SISTEMA DI INFORMAZIONI
Si intende qui riportata per intero la disciplina di cui al vigente
C.C.N.L..
Nel ribadire l’impegno per l’attuazione della disciplina nazionale, le
parti concordano di effettuare incontri semestrali indicativamente entro il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Al fine di avere un quadro completo per gli incontri periodici al
livello territoriale previsti dalla richiamata disciplina nazionale, le parti
stipulanti impegnano la Cassa Edile, l’Ente Scuola Edile ed il Comitato Paritetico
Territoriale, a fornire loro semestralmente i dati aggregati che normalmente
vengono richiesti dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili e
dagli altri Enti Paritetici Nazionali.
* * *
Nel contesto di cui sopra, la Cassa Edile e di Assistenza è impegnata:
1. all’acquisizione
sistematica, anche ricorrendo all’ausilio di mezzi informatici, dei dati
relativi alla provincia di Treviso circa il numero delle gare indette,
suddivise per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di
affidamento e nominativi degli aggiudicatari;
2. alla
verifica presso gli Enti appaltanti dell’applicazione di un Bando Tipo a
valenza regionale e della conseguente trasmissione ad essa Cassa Edile dei dati
relativi: alle imprese aggiudicatarie dei lavori; all’importo di
aggiudicazione; alla durata prevista per l’esecuzione delle opere;
all’incidenza percentuale della mano d’opera nonché i subappalti autorizzati,
specificando nominativo delle imprese subappaltatrici, tipo ed importo dei
lavori subappaltati, durata degli stessi ed incidenza percentuale della
manodopera; i costi evidenziati per la sicurezza dei lavoratori;
3. alla
verifica, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie agli Enti
pubblici committenti, del rispetto da parte delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici di quanto disposto dal settimo comma dell’art.18 della legge
n.55/1990, in materia di lavori pubblici appaltati e della conseguente
regolarità contributiva;
4. all’acquisizione,
ricorrendo ad istituti di ricerca specializzati, dei dati relativi al mercato
dell’edilizia di tipo residenziale ed industriale della provincia di Treviso;
5. all’acquisizione
ed alla elaborazione dei dati aggregati derivanti dalle denunce.
I dati come sopra raccolti formeranno
oggetto di esame negli incontri periodici previsti dal 2° comma del presente
articolo.
PARTE PRIMA
REGOLAMENTAZIONE PER GLI
OPERAI
Orario
di lavoro
Gli
articoli 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 20 del C.C.N.L. 29.01.2000 si intendono qui
riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni ed integrazioni:
a) Con
riferimento al combinato disposto dall’art.05, terzo comma, e dell’art.39,
terzo comma, lettera a), del C.C.N.L. 29.01.2000, l’orario normale contrattuale
di lavoro in provincia di Treviso per gli operai di produzione ed i gruisti è
di 40 ore settimanali di media annua.
b) Per gli
addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’intera normativa
dell’orario di lavoro è quella stabilita dall’art.6 del C.C.N.L. 29.01.2000.
c)
I quattro mesi dell’anno durante i quali è
consentito alle imprese, ai sensi del R.D. 10.09.1923, n.1957, di superare i
limiti di orario di cui al R.D.L. 15.03.1923, n.692, come modificato
dall’art.13, comma 1, della L.24.06.1997, n.196, sono per la provincia di
Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.
In tali mesi, gli operai, su
richiesta preventiva dell’impresa come regolamentata dall’art.20, terzo e
quarto comma del C.C.N.L. 29.01.2000, sono tenuti ad effettuare prestazioni di
lavoro eccedenti l’orario normale fino ad un massimo di 5 ore settimanali.
d) Nei casi
in cui sorgano difficoltà sull’interpretazione e nell’applicazione della
normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata
tempestivamente alle Organizzazioni territoriali contraenti al fine di
prevenire l’insorgere di controversie.
Per
quanto concerne la maturazione, il godimento ed il pagamento dei permessi
individuali retribuiti, si applicano le norme di cui all’art.05, parte B), del
C.C.N.L. 29.01.2000.
* * *
In
relazione a specifiche e motivate richieste da parte di personale dipendente,
possono essere convenute particolari modalità di godimento dei permessi
maturati, anche attraverso l’accorpamento degli stessi, tenendo conto delle
esigenze tecnico-produttive dell’impresa.
Per le
suddette modalità di godimento la richiesta dovrà essere presentata al datore
di lavoro almeno 20 giorni prima dell’inizio del periodo nel quale si intende
usufruire dei permessi individuali.
Art. 2
Indennità
territoriale di settore
Art. 3
Elemento
Economico Territoriale
In
conformità all’accordo nazionale del 29 gennaio 2002, l’elemento economico
territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993 dall’art.39 del C.C.N.L. 29.01.2000 e dall’art.2 del D.L. 25 marzo
1997, n.67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n.135.
Pertanto,
le Parti identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di
elemento economico territoriale:
-
la misura dell’11% (undici per cento) dei minimi di
paga base in vigore al 1° gennaio 2003, applicabile a decorrere dal 1° gennaio
2003;
-
e, nel caso di verifica positiva come previsto ai
successivi 3° e 4° comma, un ulteriore 3% (tre per cento), e quindi la misura
complessiva del 14% (quattordici per cento), sempre dei minimi di paga base in
vigore al 1° gennaio 2003 a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Nella
determinazione della misura dell’elemento economico territoriale le Parti
terranno conto – avendo riguardo al territorio della provincia di Treviso –
dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori
indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa
Edile e di Assistenza della provincia di Treviso, monte salari relativo ed ore
ordinarie lavorate; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli
appalti aggiudicati; numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e
delle dichiarazioni di avvio dei lavori; numero di ore di cassa integrazione
autorizzate per cause non metereologiche e numero delle notifiche preliminari
ai sensi del d.lgs. 494/96.
Ai
fini della conferma dell’elemento economico territoriale in rapporto ai
parametri sopra individuati, le Parti sottoscritte si incontreranno entro il
mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto
Integrativo Provinciale.
La
determinazione dei valori degli indici di riferimento avranno come base fissa
la media del triennio 01.10.99 – 30.09.2002 da confrontarsi con i valori
annuali degli stessi parametri per i periodi:
·
01.10.2002 –
30.09.2003 per l’E.E.T. del 2003
·
01.10.2003 –
30.09.2004 per l’E.E.T. del 2004
·
01.10.2004 –
30.09.2005 per l’E.E.T. del 2005
·
01.10.2005 –
30.09.2006 per l’E.E.T. del 2006.
In
relazione alle condizioni ed alle intese sopra esposte e salvo successiva
verifica, come dianzi specificato, l’elemento economico territoriale che
concorre a formare la retribuzione lorda degli operai resta così determinato in
cifra fissa, sino al 31 dicembre 2003, secondo le varie categorie e qualifiche:
- Operaio 4° livello €. 0,44 orari
- Operaio 3° livello
specializzato “ 0,41 orari
- Operaio 2° livello qualificato “ 0,37 orari
- Operaio 1° livello comune “ 0,32 orari
- Custodi, guardiani, portinai,
fattorini, uscieri ed inservienti “ 0,28 orari
-
Custodi, guardiani, portinai con alloggio “ 0,25 orari
Dal
1° gennaio 2004 e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale gli
importi erogabili in via presuntiva quale anticipo dell’elemento economico
territoriale e successivamente definiti in via di conferma sono così
determinati:
- Operaio 4° livello €. 0,56 orari
- Operaio 3° livello
specializzato “ 0,52 orari
- Operaio 2° livello qualificato “ 0,47 orari
- Operaio 1° livello comune “ 0,40 orari
- Custodi, guardiani, portinai,
fattorini, uscieri ed inservienti €. 0,36 orari
- Custodi,
guardiani, portinai con alloggio “ 0,32 orari
Le
parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale,
quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto
dall’art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997,
n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa
consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello
territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività
di cui al citato art.2.
* * *
Con la
retribuzione del mese di dicembre 2003 verrà riconosciuto ai lavoratori in
forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una tantum”, indifferenziato per
livello, di €. 30.
Art. 4
Disciplina
dell’impiego della manodopera negli appalti e subappalti
Le
parti ribadiscono l’impegno ad operare per una corretta ed integrale
applicazione dell’art.15 del C.C.N.L. 29.01.2000 che si intende qui riportato
per intero.
L’impresa
che, nell’esecuzione di una delle opere rientranti nella sfera di applicazione
del C.C.N.L. 29.01.2000, affidi in appalto od in subappalto le relative
lavorazioni edili ed affini è tenuta a far obbligo all’impresa appaltatrice o
subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati
nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel
predetto C.C.N.L. 29.01.2000 e nel presente Contratto Integrativo Provinciale,
comprese le disposizioni relative alla Cassa Edile e di Assistenza della
provincia di Treviso ed agli altri Organismi paritetici territoriali.
Si
ribadisce che le imprese appaltanti o subappaltanti una qualsiasi delle
lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 29.01.2000 sono tenute alle
comunicazioni di cui al punto b), 2°, 3°, 4° e 5° comma, del sopracitato
articolo 15.
La
comunicazione di cui al 5° comma dianzi richiamato va data – quindici giorni
prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto
e comunque prima dell’inizio medesimo – ai dirigenti della rappresentanza
sindacale aziendale oppure, in mancanza di questa, alla FeNEAL, alla FILCA ed
alla FILLEA della provincia di Treviso per il tramite dell’Associazione
Costruttori Edili ed Affini della provincia di Treviso, utilizzando gli
appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile e di
Assistenza.
Nel
corso degli incontri semestrali di cui al “Sistema di informazioni”,
l’Associazione Costruttori Edili ed Affini fornirà anche informazioni globali
in materia di appalto e subappalto.
Art. 5
Ferie
Gli
operai hanno diritto, per ogni anno di anzianità consecutiva presso l’impresa,
al godimento delle ferie nella misura di 4 settimane di calendario (pari a 160
ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i
giorni festivi di cui al punto 3) dell’art.18 del C.C.N.L. 29.01.2000.
All’operaio
che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie
frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale
sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturato presso l’impresa. La
frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata agli effetti del
presente articolo come mese intero.
Premesso
che l’epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, fra datore di lavoro
e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro, contemporaneamente per
impresa, per cantiere, per squadra oppure individualmente, si conviene che il
godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto resta, di
norma, così regolamentato:
a) due
settimane consecutive di ferie collettive nel periodo compreso tra il 1° luglio
ed il 30 settembre e da convenirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
b) una
terza settimana, in qualsiasi periodo indicato dai singoli lavoratori aventi
diritto i quali dovranno darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta
giorni prima;
c) in ogni
caso, i giorni di ferie che alla data del 16 dicembre risultino ancora
spettanti saranno goduti in forma collettiva in concomitanza con le festività
natalizie.
In caso
di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad 1 settimana. In caso di ferie per
impresa, per cantiere o per squadra, l’operaio che non ha maturato un anno di
anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per
l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il
trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all’articolo 19 del
C.C.N.L. 29.01.2000.
Art. 6
Trattamento
economico per gratifica natalizia e ferie
Ai sensi
dell’articolo 19 del C.C.N.L.
29.01.2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e per
gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una
percentuale complessiva del 18,50%, calcolata sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 4) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000, per tutte le ore di
lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico
per le festività di cui al punto 3) dell’art.18 del citato C.C.N.L. 29.01.2000.
Gli
importi della percentuale di cui al comma precedente devono essere accantonati,
con cadenza mensile, presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di
Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della
Cassa medesima.
Gli
importi di cui sopra vanno accantonati alla Cassa Edile al netto delle ritenute
di legge secondo il criterio convenzionale stabilito dalle Associazioni
nazionali nell’allegato F) al C.C.N.L. 29.01.2000.
Il
pagamento ai lavoratori delle somme loro spettanti ed accantonate presso la
Cassa Edile verrà effettuato, secondo le norme di cui allo Statuto ed al
Regolamento della Cassa medesima, in due rate semestrali entro il 10 luglio ed
entro il 10 dicembre di ogni anno, per le somme versate dai datori di lavoro,
rispettivamente per il periodo 1° ottobre-31 marzo e per il periodo 1°
aprile-30 settembre precedente.
Art. 7
Lavori
in galleria
Qualora
dovessero eseguirsi in provincia di Treviso lavori in galleria, le Associazioni
provinciali contraenti si incontreranno, su richiesta delle parti direttamente
interessate, per determinare la misura dell’indennità spettante al personale
addetto ai lavori medesimi.
La
misura dell’indennità sarà determinata, entro i valori massimi previsti
dall’art.21 – Gruppo B – del C.C.N.L.
29.01.2000, tenendo presenti le località ove debbono svolgersi i lavori e
quant’altro utile alla appropriata determinazione dell’indennità.
Art. 8
Trasferta
Con
riferimento al 2° comma dell’art.22, lettera A), del C.C.N.L. 29.01.2000, si
conviene che la diaria di trasferta spettante agli operai comandati a prestare
la propria opera fuori dei confini territoriali del Comune per il quale sono
stati assunti – sia che il cantiere di destinazione si trovi entro l’ambito
territoriale sia che si trovi fuori l’ambito territoriale della provincia di
Treviso – resta regolamentata come segue:
1) Nel caso
in cui l’impresa decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi
propri, spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio una diaria di
trasferta, nelle seguenti misure:
a) per le
distanze comprese tra i 03 ed i 40 km. fuori del confine territoriale del
Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad €. 7,50;
b) per le
distanze comprese tra i 40 ed i 60 km. fuori del confine territoriale del
Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad €. 8,50;
c) per le
distanze comprese tra i 60 ed i 120 km. fuori del confine territoriale del
Comune per il quale è stato assunto: diaria pari ad €. 15,00;
d) per le
distanze comprese tra i 120 ed i 200 km. fuori del confine territoriale del
Comune per il quale è stato assunto: diaria pari a €. 18,00;
e) per
ulteriori distanze oltre i 200 km. fuori del confine territoriale del Comune
per il quale il lavoratore è stato assunto: diaria di ulteriori €. 6,50 per
ogni ulteriore fascia di 100 km..
All’operaio comandato alla guida
dell’automezzo adibito al trasporto degli operai spetta, oltre alla diaria
sopra prevista, anche la corresponsione della normale retribuzione per il tempo
impiegato per il servizio.
2) Nel caso
in cui l’impresa concordi di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà
di un dipendente – che in tal caso dovrà provvedere alla guida dell’automezzo
medesimo – spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio la medesima
diaria di trasferta di cui al punto 01), comma 1°.
Inoltre al
proprietario/conducente dell’automezzo spetta l’ulteriore compenso di cui al
punto 01), comma 2°, oltre al rimborso delle spese calcolate sulla base della
tariffa ACI per una autovettura di 1200 cmc.
3) Nel caso
in cui l’operaio, nell’accertata impossibilità di usufruire di uno dei mezzi di
trasporto di cui ai precedenti punti 1) e 2), si rechi sul posto di lavoro con
mezzi propri avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio da
concordare preventivamente tra le parti – tenendo anche presente il costo
effettivo del trasporto pubblico per un ugual tragitto e le tariffe ACI per
l’uso di una autovettura di 1200 cmc – al riconoscimento della diaria di
trasferta di cui al punto 01), comma 1°.
4) Restano
immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate da singole
imprese.
* * *
Le parti
si incontreranno entro il 30 novembre 2004 per eventuali adeguamenti a partire dal
1° gennaio 2005 delle diarie sopra indicate, tenendo presenti le variazioni
dell’indice dei prezzi al consumo rilevate dall’ISTAT.
* * *
La
diaria di cui ai punti precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga
nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando quest’ultimo
venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale
dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L’operaio
che percepisce la diaria di trasferta ha l’obbligo di trovarsi sul posto di
lavoro per l’ora stabilita per l’inizio di lavoro.
* * *
In caso
di trasferta con pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta a provvedere al
trasporto degli operai e per l’alloggio ed il vitto od il rimborso delle spese relative
ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
In caso
di trasferta cui segua pernottamento in luogo, l’operaio ha diritto, sia per il
viaggio di andata che per quello di ritorno, alla diaria di trasferta
regolamentata nella prima parte, punto 01, comma 1°, del presente articolo.
Successivamente ha diritto a una diaria giornaliera pari al 10% della
retribuzione oraria di cui al punto 03) dell’articolo 25 del C.C.N.L.
29.01.2000 per tutte le ore di lavoro effettivamente lavorate.
Le
suddette diarie assorbono, sino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo
stesso titolo nelle imprese.
Qualora
al trasporto provveda l’impresa con mezzi propri, all’operaio comandato alla
guida dell’automezzo spetta, oltre alle diarie di cui sopra, anche la
corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il
servizio.
* * *
Resta
salva la particolare disciplina prevista dall’art.22 del C.C.N.L. 29.01.2000
per determinate categorie di lavoratori.
* * *
Adempimenti
ex art.18, settimo comma, della Legge 19.3.1990, n.55.
In
attesa che diventi operativo il protocollo sottoscritto il 18.09.2000 relativo
alla messa in rete delle Casse Edili del Veneto, l’impresa, indipendente dalla
provincia di provenienza, dovrà iscrivere l’operaio in trasferta alla Cassa
Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal periodo di paga in
cui inizia la trasferta.
Gli
accantonamenti di cui all’art.6 saranno effettuati presso la Cassa Edile del
luogo di esecuzione dei lavori, con le retribuzioni valide per la provincia di
provenienza e con le contribuzioni in atto presso la Cassa Edile di
destinazione.
Gli
obblighi di cui ai precedenti due commi si applicano anche nei confronti delle
imprese subappaltatrici.
Art. 9
Mensa
A) Le imprese
provvederanno affinchè nei cantieri sia assicurata alle proprie maestranze ivi
occupate la messa a disposizione del “pasto caldo”.
Tale servizio potrà essere
attuato attraverso il ricorso a centri di cottura interaziendale esistenti
nell’area gestiti da privati o da enti pubblici ovvero da imprese di
ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, e
semprecchè da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità di
provvedervi a normali condizioni di costo.
La fornitura del pasto dovrà
comporsi di un primo, di un secondo, un contorno e pane, con esclusione delle
bevande.
L’impresa concorrerà al costo
complessivo nella misura del 95% e fino ad un massimo – per pasto – di €. 6,50.
La disposizione di cui sopra
trova applicazione anche nel caso di apprestamento del servizio di mensa ai
sensi dell’articolo 89 del C.C.N.L. 29.01.2000.
B) Qualora,
in relazione alla ubicazione dei cantieri rispetto ai centri di cottura e/o
alle imprese di ristorazione esistenti nell’area non si rendesse praticabile
per il datore di lavoro la soluzione di cui alla lett.A) del presente articolo,
al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di consumare un pasto caldo
presso punti di ristoro posti nelle vicinanze del cantiere semprechè
compatibili con rilevanti esigenze organizzativo-funzionali dell’unità
produttiva, le imprese parteciperanno al costo complessivo per pasto nella
misura del 95% e fino ad un massimo per pasto di €.10,50.
C) Ove la
regolamentazione più sopra stabilita non abbia la possibilità di trovare
puntuale e integrale applicazione, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva
pari a €.4,00, corrispondente a €. 0,50 per ogni ora di lavoro ordinario.
Su tale importo non vanno
computate le percentuali di cui all’art.19 del C.C.N.L. 29.01.2000 essendosene
tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità.
L’indennità sostitutiva non
spetta all’operaio che non si avvalga del servizio attuato in una delle forme
di cui alle lett.A) e B) del presente articolo, salvo il caso di impossibilità
di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del
cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute
documentate da certificato medico.
* * *
Le parti
si incontreranno entro il 30 novembre 2004 per eventuali adeguamenti a partire
dal 1° gennaio 2005 degli importi sopra indicati, tenendo presenti le variazioni
dell’indice dei prezzi al consumo rilevate dall’ISTAT.
* * *
Sono
assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle
imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da
singole imprese se più favorevoli.
Art. 10
Indennità
per lavori in alta montagna
Con
riferimento all’articolo 24 del C.C.N.L. 29.01.2000, l’indennità per lavori
eseguiti oltre i mille metri sul livello del mare viene stabilita nella misura
del sette per cento da conteggiare sulla retribuzione globale, intendendosi per
tale quella indicata al punto 3) dell’articolo 25 del C.C.N.L. 29.01.2000.
Art. 11
Anzianità
professionale edile
Il
contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri
derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile di cui
all’articolo 30 del C.C.N.L. 29.01.2000, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio
2003 nella misura del 5,69% - di cui il 4,89% per Anzianità Professionale Edile
Ordinaria e lo 0,80% per Anzianità Professionale Edile Straordinaria -, da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del
C.C.N.L. 29.01.2000.
Tali
misure potranno essere variate dalle parti contraenti, con effetto non
retroattivo, nel corso di vigenza del presente Contratto in relazione
all’andamento della gestione.
Le
modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo in oggetto sono
stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.
Fermo
restando la situazione di equilibrio della gestione anzianità professionale
straordinaria fino alla data di cessazione dell’istituto stesso, le parti, in
riferimento a quanto stabilito dall’accordo nazionale del 3 ottobre 2002 in
materia di previdenza complementare, fatto salvo quanto previsto dalla L.
n.124/93, L. n.335/95 e D.Lgs.n.47/2000, concordano che la percentuale di
contribuzione che residuerà dalla gestione dell’anzianità professionale
straordinaria sarà utilizzata, in tutto od in parte, per far fronte agli oneri
a carico delle imprese derivanti dalla previdenza complementare di contratto,
così come stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi
nazionali. Le parti convengono d’incontrarsi successivamente al fine di
disciplinare le modalità di applicazione del presente comma.
Art. 12
Indumenti
e calzature da lavoro
Fermo
restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di
sicurezza sul lavoro, ed in particolare per quanto riguarda i D.P.I., l’impresa
provvederà a fornire gratuitamente agli operai, in forza da almeno tre mesi, i
seguenti indumenti e calzature da lavoro nuovi:
-
tuta (oppure un giubbetto ed un paio di pantaloni);
-
scarpe antinfortunistiche.
La
dotazione di cui sopra verrà corrisposta ogni semestre, e cioè entro il 30
aprile ed entro il 31 ottobre.
Agli
operai addetti ai lavori di asfaltatura stradale, intendendosi per tali, ai
fini del presente articolo, coloro che operano in condizioni di disagio
connesse alla utilizzazione a caldo del bitume, la fornitura sarà effettuata
ogni quadrimestre.
L’impresa
ha facoltà di far riportare sulla tuta oppure sul giubbetto, la propria
denominazione sociale e/o il proprio marchio.
Il
materiale verrà consegnato direttamente dall’impresa al lavoratore che ne
rilascerà ricevuta impegnandosi a conservarlo in buono stato, ad utilizzarlo
unicamente nell’ambito dell’impresa e, se richiesto in tal senso, a restituirlo
all’atto della consegna del nuovo materiale ed alla risoluzione del rapporto di
lavoro.
Art. 13
Cassa
Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso
L’attività
della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso è regolata da
apposito Statuto e Regolamento.
Il
contributo a favore della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di
Treviso resta determinato nella misura complessiva del 2,52%, di cui il 2,10% a
carico dei datori di lavoro e lo 0,42% a carico dei lavoratori dipendenti, da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del
C.C.N.L. 29.01.2000.
La quota
del contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di
lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
Le
modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo sono stabilite dallo
Statuto e relativo Regolamento della Cassa stessa.
La
misura del contributo a favore della Cassa Edile potrà essere variata dalle
parti contraenti, con effetto non retroattivo, in relazione all’andamento della
gestione e ad recepimento delle disposizioni contenute nell’allegato R) al
C.C.N.L. 29.01.2000 e all’accordo nazionale 29.01.2002.
* * *
Sarà
cura della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso raccogliere
la dichiarazione scritta di adesione al Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro 29.01.2000, al presente Contratto Integrativo Provinciale, allo Statuto
ed al Regolamento della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso
– da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37, punto b),
del richiamato C.C.N.L. 29.01.2000, dai datori di lavoro e dai lavoratori che
si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima.
Art. 14
Quote di
adesione contrattuale e di servizio sindacale
La quota
di adesione sindacale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui
all’articolo 37, lett.c), del C.C.N.L. 29.01.2000 resta confermata nella misura
paritetica dello 0,83%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000. Tale aliquota risulta
determinata tenendo conto del disposto di cui all’art.37, lett.c) comma 6°.
Detta
aliquota paritetica è comprensiva altresì della quota nazionale di servizio
sindacale di cui all’articolo 37, lett.c), secondo comma, del C.C.N.L.
29.01.2000.
L’importo
della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla
retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente
all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile e di
Assistenza della Provincia di Treviso.
Le
modalità e le condizioni del servizio sono regolate da apposita Convenzione
intervenuta tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto e
la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.
* * *
Ai sensi
dell’articolo 38 del C.C.N.L. 29.01.2000 le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, firmatarie del presente accordo, potranno riscuotere gli importi
corrispondenti alle deleghe loro
rilasciate dai lavoratori interessati tramite la Cassa Edile che provvederà ad
effettuare le trattenute in sede di liquidazione semestrale dell’ammontare
della percentuale di cui all’articolo 6.
Per
quanto concerne le modalità di attuazione del sistema di cui al precedente
comma, si fa rinvio all’accordo collettivo nazionale 06.05.1973 ed alla
convenzione sottoscritta, ai sensi del predetto Accordo, dalle Organizzazioni
contraenti in data 15 maggio 1986.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTAZIONE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI
Art. 15
Orario di lavoro
Per
gli impiegati ed i quadri la normativa dell’orario di lavoro è quella stabilita
dall’art.44 e dall’art.55 del C.C.N.L. 29.01.2000.
Per
quanto concerne il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, i
quattro mesi dell’anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi del
R.D. 10.09.1923, n.1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L.
15.03.1923, n.692, come modificato dall’art.13, comma 1, della L.24.06.1997,
n.196, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e
settembre.
In tali
mesi, detto personale impiegatizio, su richiesta preventiva dell’impresa come
regolamentata dall’art.20, terzo e quarto comma del C.C.N.L. 29.01.2000, è
tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti l’orario normale fino ad
un massimo di 5 ore settimanali.
Art. 16
Premio
di produzione
Il
premio di produzione già dovuto ai quadri ed agli impiegati a norma
dell’articolo 17 del Contratto Integrativo Provinciale 23.11.1989, resta fermo
nelle seguenti misure mensili:
7° livello - Quadri ed Impiegati
di 1^ Categoria super €.
146,00
6° livello - Impiegati di 1^
Categoria €.
136,28
5° livello - Impiegati di 2^
Categoria €.
112,21
4° livello - Assistenti tecnici
già in 3^ Categoria €. 97,51
3° livello - Impiegati di 3^
Categoria €. 88,27
2° livello - Impiegati di 4^
Categoria €. 79,11
1° livello - Impiegati di 4^
Categoria primo impiego €. 68,46
Art. 17
Elemento
Economico Territoriale
In
conformità all’accordo nazionale del 29 gennaio 2002, l’elemento economico
territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993 dall’art.39 del C.C.N.L. 29.01.2000 e dall’art.2 del D.L. 25 marzo
1997, n.67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n.135.
Pertanto,
le Parti identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di
elemento economico territoriale:
-
la misura dell’11% (undici per cento) degli
stipendi minimi mensili in vigore al 1° gennaio 2003, applicabile a decorrere
dal 1° gennaio 2003;
-
e, nel caso di verifica positiva come previsto ai
successivi 3° e 4° comma, un ulteriore 3% (tre per cento), e quindi la misura
complessiva del 14% (quattordici per cento); sempre degli stipendi minimi
mensili in vigore al 1° gennaio 2003 a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Nella
determinazione della misura dell’elemento economico territoriale le Parti
terranno conto – avendo riguardo al territorio della provincia di Treviso –
dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori
indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa
Edile e di Assistenza della provincia di Treviso, monte salari relativo ed ore
ordinarie lavorate; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli
appalti aggiudicati; numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e
delle dichiarazioni di avvio dei lavori; numero di ore di cassa integrazione
autorizzate per cause non metereologiche e numero delle notifiche preliminari
ai sensi del d.lgs. 494/96.
Ai
fini della conferma dell’elemento economico territoriale in rapporto ai
parametri sopra individuati, le Parti sottoscritte si incontreranno entro il
mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto
Integrativo Provinciale.
La
determinazione dei valori degli indici di riferimento avranno come base fissa
la media del triennio 01.10.99 – 30.09.2002 da confrontarsi con i valori
annuali degli stessi parametri per i periodi:
·
01.10.2002 –
30.09.2003 per l’E.E.T. del 2003
·
01.10.2003 –
30.09.2004 per l’E.E.T. del 2004
·
01.10.2004 –
30.09.2005 per l’E.E.T. del 2005
·
01.10.2005 –
30.09.2006 per l’E.E.T. del 2006.
In
relazione alle condizioni ed alle intese sopra esposte e salvo successiva
verifica, come dianzi specificato, l’elemento economico territoriale che
concorre a formare la retribuzione lorda degli impiegati resta così determinato
in cifra fissa, sino al 31 dicembre 2003, secondo le varie categorie e
qualifiche:
7° livello - Quadri ed Impiegati
di 1^ Categoria super €.
109,69 mensili
6° livello - Impiegati di 1^
Categoria “ 98,72 “
5° livello - Impiegati di 2^
Categoria “ 82,27 “
4° livello - Assistenti tecnici
già in 3^ Categoria “ 76,78 “
3° livello - Impiegati di 3^
Categoria “ 71,30 “
2° livello - Impiegati d 4^
Categoria “ 64,17 “
1°
livello - Impiegati di 4^ Categoria primo impiego “ 54,84 “
Dal
1° gennaio 2004 e per tutta la residea vigenza del contratto provinciale gli
importi erogabili in via presuntiva quale anticipo dell’elemento economico
territoriale e successivamente definiti in via di conferma sono così
determinati:
7° livello - Quadri ed impiegati
1^ Categoria super €. 139,60 mensili
6° livello – Impiegati di 1^
Categoria “ 125,64
“
5° livello – Impiegati di 2^
Categoria €. 104,70
mensili
4° livello – Assistenti tecnici
già in 3^ Categoria “ 97,72
“
3° livello – Impiegati di 3^
Categoria “
90,74 “
2° livello – Impiegati di 4^
Categoria “ 81,67 “
1°
livello – Impiegati di 4^ Categoria primo impiego “ 69,80 “
* * *
Con la
retribuzione di dicembre 2003 verrà riconosciuto agli impiegati in forza nel
mese di dicembre 2003 un importo “una tantum”, indifferenziato per livello, di
€. 30.
PARTE TERZA
REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI ED AGLI
OPERAI
Art. 18
Ambiente
di lavoro
Ferme
restando le norme di legge e di contratto in materia, nelle unità produttive
che occupano più di 10 lavoratori o quando abbiano durata superiore a tre mesi,
l’impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:
a) spogliatoio,
riscaldato durante i mesi invernali;
b) refettorio,
riscaldato durante i mesi invernali.
I
cantieri nei quali ricorrano le condizioni suindicate, debbono essere dotati di
servizi sanitari con acqua corrente e attrezzature atte a consentire ai
lavoratori di conservare e riscaldare le vivande ed a lavarne i relativi
recipienti.
Data
la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di sui sopra possono
essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate od in legno, con
roulottes ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri,
possono avere sede in un unico locale, purchè diviso.
Qualora
il numero degli operai sia inferiore a 10 e quando il cantiere abbia durata
inferiore a tre mesi, l’impresa deve comunque provvedere affinchè i lavoratori
possano usufruire dei servizi di cui al primo e secondo comma del presente
articolo nelle vicinanze del cantiere.
L’impresa
può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano
condizioni obiettive – da accertare congiuntamente dalle Organizzazioni
firmatarie – che rendano impossibile l’osservanza delle norme di cui sopra.
Art. 19
Comitato
paritetico per la prevenzione degli infortuni,
l’igiene
e l’ambiente di lavoro
Per la
esplicazione dei compiti di cui agli articoli 87 e 88 del C.C.N.L. 29.01.2000
provvedono il “Comitato Paritetico Provinciale per la prevenzione degli
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro” e l’”Ente Scuola Professionale per
i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso”.
Il
Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni e l’Ente Scuola
Professionale per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso
costituiscono lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l’attuazione delle
misure atte a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori del
settore edile e per il controllo dell’applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Per il
finanziamento del Comitato Paritetico, si provvederà mediante un contributo di
cui al successivo art.21, a carico dei datori di lavoro nella misura dello
0,25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000.
* * *
Le parti
confermano la validità dello strumento del Comitato paritetico territoriale per
la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
In tale
contesto, le parti stipulanti indicano sin d’ora al Comitato Tecnico quali
programmi prioritari, da attuare anche attraverso l’Ente Scuola Professionale
per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso:
-
la formazione del rappresentante per la sicurezza
dei lavoratori mediante 20 ore di corso;
-
lo svolgimento di corsi di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;
-
la diffusione fra i lavoratori e le imprese di
materiale di propaganda antinfortunistica;
-
la vigilanza, in relazione ai rischi lavorativi
tipi dei singoli cantieri, sul rispetto della normativa vigente riguardante le
visite mediche preventive e periodiche;
-
l’istituzione dell’anagrafe dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza nominati presso le imprese.
Al fine
di valutare tecnicamente l’attività di verifica del Comitato Paritetico
Territoriale, nell’ambito del Comitato Esecutivo è istituita una Commissione
Tecnica interna composta da cinque componenti, ovvero un rappresentante per
ogni organizzazione sindacale dei lavoratori, un rappresentante
dell’Associazione dei Costruttori Edili di Treviso e il coordinatore del
Comitato medesimo.
La
Commissione Tecnica sarà coordinata dal Vice Presidente del Comitato Paritetico
Territoriale.
* * *
Fermo restando la volontà delle parti di istituire
un meccanismo premiale a favore delle imprese presso le quali è stato
formalmente nominato e formato dagli enti preposti il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, le stesse si impegnano a trovare la soluzione
tecnica più idonea entro il 30.05.2003.
Art. 20
Formazione
professionale
Le
parti, preso atto delle esigenza di dare impulso all’Ente Scuola Professionale
per i lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Treviso, si impegnano ad
avviare quelle iniziative utili a valorizzare la professionalità degli operai
che già esplicano l’attività nel settore edile.
Le parti, preso atto
delle esigenza di dare impulso all’Ente Scuola Professionale per i lavoratori
Edili ed Affini della Provincia di Treviso, in
relazione all’attuale mercato del lavoro, si impegnano ad avviare quelle
iniziative utili a formare i giovani che entrano nel settore e a
valorizzare la professionalità degli operai che già esplicano l’attività nel
settore edile, mediante iniziative di formazione continua,
qualificazione riqualificazione specializzazione ed aggiornamento per operai,
impiegati secondo le esigenze del mercato del lavoro nonché di concerto con il
Comitato Paritetico alla formazione prevista dal D.Lgs.626.
Le attività di formazione dell’Ente Scuola Professionale saranno
rivolte di massima a:
-
giovani inoccupati o disoccupati da
avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
-
giovani neo diplomati e neo laureati;
-
giovani titolari di contratti di
apprendistato o formazione lavoro;
-
personale(operai, impiegati, tecnici e
quadri) dipendente da imprese.
Ai
lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione
professionale di cui al presente articolava rilasciato un apposito attestato
con indicazione del corso frequentato e esito degli esami finali, nonché il
libretto personale di certificazione dei crediti formativi.A tali lavoratori
verrà applicato quanto previsto dall’articolo 92 del C.C.N.L..
All’Ente scuola è inoltre demandato il compito, tenuto conto anche
delle normative nazionali e regionali, di avviare una collaborazione
strutturata con Regione, Provincia al fine di integrare istruzione e formazione
e rendere più efficaci i servizi all’impiego.
* * *
La
misura del contributo a favore dell’Ente Scuola Professionale per i lavoratori
Edili ed Affini della Provincia di Treviso, di cui all’articolo 92 del C.C.N.L.
29.01.2000 è dello 0,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000.
Detto
contributo va versato mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della
Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo
Regolamento della Cassa medesima.
Tale
misura potrà essere variata dalle parti contraenti, con effetto non retroattivo,
nel corso di validità del presente Contratto sia in relazione all’andamento
della gestione sia tenuto conto delle nuove iniziative che venissero adottate.
Art. 21
Diritto
allo studio
Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91 del vigente C.C.N.L. 29.01.2000, le
parti, in considerazione delle caratteristiche del settore, convengono che al
fine di individuare il numero dei lavoratori che possono usufruire durante
l’orario di lavoro del diritto allo studio, si assume il limite numerico di cui
al sopracitato articolo 91, parte B), comma 06, riferito all’impresa.
Art. 22
Rapporti
sindacali
Le parti
rinnovano l’impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a
tutti i livelli, il Contratto Nazionale di Lavoro 29.01.2000 ed il presente
Accordo Integrativo Provinciale.
Vengono,
in particolare, richiamate le norme di cui agli articoli 103, 104, 105 e 106
del C.C.N.L. 29.01.2000, nonché gli articoli 4, 22 e 23 del presente Contratto
Collettivo Provinciale.
Art. 23
Cariche
sindacali
I
permessi retribuiti ai componenti gli organi direttivi sindacali di cui alla
lett.B) dell’art.105 del vigente C.C.N.L. 29.01.2000 saranno richiesti per
iscritto alle imprese dalle organizzazioni sindacali di appartenenza a firma
dei rispettivi segretari e comunicati tempestivamente dalle predette
organizzazioni alla Cassa Edile ed Assistenza della Provincia di Treviso.
Anche
per quanto attiene alla richiesta dei permessi retribuiti dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lett.A) dell’art.105 del vigente
C.C.N.L., le organizzazioni sindacali stipulanti il presente C.C.P.
provvederanno a darne tempestiva comunicazione alla Cassa Edile e di Assistenza
della Provincia di Treviso.
La
Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso provvederà a rimborsare
alle singole imprese gli oneri sostenuti in applicazione delle lettere a) e b)
dell’art.105 del vigente C.C.N.L. e nelle misure fissate dalla successiva
lett.c) dello stesso articolo, mediante un contributo a carico dei datori di
lavoro determinato nella misura dello 0,05%, da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 25 del C.C.N.L. 29.01.2000.
Tale
misura potrà essere variata dalle parti contraenti, con effetto non
retroattivo, nel corso di vigenza del presente contratto in relazione
all’andamento della gestione.
Art. 24
Norme di
garanzia
Le
intese che venissero concordate dalla FeNEAL-UIL, dalla FILCA-CISL, dalla
FILLEA-CGIL con altre Associazioni di datori di lavoro del settore edile,
valide per le imprese industriali od artigiane operanti in provincia di Treviso
e contenenti aspetti sostanziali, funzionali ed operativi di istituti
contrattuali o condizioni retributive meno onerose di quelle previste dalla
contrattualistica collettiva ANCE/FeNEAL, FILCA, FILLEA, sia nazionale che
territoriale – si intendono automaticamente estese alle Imprese aderenti alla
Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della provincia di Treviso.
Tale
estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate
nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni
interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall’invito
rivolto dall’Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della provincia di
Treviso alle Associazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.
Quanto
sopra, al fine di salvaguardare l’omogeneità dei costi e delle condizioni
economiche tra le imprese del settore edile.
Art. 25
Inscindibilità
delle disposizioni contrattuali
Le
disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra di
loro e non sono cumulabili con altro trattamento.
Art. 26
Decorrenza
e durata
Le
presenti norme integrative del C.C.N.L. 29.01.2000 sono valide per tutto il
territorio della provincia di Treviso a partire dal 1° gennaio 2003, salvo
quanto diversamente previsto nelle singole norme.
Esse
hanno durata fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo diverse disposizioni dettate
dalla contrattazione nazionale e sostituiscono integralmente il precedente
contratto integrativo provinciale del 31 marzo 1998, nonché tutti i precedenti
accordi contenenti disposizioni in contrasto con il presente contratto.
La stampa del presente
contratto è a cura e spese della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di
Treviso e sarà effettuata entro il 30 marzo 2003.
* * *
NOTA A
VERBALE
Le parti
si impegnano attraverso un incontro congiunto da effettuarsi entro il
30.05.2003 di valutare la situazione finanziaria delle risorse gestite dalla
Cassa Edile, riservate alle prestazioni, relativamente alle richieste formulate
nella piattaforma del 12.03.2002.