EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i lavoratori delle imprese edili ed affini di Siracusa

Data stipula: 14 gennaio 1999


Inizio validità: 1 dicembre 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001


Contratto territoriale per la provincia di Siracusa


Sommario:

- Osservatorio di settore per la provincia di Siracusa
- Cassa Edile
- Reciprocità e previdenza integrativa
- Comitato tecnico paritetico
- Scuola Edile
- Premio di produzione ed indennità territoriale di settore
- Elemento economico territoriale
- Trasporto a mensa
- Categorie e qualifiche
- Disposizioni finali
- Decorrenza e durata
- Dichiarazione a verbale di parte sindacale

 

Il 14.1.1999, presso la sede dell'Associazione provinciale degli industriali di Siracusa

tra:

- la Sezione Imprenditori Edili dell' Associazione Provinciale degli Industriali di Siracusa;

e

- il Sindacato Provinciale FENEAL-UIL;

- il Sindacato Provinciale FILCA CISL;

- il Sindacato Provinciale FILLEA CGIL;

visto

il C.C.N.L. 5 luglio 1995, con particolare riferimento all' art. 39 e 47 e l' Accordo Nazionale dell' 11 giugno 1997

si stipula

il presente C.C.P., integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, da valere nella provincia di Siracusa per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate in detto C.C.N.L. per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavori eseguiti in conto proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premesso

che è divenuto indispensabile migliorare lo scambio di informazioni con particolare riferimento alle prospettive del mercato ed agli investimenti nella provincia;

che nella provincia di Siracusa è divenuto indispensabile monitorare le situazioni che favoriscono il lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal mancato rispetto delle norme di legge e di contratto. La violazione delle normative sulla sicurezza dei cantieri, l' evasione fiscale e contributiva hanno creato le condizioni per una concorrenza sleale che non favorisce normali condizioni di lavoro per i lavoratori e determina difficoltà di sopravvivenza delle imprese per le conseguenti alterazioni del mercato.

A tal motivo si ritiene importante intervenire con strumenti idonei che consentano il rilancio del settore delle costruzioni nella Provincia di Siracusa.

Dopo ampia discussione sui punti della piattaforma sindacale le parti decidono quanto segue.

1 - Osservatorio di settore per la provincia di Siracusa

Si conviene di istituire un Osservatorio con lo scopo di creare, anche attraverso il miglioramento delle relazioni sindacali, un sistema informativo e di monitoraggio permanente che coinvolga le strutture pubbliche e favorisca il rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili.

L' Osservatorio avrà il compito di analizzare e di elaborare:

- l' andamento e l' evoluzione degli appalti pubblici e lo stato della loro realizzazione;

- l' andamento del mercato del lavoro e dell' offerta con particolare attenzione alla tipologia delle imprese, ai fabbisogni occupazionali, alla formazione professionale, alla mobilità, alla struttura del costo del lavoro e ai riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- l' andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, acquisendo dati e notizie dal Comitato paritetico territoriale.

L' osservatorio ha, inoltre l' obiettivo di fornire un adeguato supporto conoscitivo del sistema di concertazione a livello territoriale, in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

In particolare le parti convengono sulla necessità:

a) di proporre congiuntamente alle sedi provinciali di INPS e INAIL un' azione di monitoraggio permanente che favorisca e ponga i presupposti per dare continuità, oltre il 31.12.1998, al meccanismo premiale originariamente previsto dall' art. 29 della L. 341/95;

b) di proporre alle sedi provinciali di INPS e INAIL uno scambio di dati con il sistema informativo della Cassa Edile della provincia di Siracusa;

c) di dare vita, ad un' azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Edile di Siracusa e quelli di pertinenza della C.C.I.A.A., di Siracusa, sulla base di un' intesa con quest' ultima, al fine di consentire l' individuazione delle imprese che, pur esercitando attività edile sul territorio della provincia, non risultano iscritte alla Cassa Edile;

d) di informare ed interessare, in caso di accertamento di inadempienze, anche parziale, dell' obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, gli Enti Previdenziali ed Assicurativi nonché le stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi 55/90, D.P.C.M. 55/91 e 341/95;

e) di confermare alla Cassa Edile il ruolo primario nello svolgimento delle azioni sopraddette. Essa è riconosciuta strumento operativo delle parti contraenti per la raccolta ed elaborazione dei dati, fermo restando il rispetto della Legge n. 675/96. La Cassa Edile è soggetto legittimato alla raccolta delle informazioni relative all' attività edilizia nella provincia di Siracusa, all' intervento nei confronti delle imprese inadempienti, al rilascio delle certificazioni liberatorie sulla base dei criteri previsti dal C.C.I.P. del settore edile, alla verifica delle aziende operanti nella provincia di Siracusa, provenienti da altre provincie, che pur tenute all' iscrizione alla Cassa Edile di Siracusa, a norma del C.C.N.L., non ottemperano a tale obbligo;

f) i attivarsi congiuntamente, attraverso l' Osservatorio Provinciale, nei confronti della Prefettura di Siracusa e delle Pubbliche Amministrazioni con lo scopo di monitorare l' applicazione della vigente normativa sulle offerte anomale di cui alle leggi nazionali e regionali con particolare riferimento al rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia contributiva e igiene e sicurezza del lavoro, da parte delle imprese aggiudicatrici;

g) di impegnare le imprese associate a condizionare la stipula dei contratti di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltatrici, del certificato di regolarità contributiva della Cassa Edile, dell' INPS ed dell' INAIL;

h) di vincolare i contratti di subappalto al rispetto delle norme di legge, del C.C.N.L. e del C.C.I.P. che regolano il rapporto di lavoro e l' igiene e sicurezza dei cantieri. I suddetti contratti dovranno contenere una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il corrispettivo verrà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione ad INPS, INAIL e Cassa Edile. Inoltre l' impresa subappaltatrice dovrà assumere l' impegno di comunicare all' impresa appaltatrice il numero dei lavoratori del cantiere e di aggiornarlo ad ogni variazione, in applicazione dell' art. 15, lett. b, quarto comma del C.C.N.L. 5.7.1995;

i) di impegnare le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale (art. 15 C.C.N.L.) per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;

l) di tenere, presso la Cassa Edile, utilizzando le suddette comunicazioni, l' elenco delle imprese che operano in subappalto nella provincia di Siracusa. Le imprese appaltatrici esporranno in ogni cantiere l' elenco delle imprese a cui sono stati subappaltati i lavori, mentre, presso il cantiere, sarà tenuto l' elenco nominativo di tutti i lavoratori impegnati all' interno;

m) di richiedere alle stazioni appaltanti e ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate e di impegnare i Direttori dei lavori ed i Coordinatori per l' esecuzione dei lavori (art. 5 D.Lgs. 494/96) alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta, all' impresa esecutrice, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e delle dichiarazioni di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, comma 8, lett. A e B, del D.Lgs. 494/96.

Le parti ritengono, altresì, opportuno verificare, all' interno dell' Osservatorio, se esistano le condizioni per realizzare nuovi protocolli d' intesa al fine di combattere la concorrenza sleale, qualificando il settore e riportando il tutto nella legalità.

L' Osservatorio sarà dotato di un regolamento all' uopo preparato dalle parti e, per svolgere la propria attività, si avvarrà della struttura della Cassa Edile. Pertanto, non è previsto alcun costo. (Sommario)

2 - Cassa Edile

Le parti ritengono opportuno effettuare una più attenta osservanza dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile nonché delle comunicazioni della Commissione Nazionale Paritetica in materia di certificazioni liberatorie.

Versamenti e recupero crediti. Le parti concordano di imprimere una più incisiva azione per il recupero delle quote delle imprese ritardatarie. A tal fine in caso di ritardo dei versamenti, oltre il periodo di erogazione semestrale, gli uffici preposti della Cassa Edile, daranno inizio all' iter di recupero dei crediti con le modalità tecniche ed operative che saranno definite dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Meccanismo premiale: Allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di uniformare i principi impositivi, della contribuzione previdenziale ed assistenziale, come previsto dall'art. 29 Legge 341/95 e per incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare un meccanismo premiale. Pertanto le imprese, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (comportando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportino il versamento della contribuzione virtuale all' INPS, come individuate dall' art. 29 Legge 341/95, dal D.M. 16 dicembre 1996 e dalle circolari interpretative dell' INPS) usufruiranno di uno sgravio contributivo la cui misura verrà determinata annualmente, tenuto conto degli avanzi di gestione e le cui modalità e norme applicative saranno definite dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Prestazioni: Le parti concordano di verificare, nel rispetto del bilancio della Cassa Edile, l' opportunità di migliorare le prestazioni di assistenza in favore degli operai iscritti alla Cassa. (Sommario)

3 - Reciprocità e previdenza integrativa

Per quanto riguarda il riconoscimento della reciprocità delle Casse Edili e l' adesione dei lavoratori alla previdenza integrativa, le parti si rimettono alle norme del C.C.N.L. 5.7.1995 e agli Accordi Nazionali. (Sommario)

4 - Comitato Tecnico Paritetico.

I problemi relativi alla sicurezza dei cantieri, pongono l' esigenza di una più incisiva opera di prevenzione antinfortunistica.

Le parti, a tal motivo, nel rispetto del D.Lgs. 626/94 e della L. 494/96, ritengono opportuno che il Comitato tecnico paritetico esplichi la propria funzione ed operatività. (Sommario)

5 - Scuola Edile.

Le parti convengono sulla necessità che ai lavoratori di prima assunzione venga fornita una adeguata preparazione in materia di Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di lavoro.

L' Ente Scuola, pertanto, provvederà ad organizzare dei corsi di formazione sulla materia ed attingerà i fondi dai contributi destinati al finanziamento dell' Ente.

La maggiore necessità finanziaria dell' Ente Scuola, relativa ai compiti istituzionali, verrà soddisfatta attraverso l' aumento del contributo dallo 0,60% all' 1%. (Sommario)

6 - Premio di produzione ed indennità territoriale di settore.

Ai sensi degli artt. 12 e 47, nota a verbale, del vigente C.C.N.L. 5.7.1995, l' indennità di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre previste dal C.I.P. del 13 marzo 1990. (Sommario)

7 - Elemento economico territoriale.

La determinazione dell' Elemento economico territoriale, in misura comunque inferiore per l' intera durata del presente Contratto integrativo a quella definita dal punto 3) dell' Accordo Sindacale Nazionale 11 giugno 1997, riferita ai minimi tabellari in vigore al 1° luglio 1998, è correlata all' andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Siracusa.

Nella determinazione dell' Elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto dell' andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, il monte salario, le gare di appalto e i relativi importi.

L' Elemento economico territoriale di cui agli art. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. del 5.7.1995 è stabilito nella misura del 5%, con decorrenza 1.1.1999, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio.

In conformità a quanto stabilito al punto 3) dell' Accordo Sindacale Nazionale dell' 11.6.1997, la verifica, ai fini della conferma dell' elemento economico territoriale, in rapporto ai parametri sopra individuati avverrà entro il mese di gennaio di ogni anno per tutta la durata dell' integrativo.

Le parti si danno atto che l' erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23.7.1993, dall' art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995 e dall' art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito con la Legge 23.5.1997 n. 135. (Sommario)

8 - Trasporto e mensa.

Resta confermato quanto disposto rispettivamente all' art. 8 e all' art. 9 del C.I.P. del 13 marzo 1990. (Sommario)

9 - Categorie e qualifiche.

Con riferimento all' art. 79 del vigente C.C.N.L. alle categorie e qualifiche in esso previste si aggiunge il seguente nuovo profilo professionale:

Terzo livello operaio specializzato

Restauratori lapidei capaci di trattare, pulire, ricostruire e dare forma originaria alle pietre naturali. (Sommario)

10 - Disposizioni finali.

Per quanto non modificato con il presente accordo, restano in vigore le norme del C.I.P. del 13 marzo 1990.

Le parti effettueranno il deposito del presente accordo entro 30 giorni presso l' Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Siracusa. (Sommario)

11 - Decorrenza e durata.

Il presente Accordo Integrativo Provinciale ha decorrenza 1° dicembre 1998 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2001, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla Contrattazione Collettiva Nazionale. (Sommario)

Dichiarazione a verbale di parte sindacale.

FENEAL UIL FILCA CISL e FILLEA CGIL dichiarano che in occasione della revisione dei profili professionali delle diverse qualifiche del C.C.I.P. propongono l' inserimento dei seguenti profili professionali.

Con specifiche capacità di eseguire, anche con strumenti specialistici, lo scavo archeologico stratigrafico secondo la direzione scientifica, compreso il riconoscimento, la selezione del materiale archeologico e la sua pulitura.

Con specifiche capacità di assistere il lavoro di scavo archeologico stratigrafico, predisponendo l' attrezzatura, allontanando le materie di scavo ed eseguendo semplici operazioni di selezione dei materiali, nonché la liberazione di strati superficiali. (Sommario)