EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Taranto

Data stipula: 1 aprile 1999


Inizio validità: 1 febbraio 1999


Contratto territoriale per la provincia di Taranto


Sommario:

- Premessa
- Sistema di concertazione
- Osservatorio Territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti
- Lavoro irregolare
- Classificazione dei lavoratori
- Minimi di paga
- Orario di lavoro
- Trasferte
- Indennità sostitutiva di mensa
- Chiarimento all'art. 5
- Trattamento economico per ferie, riposi annui, gratifica natalizia - Cassa Edile
- Ferie
- Premio feriale
- Indennità attrezzi
- Apprendistato
- Formazione professionale - Ente scuola
- Quote sindacali e di servizio
- Indennità Territoriale e di settore ed E.E.T.
- Rappresentanza sindacale unitaria conciliazione delle controversie
- Igiene e ambiente di lavoro
- Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Anzianità professionale edile
- Lavori in galleria
- Costruzione linee elettriche e telefoniche
- Diritto allo studio
- Istituto di patronato
- Contribuzione sociale
- Cantieri in estensione
- Cassa integrazione guadagni
- Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e sub-appalti
- Indennità di trasporto
- Validità, decorrenza e durata
- Accordo Collettivo di Lavoro 1° aprile 1999
- Cassa Edile della provincia di Taranto elenco delle prestazioni e assistenze

 

L'1.4.1999, in Taranto

tra:

- l'Associazione degli Industriali della provincia di Taranto - Sezione provinciale degli industriali Costruttori Edili;

e

- la FENEAL - UIL;

- la FILCA - CISL;

- la FILLEA - CGIL;

viene stipulato

ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L. per gli operai addetti all'industria edile ed affini, stipulato in data 5.7.1995, il presente C.C.P.L. da valere per tutto il territorio della provincia di Taranto, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. 5.7.1995 e per tutti i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa

Un moderno sistema di relazioni sindacali in una fase di profonda trasformazione del sistema delle costruzioni non può prescindere, nell'ambito del confronto tra le parti sulla contrattazione integrativa territoriale, dall'esaminare grandi problemi che attengono al territorio, alla difesa dell'ambiente, alle politiche urbanistiche e alla legislazione.

Le Segreterie Provinciali FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL e la Sezione Industriali Costruttori Edili, hanno approfondito, in merito a quanto accade nel nostro territorio, i problemi legati al rilancio degli investimenti pubblici e privati e alla salvaguardia dei livelli occupazionali affinché si possa attraverso la contrattazione integrativa provinciale, concretizzare il sistema di concertazione e di informazione tra le parti.

Il blocco nel settore delle costruzioni, degli Investimenti pubblici e la contrazione degli investimenti privati colpisce gravemente il nostro territorio, come il resto del Mezzogiorno, determinando il noto divario tra Nord-Sud.

Accanto a tale situazione si registra inoltre la lentezza della macchina burocratica amministrativa che non riesce a spendere e tradurre in cantieri i fondi acquisiti negli anni precedenti.

Infatti l'Osservatorio Economico Produttivo di Taranto costituito da CGIL - CISL - UIL e Assindustria ha rilevato la mancata spesa da parte degli EE.LL., strumentali etc. di circa 2.000 miliardi e nel contempo un impoverimento del parco progetti relativo alle infrastrutture, all'edilizia residenziale, alle manutenzioni urbane etc..

Le parti ritengono che attraverso un sistema di concertazione e informazione si possa intrecciare una nuova politica diretta a contrastare il lavoro nero e la concorrenza sleale tra le imprese. Di notevole rilievo sarà l'applicazione dell'art. 29 della L. 341/95 al fine di poter attivare un intreccio dei dati trasmessi dall'INPS e dall'INAIL alla Cassa Edile.

Ridefinire quindi nuovi rapporti, nuove regole con il sistema delle autonomie e degli enti strumentali a sostegno dell'occupazione e della programmazione dei sistemi, è necessario per affermare l'attività edilizia come fattore strategico di una nuova politica industriale che sia in grado di stimolare la sua funzione intersettoriale.

In tale ottica si riaffermano la validità, quali strumenti operativi, dei protocolli d'intesa, convenzioni e accordi siglati e/o da siglare i quali, recependo anche le esigenze dei Costruttori Edili e sottoscritti da tutte le parti - Enti Pubblici e Privati, Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali, sono e possono essere finalizzati alla realizzazione di opere anche secondo criteri innovativi che consentano una maggiore qualificazione del settore e una più organica stabilità dell'occupazione.

La programmazione degli interventi, delle risorse e degli investimenti, la promozione di politiche capaci di agire sui versanti della domanda e della offerta, la crescita industriale del settore ed il sostegno dell'occupazione e della qualificazione delle imprese, richiedono un ruolo attivo dell'intervento pubblico e privato e pertanto è indispensabile attivarsi per una serie di iniziative per consentire il rilancio delle attività edili sul territorio, a partire dalle infrastrutture di cui la provincia necessita.

Si ritiene pertanto opportuno attivare l'"Osservatorio" già istituito presso la Cassa Edile e avviare, in tempi brevi, tavoli di confronto con gli Enti Locali e gli Enti Committenti pubblici e privati.

Inoltre, le parti costituenti il Comitato paritetico territoriale convengono sulla necessità di dare maggiore impulso all'attività dell'Organismo affinché possa rilevarsi strumento sempre più efficace nella prevenzione in campo infortunistico e igienico-ambientale, come previsto dai D.Lgs. 626/94 e 494/96.

Notevole importanza rivestirà il ruolo della Scuola Edile nella attività formativa che svolgerà in favore dei lavoratori disoccupati, in mobilità, in Cassa integrazione, nonché in favore dei lavoratori già occupati.

Inoltre le parti ritengono che l'Ente Scuola dovrà svolgere attività formativa riferita al "restauro" ed individuare professionalità di cui il settore attualmente necessita per lo sviluppo delle nuove tecnologie. (Sommario )

Sistema di concertazione

Premesso quanto già previsto dal C.C.N.L. 5.7.1995 e dal C.I.P., le Parti convengono sulla necessità di costituire un Osservatorio di settore che utilizzi una serie di dati forniti dall'INPS, INAIL e dalla Camera di Commercio nonché dalla Cassa Edile, la quale dovrà assumere un ruolo incisivo nel monitoraggio dei Cantieri su tutto il territorio attraverso un rapporto sistematico con gli Enti sopra indicati sia per gli appalti pubblici sia per gli appalti di edilizia privata.

Sono note le difficoltà che attraversa il settore Edile in questa fase, in particolare: l'utilizzo selvaggio del massimo ribasso nelle gare di appalto, la crescita forte della concorrenza sleale tra le imprese che non rispettano le normative vigenti escludendo dal mercato le imprese che rispettano le leggi e le normative contrattuali ed alimentando il lavoro nero e l'elusione delle norme di sicurezza.

Sull'andamento dei Cantieri è necessario che gli stessi siano tenuti sotto monitoraggio per rilevare problemi ed eventuali ostacoli al corretto svolgimento dell'attività, nonché eventuali irregolarità.

Le comunicazioni degli Enti forniranno tutti i dati dell'opera, comprese le date di inizio lavori, qualità, tipologia dei lavori e consegna lavori; inoltre deve essere indicata l'impresa esecutrice dell'appalto o del subappalto.

I dati che giungeranno presso la Cassa Edile e alla C.C.I.A.A. con le comunicazioni degli Enti e delle imprese appaltatrici per la realizzazione di un Osservatorio provinciale, potranno consentire alle parti di individuare, intervenire e affrontare tempestivamente situazioni specifiche al singolo appalto.

Affinché la Cassa Edile possa fornire una serie di informazioni atte a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, fermo restando il ruolo degli Enti Pubblici preposti alla gestione del Mercato del Lavoro, occorre istituire presso la stessa uno sportello che acquisisca i nominativi degli operai dimessi, licenziati, in mobilità, in CIGO e CIGS con i dati anagrafici, per la immediata reperibilità, le qualifiche e specializzazioni, liste di disponibilità, possibilità di accesso all'Ente Scuola per la formazione.

Le Imprese segnaleranno alla C.E. le necessità di manodopera con l'indicazione del tipo di specializzazione richiesta. La C.E. costituirà un' archivio attraverso i dati forniti dalle denunce mensili delle imprese, e sarà completato dai nominativi indicati dalla Scuola Edile di giovani disoccupati che abbiano seguito corsi di formazione, di specializzazione oppure di aggiornamento.

Si chiede di dare mandato alle OO.SS. dei lavoratori e datoriali regionali per l' attuazione di un sistema informatico regionale tra le Casse Edili al fine di omogeneizzare i vari sistemi informatici e mettere in grado le Casse Edili di disporre in tempo reale dei dati anagrafici delle imprese e dei lavoratori, al fine di poter attuare il rilascio dei certificati liberatori, il trasferimento delle ore per l'APE, l'attuazione di una banca dati e statistica la gestione della normativa contrattuale sulla trasferta.

Bisogna istituire un tavolo di confronto con gli Enti pubblici e privati e le stazioni appaltanti del territorio, per una corretta gestione delle norme legislative e contrattuali, attraverso un sistema che eviti la concorrenza sleale tra le imprese e il dilagare del lavoro irregolare. La Cassa Edile dovrà assumere un ruolo più attivo attraverso un confronto e uno scambio dei dati con INPS, INAIL, Camera di Commercio e Enti pubblici.

Per la gestione di tale problematica si può programmare un tavolo di confronto permanente tra le OO.SS. dei lavoratori, Associazioni imprenditoriali, Camera di Commercio e Amministrazione Provinciale. Tale tavolo, che potrebbe essere localizzato presso l'Ente da individuare, è il luogo di confronto per tentare di risolvere i vari problemi tecnici e di natura sociale e decisionale che ostacolano la realizzazione degli interventi nella realtà territoriale. L'attività e l'efficacia del tavolo saranno garantite dalla esplicita adesione alle finalità e ai criteri operativi delle OO.SS. dei lavoratori, delle parti datoriali e delle pubbliche amministrazioni locali.

Sul piano operativo il tavolo si gioverà delle segnalazioni delle parti sociali ovvero degli Enti paritetici per monitorare le opere. Da tale confronto potranno scaturire nuove indicazioni utili agli Enti pubblici per garantire un comportamento di omogeneità e trasparenza verso il settore. (Sommario )

Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti

- Ravvisata l' opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;

- ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

- riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

- ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materie di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

le parti concordano di istituire, per la Provincia di Taranto, un "Osservatorio territoriale del mercato dei lavoro e degli appalti."

L'Osservatorio ha i seguenti obiettivi per la creazione di un sistema informativo territoriale che analizza ed elabora i seguenti dati aggregati:

- andamento della domanda privata;

- andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

- evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, strutture del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Altro obiettivo è quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Questo anche al fine di alimentare e consolidare un sistema di relazione tra le parti sociali e le amministrazioni appaltanti, le committenze ed i soggetti istituzionali e di controllo, e di sviluppare e di definire azioni comuni di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell'intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attività informativa dell'Osservatorio sarà articolata come segue:

1) una raccolta di dati mediante sistema informatici destinata a soddisfare gli obiettivi e da realizzarsi mediante il rilevamento, sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli Enti paritetici sia da altre fonti;

2) analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti destinati a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;

b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti via via individuabili;

c) soggetti interni al settore delle costruzioni ivi compresi quelli tradizionalmente prodotti dall'ANCE o dalle OO.SS..

L'Osservatorio sarà dotato di un apposito regolamento propedeutico all'avvio del suo funzionamento.

Per le sue attività l'Osservatorio si avvarrà della struttura della Cassa Edile. (Sommario )

Lavoro irregolare

Al fine di contrastare il lavoro dipendente irregolare, sia nell'ambito della realizzazione dei lavori pubblici, sia nell'esecuzione di quelli privati, le parti convengono sull'opportunità di demandare alla Cassa Edile l'attuazione del perfezionamento dell'attuale sistema informativo, anche mediante la costituzione di una banca dati, con i metodi che la Cassa Edile riterrà più opportuni, relativa a:

- appalti avviati (suddivisi per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento);

- imprese impegnate;

- lavoratori occupati.

In tal modo la Cassa Edile, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie agli Enti committenti, potrà verificare il rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dal settimo comma dell'art. 18 della Legge 55/90, in materia di trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile.

Quanto sopra potrà consentire alle parti di intervenire congiuntamente nei confronti delle stazioni appaltanti, per determinare intese atte a privilegiare le imprese edili in regola con gli adempimenti in materia contributiva, che abbiano effettiva capacità tecnica, organizzativa, di risorse umane, professionali, tecnologiche e finanziarie.

Nel contesto dei lavori privati le parti convengono, altresì, che le imprese, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori appaltati o subappaltati e, comunque, prima dell'inizio dei lavori stessi, inoltrino agli Enti Previdenziali, Assicurativi, alla Cassa Edile, alla R.S.U. o R.S.A., alle OO.SS. competenti, all'Associazione Industriali, la comunicazione di denuncia dell'appalto e del subappalto.

La Cassa Edile avrà modo di confrontare le informazioni ricevute con quelle che l'USL, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 494/96 ha l'obbligo di mettere a disposizione degli Organismi Paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 626/94.

Sulla base della suddetta verifica, la Cassa Edile avrà modo di constatare la regolarità contributiva delle imprese edili che operano anche nel settore privato.

La Cassa Edile di intesa con le parti stipulanti il CCPL, adotterà appositi criteri di valutazione della correntezza e congruità contributiva delle imprese, ai fini del rilascio delle dichiarazioni di regolarità contributiva, sulla base dei parametri di cui all'art. 29 della Legge 341/95 . (Sommario )

Art. 1 - Classificazione dei lavoratori

Con riferimento all'art. 79 del C.C.N.L. 5.7.1999 si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Le parti si danno atto, reciprocamente, per memoria, che ai sensi dell'art. 1 del C.I.P. 23.6.1974, lett. a): la categoria manovali comuni è stata abolita in Provincia di Taranto a decorrere dall'1 luglio 1974; lett. b) che con decorrenza 1° luglio 1974 al conducente - operatore di macchine operatrici di potenza non inferiore a 80 cavalli e al conducente di automezzi di portata superiore a 60 q.li viene riconosciuta la qualifica di operaio specializzato. (Sommario )

Art. 2 - Minimi di paga

I minimi di paga base con riferimento all'art. 11 del C.C.N.L. 5.7.1995 sono quelli indicati nella tabella "Allegato A" del citato C.C.N.L. e nell'Allegato all'Accordo Nazionale 11.6.1997 .

Le parti si danno atto, reciprocamente, per memoria, che ai sensi dell'art. 2 lett. b) del C.I.P. 23.6.1974 in provincia di Taranto per i guardiani e gli autisti il trattamento economico è parificato a quello degli operai di produzione (paga e contingenza). (Sommario )

Art. 3 - Orario di lavoro

a) Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 5.7.1995 l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali ferme restando le norme di legge e di contratto che disciplinano la materia. L'orario normale contrattuale di lavoro sarà ripartito su 5 giorni la settimana con il sabato normalmente non lavorativo. Ove si prospetti la necessità, per obiettive esigenze tecnico - produttive da portare a preventiva conoscenza delle R.S.U. o R.S.A., di un orario di lavoro diverso da quello normalmente attuato, tali esigenze formeranno oggetto di preventivo esame tra le parti aziendalmente. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in obiettive esigenze tecnico-produttive.

b) Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, lett. b) del C.C.N.L. 5.7.1995 in materia di riposi annui, si ribadisce che nelle 8 settimane consecutive, a decorrere dal primo lunedì di dicembre, in cui l'orario di lavoro è determinato in 35 ore settimanali, l'anticipazione del previsto trattamento economico da parte della impresa sarà pari all'importo corrispondente a 5 ore settimanali degli elementi retributivi di cui al punto 4) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Detta anticipazione è effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall'importo che per lo stesso operaio l' impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile medesima in applicazione del citato art. 19.

c) Nel confermare i punti a) e b) del presente articolo, si precisa che in caso di rilevanti e qualificanti interventi di grandi opere, le parti concordano sulla possibilità di pervenire ad accordi che stabiliscano regimi di orari diversi che tengano conto del rispetto dei tempi di esecuzione e delle esigenze produttive in funzione di una ulteriore qualificazione dei livelli occupazionali.

d) In relazione a quanto previsto dall'art. 5 punto B) lett. b) del C.C.N.L. 5.7.1995 , le parti convengono che a livello aziendale, tenuto conto delle esigenze tecnico - produttive potrà essere definita la possibilità di utilizzazione in forma collettiva delle ore di permessi individuali. (Sommario )

Art. 4 - Trasferte

Per le trasferte si fa riferimento al disposto dell'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995.

In relazione al secondo comma, lett. a), del richiamato art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, situato oltre i 2 Km dai confini territoriali del comune di assunzione, avrà diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995, oltre al rimborso delle maggiori spese di viaggio qualora l'azienda non provveda con mezzi propri.

Ai lavoratori che si recano in trasferta con mezzo proprio saranno corrisposti lire 300 (trecento) (Euro 0,15) a Km oltre i 2 Km dai confini territoriali del comune di assunzione.

In caso di pernottamento in luogo, l'azienda dovrà provvedere al vitto e all'alloggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio.

Qualora la Ditta non assicuri al lavoratore il vitto e l'alloggio dovrà corrispondergli un rimborso spese nelle seguenti misure forfettarie:

- per un pasto lire 22.000 (ventiduemila) (Euro 11,36), per due pasti lire 44.000 (quarantaquattromila) (Euro 22,72), per il pernottamento lire 40.000 (quarantamila) (Euro 20,66).

Il trattamento per i lavoratori che si rechino in trasferta oltre i confini territoriali della provincia sarà concordato fra le parti di volta in volta preventivamente. (Sommario )

Art. 5 - Indennità sostitutiva di mensa

Le imprese, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, qualora il numero dei dipendenti sia più di 50, ove possibile, su richiesta di almeno l'80% dei dipendenti occupati nel cantiere, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in cantiere o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio mensa o il ricorso a servizi esterni.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra l'impresa e la R.S.U. o R.S.A..

Comunque, il costo complessivo di ciascun pasto dovrà essere ripartito in misura del 70% a carico del datore di lavoro e del 30% a carico dei lavoratori.

Pertanto la rappresentanza datoriale nel riconoscere la validità sociale dell'istituzione del pasto caldo, conferma la sua disponibilità a studiare insieme alle OO.SS. eventualmente coinvolgendo altre parti sociali, le soluzioni che al momento impediscono l'attuazione di quanto sopra.

Tuttavia nelle more dell'attuazione di quanto sopra riportato verrà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva di mensa che viene stabilita nella misura lire 3.200 (Euro 1,65) giornaliere a partire dall'1.2.1999.

Le parti si danno atto che sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia e riposi annui retribuiti.

Ai sensi dell'art. 108 terzo comma del C.C.N.L. 5.7.1995 restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. (Sommario )

Chiarimento all'art. 5

Con riferimento al quarto comma dell'art. 5 le parti chiariscono che l'indennità sostitutiva di mensa pari a lire 3.200 (Euro 1,65) giornaliere spetta a tutti gli operai edili, indipendentemente dal numero delle maestranze occupate.

Con riferimento al sesto comma dell'art. 5 ed al fine di mantenere immutate le condizioni di miglior favore ivi previste, le parti chiariscono che ove alla data di stipulazione del presente contratto sia già stata istituita la mensa, l'importo di lire 3.200 (Euro 1,65) giornaliere verrà assorbito per compensare le quote di cui al secondo comma dell'art. 5.

Pertanto:

a) qualora la quota a carico del lavoratore sul costo complessivo del pasto risulti inferiore al costo della suddetta indennità, l'Azienda erogherà al lavoratore la differenza;

b) qualora la quota a carico del lavoratore sul costo complessivo risulti superiore all'importo della suddetta indennità, l' azienda tratterrà al lavoratore la differenza. (Sommario )

Art. 6 - Trattamento economico per ferie, riposi annui, gratifica natalizia - Cassa Edile.

A) Accantonamento presso la Cassa Edile

Ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995, il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 23,45% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 del C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile, in conformità a quanto previsto dall'All. F) al C.C.N.L..

Per i periodi di malattia o infortunio le imprese sono tenute ad effettuare l'accantonamento alla Cassa Edile sulla base della suddetta percentuale dedotto quanto corrisposto allo stesso titolo dagli Istituti assicuratori (cfr. All. F) al C.C.N.L.).

La Cassa Edile della Provincia Jonica dovrà liquidare agli operai le somme per ciascuno di essi accantonate a titolo di trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, due volte l'anno come appresso indicato:

- entro la prima decade di luglio: liquidazione delle quote accantonate nel semestre ottobre - marzo;

- entro la prima decade di dicembre: liquidazione delle quote accantonate nel semestre aprile - settembre.

B) Contributo alla Cassa Edile

Ai sensi dell'art. 37, comma 6, del C.C.N.L. 5.7.1995, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato dall'1 febbraio 1999 nella misura complessiva dell'1,70% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.

Detto contributo è ripartito, a norma dell'ottavo comma dell'art. 37 del vigente C.C.N.L. nella misura di 5/6 (1,42%) a carico dei datori di lavoro e nella misura di 1/6 (0,28%) a carico dei lavoratori.

Il versamento della percentuale del 23,45% di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 nonché di ogni altro contributo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso, a norma di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa Edile.

Nel caso in cui l'impresa non effettui il versamento entro il termine indicato al comma precedente, l'aliquota complessiva del contributo alla Cassa Edile è fissata nella misura del 2% di cui l'1,72% a carico dei datori di lavoro e lo 0,28% a carico dei lavoratori. Le parti effettueranno la verifica a febbraio di ogni anno.

Con l' applicazione del presente contratto, integrativo del C.C.N.L. 5.7.1995 , i datori di lavoro ed i lavoratori sono vincolati all'integrale osservanza degli adempimenti, inscindibili fra loro, previsti nei confronti della Cassa Edile dal citato C.C.N.L., dal contratto provinciale medesimo e dalle norme statutarie e regolamentari, in quanto la stessa Cassa, sin dalla costituzione ha operato sulla base di tale principio.

Salvo quanto previsto dalla comunicazione n. 29 del 21.12.1987 della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, qualora le imprese esecutrici e/o concessionarie intendano avvalersi stabilmente di lavoratori trasfertisti provenienti da altre provincie o altre regioni, ne dovranno informare preventivamente la Cassa Edile della Provincia di Taranto precisando i trattamenti economici e le prestazioni di previdenza e assistenza loro attribuiti, trattamenti e prestazioni che, in ogni caso, dovranno rispettare il disposto dell'art. 36, primo e secondo comma della Legge 20.5.1970 n. 300. (Sommario )

Art. 7 - Ferie

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995, si conviene che i lavoratori godano le ferie con le seguenti modalità:

a) due settimane collettive e continuative nel mese di agosto.

Va stabilito tra le parti aziendalmente l'inizio e la fine del periodo entro il mese di maggio;

b) una settimana da godere collettivamente in occasione delle festività di fine anno, preferibilmente in coincidenza con la settimana di Natale;

c) la quarta settimana sarà stabilita di comune accordo fra azienda e lavoratore e potrà essere goduta in giornate singole o in unica soluzione.

In caso di ferie collettive di cantiere, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa, parteciperà alla sospensione della prestazione dell'attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico valgono le norme di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Nel momento in cui il lavoratore godrà delle ferie di cui al precedente punto c), l'impresa anticiperà il relativo trattamento economico in atto unitamente alla retribuzione del periodo di paga e detrarrà l'importo anticipato dall'accantonamento che per detti lavoratori è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile in applicazione dell'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 .

Nota a verbale.

In base alle attuali disposizioni di legge inerenti all'assegno per il Nucleo Familiare, e al fine dell'accreditamento dei contributi figurativi utili per la pensione le imprese registreranno regolarmente sul libro paga e sui modelli dei contributi INPS i periodi sopra indicati per il godimento delle ferie. (Sommario )

Art. 8 - Premio feriale

Le parti si danno atto reciprocamente, per memoria, che: ai sensi dell'art. 13 del C.C.P.L. 23.6.1974 e successivi, competeranno per ogni mese intero di anzianità maturata:

a) per il periodo dall'1.3.1974 al 31.3.1978: lire 2.000 (Euro 1,03) mensili per un massimo di lire 24.000 (Euro 12,39) annue;

b) per il periodo dall'1.4.1978 al 31.8.1986: lire 3.000 (Euro 1,55 ) mensili sino ad un massimo di lire 36.000 (Euro 18,59) annue;

c) per il periodo dall'1.9.1986 al 30.6.1989: lire 4.000 (Euro 2,07) mensili sino ad un massimo di lire 48.000 (Euro 24,79) annue;

d) per il periodo dall'1.7.1989 in poi: lire 5.000 (Euro 2,58) mensili sino un massimo di lire 60.000 (Euro 30,99) annue che verranno corrisposte agli operai al momento del godimento delle ferie collettive nel mese di agosto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore competeranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità maturati. Sarà considerato come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. (Sommario )

Art. 9 - Indennità attrezzi

A decorrere dall'entrata in vigore del presente C.C.P.L. (1.2.1999) viene abolita l'indennità attrezzi già stabilita in lire 20 (Euro 0,01) orarie per gli operai eventualmente assunti con l' apporto di attrezzi di lavoro. Conseguentemente, le imprese dovranno provvedere a fornire agli operai dipendenti gli attrezzi occorrenti. (Sommario )

Art. 10 - Apprendistato

Si fa riferimento alla Legge 19.1.1995 n. 25 ed al relativo regolamento, nonché alle successive variazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne la durata dell'apprendistato e la determinazione dei minimi di paga base oraria si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 94 del C.C.N.L. 5.7.1995 . ( Sommario )

Art. 11 - Formazione professionale - Ente scuola

Con riferimento all'art. 93 del C.C.N.L. 5.7.1995, il contributo a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente Scuola resta confermato nella misura dell'1%.

Con riferimento al ruolo dell'Ente Scuola le parti concordano quanto segue:

- oltre agli interventi formativi e di riqualificazione professionali mirati, che consentano l'inserimento o il reinserimento nel settore edile di lavoratori provenienti da altri settori o di lavoratori edili disoccupati e/o in mobilità, l' Ente Scuola promuoverà interventi formativi rivolti ai lavoratori di prima assunzione;

- l'Ente Scuola, d'intesa con l'Ente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, promuoverà, altresì, i corsi formativi previsti dal D.Lgs. n. 626/94 e dal D.Lgs. n. 494/96;

- l'Ente Scuola, stante il continuo modificarsi delle disposizioni di legge che regolano i lavori pubblici, promuoverà corsi di formazione sulla gestione dei lavori pubblici, al fine di consentire ai lavoratori preposti, il necessario aggiornamento professionale in materia.

Viene inoltre ravvisata la necessità di:

- potenziare l'attività di coordinamento tra gli Enti Scuola della Regione, sui programmi e nella gestione del rapporto con le istituzioni e del FORMEDIL Regionale;

- stipulare una convenzione tra Ente, Amministrazione provinciale e parti sociali al fine di attuare una analisi approfondita sul fabbisogno formativo e professionale del settore nel territorio;

- creare all'interno dell'Ente un sistema di monitoraggio che, in costante contatto con la Cassa Edile, rilevi e tenga sotto controllo l'evoluzione professionale del settore.

I riferimenti dal monitoraggio potrebbero essere:

1) i corsisti usciti dalla Scuola Edile;
2) le Imprese del territorio;
3) gli istituti scolastici vicini al settore;
4) le parti sociali;
5) le Amministrazioni pubbliche;
6) le Facoltà universitarie legate al settore;
7) gli Istituti di Ricerca specializzati;

Annualmente verrà stilata e resa pubblica una relazione inerente i risultati del monitoraggio, che costituirà anche un momento istituzionale di esposizione reso conto alle parti sociali territoriali di detta relazione. (Sommario )

Art. 12 - Quote sindacali e di servizio

A decorrere dall'1.2.1999, le quote sindacali e di servizio di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 5.7.1995 a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti, comprensive della quota nazionale di servizio sindacale di cui alla lett. c) dell'art. 37 del C.C.N.L. 5.7.1995 , così come modificato dall'Accordo Nazionale 10.2.1999, vengono determinate nella misura paritetica dello 0,78% (0,60% + 0,18%) degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, maggiorati del 23,45%.

La quota di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Le quote di servizio sindacale vengono versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile della provincia Jonica unitamente al contributo ad essa dovuto in conformità al disposto degli artt. 6 C.C.P.L. e 37 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Con riferimento all'art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995, a partire dall'1.7.1989 i lavoratori possono cedere alla Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della provincia Jonica.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso - cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa - sono stabiliti con apposita convenzione sottoscritta dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile, in conformità a quanto previsto dal l'Accordo Nazionale 25.7.1996. (Sommario )

Art. 13 - Indennità territoriale di settore ed E.E.T.

A) Indennità territoriale di settore

In attuazione dell'art. 12 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'Indennità territoriale di settore per gli operai resta ferma nelle cifre di cui all'art. 13 del C.C.P.L. 19.7.1989 che vengono di seguito riportate:

Qualifiche

Importi

Lire

Euro

Operaio di IV livello

1.242,91

0,64

Operaio Specializzato

1.107,89

0,57

Operaio Qualificato

1.021,89

0,53

Operaio Comune

911,42

0,47

B) E.E.T.

In attuazione dell'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995 nonché degli Accordi collettivi nazionali 11.6.1997 e 3.7.1997, l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 97, convertito in Legge 23.5.1997, n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T. le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati ad imprese edili aventi sede nella provincia;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di disoccupazione;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti al settore.

Pertanto l'E.E.T. di cui all'art. 39, lett. d), del C.C.N.L. 5.7.1995 è stabilito, con decorrenza 1.2.1999, nella misura del 4,60% sui minimi di paga in vigore.

Gli importi orari dell'E.E.T. sono i seguenti:

Qualifiche

Importi

Lire

Euro

Operai di IV livello

297,57

0,15

Operaio Specializzato

276,31

0,14

Operaio Qualificato

248,68

0,13

Operaio Comune

212,55

0,11

Le parti si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo al fine della conferma o variazione dell'E.E.T. in rapporto ai parametri sopra individuati assunti come indicatori dell'andamento del settore. (Sommario )

Art. 14 - Rappresentanza sindacale unitaria conciliazione delle controversie

Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL, CISL e UIL, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue per il settore edile.

1. a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, quanto l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25 , sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 5.7.1995.

b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lett. a), il rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.

c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lett. a), scende al di sotto di 20.

d) Nell'ipotesi di cui alla lett. a), in aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.

2) È compito della rappresentanza sindacale unitaria di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'art. 39 e, in particolare, delle discipline:

- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.

3) Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà operato il tentativo di conciliazione tra la rappresentanza unitaria sindacale e la Direzione aziendale.

In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall'altra Organizzazione territoriale.

Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento della procedura nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti. (Sommario )

Art. 15 - Igiene e ambiente di lavoro

A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata del cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

B) È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:

- eventuali visite di assunzione;

- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;

- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della Legge n. 300/1970;

- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della Legge n. 300/1970;

- infortuni sul lavoro;

- malattie professionali;

- assenze per malattia e infortunio.

Il libretto sarà fornito a cura della Cassa Edile sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore l'altra all'impresa con vincolo di segretezza.

Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento dei libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Organizzazioni territoriali.

Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.

C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

D) Si conviene di dare prioritario rilievo alla sicurezza e alla igiene del lavoro per un necessario miglioramento delle condizioni ambientali dei cantieri e si sottolinea a tal fine l'importanza della funzione del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro costituito a norme dell'art. 88 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Pertanto le imprese si impegnano a prevenire i fattori di rischio individuando le misure di sicurezza necessari per i lavori da eseguire e di fornirne comunicazioni al Comitato.

In applicazione della normativa contrattuale nel rispetto dei diritti dei lavoratori sanciti dall'art. 9 della Legge 300/70, in osservanza delle vigenti norme legislative in materia si concorda che le eventuali attività di controllo per la prevenzione e l' igiene ambientale, che si rendessero necessarie a livello di unità produttiva, devono essere affidate alle unità sanitarie locali, previa valutazione del Comitato paritetico territoriale.

Gli oneri conseguenti alle predette attività di controllo dovranno essere sostenuti dalle singole imprese interessate in base a quanto sarà convenuto per ogni intervento con le stesse Unità Sanitarie Locali.

E) Agli operai di produzione non in prova e per i quali non si sia già provveduto, verranno forniti dall'azienda, gratuitamente, n. 1 (uno) paio di scarpe antinfortunistiche e n. 2 (due) tute di lavoro (una estiva ed una invernale) ogni anno.

In presenza di lavori particolari che richiedono una sostituzione più frequente del vestiario già in dotazione, l'impresa è tenuta alla relativa sostituzione. Allo stesso modo l'impresa, in presenza di lavorazioni particolarmente nocive e disagiate, ottempererà a quanto previsto dalle norme vigenti.

L'azienda provvederà ogni anno alla sostituzione di detti indumenti previa restituzione da parte del lavoratore degli indumenti non più utilizzabili.

Restano immutate le condizioni di miglior favore eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. (Sommario )

Art. 16 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L. 5.7.1995, è istituito il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Per la costituzione ed il funzionamento del Comitato si fa riferimento al Regolamento sottoscritto fra le parti.

Per il finanziamento del Comitato si provvederà mediante contributo previsto per la Formazione Professionale - Ente Scuola dell'art. 11 del presente C.P.L. per un importo pari allo 0,15%. La suddetta quota sarà introitata dalla Cassa Edile e accreditata su uno speciale conto denominato "Fondo Comitato".

Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali (R.S.A. R.S.U.) per lo svolgimento dei Compiti di cui al citato Regolamento sarà complessivamente attribuita la disponibilità del seguente monte ore in aggiunta a quelle previste dalla Legge 20.5.1970 n. 300 e dal Contratto Nazionale di Lavoro del 7.10.1987.

a) per i cantieri ove vi sono oltre 25 lavoratori in forza, n. 4 ore alla settimana;

b) per i cantieri ove ci sono oltre 50 lavoratori in forza, n. 8 ore alla settimana;

e) per i cantieri ove ci sono oltre 100 lavoratori in forza, è previsto il distacco completo di un R.S.A. o R.S.U.. (Sommario )

Art. 17 - Anzianità professionale edile

In relazione a quanto previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995 il contributo posto a carico dell'impresa, a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina nazionale dell'anzianità professionale edile, passa dal 4,50% al 4% a partire dall'1.2.1999.

Le parti si riservano di reincontrarsi a febbraio di ogni anno al fine di valutare l'eventuale necessità di adeguare la misura del contributo alla effettiva esigenza della gestione. (Sommario )

Art. 18 - Lavori in galleria

Con riferimento ai lavori di cui al Gruppo B) dell'art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995, ferma restando la disciplina dettata dallo stesso articolo, al personale addetto ai lavori in galleria sarà corrisposta una indennità le cui misure percentuali sono così determinate:

- per i lavori sub a) 46%;
- per i lavori sub b) 26%;
- per i lavori sub c) 18%.

(Sommario )

Art. 19 - Costruzione linee elettriche e telefoniche

Con riferimento ai lavori di cui al Gruppo E) dell'art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995 agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree e sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione è dovuta, anche per i lavori all'interno dei centri abitati, una indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del predetto C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto. (Sommario )

Art. 20 - Diritto allo studio

Fermi restando la validità ed i limiti dell'art. 92 del vigente C.C.N.L. le parti convengono che gli oneri aziendali relativi all'esercizio del diritto allo studio da parte dei lavoratori occupati nelle imprese del settore vengano mutualizzati attraverso il versamento alla Cassa Edile di un contributo pari allo 0,05% degli elementi della retribuzione sin quali va computata la percentuale per ferie, riposi annui e gratifica natalizia.

A fronte di tali versamenti le imprese, qualora i loro dipendenti si avvalgano della facoltà di utilizzare il diritto allo studio nelle ore coincidenti con l'orario di lavoro e secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 92, lett. B) del vigente C.C.N.L. segnaleranno alla Cassa Edile la retribuzione cui ha diritto il lavoratore per la conseguente immediata liquidazione da parte di quest'ultima. (Sommario )

Art. 21 - Istituto di patronato

In applicazione dell'art. 12 della Legge 20.5.1970 n. 300, si conviene quanto segue:

1) i Patronati ITAL - INAS - INCA svolgeranno i compiti previsti dall'art. 1 dei D.L.C.P.S 29.7.1947 n. 804 nei confronti dei singoli lavoratori mediante proprio personale munito di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni Provinciali dei Patronati stessi, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni;

2) i rappresentanti dei Patronati potranno usufruire del locale posto a disposizione della R.S.U. o R.S.A.;

3) i predetti Patronati si alterneranno pariteticamente nell'uso del locale messo a disposizione e nello svolgimento della loro attività, in giorni e orari di lavoro. I giorni e gli orari saranno concordati con la Direzione Aziendale.

Qualora per ragioni di particolare o comprovata urgenza i rappresentanti dei patronati di cui al punto 1) dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente nell'Azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti dei Patronati ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione Aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro in tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo. (Sommario )

Art. 22 - Contribuzione sociale

Le parti riconfermano una contribuzione sociale nella misura di lire 1.000 (mille) mensili (Euro 0,52) per ogni lavoratore.

Viene considerato come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Il contributo di cui sopra sarà versato a carico ed a cura del datore di lavoro presso la Cassa Edile della provincia Jonica al fondo "contribuzione sociale" che avrà una gestione ed una capitalizzazione autonoma.

Le parti si reincontreranno per definire opportuni accordi per l'utilizzo delle somme accantonate. (Sommario )

Art. 23 - Cantieri in estensione

Le parti concordano che per i cantieri in estensione, intendendosi per tali quelli che per la specifica natura dei lavori si estendono in un raggio di vari chilometri, il cantiere base o i cantieri base dove dovranno trovarsi gli operai prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario contrattuale di lavoro giornaliero, sono i punti base di ogni singolo lavoro così come preventivamente determinati ed indicati dall'impresa.

I cantieri base di cui al comma precedente dovranno essere forniti degli apprestamenti previsti dall'art. 15, n. 1) del presente contratto nonché degli altri apprestamenti previsti da norme legislative e contrattuali.

Inoltre si precisa che si dovrà assicurare l'accessibilità ai cantieri base a mezzo di piste agibili. (Sommario )

Art. 24 - Cassa integrazione guadagni

Nel richiamare le norme legislative e contrattuali disciplinanti la materia, le parti ribadiscono che qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto alla integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere al lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. (Sommario )

Art. 25 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e sub-appalti

Si ribadisce la validità di quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. e al fine di favorirne la sua completa applicazione, si stabilisce che l'obbligo della comunicazione ai dirigenti della R.S.A. o R.S.U., ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, ed all'Associazione Industriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti deve essere effettuata 20 gg. prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o sub-appalto e comunque prima dell'inizio dei medesimo.

L'impresa, il Consorzio, l'associazione temporanea di impresa che nell'esecuzione di una delle opere rientranti nella sfera di competenza del C.C.N.L. 5.7.1995 , affida in appalto o in sub-appalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a far obbligo alle imprese appaltatrici o sub-appaltatrici, qualunque sia il settore di appartenenza di queste, di applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal predetto C.C.N.L., e dal presente C.I.P., nonché il rispetto degli obblighi previdenziali, assicurativi e relativi adempimenti nei confronti della Cassa Edile. (Sommario )

Art. 26 - Indennità di trasporto

Viene confermato che è dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenuta per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall'impresa e viceversa nella misura di lire 125 (Euro 0,06) per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

L'indennità suddetta non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri, per i tratti di percorso di cui al primo comma o quando l'operaio stesso percepisca l'indennità di trasferta nei casi previsti dall'art. 22 del vigente C.C.N.L. e art. 4 del presente C.C.P.L..

Le parti si danno atto che sull'importo di cui al secondo comma del presente articolo, non va computata la percentuale di cui all'art. 6 del presente C.C.P.L. e dell'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia e riposi annui retribuiti.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti per lo stesso titolo esistenti nelle aziende.

Tutto ciò premesso le parti convengono che per quanto non previsto dal citato articolo del C.C.N.L., valgono le disposizioni delle vigenti leggi. (Sommario )

Art. 27 - Validità, decorrenza e durata

Il presente contratto, valido per tutto il territorio della Provincia di Taranto, annulla e sostituisce i precedenti contratti provinciali.

Esso ha decorrenza dal 1° febbraio 1999 e la durata è regolata dall'art. 39, comma 3 , del C.C.N.L. 5.7.1995 o da futuri Accordi nazionali.

Per quanto non previsto dal presente accordo restano confermate le norme del citato contratto nazionale.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario )

Accordo Collettivo di lavoro 1 aprile 1999

Norme integrative del C.C.N.L. 5.7.1995 per gli impiegati dipendenti dalle imprese edili affini della provincia di Taranto

Art. 1 - Premio di produzione ed E.E.T.

A) Premio di produzione

In attuazione dell'art. 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, il Premio di produzione per gli impiegati resta fermo nelle cifre di cui all'art. 1 (parte impiegati) del C.C.P.L. 19.7.1989 che vengono di seguito riportate:

Qualifiche

Importi

Lire

Euro

1ª Categoria superiore

286.272

147,85

1ª Categoria

267.443

138,12

2ª Categoria

227.761

117,63

Impiegato 4° livello e A.T. già di 3ª Cat.

203.749

105,23

3ª Categoria

186.712

96,43

4ª Categoria

170.976

88,30

4ª Categoria 1° impiego

148.455

76,67

B) E.E.T.

In attuazione dell'art. 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, nonché degli Accordi collettivi nazionali 11.6.1997 e 3.7.1997, l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 2.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 97 convertito in Legge 23.5.1997 , n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T. le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati ad imprese edili aventi sede nella provincia;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di disoccupazione;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti al settore.

Pertanto l'E.E.T. di cui all'art. 47 del C.C.N.L. 5.7.1995 è stabilito, con decorrenza 1.2.1999, nella misura del 4,60% sui minimi di stipendio in vigore. Gli importi mensili dell'E.E.T. sono i seguenti:

Qualifiche

Importi

Lire

Euro

- 1ª Categoria superiore

73.540

37,98

- 1ª Categoria

66.186

34,18

- 2ª Categoria

55.135

28,47

- Impiegato 4° livello e A.T. ex 3ª Cat.

51.478

26,59

- 3ª Categoria

47.801

24,69

- 4ª Categoria

43.021

22,22

- 4ª Categoria 1° impiego

36.770

18,99

Le parti si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo al fine della conferma o variazione dell'E.E.T. in rapporto ai parametri sopra individuati assunti come indicatori dell'andamento del settore.

Art. 2 - Indennità sostitutiva di mensa

Viene confermato che agli impiegati che svolgono attività nel cantiere con orario continuato con pausa per la refezione e per tutto il periodo di permanenza nello stesso, nel caso di mancata realizzazione delle condizioni previste nei primi 4 commi dell'art. 5 del presente contratto integrativo, è dovuta una indennità sostitutiva di mensa pari a lire 49.737 (quarantanovemilasettecentotrentasette) mensili (Euro 25,69).

Tale indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo esistenti nelle aziende.

Art. 3 - Validità, decorrenza e durata

Il presente contratto, valido per tutto il territorio della Provincia di Taranto, annulla e sostituisce i precedenti contratti provinciali.

Esso ha decorrenza dal 1° febbraio 1999 e la durata è regolata dal combinato disposto dagli artt. 47 e 39, comma 3 , del C.C.N.L. 5.7.1995 o da futuri Accordi nazionali. Per quanto non previsto dal presente accordo restano confermate le norme del citato contratto nazionale. Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario )

Cassa Edile della provincia di Taranto elenco delle prestazioni e assistenze

L' 1.4.1999, in Taranto

tra:

- l'Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto - Sezione Provinciale degli Industriali Costruttori Edili;

e

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Con decorrenza dall'1.2.1999, salvo le diverse decorrenze per ciascuna indicate, le prestazioni ed assistenze fornite dalla Cassa Edile della provincia di Taranto sono quelle di cui alla seguente tabella.

Art. 2

Il presente accordo entra in vigore per tutto il territorio della provincia di Taranto, l'1 febbraio 1999 ed ha la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro integrativo del C.C.N.L. 5.7.1995.

Modalità di carattere generale e requisiti per ottenere le assistenze

a) Domanda da presentarsi alla Cassa entro novanta giorni dall'evento, ad eccezione delle domande per i sussidi di frequenza scolastica, per le quali vigono termini diversi;

b) Poter far valere accantonamenti relativi ad almeno 300 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti l'evento, regolarmente registrate dalla Cassa a favore del richiedente, (sono reputate presenze le assenze per malattie, infortuni, TBC regolarmente indennizzate, nonché le assenze per Cassa Integrazione ed i periodi lavorati presso Casse Edili di altre provincie, il servizio militare ed i permessi retribuiti);

c) Trovarsi alle dipendenze di imprese in regola con i versamenti delle quote contrattuali e relativi accessori - a norma dell'art. 37, lett. a), comma 14, del C.C.N.L. 5.7.1995;

d) Corredare le domande con i documenti richiesti.

1) Assegni di studio

Ai figli ed equiparati a carico dei lavoratori edili che frequentino scuole statali, regionali, legalmente riconosciute o qualificate vengono concessi i seguenti sussidi:

- lire 125.000 (Euro 64,59) per gli studenti che frequentino la Scuola Media Inferiore;

- lire 250.000 (Euro 129,11) per gli studenti che frequentino la Scuola Media Superiore o gli Istituti Professionali (esclusi per questi ultimi la frequenza ai primi tre anni di corso che corrispondono alla Scuola Media dell'obbligo);

- lire 480.000 (Euro 247,90) per gli studenti universitari.

Per aver diritto al sussidio occorre che:

1) sussistano i requisiti di carattere generale che danno diritto alle varie assistenze;

2) lo studente non sia ripetente;

3) lo studente universitario abbia superato con esito favorevole la maggioranza degli esami stabiliti dal piano degli studi consigliato dalla facoltà con un minimo del 60%.

È comunque escluso dal sussidio lo studente fuori corso.

Documenti:

a) Domanda da presentare dal 15 ottobre al 31 dicembre di ogni anno;

b) Stato di famiglia;

c) Dichiarazione di frequenza dell'anno in corso rilasciata dalla scuola;

b) dichiarazione di promozione conseguita nell'anno precedente o di esami superati per gli studenti universitari. Questa seconda dichiarazione può anche essere abbinata a quella di cui al punto c);

e) Piano di studi consigliato dalla facoltà (per gli studenti universitari).

Decorrenza: anno scolastico 1999/2000

2) Cure termali

I lavoratori che sono regolarmente autorizzati da un Ente pubblico previdenziale a fruire delle Cure termali hanno diritto ad un contributo forfettario di lire 360.000 (Euro 185,92 ) se il periodo di cura è di almeno 10 giorni.

I lavoratori devono:

- trovarsi nelle condizioni generali previsto dal regolamento;
- allegare alla domanda la seguente documentazione;

a) autorizzazione Ente Previdenziale preposto;

b) dichiarazione dello stabilimento termale attestante il periodo di inizio e fine della cura.

Il contributo è concesso una sola volta all'anno.

Si precisa che il tempo di presentazione (novanta giorni) decorre a partire dal giorno di chiusura della cura.

3) Assegni funerari

Al lavoratore che subisce la perdita dei coniuge o dei figli, a suo carico è concesso un sussidio di lire 540.000 (Euro 278,89).

Per avere diritto al sussidio occorre che:

- il richiedente abbia i requisiti di carattere generale che danno diritto alle varie assistenze, da accertarsi al momento dell'evento.

Documenti:

a) domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data dell'evento;
b) stato di famiglia con l'indicazione del nome del defunto;
c) certificato di morte;

Decorrenza: 1.2.1999.

4) Borse di studio

La Cassa Edile, allo scopo di aiutare negli studi i figli dei lavoratori ed i lavoratori studenti iscritti alla Cassa, bandisce ogni anno un concorso per l'assegnazione di borse di studio nel numero e nell'importo che di anno in anno il suo Comitato di Gestione deciderà.

Le borse di studio verranno assegnate agli studenti figli di lavoratori edili ed ai lavoratori edili stessi che frequentano le Scuole Medie Superiori diurne e serali dalla seconda alla quinta classe.

Anche per gli studenti universitari sono assegnate borse di studio con particolare riguardo per coloro che frequentano il corso di Ingegneria Civile.

Il concorso si chiude il 30 ottobre di ogni anno ed è riservato ai promossi nella sessione estiva dell'anno precedente che abbiano riportato almeno la media di 7/10 nei voti.

Per gli studenti universitari la borsa è a favore di coloro che sono in regola con gli esami previsti dal piano di studi e che siano in corso regolarmente.

Per la determinazione della media si esclude condotta, religione ed educazione fisica.

Le borse sono attribuite in una unica soluzione.

Per poter partecipare al concorso gli studenti ed i loro familiari dovranno inoltrare apposita domanda predisposta dalla Cassa e la documentazione richiesta senza di cui la domanda non è valida.

La Commissione che aggiudica le borse a suo insindacabile giudizio è composta dal Presidente e Vice Presidente della Cassa Edile, da 4 suoi consiglieri e dal suo Direttore.

Possono partecipare al concorso i figli dei lavoratori il cui genitore sia regolarmente iscritto alla Cassa Edile di Taranto nel momento in cui beneficia della prestazione nonché gli stessi lavoratori purché anch'essi siano regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Taranto nel momento in cui beneficiano della prestazione.

Inoltre sia per il genitore dello studente, sia per il lavoratore studente deve risultare essere stato effettuato un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro ordinario nei due anni antecedenti la data di fruizione della prestazione (sono reputate presenze le assenze per malattie, infortuni, TBC regolarmente indennizzate, nonché le assenze per Cassa Integrazione ed i periodi lavorati presso Casse Edili di altre provincie, il servizio militare ed i permessi retribuiti).

5) Protesi dentarie, ortopediche e ortofoniche

Ai lavoratori e familiari a carico che abbisognano di protesi dentarie, ortopediche e ortofoniche la Cassa concede un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, comunque non superiore a lire 850.000 (Euro 438,99) nell'anno solare.

I lavoratori devono:

- trovarsi nelle condizioni generali previste dal regolamento;
- allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) stato di famiglia;

b) dichiarazione del medico e regolare fattura comprovante la spesa sopportata.

Si precisa che il termine di presentazione della domanda (novanta giorni) decorre a partire dalla fine della cura dentaria o dall'acquisto dell'apparecchio ortopedico o ortofonico.

Decorrenza: 1.2.1999.

6) Assegni matrimoniali

Al lavoratore che contrae matrimonio è concesso un sussidio di lire 320.000 (Euro 165,27).

Per avere diritto al sussidio occorre che;

- il richiedente abbia i requisiti di carattere generale che danno diritto alle varie assistenze da accertarsi al momento dell'evento.

Documenti:

a) domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla data del matrimonio;

b) Certificato di matrimonio.

Decorrenza: 1.2.1999

7) Assegno per prestazioni oculistiche

Ai lavoratori e familiari a carico che abbisognano di lenti (per occhiali o lenti a contatto) è concesso un contributo di lire 100.000 (Euro 51,65).

Per avere diritto al contributo occorre che:

- il richiedente abbia i requisiti di carattere generale previsti dal regolamento;
- domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'acquisto delle lenti;
- allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) stato di famiglia;

b) dichiarazione del medico e regolare fattura comprovante la spesa sostenuta.

Decorrenza: 1.2.1999.

8) Attività turistiche, culturali, ricreative

La Cassa Edile di Taranto elaborerà ogni anno un programma di attività turistiche, culturali, ricreative in favore dei lavoratori edili (e i loro familiari) che risultino iscritti alla Cassa Edile da almeno un anno. (Sommario )