia di Varese, aderente a Confartigianato rappresentata dal  capogruppo provinciale  di categoria geom.Giovanni Chilese,con l’assistenza del dottor Giulio Di Martino

 

La CNA di Varese Ticino Olona rappresentata dal Presidente della ANSE ASSOEDILI CNA sig.Bruno Torlontano, con l’assistenza della dottoressa Roberta Tajè

E

   (in ordine alfabetico)

·         la Feneal-UIL Territoriale, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Antonio Massafra e dai componenti la Segreteria sigg.: Enrico Vizza, Vito Panzanella,Moreno Volontè, Paolo Saccucci

 

·         la Filca-CISL Territoriale, rappresentata dai Segretari responsabili sigg.: Silvio Baita e Roberto Pagano e dai componenti la Segreteria sigg.: Terenzio Crespi, Domenico Bellusci, Francesco Condorelli, gli operatori: Giovanni Frontera, Formentelli Graziano

 

·         la Fillea-CGIL Territoriale, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Domenico Lumastro, dai componenti la Segreteria sigg.: Lorenzo Andreotti, Vincenzo Annesi, Claudio Croci, Marino Mazzola 

 

v i s t i

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 giugno 2000 e in particolare l'art. 15, 43 e 51 del Contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 29 gennaio 2002, sottoscritti dalle competenti Associazioni Nazionali di categoria.

 

 

richiamata

 

la premessa al citato C.C.N.L. 15/06/2000, che si intende qui integralmente riportata,

si è convenuto quanto segue per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 15.06.2000, da valere per tutto il territorio della provincia di Varese, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai e impiegati da essi dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici e per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1 (Sistema di informazioni)  

  In ossequio al "SISTEMA D'INFORMAZIONE" pattuito nel precedente contratto provinciale e nell'accordo 28 giugno 1994 istitutivo dell'Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro del settore delle costruzioni:

 

In relazione a quanto precede, col dichiarato intento di conseguire positivi risultati per la categoria nel territorio di competenza, le parti firmatarie con precedente accordo hanno convenuto circa la realizzazione di un Osservatorio con l’obiettivo di creare un sistema informativo di rilevazione dei fenomeni presenti nel settore delle costruzioni per la Provincia di Varese anche a supporto all’attuazione del sistema di concertazione e di informazione ai diversi livelli.

 

Le parti si danno altresì atto dell'attenzione data alla prevenzione infortuni con l'attuazione dell’intesa raggiunta con l'accordo provinciale il 11.11.97 che disciplina l'istituzione del Rappresentante dei lavori per la sicurezza su base territoriale e la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori, ai sensi del D.L. 626/94.

   Nella consapevolezza che qualità, efficacia e bontà di risultati devono continuare a transitare attraverso comuni intenti e comuni azioni, le parti intendono pertanto proseguire nel loro reciproco impegno a traguardare ulteriori obbiettivi mediante specifiche sinergie che:

a) favoriscano, innanzi tutto, interventi utili ad un incremento dei livelli occupazionali;

b)    garantiscano la continuità di un’accresciuta occupazione e regolarità mediante tutte quelle opportune iniziative sulla Committenza, pubblica e privata;

c)    assicurino la continuità di una politica del lavoro, che effettivamente premi regolarità, professionalità e produttività;

d)    identifichino procedure mirate ad accrescere - una corretta concorrenzialità tra le imprese, così comprimendo in modo sempre più marcato l'area della irregolarità;

e)    rimuovano gli impedimenti e le difficoltà che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme legislative e dei disposti contrattuali in materia di sicurezza, di igiene e di ambiente di lavoro, come già attuato con il citato Accordo sulla istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - R.L.S.T..

 

ARTICOLO 2 (impegni delle parti a contrastare il lavoro irregolare)

Le parti confermano il loro costante impegno nel contrastare il lavoro irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL, Cassa Edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale che determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato.

In relazione a quanto precede le parti convengono:

1)     di proseguire la propria collaborazione congiunta nel “ Comitato per la lotta al lavoro irregolare in edilizia” costituito dal Prefetto di Varese e contribuire ad incrementare l’azione di monitoraggio, permanente, anche avvalendosi dell’osservatorio Provinciale, nei confronti delle evasioni normative e contributive e delle azioni poste in essere dagli Istituti Previdenziali e dalla Direzione Provinciale del Lavoro per reprimere e prevenire tali evasioni , attivandosi anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni al fine di verificare l’applicazione della normativa in tema di valutazione ed esclusione delle cosiddette “ offerte anomale” nei lavori pubblici con particolare riferimento al costo del lavoro posto a base d’asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.

2)    Di organizzare con le sedi provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uno scambio congiunto e reciproco di dati con il sistema informativo della Cassa Edile della Provincia di Varese in attesa di intese nazionali in materia;

3)    Di dar vita, in via sperimentale, ad un’azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Edile di Varese e quelli di pertinenza della CCIAA di Varese sulla base di un’intesa con quest’ultima,ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno,fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Edile e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo di settore;

4)    In caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa Edile di Varese,dell’inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate,opportune iniziative di sensibilizzazione, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, e dei competenti organi ispettivi nonché delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle leggi 55/90 e 314/95 e 494/96;

5)    Che la Cassa Edile della Provincia di Varese dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell’azione testè concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all’intervento nei confronti delle imprese inadempienti e sede della raccolta delle informazioni relative all’attività dell’osservatorio sull’andamento dell’attività edilizia nella Provincia di Varese, nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie sulla base dei criteri previsti dal contratto collettivo integrativo provinciale del settore edile, ed alla verifica delle aziende operanti nella Provincia di Varese ai sensi del ccnl vigente, non ottemperando a tale obbligo;

6)    Ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro e specificatamente del contratto integrativo provinciale;

7)    Le parti datoriali impegnano le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale ( art. 18 CCNL 15 giugno 2000 e art. 3.ccipl 26 marzo 1998) per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;

8)    Presso la Cassa Edile,utilizzando le predette comunicazioni, sarà tenuto l’elenco delle imprese che operano in subappalto nella Provincia di Varese;

9)    Le Organizzazioni Sindacali opereranno nei confronti delle imprese non iscritte alla CEMA operanti nella provincia di Varese, per promuovere l’adeguamento a quanto previsto nel presente articolato;

    10)  Le parti firmatarie richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti ed ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opera appaltate, nonché di impegnare i direttori dei lavori ed i coordinatori per l’esecuzione dei lavori ( art.5 D.Leg,vo 494/96) alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all’impresa esecutrice del certificato di iscrizione della CCIAA delle dichiarazioni di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile, ai sensi dell’art.3 comma 8 lettere a) e b) del D.Leg,vo 494/96.

Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia inerente alla regolarità contributiva, riconoscono di voler dare piena attuazione alle regole sulle quali si fondano i rapporti tra le casse edili e le imprese esecutrici sia di opere pubbliche che di opere private, previste dal punto VII dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002, convengono che se entro il 30 settembre 2003 non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute nella legge 266 del 22 novembre 2002 le Parti si faranno promotrici di tutte le azioni possibili affinché sia definito in tempi brevi l’operatività del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e si impegneranno a verificare le condizioni per la stipulazione di una convenzione tra le locali sedi INPS, INAIL e Cassa edile al fine di rilascio alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici e privati di un documento unico attestante la regolarità contributiva delle imprese stesse, valorizzando la centralità di ruolo della locale Cassa Edile.

 

ARTICOLO 3 (Formazione Professionale )

 Le Parti sociali territoriali considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza, ad esigenze di sviluppo della cultura d’impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.  

Le parti concordano che la formazione professionale é una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore edile anche in relazione alle evoluzioni delle professionalità in atto, sia per dare risposte alle esigenze dello sviluppo professionale soggettivo ma soprattutto di risposta alla rarefazione, nel mercato del lavoro, di particolari professionalità e per la qualificazione di manodopera.

La scuola professionale edile rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l'attività formativa del settore.

A tal fine si attueranno iniziative territoriali per stimolare la formazione professionale dei lavoratori per promuovere abilità e competenze, nella formazione professionale a tutti i livelli, al fine di facilitare l’inserimento e lo sviluppo professionale.

La formazione teorica dovrà privilegiare il decentramento sul territorio, sulla

base della concentrazione di imprese e addetti del settore.

Per i lavoratori stranieri si valuterà la possibilità di realizzare periodicamente dei corsi di formazione di lingua “cantieristica” italiana, al fine di agevolare il loro inserimento e permanenza nel settore; tali corsi potranno essere organizzati in collaborazione con e tra gli Enti Paritetici del settore edile e Istituti di Formazione pubblici e Enti Locali, Camera di Commercio, ecc, e comunque dagli Enti che di volta in volta saranno individuati dalle parti.

Le parti auspicano il completamento del processo avviato con l’accordo provinciale del 24 luglio 2002 e richiamano i contenuti dell’accordo suddetto sull’argomento che si intendono allegati al presente articolo.

 

ARTICOLO 4  (Scuola Edile)

Le parti per realizzare lo sviluppo della Scuola Professionale Edile della provincia di Varese si impegnano a rafforzare l’attuale struttura operativa.

Ai lavoratori che partecipano ad attività formative sarà rilasciato, a partire dal mese di marzo 2003, apposito libretto individuale  realizzato in modo congiunto da scuola edile e CPT, su cui saranno registrate e attestate le attività di formazione a cui il lavoratore ha partecipato sia presso gli enti formativi bilaterali del settore edile di Varese, sia presso l’impresa che lo occupa. Qualora il lavoratore effettuerà per suo conto attività di formazione presso Enti diversi dalle strutture bilaterali , sarà cura del lavoratore stesso far aggiornare il libretto individuale. 

Il contributo a carico delle imprese per la Scuola é fissato a partire dal mese di aprile 2003 nella misura dello 0,45% (zero quarantacinque per cento) sulla retribuzione globale corrisposta agli operai.

La Scuola Professionale Edile dovrà realizzare un immediato ed incisivo progetto formativo per dare risposte alle esigenze dei lavoratori di crescita professionale. La fruizione dei corsi dovrà essere prevista, in via prioritaria, a favore di coloro che fanno parte del sistema Cassa Edile; e solamente in particolari condizioni (approvate dalle parti sociali) anche ad altri soggetti

 

ARTICOLO 5 ( salute e sicurezza sul lavoro)

Nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si impegnano a ricercare ed attuare le azioni e le iniziative possibili per garantire il pieno rispetto della tutela della salute dei lavoratori e per favorire la piena attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalle normative vigenti soprattutto al fine di ridurre il numero di infortuni nel settore a livello provinciale. Le parti ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di un’adeguata e concreta cultura della prevenzione e coscienza antinfortunistica

in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

Le parti riconoscono,quindi, che la formazione per la sicurezza è l’elemento strategico fondamentale capace di intervenire efficacemente nella prevenzione dei comportamenti di tutti i soggetti, datori di lavoro, RSPP. RLS. e lavoratori che non sempre percepiscono il rischio apportando qualificati ed indispensabili contributi volti a diffondere e consolidare tra gli addetti l’attuazione di buone prassi operative nella prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle imprese edili.

Nell'intento di migliorare le attuali condizioni di sicurezza nei cantieri, é indispensabile un impegno da parte delle imprese affinché in fase di avvio del cantiere vengano approntate tutte le misure di sicurezza previste dalle attuali norme legislative e contrattuali atte a prevenire gli infortuni sul lavoro.

A tal fine è auspicabile nei grandi cantieri definire, tra imprese associazioni datoriali e organizzazioni sindacali,un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere stesso.

Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già attuate e nell’intento di fare della formazione e della informazione principio cardine della sicurezza, convengono di sviluppare, in termini operativi ulteriori iniziative in materia a favore dei lavoratori, oltre a quelle già previste e realizzate.

Pertanto al Comitato Paritetico Territoriale è demandata l’attuazione di una mirata attività di formazione ed informazione da sviluppare oltre che con materiale didattico, multimediale e il giornale “Conoscere e Prevenire”, mediante appositi incontri ( le cosiddette “conferenze di cantiere”) destinati ai lavoratori dipendenti delle imprese iscritte alla locale Cassa Edile in modo da stimolare sempre di più il maggior numero di lavoratori a lavorare in sicurezza. (primo ingresso, prima e seconda conferenza generale, conferenza specifica per particolari fasi lavorative a significativo rischio, conferenza per lavoratori stranieri);

Ogni tipo di conferenza si concretizza con momenti formativi della durata di 4 ore.

Le parti convengono che a tutti i lavoratori nuovi assunti verrà consegnato un opuscolo, redatto dal CPT, sui rischi del settore, sulle norme antinfortunistiche ecc.

Tale opuscolo sarà redatto anche nelle principali lingue dei lavoratori migranti presenti in provincia in modo che anche questi possano comprendere in modo corretto come lavorare in sicurezza e l’ utilizzo dei dispositivi di protezione necessari ed indispensabili per l’espletamento di particolari fasi lavorative a significativo rischio.

Inoltre sarà realizzato, in modo congiunto da CPT e Scuola Professionale, il Libretto personale di informazione e formazione alla sicurezza nel settore delle costruzioni nel quale sarà riportata la formazione per la sicurezza attuata dal singolo lavoratore.

Per quanto riguarda la medicina preventiva le parti ritengono necessario approfondire il tema , al fine anche di rendere le imprese più consapevoli delle problematiche relative alla sorveglianza sanitaria ed alla effettiva realizzazione delle visite da parte dei lavoratori edili.

 

RLSA

Riconfermando la validità dell’accordo 11 novembre 1997 con il quale fu deciso di promuovere corsi di formazione per RLSA, che si sono regolarmente svolti , con l’obiettivo di promuovere ulteriori azioni che migliorino le condizioni di sicurezza dei cantieri, le parti convengono che la durata della formazione per RLSA di prima nomina si realizzi a partire dal 2003 con corsi non inferiori a 32 ore, di cui 24 ore per il corso base ed ulteriore 8 ore di permessi retribuiti finalizzati ad accrescere e aggiornare le conoscenze in materia di sicurezza da parte degli RLSA nell’anno successivo alla nomina.

 

R.L.S.T..

Le parti hanno convenuto le modalità per l’attuazione dell’art. 18, .della 626 con l’accordo dell’11 novembre 1997.

 

ARTICOLO 6 (Comitato paritetico per la prevenzioni infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro)

 Le parti riaffermano la validità della scelta concordemente adottata con l'accordo del 6 novembre 1979, resa operativa con l'accordo del 10.10.1984, nel senso di riconoscere che il Comitato Paritetico per la prevenzione degli Infortuni l'Igiene e l'Ambiente di lavoro é anche valido strumento per la gestione di iniziative congiunte della categoria rivolte a migliorare le condizioni di salute e a limitare il rischio del lavoro in edilizia.

Le parti stipulanti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. A tale proposito viene demandato al Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della Provincia di Varese, lo studio dei problemi afferenti la sicurezza nei cantieri e le condizioni lavorative ambientali.

 

Il CPT,avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza in materia di sicurezza effettuando sopralluoghi tecnici con visite nei cantieri edili della provincia di Varese. In queste occasioni i tecnici del CPT individuano eventuali inadempienze rispetto alle normative e ne segnalano gli interventi migliorativi da adottare tempestivamente.  I sopralluoghi in cantiere si svolgeranno, ove presenti sul cantiere, con la partecipazione dei RLSA e del RSPP;

I dati rilevati durante le visite dai tecnici nei cantieri saranno sistematizzati in dati statistici con valutazioni, e saranno oggetto di un confronto delle parti sociali.

In materia di prevenzione e sicurezza, per rendere il sistema più adeguato e consono all'evoluzione intervenuta nella tecnologia e nel processo produttivo, le parti intendono sempre più impegnare il Comitato paritetico, anche mediante forme di collaborazione con le strutture pubbliche, in particolare con il coinvolgimento dei servizi SPISAL delle ASL, preposte alla prevenzione infortuni, ad una capillare diffusione della cultura antinfortunistica dei datori di lavoro oltre che per i lavoratori.

Il CPT in collaborazione con la Cassa Edile attuerà iniziative per acquisire tutti gli elementi di conoscenza sugli infortuni che accadono in Provincia.

Il CPT promuove azioni di studio e di ricerca sui temi della salute e della sicurezza in modo da stilare prassi operative che aiutano a minimizzare il numero di incidenti sul lavoro nelle imprese edili;

 

Il Comitato ha sede autonoma e gestione finanziaria alimentata da un contributo a carico dei datori di lavoro, fissato a partire dal mese di aprile 2003 nella misura dello 0,40%( zero virgola quarantapercento) calcolato su tutti gli elementi della retribuzione e riscosso attraverso la CEMA. Delle funzioni e delle iniziative del Comitato potranno beneficiare le imprese in regola con il contributo suddetto.

 

ARTICOLO 7 (Azioni per favorire l’accoglienza e l’integrazione)

Le parti ritengono essenziale sviluppare in sinergia con la Provincia di Varese ed i Comuni del Territorio politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri,  presenti nei cantieri della provincia di Varese.

Le parti condividono l’importanza dell’integrazione lavoro/accoglienza. Con l’obiettivo, pertanto, di dare concreta attuazione a tali politiche a favore dei lavoratori impegnati nei cantieri della provincia di Varese, ma non residenti oppure provenienti da paesi comunitari e non, le parti auspicano la definizione di un progetto denominato “Affitto Varese” , o la verifica sulla possibilità di utilizzare aree dismesse o dismettibili di proprietà privata e/o del demanio pubblico, quale volano in grado di immettere sul mercato un numero significativo di alloggi di edilizia pubblica/convenzionata.

Le parti, inoltre, ritengono in via sperimentale di privilegiare le iniziative individuate dalle Istituzioni per agevolare l’accoglienza dei lavoratori non residenti e regolarmente iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Varese.

Le parti concordano di istituire un tavolo per l’individuazione della fattibilità relativa allo sviluppo di iniziative legate all’istituto dell’accoglienza, mediante l’eventuale utilizzo di risorse pubbliche .

 

 

ARTICOLO 8 (Orario di lavoro)

Con riferimento all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale  15 giugno 2000, l'orario di lavoro effettivamente prestato é stabilito in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni in tutti i 12 mesi dell'anno.                                                                                                              Eventuali modifiche dovute a esigenze di carattere tecnico-organizzativo della singola Impresa dovranno essere concordate tra la Direzione dell'Impresa e i Delegati Sindacali Aziendali, e/o OO.SS. territoriali e dovranno risultare da atto scritto,fermo restando quanto previsto dagli artt. 6 e 48 C.C.N.L. 15/06/2000. Resta valido quanto precisato dall’art.13 del ccnl 15 giugno 2000 in materia di recuperi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di cassa Integrazione Guadagni. L'orario di inizio e di fine lavoro sarà concordato a livello aziendale fra i rappresentanti di cantiere e la direzione stessa.                                                                                                           Per i lavori preparatori e complementari, come di consuetudine, potranno essere concordate lievi variazioni di orario.                                                                                                        L'orario di lavoro di cantiere dovrà essere rispettato anche dalle Imprese che eseguono il subappalto. Si riconferma la disciplina prevista dall’art. 7 del C.C.N.L. 15/06/2000 in materia di riposi annui, permessi individuali e riduzione di orario di lavoro.Nel ribadire i contenuti dell'art. 6,  del vigente C.C.N.L., le parti condividono che le lavorazioni del settore e le condizioni meteorologiche del territorio richiedono una maggiore flessibilità nella determinazione dell'orario di lavoro con particolare riferimento alla sua distribuzione annuale e pertanto si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi dalla firma del presente accordo al fine di redigere una normativa di flessibilità dello stesso.

 

 ARTICOLO 9 (Indennità territoriale di settore e premio di produzione)

 In attuazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 15/06/2000, l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati vengono confermati nelle misure attualmente in vigore per la Provincia di Varese come da tabella:

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA

CATEGORIA

PREMIO DI PRODUZIONE –

INDENNITA’ TERRITORIALE –

 VALORI MENSILI-

INDENNITA’ TERRITORIALE

 OPERAI

7° livello

€ 146,42

 

6° livello

€ 136,71

 

5° livello

€ 115,94

 

4° livello

€ 103,55

€ 0,69

3° livello

€   94,51

€ 0,64

2° livello

€   86,35

€ 0,58

1° livello

€   74,94

€ 0,51

 

 

ARTICOLO 10 (Elemento Economico Territoriale)

  Visto l'art. 2 della legge 23.5.1997 n. 135

* tenuto conto degli accordi sottoscritti dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Nazionali di Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL in data 29 gennaio 2002, nonché della lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e delle istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1996, n. 213

* ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio, ai suoi risultati e alla conseguente produttività conseguita, l'elemento economico territoriale é determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 15 del C.C.N.L. 15 giugno 2000 e dalla L. 135/97.

    Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali é quella stabilita agli artt. 26 punto 3 e art. 49 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 - le parti sottoscritte si riferiscono all'andamento e ai risultati a livello territoriale della Provincia di Varese, sulla base dei seguenti indicatori:

ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

 

1) L'andamento del settore nel territorio provinciale verrà monitorato tramite l'escursione dei valori corrispondenti ai parametri indicati nel "Meccanismo di calcolo" ed, in relazione allo stesso, si stabiliranno le possibili variazioni dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) previsto dall'ipotesi di accordo 29.1.2002, citato in premessa;

2) La prima verifica dei mutamenti di tali valori verrà effettuata entro il 31 dicembre 2003 ed in quella sede si determinerà l'ammontare dell'E.E.T. a valere dal 1° gennaio 2004 per un periodo di 12 mesi e cioè sino alla seconda verifica;

3) L'entità della erogazione dell'E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione (dal 1.10.2002 al 30.09.2003) secondo i meccanismi di calcolo;

4) In attesa di tale verifica, viene riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un'anticipazione pari a € 70,51/mensili rapportata ai lavoratori inquadrati al III° livello e riparametrata proporzionalmente agli indici del C.C.N.L. per le rimanenti categorie di lavoratori, da riassorbire nell'E.E.T. che si andrà a determinare dopo la verifica;

5) Nel caso la verifica facesse registrare un esito inferiore all'anticipazione erogata si determinerà una nuova anticipazione, sostitutiva della precedente, determinata sulla base dei risultati del periodo, in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri di riferimento. Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

6) In occasione della prima verifica - relativa al 2003 -, qualora dall'analisi dell'escursione dei parametri di cui alla tabella del meccanismo di calcolo ne derivasse un risultato economico (v.b.) pari o superiore all'importo di € 70,51 mensili, erogato quale anticipazione 2003, l'importo dell'anticipo 2004 verrà incrementato , fino al limite del risultato economico evidenziato, tenendo conto del massimale ex ipotesi accordo nazionale 29.1.2002. Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

7) Tenuto conto della vigenza del presente Contratto Integrativo Territoriale, si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:

* entro il 31.12.2003, con riferimento al periodo 01.10.02 - 30.09.03;

* entro il 31.12.2004, con riferimento al periodo 01.10.03 - 30.09.04;

* entro il 31.12.2005, con riferimento al periodo 01.10.04 - 30.09.05;

8) Ai lavoratori che interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza del periodo annuale preso di riferimento per l'erogazione del premio verrà corrisposto il valore dell'E.E.T. proporzionalmente al servizio prestato relativo all'anticipazione erogata;

9) Quattro mesi prima della scadenza definitiva verrà fissato un incontro per definire obiettivi e quantificazione futura sempre nel rispetto della allora vigente normativa contrattuale nazionale di riferimento;

Le parti precisano che l’Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 15  e 51  del CCNL 15 giugno 2000 è stabilito, come da Ipotesi di accordo territoriale del 24.7.2002 con decorrenza 1.1.2003 entro la misura massima dell’11% dei minimi di paga e di stipendio (tale percentuale assorbirà la quantità salariale prevista con il contratto territoriale del 26 marzo 1998)   e con decorrenza 1.1.2004 entro la misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio

 

MECCANISMO DI CALCOLO

 

L'Elemento Economico Territoriale é variabile rispetto a 3 parametri di produttività del settore:

- 1° media mensile ore denunciate nel triennio precedente dai dipendenti iscritti alla CEMA di Varese ;

- 2° indicatore: n° dipendenti iscritti Cassa Edile Varese;

- 3° indicatore: n° imprese iscritte CEMA

 

1° indicatore (34%)

  

2° indicatore (33%)

 

 

 

 

3° indicatore (33%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione E.E.T.

 

Categorie

 

dall'1/1/2003               

Dal 1/1/2004               

 

orario

mensile

orario

Mensile

7

 

111,92

 

142,44

6

 

97,73

 

124,38

5

 

81,41

 

103,62

4

0,44

75,40

0,55

95,96

3

0,41

70,51

             0,52

89,74

2

0,36

62,30

0,46

79,29

1

0,32

54,60

0,40

69,49

 

 

 

Tabella impiegati in vigore dal 1 gennaio 2003

IMPIEGATI

 

Categoria

Paga base

Ind. Terr. Di Sett. (Pre.Prod.)

Anticipaz. E.E.T.

Contingenza

E.D.R.

Totale lordo mensile

7° livello

   1031,28

146,42

111,92

534,28

10,33

1834,23

6° livello

900,51

136,71

97,73

529,11

10,33

  1674,39

5° livello

750,19

115,94

81,41

522,91

10,33

  1480,78

4° livello

694,77

103,55

75,40

520,12

10,33

  1404,17

3° livello

649,73

94,51

70,51

517,85

10,33

  1342,93

2° livello

574,06

86,35

62,30

515,27

10,33

  1248,31

1° livello

503,09

74,94

54,60

512,58

10,33

  1155,54

Apprendisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella operai in vigore dal 1 gennaio 2003

 

Categorie  Operai

 

4° liv

3°liv

2° liv

1° liv

 

%

 

 

 

 

 

 

Euro

Euro

Euro

Euro

Paga base 1/1/03 

 

4.02

3,76

3,32

          2,91

Contingenza

 

3,01

2,99

2,98

2,96

Indennità Territoriale

 

0,69

0,64

0,58

0,51

E.E.T.

 

0,44

0,41

0,36

0,32

E.D.R.

 

0,06

0,06

0,06

0,06

Paga globale oraria

 

8,22

7,86

7,30

6,76

Ferie-grat acc. C.E.

18,50%

1,52

1,45

1,35

1,25

Ferie-grat acc. C.E.

14,20%

1,17

1,12

1,04

0,96

Riposi annui 

4,95%

0,41

0,39

           0,36

0,33

 

 

 

 

OPERAI APPRENDISTI Tabella in vigore dal 1 gennaio 2003

( secondo gruppo )

 

Categoria

Paga base

Ind. Terr. Sett.

Anticipaz. E.E.T.

Contingenza

E.D.R.

Totale

1°sem.60

      1,99

               0,35

          0,22

      1,79

0,04

4,39

2°sem.65

      2,16

               0,38

          0,23

      1,94

0,04

4,75

3°sem.70

      2,32

               0,41

          0,25

      2,09

0,04

5,11

4°sem.75

      2,49

               0,44

          0,27

      2,23

0,04

5,47

5°sem.80

      2,66

               0,46

          0,29

      2,38

0,05

5,84

6°sem.85

      2,82

               0,49

          0,31

      2,53

0,05

6,20

7°sem.90

      2,99

               0,52

          0,32

      2,68

0,05

6,56

 

 

 

 

 IMPIEGATI APPRENDISTI Tabella in vigore dal 1 gennaio 2003

 

Categoria

Paga base

Premio Produz..

Anticipaz. E.E.T.

Contingenza

E.D.R.

Totale

1°sem.60

    344,44

           51,81

         37,38

  309,16  

6,20

748,99

2°sem.75

    430,55

           64,76

         46,72

  386,45

7,75

936,23

3°sem.85

    487,95

           73,40  

         52,96

  437,98

8,78

1061,07

 

 

Le parti convengono che qualora la somma dei tre parametri registri andamenti positivi sono da intendersi a concorrere per l'erogazione di quanto previsto come tetto massimo dall'ipotesi di accordo nazionale 29 gennaio 2002

   N.B. i dati relativi, al monte ore denunciate, alle imprese, ai lavoratori iscritti in Cassa Edile fanno riferimento all'anno cassa edile.

   Il premio di risultato é correlato per il 34% al primo indice, per il 33% al secondo e per il 33% al terzo.

I valori di E.E.T. riportati sono quelli relativi ai salari e agli stipendi dei lavoratori inquadrati al III° livello e saranno riparametrati proporzionalmente agli indici del C.C.N.L. per tutti i livelli di inquadramento dei lavoratori.

   Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento, verrà erogato l'importo dell'E.E.T. afferente l'ultima categoria di appartenenza.

 

* * * * * * * *

   Le parti si danno altresì atto che la struttura dell'E.E.T. così come ripartito secondo la tabella allegata, corrisponde nel complesso e nei dettagli applicativi alle vigenti disposizioni normative in tema di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare e pertanto riconoscono la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta "decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo. A tal fine le Associazioni Artigiane  provvederanno al deposito del presente accordo nei termini di legge.

 

ARTICOLO 11 (Indennità di trasferta)

Con riferimento all'art. 25 del C.C.N.L. 15/06/2000 le parti concordano che dal 1° ottobre 2002 si applichi la seguente disciplina:

L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre 8 chilometri dai confini territoriali del Comune per il quale é stato assunto e fino a 15 Km., ha diritto a percepire una indennità del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. 15/06/2000, oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa non vi provveda in proprio.

All’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre 15 chilometri dai confini territoriali del Comune per il quale é stato assunto e fino a 30 Km., ha diritto a percepire una indennità del 14% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. 15/06/2000, oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa non vi provveda in proprio.

All’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre i 30 chilometri dal confine territoriale del Comune in cui é stato assunto, ha diritto di percepire una indennità del 16% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. 15/06/2000 oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa non vi provveda in proprio.

Le indennità di cui ai commi precedenti non sono dovute nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

In caso di controversia in merito alla determinazione delle distanze le parti convengono di assumere come distanza il percorso più breve, in un solo senso, dal confine del Comune al cantiere.

 

ARTICOLO 12 (Mensa)

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri (purché previsti per un periodo non inferiore ai 3 mesi) alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza dei dipendenti su richiesta di almeno 15 dipendenti dell'impresa occupati nel cantiere, provvederà, nel cantiere o nelle immediate vicinanze, affinché si possa consumare un pasto caldo, mediante il ricorso a convenzioni con servizi esterni od allestimento di un servizio di mensa nel cantiere medesimo. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione e alla durata dei cantieri le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese

Il pasto é inteso come primo piatto, secondo piatto, pane, contorno e ½ litro di acqua minerale, con esclusione di altre bevande.

Qualora si renda improponibile la fornitura dei pasti caldi in cantiere da parte di aziende specializzate e i lavoratori usufruiscono del pasto in trattoria il costo a carico per l’ impresa edile è di € 7,50 al giorno.  

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta a tutti i lavoratori che non abbiano diritto al rimborso, una indennità sostitutiva mensa come di seguito definita:

- Euro 5,00 giornaliere dal 1° ottobre 2002;

- Euro 5,50 giornaliere dal 1° ottobre 2003;

- Euro 6,00 giornaliere dal 1° ottobre 2004;

L'indennità sostitutiva di mensa non spetta ai lavoratori che si avvalgono del servizio di mensa attuato in forma di cui ai primi due commi, salvo il caso di lavoratori impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle condizioni di salute dei lavoratori.

L’impresa potrà avvalersi, in sostituzione e previo accodo con i lavoratori, dell’erogazione di ticket restaurant nei limiti dell’esenzione contributiva prevista per legge.

Le  prestazioni previste dal presente articolo non sono applicate ai dipendenti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con orario giornaliero pari o inferiore alle quattro ore e che non prestano la loro opera in cantiere.

 Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori presso le singole imprese.

 

ARTICOLO 13 (Ferie)

  In attuazione dell'art. 19 del c.c.n.l. 15.06.2000 si concorda che nei mesi di luglio e agosto ai dipendenti verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di 3 settimane compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell’azienda. .

  Il periodo di godimento delle ferie estive collettive verrà di norma concordato tra l'azienda e i lavoratori, o loro rappresentanti, entro il 31 marzo di ogni anno.

  Il godimento della quarta settimana di ferie avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno sempre compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, salvo diverso accordo tra l'impresa ed i lavoratori, o loro rappresentanti.

 

 

ARTICOLO 14 (Infortunio)

Tenendo conto dei gravi ritardi con cui vengono erogate le prestazioni economiche  da parte dell’Inail in caso di infortuni e malattie professionali le parti si impegnano a sviluppare azioni congiunte finalizzate a ridurre i tempi di erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea di cui agli artt.66 e sgg.DPR 1124/65 da parte dell’INAIL, per non frustrarne il  carattere di sostentamento.

Le parti sostengono che il carattere di sostentamento delle prestazioni in parola possa essere assicurato dal riconoscimento da parte dell’INAIL di acconti su tali indennità in misura non inferiore al 70% della prestazione maturata nell’arco del mese precedente di assenza per evento infortunistico. Di tale concordata valutazione le parti si impegnano a farsi congiuntamente promotori nei confronti della sede locale dell’Istituto.

 

 ARTICOLO 15 (Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività)

 Ai sensi dell'art. 22 del CCNL 15/06/2000 il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%), gratifica natalizia (10%) a norma dell’art.22 del CCNL 15 giugno 2000  é assolto dall’impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% (diciotto e cinquanta per cento), da calcolarsi su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 art.26,del vigente c.c.n.l oltre al 4,95% per riposi annui.

Detta percentuale deve essere versata dalle imprese alla Cassa Edile mensilmente a decorrere dal 30 aprile 2004 e comunque  secondo gli accordi attuativi  che saranno presi tra le parti entro il 31.12.2003 

La Cassa Edile effettuerà il pagamento delle somme spettanti in due soluzioni semestrali entro il 31 luglio e il 15 dicembre di ciascun semestre per l'intera risultanza della percentuale prevista.

Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme come sopra detto:

- quando l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività o mestiere o si rechi all'estero per motivi di lavoro;

- in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;

- in caso di decesso dell'operaio;

- in caso di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge.

 Tutte le aziende sono tenute a rispettare le modalità e i termini per presentare le denunce e per   effettuare i versamenti  come da  punto 24 del presente  ccipl.

 

 

ARTICOLO 16 (Previdenze sociali)

Il contributo dovuto alla Cassa Edile con decorrenza 1°  aprile 2003 é fissato nella misura del 2,70% di cui 5/6 (2,25%) a carico dei datori di lavoro delle imprese e 1/6 (0,45%) a carico dei lavoratori calcolato su tutti gli elementi della retribuzione e su tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

Le imprese, sulla base delle disposizioni previste, entro la fine di ciascun mese, debbono denunciare alla Cassa Edile i nominativi e la categoria degli operai ammalati o infortunati nel mese precedente nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro e si presteranno ad assistere i lavoratori loro dipendenti nell'espletamento delle formalità.

 

ARTICOLO 17 (deleghe sindacali)

In applicazione all'art. 38 del vigente c.c.n.l. le parti concordano che le quote  deleghe sindacali a favore dei sindacati dei lavoratori firmatari del presente accordo vengono trattenute dalla Cassa Edile unica operante sul livello provinciale, ai singoli lavoratori ad essa iscritti nella misura stabilita dagli Organismi decisionali di FENEAL-FILCA e FILLEA territoriali.

La trattenuta in oggetto sarà effettuata solo a carico dei lavoratori che avranno rilasciato delega debitamente firmata indicante a quale sindacato si intende sia versata.

 

ARTICOLO 18 (Quote di adesione contrattuale)

La quota di adesione contrattuale provinciale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti é fissata nella misura paritetica dello 0,50% da computarsi su tutti gli elementi della retribuzione, maggiorata del 18,50% più 4,95%.

Le stesse quote di adesione contrattuale, nelle misure precisate, dovranno essere versate alla Cassa Edile come segue:

a) quelle a carico del datore di lavoro verranno ripartite dalla Cassa Edile secondo l'accordo che interverrà fra l'Associazione Costruttori Edili e le Associazioni Artigiane della provincia di Varese, firmatarie del presente accordo e l'ANCE di Varese;

b) quelle a carico dei lavoratori – a disposizione delle organizzazioni Sindacali FENEAL – FILCA- FILLEA territoriali, verrà trattenuta dall’impresa e versata alla Cassa Edile, che provvederà alla  ripartizione secondo l'accordo  fra le organizzazioni sindacali provinciali  sopra riportate. 

 

ARTICOLO 19 (Cariche sindacali)

Ad integrazione di quanto previsto al punto b) dell'art. 105 del C.C.N.L. 29/01/2000, si conviene che ai componenti dei Comitati Direttivi delle Federazioni e dei Sindacati Provinciali della categoria i permessi retribuiti possono essere concessi con possibilità di cumulo trimestrale.

La retribuzione relativa a tali permessi per i lavoratori operai dovrà essere assoggettata alla normale maggiorazione per cassa edile (18,50%) ed alla maggiorazione del 4,95% per riposi annui.

 

ARTICOLO 20 (Attrezzi di lavoro)

Tutti gli attrezzi necessari per l'espletamento del proprio lavoro saranno consegnati ad ogni lavoratore da parte delle Imprese e sostituiti ogni qualvolta si renda necessario. Valgono comunque le norme di cui all'art. 33 del C.C.N.L. 15/06/2000.

 

 ARTICOLO 21 (indumenti/ calzature di lavoro)

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare per quanto riguarda  i D.P.I. in capo all’impresa.

Con decorrenza 1° Aprile 2003 le imprese verseranno lo 0,35% (zerotrentacinquepercento) alla Cassa Edile della provincia di Varese per la fornitura annuale di indumenti di lavoro/calzature da lavoro conformi alle normative antinfortunistiche, relative alle mansioni svolte da ciascun lavoratore iscritto alla Cassa Edile compresi i lavoratori neoassunti.

La distribuzione viene annualmente effettuata dalla Cassa edile in base alle indicazioni dell’apposita commissione, (allo stato attuale è prevista la distribuzione di due paia di scarpe).

La contribuzione di cui sopra verrà allocato nel fondo INDUMENTI/CALZATURE.

La gestione operativa sarà affidata alla Commissione istituita dalla CEMA.

La fornitura annuale da parte della Cassa edile verrà di norma effettuata entro il mese di febbraio dell’anno successivo ai lavoratori in forza al 1° ottobre dell’anno precedente.

Per i nuovi assunti, successivamente alla data di cui al precedente comma, sarà effettuata con cadenze mensili.

ARTICOLO 22 (Previdenza complementare)

Le parti convengono che, a seguito degli Accordi Nazionali ex art.91 ccnl 15.06.2000,  a decorrere dal 1° gennaio 2004, verrà costituito presso la Cassa Edile di Varese apposito Fondo allo scopo di  mutualizzare, fra tutte le imprese, gli oneri della previdenza complementare di settore posti a carico delle imprese pari all’1% in esito all’adesione volontaria, da parte dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile stessa.

Al finanziamento di detto Fondo si provvederà mediante apposito contributo posto a carico delle imprese e fissato, con decorrenza 1° gennaio 2004, nella misura dello 0,15%.

Le parti si incontreranno entro il 1° luglio 2004 per valutare la rispondenza della percentuale posta a carico delle imprese alle effettive esigenze del Fondo. Qualora le parti constatassero che il sistema di previdenza di settore non dovesse avviarsi entro il 1° ottobre 2004, conseguirà l’immediata sospensione di detta contribuzione a carico delle imprese che sarà automaticamente riattivata al momento del primo versamento degli operai al Fondo di Previdenza Integrativa di settore. Nella ipotesi in cui il Fondo stesso non trovasse attuazione le parti si incontreranno per definire la destinazione delle risorse accumulatesi.

Le parti si incontreranno entro il mese di ottobre 2003 al fine di valutare la destinazione delle risorse accumulatesi per il fondo APES.

 

ARTICOLO 23(Cassa Edile)

 L'attività della Cassa Edile della Provincia di Varese, costituita in esecuzione di quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dell'8 ottobre 1945, é regolata da apposito Statuto rinnovato e approvato dalle Associazioni Sindacali contraenti il 27.5.91.

 La dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L. 15/06/2000 e al presente Contratto Integrativo Provinciale, nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile della Provincia di Varese - da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del richiamato C.C.N.L. 15/06/2000, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della cassa Edile medesima - é raccolta da quest'ultima, in via generale, all'atto del primo pagamento semestrale agli operai delle somme accantonate.

  La Cassa Edile curerà la raccolta delle dichiarazioni di cui al comma precedente da parte dei datori di lavoro e degli operai che si iscriveranno ad essa al momento stesso della loro iscrizione.

  Le modalità da seguire per la raccolta delle dette dichiarazioni e per la loro messa a disposizione di chi ne abbia interesse sono stabilite dalla stessa Cassa Edile d'accordo con le Associazioni sindacali contraenti.

 Nel riconfermare la piena autonomia provinciale della Cassa Edile e tenendo presente la naturale mobilità che caratterizza il rapporto di lavoro della mano d'opera edile, le parti si impegnano a promuovere le iniziative per il riconoscimento delle prestazioni ai lavoratori secondo quanto determinato dagli accordi provinciali e dalla regolamentazione nazionale, per favorire il coordinamento regionale delle Casse Edili.

 In tal senso nel riaffermare il ruolo insostituibile della Cassa Edile quale strumento di attuazione della politica sindacale del settore, le parti riconoscono che il ruolo della stessa può essere meglio svolto nel generale interesse del settore e dei lavoratori se nell'ambito della provincia opera una sola Cassa Edile e si impegnano affinché non sorgano situazioni di difficoltà e di disagio.

 Si decide la costituzione di una Commissione paritetica con lo scopo di approfondire e sottoporre alle parti entro il mese di giugno 2003:

rilascio delle certificazioni e problemi connessi;

aspetti relativi alla regolarità contributiva;

allargamento dell'iscrizione alla Cassa.

 Inoltre le parti convengono sulla necessità di un rafforzamento del recupero crediti da parte della Cassa Edile tramite l’assunzione, entro il mese di aprile 2003, di una specifica figura professionale per il recupero dei contributi non versati alla Cassa Edile stessa, per mantenere i rapporti con i legali, con i lavoratori direttamente interessati e le OO.SS, territoriali e per la promozione delle iscrizioni delle imprese e della regolarità contributiva

 

ARTICOLO 24 (Modelli di denuncia e di versamento mensili alla Cassa Edile)

In attuazione della disposizione contenuta nell'art. 44, del CCNL 15.6.2000, e dell'accordo sindacale nazionale 3.10.2001, a decorrere dal 01.04.2002 la Cassa Edile di Varese adotta il modello di denuncia allegato al medesimo accordo sindacale nazionale 3 ottobre 2001. Con  decorrenza 30/04/2004 gli adempimenti anche  di versamento delle imprese alla Cassa Edile  dovranno avere la  periodicità stabilita ai sensi dell’art.15 del presente ccpil.

I modelli D.N.L. (Denunce Nominative Lavoratori) dovranno pervenire entro e non oltre il 20 del mese successivo a quello di riferimento

 

ARTICOLO 25 (Prestazioni Collaterali)

 Gli operai dipendenti dalle Imprese Edili operanti nel territorio avranno diritto alle seguenti prestazioni collaterali secondo la disciplina operativa degli allegati Protocollo e Regolamento:

01) SUSSIDIO MATRIMONIO al lavoratore che contrae matrimonio monogamo € 400,00=

02) SOGGIORNI MARINI E MONTANI per tutti i figli dei lavoratori compresi tra 6 e 15 anni

03) RIMBORSO TICKETS - CURE TERMALI – FANGOTERAPIA -SPESE DI VIAGGIO per lavoratori bisognosi di cure termali e fangoterapie qualora inviati da INPS o ASL

04) INTEGRAZIONE PER FORME TUBERCOLARI ai lavoratori ammalati di TBC € 5,00 = o €10,00= giornaliere

05) BORSA DI STUDIO PER I LAVORATORI E I FIGLI secondo il Bando annualmente indetto dal Comitato di Gestione CEMA

06) CONTRIBUTO SPESE DIDATTICHE per i figli dei lavoratori iscritti per la prima volta alla prima classe delle medie inferiori (€160,00=) o superiori (€ 220,00=)

07) PREMIO PROMOZIONALE GIOVANI per il primo ingresso nel settore €350,00;

08) CONTRIBUTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEL LAVORATORE E DEL CONGIUNTO ENTRO IL 1° GRADO DI PARENTELA, TOSSICODIPENDENTI €1.500,00= annui

09) RIMBORSO AI LAVORATORI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO € 20,00= al giorno

10) ASSEGNI FAMILIARI PER INFORTUNIO  ( € 40,00/60,00 per max tre mesi)

11) SUSSIDIO PER CURE DENTARIE (massimo € 450,00=), LENTI OCULISTICHE (massimo € 120,00=), e PROTESI ACUSTICHE (massimo € 120,00=)

12) ASSEGNO A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP € 650,00=

13) CONCORSO SPESE FUNERARIE (nel caso di decesso del lavoratore alla famiglia dello stesso verrà erogata la somma di € 550,00=, ovvero di €1.100,00= in presenza di figli minori; nel caso di decesso del coniuge o di un figlio del lavoratore al lavoratore verrà erogata la somma di € 550,00=)

14) SUSSIDIO STRAORDINARIO PER MALATTIA SUPERIORE A 270 GIORNI ( €250,00= per max 5 mesi);

15) PREMIO NATALITA’ (€ 250,00=)

16) CONTRIBUTO PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

17) SUSSIDIO STRAORDINARIO

18) CARENZA MALATTIA - All'operaio assente per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni e fino a 14 giorni verrà erogato, per i primi 3 giorni di carenza, un sussidio aggiuntivo a quanto previsto dal CCNL 15 giugno 2000 per raggiungere il 100% della retribuzione oraria. Per le aziende iscritte in Cassa Edile tale prestazione é assolta con le modalità del successivo punto 18 del Protocollo Prestazioni CEMA. 

 

Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente accordo entra in vigore il            1 aprile 2003. ed avrà scadenza il 31 dicembre 2005. Resta inteso che qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto integrativo.

 

Stampa del contratto

La stampa del presente contratto è a cura e spese della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della provincia di Varese e sarà effettuata entro il 30 aprile 2003.

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Varese, lì  27 marzo 2003

 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA                                                                               PROVINCIA DI VARESE                                                                          

                                                                                                                                      CNA VARESE TICINO OLONA

 

 

FENEAL UIL

 

 

FILCA CISL

 

 

FILLEA GCIL                                                     

 

                                                                                                           

 

Protocollo aggiuntivo prestazioni collaterali della Cassa Edile

 

    Le parti approvano le sottosegnate prestazioni collaterali, il diritto alle quali matura a condizione che si tratti di lavoratori non in prova, dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile ed in regola con i contributi per i quali sia stato effettuato  l'accantonamento per almeno 1.500 ore ovvero 800 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei quattro trimestri solari o nel semestre solare antecedente il mese di fruizione della prestazione.

   Ai fini dell'anzidetto requisito delle 1.500 o 800 ore, si computano nei limiti della conservazione obbligatoria del posto anche le assenze per servizio militare e quelle per malattia, infortunio, maternità e TBC regolarmente indennizzate le ore di intervento della CIG autorizzate dall'INPS, le ore di permesso retribuito e di assemblea retribuita previste dal CCNL e dalla legge 20.5.1970 n.300 le ore di assenza per ferie maturate e godute e le ore retribuite per le festività nonché i periodi lavorati in altre circoscrizioni territoriali purché coperti da accantonamenti presso le Casse Edili.

   Ai lavoratori provenienti da altre Province le prestazioni saranno erogate a condizione di reciprocità e a condizioni di accertata regolarità contributiva dell'azienda e qualora le stesse assistenze siano previste anche dalla cassa di provenienza.

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PRESTAZIONI COLLATERALI

 

   Sono istituite le prestazioni collaterali qui di seguite descritte. Il diritto ad usufruire di tali prestazioni matura alle seguenti condizioni.

1) Lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Varese, al momento dell’evento che origina la richiesta di prestazione, salvo diversa indicazione della prestazione e dipendente di impresa in regola con il versamento di percentuali e contributi.

 

2) Si deve trattare di lavoratore non in prova, per il quale sia stato effettuato l'accantonamento per almeno 1.500 ore ovvero 800 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei quattro trimestri solari o nel semestre solare antecedente il mese di fruizione della prestazione. Sono fatte salve diversa regolamentazione definite per le singole prestazioni. Ai fini di tale requisito - 1.500 ore e 800 ore - si computano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le assenze per: servizio militare, malattia, infortunio, TBC regolarmente indennizzate, maternità, C.I.G. relativamente alle ore autorizzate dall'I.N.P.S., permesso retribuito. ore di assemblea retribuita previste dal C.C.N.L. e dalla Legge 20.05.1970, n. 300, ferie maturate e godute, festività, nonché i periodi lavorati in altre circoscrizioni territoriali purché coperti da accantonamenti presso Le Casse Edili ove viga il criterio di reciprocità.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale le ore necessarie per avere diritto alle prestazioni e gli importi delle stesse saranno riproporzionati all’orario di lavoro prestato, risultante dal patto di assunzione. Allo stesso modo le prestazioni e gli importi delle stesse saranno riproporzionate e diminuite in funzione dell’orario di lavoro prestato.

 -Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa edile immediatamente nel momento che cessa il rapporto di lavoro con l’impresa.Nel caso di decesso per infortunio sul lavoro gli eredi hanno diritto alle prestazioni (colonie, contributo per spese didattiche, borse di studio, ) fino a 2 anni dalla data del decesso.

3) Le domande per poter usufruire delle prestazioni di seguito elencate dovranno essere inoltrate dal lavoratore alla Cassa Edile entro 6 mesi dalla maturazione del diritto. Per tutte le prestazioni, quindi, é necessario che il lavoratore inoltri la relativa domanda. Qualora la domanda fosse presentata dal lavoratore nei successivi sei mesi l'ammontare della prestazione sarà al 50%. Dopo complessivi dodici mesi dalla maturazione del diritto non verrà erogata alcuna prestazione.

 

4) Il diritto all'erogazione della prestazione é acquisito nel momento della presentazione della domanda, qualora ricorrano le condizioni contrattuali. Se in tale momento l'impresa non é in regola con il versamento di percentuali e contributi l'erogazione viene temporaneamente sospesa pur valendo il diritto come sopra spiegato. L'erogazione verrà effettuata solo dopo che l'impresa avrà regolarizzato la propria posizione.

 

5) Per quanto riguarda il requisito di anzianità, verrà riconosciuta anche l'anzianità maturata presso altre Casse Edili, laddove é riconosciuto il principio di reciprocità.

 

6) La data di decorrenza del presente regolamento di prestazioni collaterali é fissata dal 1° aprile 2003

 

1) SUSSIDIO MATRIMONIO

E' riconosciuto un sussidio al lavoratore che contrae matrimonio monogamo nella misura di €400,00

Fare domanda

e allegare:

 fotocopia del certificato di matrimonio rilasciato dal Comune o dall’autorità competente.

 

2) SOGGIORNI MARINI E MONTANI

   E' previsto l'invio alle colonie marine e montane dei figli dei lavoratori compresi tra i 6 e i 15 anni di età.

Fare domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso specificatamente ogni anno.

 

 

 

 

3) RIMBORSO TICKETS - CURE TERMALI – FANGOTERAPIA E SPESE VIAGGIO

  E' previsto il rimborso tickets ai lavoratori, per fruizione di cure termali o fangoterapia a carico I.N.P.S. o A.S.L..

  Agli stessi lavoratori sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio anche con mezzi propri fino ad un massimo di € 90 =.

Fare domanda e allegare documentazione, anche per le spese viaggio sostenute.

 

4) INTEGRAZIONE PER FORME TUBERCOLARI.

   La Cassa Edile corrisponde al lavoratore affetto da forme tubercolari una indennità giornaliera (compreso sabato, domenica e festivi) di € 5,00= durante il periodo di ricovero in casa di cura (sanatorio), e di € 10,00= giornaliere durante il periodo post sanatoriale, pertanto fino a guarigione o stabilizzazione clinica avvenuta.

   L'integrazione in oggetto é corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi purché il lavoratore sia assistito dall'I.N.P.S.. Tale assistenza cessa, qualora il lavoratore riprenda la propria attività lavorativa o si dimetta volontariamente dall'impresa dove prestava la sua opera dall'inizio della malattia.

Fare domanda, entro 6 mesi dalla data di pagamento dell'indennità corrisposta per lo stesso titolo da parte dell'I.N.P.S..

e allegare:

certificati medici o del luogo di cura, anche in fotocopia,

fotocopia pagamento I.N.P.S..

 

5) BORSE DI STUDIO PER I LAVORATORI E I FIGLI

 E' prevista l'assegnazione di borse di studio per i lavoratori e i figli dei lavoratori frequentanti Scuole Medie Superiori o Università.

Fare domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso specificatamente ogni anno su indicazione delle parti contrattuali.

 

6) CONTRIBUTO SPESE DIDATTICHE

Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile al 30 settembre di ogni anno ed in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni collaterali della cassa edile che abbiano figli che frequentano scuole medie inferiori e superiori verrà riconosciuto:

a) In occasione dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola media inferiore dei figli di lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile di Varese al figlio del lavoratore viene corrisposto un importo pari a € 160,00= a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza, anche via fax, alla prima classe della media inferiore rilasciato dalla scuola;

-  il lavoratore dovrà produrre autocertificazione con indicazione del legame di parentela;

   b) in occasione dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola media superiore dei figli di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Varese, al figlio del lavoratore viene corrisposto un importo pari a €220,00= a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza, anche tramite fax, alla prima classe della media superiore rilasciato dalla scuola;

- il lavoratore dovrà produrre autocertificazione con indicazione del legame di parentela;

la prestazione verrà erogata una sola volta.

 

  7) PREMIO PROMOZIONALE GIOVANI

La Cassa Edile riconosce ai giovani lavoratori iscritti, la seguente prestazione, se già non percepita da altre Casse Edili.

Ai giovani di età non superiore ai 26 anni, iscritti nel settore edile, la somma di € 350,00. In deroga al regolamento generale per tale prestazione è necessaria la permanenza nel settore di 30 mesi nell’arco degli ultimi 5 anni e almeno 4 mesi consecutivi in provincia di Varese nel momento della richiesta della prestazione.
In ogni caso per tutti i lavoratori che fanno domanda per ottenere questa prestazione è necessario che i 30 mesi di permanenza si concludano prima del compimento dei 26 anni. In mancanza di questo requisito la prestazione non può essere erogata;

Fare domanda da presentare in Cassa Edile al compimento dei 30 mesi di permanenza nel settore.

 

8) CONTRIBUTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEL LAVORATORE E DEL CONGIUNTO ENTRO IL 1° GRADO DI PARENTELA, TOSSICODIPENDENTI

E' previsto un contributo finalizzato a concorrere al recupero del lavoratore moglie e figli, tossicodipendenti iscritto alla Cassa Edile, che viene erogato nei seguenti termini:

assegno fino a un massimo di €1.500,00= annue, a Istituti, Enti, Comunità di comprovata esperienza e serietà nel campo della lotta alla tossicodipendenza, dove é in cura il tossicodipendente che volontariamente accede ai programmi terapeutici e di riabilitazione.

    Il totale complessivo annuo a disposizione della Cassa Edile per tale prestazione é fissato in   € 11.000,00=.

Fare domanda a cura dell'Istituto / Ente / Comunità ed inoltrarla in forma riservata direttamente alla Cassa Edile.

    Per detta prestazione, se il soggetto da recuperare é il Lavoratore, non é richiesto il requisito dell'accantonamento per almeno 1.500 ore ovvero 800 ore di lavoro, così come descritto al punto 2 di detto regolamento.

 

9) RIMBORSO AI LAVORATORI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO

    E' previsto un rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico per l'importo in cifra fissa di € 20,00= al giorno, per le sole giornate di assenza parziale dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento stesso.

 La richiesta del trattamento economico ha cadenza semestrale con presentazione di rispettiva domanda.

Fare domanda e allegare:

idonea certificazione medica e documentazione dell'Impresa di appartenenza attestante la prestazione parziale di attività lavorativa nel giorno di assenza per emodialisi. In deroga alle condizioni generali potranno presentare la domanda i lavoratori con un numero di ore denunciate non inferiore a 1000 ore nei quattro trimestri solari antecedente il mese di fruizione e 500 ore nel semestre;

 

10) ASSEGNI FAMILIARI PER INFORTUNIO

Ai lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro, dal 91° giorno la cassa edile erogherà, per un max di tre mesi, un importo pari a 40,00 € mensili per i lavoratori che percepiscono  in busta paga l’assegno per il nucleo familiare fino a 150,00 euro mensili  e di 60,00€ per coloro che usufruiscono di assegni superiore a 150,00€; Il totale complessivo annuo a disposizione della Cassa Edile per tale prestazione é fissato in € 10.000,00=.

Fare domanda e allegare:

- busta paga comprovante l’assegno percepito e busta paga senza percepimento dell’assegno familiare;

 

11) SUSSIDIO PER CURE DENTARIE, LENTI OCULISTICHE CURATIVE E PROTESI ACUSTICHE

    a) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano di cure dentarie la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare €. 450,00= e potrà essere erogato allo stesso lavoratore una volta ogni 4 anni.

    b) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano di lenti oculistiche curative la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare € 120,00= e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 4 anni.

    c) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 4 anni, che necessitano di protesi acustiche, la Cassa Edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare € 120.00= e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 4 anni.

    In ogni caso il fondo annuo complessivo a disposizione per tali assistenze é fissato nella misura di €.65.000,00= (€32.500 per semestre). Pertanto tutte le domande pervenute saranno esaminate nei mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno e saranno eventualmente riproporzionate nel caso di insufficienza complessiva nel fondo di cui sopra.

    Fare domanda e allegare:

fattura/ricevuta fiscale quietanzata -documentazione delle spese sostenute  (anche in fotocopia con data di nascita e codice fiscale apposto in fattura ) con data non anteriore a 180 giorni,

certificato del medico o del tecnico ottico.

 

 12) ASSEGNO A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP

    A favore del coniuge e dei figli del lavoratore, invalidi civili e/o portatori di handicap tutelati dalle seguenti Leggi:

legge 381/70 - 382/70 - 118/71 - 18/80 - 508/88 - 509/88 - 2890/90 e 104/92 la Cassa Edile eroga la somma annua di €650,00=.

    Detta prestazione annuale é riconosciuta agli invalidi civili e/o portatori di handicap affetti da minorazioni in conseguenza delle quali hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

    La prestazione matura solo una volta nell'anno finanziario Cassa Edile (Ottobre / Settembre) e solo se il lavoratore avrà perfezionato il requisito del monte ore indicato al punto 2 del regolamento.

Fare domanda e allegare:

- fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minoranza fisica, tutelate dalle predette leggi;

- stato di famiglia.

   In caso di domanda a favore del coniuge o dei figli:

- fotocopia della dichiarazione presentata all'Impresa per l'ottenimento delle detrazioni fiscali, che comprovi che il familiare sia a carico del richiedente la prestazione.

   La prestazione é rinnovabile annualmente dietro presentazione di una nuova domanda corredata dai documenti confermativi la situazione invalidante.

  Le richiesta intese a recuperare la prestazione dovuta per l'anno finanziario già scaduto al 30 Settembre, saranno accolte solo se prodotte entro il 31 Marzo successivo l’anno finanziario scaduto.

 

13) CONCORSO SPESE FUNERARIE

   a) In caso di decesso del lavoratore la Cassa Edile corrisponde alla sua famiglia un assegno dell'importo di €550,00=. Tale somma é di €1.100,00= se ci sono figli minori.

   b) In caso di decesso del coniuge o di figli che dallo stato di famiglia risultino conviventi nello stesso nucleo familiare  la Cassa Edile corrisponde al lavoratore iscritto alla Cassa la somma di € 550,00=.

Fare domanda e allegare:

- certificato di morte – dichiarazione sostitutiva atto notorio nel caso di decesso lavoratore;

- certificato di stato famiglia con indicazione dei legami di parentela

 

14) SUSSIDIO STRAORDINARIO PER MALATTIA SUPERIORI A 270 GIORNI

Nel  caso in cui la malattia del lavoratore i superi il periodo del 270° giorno di malattia la Cassa edile riconosce per ogni mese intero di malattia € 250  per un massimo di 5 mesi; Il lavoratore dovrà fare domanda e fare pervenire copia della certificazione medica.

Il fondo annuo complessivo per questa assistenza è fissato nella misura di € 6.000,00=;

 

15) PREMIO NATALITA’

Alla nascita di un figlio al dipendente che fa valere nell’ultimo biennio, scaduto al 30 settembre precedente l’evento 2100 ore in provincia di Varese sarà corrisposto un sussidio del valore di €250,00;

Il fondo annuo complessivo per questa assistenza è fissato nella misura di € 10.000,00=;

 

16 ) CONTRIBUTO PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

Su domanda da inoltrarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo, viene concesso in via sperimentale a partire dal 2004 un contributo sulle spese sanitarie relative ad accertamenti diagnostici, visite specialistiche, nonché i tickets relativi alle suddette prestazioni, effettuate presso strutture pubbliche, per fatture o idonee documentazioni che nel loro complesso comportino una spesa per ogni nucleo familiare superiore a 230,00€.

Il contributo sarà di €100,00 per spese sostenute fino a € 400,00; €150,00 per spese >400,00 e <600,00; € 200,00 per spese > a 600,00€;

 Il fondo annuo complessivo per questa assistenza è fissato nella misura di € 20.000,00=;

 

17) SUSSIDIO STRAORDINARIO

  E' prevista l'erogazione di sussidi straordinari per i lavoratori che si trovino in condizioni familiari di particolare disagio economico e per eventi, quali ad esempio l’infortunio sul lavoro, che non rientrino nell'ambito di applicazione di altre prestazioni collaterali,  Per quanto riguarda i lavoratori non più in forza è possibile richiederlo al massimo entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Fare domanda e allegare:

stato di famiglia e documenti relativi alle spese sostenute, nonché di ogni altra documentazione necessaria.

 

18) CARENZA MALATTIA

   All'operaio assente per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni e fino a 14 giorni verrà erogato, per i 3 giorni di carenza, un sussidio aggiuntivo a quanto previsto dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per raggiungere il 100% della retribuzione oraria.

·         Il sussidio aggiuntivo sarà erogato fino ad un importo massimo complessivo di € 55.000,00= annuo, di cui €.33.000,00= al primo semestre (ottobre - marzo) riportando gli eventuali residui al secondo semestre pertanto la prestazione in parola sarà erogata alla scadenza dei sopraddetti semestri in modo da consentire alla CEMA il conteggio di verifica e di eventuale riduzione pro-capite.

 

 

TABELLA DELLE ALIQUOTE CEMA DA APPLICARE A DECORRERE DALLE RETRIBUZIONI RELATIVE AL MESE DI APRILE 2003

 

Percentuali contrattuali da accantonare

14,20%

Contributo Previdenze Sociali

(2,25% impresa – 0,45% operaio)

2,70%

Contributo Scuola Edile

0,45%

Contributo C.P.T.

0,40%

Contributo indumenti/calzature

0,35%

Formazione E Sicurezza

0,15%

Contributo APE Ordinaria

4,50%

Contributo APE Straordinaria

0,00

Previdenza complementare

0,15% ( in vigore dal 1.1.2004)

Quote Nazionali Di Adesione Contrattuale

(0,222% impresa – 0,222% operaio)

0,44%

Quote Provinciali Di Adesione Contrattuale

(0,615% impresa – 0,615% operaio)

1,23%

Facl ( sole per Imprese Artigiane)

0,04

 

 

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ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Via Milano 5 – 21100 VARESE

 

CNA VARESE TICINO OLONA

Via Bovini 1 – 21100  VARESE

 

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI AFFINI - FeNEAL-UIL SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI VARESE

Via Cairoli, 5 - 21100 VARESE (VA)

 

 

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - FILCA-CISL

Via B. Luini, 5 - 21100 VARESE (VA)

Via Dei Mille, 5 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

 

 

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - FILLEA-CGIL

Via N. Bixio, 37 - 21100 VARESE (VA)

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