SISTEMA DI INFORMAZIONI

 

Si intende qui riportata per intero la disciplina di cui al vigente C.C.N.L..

Nel ribadire l’impegno per l’attuazione della disciplina nazionale, le parti concordano di effettuare incontri semestrali indicativamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di avere un quadro completo per gli incontri periodici al livello territoriale previsti dalla richiamata disciplina nazionale, le parti stipulanti impegnano la Cassa Edile, l’Ente Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale, a fornire loro semestralmente i dati aggregati che normalmente vengono richiesti dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili e dagli altri Enti Paritetici Nazionali.

 

*   *   *

 

Nel contesto di cui sopra, la Cassa Edile e di Assistenza è impegnata:

1.      all’acquisizione sistematica, anche ricorrendo all’ausilio di mezzi informatici, dei dati relativi alla provincia di Treviso circa il numero delle gare indette, suddivise per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento e nominativi degli aggiudicatari;

2.      alla verifica presso gli Enti appaltanti dell’applicazione di un Bando Tipo a valenza regionale e della conseguente trasmissione ad essa Cassa Edile dei dati relativi: alle imprese aggiudicatarie dei lavori; all’importo di aggiudicazione; alla durata prevista per l’esecuzione delle opere; all’incidenza percentuale della mano d’opera nonché i subappalti autorizzati, specificando nominativo delle imprese subappaltatrici, tipo ed importo dei lavori subappaltati, durata degli stessi ed incidenza percentuale della manodopera; i costi evidenziati per la sicurezza dei lavoratori;

3.      alla verifica, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie agli Enti pubblici committenti, del rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dal settimo comma dell’art.18 della legge n.55/1990, in materia di lavori pubblici appaltati e della conseguente regolarità contributiva;

4.      all’acquisizione, ricorrendo ad istituti di ricerca specializzati, dei dati relativi al mercato dell’edilizia di tipo residenziale ed industriale della provincia di Treviso;

5.      all’acquisizione ed alla elaborazione dei dati aggregati derivanti dalle denunce.

         I dati come sopra raccolti formeranno oggetto di esame negli incontri periodici previsti dal 2° comma del presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

 

Art. 1

Orario di lavoro

 

Gli articoli 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 20 del C.C.N.L. 29.01.2000 si intendono qui riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni ed integrazioni:

a)     Con riferimento al combinato disposto dall’art.05, terzo comma, e dell’art.39, terzo comma, lettera a), del C.C.N.L. 29.01.2000, l’orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Treviso per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali di media annua.

b)     Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’intera normativa dell’orario di lavoro è quella stabilita dall’art.6 del C.C.N.L. 29.01.2000.

c)      I quattro mesi dell’anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi del R.D. 10.09.1923, n.1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L. 15.03.1923, n.692, come modificato dall’art.13, comma 1, della L.24.06.1997, n.196, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.

In tali mesi, gli operai, su richiesta preventiva dell’impresa come regolamentata dall’art.20, terzo e quarto comma del C.C.N.L. 29.01.2000, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti l’orario normale fino ad un massimo di 5 ore settimanali.

d)     Nei casi in cui sorgano difficoltà sull’interpretazione e nell’applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Organizzazioni territoriali contraenti al fine di prevenire l’insorgere di controversie.

Per quanto concerne la maturazione, il godimento ed il pagamento dei permessi individuali retribuiti, si applicano le norme di cui all’art.05, parte B), del C.C.N.L. 29.01.2000.

 

*  *  *

 

In relazione a specifiche e motivate richieste da parte di personale dipendente, possono essere convenute particolari modalità di godimento dei permessi maturati, anche attraverso l’accorpamento degli stessi, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa.

Per le suddette modalità di godimento la richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro almeno 20 giorni prima dell’inizio del periodo nel quale si intende usufruire dei permessi individuali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2

Indennità territoriale di settore

 

L’indennità territoriale di settore già dovuta agli operai a norma dell’art.2 del Contratto Integrativo Provinciale 28.11.1989 resta stabilita nelle seguenti misure:

- Operaio di IV livello                          € 0,70 orari

- Operaio specializzato                      € 0,65 orari

- Operaio qualificato                           € 0,60 orari

- Operaio comune                    € 0,53 orari

- Discontinuo lett.b) art.06 All.A)        € 0,47 orari

- Discontinuo lett.c) art.06 All.A)        € 0,41 orari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

Elemento Economico Territoriale

 

In conformità all’accordo nazionale del 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 dall’art.39 del C.C.N.L. 29.01.2000 e dall’art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n.135.

Pertanto, le Parti identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di elemento economico territoriale:

-           la misura dell’11% (undici per cento) dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2003, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003;

-           e, nel caso di verifica positiva come previsto ai successivi 3° e 4° comma, un ulteriore 3% (tre per cento), e quindi la misura complessiva del 14% (quattordici per cento), sempre dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2003 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Nella determinazione della misura dell’elemento economico territoriale le Parti terranno conto – avendo riguardo al territorio della provincia di Treviso – dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso, monte salari relativo ed ore ordinarie lavorate; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; numero di ore di cassa integrazione autorizzate per cause non metereologiche e numero delle notifiche preliminari ai sensi del d.lgs. 494/96.

Ai fini della conferma dell’elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti sottoscritte si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto Integrativo Provinciale.

La determinazione dei valori degli indici di riferimento avranno come base fissa la media del triennio 01.10.99 – 30.09.2002 da confrontarsi con i valori annuali degli stessi parametri per i periodi:

·          01.10.2002 – 30.09.2003 per l’E.E.T. del 2003

·          01.10.2003 – 30.09.2004 per l’E.E.T. del 2004

·          01.10.2004 – 30.09.2005 per l’E.E.T. del 2005

·          01.10.2005 – 30.09.2006 per l’E.E.T. del 2006.

In relazione alle condizioni ed alle intese sopra esposte e salvo successiva verifica, come dianzi specificato, l’elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai resta così determinato in cifra fissa, sino al 31 dicembre 2003, secondo le varie categorie e qualifiche:

- Operaio 4° livello                                                €.  0,44       orari

- Operaio 3° livello specializzato                                        0,41       orari

- Operaio 2° livello qualificato                                            0,37       orari

- Operaio 1° livello comune                                               0,32       orari

- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti          0,28       orari

- Custodi, guardiani, portinai con alloggio                           0,25       orari

Dal 1° gennaio 2004 e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via presuntiva quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma sono così determinati:

- Operaio 4° livello                                                         €.  0,56 orari

- Operaio 3° livello specializzato                                        0,52 orari

- Operaio 2° livello qualificato                                            0,47 orari

- Operaio 1° livello comune                                               0,40 orari

- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti       €.  0,36 orari

- Custodi, guardiani, portinai con alloggio                           0,32 orari

         Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale, quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto dall’art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art.2.

 

*  *  *

 

Con la retribuzione del mese di dicembre 2003 verrà riconosciuto ai lavoratori in forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una tantum”, indifferenziato per livello, di €. 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4

Disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti e subappalti

 

Le parti ribadiscono l’impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell’art.15 del C.C.N.L. 29.01.2000 che si intende qui riportato per intero.

L’impresa che, nell’esecuzione di una delle opere rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 29.01.2000, affidi in appalto od in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a far obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel predetto C.C.N.L. 29.01.2000 e nel presente Contratto Integrativo Provinciale, comprese le disposizioni relative alla Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso ed agli altri Organismi paritetici territoriali.

Si ribadisce che le imprese appaltanti o subappaltanti una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del  C.C.N.L. 29.01.2000 sono tenute alle comunicazioni di cui al punto b), 2°, 3°, 4° e 5° comma, del sopracitato articolo 15.

La comunicazione di cui al 5° comma dianzi richiamato va data – quindici giorni prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio medesimo – ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale oppure, in mancanza di questa, alla FeNEAL, alla FILCA ed alla FILLEA della provincia di Treviso per il tramite dell’Associazione Costruttori Edili ed Affini della provincia di Treviso, utilizzando gli appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile e di Assistenza.

Nel corso degli incontri semestrali di cui al “Sistema di informazioni”, l’Associazione Costruttori Edili ed Affini fornirà anche informazioni globali in materia di appalto e subappalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

Ferie

 

Gli operai hanno diritto, per ogni anno di anzianità consecutiva presso l’impresa, al godimento delle ferie nella misura di 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art.18 del C.C.N.L. 29.01.2000.

All’operaio che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturato presso l’impresa. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata agli effetti del presente articolo come mese intero.

Premesso che l’epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, fra datore di lavoro e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro, contemporaneamente per impresa, per cantiere, per squadra oppure individualmente, si conviene che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto resta, di norma, così regolamentato:

a)     due settimane consecutive di ferie collettive nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre e da convenirsi entro il 31 maggio di ogni anno;

b)     una terza settimana, in qualsiasi periodo indicato dai singoli lavoratori aventi diritto i quali dovranno darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta giorni prima;

c)      in ogni caso, i giorni di ferie che alla data del 16 dicembre risultino ancora spettanti saranno goduti in forma collettiva in concomitanza con le festività natalizie.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad 1 settimana. In caso di ferie per impresa, per cantiere o per squadra, l’operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all’articolo 19 del C.C.N.L. 29.01.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6

Trattamento economico per gratifica natalizia e ferie

 

Ai sensi dell’articolo 19 del  C.C.N.L. 29.01.2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e per gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art.18 del citato C.C.N.L. 29.01.2000.

Gli importi della percentuale di cui al comma precedente devono essere accantonati, con cadenza mensile, presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

Gli importi di cui sopra vanno accantonati alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale stabilito dalle Associazioni nazionali nell’allegato F) al C.C.N.L. 29.01.2000.

Il pagamento ai lavoratori delle somme loro spettanti ed accantonate presso la Cassa Edile verrà effettuato, secondo le norme di cui allo Statuto ed al Regolamento della Cassa medesima, in due rate semestrali entro il 10 luglio ed entro il 10 dicembre di ogni anno, per le somme versate dai datori di lavoro, rispettivamente per il periodo 1° ottobre-31 marzo e per il periodo 1° aprile-30 settembre precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

Lavori in galleria

 

Qualora dovessero eseguirsi in provincia di Treviso lavori in galleria, le Associazioni provinciali contraenti si incontreranno, su richiesta delle parti direttamente interessate, per determinare la misura dell’indennità spettante al personale addetto ai lavori medesimi.

La misura dell’indennità sarà determinata, entro i valori massimi previsti dall’art.21 – Gruppo B – del  C.C.N.L. 29.01.2000, tenendo presenti le località ove debbono svolgersi i lavori e quant’altro utile alla appropriata determinazione dell’indennità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

Trasferta

 

Con riferimento al 2° comma dell’art.22, lettera A), del C.C.N.L. 29.01.2000, si conviene che la diaria di trasferta spettante agli operai comandati a prestare la propria opera fuori dei confini territoriali del Comune per il quale sono stati assunti – sia che il cantiere di destinazione si trovi entro l’ambito territoriale sia che si trovi fuori l’ambito territoriale della provincia di Treviso – resta regolamentata come segue:

1)     Nel caso in cui l’impresa decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio una diaria di trasferta, nelle seguenti misure:

a)    per le distanze comprese tra i 03 ed i 40 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad €. 7,50;

b)    per le distanze comprese tra i 40 ed i 60 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad €. 8,50;

c)     per le distanze comprese tra i 60 ed i 120 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad €. 15,00;

d)    per le distanze comprese tra i 120 ed i 200 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari a €. 18,00;

e)    per ulteriori distanze oltre i 200 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale il lavoratore è stato assunto: diaria di ulteriori €. 6,50 per ogni ulteriore fascia di 100 km..

All’operaio comandato alla guida dell’automezzo adibito al trasporto degli operai spetta, oltre alla diaria sopra prevista, anche la corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il servizio.

2)     Nel caso in cui l’impresa concordi di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un dipendente – che in tal caso dovrà provvedere alla guida dell’automezzo medesimo – spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio la medesima diaria di trasferta di cui al punto 01), comma 1°.

Inoltre al proprietario/conducente dell’automezzo spetta l’ulteriore compenso di cui al punto 01), comma 2°, oltre al rimborso delle spese calcolate sulla base della tariffa ACI per una autovettura di 1200 cmc.

3)     Nel caso in cui l’operaio, nell’accertata impossibilità di usufruire di uno dei mezzi di trasporto di cui ai precedenti punti 1) e 2), si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio da concordare preventivamente tra le parti – tenendo anche presente il costo effettivo del trasporto pubblico per un ugual tragitto e le tariffe ACI per l’uso di una autovettura di 1200 cmc – al riconoscimento della diaria di trasferta di cui al punto 01), comma 1°.

4)     Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate da singole imprese.

 

*  *  *

 

Le parti si incontreranno entro il 30 novembre 2004 per eventuali adeguamenti a partire dal 1° gennaio 2005 delle diarie sopra indicate, tenendo presenti le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevate dall’ISTAT.

 

*  *  *

La diaria di cui ai punti precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando quest’ultimo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L’operaio che percepisce la diaria di trasferta ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio di lavoro.

 

*  *  *

 

Pernottamento in luogo

In caso di trasferta con pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta a provvedere al trasporto degli operai e per l’alloggio ed il vitto od il rimborso delle spese relative ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

In caso di trasferta cui segua pernottamento in luogo, l’operaio ha diritto, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, alla diaria di trasferta regolamentata nella prima parte, punto 01, comma 1°, del presente articolo. Successivamente ha diritto a una diaria giornaliera pari al 10% della retribuzione oraria di cui al punto 03) dell’articolo 25 del C.C.N.L. 29.01.2000 per tutte le ore di lavoro effettivamente lavorate.

Le suddette diarie assorbono, sino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Qualora al trasporto provveda l’impresa con mezzi propri, all’operaio comandato alla guida dell’automezzo spetta, oltre alle diarie di cui sopra, anche la corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il servizio.

 

*  *  *

 

Resta salva la particolare disciplina prevista dall’art.22 del C.C.N.L. 29.01.2000 per determinate categorie di lavoratori.

 

*  *  *

 

Adempimenti ex art.18, settimo comma, della Legge 19.3.1990, n.55.

In attesa che diventi operativo il protocollo sottoscritto il 18.09.2000 relativo alla messa in rete delle Casse Edili del Veneto, l’impresa, indipendente dalla provincia di provenienza, dovrà iscrivere l’operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal periodo di paga in cui inizia la trasferta.

Gli accantonamenti di cui all’art.6 saranno effettuati presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, con le retribuzioni valide per la provincia di provenienza e con le contribuzioni in atto presso la Cassa Edile di destinazione.

Gli obblighi di cui ai precedenti due commi si applicano anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.

 

 

 

 

Art. 9

Mensa

 

A)     Le imprese provvederanno affinchè nei cantieri sia assicurata alle proprie maestranze ivi occupate la messa a disposizione del “pasto caldo”.

Tale servizio potrà essere attuato attraverso il ricorso a centri di cottura interaziendale esistenti nell’area gestiti da privati o da enti pubblici ovvero da imprese di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, e semprecchè da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo, di un secondo, un contorno e pane, con esclusione delle bevande.

L’impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 95% e fino ad un massimo – per pasto – di €. 6,50.

La disposizione di cui sopra trova applicazione anche nel caso di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell’articolo 89 del C.C.N.L. 29.01.2000.

B)     Qualora, in relazione alla ubicazione dei cantieri rispetto ai centri di cottura e/o alle imprese di ristorazione esistenti nell’area non si rendesse praticabile per il datore di lavoro la soluzione di cui alla lett.A) del presente articolo, al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di consumare un pasto caldo presso punti di ristoro posti nelle vicinanze del cantiere semprechè compatibili con rilevanti esigenze organizzativo-funzionali dell’unità produttiva, le imprese parteciperanno al costo complessivo per pasto nella misura del 95% e fino ad un massimo per pasto di €.10,50.

C)    Ove la regolamentazione più sopra stabilita non abbia la possibilità di trovare puntuale e integrale applicazione, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva pari a €.4,00, corrispondente a €. 0,50 per ogni ora di lavoro ordinario.

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui all’art.19 del C.C.N.L. 29.01.2000 essendosene tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità.

L’indennità sostitutiva non spetta all’operaio che non si avvalga del servizio attuato in una delle forme di cui alle lett.A) e B) del presente articolo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.

 

*  *  *

 

Le parti si incontreranno entro il 30 novembre 2004 per eventuali adeguamenti a partire dal 1° gennaio 2005 degli importi sopra indicati, tenendo presenti le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevate dall’ISTAT.

 

*  *  *

 

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

 

 

 

Art. 10

Indennità per lavori in alta montagna

 

Con riferimento all’articolo 24 del C.C.N.L. 29.01.2000, l’indennità per lavori eseguiti oltre i mille metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del sette per cento da conteggiare sulla retribuzione globale, intendendosi per tale quella indicata al punto 3) dell’articolo 25 del C.C.N.L. 29.01.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Anzianità professionale edile

 

Il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile di cui all’articolo 30 del C.C.N.L. 29.01.2000, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2003 nella misura del 5,69% - di cui il 4,89% per Anzianità Professionale Edile Ordinaria e lo 0,80% per Anzianità Professionale Edile Straordinaria -, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000.

Tali misure potranno essere variate dalle parti contraenti, con effetto non retroattivo, nel corso di vigenza del presente Contratto in relazione all’andamento della gestione.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo in oggetto sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.

Fermo restando la situazione di equilibrio della gestione anzianità professionale straordinaria fino alla data di cessazione dell’istituto stesso, le parti, in riferimento a quanto stabilito dall’accordo nazionale del 3 ottobre 2002 in materia di previdenza complementare, fatto salvo quanto previsto dalla L. n.124/93, L. n.335/95 e D.Lgs.n.47/2000, concordano che la percentuale di contribuzione che residuerà dalla gestione dell’anzianità professionale straordinaria sarà utilizzata, in tutto od in parte, per far fronte agli oneri a carico delle imprese derivanti dalla previdenza complementare di contratto, così come stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi nazionali. Le parti convengono d’incontrarsi successivamente al fine di disciplinare le modalità di applicazione del presente comma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

Indumenti e calzature da lavoro

 

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare per quanto riguarda i D.P.I., l’impresa provvederà a fornire gratuitamente agli operai, in forza da almeno tre mesi, i seguenti indumenti e calzature da lavoro nuovi:

-           tuta (oppure un giubbetto ed un paio di pantaloni);

-           scarpe antinfortunistiche.

La dotazione di cui sopra verrà corrisposta ogni semestre, e cioè entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre.

Agli operai addetti ai lavori di asfaltatura stradale, intendendosi per tali, ai fini del presente articolo, coloro che operano in condizioni di disagio connesse alla utilizzazione a caldo del bitume, la fornitura sarà effettuata ogni quadrimestre.

L’impresa ha facoltà di far riportare sulla tuta oppure sul giubbetto, la propria denominazione sociale e/o il proprio marchio.

Il materiale verrà consegnato direttamente dall’impresa al lavoratore che ne rilascerà ricevuta impegnandosi a conservarlo in buono stato, ad utilizzarlo unicamente nell’ambito dell’impresa e, se richiesto in tal senso, a restituirlo all’atto della consegna del nuovo materiale ed alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso

 

L’attività della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso è regolata da apposito Statuto e Regolamento.

Il contributo a favore della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso resta determinato nella misura complessiva del 2,52%, di cui il 2,10% a carico dei datori di lavoro e lo 0,42% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000.

La quota del contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo sono stabilite dallo Statuto e relativo Regolamento della Cassa stessa.

La misura del contributo a favore della Cassa Edile potrà essere variata dalle parti contraenti, con effetto non retroattivo, in relazione all’andamento della gestione e ad recepimento delle disposizioni contenute nell’allegato R) al C.C.N.L. 29.01.2000 e all’accordo nazionale 29.01.2002.

 

*  *  *

 

Sarà cura della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso raccogliere la dichiarazione scritta di adesione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29.01.2000, al presente Contratto Integrativo Provinciale, allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso – da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37, punto b), del richiamato C.C.N.L. 29.01.2000, dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

Quote di adesione contrattuale e di servizio sindacale

 

La quota di adesione sindacale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’articolo 37, lett.c), del C.C.N.L. 29.01.2000 resta confermata nella misura paritetica dello 0,83%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000. Tale aliquota risulta determinata tenendo conto del disposto di cui all’art.37, lett.c) comma 6°.

Detta aliquota paritetica è comprensiva altresì della quota nazionale di servizio sindacale di cui all’articolo 37, lett.c), secondo comma, del C.C.N.L. 29.01.2000.

L’importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

Le modalità e le condizioni del servizio sono regolate da apposita Convenzione intervenuta tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto e la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

 

*  *  *

 

Ai sensi dell’articolo 38 del C.C.N.L. 29.01.2000 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente accordo, potranno riscuotere gli importi corrispondenti  alle deleghe loro rilasciate dai lavoratori interessati tramite la Cassa Edile che provvederà ad effettuare le trattenute in sede di liquidazione semestrale dell’ammontare della percentuale di cui all’articolo 6.

Per quanto concerne le modalità di attuazione del sistema di cui al precedente comma, si fa rinvio all’accordo collettivo nazionale 06.05.1973 ed alla convenzione sottoscritta, ai sensi del predetto Accordo, dalle Organizzazioni contraenti in data 15 maggio 1986.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA

REGOLAMENTAZIONE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI

 

Art. 15

Orario di lavoro

 

Per gli impiegati ed i quadri la normativa dell’orario di lavoro è quella stabilita dall’art.44 e dall’art.55 del C.C.N.L. 29.01.2000.

Per quanto concerne il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, i quattro mesi dell’anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi del R.D. 10.09.1923, n.1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L. 15.03.1923, n.692, come modificato dall’art.13, comma 1, della L.24.06.1997, n.196, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.

In tali mesi, detto personale impiegatizio, su richiesta preventiva dell’impresa come regolamentata dall’art.20, terzo e quarto comma del C.C.N.L. 29.01.2000, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti l’orario normale fino ad un massimo di 5 ore settimanali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

Premio di produzione

 

Il premio di produzione già dovuto ai quadri ed agli impiegati a norma dell’articolo 17 del Contratto Integrativo Provinciale 23.11.1989, resta fermo nelle seguenti misure mensili:

7° livello - Quadri ed Impiegati di 1^ Categoria super                €. 146,00

6° livello - Impiegati di 1^ Categoria                               €. 136,28

5° livello - Impiegati di 2^ Categoria                               €. 112,21

4° livello - Assistenti tecnici già in 3^ Categoria                        €.   97,51

3° livello - Impiegati di 3^ Categoria                               €.   88,27

2° livello - Impiegati di 4^ Categoria                               €.   79,11

1° livello - Impiegati di 4^ Categoria primo impiego                  €.   68,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17

Elemento Economico Territoriale

 

In conformità all’accordo nazionale del 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 dall’art.39 del C.C.N.L. 29.01.2000 e dall’art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n.135.

Pertanto, le Parti identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di elemento economico territoriale:

-           la misura dell’11% (undici per cento) degli stipendi minimi mensili in vigore al 1° gennaio 2003, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003;

-           e, nel caso di verifica positiva come previsto ai successivi 3° e 4° comma, un ulteriore 3% (tre per cento), e quindi la misura complessiva del 14% (quattordici per cento); sempre degli stipendi minimi mensili in vigore al 1° gennaio 2003 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Nella determinazione della misura dell’elemento economico territoriale le Parti terranno conto – avendo riguardo al territorio della provincia di Treviso – dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso, monte salari relativo ed ore ordinarie lavorate; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; numero di ore di cassa integrazione autorizzate per cause non metereologiche e numero delle notifiche preliminari ai sensi del d.lgs. 494/96.

Ai fini della conferma dell’elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti sottoscritte si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto Integrativo Provinciale.

La determinazione dei valori degli indici di riferimento avranno come base fissa la media del triennio 01.10.99 – 30.09.2002 da confrontarsi con i valori annuali degli stessi parametri per i periodi:

·          01.10.2002 – 30.09.2003 per l’E.E.T. del 2003

·          01.10.2003 – 30.09.2004 per l’E.E.T. del 2004

·          01.10.2004 – 30.09.2005 per l’E.E.T. del 2005

·          01.10.2005 – 30.09.2006 per l’E.E.T. del 2006.

In relazione alle condizioni ed alle intese sopra esposte e salvo successiva verifica, come dianzi specificato, l’elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli impiegati resta così determinato in cifra fissa, sino al 31 dicembre 2003, secondo le varie categorie e qualifiche:

7° livello - Quadri ed Impiegati di 1^ Categoria super                €. 109,69     mensili

6° livello - Impiegati di 1^ Categoria                                   98,72   

5° livello - Impiegati di 2^ Categoria                                   82,27   

4° livello - Assistenti tecnici già in 3^ Categoria                            76,78   

3° livello - Impiegati di 3^ Categoria                                   71,30   

2° livello - Impiegati d 4^ Categoria                                   64,17   

1° livello - Impiegati di 4^ Categoria primo impiego                      54,84   

Dal 1° gennaio 2004 e per tutta la residea vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via presuntiva quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma sono così determinati:

7° livello - Quadri ed impiegati 1^ Categoria super          €.  139,60    mensili

6° livello – Impiegati di 1^ Categoria                                 125,64            

5° livello – Impiegati di 2^ Categoria                              €.  104,70    mensili

4° livello – Assistenti tecnici già in 3^ Categoria                   97,72            

3° livello – Impiegati di 3^ Categoria                                   90,74  

2° livello – Impiegati di 4^ Categoria                                   81,67  

1° livello – Impiegati di 4^ Categoria primo impiego                      69,80  

 

*  *  *

 

 

Con la retribuzione di dicembre 2003 verrà riconosciuto agli impiegati in forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una tantum”, indifferenziato per livello, di €. 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA

REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI ED AGLI OPERAI

 

Art. 18

Ambiente di lavoro

 

Ferme restando le norme di legge e di contratto in materia, nelle unità produttive che occupano più di 10 lavoratori o quando abbiano durata superiore a tre mesi, l’impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

a)     spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;

b)     refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.

I cantieri nei quali ricorrano le condizioni suindicate, debbono essere dotati di servizi sanitari con acqua corrente e attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande ed a lavarne i relativi recipienti.

Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di sui sopra possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate od in legno, con roulottes ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, possono avere sede in un unico locale, purchè diviso.

Qualora il numero degli operai sia inferiore a 10 e quando il cantiere abbia durata inferiore a tre mesi, l’impresa deve comunque provvedere affinchè i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui al primo e secondo comma del presente articolo nelle vicinanze del cantiere.

L’impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive – da accertare congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie – che rendano impossibile l’osservanza delle norme di cui sopra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19

Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni,

l’igiene e l’ambiente di lavoro

 

Per la esplicazione dei compiti di cui agli articoli 87 e 88 del C.C.N.L. 29.01.2000 provvedono il “Comitato Paritetico Provinciale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro” e l’”Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso”.

Il Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni e l’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso costituiscono lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l’attuazione delle misure atte a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori del settore edile e per il controllo dell’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per il finanziamento del Comitato Paritetico, si provvederà mediante un contributo di cui al successivo art.21, a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000.

 

*  *  *

 

Le parti confermano la validità dello strumento del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

In tale contesto, le parti stipulanti indicano sin d’ora al Comitato Tecnico quali programmi prioritari, da attuare anche attraverso l’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso:

-           la formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori mediante 20 ore di corso;

-           lo svolgimento di corsi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;

-           la diffusione fra i lavoratori e le imprese di materiale di propaganda antinfortunistica;

-           la vigilanza, in relazione ai rischi lavorativi tipi dei singoli cantieri, sul rispetto della normativa vigente riguardante le visite mediche preventive e periodiche;

-           l’istituzione dell’anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nominati presso le imprese.

Al fine di valutare tecnicamente l’attività di verifica del Comitato Paritetico Territoriale, nell’ambito del Comitato Esecutivo è istituita una Commissione Tecnica interna composta da cinque componenti, ovvero un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori, un rappresentante dell’Associazione dei Costruttori Edili di Treviso e il coordinatore del Comitato medesimo.

La Commissione Tecnica sarà coordinata dal Vice Presidente del Comitato Paritetico Territoriale.

 

*   *  *

 

Fermo restando la volontà delle parti di istituire un meccanismo premiale a favore delle imprese presso le quali è stato formalmente nominato e formato dagli enti preposti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le stesse si impegnano a trovare la soluzione tecnica più idonea entro il 30.05.2003. 

Art. 20

Formazione professionale

 

Le parti, preso atto delle esigenza di dare impulso all’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso, si impegnano ad avviare quelle iniziative utili a valorizzare la professionalità degli operai che già esplicano l’attività nel settore edile.

Le parti, preso atto delle esigenza di dare impulso all’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso, in relazione all’attuale mercato del lavoro, si impegnano ad avviare quelle iniziative utili a formare i giovani che entrano nel settore e a valorizzare la professionalità degli operai che già esplicano l’attività nel settore edile, mediante iniziative di formazione continua, qualificazione riqualificazione specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati secondo le esigenze del mercato del lavoro nonché di concerto con il Comitato Paritetico alla formazione prevista dal D.Lgs.626.

Le attività di formazione dell’Ente Scuola Professionale saranno rivolte di massima a:

-           giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;

-           giovani neo diplomati e neo laureati;

-           giovani titolari di contratti di apprendistato o formazione lavoro;

-           personale(operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese.

Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolava rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e esito degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.A tali lavoratori verrà applicato quanto previsto dall’articolo 92 del C.C.N.L..

All’Ente scuola è inoltre demandato il compito, tenuto conto anche delle normative nazionali e regionali, di avviare una collaborazione strutturata con Regione, Provincia al fine di integrare istruzione e formazione e rendere più efficaci i servizi all’impiego.

 

*  *  *

 

La misura del contributo a favore dell’Ente Scuola Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso, di cui all’articolo 92 del C.C.N.L. 29.01.2000 è dello 0,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000.

Detto contributo va versato mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

Tale misura potrà essere variata dalle parti contraenti, con effetto non retroattivo, nel corso di validità del presente Contratto sia in relazione all’andamento della gestione sia tenuto conto delle nuove iniziative che venissero adottate.

 

 

 

 

 

 

Art. 21

Diritto allo studio

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91 del vigente C.C.N.L. 29.01.2000, le parti, in considerazione delle caratteristiche del settore, convengono che al fine di individuare il numero dei lavoratori che possono usufruire durante l’orario di lavoro del diritto allo studio, si assume il limite numerico di cui al sopracitato articolo 91, parte B), comma 06, riferito all’impresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

Rapporti sindacali

 

Le parti rinnovano l’impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il Contratto Nazionale di Lavoro 29.01.2000 ed il presente Accordo Integrativo Provinciale.

Vengono, in particolare, richiamate le norme di cui agli articoli 103, 104, 105 e 106 del C.C.N.L. 29.01.2000, nonché gli articoli 4, 22 e 23 del presente Contratto Collettivo Provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

Cariche sindacali

 

I permessi retribuiti ai componenti gli organi direttivi sindacali di cui alla lett.B) dell’art.105 del vigente C.C.N.L. 29.01.2000 saranno richiesti per iscritto alle imprese dalle organizzazioni sindacali di appartenenza a firma dei rispettivi segretari e comunicati tempestivamente dalle predette organizzazioni alla Cassa Edile ed Assistenza della Provincia di Treviso.

Anche per quanto attiene alla richiesta dei permessi retribuiti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lett.A) dell’art.105 del vigente C.C.N.L., le organizzazioni sindacali stipulanti il presente C.C.P. provvederanno a darne tempestiva comunicazione alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

La Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso provvederà a rimborsare alle singole imprese gli oneri sostenuti in applicazione delle lettere a) e b) dell’art.105 del vigente C.C.N.L. e nelle misure fissate dalla successiva lett.c) dello stesso articolo, mediante un contributo a carico dei datori di lavoro determinato nella misura dello 0,05%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 25 del C.C.N.L. 29.01.2000.

Tale misura potrà essere variata dalle parti contraenti, con effetto non retroattivo, nel corso di vigenza del presente contratto in relazione all’andamento della gestione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24

Norme di garanzia

 

Le intese che venissero concordate dalla FeNEAL-UIL, dalla FILCA-CISL, dalla FILLEA-CGIL con altre Associazioni di datori di lavoro del settore edile, valide per le imprese industriali od artigiane operanti in provincia di Treviso e contenenti aspetti sostanziali, funzionali ed operativi di istituti contrattuali o condizioni retributive meno onerose di quelle previste dalla contrattualistica collettiva ANCE/FeNEAL, FILCA, FILLEA, sia nazionale che territoriale – si intendono automaticamente estese alle Imprese aderenti alla Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della provincia di Treviso.

Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall’invito rivolto dall’Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della provincia di Treviso alle Associazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.

Quanto sopra, al fine di salvaguardare l’omogeneità dei costi e delle condizioni economiche tra le imprese del settore edile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

Inscindibilità delle disposizioni contrattuali

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26

Decorrenza e durata

 

Le presenti norme integrative del C.C.N.L. 29.01.2000 sono valide per tutto il territorio della provincia di Treviso a partire dal 1° gennaio 2003, salvo quanto diversamente previsto nelle singole norme.

Esse hanno durata fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale e sostituiscono integralmente il precedente contratto integrativo provinciale del 31 marzo 1998, nonché tutti i precedenti accordi contenenti disposizioni in contrasto con il presente contratto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27

Stampa del contratto

 

La stampa del presente contratto è a cura e spese della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso e sarà effettuata entro il 30 marzo 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

NOTA A VERBALE

Le parti si impegnano attraverso un incontro congiunto da effettuarsi entro il 30.05.2003 di valutare la situazione finanziaria delle risorse gestite dalla Cassa Edile, riservate alle prestazioni, relativamente alle richieste formulate nella piattaforma del 12.03.2002.