EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i lavoratori delle imprese edili ed affini di Trapani

Data stipula: 24 dicembre 1998


Inizio validità: 1 dicembre 1998


Contratto territoriale per la provincia di Trapani


Sommario:

- Orario di lavoro
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Elemento economico territoriale
- Cassa Edile
- Contributo Cassa Edile
- Trattamento per ferie, riposi annui e gratifica natalizia
- Prestazioni Cassa Edile
- Ente Scuola Professionale Edile Trapanese
- Anzianità Professionale Edile
- Ferie
- Mensa
- Trasporto
- Indennità per lavori disagiati
- Attrezzi di lavoro e vestiario
- Trasferta
- Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni e l'ambiente di lavoro
- Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza
- Attività di patronato
- Contributi sindacali mediante deleghe
- Quote di servizio
- Validità e durata

 

Il 24.12.1998,

tra:

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL;

si è stipulato il presente C.C.P.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Trapani

Art. 1 - Orario di lavoro

L' orario di lavoro normale contrattuale viene fissato in 40 ore settimanali, ad eccezione di un periodo di otto settimane a partire dal primo lunedì di dicembre di ogni anno, per il quale viene fissato in 35 ore, distribuito in 5 giorni settimanali con esclusione del sabato, secondo la normativa prevista dal punto B lett. b) dell' art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Viene escluso il ricorso ai recuperi previsti dall' art. 10 del C.C.N.L., in quei casi per i quali l' art. 9 prevede l' intervento della Cassa integrazione guadagni.

Le parti stipulanti, accertata la disponibilità di singole imprese e dei rappresentanti sindacali aziendali, possono concordare ove ne sussistano le condizioni tecnico-produttive, di effettuare turni ed orari diversi onde consentire un maggior utilizzo degli impianti ed un incremento dei livelli occupazionali. (Sommario)

Art. 2 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Facendo riferimento alle note a verbale degli artt. 12 e 47 del vigente C.C.N.L., l' indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati vengono congelati in cifra ai valori del C.I.P. 31 gennaio 1990. (Sommario)

Art. 3 - Elemento economico territoriale

In conformità agli Accordi Nazionali dell' 11 giugno e del 3 luglio 1997, l' elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall' art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell' elenco economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell' andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- rapporto tra il numero delle ore lavorate e denunciate alla C.E.T.I.M.A. nell' anno e la media dei cinque anni precedenti;

- rapporto tra il numero dei lavoratori iscritti alla C.E.T.I.M.A. con almeno una operazione nell' anno e la media dei cinque anni precedenti;

- rapporto tra l' imponibile complessivo annuo dichiarato alla C.E.T.I.M.A. e la media dell' imponibile dei cinque anni precedenti.

L' elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d), e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è pertanto stabilito nella misura del 4% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° dicembre 1998, e di un ulteriore 1% a decorrere dal 1° dicembre 1999.

Pertanto l' E.E.T. è fissato nei seguenti importi mensili per i rispettivi livelli; ed a decorrere dalle date di seguito indicate:

Livelli

Importi dall'1.12.1998

Importi dall'1.12.1999

VII

63.948

79.935

VI

57.553

71.942

V

47.961

59.951

IV

44.764

55.955

III

41.566

51.958

II

37.410

46.762

I

31.974

39.968

Ai fini della conferma o variazione della misura dell' elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno di durata del presente contratto integrativo. (Sommario)

Art. 4 - Cassa Edile

Le parti convengono, ferma restando l' autonomia amministrativa della gestione della Cassa, sull' opportunità di una possibile organizzazione su scala regionale delle prestazioni e delle assistenze nei limiti delle disponibilità della C.E.T.I.M.A.

In relazione ai compiti istitutivi della Cassa, le parti si impegnano ad incontrarsi, ove si rendesse necessario, per un eventuale adeguamento del contributo di cui al settimo comma dell' art. 37 del vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 5 - Contributo Cassa Edile

In relazione a quanto disposto dall' art. 37 del vigente C.C.N.L. del 5 luglio 1995, il contributo Cassa Edile è fissato in misura del 3% di cui il 2,50% a carico dei datori di lavoro e lo 0,50% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3 dell' art. 25 del vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 6 - Trattamento per ferie, riposi annui e gratifica natalizia

L' aliquota complessiva del 23,45% va calcolata sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3 dell' art. 25 del C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro ordinarie contrattuali effettivamente prestate.

Tale aliquota viene così stipulata:

8,50% per trattamento economico per ferie;
4,95% per trattamento economico per riposi annui e festività soppresse;
10,00% per trattamento economico per gratifica natalizia.

Dovrà essere accantonato, da parte delle imprese, presso la Cassa Edile Trapanese di Istruzione Mutualità ed Assistenza (C.E.T.I.M.A.), con periodicità mensile, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di paga, l' importo percentuale previsto dal Protocollo d' Intesa Nazionale del 22 settembre 1983 (18%).

Nel caso che l' impresa non effettui il versamento entro tale termine la stessa dovrà versare alla Cassa Edile, per tutti i contributi dovuti alla Cassa e per quelli per i quali svolge il servizio di esazione una maggiorazione contributiva, da calcolarsi sugli elementi di retribuzione in analogia al contributo ordinario, nella misura dello 0,061% per ogni mese o frazione di mese di ritardata regolarizzazione.

L' importo di tale maggiorazione contributiva verrà attribuito direttamente al conto acceso agli accantonamenti per ferie, riposi annui e gratifica natalizia, con separata contabilizzazione per la conseguente destinazione in prestazioni, anticipazioni ed erogazioni d' istituto contrattualizzate.

Al fine, comunque, di consentire alla Cassa Edile di provvedere puntualmente alle prestazioni d' istituto relative alla liquidazione delle ferie nonché della gratifica natalizia e riposi annui, le imprese sono tassativamente tenute ad effettuare i versamenti entro il 30 di giugno per il periodo ottobre/aprile ed entro il 31 di ottobre per il periodo maggio/settembre.

La Cassa Edile, nel caso in cui l' impresa non abbia effettuato i versamenti nel termine del 30 giugno e 31 ottobre di ogni anno, agirà nei confronti dell' impresa inadempiente per il recupero delle somme dovute.

Pagamento ferie

Dall' accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui va scorporato il 50% dell' importo accantonato, entro il 30 giugno relativo al periodo ottobre/aprile che sarà erogato ai lavoratori aventi diritto entro il 15 luglio di ogni anno.

Il pagamento degli accantonamenti relativo al periodo maggio/settembre verrà effettuato unitamente a quello residuale entro il 20 dicembre di ogni anno. (Sommario)

Art. 7 - Prestazioni Cassa Edile

Per quanto attiene la disciplina delle prestazioni della Cassa Edile si fa espresso riferimento all' allegato E del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Dette prestazioni contrattualizzate restano in vigore fino ad eventuali modifiche da parte delle organizzazioni stipulanti.

Inoltre si conviene quanto appresso:

a) Assistenza alle famiglie degli operai deceduti

Al coniuge od in sua assenza ai discendenti di 1° grado ed in loro assenza agli ascendenti di 1° grado, compete nel caso di morte del lavoratore un assegno di assistenza nella misura di lire 3.000.000 sempre che risulti registrato a favore del lavoratore defunto almeno un versamento negli ultimi 12 mesi.

b) Indennità integrativa ai lavoratori assistiti dall' INPS per tbc

Al lavoratore, che incorra nell' evento di tbc, compete una indennità integrativa al trattamento economico riconosciuto dall' INPS nella misura del 50% della somma complessiva erogata dall' INPS, sia per il periodo di ricovero sia per il periodo per il quale il lavoratore percepisce la indennità post-sanatoriale. Detta indennità è riconosciuta a quel lavoratore per il quale nei dodici mesi precedenti la data dell' evento abbia versamenti effettuati alla Cassa per almeno 150 ore.

c) Trattamento in caso di malattia o infortunio

Per quanto concerne il trattamento economico di malattia o infortunio si fa espresso riferimento agli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e all' Accordo Provinciale del 16.4.1988, che prevede il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento economico anticipato dalle imprese ai lavoratori.

d) Concorso spese scolastiche

Ai lavoratori edili che abbiano figli studenti che frequentino per la prima volta corsi di studio appresso indicati sarà corrisposta una somma quale concorso spese scolastiche nella misura di ciascun corso indicato:

- lire 250.000 per Scuola media inferiore;
- lire 350.000 per Scuola media superiore;
- lire 600.000 per Corsi universitari;
- lire 600.000 per Corsi di formazione professionale in edilizia.

Documentazione occorrente:

1) certificato di iscrizione e di frequenza;

2) stato di famiglia;

3) domanda su apposito stampato fornito dalla Cassa Edile da presentarsi entro la fine dell' anno scolastico.

Per avere diritto alla prestazione è necessario che il lavoratore al momento della richiesta possa fare valere almeno 400 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la domanda.

Il lavoratore potrà usufruire delle 400 ore lavorative solo per il pagamento di una prestazione. Pertanto, le 400 ore non saranno valide per pagare le prestazioni relative al Concorso Spese Scolastiche per gli anni successivi.

e) Protesi dentaria

Al lavoratore dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile verrà rimborsata parte della spesa, nella misura del 50% per interventi di protesi dentaria fino ad un massimo di lire 1.500.000.

Per richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore, al momento dell' evento, sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa e possa fare valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 400 ore di lavoro ordinarie nei 12 mesi precedenti la data della fattura rilasciata dal medico odontoiatra.

f) Cure dentarie

Al lavoratore dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile verrà rimborsata parte della spesa, nella misura del 50% per la cura dei propri denti per un massimo di lire 600.000.

Per richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore, al momento dell' evento, sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa e possa fare valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 400 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti la data della fattura rilasciata dal medico odontoiatra.

Le domande per protesi dentarie e per cure dentarie, su apposito modulo, corredate dalla legale documentazione di spesa, vanno inoltrate alla Cassa Edile di Trapani, entro 30 giorni dalla data della fattura.

f1) Cure dentarie per i figli dei lavoratori

Per i figli minorenni dei lavoratori dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile, la stessa rimborserà, per un numero massimo di 100 prestazioni e limitatamente ad un figlio per lavoratore, parte della spesa nella misura del 50% per la cura dei denti per un massimo di lire 600.000.

Per richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore, al momento dell' evento, sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa e possa fare valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 400 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti la data della fattura rilasciata dal medico odontoiatra.

Le domande per protesi dentarie e per cure dentarie, su apposito modulo, corredate dalla legale documentazione di spesa, vanno inoltrate alla Cassa Edile di Trapani, entro 30 giorni dalla data della fattura.

g) Fornitura occhiali da vista

Ai dipendenti di impresa iscritta alla Cassa Edile e per un massimo di 100 lavoratori all' anno che documentino, attraverso la certificazione rilasciata dal medico oculista di fiducia della Cassa, di avere bisogno di occhiali da vista, viene assicurata la fornitura dei suddetti occhiali con spese a totale carico della Cassa, purché al lavoratore manchino almeno due diottrie distrasie oculari.

Per richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore al momento dell' acquisto di occhiali da vista sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e possa fare valere almeno 400 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti nella circoscrizione territoriale.

Le domande per acquisto di occhiali da vista, su apposito modulo, vanno inoltrate alla Cassa Edile di Trapani che invierà il lavoratore a visita oculistica da un proprio medico di fiducia.

La Cassa Edile provvede a stipulare apposita convenzione con i negozi di ottica.

g1) Fornitura occhiali da vista ai figli dei lavoratori

Ai figli minorenni di lavoratori dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile che documentino, attraverso la certificazione rilasciata dal medico oculista di fiducia della Cassa, il bisogno di occhiali da vista, viene assicurata, per un numero massimo di 100 prestazioni l' anno e limitatamente ad un figlio per lavoratore, la fornitura dei suddetti occhiali con spese a totale carico della Cassa, purché al soggetto interessato manchino almeno 2 diottrie distrasie oculari.

Per richiedere la suddetta prestazione è necessario che il lavoratore al momento della richiesta sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e possa fare valere almeno 400 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti nella circoscrizione territoriale.

Le domande per acquisto di occhiali da vista, su apposito modulo, vanno inoltrate alla Cassa Edile di Trapani che invierà il figlio del lavoratore a visita oculistica da un proprio medico di fiducia.

La Cassa Edile provvede a stipulare apposita convenzione con i negozi di ottica.

h) Cure termali

La Cassa Edile, annualmente, nel mese di agosto, a proprio carico, ammetterà 30 lavoratori bisognosi al beneficio di cure termali (fanghi, stufe, massaggi, e inalazioni) presso centri di cura abilitati e convenzionati con la Cassa.

Il lavoratore per aver diritto alla prestazione deve risultare iscritto alla Cassa Edile e far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 400 ore ordinarie di lavoro nei 12 mesi precedenti.

Le domande vanno presentate agli uffici della Cassa entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.

i) Assistenza ai figli disabili dei lavoratori

La Cassa Edile eroga annualmente a favore dei figli dei lavoratori che si trovano in condizioni di disabilità psichica e/o fisica in misura superiore al 70% un assegno singolo di lire 1.250.000.

I lavoratori interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla documentazione sanitaria comprovante la disabilità.

Possono richiedere la prestazione quei lavoratori che al momento della presentazione dell' istanza siano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in favore dei quali risultino accantonate almeno 400 ore di lavoro ordinario, nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.

La Cassa si riserva, prima dell' erogazione della prestazione, di effettuare ogni e qualsiasi controllo tendente ad accertare le condizioni di disabilità dichiarate nella documentazione sanitaria allegata alla richiesta del lavoratore.

l) Prestazioni per matrimonio

A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa che contraggono matrimonio vengono assicurati giorni 5 di soggiorno (per viaggio di nozze) in una località turistica della Sicilia, con spese a totale carico della Cassa.

Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:

- che il lavoratore al momento del matrimonio sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;

- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 400 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti il matrimonio.

Documentazione da presentare:

1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;

2) certificato comprovante che il lavoratore è alle dipendenze di impresa iscritto alla Cassa;

3) certificato del matrimonio.

m) Vestiario e visite mediche

Ai lavoratori alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile che dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno possano far valere almeno 1000 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, la Cassa Edile fornirà n. 1 tuta da lavoro e un paio di scarpe antinfortunistiche all' anno, con le modalità previste dalla Cassa.

Fermi restando gli aspetti riguardanti la Sorveglianza Sanitaria di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94, la stessa Cassa, inoltre assicurerà ai lavoratori aventi i requisiti di cui al comma precedente e con i modi che saranno individuati dalla stessa, una visita medica al fine di accertare lo stato di salute dei lavoratori.

Le imprese concorreranno all' onere delle suddette prestazioni con un contributo da versare alla Cassa Edile nella misura dello 0,30% da calcolarsi sugli elementi di retribuzione di cui alla lett. a) punto 3 dell' art. 25 del C.C.N.L..

Le parti convengono, altresì, di incontrarsi entro un anno dalla decorrenza del presente C.I.P. per verificare l' andamento della gestione di tali prestazioni.

Dichiarazione a verbale

Le prestazioni di cui al presente art. 7, non saranno erogate nel caso in cui analoghe prestazioni fossero state fornite al lavoratore da Casse Edili di altre circoscrizioni. (Sommario)

Art. 8 - Ente Scuola Professionale Edile Trapanese

Le parti, riconoscendo l' importanza dell' addestramento professionale nel settore edile, convengono, ai sensi dell' art. 4 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, sull' opportunità di rilanciare l' istituto dell' apprendistato al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto, nonché alla riqualificazione professionale dei lavoratori.

Al finanziamento dell' Ente Scuola verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese edili nella misura dello 0,70% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui alla lett. a) punto 3 dell' art. 25 del vigente C.C.N.L..

Le modalità di pagamento sono analoghe a quelle previste dall' art. 5 del presente contratto per l' accantonamento delle somme dovute per ferie, riposi annui e gratifica natalizia.

Infine le parti convengono sull' opportunità di attivarsi per il reperimento di risorse destinate alla formazione professionale (F.S.E. Fondi regionali per l' addestramento, etc.) che permettano il rilancio dell' Ente Scuola. (Sommario)

Art. 9 - Anzianità Professionale Edile

Fermo restando quanto disposto dall' art. 30 del vigente contratto C.C.N.L. si conviene che ai fini del diritto alla prestazione la Cassa Edile registra altresì le ore di assenza per Cassa integrazione guadagni indennizzate dall' INPS di Trapani e le ore di frequenza ai corsi di qualificazione dell' E.S.P.E.T.. Agli effetti del presente articolo i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare alla Cassa Edile le ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate entro il 31 marzo di ciascun anno, allegando le relative autorizzazioni, e le ore di frequenza ai corsi E.S.P.E.T..

Inoltre, in relazione a quanto disposto dall' art. 30 del vigente C.C.N.L. il contributo è confermato nella misura del 3,10%. Infine le parti convengono di incontrarsi ogni anno per esaminare le norme di attuazione e le eventuali esigenze della Cassa Edile. (Sommario)

Art. 10 - Ferie

Ferma rimanendo l' intera normativa prevista dall' art. 16 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, si conviene che il godimento effettivo delle ferie venga concesso ai dipendenti aventi diritto nei seguenti modi:

- le prime tre settimane nell' arco di periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 ottobre, di cui una concordata con il lavoratore;

- la quarta settimana in occasione delle festività di fine anno. (Sommario)

Art. 11 - Mensa

Nelle unità produttive con almeno 20 dipendenti, al fine di eliminare qualsiasi disagio ai lavoratori che operino in cantieri di lunga durata e dislocati lontano dai centri abitati tali da non consentire ai dipendenti di raggiungere in tempo utile le proprie abitazioni, le imprese provvederanno ad istituire con gestione diretta o mediante il ricorso a convenzioni esterne il servizio di mensa per la somministrazione di un pasto caldo.

In tal caso l' impresa ed i dipendenti concorreranno al costo dei pasti nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3 del costo di ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l' attuazione di quanto sopra previsto, a prescindere dal numero dei dipendenti e dalla ubicazione del cantiere, sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva giornaliera di lire 2.600.

Sono assorbiti sino alla concorrenza i trattamenti in atto corrisposti per lo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore. (Sommario)

Art. 12 - Trasporto

Quando è possibile servirsi dei mezzi pubblici l' impresa provvederà a fornire al lavoratore l' abbonamento relativo.

L' abbonamento non è dovuto nei casi in cui l' impresa provvederà al trasporto con propri mezzi.

Nel caso in cui il dipendente non possa servirsi dei mezzi pubblici e dove non ricorra l' ipotesi regolata dal comma precedente è dovuta, a decorrere dal 1° dicembre 1998, una indennità giornaliera a titolo di concorso nelle spese di trasporto fissata nelle seguenti misure, considerando come punto di partenza il baricentro del centro urbano del comune di assunzione:

lire 2.000 per distanze fino a 12 Km;

lire 3.000 per distanze superiori ai 12 Km.

Sono assorbite sino alla concorrenza i trattamenti in atto corrisposti per lo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore. (Sommario)

Art. 13 - Indennità per lavori disagiati

Per i lavori di cui ai punti 6 e 22 del gruppo A) dell' art. 21 del C.C.N.L. del 5 luglio 1995, le percentuali di maggiorazione vengono fissate rispettivamente nella misura del 13% e del 28%. (Sommario)

Art. 14 - Attrezzi di lavoro e vestiario

L' impresa ha l' obbligo di approntare gli attrezzi che si rendono necessari in relazione al genere di lavoro per cui viene richiesta la esecuzione.

Inoltre l' impresa è tenuta a fornire: ai lavoratori impegnati nella lavorazione del ferro un paio di guanti protettivi; a quanti operano in presenza di acqua un paio di stivali; nonché una tuta a tutti i dipendenti che non usufruiscono della prestazione di cui al primo comma della lett. m) dell' art. 7 del presente contratto. (Sommario)

Art. 15 - Trasferta

In relazione all' art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 viene stabilito che i limiti territoriali coincidono con i confini del territorio del comune in cui il lavoratore è stato assunto.

Fatta salva la normativa del citato art. 22 del C.C.N.L., ai lavoratori comandati in trasferta è dovuta in aggiunta alla diaria del 10% ed al rimborso delle spese di viaggio, il rimborso delle spese relative al pasto. (Sommario)

Art. 16 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni e l' ambiente di lavoro

In riferimento al Protocollo d' Intesa Nazionale del 20 giugno 1996, riportato nell' allegato D del vigente C.C.N.L., le parti si danno atto dell' opportunità e della validità del funzionamento del Comitato paritetico territoriale già costituito, rilevando la sua funzione di prevenzione mediante strumenti informativi diretti alle imprese ed ai lavoratori (circolari, opuscoli, incontri).

Detto Comitato, la cui attività sarà disciplinata dal regolamento che verrà sottoscritto dalle parti stipulanti entro il mese di gennaio 1999, sarà composto da 6 componenti effettivi di cui 3 saranno designati dal Sindacato delle Imprese Edili ed Affini ed i rimanenti 3 dalle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori firmatarie del presente contratto integrativo.

I componenti di detto Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Per la copertura degli oneri derivanti dall' attività e dalla gestione del Comitato è costituito un fondo con un contributo a carico delle imprese edili da versare alla Cassa Edile nella misura dello 0,27% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui alla lett. a) punto 3 dell' art. 25 del vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 17 - Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza

In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, le parti concordano di istituire per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale con i compiti previsti dall' art. 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, e secondo il regolamento che sarà stabilito tra le parti entro il mese di gennaio 1999.

Per la copertura degli oneri derivanti dall' attività del o dei rappresentanti di cui al comma precedente viene costituito un "fondo rappresentanti lavoratori per la sicurezza" con contributo da versare alla Cassa Edile a carico delle imprese nella misura dello 0,03% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui alla lett. a) punto 3 dell' art. 25 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 18 - Attività di patronato

In ogni cantiere l' impresa consentirà fuori dall' orario di lavoro ai Patronati sindacali (INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL) il normale svolgimento dell' attività di Patronato, nonché di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro.

L' accesso dei Patronati nei cantieri per l' attività di cui sopra, sarà garantito secondo una regolamentazione che sarà concordata a livello aziendale. (Sommario)

Art. 19 - Contributi sindacali mediante deleghe

In relazione alla disposizione di cui all' art. 38 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 le parti convengono di affidare alla Cassa Edile Trapanese il servizio relativo alla riscossione delle deleghe sindacali tramite un prelevamento sugli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui in misura percentuale.

Detto servizio verrà effettuato dalla Cassa a titolo gratuito in quanto Ente non commerciale. (Sommario)

Art. 20 - Quote di servizio

Le quote di servizio sindacali provinciali sono stabilite nella misura dello 0,60% per i datori di lavoro ed in ugual misura a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alla lett. a) del punto 3 dell' art. 25 del vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 21 - Validità e durata

Il presente C.C.P.L. è valido per tutto il territorio della provincia di Trapani a decorrere dall'1 dicembre 1998, ha la stessa durata del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e si intende automaticamente prorogato fino al suo rinnovo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente C.I.P. valgono le norme del C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario)