CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DELL’EDILIZIA

 

26 MAGGIO 2003

 

 

INTEGRATIVO  DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO 2000

 

 

 

Addì 26 maggio 2003, in Sondrio

 

 

T R A

 

 

-           La Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio, rappresentata dal suo Presidente Dott. Gian Maria Castelli, con la Delegazione composta dai Signori Dott. Maurizio Quadrio,  Ing. Pierangelo Mazza, Sig. Franco Sertori, Geom. Mosè Tognela e dal Segretario della Sezione stessa Dott. Gianfilippo Colasanto;

 

-           la Sezione Anaepa dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio, rappresentata dal suo Presidente Rag. Davide Zanoli, con la Delegazione composta dai Signori Bernardo Pizzini, Geom. Bruno Zugnoni, Vanotti Dario,  Geom. Del Fante Giacomo e  dal Segretario della Sezione stessa Dott.ssa Roberta Zironi;

 

E

 

-           la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori ed Affini, rappresentata dai Signori Rag. Sergio Clari  e Gianluca Callina;

 

-           la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dai Signori Loris Dal Molin, e Iobizzi Giordano;

 

-           la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dai Signori Walter Rossi, Roberto Caruso e Giocondo Cerri;

 

SI E' STIPULATO

 

il presente Contratto Integrativo che sostituisce il precedente sottoscritto il 22 aprile 1998  e che vale per tutte le Imprese che svolgono,  in Provincia di Sondrio, le lavorazioni elencate nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 29 gennaio 2000 per il settore industriale e 15 giugno 2000 per il settore artigianato e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse più volte menzionate.

 

 

Art. 1 -      Sistema di informazione

 

Le parti contraenti, allo scopo di seguire nel comune interesse l’andamento produttivo del settore e, possibilmente, di favorirne lo sviluppo, si impegnano:

-          al rispetto degli adempimenti previsti, per lo stesso titolo, alla normativa aziendale;

-          ad adoperarsi fattivamente affinché il disposto contrattuale abbia a concretizzarsi anche mediante la ricerca di elementi idonei alla migliore valutazione della situazione del settore,  reperibili presso gli Enti a gestione paritetica, ed in particolare presso la Cassa Edile, ovvero messi dai medesimi a disposizione delle Associazioni Territoriali  su loro richiesta, con l’obiettivo di creare le condizioni ottimali in merito alla problematica occupazionale del settore;

-          a favorire contatti congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti di maggiore rilevanza al fine di acquisire dati e notizie per l’individuazione della strategia a difesa della occupazione e ad assicurare migliori opportunità e condizioni di lavoro per il settore.

Le parti, inoltre, qualora venga costituito, a livello regionale, un Osservatorio del Mercato del Lavoro nel settore delle costruzioni, si impegnano, se previsto, alla sua articolazione a livello territoriale.

 

 

Art. 2 -      Elenco Cassa Edile lavoratori licenziati per ragioni congiunturali

 

La Cassa Edile a seguito delle previsioni del CIP 1998 art. 2, mantiene un elenco di lavoratori (operai ed impiegati) il cui rapporto di lavoro sia stato risolto da imprese edili per motivi di tipo congiunturale, nonché dei lavoratori edili per i quali è stato richiesto l’intervento della CIGS edili  e quelli iscritti alle liste di mobilità.

Tale elenco verrà aggiornato dalla Cassa Edile  secondo le intese che verranno concordate tra le Parti sottoscritte.

Detta iniziativa ha lo scopo di offrire un supporto operativo per le assunzioni e per favorire le richieste di occupazione.

Le Parti si riuniranno di norma a cadenza quadrimestrale per valutare gli elenchi di cui trattasi.

 

 

Art. 3 -      Monitoraggio appalti pubblici

 

In via sperimentale verrà attuato un collegamento fra le sottoscritte Associazioni datoriali e i sottoscritti Sindacati dei Lavoratori,  teso alla comune conoscenza del programma degli appalti pubblici approvato dalle stazioni appaltanti più significative esistenti in provincia di Sondrio, nonché la situazione degli appalti banditi dalle predette.

La conoscenza di quanto sopra consentirà  alle Parti sottoscritte valutazioni in ordine alla tempistica, alla quantità, ala qualità dei lavori, nonché ai relativi riflessi sulla forza occupazionale provinciale, anche al fine di creare un sistema di relazioni  con la Pubblica Amministrazione e di definire azioni di stimolo verso la medesima in riferimento  allo svolgimento delle attività  istituzionali.

Ove le Parti sottoscritte ritenessero proficuo  un approfondimento della materia in generale, o anche di aspetti particolari, verranno intrattenute le necessarie relazioni con le pubbliche stazioni appaltanti interessate.

A tale proposito verrà costituita una Commissione Paritetica, formata da tre rappresentanti di parte datoriale ed altrettanti di parte sindacale.

Questa intesa vale per gli anni 2002 – 2003 – 2004 - 2005 e potrà essere prorogata con accordo formale tra le Parti.

 

 

Art. 4 -      Lavoro irregolare

 

Le Parti nella convinzione che il “lavoro irregolare”  con i conseguenti riflessi di evasione contributiva e fiscale,  mentre da un lato provoca effetti negativi per lo Stato in conseguenza dei relativi mancati introiti, dall’altro costituisce motivo di sleale concorrenza nei confronti della generalità  delle imprese che ottemperano alla disposizioni di legge, ribadiscono la validità e l’attualità dei contenuti e degli intenti del Protocollo, allegato 1,  sottoscritto in data 26.05.2003.

Si conviene la costituzione di una commissione paritetica, formata da tre rappresentanti di parte datoriale e altrettanti di parte sindacale, per valutare, in via sperimentale per gli anni 2002 – 2003 – 2004 - 2005, eventuali situazioni di manifesta irregolarità in atto presso i cantieri ubicati in provincia di Sondrio per lo studio di appropriate iniziative.

 

 

Art. 5 -      Osservatorio

 

Le Parti sottoscritte confermano l’opportunità di mantenere con cadenza di norma annuale per gli anni 2002 – 2003 – 2004 - 2005, momenti di approfondimento sull’andamento del settore edile in provincia e ciò nell’intento di mettere a fuoco problematiche generali  che possono interessare in modo significativo la situazione del comparto.

I relativi risultati potranno essere utilizzati per iniziative mirate alle aspettative della categoria, nonché per il reperimento degli indicatori da utilizzare ai fini della determinazione dell’elemento economico territoriale disciplinato dal Contratto integrativo Provinciale sottoscritto in data 26.05.2003.

 

 

Art. 6 -      Documento Unico di Regolarità Contributiva

 

Le parti concordano che in applicazione degli Accordi Nazionali, sia necessario dare attuazione allo strumento  del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che valorizzi il ruolo delle Casse Edili.

A tal fine si attiveranno,  nell’ambito delle rispettive autonomie, affinché a livello nazionale trovino completa definizione le previsioni legislative, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra INPS, INAIL  e le Casse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti, di un unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.

Le parti territoriali, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della regolarità contributiva, convengono che se non saranno state attuate, a livello nazionale,  le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative, di incontrarsi entro l’anno in corso, per verificare le disponibilità territoriali.

 

 

 

Art. 7 -      UNIFICAZIONE  CPT E  CPIP

 

Le Parti concordemente procederanno all’unificazione di CPIP e CPT  in un unico ente, che assume anche i compiti e le funzioni assegnate dall’Art. 20 del D.Lgs. 626/1994 come Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) individuato dall’accordo 06.02.1998,  in quanto considerano la formazione professionale una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore edile.

Le parti,  nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro,  si impegnano a ricercare ed attuare le azioni e le iniziative possibili  per garantire il pieno rispetto della tutela della salute dei lavoratori e  per favorire la piena attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalle normative vigenti soprattutto al fine di ridurre il numero di infortuni nel settore a livello provinciale.

Le parti ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente,  al conseguimento di un’adeguata e concreta cultura della prevenzione e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

Al fine di dare piena attuazione a quanto concordato e sottoscritto, le parti si impegnano  a dotare il nuovo ente  entro il 30.06.2003 di proprio statuto.

Le parti si impegnano a dare piena autonomia al costituendo ente per valutare le esigenze logistiche ed organizzative per la piena riuscita degli obiettivi che verranno statutariamente individuati. 

Per le attività istituzionali e per il funzionamento del nuovo ente, si conviene di far confluire l’originario contributo di CPT e CPIP, complessivamente inteso nella misura dello 0,40%, maggiorato dello 0,10%, calcolato sugli elementi della retribuzione individuati  dai CCNL richiamati,  e quindi globalmente dello 0,50% .

Resta inteso che la misura del contributo, sarà esatto dalla Cassa Edile sulla scorta delle tabelle dalla stessa gestite.

Al predetto ente vengono  inoltre attribuiti i seguenti contributi:

-     indumenti di lavoro  nella misura dell’1,05%  secondo quanto previsto nell’art. 24 del presente contratto;

-     versamento RLST,  pari allo 0,23% come previsto dal relativo vigente accordo provinciale del 06.02.1998.

 

 

Art. 8 -      Rapporti di tipo organizzativo  Ente Unico con la Cassa Edile

 

Le Parti, vista l’unificazione del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’Ambiente e l’Igiene del Lavoro (C.P.T.) e del Comitato Paritetico per l’Istruzione Professionale (C.P.I.P.), in un unico Ente come previsto dal precedente Art. 7, ritengono opportuno  mantenere la struttura operativa presso la locale Cassa Edile, da affiancare alla Segreteria del Comitato, allo scopo di ancor meglio soddisfare le esigenze che di volta in volta si appaleseranno nello svolgimento delle attività istituzionali dei Comitati in parola.

Pertanto, le parti sottoscritte convengono sulla opportunità di rendere operante presso la Cassa Edile di Sondrio l’idoneo supporto logistico di competenza e riferimento  riservato all’attività di cui sopra del predetto Comitato.

In conseguenza, tale supporto logistico potrà essere utilizzato, ove necessario, anche per la tenuta di documentazioni ed effetti vari non direttamente interessanti le funzioni della Segreteria.

 

 

Art. 9 -      Lavoro a cottimo e subappalti

 

Le Parti contraenti ribadiscono l’opportunità di richiamare le imprese ad una scrupolosa osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa contrattuale in vigore per il lavoro a cottimo e per i subappalti.

Le Associazioni datoriali si impegnano ad operare affinché, da parte delle imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dai CCNL richiamati.

Nell’allegato 2 lettere a) e b),  che forma parte integrante del presente contratto, si riportano lo schema di dichiarazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al CCNL ed ai contratti integrativi locali,  nonché lo schema di lettera che l’impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti Previdenziali e Assicurativi e alle Sezioni Costruttori Edili nonché alla Rappresentanze Sindacali di cantiere o, in mancanza di queste, ai Sindacati competenti per il tramite delle Sezione dei Costruttori  citate.

Le imprese provenienti da fuori Provincia, siano esse appaltatrici o subappaltatrici, sono tenute ad iscrivere alla Cassa Edile della Provincia di Sondrio gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l’esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente contratto integrativo.

 

 

Art. 10 -    Trasporti

 

      A tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che per raggiungere il proprio cantiere di lavoro o il luogo di raccolta operai per il successivo trasferimento al posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione, viene riconosciuta, dal 01.06.2003, una indennità nella seguente misura:

§         per distanze da 2 a 7 km:  € 0,62 per ogni giornata lavorativa,

§         per distanze oltre i 7 km:  € 0,40 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 km.

L’indennità su indicata, che va esclusa dal computo dei trattamenti economici relativi alle ferie, alla gratifica natalizia, ai riposi annui ed alle festività,  non è dovuta nel caso l’impresa provveda  con mezzi propri al trasporto degli operai.

 

 

Art. 11 -    Mensa

 

L’impresa in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, comunque nelle concorrenze come di seguito specificate.

Ove non si renda oggettivamente possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, indipendentemente dal numero degli operai presenti in cantiere, dall’abituale dimora degli stessi, dall’ubicazione della sede del cantiere, l’impresa concorrerà al costo complessivo del pasto caldo consumato presso strutture esterne nella misura massima di:

§         € 10,00  al giorno a far data dal  01.06.2003

§         € 11,36  al giorno a far data dal  01.06.2005

Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto ai commi 1° e 2°, è corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa come di seguito definita :

§         €  0,56 orari pari ad € 4,48 al giorno a far data dal  01.06.2003

§         €  0,66 orari pari ad € 5,28 al giorno a far data dal  01.06.2005

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola azienda e/o cantiere.

 

 

Art. 12 - Trasferta

 

All’operaio in servizio comandato a prestare  la propria opera in luogo diverso da quello d’assunzione,  compete una indennità di trasferta, nella seguente misura:

 

FASCIA

dal 01.06.2003

dal 01.06.2004

dal 01.01.2005

10 / 18 km

1 %

2 %

3 %

19 / 40 km

3 %

4 %

6 %

41 / 80 km

6 %

8 %

9 %

da 81 km

8 %

10 %

12 %

 

Per distanze superiori a 120 km le Imprese si impegnano a reperire adeguata sistemazione in loco, nell’ipotesi che ciò non fosse possibile, si individueranno idonee soluzioni a livello aziendale.

 

Le distanze vengono misurate dal Palazzo Municipale del Comune di assunzione.

All’operaio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, salvo che l’impresa datrice di lavoro provveda al trasporto con propri automezzi.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola impresa e/o cantiere.

La indennità di cui al 1° comma del presente articolo, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai CCNL di riferimento, non è dovuta nel caso l’operaio venga favorito dall’avvicinamento alla sua abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio,  da intendersi attuato nel caso in cui ci sia un avvicinamento al cantiere, situato nel raggio di 10 km .

Le maggiori indennità previste  per l’uno e per l’altro titolo  (indennità di trasferta e indennità di alta montagna)  non vengono cumulate, ma la maggiore assorbe la minore.

Le parti convengono di erogare al lavoratore addetto alla conduzione dell’automezzo adibito al trasporto di operai per e dal cantiere una maggiorazione della indennità di trasferta, di cui al presente articolo, come segue:

 

a decorrere dal 01.06.2003:

-     per distanze da   4 a 10 km                €    5,60 giornalieri

-     per distanze da 11 a 20 km                €  10,70 giornalieri

-     per distanze da 21 a 30 km                €  13,00 giornalieri

-     per distanze da 31 a 40 km                €  15,00 giornalieri

-     per distanze oltre i 41 km                   €  20,20 giornalieri

 

a decorrere dal 01.01.2005:

-     per distanze da   4 a 10 km                €     5,80 giornalieri

-     per distanze da 11 a 20 km                €   10,90 giornalieri

-     per distanze da 21 a 30 km                €   13,20 giornalieri

-     per distanze da 31 a 30 km                €  15,60 giornalieri

-     per distanze oltre i 41 km                   €   20,60 giornalieri

 

Si richiama la previsione dell’Art. 32 CCNL 29.01.2000 circa gli obblighi e le responsabilità  nella condotta degli automezzi aziendali affidati agli autisti. 

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle singole imprese e/o cantieri.

 

 

Art. 13 -    Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

 

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai richiamati CCNL (per i capi squadra, quindi anche sulla speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico), per tutte le ore di lavoro normale contrattualmente definite a livello nazionale, effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui agli artt. previsti dai relativi CCNL.

La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie; per il 10,00% alla gratifica natalizia.

La stessa percentuale va computata anche durante le assenze dal lavoro per malattia – nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità – da computarsi come sopra precisato e sull’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza, ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Detta percentuale è ridotta al 6,97%, durante le assenze dal lavoro per infortunio e malattia professionale - nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità – da computarsi come sopra precisato e sull’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza, ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

      Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo i criteri convenzionali stabiliti dalle Associazioni Nazionali stipulanti il Protocollo 22 Settembre 1983 e dalle sottoscritte parti contraenti con l’accordo del 18.10.1983, nelle percentuali, rispettivamente, del 14,20% (lavoro, festività e malattia) e del 5,46% (infortunio e malattia professionale).

      Gli importi delle suddette percentuali vanno accantonati presso la Cassa Edile, con versamenti mensili, entro il 25 del secondo mese successivo a quello a cui si riferiscono.

La dichiarazione di regolarità contributiva da parte della Cassa Edile alle imprese, con particolare riguardo al rispetto della scadenza delle denuncie e dei versamenti di cui al paragrafo 5, verrà rilasciata previo benestare del Presidente e del Vice Presidente su indicazione di un organismo paritetico ristretto, che verrà definito all’interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Oltre alle decisioni che verranno assunte in merito alla regolarità contributiva, per i versamenti eseguiti dopo tale termine, ma entro il 25 novembre, per il periodo 1° aprile – 30 settembre ed entro il 25 maggio, per il periodo 1° ottobre – 31 marzo, sarà applicato dal 1° aprile 1998 l’interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti per i premi tre mesi o maggiorato di 5 punti per i mesi successivi.

I predetti tassi verranno automaticamente aggiornati in relazione all’andamento del TUS, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui si verifica la variazione del TUS.

Le Parti si impegnano ad attivare opportune iniziative anche contrattuali al fine di fronteggiare eventuali casi di recidiva morosità nei versamenti della Cassa Edile.

Le imprese trasmetteranno alla Cassa Edile l’elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con tutte le retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

      Detto elenco dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferisce.

      Per ogni elenco che pervenga oltre al termine, inoltre, verrà applicata una multa (già di £ 150.000) pari a Euro 77,47 dal 1° aprile 1998.     

Il pagamento degli importi accantonati per ferie, gratifica natalizia verrà effettuato dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati a mezzo assegno circolare  entro il 5 agosto per il periodo 1° ottobre - 31 Marzo ed entro il 20 Dicembre per il periodo 1° Aprile -30 Settembre.

Non sono ammessi i pagamenti diretti di importi parziali o totali dalle imprese agli operai, salvo casi eccezionali e per i singoli lavoratori, previo specifico accordo con la Cassa Edile.

 

 

Art. 14 -    Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria

 

      Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dai vigenti articoli dei richiamati CCNL, fatta eccezione per i lavori in galleria per le quali concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addottovi:

a)             fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento,  anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio 46,00%;

b)            lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie;  lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26,00%;

c)             riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18,00%.

Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui agli specifici articoli dei CCNL richiamati.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenze superiori al 60%; galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco), le Parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

 

 

Art. 15 -    Lavori in alta montagna

 

Con riferimento agli specifici articoli dei CCNL richiamati in premessa, l’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

§         da 1300 m. a 1600 m. s.l.m.       8%

§         da 1600 m. a 1900 m. s.l.m.       18%

§         oltre i 1900m. s.l.m.                     28%

 

La predetta indennità  va calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai relativi articoli dei CCNL richiamati, e non compete agli operai che lavorano nel comune che costituisce la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 200 metri di dislivello per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

 

 

Art. 16 -    Ferie

 

In attuazione degli articoli dei CCNL relativi all’istituto, le Parti concordano la concessione ai lavoratori, previa informativa di almeno 20 gg., di un periodo di ferie collettive di almeno due settimane continuative, di norma, nel periodo da Giugno a Settembre e delle restanti settimane in periodi da stabilire tra datori di lavoro e lavoratori: compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e del lavoratore.

 

 

Art. 17 -    Orario di lavoro

 

Viene fatto salvo quanto disposto dai richiamati CCNL in materia.

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell’anno ed è ripartito su 5 gg. per settimana, di norma dal lunedì al venerdì.

Il predetto orario è uguale per tutti i lavoratori addetti al cantiere, semprechè non ostino motivi di ordine tecnico organizzativo.

Sono fatte salve le facoltà di effettuare, in determinati periodi dell’anno, il superamento dell’orario settimanale di lavoro.

Agli operai che eseguono un orario superiore alle 40 ore settimanali verranno corrisposte le maggiorazioni retributive previste dai rispettivi CCNL.

Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie, ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni, l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell’8% calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai CCNL richiamati in premessa.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia vale quanto disposto dai richiamati CCNL.

Per quanto si riferisce alla materia dei recuperi vale quanto disposto dai richiamati CCNL.

Per la regolamentazione dei riposi annui le Parti concordano di dare pratica applicazione alla norme contenute nei richiamati CCNL.

 

 

Art. 18 -    Cassa Edile

 

Il contributo Cassa Edile  viene fissato nella seguente misura:

a decorrere dal 01.06.2003:  3,00% di cui 2,50% a carico dell’impresa e 0,50% a carico dell’operaio;

Le percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione secondo quanto disposto dai richiamati CCNL e vengono esatte dalla Cassa Edile.

Le quote a carico dell’operaio sono trattenute dall’impresa all’atto del pagamento della retribuzione, con la relativa registrazione sul libro paga e sulla busta paga.

Le prestazioni della Cassa Edile sono quelle contrattualizzate dagli organi competenti i quali provvederanno ad informare sia le imprese che gli operai anche attraverso il predetto Ente.

Le Parti, con successiva individuazione del budget massimo relativo ad ogni singola prestazione sottoindicata, con il presente accordo ed in aggiunta alle prestazioni in atto, convengono che a far data dal 01.10.2003 sono istituite le seguenti prestazioni:

 

 

-        CONTRIBUTO AGLI OPERAI CON FAMILIARI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP PSICHICI O FISICI,  all’uopo verrà redatto apposito regolamento dalle Parti sottoscritte;

 

-        PREMIO DI FEDELTA’ AL SETTORE E/O ALL’IMPRESA  per operai neoassunti di età inferiore ai 25 anni, che matureranno dalla data del 01.10.2003 una permanenza nel settore, certificata dalla Cassa Edile di Sondrio, di almeno 9 mesi annui lavorati per 4 anni continuativi, ovvero 9 mesi annui lavorati per 2 anni continuativi presso la stessa azienda; eventuali assenze giustificate comporteranno, per la maturazione del requisito lo slittamento per pari periodo dei termini;

-        la corresponsione può avvenire solamente una volta nella vita lavorativa;

-        l’erogazione sarà a cura della Cassa Edile nella misura massima  di    € 1.500,00;

-        all’uopo verrà redatto apposito regolamento dalle Parti sottoscritte;

 

-        CARENZA MALATTIA, sperimentazione per 2 anni a far data dal 01.10.2003, della corresponsione a carico e tramite la Cassa Edile del 50% della carenza, indipendentemente dalla durata della malattia;  salvo verifica, decorso il termine di sperimentazione, che non si riscontri un significativo aumento delle “malattie brevi” con un utilizzo anomalo dell’istituto.

 

-        UNA TANTUM INFORTUNIO,  le parti, convengono  l’adeguamento dell’una tantum in caso di infortunio alla misura di € 76,00 a far data dal 01.06.2003.

 

 

Art. 19 –   Anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria

 

Ferme le modalità di calcolo, ed in conformità secondo quanto disposto dai richiamati CCNL,  il contributo relativo all’anzianità professionale edile è definito, a far data dal 01.06.2003, nella seguente misura :

-                per l’APE ordinaria 5,00%

-                per l’APE straordinaria, accertato sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile,  che le disponibilità del fondo in oggetto sono sufficienti a garantire il pagamento delle prestazioni che matureranno entro il 31.12.2003,  data di definitiva cessazione dell’istituto in parola, la contribuzione viene determinata nello 0,30%.

 

 

Nota a verbale

 

Le sottoscritte Organizzazioni, in considerazione delle particolari disagiate condizioni in cui i lavoratori dell’edilizia, data la struttura orografica della Provincia di Sondrio, sono costretti a prestare prevalentemente la loro opera, trattandosi di lavoro eseguito in cantieri di alta montagna, auspicano vivamente che le Associazioni Nazionali stipulanti i CCNL di riferimento,  addivengano al più presto alla determinazione di computare una quota parte delle ore di lavoro coperte dalla cassa integrazione guadagni nel monte ore previste per il raggiungimento del limite delle 2100 ore necessarie per il godimento del beneficio dell’anzianità professionale edile.

Le Parti sottoscritte escludono che in caso di prolungato silenzio da parte delle competenti Associazioni Nazionali su questa importante materia si addivenga localmente al raggiungimento di una intesa che accolga il principio dalle medesime Organizzazioni Territoriali proposto.

 

Art. 20 -    Previdenza complementare

 

Le parti convengono che,  a seguito degli Accordi Nazionali,  a decorrere dal 1° gennaio 2004,  verrà costituito presso la Cassa Edile di Sondrio apposito Fondo allo scopo di  mutualizzare, fra tutte le imprese, gli oneri della previdenza complementare di settore posti a carico delle Imprese in esito all’adesione volontaria,  da parte dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Al finanziamento di detto Fondo si provvederà mediante apposito contributo posto a carico delle imprese e fissato, con decorrenza 1° gennaio 2004, nella misura dello 0,30%.

Le parti si incontreranno entro il 1° luglio  di ogni anno per valutare la rispondenza della percentuale posta  a carico delle imprese alle effettive esigenze del Fondo.

Qualora le parti constatassero che il sistema di previdenza di settore non dovesse avviarsi entro il 1° ottobre 2004,  conseguirà l’immediata sospensione  di detta contribuzione a carico delle imprese che sarà automaticamente riattivata al momento del primo versamento degli operai al Fondo di Previdenza Integrativa di settore.  Nella ipotesi in cui il Fondo stesso  non trovasse attuazione le parti   si incontreranno per definire la destinazione delle risorse accumulatesi.

Entro il mese di Marzo 2004 si procederà alla valutazione della destinazione delle risorse accumulatesi per il fondo APES.

Fatte salve nuove disposizioni a livello nazionale in materia, si precisa che l’accesso alla previdenza complementare è possibile anche per gli impiegati.

 

 

Art. 21 -    Verifica contribuzione a carico Imprese.

 

Le parti in virtù della nuova ridistribuzione delle percentuali di versamento agli enti paritetici,  si impegnano ad incontrarsi ad approvazione del bilancio Cassa Edile 2002/2003 e successivamente all’approvazione  del bilancio 2003/2004, per valutare l’eventuale ulteriore riduzione della contribuzione a carico delle Imprese.

All’uopo si allega tabella degli accantonamenti e contributi in vigore dal 01.06.2003.

 

 

Art. 22 -    Ex indennità territoriale di settore

 

A decorrere dal 1° aprile 1998,  l’indennità territoriale di settore rimane ferma negli importi orari in atto al 31 marzo 1998  e precisamente :

§         operaio di 4° livello                                                          € 0,65400

§         operaio specializzato                                                      € 0,60515

§         operaio qualificato                                                          € 0,54886

§         operaio comune                                                              € 0,47993

§         operaio discontinuo  ex art 22 CIP 1998 lett.b                € 0,43000

§         operaio discontinuo  ex art 22 CIP 1998 lett.c                € 0,38006

 

 

Art. 23 -    Elemento Economico Territoriale

 

In applicazione dei vigenti CCNL le Parti confermano il mantenimento dell’istituto dell’Elemento Economico Territoriale di seguito denominato EET.

L’indicatore che viene individuato dalle Parti è quello della produttività correlato all’andamento del settore edile e dei suoi risultati anche sul piano della qualità e competitività in riferimento al territorio della provincia di Sondrio.

Per la relativa valutazione saranno utilizzati anche i dati ove disponibili dell’Osservatorio territoriale.

La produttività agli effetti del presente accordo è rappresentata dal rapporto fra le ore lavorate, denunciate dalle imprese iscritte alla Cassa Edile di Sondrio e le ore lavorabili, intendendosi queste ultime individuate nel cumulo fra le ore lavorate e le ore non lavorate per CIG, malattia, infortunio, pure denunciate alla Cassa Edile.

I periodi da prendere in considerazione per la liquidazione dell’EET sono costituiti dall’annata Cassa Edile che notoriamente va dal 1° Ottobre al 30 Settembre.

Nell’ambito di vigenza del presente accordo, si farà riferimento  alla media dell’annata in corso e di quella immediatamente precedente, con l’avvertenza che dal 1° Ottobre dell’annata in corso decorrerà la variazione o la conferma del quantum dell’EET, salvo diversa pattuizione delle parti.

Tanto premesso, le Parti convengono di definire l’ammontare dell’EET come segue :

a)            se l’incidenza delle ore lavorate sulle ore lavorabili,  riferita alla media delle predette ultime due annate Cassa Edile,  sarà inferiore al 78%, agli operai ed agli impiegati  nulla verrà riconosciuto a titolo di EET;

b)            se l’incidenza delle ore lavorate sulle ore lavorabili, riferita alla media delle predette ultime due annate Cassa Edile, sarà superiore al 78%, l’EET competerà nelle seguenti misure :

§         7%  fino al 31.12.2002

§         11%  dal 01.01.2003

§         14% dal 01.12.2003 in poi fino alla scadenza del presente accordo.

L’EET verrà liquidato mensilmente con una quota in acconto pari al:

§        7%  fino al 31.12.2002

§        11%   dal 01.01.2003

§        14% dal 01.12.2003 in poi fino alla scadenza del presente accordo,

mentre il saldo eventualmente spettante, da calcolare sulle ore prestate nell’annata di riferimento fino alla data del 30 settembre, verrà riconosciuto in soluzione unica, dopo che le Parti sottoscritte avranno accertato, verbalizzandola, in occasione di apposito incontro da tenersi non appena saranno disponibili i dati necessari, la circostanza della sussistenza dei requisiti che danno diritto di percepirlo.

Nel corso del predetto incontro, le Parti valuteranno altresì l’andamento del settore in provincia di Sondrio ed i suoi risultati al fine di disporre di un utile riferimento per la corretta determinazione dell’EET, anche tenendo conto dei dati forniti dall’Osservatorio Territoriale ove disponibili.

Nel caso in cui venisse accertata la non sussistenza del diritto all’EET, le parti assumeranno le necessarie decisioni.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore verrà fatto salvo l’EET nelle misure previste dal punto b)  che precede.

Sul predetto saldo dovranno essere conteggiate e versate le contribuzioni a carico delle imprese e degli operai riscosse dalla Cassa Edile, ad esclusione del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia.

Per quanto riguarda l’incidenza dell’EET sui vari istituti contrattuali e la base di calcolo della relativa percentuale, valgono le disposizioni dei vigenti CCNL, più in particolare la base di calcolo dell’EET sarà il minimo di paga e di stipendio.

Ai lavoratori assunti nel corso dell’annata di riferimento, il saldo dell’EET sarà corrisposto pro-quota, in relazione alle ore prestate nell’annata di riferimento fino alla data del 30 settembre.

Poiché l’EET  rientra nella tipologia dei premi di cui all’Art. 2 della L. n° 135/1997, la quale dispone, in parallelo, il diritto per le imprese alla cosiddetta decontribuzione, le Parti sottoscritte s’impegnano, nel caso Organi istituzionalmente competenti non riconoscessero la decontribuzione in riferimento all’EET di cui al presente accordo, a procedere alla rideterminazione, con effetto immediato, assumendo le conseguenti decisioni.

Nel caso in cui fatti o motivi eccezionali  dovessero provocare anomale, sensibili variazioni ai dati che costituiscono la base di calcolo dell’EET riferito alla produttività con conseguenti ricadute sul diritto di percepirlo oppure di non corrisponderlo e/o sull’entità del medesimo, le Parti sottoscritte s’incontreranno per una valutazione di quanto sopra, tesa ad individuare eventuali rimedi atti a riequilibrare, in riferimento all’annata interessata, la predetta base di calcolo, il relativo ammontare dell’EET oppure a sancire la non spettanza dello stesso.

 

 

Art. 24 -    Indumenti di lavoro

 

Le Parti sottoscritte convengono sulla necessità della dotazione degli indumenti da lavoro alle maestranze operaie.

Al riguardo, le Parti decidono di mantenere il contributo “ad hoc” in atto, pari all’1,05% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui ai vigenti CCNL.

Alla esazione provvederà la Cassa Edile di Sondrio.

Le parti sottoscritte redigeranno apposito regolamento per la fornitura e la dotazione degli indumenti da lavoro agli operai che dovrà necessariamente prevedere che:

§         la Cassa Edile, o l’Ente Unico previsto dal predetto Art. 7,  provvederà all’acquisto ed alla fornitura a tutti gli operai iscritti e dipendenti da imprese in regola con il versamento delle contribuzioni a favore della Cassa Edile, di due tute e due paia di scarpe antinfortunistiche su base annua, nonché di un casco antinfortunistico per i neoassunti;

§         la fornitura dei predetti indumenti da lavoro solleva le singole imprese dal parallelo obbligo previsto dalla legge, fino a concorrenza del relativo quantitativo, fermo restando il reintegro a cura delle predette imprese in caso di anticipata usura o di inadeguatezza degli stessi;

§         i singoli lavoratori sono obbligati ad utilizzare durante il lavoro a rischio gli indumenti di cui trattasi;

§         la Cassa Edile, o l’Ente Unico previsto dal predetto Art. 7, stipulerà una convenzione con una ditta produttrice di caschi antinfortunistici e guanti da lavoro, al fine di offrire condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto da parte delle imprese dei predetti dispositivi di protezione individuale;

§         la Cassa edile o l’Ente Unico comunicherà, di volta in volta, alle imprese i nominativi dei lavoratori a cui sono stati forniti i predetti indumenti di lavoro.

 

 

Art. 25 -    Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

 

Le quote territoriali di adesione contrattuale a carico dell’impresa e dell’operaio vengono confermate nella misura paritetica dello 0,615% (in totale 1,23%) e debbono calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui alle previsioni dei vigenti CCNL.

All’esazione del predetto contributo provvede la Cassa edile di Sondrio.

La quota dello 0,615%  a carico dell’operaio viene trattenuta dall’impresa all’atto della corresponsione della retribuzione.

Il gettito complessivo delle quote territoriali di adesione contrattuale è ripartito in due parti uguali, di cui una di spettanza delle Sezioni Costruttori Edili dell’Unione Industriali della provincia di Sondrio e dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio secondo gli accordi intercorsi fra le medesime e l’altra da attribuire, cumulativamente, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che provvederanno al successivo riparto fra di loro.

E’ facoltà degli operai cedere alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a mezzo apposite deleghe rilasciate dai medesimi alla Cassa Edile, un importo, che sarà successivamente stabilito, da stornarsi dagli accantonamenti effettuati a loro favore presso la nominata Cassa edile, all’atto del pagamento agli aventi diritto della percentuale di cui all’art. 13 del presente contratto.

Resta confermata l’aliquota dello 0,222% paritetico (in totale 0,444%) a titolo di quote nazionali di adesione contrattuale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui ai vigenti CCNL.

L’importo delle quote nazionali di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

All’esazione del predetto contributo provvede la Cassa Edile di assistenza di Sondrio.

La Cassa Edile provvede a rimettere direttamente all’ANCE e alle Federazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti il CCNL di riferimento gli importi di rispettiva competenza.

Gli importi delle quote previste dal presente articolo trattenuti agli operai verranno registrati a libo paga e devono risultare sulla busta paga.

Le parti si danno atto che la disciplina del presente articolo costituisce piena ed integrale attuazione dell’art. 26 L. n°300/1970.

 

 

Art. 26 -    Impiegati  - Premio di produzione

 

A decorrere dal 1° aprile 1998 il premio di produzione da corrispondere agli impiegati rimane fermo negli importi in atto al 31 marzo 1998 e precisamente:

 

-                      impiegato di 7° livello - Quadro                     € 155,12

-                      impiegato di 6° livello                                     € 145,39

-                      Impiegato di 5° livello                                     € 120,47

-                      Impiegato di 4° livello                                     € 105,63

-                      Impiegato di 3° livello                                     €   95,69

-                      Impiegato di 2° livello                                     €   86,37

-                      Impiegato di 1° livello                                     €   74,94

 

 

Art. 27 -    Impiegati - elemento economico territoriale

 

Le parti richiamano integralmente le norme contenute nell’art. 23 “Elemento Economico Territoriale” del presente accordo.

 

 

Art. 28 -    Impiegati trasporti

 

A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che, per raggiungere il proprio posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 Km, dalla propria abitazione,  viene riconosciuta, dal 01.06.2003, una indennità nella seguente misura:

§         per distanze da 2 a 7 Km:  € 0,62 per ogni giornata lavorativa

§         per distanze oltre i 7 Km:  € 0,40 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 kilometri.

La medesima non è dovuta nel caso che l’impresa provveda con i propri mezzi al trasporto degli impiegati.

 

 

Art. 29 -    Impiegati mensa

 

A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in Provincia di Sondrio viene riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa dal 1° giugno 2003 pari a:

§                    € 4,48 giornalieri  a decorrere dal 1° giugno 2003,

§                    € 5,28 giornalieri  a decorrere dal 1° giugno 2005.

Previo accordo tra datore e lavoratore, l’indennità sostitutiva di mensa nelle misure di cui sopra, potrà essere sostituita con ticket mensa.

Detta indennità non va corrisposta agli impiegati che, per essere comandati in trasferta dalla propria impresa, beneficiano del trattamento previsto dai CCNL in riferimento agli articoli relativi alla trasferta.

 

 

Art. 30 -    Validità, durata e deposito contratto

 

Il presente contratto entra in vigore il 1° giugno 2003 e avrà durata fino al 31 dicembre 2005.

Il medesimo sarà depositato come previsto dalle vigenti leggi.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

      SEZIONE COSTRUTTORI EDILI                       SEZIONE ANAEPA

dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio     dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio

 

 

 

FENEAL - UIL                                    FILCA - CISL                          FILLEA - CGIL

 

 


 

ALLEGATO  1

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

 

 

Tra le Parti:

 

-                      - Cassa Edile di Assistenza della Provincia di Sondrio

-                      e

-                      __________________________________________

PREMESSO CHE

ü                  Il settore delle costruzioni svolge Le imprese edili delle costruzioni svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e per la ripresa dell’occupazione, per la difesa e la valorizzazione del territorio,

ü                  Ritengono prioritario il rispetto dei contratti di lavoro da parte delle imprese a cui devono corrispondere procedure di pagamento alle medesime certe nei tempi e nelle modalità, per restituire trasparenza a questa fondamentale funzione della Pubblica Amministrazione, nonché maggiore efficienza degli Uffici nell’assolvimento di propri compiti istituzionali;

ü                  Le organizzazioni datoriali e sindacali, che propongono la presente convenzione, sono convinte che il “lavoro irregolare” da un lato provoca effetti negativi per lo Stato in conseguenza dei relativi mancati introiti e dall’altro costituisce motivo di sleale concorrenza, nei confronti della generalità delle imprese che ottemperano alle disposizioni di legge, nonché genera problematiche connesse alla salvaguardia delle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 

CONSIDERATO CHE

 

ü                  la legislazione vigente in materia di lavori pubblici, e specificatamente l’art. 18, comma 7, della Legge 55/90, l’art. 9 del D.P.C.M. 55/91, l’art. 10, comma 1-quater, della Legge 109/94, gli artt. 3 e 11 del Dlgs. 494/96, così come modificato dal Dlgs. 528/99, l’art. 17 punto d) del D.P.R. 34/2000, gli artt. 7 e 13 del D.M. 145/2000 nonché le circolari fin qui emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, stabiliscono per la committenza e le imprese esecutrici il rispetto di norme aventi da una parte lo scopo di salvaguardare il diritto dei lavoratori alla corresponsione di una retribuzione commisurata a quanto previsto dai disposti contrattuali, dall’altra di assicurare l’osservanza degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse Edili a garanzia di parità di costi per la manodopera impiegata ed, infine, di assicurare le condizioni di sicurezza necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori;

ü                  sussiste la convinzione, tra gli enti firmatari il presente protocollo, dell’utilità di individuare e svolgere, nel rispetto e nell’applicazione di quanto previsto dal quadro normativo vigente, specifici interventi atti a garantire un più incisivo e puntuale controllo, anche a livello preventivo, sull’adempimento degli obblighi previsti per le imprese aggiudicatarie di lavori pubblici;

ü                  nell’ambito di tali interventi è necessario assicurare un tempestivo e continuo flusso d’informazioni sull’avvio e prosecuzione di ogni cantiere verso la Cassa Edile, alla quale, per mandato legislativo e contrattuale, è attribuito  il compito di verificare la regolarità contributiva delle imprese esecutrici in tutte le fasi di svolgimento dei lavori, con criteri di massima tempestività;

ü                  l’Ente pubblico s’impegna ad applicare la normativa art. 31/2° comma della L.109/94 in merito agli oneri per la sicurezza;

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

 

attesa la necessità di porre particolare attenzione all’osservanza da parte delle imprese delle norme in premessa citate, l’ente pubblico si impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nei contratti d’appalto e nei capitolati speciali d’appalto le seguenti clausole:

a)                  obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto e di eventuali subappalti il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e integrativo provinciale, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili competenti;

c)b)           in caso di inadempimenti ed irregolarità accertate, l’Ente s’impegna a rispettare tutte le norme, i regolamenti e le circolari ministeriali in materia di appalti pubblici ed in particolare la circolare del Ministero dei lavori pubblici  n. 880 del 13 maggio 1986 e circolare n°26/2000;

d)c)           allo scopo di evitare che l’ammissione in gara di imprese non aventi titolo a concorrere possa falsare l’esito delle gare di appalto, l’ente s‘impegna a verificare presso la Cassa Edile la veridicità delle dichiarazioni sottoscrittte dalle imprese stesse in merito all’effettiva iscrizione e correttezza contributiva;

1.                  prima della stipula del contratto, l’ente fa richiesta di regolarità contributiva per l’impresa aggiudicataria, indicando nella comunicazione: natura dei lavori, località in cui essi debbono svolgersi, impresa aggiudicataria, prezzo convenuto, termine fissato per l’ultimazione dei lavori, numero presumibile degli operai da impiegare per la realizzazione dei medesimi, importo globale approssimativo della spesa per manodopera da impiegare nei lavori;

2.                  nell’eventualità del subappalto, l’ente s’impegna a verificare che l’impresa aggiudicataria alleghi alla richiesta di autorizzazione al subappalto la certificazione d’iscrizione e regolarità nei versamenti alla Cassa Edile dell’impresa o delle imprese subappaltatrici, nei termini e nei modi di cui alla Legge 55/90; l’ente provvederà quindi alle opportune verifiche presso la Cassa Edile;

3.                  all’atto del rilascio di ogni certificato d’acconto, l’ente da notizia alla Cassa Edile di tale provvedimento, indicando somma e periodo di maturazione della rata;

4.                  all’atto della chiusura della contabilità e prima che gli atti siano trasmessi al collaudatore, l’ente da notizia alla Cassa Edile dell’avvenuta ultimazione dei lavori, indicando l’importo complessivo dei lavori eseguiti, l’aliquota corrispondente alla spesa sostenuta dall’impresa per la manodopera, la durata dei lavori e le eventuali sospensioni degli stessi;

5.                  la Cassa Edile, nella consapevolezza che la prevista azione di verifica ed informazione, deve essere gestita in modo tale da dare un valido ausilio ai tecnici delle stazioni appaltanti ed alle imprese regolari coinvolte nell’esecuzione di opere pubbliche, senza andare ad intralciare il normale svolgimento delle funzioni amministrative, si impegna a rilasciare, per quanto di propria competenza, le rispettive dichiarazioni liberatorie con la tempistica massima di circa 30 giorni :

a)                  dal momento della ricezione della comunicazione, per le richieste di regolarità contributiva relative a partecipazione e aggiudicazione di gara d’appalto;

b)                  dal momento della ricezione della comunicazione, per le richieste di regolarità contributiva relative alla liquidazione del saldo finale;

c)                  indipendentemente dai termini suddetti, ricevuta la comunicazione di emissione di stato d’avanzamento, la Cassa Edile comunicherà tempestivamente all’ente le situazioni contributive irregolari delle imprese interessate;

6.                  per le comunicazioni e le richieste di certificazione oggetto del presente protocollo, l’ente si impegna ad adottare la modulistica di seguito allegata.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

………………………… ……………………………………….

 

………………………… ……………………………………….

 

………………………… ……………………………………….

 

………………………… ……………………………………….

 


 

 

ALLEGATO 2a

 

 

DENUNCIA D’INIZIO LAVORI (L. 55/90, art. 18, comma 7)

 

Compilare e spedire a :

 

CASSA EDILE DI ASSISTENZA

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

 

INPS SEDE DI SONDRIO

 

INAIL SEDE DI SONDRIO

 

SEZIONE EDILI UNIONE INDUSTRIALI

SONDRIO

 

SEZIONE EDILI UNIONE ARTIGIANI

SONDRIO

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

SONDRIO

 

 

La sottoscritta Impresa

 

 

con sede in

 

Via

 

 

 

 

 

 

 

iscritta alla Cassa Edile della Provincia di

 

n.

 

               

 

ai sensi e per gli effetti previsti dall'Art. 18, comma 7 della legge 19.03.90 N. 55, denuncia di aver assunto in  appalto  l'esecuzione dei seguenti lavori :

 

·         Genere dei lavori

 

 

 

·        Località in cui ha sede il cantiere

 

 

 

·        Ente appaltante/Committente

 

 

 

·        Importo dei lavori €

 

 

 

·        Costi previsti per la sicurezza €

 

 

 

·        Data inizio lavori

 

 

 

·        Termine presumibile dell'ultimazione dei lavori

 

 

 

·        Numero presumibile di operai occorrenti per i lavori

 

 

 

·        Incidenza percentuale del costo della mano d'opera

 

 

 

             

 

_______________________                       _______________________________

 

                                          (Timbro dell'Impresa e firma del Legale Rappresentante)

 

La sottoscritta Impresa s’impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di subappalto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima e dall’art. 18, comma 7 della Legge 55/90.

Data _________________                            __________________________________________________

Timbro e firma impresa subappaltatrice

 

 

N.B. - La presente documentazione deve essere trasmessa, vistata dalla Cassa Edile, all'Ente committente prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna (Ex Art. 9 D.P.C.M. 10.01.1991 N. 55)

 

 

PARTE RISERVATA ALLA CASSA EDILE DI ASSISTENZA

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ALLEGATO 2b

 

 

COMUNICAZIONE DI SUBAPPALTO (L. 55/90, art. 18, comma 7)

 

 

Compilare e spedire alla:

 

CASSA EDILE DI ASSISTENZA

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

 

 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA SUBAPPALTANTE

La sottoscritta Impresa

 

 

con sede in

 

Via

 

         

·         ai sensi e per gli effetti previsti dall'Art. 18, comma 7 della legge 19.03.90 N. 55, comunica a codesta Cassa Edile di aver affidato l’esecuzione dei lavori 

·         per il cantiere

 

·        Ente appaltante/Committente

 

·        per il periodo da

 

a

 

con n.

 

operai

·        all’Impresa

 

·        importo dell’appalto €

 

                   

Data _______________                  ________________________________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE

La sottoscritta Impresa

 

 

con sede in

 

Via

 

         

·         ai sensi e per gli effetti previsti dall'Art. 18, comma 7 della legge 19.03.90 N. 55, dichiara che, con contratto di subappalto stipulato in data  _________________________________________

·         ha assunto l’esecuzione, per conto dell’Impresa

 

·        con sede in

 

Via

 

·        dei lavori di

 

·        nel cantiere di

 

·        per il periodo da

 

a

 

con n.

 

operai

·        importo del subappalto €

 

                     

 

 

 

 

La sottoscritta Impresa s’impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di subappalto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima e dall’art. 18, comma 7 della Legge 55/90.

Data _________________                      _______________________________________________

Timbro e firma impresa subappaltatrice