IPOTESI DI ACCORDO

 

 

In data 19 dicembre 2002, in Torino

 

tra

 

Il Collegio Costruttori Edili

e

la Fe.N.E.A.L.-UIL, la F.I.L.C.A.-CISL e la F.I.L.L.E.A.-CGIL della Provincia di Torino, che costituiscono la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000 e, in particolare, l’art. 39 del contratto medesimo, si sottoscrive il presente verbale di accordo, di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 18 novembre 1997, da valere in Provincia di Torino, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000.

 

 

I        POLITICHE DEL LAVORO

Allegato A

 

II       RIORGANIZZAZIONE LOGISTICO-GESTIONALE DEGLI ENTI PARITETICI E RAZIONALIZZAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE SCUOLA-C.I.P.E.-T. E DEL CPT.

          Allegato B

 

III      CASSA EDILE

          Allegato C

 

IV      TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

          Allegato D

 

V       ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

          Allegato E

 

VI      ORARIO DI LAVORO

          Allegato F

 

VII    INDENNITA’ DI MENSA

          Allegato G

 

VIII   INDENNITA’ DI TRASPORTO

            Allegato H

 

IX      ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

          Allegato I

 

X       PREVIDENZA COMPLEMENTARE

          Allegato L

 

XI      DECORRENZA E DURATA

          Allegato M

 

 

 

 

 

 

p. il Collegio Costruttori Edili                                                     p. la  Fe.N.E.A.L.-UIL

   della Provincia di Torino                                                      Sindacato Prov.le di Torino

 

 

 

 

 

                                                                                                  p.  la F.I.L.C.A.-CISL

                                                                                               Sindacato Prov.le di Torino

 

 

 

 

 

                                                                                                p. la F.I.L.L.E.A.-CGIL

                                                                                               Sindacato Prov.le di Torino

 

 

 

Allegato A

 

 

POLITICHE DEL LAVORO

 

Premesso

- che nel comune convincimento che l’industria delle costruzioni riveste un ruolo strategico nell’ambito dell’economia torinese e che vada tutelata tramite un’efficace lotta al lavoro sommerso, con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali;

-  che l’Osservatorio sugli appalti pubblici, già previsto dal c.c.p.l. 18 novembre 1997, vada ulteriormente implementato per renderlo sempre più rispondente alle esigenze del settore;

-  che il mercato del lavoro è in continua evoluzione e che i provvedimenti legislativi di prossima emanazione concorreranno ad ulteriori cambiamenti

si conviene e stipula quanto segue.

1)  Le Parti, anche con il supporto conoscitivo dell’Osservatorio sugli appalti pubblici, concordano di implementare e di consolidare un sistema di relazioni tra le Parti Sociali e le Amministrazioni appaltanti, le Committenti ed i Soggetti istituzionali e di controllo e di incrementare e stabilire azioni congiunte di impulso e di verifica sulla puntuale e corretta attuazione dell’intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

2)  In conformità all’Avviso Comune in materia di emersione dell’economia sommersa recepito nel D.L. 210/02, come convertito nella L. 266/02 , le Parti concordano sulla necessità che, anche per il tramite delle proprie strutture nazionali, l’art. 2, comma 2 della suddetta legge, trovi la più corretta applicazione.

     A tal fine il Collegio Costruttori, tramite l’ANCE e la Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-CISL, F.I.L.L.E.A.-CGIL, anche tramite le rispettive Organizzazioni nazionali, rappresenteranno l’esigenza che, nell’ambito delle convenzioni nazionali stipulate tra INPS ed INAIL per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva, le Casse Edili, tramite la CNCE, partecipino alle stesse, conformemente all’Avviso Comune sopra citato.

     Non appena stipulate le convenzioni nazionali di cui all’art. 2, comma 2 della Legge 266/02, le Parti si attiveranno, nel più breve tempo possibile, a livello locale, nell’ambito delle competenze eventualmente demandate, a tale livello, dalle suddette convenzioni.

     Si ritiene opportuno confermare che l’eventuale sportello unico individuato per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, conformemente all’Accordo 29 gennaio 2002, vada localizzato presso le Casse Edili.

3)  Per quanto attiene l’Osservatorio sugli appalti si conviene di realizzare, per il tramite dell’Edilscuola, convenzioni con società che già elaborino dati sugli appalti pubblici, estrapolando le informazioni che le Parti riterranno necessarie.

     La Commissione Intersindacale darà indicazioni in merito e sarà la sede di valutazione e di discussione dei dati aggregati ottenuti.

4)  Le Parti, ravvisata la necessità di monitorare il mercato del lavoro torinese, convengono di istituire un Osservatorio sul mercato del lavoro torinese, che si avvarrà della struttura della Cassa Edile, che, su indicazione della Commissione Intersindacale, elabori in forma aggregata i dati forniti dalla Cassa Edile riguardanti i lavoratori addetti al settore, distinti per età, qualifica e nazionalità ed ulteriori informazioni che, su indicazione delle Parti, si potranno attingere dai Centri per l’Impiego.

L’Osservatorio avrà compiti di studio ed analisi dei fenomeni occupazionali.

I risultati ottenuti saranno oggetto di valutazione e di discussione semestrale, da parte della Commissione Intersindacale, anche per eventuali iniziative da intraprendere, riferite alla formazione ed all’orientamento professionale, e da affidare all’Ente Scuola C.I.P.E.-T. nell’ambito delle risorse a disposizione del medesimo, e potranno essere utile base di riferimento di eventuali compiti che le rispettive Parti Nazionali potranno affidare al sistema degli Enti Paritetici, anche in funzione delle future evoluzioni normative.

 

Allegato B

 

 

 

riorganizzazione logistica gestionale degli Enti Paritetici e razionalizzazione economico-finanziaria dell’Ente Scuola/C.I.P.E.-T. e del Comitato Paritetico Territoriale

 

 

Premesso

- che nei prossimi anni si verificheranno nuove esigenze in tema di formazione professionale e si richiederà un sempre maggiore impegno sul campo della sicurezza del lavoro;

- che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse;

- che per il raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante un’efficace politica della sicurezza, anche sotto l’aspetto formativo;

- che occorre attivare un  processo di innovazione del sistema formativo;

- che la formazione deve essere sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e dei lavoratori e concentrata sulla qualità;

- che nel medio periodo, l’evoluzione tecnologica del settore delle costruzioni, richiederà nuove competenze professionali;

- che a tempi brevi, in conseguenza dell’avvio dei lavori per le Olimpiadi invernali del 2006 e per le altre infrastrutture (Alta Velocità, Passante Ferroviario, Metropolitana), sul nostro territorio, confluiranno maestranze che dovranno ricevere una formazione adeguata, e che è interesse far rimanere nel settore;

- che lo strumento di cui le parti sociali dispongono per attuare una politica efficace nelle direzioni sopra indicate è rappresentato dagli Enti paritetici, per i quali occorre però impegnarsi in un’azione congiunta di riorganizzazione logistica-gestionale e di razionalizzazione economico-finanziaria nell’impiego delle risorse che il settore mette a disposizione;

-  che occorre un progetto che permetta di recuperare il massimo di efficienza e produttività attuando una politica di rilancio degli Enti paritetici, misurata sulle esigenze del settore, immediate ed in prospettiva, e rispettosa degli equilibri economici e delle risorse disponibili.

Si conviene e stipula quanto segue:

le parti individuano tre direttrici sulle quali operare:

1.  adeguamento degli enti paritetici ai mutamenti intercorsi nell’ultimo decennio ed alle nuove esigenze di prospettiva;

2.   riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti;

3.   razionalizzazione economica e finanziaria degli Enti.

 

 

1.  Adeguamento degli enti ai mutamenti intercorsi nell’ultimo decennio ed alle nuove esigenze di prospettiva

 

ENTE SCUOLA-C.I.P.E.-T.

 

L’Ente Scuola-C.I.P.E.-T. ha svolto nel corso degli ultimi anni un’attività volta ad assicurare agli allievi i mezzi ed i valori per inserirsi nel mondo del lavoro, con una forte qualificazione e motivazione, promuovendo, oltre all’addestramento pratico, una “cultura del lavoro”, collegata al particolare contesto economico e sociale da cui provenivano gli allievi ed alle loro specifiche potenzialità ed esigenze formative.

A fronte di una ridotta capacità di attrazione del settore nei confronti delle forze di lavoro giovanili si ritiene di non investire più, come nel passato, solo su giovani appena usciti dalla scuola dell’obbligo, bensì di orientarsi verso la qualificazione/riqualificazione/specia lizzazione di chi già opera nel settore, pensando a progetti di formazione continua, formazione per lavoratori extra-comunitari, (anche, eventualmente, nei paesi d’origine), compatibilmente con le normative di legge in vigore. Resta ferma l’esigenza di provvedere alla formazione obbligatoria, per gli apprendisti e di mantenere ed eventualmente implementare i corsi post-diploma.

L’Ente Scuola-C.I.P.E.-T. deve trasformarsi da scuola ad agenzia formativa con un’elasticità nell’offerta dei servizi (orari di lezioni adeguati alle richieste, anche serali e nelle giornate di sabato). Quanto sopra nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Tra le attività dell’Ente potranno essere previste iniziative di formazione a pagamento, eventualmente anche per gli altri settori produttivi comunque ricollegabili all’edilizia, previo benestare delle Parti Sociali.

Le parti concordano di attingere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed a quelli disponibili sul territorio.

In questo contesto il convitto, fin dall’inizio sottoutilizzato e da ultimo completamente vuoto, cessa di avere utilità, così come anche il campo sportivo.

Quanto sopra non può prescindere dall’esigenza che gli orientamenti delle parti sociali trovino, in termini economico-gestionali, immediato riscontro in provvedimenti operativi da parte dell’Ente Scuola-C.I.P.E.-T. nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

 

 

C.P.T.

Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili il C.P.T. dovrà continuare a perseguire gli scopi istituzionali.

Potrà, inoltre, continuare ad intraprendere, su indicazione e come strumento delle Parti Sociali, anche sulla base delle esperienze TAV e SATTI, iniziative di consulenza, nei confronti di soggetti terzi, al fine di valorizzare, al meglio, nel campo della sicurezza del lavoro, l’immagine del settore.

Quanto sopra non può prescindere dall’esigenza che gli orientamenti delle parti sociali trovino, in termini economico-gestionali, immediato riscontro in provvedimenti operativi da parte del C.P.T.

 

*  *  *

Gli Enti paritetici devono rappresentare un interlocutore unitario per coloro che intendono contattarli.

Il primo approccio dei terzi agli Enti può avvenire attraverso una qualunque delle materie istituzionalmente trattate (formazione, sicurezza, assistenza).

Sarà compito degli interlocutori volta per volta interpellati, di orientare l’utente indirizzandolo all’Ente paritetico competente per materia.

Gli Enti in parola. promuoveranno la propria immagine in sinergia tra loro al fine di rappresentare correttamente l’unicità del settore edile, effettuando un “gioco di squadra” utile per il settore.

La Dirigenza degli Enti per il tramite delle Presidenze e dei Consigli di Amministrazione é il soggetto destinato a realizzare i propositi delle parti sociali.

 

2.   Riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti Paritetici

Per conseguire gli obiettivi di cui sopra occorre procedere alla ricollocazione di tutti gli Enti nell’area di via Quarello, procedendo alla ristrutturazione, per il riutilizzo, dell’ex convitto.

Questo per effettuare razionalizzazioni e riorganizzazioni che liberino risorse a favore del sistema.

Occorre predisporre un progetto globale di ristrutturazione, con le tempistiche di cui all’Allegato, che fa parte integrante del presente Accordo, che coinvolga le Presidenze e Direttori degli Enti Paritetici al fine di operare in modo concreto rispetto alle esigenze di spazi e servizi di ogni singolo Ente. Il progetto deve prevedere l’operatività della Cassa Edile in via Quarello a decorrere dal 1° gennaio 2005 con conseguente vendita dell’immobile di via dei Mille.

Nell’ambito di tale progetto le Parti valuteranno, alla luce delle soluzioni tecniche proposte, l’ubicazione del CPT e del Centro Congressi, previa verifica degli spazi disponibili.

La ristrutturazione del convitto dell’Ente Scuola-C.I.P.E.-T. e l’accorpamento di tutti gli enti in un’unica sede comporterà i seguenti vantaggi:

-     riduzione delle spese di gestione;

-     valorizzazione dell’immobile;

-     facilità di accesso e di parcheggio;

-     alienazione dell’immobile di via dei Mille, degli impianti sportivi ed, eventualmente, di quello che ospita il CPT ed il Centro Congressi.

La gestione delle risorse umane dovrà essere ottimizzata accentrando su singoli soggetti funzioni comuni a tutti gli Enti quali, ad esempio, la gestione amministrativa, informatica, logistica.

Occorrerà analizzare, utilizzando partners idonei, i profili professionali presenti negli Enti, con un’eventuale azione di riqualificazione e di riconversione, in funzione delle future necessità, effettuando così sinergie, eliminando doppioni, evitando sprechi ed assumendo razionalità negli interventi. Ciò anche al fine di recuperare eventuali risorse dirette ad un’azione di rilancio degli Enti.

3. Razionalizzazione economica e finanziaria.

Quanto indicato al punto 1. dovrà essere attuato nell’ambito delle risorse finanziarie che il sistema delle imprese mette a disposizione in termine di contribuzione nell’arco di vigenza del presente C.c.p.l., anche a fronte di una disponibilità di riserve economiche dell’Ente Scuola C.I.P.E.-T.

Fermo restando la volontà delle Parti di mettere in condizione l’Ente Scuola-C.I.P.E.-T. ed il CPT di operare, su indirizzo delle Parti sociali, con criteri di economicità ed efficienza nell’ottica di un rilancio delle attività degli Enti, per il fabbisogno finanziario dell’Ente Scuola-C.I.P.E.-T. e del CPT si provvederà con il contributo complessivo a carico impresa dell’1% con decorrenza 1° gennaio 2003 (0,66% Ente Scuola-C.I.P.E.-T., 0,34% CPT).

Al termine di vigenza del presente C.c.p.l., in considerazione delle azioni individuate dalle Parti Sociali di cui ai punti 1. e 2., nel frattempo intraprese ed effettuate, i due Enti dovranno provvedere ai propri fabbisogni con la percentuale sopra indicata. Eventuali disavanzi realizzati nel percorso della messa a regime della riorganizzazione logistica-gestionale e della razionalizzazione economica-finanziaria saranno coperti con le riserve dell’Ente Scuola-C.I.P.E.-T.

Quanto sopra porta il contributo in parola a conformarsi alla previsione massima del C.c.n.l.

Le parti in sede di rinnovo del presente C.c.p.l. potranno valutare la possibilità di ripartire il contributo complessivo dell’1% tra Ente Scuola-C.I.P.E.-T. e CPT in misura diversa da quella stabilita dal presente contratto.

In tale circostanza le Parti potranno valutare di ridefinire l’entità del contributo in parola in funzione della riorganizzazione logistica-gestionale e della razionalizzazione economica e finanziaria effettuate e dei risultati ottenuti.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Quanto convenuto ai punti 1, 2 e 3 in termini di linee di indirizzo e di azioni da intraprendere è di diretta competenza e responsabilità delle Parti firmatarie del presente Accordo che, per il tramite della Commissione Intersindacale, ne daranno concreta attuazione nei tempi previsti, monitorandone periodicamente nell’arco di vigenza del presente C.c.p.l. l’andamento.

Quanto sopra nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle Presidenze, dei Comitati di Gestione, del Consiglio di Amministrazione e delle Direzioni degli Enti Paritetici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO all’Allegato B

 

 

Il progetto globale di ristrutturazione finalizzato alla ricollocazione di tutti gli Enti Paritetici in via Quarello sarà composto dalle seguenti fasi:

 

1) entro il 28 febbraio 2003  DIA per demolizioni interne;

 

2) entro il 30 aprile 2003  Progetto municipale per la richiesta di concessione edilizia;

 

3) entro il 30 settembre 2003  Inizio lavori;

 

4) entro il 31 ottobre 2004  Fine lavori.

 

Allegato C

 

 

CASSA EDILE

 

 

Premesso

- che le Parti considerano la Cassa Edile strumento idoneo all’assolvimento, sulla base del principio della mutualizzazione, degli oneri afferenti gran parte degli istituti contrattuali;

- che le Parti valutano l’importanza nel “sistema edilizia” che riveste la Cassa Edile per le risposte di carattere sociale che la stessa fornisce ai suoi utenti, in termini di prestazioni,

si conviene e stipula quanto segue.

La Cassa Edile dovrà continuare a perseguire gli scopi istituzionali provvedendo, inoltre, a gestire, con la contribuzione di seguito indicata, le prestazioni di previdenza e di assistenza, la mutualizzazione di oneri vari, ecc., nell’ambito delle razionalizzazioni apportate con il presente contratto.

 

1)  CONTRIBUZIONE

-  Contributo istituzionale Cassa Edile

Viene confermata la misura del 3%, di cui 5/6 a carico impresa e 1/6 a carico lavoratore, come previsto dall’art. 37 del vigente C.c.n.l.

-  Mutualizzazione oneri vari

Dal 1° gennaio 2003:  1,65% così composto:

- RLST:                                                                               0,20%

- Permessi sindacali e direttivo:                                             0,15%

-  Alla copertura dei fabbisogni di cui all’art. 7 lett. a),

b), c) e) e g) del C.c.p.l. 18 novembre 1997                       1,30%

 

2)  GESTIONE ISTITUZIONALE CASSA EDILE

Le Parti nello stabilire che il contributo istituzionale Cassa Edile del 3%, deve essere sufficiente ai fabbisogni della Gestione Istituzionale, convengono, in tal senso, di costituire, con decorrenza 1° gennaio 2003, un’apposita Commissione tecnica e di supporto della Commissione Intersindacale, che si potrà avvalere anche della dirigenza della Cassa Edile, denominata “Commissione Gestione Istituzionale Cassa Edile”, formata da nove membri, tre di nomina imprenditoriale e sei di nomina sindacale, effettuate dalla Commissione Intersindacale.

La “Commissione” avrà il compito, di monitorare la Gestione Istituzionale della Cassa Edile, e di evidenziare gli eventuali scostamenti della Gestione Istituzionale medesima, in contrasto con quanto stabilito al primo comma.

Al verificarsi degli eventuali scostamenti suddetti, le Parti, per il tramite della Commissione Intersindacale, anche sulla base delle indicazioni tecniche elaborate dalla “Commissione”, provvederanno, tempestivamente, ad apportare gli opportuni correttivi.

In materia di assistenza “Una Tantum” (25 anni), in fase di rinnovo del successivo contratto collettivo provinciale di lavoro, le Parti, verificata a tale data la consistenza delle riserve del Fondo speciale assistenza operai e delle risorse disponibili, potranno valutare di individuare un’apposito contributo, a carico impresa, nell’ambito delle attuali contribuzioni, a copertura dell’assistenza in parola.

 

3)  Rimborsi per protesi oculistiche, ortopediche ed acustiche

Per quanto riguarda le suddette protesi, con decorrenza 1° gennaio 2003, occorrerà che i lavoratori, come per le protesi dentarie e relative cure, oltre ai documenti già previsti, presentino alla Cassa Edile un apposito modulo, predisposto dalla stessa, compilato dal medico specialista competente. Quanto contenuto nel presente punto modifica gli accordi istitutivi riferiti alle prestazioni in parola.

 

 

4)  MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI

Indumenti di lavoro (tute e scarpe di protezione antinfortunistica)

Si conviene di costituire un’apposita Commissione che abbia come compito quello della gestione della fornitura di tute e scarpe ai lavoratori, con l’obiettivo di assicurare un livello qualitativo adeguato, compatibilmente con le risorse disponibili.

Assicurazione infortuni professionali

La Commissione Intersindacale entro il 31 dicembre 2003 effettuerà un’analisi concernente il contenuto della polizza infortuni professionali in termini di prestazioni erogate ai lavoratori.

Tale analisi sarà finalizzata ad evidenziare eventuali prestazioni, analoghe o coincidenti, a quelle già fornite dall’INAIL.

Le Parti alla luce dei dati così analizzati valuteranno gli eventuali correttivi da apportare al fine di evitare duplicazioni di prestazioni.

Resta inteso, fin d’ora, che le eventuali modifiche introdotte non dovranno comportare incrementi complessivi di costo.

Successivamente la Commissione Intersindacale effettuerà una studio riguardante la convenienza economica a che la Casssa Edile non si avvalga più della polizza suddetta, rimborsando direttamente i lavoratori.

 

*  *  *

Quanto contenuto nel presente accordo non prescinde dalle responsabilità della Presidenza, del Comitato di Gestione, e della Direzione della Cassa Edile.

 

Allegato D

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 

 

Art. 17

Trattamento di fine rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto, spettante agli operai, ai sensi dell’art. 34 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000, è accantonato in un apposito fondo denominato “Fondo Trattamento di fine rapporto degli operai edili ed affini della Provincia di Torino” affidato in autonoma gestione alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino, sulla base di una Convenzione stipulata tra le Organizzazioni Territoriali contraenti e la Cassa Edile medesima, a tutto il 31 dicembre 2003.

Il Fondo garantisce a tutti gli operai o agli aventi causa di ricevere, in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione del trattamento di fine rapporto accantonato nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti norme di legge.

I termini e le modalità per l’accantonamento del TFR sono disciplinati dall’apposito “Regolamento”.

Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 la percentuale posta a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del “Fondo” è confermata nella misura del 3% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetta ai contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Entro il 31 marzo 2003 le Parti valuteranno, con decorrenza 1° gennaio 2004, se il trattamento di fine rapporto, spettante agli operai, continuerà ad essere accantonato presso la Cassa Edile, adeguando la percentuale di cui al comma precedente o se le imprese provvederanno ad accantonarlo presso di sé, ai sensi dell’art. 34 sopra citato.

 

 

Allegato E

 

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

 

In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12, 39 e 47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000 – le parti sottoscritte tengono conto,avendo riguardo al territorio della provincia di Torino, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

-  numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;

-  numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;

-  numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

-  numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;

-  numero degli addetti nel settore iscritti nelle liste di mobilità;

-  attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;

-  visite nei cantieri effettuate dal CPT;

-  ore di formazione effettuate dall’Ente Scuola-C.I.P.E.-T.

 

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002 sulla base dei minimi di paga base e stipendi minimi mensili in vigore al 1° gennaio 2003.

 

La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2000/30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

 

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

 

Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

-  acquisendo i dati relativi agli indicatori;

-  acquisendo informazioni dall’Osservatorio sugli appalti, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;

-  individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

 

Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

 

Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

 

L’elemento economico territoriale di cui all’art. 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 decorre dal 1° gennaio 2003.

 

Relativamente all’anno 2003, gli importi orari e mensili definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale, sono i seguenti:

 

 

 

OPERAI DI PRODUZIONE

Dal 1° gennaio 2003

Valori orari

Dal 1° dicembre 2003

Valori orari

Operaio di quarto livello

0,44

0,56

Operaio specializzato

0,41

0,52

Operaio qualificato

0,37

0,47

Operaio comune

0,32

0,40

 

Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti

 

0,28

 

0,36

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

 

0,25

 

0,32

 

 

 

IMPIEGATI

Dal 1° gennaio 2003

Valori mensili

Dal 1° dicembre 2003

Valori mensili

1^ Categoria super

109,68

139,60

1^ Categoria

98,71

125,64

2^ Categoria

82,26

104,70

Impiegato di quarto livello

76,78

97,72

3^ Categoria

71,29

90,74

4^ Categoria

64,16

81,67

4^ Categoria primo impiego

54,84

69,80

 

 

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento.dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

 

Allegato F

 

 

orario di lavoro

 

 

 

Ai sensi dell’Accordo collettivo provinciale di lavoro 29 settembre 2000, con decorrenza 1° ottobre 2000 sono state soppresse dall’art. 1, “Orario di lavoro”, commi 1) e 2) del contratto integrativo provinciale di lavoro 18 novembre 1997 le parti concernenti la riduzione di orario prevista per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno.

Con la predetta decorrenza, pertanto, la durata dell’orario di lavoro in provincia di Torino è quella disciplinata dall’art. 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro

 

 

Allegato G

 

 

MENSA

 

 

Con decorrenza 1° gennaio 2003, l’indennità sostitutiva di mensa, prevista dal contratto integrativo provinciale di lavoro 18 novembre 1997, è elevata a € 0,30 (euro zero/trenta) orari per gli operai, ed a € 52,68 (euro cinquantadue/sessantotto) mensili per gli impiegati, con le stesse modalità di maturazione e di erogazione stabilite dal predetto contratto.

 

Allegato H

 

 

INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

 

 

Con decorrenza 1° gennaio 2003, l’indennità di trasporto, prevista dal contratto integrativo provinciale di lavoro 18 novembre 1997, è elevata a € 0,25 (euro zero/venticinque) orari per gli operai, ed a € 44,06 (euro quarantaquattro/sei centesimi) mensili per gli impiegati, con le stesse modalità di maturazione e di erogazione stabilite dal predetto contratto.

 

Allegato I

 

 

ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

 

 

 

Ai sensi dell’art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, il trattamento economico spettante agli operai per i titoli indicati nell’articolo medesimo (ferie e gratifica natalizia) è assolto, in Provincia di Torino, attraverso l’accantonamento presso la Cassa Edile, secondo le modalità in vigore, della percentuale complessiva del 18,50% (diciotto e cinquanta per cento), da calcolarsi, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le giornate festive, ad esclusione del 4 novembre, sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 12 del contatto integrativo provinciale di lavoro 18 novembre 1987, nonché sull’utile effettivo di cottimo.

 

Allegato L

 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

 

Premesso

-   che le Parti confermano l’importanza della Previdenza complementare, attuata con l’Accordo Nazionale del 29 gennaio 2000, quale strumento che, basato sul principio della volontaria adesione del lavoratore, eroga allo stesso un trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico;

-   che le Parti concordano, altresì, nel considerare il PREVEDI lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore

si conviene e stipula quanto segue.

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare abbia, in quanto sistema di interesse generale del settore, uno sviluppo adeguato e concertato a livello nazionale, convengono di attendere le necessarie determinazioni delle Parti Sociali nazionali, anche per quanto riguarda il ruolo delle Casse Edili e dell’eventuale mutualizzazione degli oneri a carico delle imprese.

 

Allegato M

 

DECORRENZA E DURATA

 

 

 

 

Il presente contratto integrativo provinciale di lavoro entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Torino, il 1° gennaio 2003 ed ha la durata e la scadenza che, per i contratti integrativi provinciali, saranno fissate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000.

 

Presa d’atto

 

 

 

In data 19 dicembre 2002 in Torino

 

 

 

Le Parti prendono atto che la Società PQRS, posseduta al 100% dall’Ente Scuola C.I.P.E.-T., essendo per sua natura una società commerciale pone una serie di problemi che dovranno per forza di cose essere risolti.

Innanzitutto svolgendo un’attività di certificazione sul calcestruzzo e sul ferro, effettua un servizio a pagamento per le imprese edili e quindi un’attività a titolo oneroso, al contrario dei servizi forniti dagli Enti paritetici.

In secondo luogo, non può essere gestita in modo paritetico, non essendo possibile, in relazione all’attività svolta, la partecipazione nel consiglio di amministrazione degli imprenditori edili.

Essendo del tutto evidente che la Società necessita di nuovi investimenti. per poter competere sul mercato e per poter crescere, tali risorse non possono provenire né dall’Ente Scuola-C.I.P.E.-T. né dagli altri Enti paritetici.

In funzione di quanto sopra, le Parti convengono che la Commissione Intersindacale entro il 31 marzo 2003 adotti una scelta definitiva in merito al riposizionamento della Società PQRS.

Letto, confermato e sottoscritto.