EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Trieste

Data stipula: 3 febbraio 1998


Inizio validità: 1 gennaio 1998


Contratto territoriale per la provincia di Trieste


Sommario:

- Premessa
- Osservatorio
- Scuola Edile
- Organizzazione del lavoro
- Orario di lavoro
- Ambiente di lavoro
- Mensa, pasto caldo, servizio sostitutivo
- Lavoro a cottimo
- Apporto attrezzi di lavoro
- Indumenti di lavoro
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Trasferta
- Autisti
- Indennità di trasporto
- Ferie
- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui - Modalità di attuazione
- Periodo di carenza
- Quote sindacali (Deleghe)
- Diritti sindacali
- Modalità di pagamento
- Indennità territoriale di settore
- Premio di produzione
- Elemento economico territoriale
- Riepilogo dei contributi da versare alla Nuova Cassa Edile
- Validità e durata
- Allegato 1 - Fac-simile della comunicazione da effettuarsi ai sensi del C.C.P.L.
- Nuova Cassa Edile
- Scuola Edile
- Comitato paritetico territoriale

 

Il 03.02.1998, in Trieste

tra:

- il Collegio Costruttori Edili ed Affini;

e

- la Federazione Lavoratori delle Costruzioni FENEAL-UIL;

- la Federazione Lavoratori delle Costruzioni FILCA-CISL;

- la Federazione Lavoratori delle Costruzioni FILLEA-CGIL;

visti

il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 5 luglio 1995 nonché l' Accordo collettivo nazionale dell' 11 giugno 1997 integrato dall' Accordo nazionale del 3 luglio 1997, sottoscritto dalle rispettive competenti organizzazioni nazionali di categoria, nonché il contratto integrativo della Provincia di Trieste del 26 luglio 1989, si conviene e si stipula quanto segue:

Premessa

La crisi determinatasi negli ultimi anni nel settore edile, a livello nazionale e più in particolare nella provincia di Trieste, ha prodotto una stagnazione dei lavori pubblici, dovuta alla forte contrazione di investimenti in opere pubbliche, nonché del comparto privato per la caduta degli investimenti e la ridotta capacità di spesa che ha determinato gravi e pesanti ripercussioni sulle imprese edili con drastici ridimensionamenti occupazionali.

In questo contesto permangono inoltre le difficoltà operative connesse ad un quadro normativo di riferimento nazionale e regionale non ancora compiutamente definito.

Ciò premesso, nel quadro di una politica industriale per l' edilizia volta a rafforzare l' assetto organizzativo e le capacità operative delle imprese, si ribadisce l' impegno per rivitalizzare e riqualificare il settore rimuovendo i fattori che determinano distorsioni concorrenziali, contrastando il lavoro nero nonché la crescente presenza di operatori abusivi che si avvantaggiano con la totale evasione a danno delle imprese strutturate.

Pertanto quale prima iniziativa si decide di promuovere un' azione congiunta diretta ad ottenere l' impegno dei Comuni della provincia a comunicare alla Cassa Edile i provvedimenti autorizzativi e gli atti concessori rilasciati affinché, su segnalazione della Cassa stessa, gli Enti istituzionalmente preposti alla vigilanza possano rilevare i lavori in corso sul territorio onde verificare le posizioni contributive delle imprese relativamente ai lavoratori presenti nei cantieri. (Sommario)

Art. 1 - Osservatorio

Si concorda sulla necessità di realizzare, presso la Cassa Edile della provincia di Trieste, senza un aggravio di costi, un Osservatorio che fornisca un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione finalizzato ad ottenere gli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche sugli investimenti e di politica industriale, utili per definire azioni congiunte di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell' intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

A tal fine l' Osservatorio analizzerà:

a) l' andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

b) l' andamento del mercato del lavoro, con riferimento a fabbisogni occupazionali, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni ricavati da banche dati specializzate, da enti pubblici nonché da altre fonti via via individuabili.

L' Osservatorio relativamente alle funzioni di cui al punto a) avrà durata sperimentale di un anno a decorrere dalla stipula del presente accordo.

Infine saranno attivate tutte le potenzialità derivanti dalla riforma regionale del mercato del lavoro che vede il territorio della provincia di Trieste in una posizione privilegiata.

In particolare, per quanto riguarda il punto b), attraverso la raccolta e l' elaborazione dei dati disponibili, si attiverà un servizio, mediante un attento e costante monitoraggio della situazione occupazionale del settore, che favorisca da un lato, l' incontro tra domanda e offerta di lavoro per assicurare la massima stabilità e continuità del rapporto di lavoro e di orientare ed avviare dall' altro, le politiche formative utili ad un efficace governo del mercato del lavoro in edilizia.

Resta inteso che le rilevazioni dell' Osservatorio dei dati specifici del settore saranno oggetto di valutazione congiunta e l' eventuale diffusione subordinata ad accordo delle parti.

Le Organizzazioni stipulanti demandano ad un regolamento la definizione del programma operativo dell' Osservatorio. (Sommario)

Art. 2 - Scuola Edile

Valutate le profonde mutazioni che l' organizzazione decentrata del lavoro sta determinando nell' impresa edile unitamente all' evoluzione che il mercato delle costruzioni sta registrando in questi anni, ritenuta la formazione una risorsa fondamentale per lo sviluppo del settore, considerato il rilancio della Scuola Edile di Trieste uno dei punti prioritari della politica del comparto edile, ritenuto necessario ed opportuno realizzare, attraverso la Scuola Edile, una formazione che corrisponda, per efficienza ed efficacia, ai bisogni dei giovani, dei lavoratori e delle imprese, si ribadisce la necessità che la Scuola:

- promuova un' indagine conoscitiva sui bisogni formativi delle imprese per consentire non solo l' incontro tra la domanda e l' offerta di lavoro qualificato, correggendo così quella "distorsione" che rappresenta una delle cause, se non la principale, dell' insufficiente funzionamento del nostro attuale sistema normativo, ma anche per predisporre una seria ed efficace programmazione dei corsi;

- ricerchi, anche in stretta collaborazione con il Provveditorato agli Studi, tutte le più utili sinergie per pubblicizzare i corsi;

- verifichi, fra le molteplici fonti finanziarie europee, nazionali, regionali, quelle più convenienti agli scopi e all' effettivo utilizzo da parte della Scuola stessa;

- attui una proposta formativa a 360° a cominciare dalla formazione prevista per i lavoratori assunti in CFL, per continuare con la formazione per gli apprendisti, con la cosiddetta prima formazione per i disoccupati, con la seconda formazione per i lavoratori occupati, con i corsi di aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro e con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all' infortunistica e all' igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94. (Sommario)

Art. 3 - Organizzazione del lavoro

Fermo restando l' impegno per l' applicazione integrale degli artt. 14 e 15 del C.C.N.L. vigente e della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è fatto obbligo alle imprese di procedere alla comunicazione di cui al punto b), secondo, terzo e quarto comma, dell' art. 15 del vigente C.C.N.L., oltre che alla Nuova Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza ai delegati di cantiere e/o alla FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL provinciale, e/o affiggendo copia all' albo sindacale così come da fac-simile allegato al presente C.C.P.L.

Detta comunicazione, che conterrà l' esatta e completa denominazione dell' impresa appaltatrice o subappaltatrice, nonché l' indicazione delle opere oggetto dell' appalto o del subappalto, deve essere tassativamente effettuata quindici giorni prima dell' inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell' inizio del medesimo.

L' impresa appaltante assicurerà anche ai lavoratori dell' impresa appaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locale spogliatoio, refettorio, mensa...) a servizio dei propri dipendenti.

Nell' ambito dei diritti sindacali stabiliti dal vigente C.C.N.L. e dai contratti integrativi territoriali, i lavoratori edili delle imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalle rappresentanze sindacali unitarie o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.

Dichiarazione a verbale

Il Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste, al fine di impedire l' origine di eventuali fenomeni irregolari, si impegna ad adoperarsi presso le proprie imprese associate per il puntale adempimento degli obblighi relativi alle comunicazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo. (Sommario)

Art. 4 - Orario di lavoro

L' orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì salvo quanto previsto in materia di riposi annui dall' art. 5 lett. b) del vigente C.C.N.L. attraverso la fruizione di permessi individuali retribuiti e la riduzione a 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì del mese di dicembre di ogni anno.

Onde assicurare il reale godimento dei permessi retribuiti individuali, le imprese comunicheranno agli operai richiedenti le ore di permesso maturate.

Si ribadisce l' obbligo per le imprese di corrispondere in occasione del godimento dei permessi individuali l' anticipazione del trattamento economico per tali permessi nelle forme e con le modalità stabilite dall' art. 5 del vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 5 - Ambiente di lavoro

Nell' intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, è obbligo delle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale distinto ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) servizi igienico-sanitari con acqua corrente fredda e calda;
d) eventuali attrezzature necessarie al servizio mensa e/o pasto caldo, come indicato all' art. 6.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all' avvio lavorativo del cantiere e comunque non oltre 15 giorni, purché il cantiere abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla sua durata.

Si riconferma la disponibilità delle parti ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e di legge in materia di antinfortunistica, igiene e sicurezza del lavoro.

Per una puntuale applicazione di quanto previsto nel presente articolo le parti convengono di dare attuazione agli artt. 87 e 88 del C.C.N.L. del 5 luglio 1995 ribadendo il ruolo del Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni, l' Igiene e l' Ambiente di Lavoro.

Per l' esplicazione dei suoi compiti il Comitato Paritetico potrà avvalersi di tecnici ed esperti in materia nominati di comune accordo.

Per il finanziamento delle attività del Comitato si provvederà mediante una quota parte pari allo 0,10% del contributo fissato per l' addestramento professionale che è dello 0,45%. (Sommario)

Art. 6 - Mensa, pasto caldo, servizio sostitutivo

Nell' intento di migliorare le condizioni di lavoro ed ambientali nel settore dell' edilizia, equiparandole - per quanto possibile - agli altri comparti industriali, si conviene di confermare il servizio mensa e/o il servizio per il pasto caldo già in atto a favore dei dipendenti di cantiere delle imprese edili operanti nella provincia di Trieste nelle seguenti forme:

a) L' impresa attiverà il servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, sempre che il servizio sia richiesto ed usufruito da almeno 75 dipendenti occupati nel cantiere ed alle dipendenze dell' impresa, tenuto conto dell'organizzazione e della durata del cantiere, nonché della economicità complessiva del servizio.

Il pasto dovrà essere consumato in piatti, bacinelle, vassoi speciali o sistemi equivalenti in dotazione insieme alle posate e ai bicchieri, presso la mensa.

b) il servizio di pasto caldo da asporto sarà realizzato in cantiere o nelle immediate vicinanze, con il sistema dei contenitori termici, utilizzando esclusivamente strutture organizzative distributrici esistenti nel territorio alle seguenti condizioni:

1) vi sia la richiesta di usufruire del pasto caldo di almeno 30 dipendenti di cantiere, in modo da consentire l' organizzazione e l' economicità del servizio;

2) la durata dei lavori sia superiore a mesi sei;

3) la collocazione logistica del cantiere sia tale da consentire l' organizzazione del servizio.

c) A favore dei dipendenti di cantiere occupati nelle imprese che eseguono lavori di appalto negli stabilimenti industriali od in altre strutture dove esistono mense interne, l' impresa si adopererà per garantire anche ai propri dipendenti di cantiere la consumazione in dette mense.

Il pasto sarà composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane.

Nelle ipotesi previste dai precedenti punti a) e b) il locale mensa dovrà essere costantemente mantenuto pulito e dovrà essere dotato, per lo specifico uso cui verrà adibito, di un congruo numero di sedie e di tavoli ricoperti da tovagliato plastico o similare, nonché di appositi armadietti per la conservazione igienico-sanitaria delle stoviglie.

A decorrere dal 1° novembre 1980 il costo del pasto è suddiviso nelle misure del 75% a carico dell' impresa e del 25% a carico del dipendente.

Tale costo, riferito al pasto fornito in cantiere con il sistema di cui al punto b), comprende il trasporto e l' IVA; non comprende gli oneri di organizzazione, distribuzione, fornitura di stoviglie e tovagliato e loro pulizia che rimangono a totale carico del datore di lavoro.

Il costo, riferito al sistema di cui al punto a), viene convenzionalmente commisurato al costo praticato dalla ditta distributrice del pasto caldo da asporto, di cui al punto b).

Le eventuali successive revisioni del costo del pasto seguiranno la medesima ripartizione percentuale tra impresa e lavoratore.

d) Ferme restando eventuali diverse situazioni in atto a favore del personale dipendente di cantiere, qualora non vi sia la continua concorrenza delle condizioni oggettive suindicate, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l' impresa riconoscerà quotidianamente al singolo operaio un buono pasto dal valore nominale di lire 7.000 per usufruire di un servizio ristorativo per un importo equivalente nell' ambito della rete convenzionata.

e) Con decorrenza 1° gennaio 1998, a tutti i dipendenti di quel cantiere impossibilitato di usufruire del servizio di mensa o di pasto caldo di cui ai precedenti punti a), b), c) o d) verrà corrisposta un' indennità sostitutiva di mensa, riconosciuta per ogni giorno di lavoro e non frazionabile equiparata al valore nominale del buono pasto (lire 7.000) di cui al punto d).

È escluso il ricorso a forme non previste dal presente articolo per la fornitura del pasto.

Nota a verbale

Le parti si riservano di aggiornare annualmente l' importo sub d).

Il Collegio Costruttori si impegna inoltre a verificare la possibilità di stipulare apposita convenzione a favore delle imprese associate per l' affidamento della miglior gestione del servizio di cui trattasi. (Sommario)

Art. 7 - Lavoro a cottimo

Con riferimento a quanto previsto dall' art. 13 del C.C.N.L. vigente, rimane inteso che la comunicazione ivi prevista dovrà esplicarsi attraverso una descrizione del lavoro oggetto del cottimo e della composizione della squadra e sarà affissa all' albo di cantiere.

Rimane inteso inoltre che tutti i lavoratori del cantiere (cottimisti e non) usufruiranno degli stessi servizi e delle stesse attrezzature.

Agli operai specificatamente vincolati alle squadre di cottimo, in funzione ausiliaria, dovrà essere corrisposta per le ore effettivamente prestate - oltre alla retribuzione - la percentuale minima di cottimo prevista dal vigente C.C.N.L..

Dichiarazione a verbale

Con specifico riguardo a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo le parti si impegnano a che non si verifichino situazioni discriminatorie nell' ambito del cantiere. (Sommario)

Art. 8 - Apporto attrezzi di lavoro

Con riferimento a quanto previsto dall' art. 39 del C.C.N.L., verificato l' uso vigente in loco per cui gli operai vengono assunti con l' apporto di alcuni attrezzi di lavoro fondamentali (uso acclarato anche nei precedenti contratti integrativi provinciali 29 aprile 1970, art. 13 e 6 giugno 1974, art. 2), si ricapitola nel presente articolo l' elenco della dotazione di attrezzi richiesta rispettivamente agli scalpellini, ai carpentieri, ai muratori, ed ai ferraioli, come risulta dall' art. 13 del C.C.P. 29 aprile 1970.

Elenco attrezzi

- Attrezzi da scalpellino:

1 cazzuolino, 1 squadra, 2 mazzuole, 1 matita, 1 bocciarda, 20 punte, 2 gomitoli di spago, 1 bolla, 1 doppio-metro.

- Attrezzi da carpentiere:

1 squadra, 1 sega, 1 seghetto a punta, 1 accetta, 1 martello, 1 piombo, 1 doppio-metro, 1 matita, 2 gomitoli di spago, 1 borsa portachiodi.

- Attrezzi da muratore:

1 cazzuola, 1 cazzuolino, 1 coppino (fanghel), 1 martello, 1 martellino, 1 mazzuola, 4 punte, 1 piombo, 2 gomitoli di spago, 1 matita, 1 doppio-metro;

- Attrezzi da ferraiolo:

1 tronchetto, 1 doppio-metro, 1 matita e gessi, 1 macchinetta per staffe, 1 serie di chiavi da 6, 8, 10. (Sommario)

Art. 9 - Indumenti di lavoro

La Cassa Edile fornirà agli operai iscritti un paio di scarpe antinfortunistiche ed una tuta o abito da lavoro con periodicità annuale.

Nel caso di operai addetti ai lavori di impermeabilizzazione con l' uso di materiali bituminosi, come pure nei lavori di pavimentazione stradale o di quelli addetti all' impianto di betonaggio (tipo ORU) dell' impresa, il ricambio della tuta o abito da lavoro e delle calzature avrà cadenza semestrale.

Agli operai iscritti in Cassa Edile, dal 1° ottobre 1998 la Cassa provvederà a fornire, con periodicità triennale, un giubbotto invernale.

Fermo restando l' obbligo per gli operai di utilizzare gli indumenti e le calzature assegnate, tutte le modalità amministrative inerenti la loro consegna vengono demandate al Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Qualora nel corso dell' anno gli indumenti di lavoro si rendano inutilizzabili per usura anticipata, o per strappi accidentali, la loro sostituzione, su richiesta degli interessati, verrà effettuata il più sollecitamente possibile, secondo le procedure previste dalla Cassa Edile previa restituzione e successiva distruzione dell' abbigliamento di cui è stata chiesta la sostituzione.

Nota a verbale

Le imprese sono tenute a trasmettere tassativamente alla Cassa Edile entro il mese di gennaio gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature. La Cassa Edile si attiverà affinché tale obbligo sia scrupolosamente rispettato. (Sommario)

Art. 10 - Indennità per lavori speciali e disagiati

Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall' art. 21 del C.C.N.L. vigente e ferme restando le modalità di computo e di cumulabilità ivi previste, agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio sotto elencate vengono riconosciute, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 del C.C.N.L. e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A) - Lavori vari

2)

Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

10%

23)

Lavori su zattere volanti o di montaggio e smontaggio di impalcature tubolari, zattere su colonne mobili

20%

24)

Lavori per la costruzione di impalcature a castello

11%

25)

Lavori di puntellatura e di demolizione di strutture pericolanti o comunque eseguiti in stabili insicuri

16%

26)

Lavori di sgombero neve e ghiaccio nelle vie cittadine

6%

27)

Lavori in forni

11%

28)

Lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione anche su impianti di produzione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura ed alla spruzzatura

10%

 

Gruppo B) - Lavori in galleria

a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, ecc. ecc.

55%

b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento ecc. ecc.

31%

c) Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ecc. ecc.

22%

 

Gruppo C) - D) - Lavori marittimi:

per il personale, regolato dal presente contratto, imbarcato su natanti che escono dal porto:

a)

Indennità rischio mine

10%

b)

Indennità per lavori fuori porto

15%

c)

Indennità per trasferimento natanti

20%

d)

Indennità sotto acqua (palombari e cassonisti)

150%

(Sommario)

Art. 11 - Trasferta

In ottemperanza a quanto previsto dall' art. 39, punto f) ed art. 22, secondo comma, del C.C.N.L. vigente, agli operai in servizio, comandati a prestare la loro opera in un cantiere diverso da quello per il quale sono stati assunti e situato in località oltre i limiti territoriali della provincia di Trieste è dovuta una diaria del 10%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 del vigente C.C.N.L. oltre al rimborso delle spese di viaggio.

La trasferta non è naturalmente dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell' operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. (Sommario)

Art. 12 - Autisti

In caso di incidente occorso nell' ambito dell' espletamento dell' attività lavorativa, dal quale derivi un provvedimento di sospensione della patente, all' operaio assunto con mansioni di autista e comunque garantito il posto di lavoro, esclusa l' accertata volontà del dolo, per la durata del provvedimento di sospensione della patente stessa. (Sommario)

Art. 13 - Indennità di trasporto

A decorrere dall' entrata in vigore del presente accordo è dovuta ai dipendenti un' indennità non frazionabile giornalmente a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro e viceversa.

La misura dell' indennità è ragguagliata al costo dell' abbonamento mensile ai servizi pubblici di tutta la rete servita dall' Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T..

L' indennità non è dovuta nei caso di assenza del lavoratore, ai più diversi titoli, per l' intero mese.

Oltre l' abbonamento mensile su tutta la rete A.C.T., ai dipendenti che provengono da fuori provincia verrà corrisposto un importo pari al costo dell' abbonamento ferroviario settimanale per lavoratori, riferito al luogo di residenza del lavoratore stesso.

L' indennità non è dovuta nel caso di assenza del lavoratore, ai più diversi titoli, per l' intera settimana.

Nel caso in cui la località di residenza dei lavoratore non sia servita direttamente dalla rete ferroviaria, al lavoratore verrà corrisposto inoltre un importo pari al costo dell' abbonamento al mezzo pubblico che lo rechi alla località servita dalla rete ferroviaria più prossima alla sua residenza.

Le misure delle indennità suindicate dovranno essere automaticamente adeguate ad ogni variazione del costo delle tariffe di abbonamento, adottate dalle singole aziende che gestiscono il servizio di trasporto.

Le indennità di cui ai commi precedenti non sono dovute comunque nel caso in cui l' impresa provveda al trasporto dei dipendenti con mezzi propri.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Nota a verbale

Si precisa a chiarimento che le suddette indennità sono state parificate al costo degli abbonamenti dei mezzi pubblici al solo scopo di quantificarle e di ottenerne l' automatico aggiornamento.

Vanno comunque corrisposte agli aventi diritto, con le modalità suindicate, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato e senza alcun obbligo di esibire il tesserino di abbonamento o altro. (Sommario)

Art. 14 - Ferie

In attuazione dell' art. 16 del C.C.N.L. vigente, si concorda che nel periodo 1 - 31 agosto agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo compreso tra Natale e Capodanno.

Qualora, per comprovate esigenze di ordine tecnico e produttivo, sia necessario comunque garantire anche in tali periodi la continuazione dell' attività del cantiere, dovranno essere previste opportune turnazioni tra gli addetti al cantiere medesimo, concordate tra impresa e delegati od operai di cantiere entro il mese di luglio.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l' operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l' impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l' intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all' art. 16 del C.C.N.L..

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratore; le richieste non potranno comunque essere superiori al 25% degli addetti al cantiere se formulate in forma collettiva.

Si ricorda che in base alle disposizioni di legge il periodo di ferie va computato ai fini della anzianità contributiva previdenziale e degli assegni familiari. A tal fine le imprese segnaleranno sui libri paga e sui modelli dei contributi INPS i succitati periodi. (Sommario)

Art. 15 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui - Modalità dì attuazione

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di cui all' art. 19 del C.C.N.L. vigente, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui è stabilita nel 23,45% dal 1° gennaio 1994 calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 3) o 4) dell' art. 25 del vigente C.C.N.L., nonché sul trattamento delle festività residue.

Le suddette percentuali complessive risultano così composte rispettivamente:

- gratifica natalizia

10,00%

- ferie

8,50%

- riposi annui

4,95%

L' importo delle percentuali suddette, spettanti ai lavoratori, dovrà essere accantonato da parte delle imprese presso la Nuova Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Trieste, nella misura convenzionale netta del 18%.

La Nuova Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Trieste provvederà ad effettuare il pagamento delle somme versate, corrispondenti alle suddette percentuali ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori, due volte l' anno.

Le liquidazioni agli operai, da parte della Nuova Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Trieste, avverranno come appresso indicato:

- liquidazione entro il 30 luglio:
il pagamento delle quote accantonate nel semestre ottobre-marzo;

- liquidazione entro il 15 dicembre:
il pagamento delle quote accantonate nel semestre aprile-settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo nei soli casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Nuova Cassa Edile. (Sommario)

Art. 16 - Periodi di carenza

Con riferimento alle tre giornate di carenza per quanto attiene al trattamento previdenziale per l' indennità di malattia a carico dell' INPS, si conferma quanto già in atto nella nostra provincia sin dal 1° gennaio 1974 (Accordo provinciale integrativo 25 ottobre 1973) e cioè:

La prestazione di malattia di cui all' art. 27 del vigente C.C.N.L. scatta a decorrere sin dal primo giorno di malattia nel caso che l' evento raggiunga la decima giornata. In difetto all' operaio compete per i primi tre giorni di malattia solo ed esclusivamente il trattamento n vigore previsto dall' art. 19 del C.C.N.L..

Per quanto attiene alle tre giornate di carenza riferite alle prestazioni dell' Inail nei casi di assenza per infortunio o malattia professionale, l'erogazione della prestazione di cui all' art. 28 del vigente C.C.N.L. verrà liquidata fin dal secondo giorno di infortunio o malattia professionale all' operaio non in prova. Tra l' altro tale ultimo requisito della prova non deve essere applicato agli infortunati che appartengono stabilmente al settore.

Rimane confermato il completamento al 100% della retribuzione per la giornata in cui avviene l' infortunio (primo giorno). (Sommario)

Art. 17 - Quote sindacali (deleghe)

Ai sensi dell' art. 38 del C.C.N.L. vigente viene confermata la delega attualmente in essere a favore delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nella misura del 2,45% degli accantonamenti netti effettuati (18%) a favore degli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui presso la Nuova Cassa Edile.

Detti importi verranno trattenuti direttamente dalla Nuova Cassa Edile (dietro presentazione di delega individuale, sottoscritta dall' operaio e convalidata dall'Organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del contributo) all' atto delle liquidazioni semestrali della prestazione di cui all' art. 19 del vigente C.C.N.L. ed attribuiti "pro-quota" alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La delega cessa di avere efficacia con la revoca per iscritto da parte dell' operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione dell' operaio medesimo alla Nuova Cassa Edile.

Le parti si impegnano ad attuare quanto previsto dall' accordo vigente in ordine alle modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi per il tramite della Cassa Edile. (Sommario)

Art. 18 - Diritti sindacali

A tutte le imprese è fatto obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori - nei locali refettorio e spogliatoio - un albo per le comunicazioni sindacali.

Gli istituti di patronato di emanazione sindacale delle organizzazioni maggiormente rappresentative hanno diritto di espletare la loro opera all' interno delle imprese, con le modalità che verranno concordate sul piano operativo tra le parti.

Nei cantieri con oltre 50 dipendenti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per l' espletamento dei loro compiti.

Assemblee: Nell' unità produttiva (cantiere o luoghi di lavoro) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in Assemblea per la trattazione di problemi sindacali - nei limiti di dieci ore annue retribuite - durante l' orario di lavoro, nonché fuori dell' orario di lavoro.

Delegati: Nell' unità produttiva (cantieri o luoghi di lavoro) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di eleggere i Rappresentanti Sindacali Unitari.

In riferimento a quanto previsto dal presente articolo e dal vigente C.C.N.L. in merito ai permessi retribuiti dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nonché ai permessi sindacali dei lavoratori membri degli Organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali e di categoria, viene consentito - nell' ambito di tali rappresentanze - il cumulo su base annua dei permessi retribuiti sindacali singolarmente spettanti. (Sommario)

Art. 19 - Modalità di pagamento

A far data dall' entrata in vigore ed a parziale modifica di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., agli operai dipendenti dalle imprese operanti nella provincia di Trieste la paga verrà liquidata a mese, con la corresponsione di un acconto entro il venti del mese pari al 90 per cento delle loro spettanze.

Il pagamento della retribuzione complessiva dovrà comunque avvenire entro 10 giorni dalla scadenza del mese di pertinenza. (Sommario)

Art. 20 - Indennità territoriale di settore

A decorrere dal 1° luglio 1989 l' indennità territoriale di settore per le varie categorie degli operai edili è stabilita nei valori sottoindicati:

Qualifiche

Importi orari

Operaio IV livello

1.303,24

Operaio specializzato

1.213,68

Operaio qualificato

1.099,55

Operaio comune

957,44

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti

861,70

Custodi, guardiani e portinai con alloggio

765,95

(Sommario)

Art. 21 - Premio di produzione

A decorrere dal 1° luglio 1989 il premio di produzione per le varie categorie degli impiegati edili è stabilito nei valori sotto indicati:

Qualifiche

Importi mensili

Impiegato 1ª Categoria Super - VII livello

275.699

Impiegato 1ª Categoria VI livello

256.870

Impiegato 2ª Categoria V livello

217.819

Impiegato 2ª Categoria IV livello (ass. tec. già di 3ª cat.)

193.807

Impiegato 3ª Categoria III livello

177.247

Impiegato 4ª Categoria II livello

161.610

Impiegato 4ª Categoria 1° impiego - I livello

140.091

(Sommario)

Art. 22 - Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell' 11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997, l' Elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall' art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell' Elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell' andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

L' Elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Ai fini della conferma dell' Elemento Economico Territoriale, o per assumere determinazioni ai fini dell' eventuale variazione dello stesso in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del vigente Contratto Integrativo (1° gennaio 1998/31 dicembre 2001).

Elemento economico territoriale per l' anno 1998 - Operai

L' Elemento economico territoriale per gli operai, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo le misure orarie sotto riportate:

Qualifica

Minimi orari di paga-base al 31.12.1997

Elemento economico territoriale

Operaio IV livello

6.282,00

439,74

Operaio specializzato

5.833,29

408,33

Operaio qualificato

5.249,96

367,50

Operaio comune

4.487,14

314,10

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti

4.038,43

282,69

Custodi, guardiani e portinai con alloggio

3.589,72

251,28

Elemento Economico Territoriale per l' anno 1998 - Impiegati

L' Elemento Economico Territoriale per gli impiegati, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo le misure mensili sotto riportate:

Qualifica

Minimi di stipendio mensile 31.12.1997

Elemento economico territoriale

Impiegato 1ª Categoria Super - VII livello

1.552.552

108.679

Impiegato 1ª Categoria - VI livello

1.397.297

97.811

Impiegato 2ª Categoria - V livello

1.164.414

81.509

Impiegato 2ª Categoria - IV livello (ass. t. già di 3ª cat.)

1.086.786

76.075

Impiegato 3ª Categoria - III livello

1.009.159

70.641

Impiegato 4ª Categoria - II livello

908.243

63.577

Impiegato 4ª Categoria 1° impiego - I livello

776.276

54.339

(Sommario)

Art. 23 - Riepilogo dei contributi da versare alla nuova Cassa Edile

Richiamandosi ai precedenti accordi integrativi provinciali sulla materia, che si intendono annullati in quanto integralmente riportati nel presente articolo, si confermano le seguenti aliquote contributive attualmente in vigore che, in ottemperanza a quanto disposto dal C.C.N.L. vigente, le imprese devono corrispondere alla Nuova Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Trieste, per le prestazioni contrattuali d' istituto dovute al personale operaio edile da parte della Cassa Edile medesima e della Scuola Edile. Inoltre rimangono confermate le quote di adesione contrattuale riscosse dalla Cassa Edile.

Resta stabilito che tutte le percentuali contributive sotto indicate devono venire tassativamente computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 del C.C.N.L., nonché sul trattamento per le festività residue.

Fermo restando quanto disposto dall' art. 37/a, sesto comma del vigente C.C.N.L. per quanto attiene alla misura del contributo di cui al seguente punto 1/a, le parti contraenti si impegnano a verificare periodicamente la gestione economica degli istituti che seguono e ad aggiornare di conseguenza (in più ovvero in meno) i contributi specifici afferenti. Variazioni (in più ovvero in meno) ai contributi potranno derivare anche da una eventuale ristrutturazione delle prestazioni garantite dalla Cassa Edile, nell' ambito naturalmente della disponibilità affidata alle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell' art. 39 del C.C.N.L. vigente che le parti qui esplicitamente riaffermano.

1) Gestione Nuova Cassa Edile: a far data dal 1° aprile 1990

4,35%

In riferimento al sopra indicato contributo le parti convengono di individuare nello stesso le tre seguenti entità:

a) 0,06% - quale contributo di gestione - di cui lo 0,01% a carico del lavoratore;

b) 0,50% - quale contributo per la mutualizzazione della fornitura degli indumenti di lavoro di cui all' art. 9 del presente contratto integrativo;

c) 3,79% - quale contributo a totale carico del datore di lavoro.

2) Anzianità professionale edile: a far data dal 1° luglio 1991

6,00%

a) ordinaria

4,50%

b) straordinaria

1,50%

3) Addestramento professionale, Scuola Edile, Comitato paritetica territoriale: a far data dal 1° ottobre 1989

0,45%

a) Scuola Edile

0,35%

b) Comitato Paritetico Territoriale

0,10%

4) Quota di adesione contrattuale: a far data dal 1° ottobre 1987

1,83%

Con riferimento a quanto previsto dall' art. 37/c sesto comma del C.C.N.L. vigente, le quote di adesione contrattuale nazionali e provinciali sono confermate nella misura paritetica dello 0,915% a carico dei datori di lavoro e degli operai.

L' importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato alla Cassa Edile con cadenza mensile unitamente all' importo a carico del datore di lavoro stesso.

Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito mensilmente in ragione della provenienza, in due parti, di cui una di spettanza del Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste e l' altra da attribuire, cumulativamente, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, le quali provvederanno al successivo riparto tra loro.

Nota a verbale

Rimane inteso che, come già stabilito da accordi precedenti. l' eventuale avanzo del fondo di cui al punto 1/c dovrà essere utilizzato per provvedere alla erogazione delle assistenze extra contrattuali di cui all' art. 13 del Regolamento per il funzionamento della Nuova Cassa Edile, nonché, ove necessario, per l' eventuale copertura delle spese per le prestazioni di malattia ed infortunio di cui agli artt. 27 e 28 del vigente contratto nazionale. (Sommario)

Art. 24 - Validità e durata

Il presente accordo, integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, è valido per tutto il territorio della provincia di Trieste ed entra in vigore il 1° gennaio 1998 salvo quanto diversamente previsto dagli specifici articoli.

Esso rimane in vigore sino alla pattuizione del prossimo contratto integrativo provinciale, salvo modificazioni derivanti da accordi in sede nazionale o da norme di legge. Tale contratto potrà essere tacitamente rinnovato sino a formale disdetta di una delle parti.

Il presente accordo integrativo sostituisce ed annulla tutti gli accordi precedentemente pattuiti.

Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti del Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste e dalla FENEAL-UIL, FILCA-CISL FILLEA-CGIL di Trieste indicati nelle premesse. (Sommario)

Allegato n. 1

FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL' ART. 3 DEL C.C.P.L.

Oggetto: Comunicazione dei lavori affidati in appalto e/o subappalto.

La sottoscritta impresa & con sede in & agli effetti della "Disciplina dell' impiego di mano d' opera negli appalti e subappalti" contenuta nel Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica di aver affidato all' impresa & (esatta e completa denominazione dell' impresa) la esecuzione di lavori di & (descrizione delle opere oggetto dell' appalto e/o del subappalto) per il cantiere di & (indicazione del cantiere).

 

Timbro e firma

& & & & & & & & & & & & & &

Data & & & & & & & & & & & & & & & &

(Sommario)

Nuova Cassa Edile

La Nuova Cassa Edile di Trieste è un organismo paritetico gestito dalle Organizzazioni Sindacali in rappresentanza dei lavoratori e dalle Associazioni dei datori di lavoro.

Le prestazioni contrattuali rivolte agli operai sono le seguenti:

1) Malattia ed infortunio: integrazione della retribuzione per far raggiungere all' operaio il 100% della retribuzione durante il periodo di inabilità al lavoro;

2) Anzianità Professionale Edile Ordinaria (A.P.E.): premio che viene erogato nel mese di maggio agli operai che nel biennio precedente abbiano svolto almeno 2.100 ore di lavoro ordinario;

3) Anzianità Professionale Edile Straordinaria (A.P.E.S.): prestazione rivolta a tutti gli operai che diventano titolari di una pensione. L' importo viene calcolato sulla base dell' A.P.E. ordinaria degli ultimi 8 anni;

4) Abiti e calzature da lavoro: vengono fornite annualmente, tramite l' impresa, un paio di scarpe antinfortunistiche ed una tuta o abito da lavoro. Viene fornito, ogni tre anni un giubbotto invernale. Tutti gli indumenti e le calzature resi inutilizzabili da usura o rottura vengono sostituiti.

La Nuova Cassa Edile provvede inoltre ad erogare le seguenti prestazioni extracontrattuali:

- Rimborso per cure o protesi dentarie;

- Rimborso per protesi, apparecchi acustici, occhiali o lenti da vista;

- Contributi assistenziali per figli a carico di età compresa tra gli 11 ed i 24 anni;

- Contributo per cure termali;

- Colonie e soggiorni marini per i figli degli operai;

- Assegno matrimoniale;

- Assistenza per figli handicappati;

- Assistenza per gli operai colpiti da TBC;

- Assistenza per gli operai emodializzati;

- Contributo ai familiari per spese funerarie in caso di decesso dell' operaio;

- Contributo all' operaio per spese funerarie in caso di decesso di familiare (genitore, figli, coniuge);

- Assistenza straordinaria all' operaio per eventi eccezionali ed imprevedibili che causino disagio economico.

La sede della Nuova Cassa Edile è situata a Trieste in via S. Francesco d' Assisi n. 22 (Tel. 040/363131).

Gli orari d' ufficio per il pubblico sono dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, tutti i giorni sabato e festivi esclusi. (Sommario)

Scuola Edile

La Scuola di qualificazione per operai edili di Trieste, organo paritetico tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e i Sindacati dei lavoratori dell' edilizia, attiva nella città sino dal 1960, svolge nella sede di Viale Miramare 89, corsi rivolti ai giovani dai 15 ai 25 anni.

I corsi spaziano dalla muratura alla posa di piastrelle, dalla carpenteria in ferro e legno a brevi corsi di pitturazione edile, non disdegnando di impratichire gli allievi all' uso della gru di sua proprietà. Nella durata dei corsi, che sono biennali e durano complessivamente 2400 ore (1200 ore annue) è prevista la visita annuale alla fiera di Bologna (SAIE) e alcune giornate di praticantato con macchine operatrici e di movimento terra tenute presse ditte specializzate.

I corsi, che iniziano ai primi di ottobre e terminano intorno alla seconda decade di giugno, sono gratuiti, come a titolo gratuito vengono forniti agli allievi abiti e calzature da lavoro e sussidi scolastici per le lezioni di teoria che vengono alternate settimanalmente con la pratica.

Ovviamente le iscrizioni sono aperte anche ai giovani di Alpe Adria, peraltro già presenti da anni nella nostra Scuola. Le materie teoriche di insegnamento, impartite da professionisti qualificati, sono: Costruzioni, Disegno Costruzioni, Tecnologia dei materiali, Antinfortunistica, Italiano, Matematica, Fisica.

L' orario per le settimane nelle quali è attivato l' insegnamento teorico è dalle 8.30 alle 13.10.

Quello delle settimane rivolte alla pratica dalle 7.45 alle 14.15 con un breve intervallo per la colazione fornita dalla Scuola.

È prevista eventualmente una borsa di studio per incentivare i migliori allievi che dovessero segnalarsi nel corso dell' anno.

È fiore all' occhiello della Scuola la collocazione annuale degli allievi, promossi dopo il biennio, presso le imprese cittadine finalizzando così la preparazione degli stessi con il loro ingresso nel mondo del lavoro.

La struttura che comprende un corpo principale con aule, uffici e servizi nonché due capannoni per le esercitazioni pratiche, si pone costantemente a servizio di ogni intervento formativo nel settore delle costruzioni.

Per informazioni ed iscrizioni

rivolgersi alla:

Scuola di qualificazione

Operai edili di Trieste

Viale Miramare 89

Tel. e fax 040/43626

L' orario per il pubblico è dalle 8.00 alle 14.00, il sabato dalle 8.00 alle 12.00. (Sommario)

Comitato paritetico territoriale

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l' igiene e l' ambiente di lavoro della provincia di Trieste, è un organismo bilaterale costituito per iniziativa del locale Collegio Costruttori edili ed affini e della Federazione Lavoratori delle costruzioni, FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, con accordo provinciale sottoscritto il 14 settembre 1989.

L' attività ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento che, in attuazione delle norme contrattuali vigenti in materia, elenca fra i suoi scopi precipui lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all' igiene del lavoro ed al miglioramento delle condizioni ambientali nei cantieri edili.

A tal fine il C.P.T., anche in collaborazione con le istituzioni e gli organi pubblici competenti in materia, formula proposte e suggerimenti e promuove:

- lo svolgimento di corsi di prevenzione e formazione per soggetti che nell' ambito dell' impresa edile sono preposti a vario titolo all' attuazione della normativa antinfortunistica;

- la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale divulgativo sui temi della sicurezza e della salute.

Il Comitato con le procedure previste nel suo regolamento istitutivo, può inoltre svolgere ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l' attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull' igiene del lavoro, avvalendosi allo scopo di consulenti tecnici professionalmente qualificati.

I tecnici del Comitato possono venir inoltre contattati per l' effettuazione di visite di consulenza direttamente nei cantieri di lavoro.

In ottemperanza alle recenti disposizioni introdotte dal D.Lgs. 626/1994, il Comitato costituisce per l' edilizia l' organismo paritetico di cui all' art. 20 del decreto stesso e conseguentemente gli sono demandati i compiti di conciliazione delle controversie ivi previsti.

Presso il Comitato è infine istituita l' Anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nell' ambito delle imprese edili operanti in provincia di Trieste. (Sommario)