VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2003 il giorno 24 febbraio in Trieste tra

 

il Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste rappresentato dal suo Presidente pro tempore ing. Alessandro Settimo e dalla delegazione composta dai signori dott. Donatello Cividin, dott. Franco Sergas, geom. Marino Benussi, p.i. Walter Goina, geom. Antonio Barca.

e

 

il Sindacato Provinciale FILLEA-CGIL di Trieste, rappresentato dal sig. Renato Kneipp e dal Sig.Adriano Sincovich

il Sindacato Provinciale FILCA-CISL di Trieste, rappresentato dal sig. Giorgio Libera

il Sindacato Provinciale FENEAL-UIL di Trieste, rappresentato dal sig. Marco Dessanti

 

visti

 

il contratto CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 29 gennaio 2000 nonché l'accordo collettivo nazionale del 29 gennaio 2002, sottoscritti dalle rispettive competenti organizzazioni nazionali di categoria, nonché il contratto integrativo della Provincia di Trieste del 3 febbraio 1998, si conviene e si stipula quanto segue:

 

Premessa

Considerato il particolare momento economico che la città di Trieste sta vivendo, con la necessità sempre più impellente di individuare una sua vocazione, le parti firmatarie del presente accordo, ritengono importante avviare un confronto con le forze politiche, con le Istituzioni locali, per richiamare l’attenzione sulla improcrastinabile necessità che la città adotti un progetto organico di sviluppo in grado di conciliare interessi pubblici e privati.

A tale proposito l’idea della candidatura ad ospitare l’EXPO 2008 si ritiene possa rappresentare, per Trieste, l’occasione per cogliere tutte quelle opportunità che deriveranno dall’inserimento dei Paesi dell’Est nell’Unione Europea

Nell’auspicio che il disegno sopra delineato si realizzi, è necessario però consentire al comparto di giungere competitivo all’appuntamento affrontando alcune problematiche che, se non risolte, potrebbero condizionare negativamente il contributo delle imprese locali.

Innanzi tutto il settore continua a registrare, nonostante l’offerta di lavoro nell’industria delle costruzioni sia da alcuni anni in costante crescita, una domanda, soprattutto qualificata, insufficiente. Ciò impone di riconsiderare i percorsi formativi avviando dei corsi il più coerenti possibili con le necessità espresse dal mercato, come del resto già ribadito nell’art.2 del Contratto integrativo 3 febbraio 1998.

A tale riguardo la Scuola edile dedicherà una particolare attenzione ai corsi per l’aggiornamento professionale.

Le parti  valuteranno nel contempo la possibilità di mutualizzare, attraverso la Cassa Edile, i costi sostenuti dalle imprese per consentire la partecipazione del proprio personale ai corsi suddetti.

Si conviene inoltre di attuare tempestivamente, presso la Cassa Edile, l’Osservatorio di cui all’art.1 del Contratto sopra richiamato, attraverso il quale, monitorare, fra l’altro, il percorso lavorativo e formativo degli operai.

Contestualmente anche la carenza di alloggi per i lavoratori è un problema sempre più pressante.  A tale riguardo si valuta opportuno avviare congiuntamente un’azione di sensibilizzazione nei confronti della Regione affinché preveda incentivi a favore delle imprese che intendano realizzare o mettere a disposizione alloggi ai propri dipendenti

Si ritiene altresì importante dedicare la massima attenzione a tutte quelle iniziative mirate a contrastare fenomeni degenerativi come, ad esempio, quelli collegati a ribassi eccessivi, a manodopera irregolare, a forme di remunerazione e di impiego dei lavoratori non corrette rispetto alle norme dei contratti e delle condizioni di lavoro.

Si rende inoltre opportuno promuovere una pregnante azione di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto delle norme e dei contratti vigenti, anche tramite l’adozione di forme innovative di monitoraggio, pur nel rispetto delle prerogative e delle competenze specifiche degli organi a ciò istituzionalmente deputati.

In tale contesto le parti ritengono di perseguire, mediante un’azione concertata e programmata, le seguenti finalità:

 

a.       individuare linee di azione comune tese a prevenire o limitare e comunque a contrastare i fenomeni di ricorso al lavoro nero, di evasione contributiva, ed, in generale, di irregolarità nel trattamento dei dipendenti;

 

b.      garantire e migliorare le condizioni di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri;

 

c.       favorire la creazione di un mercato nel quale si affermino comportamenti corretti ispirati a una leale concorrenza e competitività, in grado di esprimere prodotti adeguati e corrispondenti alle attese dei soggetti appaltanti, pubblici e privati, auspicando che nelle sedi competenti venga verificata l’effettiva  imprenditorialità delle nuove imprese , nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto con particolare riferimento a quella sui diritti dei lavoratori e di prevenzione a tutela della loro integrità;

 

d.      sviluppare e meglio articolare il regime dei controlli avvalendosi, tra l’altro, e salve le competenze degli organi a ciò istituzionalmente competenti, dell’apporto del CPT.

 

 

 

Art. 1

Organizzazione del lavoro

 

            All'art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale 3 febbraio 1998 vengono aggiunti i seguenti commi:

con riferimento alle disposizioni degli art. 14 e 15 del CCNL vigente, le parti firmatarie del presente Accordo danno mandato alla Nuova Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza ad adottare le necessarie determinazioni per consentire alle parti stesse l'accesso alle comunicazioni delle imprese in materia di appalto e/o subappalto.

A tal fine la Nuova Cassa Edile provvederà a trasmettere alle parti con periodicità mensile l'elenco delle denunce di nuovo lavoro pervenute nel mese precedente.

 

 

Art.2

Mensa, pasto caldo, servizio sostitutivo

 

            La lettera B dell' art. 6 del Contratto Integrativo Provinciale 3 febbraio 1998 è sostituita dalla seguente:

b) Il servizio di pasto caldo da asporto sarà realizzato in cantiere o nelle immediate vicinanze, con il sistema dei contenitori termici, utilizzando esclusivamente strutture organizzative distributrici esistenti nel territorio alle seguenti condizioni:

1)      vi sia la richiesta di usufruire del pasto caldo di almeno 15 dipendenti di cantiere, in modo da consentire l'organizzazione e l'economicità del servizio;

2)     la durata dei lavori sia superiore a quattro  mesi;

3)     la collocazione logistica del cantiere sia tale da consentire l'organizzazione del servizio.

Qualora non vi sia  la continua concorrenza delle condizioni oggettive suindicate l’impresa organizzerà il servizio di pasto caldo da asporto con sistemi diversi da quello dei contenitori termici oppure attraverso il convenzionamento, ove possibile, con strutture di ristoro collettivo,( ad esempio mense aziendali) già operanti sul territorio, fornendo un pasto dalle caratteristiche analoghe a quelle di seguito specificate, salvo eccezionali situazioni che non ne consentano l’attuazione.

La lettera D ( valore nominale del buono pasto): l'importo di Lire 9.000 viene sostituito con 5,29€.

La lettera E è sostituita dalla seguente:

con decorrenza 1° gennaio 2003, a tutti i dipendenti di quel cantiere impossibilitato di usufruire del servizio di mensa o di pasto caldo di cui ai precedenti punti A, B, C, o D, verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa pari a 5,29 €.

            Le prestazioni di cui al presente articolo vanno corrisposte nel caso di presenza giornaliera di almeno quattro ore.

 

Art. 3

Indennità per lavori speciali e disagiati

 

Ad integrazione dell'art. 21 del CCNL vigente e dell'art. 10 del C.I. 03/02/1998 nel gruppo A) lavori vari viene inserito il seguente punto: 

29) lavori riconducibili a tecniche alpinistiche, eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili: 15%

 

Art. 4

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

 

Ravvisata l'opportunità di dare attuazione a livello territoriale alle previsioni del D.Lgs 626/94, in materia di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ad integrazione dell'art. 88 del CCNL vigente, per le imprese industriali edili o le unità produttive operanti nel territorio della Provincia di Trieste  che occupino sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla data di stipula del presente Accordo alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le parti convengono che lo stesso possa essere individuato per più imprese del comparto a livello territoriale.

Le imprese che occupano sino a 15 dipendenti e che non hanno al loro interno l’RLS, saranno tenute al versamento  alla Nuova Cassa Edile di un contributo aggiuntivo che alimenterà un conto separato destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dall'esercizio dell'attività del R.L.S.T..

Con accordo separato, da stipularsi entro quattro mesi dalla  firma della presente intesa, verrà determinato il contributo di cui sopra.

Le parti convengono che le previsioni del presente articolo rivestono carattere sperimentale ed hanno durata corrispondente a quella di validità dell'accordo.

 

Art. 5

Quote sindacali

           

La quota sindacale di cui all'art. 17 del C.I. 03/02/1998 rimane confermata nella misura del 3,15%.

 

Art.6

Tentativo di conciliazione

 

            Qualora insorga controversia individuale sull'applicazione delle disposizioni del C.C.N.L. o del C.I. Provinciale le Parti stipulanti si impegnano a privilegiare e a far promuovere dalle imprese e dai lavoratori il ricorso all'esperimento di un tentativo di conciliazione presso la sede del Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste, in via preliminare all'attivazione della procedura di conciliazione presso la Commissione competente in materia.

Le Parti si riservano di valutare gli aspetti tecnici ed organizzativi per l’attuazione di detta previsione.

 

Art.7

Autisti

           

L'art. 12 del C.I. 03/02/1998 è sostituito dal seguente:

Premesso che i veicoli messi a disposizione dalle imprese saranno dotati di tutte le assicurazioni di legge ed idonei alla circolazione secondo le previsioni del Codice delle Strada, in caso di incidente occorso nell'ambito dell'espletamento dell'attività lavorativa dal quale derivi un provvedimento di sospensione della patente, all'operaio assunto con mansioni di autista è comunque garantito il posto di lavoro in mansioni di carattere edile o comunque d’interesse dell’impresa, per la durata corrispondente alla sospensione stessa.

Le contravvenzioni, eventualmente comminate all’operaio assunto con mansioni di autista ovvero al dipendente temporaneamente comandato alla guida di un veicolo aziendale, per inidoneità  del mezzo , segnalata dallo stesso dipendente, saranno a carico dell'impresa.

Per contro le contravvenzioni comminate per la violazione delle norme sulla circolazione

stradale rimarranno direttamente a carico del trasgressore.

Saranno del pari imputati ai soggetti sopraindicati i danni causati ai mezzi per cattiva conduzione degli stessi.

Gli autisti ed ai dipendenti temporaneamente comandati alla guida dei veicoli aziendali  adibiti al trasporto di almeno tre dipendenti ai cantieri fuori Provincia e viceversa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'impresa riconoscerà un'indennità di guida corrispondente al valore orario della qualifica dell’autista o del dipendente –temporaneamente comandato alla guida- pari a 1 ora per percorsi da/per la provincia di Gorizia e pari a 2 ore per le altre destinazioni.

L’indennità suddetta sarà corrisposta per ogni giorno di servizio effettivamente prestato e reso oltre l’orario normale di lavoro.

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 19 del CCNL 29/01/2000, in quanto nella determinazione della predetta indennità è stato tenuto  conto dell'incidenza per i titoli di cui agli artt. citati. Inoltre tale importo non rileva ai fini del TFR.

            Restano salvi gli eventuali riconoscimenti in atto di maggior favore.

 

Art. 8

Elemento economico territoriale

 

            Come stabilito dall'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002, in conformità agli Accordi Nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, l'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 39, lettera d) e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura dell'11% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio al 01.01.2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

            Le parti si danno atto che nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale, hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Trieste, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Nuova Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Trieste e monte salari relativo; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione di finanziamenti; numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione.

            In particolare le parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato che l'andamento del settore della provincia di Trieste, alla luce dei predetti indicatori, consente il riconoscimento dell'Elemento Economico Territoriale nella misura sopra fissata.

            Le parti si incontreranno entro il mese di novembre dell'anno 2003, per verificare l'andamento dei parametri sopra individuati, onde assumere determinazioni ai fini della variazione dell'Elemento Economico Territoriale nella misura del 14% conformemente a quanto stabilito nell'Accordo nazionale 29 gennaio 2002, nel caso di riscontro positivo degli stessi, con decorrenza 1° dicembre 2003.

            Per la conferma dell'Elemento Economico Territoriale, nella misura massima, o per assumere determinazioni ai fini dell'eventuale variazione dello stesso in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo.

            Di seguito si riportano le tabelle di cui all'art. 22 del contratto integrativo provinciale 03/02/1998 modificate per effetto di quanto sopra concordato.

 

Art.9

Trattamento in caso di malattia – periodo di carenza

 

            Il primo ed il secondo comma dell’art. 16 del Contratto Integrativo 3 febbraio 1998 vengono sostituiti dal seguente comma:

            A titolo sperimentale, per la durata di un anno, fermi restando gli accordi locali in materia di integrazione al 100% del trattamento di malattia nel periodo di carenza qualora l'evento raggiunga la decima giornata, la prestazione di malattia di cui all’art. 27 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 decorre dal primo giorno della malattia stessa qualora l’evento superi la durata di sette giorni.

 

Art.10

Trattamento dell’infortunio

 

In relazione alle delicate e complesse dinamiche dell’infortunio e del suo trattamento economico le parti riconoscono esistere reali problemi che si ripercuotono negativamente sui lavoratori.

Per affrontare questa tematica si concorda di istituire un’apposita Commissione Paritetica entro un mese dalla firma del presente Accordo.

I lavori della stessa si concluderanno entro il 31 dicembre 2003.

La Commissione avrà il compito di analizzare il fenomeno e proporre adeguati interventi.

Le parti si adopereranno nel frattempo presso gli uffici competenti con idonee iniziative congiunte.

 

Art.11

Validità e durata

 

            Il presente Accordo, integrativo del CCNL 29 gennaio 2000, come modificato dall'Accordo nazionale 29 gennaio 2002, nonché del C.I. Provinciale del 3 febbraio 1998, è valido per tutto il territorio della provincia di Trieste dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005 e rimarrà comunque in vigore sino alla pattuizione del prossimo Accordo integrativo provinciale, salvo modificazioni derivanti da Intese stipulate  in sede nazionale.

           

            Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti del Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste e dalla Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL di Trieste indicati nelle premesse.