EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Terni

Data stipula: 26 febbraio 1998


Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001


Contratto territoriale per la provincia di Terni


Sommario:

- Premessa

- Sistema di informazione

- Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti

- Classificazione dei lavoratori, minimi di paga base oraria e di stipendi mensili

- Orario di lavoro

- Indennità territoriale di settore e premio di produzione

- Ferie

- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

- Indennità per lavori speciali disagiati

- Diaria e trasferta

- Formazione professionale

- Cassa Edile

- Comitato Paritetico Territoriale

- Quote di servizio sindacale

- Anzianità professionale edile

- Trattamento agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro

- Indumenti di lavoro

- Mensa

- Elemento economico territoriale

- Stampa e distribuzione

- Decorrenza e durata

- Clausola di rinvio

- Allegato A: Fac - simile di lettera dell'impresa

- Allegato B: Protocollo d'intesa

 

 

Il 26.2.1998 in Terni,

tra

- la Sezione Costruttori Edili;

- con l'intervento dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Terni;

e

- la Fe.N.E.A.L. - UIL;

- la FILCA - CISL;

- la FILLEA - CGIL;

che costituiscono la Federazione Unitaria Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni; con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori; in attuazione del disposto dell'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro, integrativo di quello nazionale sopracitato, da valere nella provincia di Terni per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nello stesso C.C.N.L. 5.7.1995 e per il personale da esse dipendente, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici, ovvero per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese medesime.

Premessa

Le parti hanno proceduto preliminarmente ad una disamina dell'attuale situazione del settore delle costruzioni nella nostra provincia, caratterizzato da una perdurante stagnazione sia nell'edilizia abitativa che in quella delle opere pubbliche.

È condivisa esigenza quella di rilanciare in termini nuovi il settore delle opere pubbliche, mirando in primo luogo a quegli interventi volti a dotare il nostro territorio di quelle infrastrutture a rete dai trasporti alle acque, alla realizzazione di grandi progetti di riqualificazione e manutenzione dei centri urbani, a quelli di bonifica ambientale e di difesa del suolo.

L'obiettivo comune rimane quello di riconvertire ed accelerare un processo di qualificazione dei progetti edili, di avviare le azioni di contrasto per aggredire le forme di lavoro irregolare, semplificare ed accelerare le procedure amministrative.

Tutto questo si rende ancor più necessario in presenza del contratto d'area che si sta definendo per il nostro territorio.

Le parti hanno ormai raggiunto piena consapevolezza che occorre un'azione di tutti coloro che operano nel settore per arginare un effetto degenerativo che pervade i meccanismi di regolamentazione del mercato e delle sue regole più elementari di libera concorrenza aprendo panorami estremamente inquietanti anche sulla sfera dell'ordine pubblico.

La garanzia di regolarità contributiva e contrattuale, di professionalità, di qualità nell'esecuzione delle opere costituisce la base prioritaria per il rilancio del settore.

Il patto di tutela e legalità così come proposto dall'autorità prefettizia, e che è attualmente al vaglio delle parti interessate, risulta un utile strumento di governo e controllo dei fenomeni sopra accennati. (Sommario )

Sistema di informazione

La Sezione Costruttori Edili e la Federazione dei lavoratori delle costruzioni attueranno una sessione semestrale territoriale finalizzata al confronto e discussione nonché alla definizione di comuni obiettivi in ordine a:

- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private ed alla previsione di realizzazione delle opere;

- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;

- attività degli Enti paritetici territoriali nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi e contrattuali.

Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche;

- edilizia non abitativa pubblica e privata;

- edilizia abitativa pubblica e privata.

Banca dati

Al fine di fornire alle imprese e agli operatori in generale del settore utili strumenti di conoscenza per le loro attività, si conviene di attivare presso la Cassa Edile un "Osservatorio del settore" che effettui il monitoraggio degli appalti che vengono banditi nel territorio provinciale e regionale connettendosi con le banche dati già esistenti e promuovendo altri metodi di informazione oggi non attivate con altri Istituti e/o Enti, quali INPS, INAIL, Comuni, Provincia, Regione, USL, ecc..

Analogamente dovrà essere istituito un Osservatorio che analizzi l'andamento del mercato del lavoro, promuovendo la crescita dei livelli occupazionali, favorendo l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impiego ottimale delle risorse professionali nel settore, la maggiore continuità dell'occupazione dei lavoratori.

All'uopo verranno istituite, presso la Cassa Edile, liste speciali di lavoratori che hanno precedentemente prestato attività lavorativa nel settore delle costruzioni o hanno conseguito la qualifica attraverso corsi di formazione, o siano comunque disponibili ad occuparsi nel settore delle costruzioni. (Sommario )

Art . 1 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti

Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995

In particolare si ribadisce la necessità a che le Imprese che affidano in appalto o in subappalto le lavorazioni rientranti nelle sfere di applicazione del citato contratto si attengano alle comunicazioni di cui al punto b) dell'art. 15 del contratto stesso, rigorosamente, nei termini previsti.

Nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente contratto, viene fornito:

- fac-simile di lettera che l'impresa appaltante o subappaltante deve inviare, ai sensi della surrichiamata disciplina, alla Cassa Edile e per conoscenza, agli Istituti previdenziali ed assistenziali, alla Sezione Costruttori Edili, nonché alla R.S.U. e in difetto alla F.L.C.;

- fac-simile di dichiarazione da parte dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al contratto collettivo nazionale di lavoro ed agli accordi integrativi provinciali, allo Statuto della Cassa Edile ed al relativo Regolamento, da trasmettere alla Cassa Edile ed alla R.S.U., ove costituita. (Sommario )

Art . 2 - Classificazione dei lavoratori, minimi di paga base oraria e di stipendi mensili

La classificazione dei lavoratori è effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 79, Regolamentazione comune del C.C.N.L. 5 luglio 1995. I minimi di paga base oraria attualmente in vigore risultano come segue:

Operai

Importi orari

a) Operai di produzione

Operaio di 4° livello

6.282,00

Operaio specializzato

5.833,29

Operaio qualificato

5.249,96

Operaio comune

4.487,14

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti (art. 6 C.C.N.L.)

4.038,43

c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6 C.C.N.L.)

3.589,72

 

I minimi di stipendio mensile attualmente in vigore risultano come segue:

Livello

Categoria

Stipendio

Quadri ed impiegati 1ª S

1.552.552

Impiegati di 1ª

1.397.297

Impiegati di 2ª

1.164.414

Impiegato ass. tecnico (ex 3ª cat.)

1.086.786

Impiegati di 3ª

1.009.159

Impiegati di 4ª

908.243

Impiegati di 4ª - primo impiego

776.276

(Sommario )

Art . 3 - Orario di lavoro

La durata dell'orario di lavoro degli operai è quella stabilita dalle norme contenute negli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 con le deroghe ed eccezioni ivi richiamate.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, terzo comma, lett. a), del C.C.N.L. 5 luglio 1995, le parti convengono quanto segue:

- le 40 ore di riduzione di orario previste dall'art. 5, lett. b), del vigente C.C.N.L., saranno godute nei seguenti giorni per i quattro anni di validità del presente contratto:

anno 1998 - 24, 29, 30, 31 dicembre e 4 gennaio 1999;

anno 1999 - 24, 29, 30, 31 dicembre e 3 gennaio 2000;

anno 2000 - 22 e 29 dicembre e 2, 3 e 4 gennaio 2001;

anno 2001 - 24, 28 e 31 dicembre e 2 e 3 gennaio 2002.

- in relazione a quanto sopra, qualora le imprese dovessero comunque richiedere la prestazione lavorativa nelle giornate suindicate, l'eventuale ricorso alla CIG per maltempo sarà inibito. (Sommario )

Art . 5 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

In base a quanto previsto alla nota a verbale dell'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l'indennità territoriale di settore per il personale operaio resta fissata nelle seguenti misure orarie:

Qualifiche

Importi

Operaio 4° livello

1.086,32

Operaio specializzato

1.004,56

Operaio qualificato

908,52

Operaio comune

796,42

Custodi, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti

696,62

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

607,87

In base a quanto previsto alla nota a verbale dell'art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 il premio di produzione per il personale impiegatizio resta fissato nelle seguenti misure mensili:

Qualifiche

Importi

Impiegato 1ª categoria S

257.882

Impiegato 1ª categoria

241.346

Impiegato 2ª categoria

199.032

Assistente tecnico (ex 3ª cat.)

172.450

Impiegato 3ª categoria

156.285

Impiegato 4ª categoria

141.155

Impiegato 4ª - primo impiego

122.340

(Sommario )

Art . 6 - Ferie

Con riferimento al quarto comma dell'art. 16 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 le imprese, salvo i casi di obiettivo impedimento, disporranno il godimento di due settimane di ferie in concomitanza del ferragosto di ciascun anno.

Il restante periodo feriale verrà concesso, su richiesta dei singoli lavoratori, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive delle imprese e previa intesa con la R.S.U. (Sommario )

Art . 7 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sarà assolto, in conformità di quanto stabilito dall'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 con la corresponsione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Terni della percentuale complessiva pari al 23,45% da calcolare secondo le modalità previste dal surrichiamato C.C.N.L.

La suddetta percentuale risulta così composta:

- ferie 8,50%

- gratifica natalizia 10,00%

- riposi annui 4,95%

Con riferimento all'ottavo e nono comma del citato art. 19, il trattamento economico suddetto, spettante agli operai per i periodi di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto, verrà assolto dalle Imprese in conformità alle disposizioni di cui all'allegato F al C.C.N.L. 5 luglio 1995 (Sommario )

Art . 8 - Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate saranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995

Gruppo A

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quanto le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) = 4%

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) = 5%

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango = 5%

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario = 8%

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume = 8%

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe = 8%

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente con vapore con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio = 10%

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio = 10%

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta, infine, per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai, degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività = 11%

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) = 12%

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio = 13%

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre = 13%

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti = 16%

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) = 16%

15) Lavori su scale aeree tipo Porta = 17%

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso = 17%

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri = 19%

18) Lavori per fognature nuove in galleria = 19%

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri 3 = 20%

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti = 21%

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri = 22%

22) Lavori in pozzi neri preesistenti = 27%

Gruppo B

Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio = 46%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione = 26%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili = 18%

Al personale addetto alla costruzione di gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco verrà corrisposta una ulteriore indennità del 15%

Gruppo C

Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri = 54%;

b) da oltre 10 a 16 metri = 72%;

c) da oltre 16 a 22 metri = 120%;

d) oltre 22 metri = 180%.

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca in più o meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri. (Sommario )

Art . 9 - Diaria e trasferta

Ai sensi di quanto previsto alla lettera A), secondo comma, dell'art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 la diaria ivi prevista viene riconosciuta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso ove presta normalmente ed al quale sarà riadibito al termine della comandata, secondo le misure ed i limiti territoriali sotto indicati:

- 3% per comandate in un cantiere situato oltre 6 Km e sino a 10 Km da quello per il quale è stato assunto ed ubicato nel Comune ove ha sede l'Impresa;

- 10% per comandate in un cantiere situato oltre 10 km e sino a 20 Km;

- 14% per comandate in un cantiere situato oltre 20 km

La diaria come sopra graduata viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995

La diaria non è dovuta nel caso in cui le predette distanze si trovino all'interno del comune ove è ubicata la sede dell'impresa o che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

In caso di pernottamento in luogo, l'Impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle relative spese, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma. (Sommario )

Art . 10 - Formazione professionale

In relazione a quanto previsto al quarto comma dell'art. 93 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 il contributo per la formazione professionale viene confermato nella misura complessiva dell'1% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 dello stesso contratto nazionale di settore così come previsto dall'Accordo territoriale 8.6.1994

Il versamento di detto contributo deve essere effettuato alla Scuola per l'Istruzione Professionale dei lavoratori edili della Provincia di Terni, secondo le norme dello Statuto e relativo Regolamento della Scuola stessa.

La misura del contributo potrà essere variata dalle parti stipulanti il presente Accordo, sulla base delle risultanze di gestione. (Sommario )

Art . 11 - Cassa Edile

Con riferimento all'art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dell'Accordo territoriale 29.7.1996, il contributo dovuto alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Terni resta fissato nella misura del 2,50% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del citato Contratto nazionale, di cui il 2,16% a carico dell'impresa e lo 0,34% a carico dell'operaio.

A conferma delle intese di cui all'Accordo 8 giugno 1994 e persistendone le motivazioni e le finalità ivi indicate, la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Terni continuerà a provvedere al sostentamento del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro di cui all'art. 12 del presente contratto integrativo provinciale di lavoro, in modo da garantirne un funzionamento adeguato e costante per il conseguimento dei suoi scopi.

La Cassa Edile inoltre provvederà a rimborsare alle imprese gli oneri sopportati per la concessione dei permessi retribuiti ai dirigenti, delle rappresentanze sindacali unitarie nonché ai lavoratori che siano membri dei sindacati provinciali della categoria. Le misure e le modalità del rimborso sono stabilite da apposito accordo collettivo provinciale di lavoro che forma parte integrante del presente contratto.

Infine, a decorrere dalla data del presente accordo il contributo "Anzianità Professionale Edile" ordinario viene ridotto dal 5,40% al 4,90% (Sommario )

Art . 12 - Comitato Paritetico Territoriale

Le parti, nel dare atto che il Comitato Paritetico Territoriale si è costituito ed ha esplicato la propria attività sin dal 3 marzo 1988, si impegnano ad approvare lo Statuto, secondo la bozza predisposta dagli Organismi paritetici nazionali e contenuta nell'allegato D) del C.C.N.L. 5 luglio 1995, entro il 30 giugno 1998 (Sommario )

Art . 13 - Quote di servizio sindacale

Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 le quote di servizio sindacale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti da Imprese edili ad affini della provincia di Terni, istituite già con l'accordo collettivo provinciale 15 giugno 1964, restano confermate nella misura dello 0,50% per i datori di lavoro e dello 0,50% per i lavoratori da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 maggiorati del 23,45%. La quota a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile.

Le quote di servizio sindacale debbono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza unitamente con gli altri adempimenti concernenti la Cassa Edile medesima.

Le modalità per la loro ripartizione tra le Associazioni sindacali contraenti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera restano quelle stabilite nella Convenzione del 22 luglio 1964, intervenuta tra le stesse Associazioni sindacali e la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Terni. È consentita inoltre la facoltà degli operai di cedere alle Associazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe o secondo le modalità che verranno determinate dalle Associazioni nazionali di categoria - ai sensi del secondo comma dell'art. 38 del C.C.N.L. - un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Resta, inoltre, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. una quota nazionale di servizio sindacale in misura pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. maggiorati del 23,45% per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai. L'importo della quota nazionale di servizio a carico degli operai è trattenuto dal datore, di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla Cassa Edile con la periodicità e le altre modalità per il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo.

Il gettito complessivo della quota nazionale di servizio sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANCE e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali stipulanti di parte operaia.

La Cassa Edile provvederà a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.

Le parti si danno atto che la disciplina del presente articolo costituisce piena ed integrale attuazione dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Sommario )

Art . 14 - Anzianità professionale edile

Il contributo a carico delle Imprese, per gli oneri connessi alla disciplina dell'Istituto Anzianità Professionale Edile (erogazione annuale di cui all'allegato C del C.C.N.L. 5.7.1995 è stabilito nella misura del 4,90% con decorrenza 1° marzo 1998 mentre la misura del contributo per l'Anzianità Professionale Edile straordinaria, resta confermato nella misura del 2%, entrambe da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico delle festività di cui all'art. 18 del citato Contratto nazionale. (Sommario )

Art . 15 - Trattamento agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro

Agli operai specializzati e qualificati con mansioni di muratori, ferraioli e carpentieri, che vengono assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, sarà corrisposta, a mero titolo risarcitorio, una indennità di L. 22 orarie, limitatamente alle ore di effettivo servizio prestato.

Ai loro aiutanti sarà invece riconosciuto, al medesimo titolo, una indennità di L. 8 orarie. (Sommario )

Art. 16 - Indumenti di lavoro

Entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare le Imprese dovranno fornire agli operai dipendenti una tuta da lavoro composta da giubbetto e due pantaloni.

Per le imprese proprie iscritte, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Terni provvederà alla suddetta fornitura nei termini sopra precisati, restando l'obbligo in capo alle aziende di comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno alla Cassa Edile stessa, a mezzo raccomandata ed ai soli fini della individuazione delle diverse taglie, l'elenco nominativo dei propri operai aventi diritto, con l'indicazione delle relative taglie. (Sommario )

Art . 17 - Mensa

Con decorrenza 1° gennaio 1998 l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai ed impiegati è incrementata a L. 100 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale, effettivamente prestate.

Con decorrenza 1° gennaio 2000 l'indennità subirà un ulteriore incremento di L. 50 orarie. (Sommario )

Art . 18 - Elemento economico territoriale

In applicazione agli articoli 39 lettera d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e degli accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 viene determinato l'elemento economico territoriale nella misura massima, a regime, del 7% rispettivamente dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, avuto riguardo al territorio della nostra provincia e tenendo conto dell'andamento dei settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e relativo monte salari;

- il numero dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- il numero e l'importo complessivo delle concessione edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- il numero delle ore complessivamente lavorate dagli addetti al settore ed il numero delle ore complessivamente autorizzate dall'INPS di cassa integrazione;

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.

La misura dell'elemento economico territoriale viene quindi determinata secondo gli importi e le decorrenze riportate nelle seguenti tabelle:

Qualifiche

Mensile

Orario

Dal 1° gennaio 1998

Quadri e impiegato di 1ª S

77.628

448,71

Impiegati di 1ª

69.865

403,84

Impiegati di 2ª

68.221

336,53

Impiegati di 4° livello - Operai 4° livello

54.339

314,09

Impiegati 3° livello - Operai specializzati

50.458

297,66

Impiegati 4° livello - Operai qualificati

45.412

262,49

Impiegati 4° - I° Impiego - Operai comuni

38.814

224,35

Custodi, portinai, fattorini

34.932

201,91

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

31.050

179,47

Dal 1° gennaio 1999

Quadri e impiegato di 1ª S

108.679

628,20

Impiegati di 1ª

97.811

565,38

Impiegati di 2ª

81.509

471,15

Impiegati di 4° livello - Operai 4° livello

76.075

439,74

Impiegati 3° - Operai specializzati

70.641

408,33

Impiegati 4° - Operai qualificati

63.577

367,50

Impiegati 4° - I° Impiego - Operai comuni

54.339

314,10

Custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

Custodi, portinai guardiani (con alloggio)

43.471

251,28

Per la verifica ed il controllo dell'andamento del settore e dei suoi risultati con riferimento agli indicatori sopra individuati, le parti effettueranno incontri di norma nel mese di settembre e di marzo di ciascun anno di durata del presente contratto integrativo, ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche su richiesta di una delle parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è stata stabilita in coerenza a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 della legge 23.5.1997, n. 135 (Sommario )

Art . 19 - Stampa e distribuzione

A cura del Gruppo Costruttori Edili costituito in seno all'Assindustria di Terni, sarà stampata e distribuita a tutti i lavoratori dipendenti dalle Imprese ad esso aderenti una copia del presente accordo.

In detta pubblicazione verranno altresì descritte le provvidenze ed i servizi erogati dalla Cassa Edile, dalla Scuola Edile e dal Comitato Paritetico, nonché una nota illustrativa sulle finalità e funzionamento degli stessi Enti. (Sommario )

Art . 20 - Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Terni a decorrere dal 1° gennaio 1998, salvo le diverse decorrenze previste, ed avrà una durata quadriennale. (Sommario )

Art . 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto integrativo valgono le norme del C.C.N.L. 5 luglio 1995 (Sommario )

Allegato "A"

A) Fac - simile di lettera dell'impresa o subappaltante alla cassa edile, ai dirigenti delle R.S.U. di cantiere, alla sezione costruttori edili e, per conoscenza, agli istituti previdenziali ed assicurativi

Alla Cassa Edile di .............................

Ai dirigenti delle R.S.U. di cantiere

o in loro assenza alla F.L.C. provinciale

Alla Sezione Costruttori Edili di ...........

All'INPS di ........................................

All'INAIL di ........................................

Oggetto: C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili: appalto e subappalto.

La sottoscritta Impresa ................................................... ai sensi e per gli effetti della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti contenuta nel C.C.N.L. 5 luglio 1995, per i lavoratori dipendenti da imprese edili, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti ed Enti in indirizzo, di aver affidato all'Impresa .......................... per il cantiere di ........................................ i lavori .........................

Per tali lavori, che avranno una durata presumibile di ................ l'Impresa ..................... impiegherà circa n. ........ unità lavorative.

A norma delle previsioni del C.C.N.L. alla Cassa Edile ed alle R.S.U. di cantiere, si allega la dichiarazione rilasciata dall'Impresa che eseguirà i lavori.

(timbro e firma ...)

B) Fac-simile di dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al C.C.N.L. ed agli accordi integrativi locali

Alla cassa edile di ............

alla R.S.U.

La sottoscritta Impresa ............................................................................ con sede in ... dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ................. ha assunto l'esecuzione, per conto dell'Impresa ................. dei lavori di ................. presso il Cantiere di .................

La sottoscritta Impresa si impegna ad assicurare al personale operaio ed impiegatizio, che adibirà alle lavorazioni oggetto del succitato appalto (o subappalto) e per tutta la durata delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da Imprese edili e relativi accordi locali.

L'Impresa stessa si impegna inoltre ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dalla predetta regolamentazione collettiva nazionale e provinciale nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile. (Sommario )

Allegato B

Prefettura di Terni

Protocollo d'intesa

per una comune strategia in materia di sicurezza sul lavoro e per prevenire gli effetti esclusivi e distorsivi del sistema degli appalti.

Il Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione di Terni, il Comitato per il Coordinamento degli interventi a tutela dei diritti dei lavoratori, la Provincia di Terni, il Comune di Terni e gli altri Comuni della Provincia di Terni, le Comunità Montane della Provincia di Terni, le Aziende Sanitarie Locali della Provincia di Terni, l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, l'Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Terni, le Organizzazioni Sindacali Provinciali, le Associazioni dei datori di lavoro e dei vari comparti produttivi.

Premesso

- che nell'ambito del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione opera, quale articolazione specializzata, il "Comitato per il coordinamento degli interventi a tutela dei diritti dei lavoratori", costituito con decreto prefettizio n. 1625/9.C.1 Gab. del 17.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in seguito al ripetersi di infortuni, spesso mortali, sul lavoro, il predetto Comitato ha elaborato una serie di proposte operative per infrenare l'escalation del fenomeno, tra le quali:

- l'acquisizione di notizie sugli appalti pubblici aggiudicati nella provincia di Terni;

- l'effettuazione di visite ispettive congiunte U.S.L. e Ispettorato del Lavoro;

- maggiori investimenti da parte delle imprese per l'attività di formazione e informazione degli addetti; per la qualificazione; per l'attività di controllo interno, in particolare in quelle aziende a forte decentramento produttivo; per l'organizzazione societaria;

- che lo stesso "Comitato Paritetico delle Commissioni Lavoro della Camera e del Senato", incaricato di svolgere un'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nel corso del sopralluogo svolto a Terni in data 17.2.1997, ha evidenziato la drammaticità del problema e la necessità di una strategia di interventi a tutto campo, rilevando alcune priorità sul piano puramente operativo tra le quali:

- l'attivazione di forme di coordinamento;

- il potenziamento, quantitativo e qualitativo, di tutti gli organismi di sorveglianza prevenzionale e un forte impegno contro i fenomeni più gravi anche ai fini della sicurezza (lavoro nero, caporalato, lavoro irregolare, ecc.);

- che, dopo vari approfondimenti nel corso di altrettante riunioni convocate dal Prefetto di Terni, si è convenuto sull'opportunità e sull'utilità di predisporre un "Protocollo d'intesa" quale impegno comune tra tutti i soggetti direttamente ed indirettamente interessati alle problematiche della sicurezza negli ambienti di lavoro e degli appalti;

Condividendo

- che l'idea di un nuovo sviluppo per l'occupazione pone alle Parti Sociali l'obiettivo della lotta al lavoro irregolare e all'abusivismo nel lavoro autonomo forme di attività che ostacolano la trasparenza del mercato e pongono seri limiti alla crescita occupazionale;

Considerato

- che la Provincia di Terni, i Comuni della Provincia di Terni e tutte le altre stazioni appaltanti della Provincia di Terni intendono continuare a perseguire l'obiettivo della trasparenza negli appalti pubblici, anche in ragione della più generale fase della ricostruzione che si avvierà nelle zone della Regione Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997;

Valutata la necessità, l'utilità e l'urgenza

- di approntare nuovi strumenti che si aggiungano e migliorino quelli esistenti in materia di trasparenza degli appalti e di lotta al lavoro irregolare, favorendo la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste progettuali, sia in termini di qualità sia in termini di capacità professionali e di rispetto delle norme sui diritti dei lavoratori;

Considerato

- che per il raggiungimento di tali finalità, grazie anche alla qualificata funzione di stimolo, sensibilizzazione e coordinamento svolta dalla Prefettura di Terni in ambito provinciale, sono state definite apposite intese proiettate al perseguimento di una sinergica strategia d'azione;

Ritenuto

- che solo attraverso iniziative coordinate è possibile arginare il triste primato degli infortuni sul lavoro ed eliminare le distorsioni che connotano il sistema degli appalti;

Rilevato

- che le iniziative da assumere possono ulteriormente e utilmente sviluppare le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di trasparenza negli appalti, di libera concorrenza e di rispetto dei diritti dei lavoratori;

- che si rende, quindi, opportuno definire un'azione coordinata di tutti i soggetti istituzionali, stazioni appaltanti e parti sociali, ciascuno nell'ambito delle proprie specificità e competenze, con l'obiettivo di qualificare il sistema degli appalti di opere, servizi e forniture, attraverso la trasparenza delle relative procedure, e di sviluppare appropriate misure per contrastare il lavoro nero o irregolare;

- che, per assicurare la più ampia diffusione delle iniziative che si intendono promuovere con il presente Protocollo, e per realizzare il monitoraggio dei risultati conseguiti, si appalesa opportuna la costituzione di specifici "tavoli" a livello provinciale che vedano la presenza delle istituzioni e delle parti sociali;

Con riferimento

- al quadro costituito dalle normative vigenti che disciplinano integralmente la materia riguardante la tutela dei lavoratori, ritenendo il tema della sicurezza un dovere morale oltre che giuridico e

Con l'obiettivo prioritario

- di adottare una sinergica politica di prevenzione nei contesti di lavoro ove il rischio infortunistico assume una rilevante incidenza;

- di definire una strategia prettamente operativa con la fissazione di un percorso concordato di interventi;

- di applicare i sistemi di controllo preliminare di affidabilità delle Imprese aspiranti agli appalti;

- di invitare i committenti ad un'opera più minuziosa di informazione della controparte sui rischi lavorativi e sulle misure di salvaguardia e quindi attuare un'attività di coordinamento ed armonizzazione delle misure preventive e protettive;

- di inserire gli obblighi della sicurezza come ogni altra obbligazione mediante "condizioni generali" (appalti privati e capitolati speciali);

- di pianificare la sicurezza in ogni fase di lavoro;

- di coordinare i diversi enti di vigilanza nel pieno rispetto della legge regionale n. 27 del 12 agosto 1994 ("Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili");

Art. 1

Le Parti si impegnano

1. - A definire, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente "Accordo-Quadro", separati schemi di "Protocollo di Settore" ed un Vademecum delle procedure da seguire per gli appalti di opere pubbliche, servizi e forniture, i quali dovranno contenere criteri uniformi a garanzia della qualità, della trasparenza, della professionalità e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

La definizione dei "Protocolli di Settore" sarà curata da una Speciale Commissione Tecnica composta da un Rappresentante per ciascuna delle Parti firmatarie.

Tali "Protocolli di Settore" dovranno conformarsi ai seguenti principi fondamentali:

a) indicazione dell'obbligo di rispettare integralmente il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, agli eventuali accordi integrativi e gli adempimenti verso gli Enti Bilaterali, ove esistenti, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti che dei Soci lavoratori delle Cooperative, nonché l'applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, art. 4 - comma 2 - lettere A, B, C; artt. 18, 19, 20; e del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 (c.d. "Direttiva Cantieri");

b) impegno della stazione appaltante, ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, a fare riferimento a quanto previsto al punto precedente, tenendo conto comunque dei costi di gestione e dell'utile d'impresa;

c) impegno della stazione appaltante ad adottare, nell'esperimento di gare di appalto, laddove previsto dalla normativa vigente, il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa intendendolo più adeguato per una maggiore qualità del servizio e/o dell'opera e/o della fornitura, non essendo il ribasso sul prezzo l'unico parametro di valutazione;

d) impegno della stazione appaltante ad applicare tutte le norme vigenti nel caso di mancata osservanza da parte dell'azienda aggiudicataria delle clausole previste nel capitolato di appalto;

e) impegno della stazione appaltante a prevedere modalità di controllo in corso di esecuzione per verificare il rispetto del capitolato, la regolarità dell'impresa e dei relativi adempimenti e la persistenza del carattere di mutualità delle Società Cooperative;

f) impegno della stazione appaltante al rispetto dei termini di pagamento stabiliti;

g) impegno delle aziende aggiudicatarie degli appalti ad inserire, negli eventuali contratti di subappalto, gli obblighi di sicurezza e le cc.dd. "clausole sociali", richiamate nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 13 maggio 1986, n. 880;

h) impegno delle aziende aggiudicatarie a trasmettere, ogni 4 mesi, le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sulla base di quanto previsto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55;

i) impegno delle aziende aggiudicatarie ad attestare, con propria dichiarazione, ogni 4 mesi, l'avvenuto pagamento dei salari e stipendi ai propri dipendenti.

2. - A creare un "Osservatorio Provinciale sugli Appalti" per favorire la circolazione delle informazioni fra gli operatori del settore e consentire il monitoraggio delle gare di appalto attraverso uno stretto collegamento con l'Osservatorio dei Lavori Pubblici, individuato dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, e con l'Osservatorio Regionale istituito dall'art. 6 della legge Regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito dell'Osservatorio dovrà essere prevista una valutazione di profilo dei vari comparti, pubblico e privato, attraverso indicatori che saranno comunemente individuati dalle parti firmatarie.

A tale ultimo riguardo, i seguenti punti fungeranno da indirizzi generali, che potranno essere ampliati ove ritenuto opportuno:

a) ricercare, attraverso la consultazione di opportuni indici, o indice, comparti che necessitano di particolare attenzione e/o approfondimento;

b) stabilire sinergie con i Comitati paritetici costituiti sulla base dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 626/94;

c) gli organi preposti alla vigilanza dovranno confrontarsi con le Istituzioni Pubbliche ai fini di interesse generale sulla sicurezza;

d) pianificare la sistematicità dei controlli congiunti;

e) prevedere controlli che tengano conto di particolari concentrazioni di lavoro, in alcuni periodi dell'anno;

f) pervenire ad un costante aggiornamento, previe opportune intese con il Comitato per il coordinamento degli interventi a tutela dei diritti dei lavoratori, dell'andamento infortunistico della Provincia, anche mediante la conoscenza della mappa del rischio, delineata con l'analisi dei dati INAIL;

g) impegno da parte delle imprese committenti di eseguire verifiche e - controlli preliminari più incisivi di affidabilità delle imprese aspiranti all'appalto (art. 7 D.Lgs. 626/94 e L. 109/94)

Art. 2

Le stazioni appaltanti si impegnano

1. - Ad escludere dalla partecipazione alle gare di appalto le Aziende che non siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza.

2. - A predisporre, oltre alle modalità di controllo di cui al precedente art. 1 - comma 1 - lett. e), verifiche in corso di esecuzione dei lavori sulla regolarità dell'Impresa e dei relativi dipendenti, anche attraverso le diverse competenze degli organi di vigilanza, USL, INPS, INAIL, Enti Bilaterali e Direzione Provinciale del Lavoro.

3. - A prevedere, nell'affidamento degli incarichi tecnici, a carico dei Direttori dei Lavori, l'obbligo di verificare, in sede di emissione dei certificati di pagamento, gli avvenuti versamenti di cui all'art. 1 - comma 1 - lett. h).

4. - A segnalare, in caso di inottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente, all'Ordine o al Collegio professionale di appartenenza gli iscritti inadempienti, per l'eventuale adozione di provvedimenti di natura deontologica;

Art. 3

La provincia di Terni si impegna

1. - A promuovere la costituzione, d'intesa con la Prefettura di Terni, gli altri enti locali territoriali, le parti sociali, gli enti bilaterali, gli enti economici, dell'Osservatorio Provinciale sugli Appalti di cui all'art. 1 - comma 2 - che funga anche da organismo di supporto e di informazione in materia di appalti e sicurezza sul lavoro.

2.- A valutare la possibilità di favorire un processo di delega ai propri Uffici da parte delle altre Stazioni appaltanti per quei lavori o forniture che lo consentono, per ragioni di natura tecnico-giuridica o di gestione delle procedure e con riferimento alla qualificazione delle imprese.

3.- A promuovere la costituzione, assumendone il coordinamento, di specifici "tavoli" a livello provinciale, al fine di assicurare la più ampia diffusione delle iniziative che si intendono promuovere e per realizzare il monitoraggio dei risultati conseguiti.

Art. 4

La prefettura di Terni si impegna

1. - A coordinare la Commissione Tecnica di cui all'art. 1 - comma 1;

2. - A mettere a disposizione dell'Osservatorio Provinciale sugli Appalti la propria Banca Dati sulla "rilevazione degli appalti pubblici" (Modelli G.A.P. e Sub-Appaltatori).

3. - A svolgere un'azione costante di verifica dei contenuti del presente Protocollo, raccogliendo eventuali proposte di modifica e di integrazione, promuovendone l'aggiornamento tempestivo, specie in presenza di novità legislative e regolamentari che ne alterino o ne rendano superati i contenuti stessi.

4. - A sollecitare tutti gli enti appaltanti operanti in ambito provinciale che, per qualsiasi motivo, non intervengano alla stipula del presente Protocollo, ad aderirvi anche successivamente e ad adottare gli atti di propria competenza ai fini del suo recepimento, fatte salve le autonome responsabilità dei funzionari ed ogni altro obbligo previsto dalla vigente normativa ordinaria o di dettaglio.

Art. 5

Durata e verifiche

1. - Il presente Protocollo ha durata triennale e sarà sottoposto a periodiche verifiche.

2. - In ogni caso la prima verifica sarà effettuata trascorsi quattro mesi dalla sua sottoscrizione.

Terni, 3 marzo 1998

p. Il Comitato Provinciale della P.A. di Terni

Il Prefetto di Terni Francesco Raiola ...

p. Il Comitato per il Coordinamento degli interventi a tutela dei diritti dei lavoratori

Il Direttore Provinciale del Lavoro di Terni Claudio A. Jacchini ...

p. La Provincia di Terni

Il Vice Presidente Gianni Pelini ...

Il Sindaco del Comune di Terni ...

Il Sindaco del Comune di Orvieto ...

Il Sindaco del Comune di Narni ...

Il Sindaco del Comune di Amelia ...

Il Sindaco del Comune di Acquasparta ...

Il Sindaco dei Comune di Allerona ...

Il Sindaco del Comune di Alviano ...

Il Sindaco del Comune di Arrone ...

Il Sindaco del Comune di Attigliano ...

Il Sindaco del Comune di Avigliano Umbro ...

Il Sindaco del Comune di Baschi ...

Il Sindaco del Comune di Calvi dell'Umbria ...

Il Sindaco del Comune di Castel Giorgio ...

Il Sindaco del Comune di Castel Viscardo ...

Il Sindaco del Comune di Fabro ...

Il Sindaco del Comune di Ferentillo ...

Il Sindaco del Comune di Ficulle ...

Il Sindaco del Comune di Giove ...

Il Sindaco del Comune di Guardea ...

Il Sindaco del Comune di Lugnano in Teverina ...

Il Sindaco del Comune di Montecastrilli ...

Il Sindaco del Comune di Montecchio ...

Il Sindaco del Comune di Montefranco ...

Il Sindaco del Comune di Montegabbione ...

Il Sindaco del Comune di Monteleone D'Orvieto ...

Il Sindaco del Comune di Orticoli ...

Il Sindaco del Comune di Parrano ...

Il Sindaco del Comune di Penna in Teverina ...

Il Sindaco del Comune di Polino ...

Il Sindaco del Comune di Porano ...

Il Sindaco del Comune di San Gemini ...

Il Sindaco del Comune di San Venanzo ...

Il Sindaco del Comune di Stroncone ...

Il Presidente della Comunità Montana "Valle del Nera e Monte San Pancrazio" di Terni ...

Il Presidente della Comunità Montana dell'Amerino "Croce di Serra" di Guardea ...

Il Presidente della Comunità Montana "Monte Peglia e Selva di Meana" di San Venanzo ...

Il Direttore Generale dell'A.S.L. n. 5 di Terni ...

Il Direttore Generale dell'A.S.L. n. 4 di Orvieto ...

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ...

Il Direttore dell'Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Terni ...

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

- C.G.I.L. ...

- C.I.S.L. ...

- U.I.L. ...

- C.I.S.A.L. ...

- U.G.L. ...

La Federazione Lavoratori delle Costruzioni ...

Il Presidente dell'Assindustria di Terni ...

Il Presidente della Confcommercio di Terni ...

Il Presidente della Confesercenti di Terni ...

Il Presidente della C.N.A. di Terni ...

Il Presidente dell'Associazione fra gli Artigiani della Provincia di Terni ...

Il Presidente della Lega delle Cooperative ...

Il Presidente dell'Unione Cooperative ...

 (Sommario )