CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL 29.1.2000 PER I DIPENDENTI

DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

 

 

 

In data 24 marzo 2003 in Terni, presso la sede dell'Assindustria

 

T R A

 

-         la Sezione Costruttori Edili rappresentata dal proprio Presidente ing. Stefano Pallotta, assistito dal geom. Renzo Ratini e dall'Ing. Paolo Meriziola;

-         assistita dall'Assindustria di Terni, rappresentata dal dott. Sandro Magni e dal dott. Paolo Ferranti,

 

E, IN ORDINE ALFABETICO,

 

-         la FENEAL- UIL di Terni, rappresentata dai sigg.ri Bruno Marcelli e Stefano Paloni,

-         la FILCA-CISL di Terni, rappresentata dai sigg.ri .Enrico Borri e Paolo Cassetta,

-         la FILLEA-CGIL di Terni, rappresentata dai sigg.ri Ortenzio Matteucci e Gianni Imperio

 

che costituiscono la Federazione Unitaria Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni.

 

In attuazione del disposto degli artt.39 e 47 del ccnl  29.1.2000 per i dipendenti dalle Imprese edili ed affini è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo di quello nazionale sopracitato da valere nella Provincia di Terni per tutte le Imprese edili ed affini che svolgono le lavorazioni indicate nello stesso ccnl  29.1.2000 e per i lavoratori  da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di Committenze private.

 

PREMESSA

 

Le parti hanno proceduto preliminarmente ad una disamina dell'attuale situazione del settore delle costruzioni nella nostra provincia che ha fatto registrare nel quadriennio intercorso dalla stipula del contratto integrativo provinciale 26.2.1998 caratterizzato da un andamento positivo sia nell'edilizia abitativa che in quella delle opere pubbliche.

 

Rimane prioritario rilanciare il settore delle opere pubbliche puntando al completamento delle infrastrutture  ed all'avvio di quegli interventi volti a dotare il nostro territorio delle opere necessarie per il proprio sviluppo che già progettate sono in attesa di finanziamenti.

 

Occorre superare la contraddizione  che da una parte si riscontra un aumento della dimensione e dei costi delle opere e dall'altra si rileva una riduzione delle risorse disponibili per le opere pubbliche.

 

Si tende così a privilegiare la grande dimensione  e a dare priorità alle opere cosiddette strategiche, lontane dai nostri territori a danno di quelle ordinarie, viceversa così strategiche per il territorio.

 

Per quanto attiene il mercato privato immobiliare l'andamento nel 2002 ha mostrato una notevole vivacità con un incremento delle compravendite di abitazioni ed un aumento dei prezzi medi di acquisto.

 

La nuova produzione di abitazioni deriva in modo esclusivo da iniziative private dal momento che l'edilizia residenziale pubblica evidenzia segnali di flessione.

 

La conferma delle agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione potrà contribuire ad alimentare i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento di un patrimonio immobiliare quale il nostro in gran parte ricostruito all'inizio del dopoguerra o costituito da antichi borghi storici.

 

Lo scenario del nostro territorio, quindi, si presenta suscettibile di potenzialità ma ancora pieno di rischi che nascono da un mercato culturalmente inquinato dal lavoro sommerso e dalla concorrenza irregolare che penalizzano fortemente le imprese che operano in maniera corretta e trasparente. Di qui le parti sono impegnate ad arginare tale effetto degenerativo mediante proposte che passino anche attraverso il sistema degli Enti paritetici a sostegno della regolarità delle imprese che operano nel settore pubblico e privato.

 

In proposito potrà prevedersi il rilascio da parte della Cassa Edile dell'attestato di regolarità contributiva, previa la costituzione di uno sportello unico composto da INAIL, INPS e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di Convenzioni con i predetti Istituti. Tale attestazione potrà essere rilasciata anche attraverso uno specifico contrassegno da applicarsi all'esterno del Cantiere secondo modalità che saranno oggetto di specifica disciplina fra le parti.

 

In dette Convenzioni potrà altresì prevedersi che INPS, INAIL e gli altri Enti preposti alla vigilanza diano priorità a visite ispettive  sulle imprese non iscritte alle Casse Edili  e non in possesso degli attestati rilasciati dalle stesse. 

 

In tale ottica l'estensione del DURC ai lavori pubblici e privati  può costituire un importante strumento di garanzia per la trasparenza del settore e per il rispetto delle regole, secondo le previsioni del ccnl  29 gennaio 2002.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Le parti  nello spirito concertativo che ha sempre contraddistinto  le relazioni industriali locali per la salvaguardia delle imprese e per la tutela delle maestranze avvertono sempre di più la necessità di avere relazioni industriali più moderne e più adeguate alle nuove tendenze ed ai mutamenti del mercato.

 

Si conviene pertanto di effettuare incontri periodici tra le parti con cadenza di norma semestrale per dare attuazione a quanto previsto dal ccnl in tema di concertazione e di informazione.

 

In occasione di tali incontri il confronto tra le parti sociali sarà finalizzato alla definizione di comuni obiettivi su:

-         mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private ed alle previsioni di realizzazione delle opere;

-         mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali ed ai livelli di mobilità;

-         attività degli Enti paritetici territoriali nel campo degli adempimenti contributivi, della prevenzione infortuni e della formazione professionale in relazione ai fabbisogni occupazionali;

-         partecipazione, unitamente a possibili tavoli istituzionali, ad iniziative congiunte di contrasto al lavoro irregolare ed altri fenomeni distorsivi del mercato del lavoro.

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 

Le parti riconfermano la prioritaria importanza per il settore dell'edilizia della materia della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Per il miglioramento degli attuali livelli di prevenzione e della sicurezza sul lavoro le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, l'ampliamento dell'azione svolta dal Comitato Paritetico Territoriale, mediante una pluralità di iniziative formative ed informative, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni aventi medesimi fini. All'uopo potranno essere ricercate forme di finanziamento pubblico, aggiuntive rispetto alle risorse proprie del Comitato, che consentano anche una riduzione dei costi per le imprese che,  partecipando alle iniziative, dimostrino una effettiva volontà di intervenire concretamente sulla prevenzione antinfortunistica.

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Viene ribadito il ruolo centrale della Scuola Edile di Terni  per la preparazione professionale dei lavoratori del settore.

 

Al fine di arginare il preoccupante fenomeno della mancanza di manodopera qualificata e specializzata e la scarsa attrattiva del settore nei confronti delle giovani generazioni locali, occorre avviare un progetto rivolto a cittadini italiani provenienti dai territori a più alto indice di disoccupazione e a cittadini extracomunitari che contempli la possibilità di formazione ai mestieri, l'occupazione e la possibilità di residenza in loco per i rispettivi nuclei familiari.

 

Nell'ambito di detti progetti dovranno essere ricercate intese con  Enti ed Istituzioni locali per il reperimento di strutture e risorse  per rendere concrete le iniziative, elemento imprescindibile per la continuazione operativa delle nostre imprese per gli anni a venire.

 

In stretto collegamento con la disponibilità delle risorse pubbliche comunitarie, di quelle private provenienti da "FONDIMPRESA" o proprie, dovranno essere avviati progetti di formazione continua per la crescita professionale delle maestranze e, quindi, per aumentare i livelli di fidelizzazione al settore, ricorrendo, ove  possibili, a meccanismi di incentivazione.

 

Nella prospettiva della liberalizzazione e privatizzazione del collocamento, la Scuola Edile dovrà sempre più rivestire il ruolo di bacino di utenza per il mercato del lavoro del settore, sia in ingresso che in uscita.

 

A sostentamento di tali funzioni ed al rafforzamento delle iniziative, viene confermato il contributo  dell'1% della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 ccnl per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art.18.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

 

Viene confermata l'attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato R al ccnl  29.1.2000 come integrate dal punto VI) dell'Accordo 29.1.2002 tra ANCE ed FLC nazionale. Compatibilmente con le risorse della Cassa Edile potrà prevedersi una prestazione,  a favore dei lavoratori iscritti,  che li ristori,  con modalità che saranno oggetto di specifico accordo, dei costi per le protesi dentarie.

 

ORARIO DI LAVORO

 

Si da atto che dal 1° ottobre 2000 la nuova normativa contrattuale in tema di godimento dei permessi per riduzione di orario comporta il superamento della disciplina dell'istituto contenuta nell'art.3 del ccnl integrativo 26.2.1998. Di conseguenza, nel caso di riduzione o sospensione di lavoro, la concessione delle integrazioni salariali ordinarie sarà fino al limite massimo di 40 ore settimanali anche nei mesi di dicembre e gennaio.

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

A verifica e controllo dell'andamento del settore e dei suoi risultati riferiti al quadriennio 1998-2002, con riferimento agli indicatori e parametri individuati all'art.18 dell'integrativo territoriale 26.2.1998,  le Parti  concordano sulla sussistenza dei risultati per il mantenimento della misura in atto dell'elemento economico territoriale.

 

Inoltre, in conformità all'Accordo nazionale 29.1.2002,  l'elemento economico territoriale, di cui all'art.39 del ccnl 29.1.2000,  viene stabilito nelle misure e con le modalità e cadenze temporali di cui alla  tabella che segue.

 

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dall'art.2 del D.L. 25.3.1997, n.67, convertito della legge n.135/1997, le Parti tengono conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati sul territorio della provincia, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

-         numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e relativo monte salari;

-         numero dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

-         numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazione di avvio dei lavori;

-         numero delle ore complessivamente lavorate dagli addetti al settore e numero delle ore complessivamente autorizzate dall'INPS per CIG;

-         attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.

 

Gli indicatori ed i parametri sopra individuati saranno verificati nel mese di marzo di ciascun anno di durata del presente contratto integrativo al fine di valutare l'esistenza dei presupposti e delle condizioni che possono consentire la conferma dell'elemento economico territoriale in relazione all'andamento di detti indicatori.

 

 

 

 

 

 

 

 

1° MARZO 2003

 

                                                                                              Mensile                        Orario

Quadri e impiegato di 1^ super                                               109,69                        0,63

Impiegati di 1^                                                                         98,72                         0,57

Impiegati di 2^                                                            82,27                         0,48

Impiegati di 4° livello - Operai di 4° livello                               76,78                         0,44

Impiegati di 3° livello - Operai specializzati                              71,30                         0,41

Impiegati di 4° livello - Operai qualificati                                  64,17                         0,37

Impiegati di 4° livello (Primo Impiego) - Operai comuni           54,84                         0,32

Custodi Portinai Fattorini                                                        49,36                         0,29

Custodi Portinai Guardiani (con alloggio)                                 43,88                         0,25

 

1° MARZO 2004

 

                                                                                              Mensile                        Orario

Quadri e impiegato di 1^ super                                               139,60                        0,81

Impiegati di 1^                                                                        125,64                        0,73

Impiegati di 2^                                                            104,70                        0,61

Impiegati di 4° livello - Operai di 4° livello                               97,72                         0,56

Impiegati di 3° livello - Operai specializzati                              90,74                         0,52

Impiegati di 4° livello - Operai qualificati                                  81,67                         0,47

Impiegati di 4° livello (Primo Impiego) - Operai comuni           69,80                         0,40

Custodi Portinai Fattorini                                                        62,82                         0,36

Custodi Portinai Guardiani (con alloggio)                                 55,84                         0,32

 

 

MENSA

 

Con decorrenza 1° agosto 2003 l'indennità sostitutiva di mensa per operai ed impiegati è incrementata a euro 0,18 orarie, per tutte le ore di lavoro ordinario, effettivamente prestate.

Con decorrenza 1° marzo 2004 sarà elevata a 0,27 orarie e 0,30 dal 1° gennaio 2005.

Sull'indennità di mensa non va computata la percentuale di cui all'art.19 del ccnl 29.1.2000  in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto nelle aziende per lo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

DIARIA E TRASFERTA

 

Fermo restando quanto previsto dall'art.22 del ccnl 29.1.2000 e dall'art.9 del ccnl integrativo provinciale del 26.2.1998,  con effetto dal 1° aprile 2003 al lavoratore comandato in trasferta e che è alla guida degli automezzi aziendali per il trasferimento delle maestranze dalla sede aziendale o centro di raccolta fino al cantiere ubicato fuori dal Comune e ritorno, verrà corrisposto un compenso giornaliero a titolo di indennità viaggio così determinato:

-         euro 2,50 per cantieri distanti da 20 Km fino a 70 Km;

-         euro 3,00 da 71 Km a 100 Km;

-         euro 5,00 oltre 100 Km.

Le distanze sono valutate con l'itinerario più breve.

 

CASSA EDILE

 

Ad esito di un approfondito esame sull'andamento della gestione della Cassa Edile con riferimento ai vari fondi, tenuto conto dei fabbisogni economici  e delle prestazioni a favore degli iscritti, si conviene di unificare il contributo dell'anzianità professionale edile con quello dell'anzianità professionale edile straordinaria determinandolo nella misura del 2,60% a carico della ditta.

Con decorrenza 1° marzo 2003 il contributo per il Fondo di garanzia viene ridotto dal 3,36% al 2,36%.

Tali misure saranno da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 del ccnl 29.1.2000 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art.18.

 

INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

 

A decorrere dal 1° aprile 2003 viene riconosciuta una indennità oraria di disagio nella misura del 3%, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 ccnl per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate, agli operai impegnati a lavori eseguiti su pareti di roccia per installazione di reti metalliche e protettive (rocciatori) e a lavori eseguiti per la posa in opera di conglomerati bituminosi. Dal 1° gennaio 2004 tale indennità è incrementata al 5%.  Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto in azienda per gli stessi titoli.

 

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

 

Con riferimento all'art.24 del ccnl 29.1.2000 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre gli 800 mt.  sul livello del mare, è fissata nella misura del 10% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza, sull'elemento economico territoriale e sulla indennità territoriale di settore.

 

DECORRENZA E DURATA

 

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Terni a decorrere dal 1° marzo 2003, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dai singoli articoli ed ha la stessa durata prevista dagli artt.39 e 47 del ccnl 29.1.2000 del quale segue le sorti.

 

 

 

SEZIONE COSTRUTTORI EDILI                                       FILLEA CGIL

DELLA PROVINCIA DI TERNI

 

 

 

ASSINDUSTRIA TERNI                                                      FILCA CISL

 

 

 

                                                                                              FENEAL UIL