REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Addì, 30 maggio 2003

T r a

 

la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente della Sezione Geom. Luigi Boffa e dai componenti la Delegazione Sindacale, Dott. Giorgio Ambrosiani, Dott. Guido Ragogna, Ing. Massimo Freccero, Sig. Claudio Busca e Geom. Massimo Dall'O'

 

assistita dall'Unione Industriali in persona del Dott. Dario Amoretti;

 

e

 

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini FILLEA-CGIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Signor Mario Recagno e dai componenti del Direttivo, Signori Mauro Matteucci, Cristiano Ghiglia, Ivano Travaglino, Silvano Vincis, Marino De Lucia, Rosario Crispino

 

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Sig. Giuseppe Romeo e dai componenti di segreteria Signori Luca Vosilla, Filippo Casciana, Pietro Amodei, assistiti da una delegazione del Direttivo provinciale, composta dai Signori Cinzia Richero, Abderraihim Chamchi, Gaspare Napoli, Girolamo Licata, Salvatore Taulli, Vincenzo Bruno, Bechir Jendoubi, Antonino Fatta, Agron Berhami, Sandro Caprio, Bruno Cinquini, Corrado Castellino, Vincenzo Maruca, Vincenzo Cosentino, Salvatore Tripoli, Aldo Greco, Pasquale Formisano, Dario De Canio

 

la Federazione Nazionale Edili, Affini del Legno FeNEAL-UIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Signor Francesco Balato, assistito da una delegazione di lavoratori composta dai Signori Franco Addis, Giuseppe Tropiano, Pasquale Belcastro, Salvatore Caneo, Natale Vincenzo Cirillo, Daniele Cuminetti, Salvatore Ferrara, Mario Pizzichillo, Franco Taretto, Malich Cisse, Enrico Pollero, Sergio Catalano, Pietro Crosa, nonché dalla Segreteria Regionale rappresentata dal Segretario Generale Signor Silvio Errico

 

viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 29 gennaio 2000, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale delle imprese stesse.

 

Premessa

 

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione ed il miglioramento dell’attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia.

Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull’esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dei diritti delle imprese e dei lavoratori.

Le parti riconoscono che l’attuale situazione evolutiva del settore non è sufficientemente accompagnata da una crescita della regolarità, mantenendosi ancora rilevante il fenomeno del lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal ricorso all’evasione e all’elusione contributiva e fiscale, e dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.

Si riconosce che è necessario operare per il consolidamento e lo sviluppo della struttura imprenditoriale attraverso la qualità dei modelli organizzativi e produttivi e l’adozione delle forme di flessibilità regolate dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali in materia; attraverso, inoltre, il perseguimento della regolarità contrattuale e delle pertinenti verifiche di congruità, per favorire una competizione fondata sulla capacità organizzativa e sulla professionalità, e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all’osservanza delle normative di legge e contrattuali.

A questo fine riconoscono l’opportunità di dare piena attuazione alle regole fondative dei rapporti tra la Cassa Edile e le imprese esecutrici di opere pubbliche e private, previste dal punto VII dell’Accordo Nazionale 29 gennaio 2000.

 Le Parti riaffermano il loro impegno a combattere, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro irregolare, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari e pregiudizievoli per l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.

 Nella consapevolezza della maggior difficoltà nel perseguire efficaci azioni di controllo sul fenomeno del lavoro irregolare nel campo dei lavori commissionati da privati, le Parti riconoscono la necessità di un'azione congiunta nei confronti degli Enti locali competenti affinché, unitamente alla Denuncia di Inizio Attività o a quella di Inizio Lavori conseguente al rilascio di Concessione Edilizia, il committente comunichi gli estremi dell'impresa esecutrice, corredati dalla certificazione di regolarità contributiva e dalla dichiarazione di osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore.

 Le Parti, al fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori pubblici e privati, ritengono necessario perseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure alle quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici e privati e favorire in tal modo una competizione fondata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sul rigoroso rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro.

Visti l'art. 2 della Legge 22 novembre 2002, n° 266 di conversione del D.L. 25 novembre 2002, n° 210 ed il protocollo VII dell'accordo nazionale di lavoro 29 gennaio 2002 "Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni" rilevano come l'attivazione di un sistema unificato di attestazione della regolarità contributiva delle imprese rappresenti un importante elemento di una più vasta azione di miglioramento qualitativo del settore che, attraverso il recupero delle forme di evasione contributiva, favorisca la riduzione del costo del lavoro e il ristabilimento di condizioni di corretta concorrenza.

Considerato altresì che su tale azione sono fortemente impegnate le Parti nazionali, ai cui indirizzi le Parti stipulanti il presente accordo intendono uniformarsi, e che detto sistema semplificato consiste nel rilascio, da parte di uno Sportello unico costituito tra INPS, INAIL e Cassa Edile, del "documento unico di regolarità contributiva" (DURC).

Convengono sulla istituzione del D.U.R.C. e sulla attivazione dello sportello unico citato presso la Cassa Edile della Provincia di Savona. L'operatività del D.U.R.C. ed il funzionamento dello Sportello unico conseguiranno alla stipula di una convenzione tra le Parti e INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Savona, in coerenza con gli accordi fra le Parti nazionali ANCE - F.L.C. in materia.

Le Parti si impegnano, infine, a dare sostegno ad efficaci proposte di legge per la disciplina di accesso all'attività edilizia, con la previsione e la valutazione di parametri qualitativi che garantiscano il possesso delle necessarie capacità imprenditoriali.

OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Le Parti si impegnano a costituire l'Osservatorio Provinciale del Settore delle Costruzioni, con sede presso la Cassa Edile della Provincia di Savona che opererà per il tramite di una Commissione Tecnica paritetica composta da sei rappresentanti di cui tre designati dalla Sezione Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona e tre designati dalle Organizzazioni sindacati territoriali firmatarie del presente accordo.

Lavori Pubblici

Premesso

·        che il quadro normativo attualmente disciplinante la realizzazione di lavori pubblici, non solo fornisce agli enti appaltanti puntuali indicazioni relative alla corretta stesura dei bandi di gara, ma sancisce l'obbligo per i progettisti e per le stazioni appaltanti di individuare un importo a base di gara, sulla scorta di prezzi e di costi della sicurezza congrui, desunti da prezzari aggiornati, cosicché l'indicazione nel progetto o nel bando, di prezzi insufficienti costituirebbe violazione di dette norme;

·        che la non congruità dei prezzi e la non corretta determinazione degli oneri di sicurezza genera da un lato intoppi esecutivi, contenzioso e ritardi nell'ultimazione dell'opera, con conseguenti danni sia per l'ente appaltante che per l'intera comunità, dall'altro un evidente fattore di rischio nei cantieri edili.

Le Parti convengono che, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio, qualora verranno evidenziate palesi difformità nei bandi e negli elaborati progettuali, verranno attivate azioni congiunte volte ad una corretta applicazione della normativa vigente.

Lavori privati

Premesso

·        che la Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'edilizia privata, individuando in tale fenomeno la causa di notevoli danni per i lavoratori interessati ed una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese operanti nel rispetto del dettato contrattuale e normativo;

 

·        che nonostante le sopra citate iniziative non sono stati registrati sensibili e positivi risultati concreti;

 

·        che sulla base di un parere legale richiesto da ANCE Liguria si rileva che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 lett. b) del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i., anche i committenti privati sono tenuti a richiedere alle imprese esecutrici di lavori edili la dichiarazione della denuncia e, pertanto, dell'iscrizione dei relativi dipendenti alla Cassa Edile.

Le Parti, condividendo il suddetto parere legale e ritenendo necessario attivare ulteriori e più cogenti azioni per raggiungere i comuni intenti, convengono di svolgere azioni congiunte finalizzate a:

 

·        ottenere l'inserimento da parte della Regione Liguria, nell'emanando Regolamento Edilizio Tipo, dell'obbligo per i committenti privati di lavori rientranti nell'ambito del D.Lgs. n° 494/1996 e s.m.i., di segnalare in occasione della comunicazione di inizio lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice, unitamente alle relative posizioni di iscrizione all'INPS, INAIL e Cassa Edile; nel caso di D.I.A. detta segnalazione dovrà essere effettuata contestualmente alla presentazione della stessa denuncia di inizio attività;

·        a far recepire le disposizioni sopra elencate dalle Amministrazioni Comunali della provincia di Savona nonché agli Ordini professionali ed agli amministratori di condominio, il tutto tramite specifiche convenzioni che prevedano anche che i dati così acquisiti vengano trasmessi all'Osservatorio.

 

Formazione e mercato del lavoro

 

Considerati i comuni intenti di rafforzare l'attuale sistema formativo del settore, favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, disporre del più completo panorama di dati sull'affidamento dei lavori ed orientare l'offerta formativa dell'Ente Scuola, anche nell'ottica del maggior coinvolgimento nel settore della manodopera di immigrati extracomunitari, l'Osservatorio avrà il compito di:

 

·        raccogliere, gestire ed utilizzare dati idonei a delineare una puntuale e costante mappatura dei cantieri operanti in provincia, sia nel settore pubblico che privato, provenienti da vari Enti quali Camera di Commercio, INPS, INAIL, Cassa Edile nonché dagli Enti locali e dalle principali stazioni appaltanti;

 

·        analizzare le previsioni occupazionali del settore in termini sia quantitativi sia relativi alla tipologia delle professionalità richieste, anche sulla base della programmazione dei lavori pubblici effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

 

·        rilevare periodicamente i fabbisogni di manodopera manifestati dal settore edile.

I dati così raccolti dovranno, inoltre, fornire un quadro il più preciso possibile sia delle mansioni più diffuse sia di quelle, tradizionali o innovative, maggiormente richieste dal mercato e saranno comunicati alla Scuola Edile al fine di indirizzarne l'attività e consentire la migliore pianificazione dei programmi e delle attività formative, nella prospettiva di una saldatura tra realtà operativa ed apprendimento teorico-pratico, da attuarsi anche mediante gestione concordata di tutti gli strumenti legislativi vigenti in materia di mercato del lavoro, di occupazione giovanile e dei lavoratori extracomunitari e della formazione sulla sicurezza.

 

 

Art. 1

 

Qualifiche

 

Restano confermate le declaratorie e le classifiche di cui all'art. 78 del C.C.N.L. in vigore, con l'aggiunta dei seguenti lavori nell'esempio relativo al muratore classificato tra gli operai specializzati: "posa delle ardesie sui tetti e nelle facciate, posa in opera dei marmi all'interno ed all'esterno e sempre che abbia la capacità di eseguire i lavori di cui sopra, anche se esegue murature e posa in opera di infissi, lavori di riquadratura, facciate, rivestimenti interni".

 

In caso di contestazione circa il mancato riconoscimento delle classifiche ai lavoratori interessati, entro cinque giorni dalla richiesta si esperirà in sede aziendale il tentativo di conciliazione.

 

Art. 2

 

Orario di lavoro

 

Per i lavori nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private per importi superiori a 1 milione di Euro, richiedano per le caratteristiche dell'opera regimi diversificati di lavoro, le parti si attiveranno comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:

 

§        regimi d'orario di cantiere e durata;

§        condizioni di organizzazione del lavoro;

§        condizioni di sicurezza;

§        costi aggiuntivi;

§        verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell'ambito urbano.

 

Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi, come previsto dall'art. 5 del C.C.N.L., con preavviso di almeno ventiquattrore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.

 

Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l'articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui.

 

Art. 3

Elemento Economico Territoriale

In conformità all'accordo nazionale del 29 gennaio 2000 è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n° 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n° 135, nonché con gli articoli 12 e 39 del vigente C.C.N.L., l'elemento economico territoriale.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

1.   numero delle imprese iscritte in Cassa Edile suddivise per numero di addetti;

2.   numero medio annuale degli addetti iscritti in Cassa Edile;

3.   età e qualifica dei lavoratori iscritti;

4.   monte salari registrato in Cassa Edile;

5.   monte ore complessive lavorate dagli addetti registrate in Cassa Edile;

6.   monte ore autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni;

7.   appalti pubblici aggiudicati a imprese con sede nella provincia di Savona.

 

Le Parti, nel corso dell'incontro annuale di verifica dell'andamento degli indicatori e di riallineamento dell'E.E.T. all'andamento degli indicatori, potranno concordemente variare o adeguare gli indicatori individuati come sopra.

Presi pertanto in esame per la determinazione dell'E.E.T. gli indicatori di cui al presente contratto, le Parti concordano che l'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 39 lettera d) e 47 C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è stabilito in via anticipatoria e presuntiva nel corso del 2003 nella misura del 14% di paga base e di stipendio secondo il seguente schema:

 

 

Importo mensile

Importo orario

4° livello

€  97,72

€  0,56

3° livello

€  90,74

€  0,53

2° livello

€  81,67

€  0,47

1° livello

€  69,80

€  0,40

 

 

 

guardiano senza alloggio

 

€  0,36

guardiano con alloggio

 

€  0,32

 

Tali aumenti hanno decorrenza a partire dal 1° maggio 2003 e sono erogati quali anticipi contrattuali sull'E.E.T. e saranno soggetti a verifica nel corso del mese di novembre 2003.

Nel corso dei vari anni, pertanto, con esclusione del 2003 nel quale le Parti si incontreranno a novembre, al fine della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri e quanto sopra stabilito, le Parti stipulanti si incontreranno entro il mese di ottobre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo e si incontreranno anche nel corso del mese di febbraio di ogni anno per la determinazione dell'eventuale anticipo.

I parametri di cui sopra verranno forniti alle Parti dalla Cassa Edile.

La Cassa Edile, oltre a fornire alle parti i parametri necessari per l'elemento economico territoriale provvederà altresì a raccogliere per conto delle parti nei tempi e secondo le modalità che le Parti stesse concorderanno con la Cassa Edile, i dati finalizzati al monitoraggio del territorio, al censimento dei cantieri delle imprese, dei lavori privati, della forza lavoro occupata e non, dell'applicazione del vigente C.C.N.L. con specifico riferimento agli adempimenti relativi alla Cassa Edile e agli altri enti paritetici, al fine di contrastare l'utilizzo di mano d'opera irregolare e l'evasione contributiva.

 

I dati e i parametri verranno messi a disposizione delle Parti in attuazione della Legge 675/96 sotto forma di dati aggregati.

La Cassa Edile provvederà a rilevare i dati e i parametri direttamente, attivando con le Parti convenzioni con i committenti pubblici, con INAIL, INPS, ASL e anche attraverso convenzioni con le associazioni dei committenti privati.

La Cassa Edile provvederà d'intesa con le parti a invitare i committenti pubblici della provincia ad adempiere a quanto previsto dalle leggi in materia di adeguamento dei capitolati alle condizioni di legge e alle condizioni contrattuali del C.C.N.L. e del presente contratto integrativo provinciale. 

In particolare i committenti pubblici, per poter permettere il rispetto delle condizioni minime del contratto integrativo provinciale, dovranno comunicare alla Cassa Edile:

 

§        impresa appaltatrice con relative posizioni INPS, INAIL e iscrizioni Cassa Edile;

 

§        opere appaltate, localizzazione e importo dei lavori, sconto offerto;

 

§        data presunta di inizio e fine lavori;

 

§        numero dei lavoratori;

 

§        incidenza della mano d'opera sull'importo totale dell'appalto;

 

§        dati relativi a progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza.

 

Le parti e la Cassa Edile verificheranno come attivare la ricerca e raccolta dei medesimi dati per i lavori privati, anche attraverso convenzioni con i Comuni in materia di notizie su rilascio di titoli abilitativi e denunce di inizio attività.

 

Art. 4

 

Indennità di reperibilità settimanale

 

Le Parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità e in particolare per lo sgombero neve e per le manutenzioni, è istituita e riconosciuta una indennità determinata come segue:

Ø     ai lavoratori soggetti a reperibilità settimanale dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica è riconosciuta la somma settimanale di euro 37 lordi oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata;

Ø     è obbligo dei committenti, per non violare i dettati di legge, prevedere all'interno dei propri capitolati e voci di prezzo l'indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetto a ribasso d'asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.

Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione e denuncia degli enti committenti che assoggettino a ribasso elementi imperativamente e contrattualmente inderogabili come il costo del personale.

 

Art. 5

 

Indennità per lavori marittimi

 

Vengono confermate le seguenti indennità:

 

a)    indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro: 10%;

b)   rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza della bocca del porto di mezzo miglio marino, per le ore di effettivo lavoro: 12%;

c)    al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all'altro e che non sia a disposizione del codice marittimo posto in ruolo verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Le indennità di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.

Le indennità di cui ai punti b) e c) sono cumulabili in caso di trasferimento.

Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di sevizio.

Le indennità percentuali di cui alle lettere a) e b) sono da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, compreso l'E.D.R.

Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all'art. 21 Gruppo D, secondo comma del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

Art. 6

 

Indennità di disagio

E' confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose nella misura del 22% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000., compreso l'E.D.R..

E' istituita inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del manto stradale nella misura del 3% sugli elementi di cui sopra.

Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a lavori in galleria di cui all'art. 21 Gruppo B, lettere a), b) e c) del vigente C.C.N.L. sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%).

 

Art. 7

 

Trasferta

L'indennità di trasferta è pari al 10% in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato oltre i 2 Km. e fino ai 10 Km. dai confini territoriali del Comune ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'indennità di trasferta è pari al 16% alle condizioni di cui al comma precedente nei casi in cui la distanza sia oltre i 10 Km.

In caso di trasferta, il lavoratore avrà diritto ad un pasto caldo, il pasto potrà essere rimborsato a piè di lista.

In tal caso, l'indennità di trasferta è dovuta nella misura precedente ridotta di un terzo in esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 314/97.

In caso di pernottamento al lavoratore deve essere garantito il vitto completo e l'alloggio.

Se vi è rimborso anche dell'alloggio l'indennità di trasferta è ridotta di 2/3.

In ogni caso è dovuta sempre anche la sola indennità di trasporto, mentre l'indennità di mensa non è dovuta.

L'indennità di trasferta è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R.

Art. 8

 

Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore per la provincia di Savona viene confermata come previsto dal Contratto Nazionale nelle misure determinate dal contratto integrativo provinciale 14 luglio 1989, ossia:

-         Operaio di 4° Livello       0,69

-         Operaio Specializzato     0,64

-         Operaio Qualificato        0,58

-         Operaio Comune            0,51

-         Custode senza alloggio   0,46

-         Custode con alloggio      0,40

Art. 9

 

Indennità di Mensa

L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere, potrà provvedere a fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.

Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.

 

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 4,16 giornaliere.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2004 tale indennità sarà elevata a euro 5,00 giornaliere.

 

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere.

 

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

 

-         qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;

 

-         qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.

 

Negli altri casi è dovuta in toto.

 

Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.

 

Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 3/4 a carico del datore di lavoro ed 1/4 a carico del lavoratore.

 

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.

 

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti all'atto della firma del presente contratto.

 

Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.

 

 

Art. 10

 

Indennità di Trasporto

 

E' dovuta all'operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

 

La misura dell'indennità è stabilita in euro 1,13 per ogni giornata di presenza in cantiere.

 

Tale indennità sarà elevata a euro 1,30 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall'abitazione e nel caso in cui l'operaio non fruisca del precedente servizio di trasporto gestito dall'impresa.

 

L'indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

 

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile. Si precisa altresì che nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri, il tempo di percorrenza del luogo di imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione dell'effettivo lavoro non è computabile ai fini dell'orario di lavoro da retribuire.

 

E' invece da computarsi per i lavoratori incaricati della guida del mezzo.

 

 

Art. 11

 

Cassa Edile

 

Si conferma il contributo in favore della Cassa Edile della provincia di Savona che è determinato nella misura complessiva del 3% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R. con ripartizione per 5/6, pari al 2,50%, a carico dei datori di lavoro, e per 1/6, pari allo 0,50%, a carico dei prestatori d'opera.

 

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme alla quota a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo.

 

La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa.

 

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

 

 

Art. 12

 

Accantonamenti presso la Cassa Edile

 

Con riferimento all'articolo 19 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000, la percentuale per ferie e gratifica natalizia, è confermata nella misura del 18,50% da calcolarsi nei limiti e con le modalità di cui al citato articolo 19, compreso l'E.D.R. di cui all'Accordo 31 luglio 1993.

 

La percentuale risulta così composta:

-         8,50% - trattamento economico per ferie;

 

-         10% - trattamento economico della gratifica natalizia.

 

In forza dell'allegato F del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 l'importo della percentuale che deve essere accantonata presso la Cassa Edile di Savona è pari, secondo il criterio convenzionale previsto dal richiamato allegato, al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda presa a base per il calcolo delle maggiorazioni di cui all'articolo 19 del C.C.N.L., compreso l'E.D.R. di cui all'Accordo 31 luglio 1993.

 

L'importo della percentuale suddetta, spettante all'operaio è accantonato, mediante versamenti mensili da parte di ciascuna impresa, presso la Cassa Edile di Savona.

 

Detti versamenti, nella misura indicata all'articolo 17, debbono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.

 

Per esigenze organizzative della Cassa Edile i versamenti dei mesi di agosto e settembre vengono anticipati di quindici giorni.

 

Fino al 31 marzo 2004 è mantenuta la possibilità di eseguire i versamenti, oltre che a cadenza mensile, anche secondo l’attuale prima fascia trimestrale:

 

-        aprile, maggio, giugno: entro il 31 luglio;

-        luglio, agosto, settembre: entro il 31 ottobre;

-        ottobre, novembre, dicembre: entro il 31 gennaio;

-        gennaio, febbraio, marzo: entro il 30 aprile.

 

A decorrere dal periodo di retribuzione relativo al mese di aprile 2004, il versamento dei contributi e degli accantonamenti sarà effettuato solo con cadenza mensile, entro il mese successivo.

 

Nel caso di versamenti eseguiti oltre la scadenza stabilita, sulle somme dovute sarà applicato un contributo aggiuntivo di entità pari all’interesse legale su base annua aumentato di sette punti.

 

Nel caso in cui la scadenza del versamento coincidesse con un giorno festivo, o di sabato, il versamento sarà effettuato nel primo giorno lavorativo utile.

 

Le prestazioni e le assistenze deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile fanno parte integrante del presente contratto. Si da mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente tutte le variazioni alle stesse.

 

 

Art. 13

 

Ferie

 

In attuazione del contratto nazionale si concorda che nel mese di agosto e settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

 

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.

 

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute, in periodi diversi, su richiesta di quest'ultimo da avanzare con un preavviso di almeno quarantotto ore e concordate tra il datore di lavoro e lavoratore.

 

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al contratto nazionale.

 

Ai lavoratori è erogato, entro il 31 luglio di ogni anno, dalla Cassa Edile, l'importo singolarmente accantonato alla Cassa stessa a titolo di ferie e gratifica natalizia, nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario (ottobre - marzo).

 

Entro il 10 dicembre, la Cassa Edile provvede a liquidare a tutti gli operai iscritti il residuo dell'importo singolarmente accantonato a titolo di gratifica natalizia e ferie, nel periodo 1° gennaio - 30 settembre di ogni anno.

 

Con riferimento all'Istituto della aspettativa per gli operai, le Parti stipulanti avanzeranno alle rispettive rappresentanze nazionali la richiesta di procedere, in sede di rinnovo della parte normativa del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, alla riformulazione della disciplina dell'Istituto dell'aspettativa non retribuita, in modo che il periodo minimo di fruizione di 4 settimane consecutive oggi previsto dall'art. 40 della Parte Operai, possa venire raggiunto anche con il cumulo di due distinti momenti di godimento in corso d'anno; questo sempre al fine di facilitare le esigenze di rientro periodico presso la propria abitazione di lavoratori, sia operai che impiegati, residenti fuori regione o in paesi esteri.

 

 

Art. 14

 

Enti Paritetici

 

Le Parti confermano gli Enti Paritetici costituiti con specifici accordi provinciali, ne confermano i rispettivi Statuti e Regolamenti e ne ribadiscono il ruolo centrale e l'importanza per il settore dell'edilizia, con particolare riguardo alla formazione e alla sicurezza e igiene del lavoro.

 

La Parti concordano di aumentare i propri sforzi in materia di formazione continua dell'Ente Scuola e confermano l'impegno del CPT quale riferimento nel campo della sicurezza sul lavoro.

 

Il finanziamento degli Enti Paritetici è assicurato dai contributi di cui al successivo articolo 18.

 

 

 

 

 

 

Art. 15

 

Quota di adesione contrattuale

 

La quota di adesione contrattuale, a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Savona, istituita già con l'accordo collettivo provinciale integrativo del C.C.N.L. 25 novembre 1966, è confermata nella misura dello 0,49% per il datore di lavoro e dello 0,49% per il lavoratore da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del Contratto Nazionale, compreso l'E.D.R..

 

L'importo relativo alla quota di adesione contrattuale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato unitamente all'importo della quota a proprio carico alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite al precedente articolo 12.

 

La Cassa Edile provvede a stornare:

 

§        alla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona - aderente all'A.N.C.E. - l'importo della quota di adesione contrattuale alla Cassa medesima;

 

§        alle singole Organizzazioni sindacali stipulanti, F.I.L.L.E.A. - F.I.L.C.A. - F.e.N.E.A.L. di Savona l'importo della quota di adesione contrattuale a carico dell'operaio e per conto di questi versata dal datore di lavoro alla Cassa medesima, secondo la ripartizione dalle stesse congiuntamente indicate alla Cassa Edile di Savona.

 

Oltre alle quote di cui sopra è dovuta, dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera ai sensi del contratto nazionale la quota nazionale di adesione contrattuale nella misura dello 0,22% a carico dei datori di lavoro e dello 0,22% dei prestatori d'opera sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R..

 

L'importo della quota nazionale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato - unicamente all'importo della quota a proprio carico - alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite all'articolo 12 precedente.

 

Viene confermato, in aggiunta a quello delle quote di adesione contrattuale, previsto dal presente articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile che recepiva l'Accordo Nazionale 16 maggio 1973 e successive modifiche, relativo alle modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe.

 

La riscossione delle deleghe è affidata alla Cassa Edile ed è regolata dalle Convenzioni stipulate volta per volta tra le Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la locale Cassa Edile.

 

 

 

 

Art. 16

 

Vestiario e dispositivi di protezione individuale

 

Le Parti ribadiscono contrattualmente quanto già imposto in sede di legge 626/94, per cui il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico e contrattuale di fornire ai lavoratori neoassunti o in nuova entrata nel ciclo produttivo i DPI necessari relativi alla lavorazione specifica cui verrà addetto il lavoratore.

 

In caso di consunzione o impossibilità di utilizzo del DPI dato al lavoratore, l'azienda sostituirà il DPI a fronte della riconsegna - ove possibile - del DPI non più utilizzabile o atto allo scopo.

 

Le Parti ribadiscono come previsto dalla legge 626/94 che i lavoratori, oltre a dover utilizzare correttamente i DPI consegnati, debbono mantenere in buono stato e custodire sotto la propria responsabilità i DPI consegnati.

 

Le Parti concordano che entro il 20 dicembre di ciascun anno la Cassa Edile della Provincia di Savona garantirà a tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma, la fornitura gratuita degli elementi del vestiario individuati dalla Commissione Paritetica prevista dal presente articolo, costituita da sei membri nominati all'interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Detta Commissione deve deliberare entro il 30 marzo di ogni anno.

 

La fornitura compete agli operai che nel mese di giugno di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 30 giugno abbia maturato, anche in più circoscrizioni, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).

 

Ai soli effetti del diritto di ottenere la prestazione sono assimilate alle ore di lavoro ordinario anche le ore di assenza per malattia, per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INPS e dall'INAIL e, su richiesta del lavoratore, nel caso di ripresa dell'attività lavorativa presso impresa iscritta alla Cassa Edile, 88 ore per ogni mese intero di servizio militare e 88 ore di assenza per congedo matrimoniale.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla distribuzione del vestiario si provvede mediante l'apposito contributo a carico dei datori di lavoro, fissato dall'articolo 18 del presente Contratto Integrativo nella misura dello 0,60%, computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 ivi compreso l'E.D.R. come previsto dal Prot. 31 luglio 1993.

 

 

 

Art. 17

 

Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale

 

In caso di malattia di durata non superiore a sette giorni la Cassa Edile di Savona corrisponde una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennizzo per carenza malattia".

 

Tale prestazione è pari a 60 euro ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile su domanda del lavoratore, da presentarsi entro sei mesi dall'inizio dell'evento, corredata da copia del certificato medico, per un solo evento di malattia all'anno.

 

Nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno, la prestazione è ridotta a 30 euro.

 

Il diritto all'indennizzo per carenza matura per i lavoratori in possesso degli stessi requisiti riferiti alle ore lavorate, indicati al precedente articolo 16.

 

Le Parti si impegnano ad intervenire presso l'INAIL per rendere più solleciti possibile i tempi di erogazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro.

 

 

Art. 18

 

Contribuzioni in Cassa Edile

 

Le Parti concordano le seguenti variazioni, soggette a verifiche periodiche in relazione alle esigenze, investimenti o eccedenze verificatesi nel corso della vigenza contrattuale, rispetto alle contribuzioni già determinate nell'accordo collettivo provinciale del 14 luglio 1989.

 

Le contribuzioni sono calcolate sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L., compreso l'E.D.R. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del C.C.N.L..

 

Il contributo per la Cassa Edile è confermato nella misura del 2,50% a carico delle imprese e nella misura dello 0,50% a carico del lavoratore.

 

Il contributo per il C.P.T. è stabilito nella misura dello 0,45%.

 

Il contributo per l'Ente Scuola Edile è confermato nella misura dell'1,00%.

 

Il contributo per l'A.P.E. è confermato nella misura del 4,60%.

 

Il contributo per l'A.P.E. Straordinaria viene ridotto allo 0,20%.

 

Il contributo per il Fondo Vestiario è stabilito nello 0,60%.

 

Le Parti, al fine di combattere il lavoro irregolare e al fine di premiare la produttività delle imprese, con ciò collegandosi anche alla determinazione dell'E.E.T., di cui la produttività è elemento imprescindibile, determinano altresì quanto segue, in deroga alle quote di contribuzione sopra previste:

 

le imprese che con riferimento a tutti i lavoratori occupati abbiano mensilmente denunciato alla Cassa Edile una media di ore lavorate tra tutti i lavoratori uguale o superiore a 155 ore, nonché abbiano provveduto al versamento dei contributi entro i termini previsti all'articolo 12, fruiranno dei seguenti diversi parametri:

 

·        contributo Cassa Edile, quota a carico delle imprese         0,30%

 

·        contributo A.P.E.                    3,40%

 

·        contributo Ente Scuola          0,80%

 

·        contributo C.P.T.                    0,20%

 

·        contributo APES                     0,00%

 

·        contributo Fondo Vestiario     0,30%.

 

Per quanto concerne il parametro delle ore lavorate mensili medie esse sono determinate in ore 80 per il mese di agosto, in ore 90 per il mese di dicembre, in ore 120 per il mese di gennaio, viste le particolari esigenze lavorative e le ferie collettive.

 

Ai fini del calcolo della media delle ore lavorate non rientrano e sono pertanto esclusi dal computo i lavoratori che, pur assoggettati al C.C.N.L. edilizia e iscritti alla Cassa Edile, svolgano mansioni diverse da quelle direttamente connesse all'edilizia, o che, per il periodo di paga corrispondente, nel corso dell'anno abbiano iniziato o concluso il servizio militare, o che abbiano fruito del congedo matrimoniale, o che siano stati ammessi a Cassa Integrazione Guadagni, o che abbiano totalizzato periodi di infortunio superiori a 60 giorni consecutivi, o di malattia di qualsiasi durata. In tal caso l'azienda trasmetterà alla Cassa Edile la relativa documentazione, anche con riferimento ai casi in cui il superamento del periodo stesso avvenga successivamente alla denuncia delle ore lavorate alla Cassa Edile, procedendosi in tale circostanza al rimborso dell'eccedenza versata.

 

La misura del bonus contributivo di cui sopra sarà accertato direttamente dalla Cassa Edile che provvederà ad effettuare il relativo rimborso alle seguenti scadenze:

 

1)   periodo contributivo dal 1° gennaio al 30 settembre entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

 

2)   periodo contributivo dal 1° ottobre al 31 dicembre entro il 30 giugno dell'anno successivo.

 

Le Parti si incontreranno almeno annualmente, per verificare l'andamento dei parametri suddetti, anche alla luce della gestione Cassa Edile.

 

A far data dal 1° aprile 2004, per avere diritto al bonus, oltre ai due requisiti sopra descritti, le imprese dovranno inviare per via telematica le denunce alla Cassa Edile dei lavoratori occupati, entro i termini previsti all'articolo 12 e per gli importi correttamente dovuti.

 

 

Art. 19

 

Igiene e ambiente di lavoro

 

Ferme restando le norme di legge, si conviene che nei cantieri nei quali l'impresa occupi oltre n° 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

 

-         un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;

 

-         un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.

 

Data la particolare natura dell'attività edilizia, tali misure potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso.

 

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari, con acqua corrente e di attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.

 

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

 

Infine le Parti, allo scopo di contribuire in modo concreto a migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si impegnano ad individuare, per il tramite del Comitato Paritetico territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, idonei strumenti tecnici e finanziari al fine di non gravare eccessivamente sugli investimenti delle imprese.

 

 

 

Art. 20

 

Trattenute e multe

 

Con riferimento alle trattenute e multe che non rappresentino risarcimento di danni, previste nel Contratto Nazionale, viene stabilito che gli importi delle medesime siano versati a favore della Cassa Edile.

 

 

 

Art 21

 

Vacanza contrattuale

 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Integrativo non da luogo ad alcuna indennità di vacanza contrattuale.

 

Art. 22

 

Condizioni di miglior favore

 

Con riferimento al Contratto Nazionale, le Parti si danno atto che con il presente contratto integrativo non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese, alla data di stipulazione dell'accordo stesso, le eventuali condizioni di miglior favore.

 

 

Art. 23

 

Casse Edili Alternative

 

Le Parti concordano che non è attuabile un sistema alternativo di Casse Edili per la Provincia di Savona e pertanto si impegnano a non assumere o partecipare ad iniziative volte alla loro costituzione.

 

 

Art. 24

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

Con riferimento all’obbligo previsto dal D.L.gs n.626/1994 di nominare, per ciascuna impresa, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed alla facoltà, per le imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti concordano di istituire la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), incaricato di esercitare le attribuzioni stabilite dal citato Decreto Legislativo, come meglio specificato dall'appendice allegata al presente Contratto. Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti ed operanti in provincia di Savona.

 

Alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di tale funzione si provvederà mediante l'istituzione di un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari allo 0,15%, da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 compreso l'E.D.R., ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.T..

 

 

Art. 25

 

Validità e durata

 

Il presente accordo collettivo, integrativo del Contratto Nazionale, valido per tutto il territorio della Provincia di Savona, entra in vigore il 1° maggio 2003, fatte salve le altre diverse pattuizioni specificate nel presente accordo.

 

Esso avrà la durata e scadenza prevista dal C.C.N.L. di riferimento.

 

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. di riferimento.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

 

p. la Sezione Imprenditori Edili

f.to Geom. Luigi Boffa

 

 

p. l'Unione Industriali

f.to Dott. Dario Amoretti

 

 

p. la FeNEAL-UIL

f.to Francesco Balato

 

 

p. la FILLEA-CGIL

f.to Mario Recagno

 

 

p. la FILCA-CISL

f.to Giuseppe Romeo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTAZIONE

PER GLI IMPIEGATI

 

 

Addì, 30 maggio 2003

 

T r a

 

la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente della Sezione Geom. Luigi Boffa e dai componenti la Delegazione Sindacale, Dott. Giorgio Ambrosiani, Dott. Guido Ragogna, Ing. Massimo Freccero, Sig. Claudio Busca e Geom. Massimo Dall'O'

 

assistita dall'Unione Industriali in persona del Dott. Dario Amoretti;

 

e

 

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini FILLEA-CGIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Signor Mario Recagno e dai componenti del Direttivo, Signori Mauro Matteucci, Cristiano Ghiglia, Ivano Travaglino, Silvano Vincis, Marino De Lucia, Rosario Crispino

 

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Signor Giuseppe Romeo e dai componenti di segreteria Signori Luca Vosilla, Filippo Casciana, Pietro Amodei, assistiti da una delegazione del Direttivo provinciale, composta dai Signori Cinzia Richero, Abderraihim Chamchi, Gaspare Napoli, Girolamo Licata, Salvatore Taulli, Vincenzo Bruno, Bechir Jendoubi, Antonino Fatta, Agron Berhami, Sandro Caprio, Bruno Cinquini, Corrado Castellino, Vincenzo Maruca, Vincenzo Cosentino, Salvatore Tripoli, Aldo Greco, Pasquale Formisano, Dario De Canio

 

la Federazione Nazionale Edili, Affini del Legno FeNEAL-UIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Signor Segretario Generale provinciale Francesco Balato, assistito da una delegazione di lavoratori composta dai Signori Franco Addis, Giuseppe Tropiano, Pasquale Belcastro, Salvatore Caneo, Natale Vincenzo Cirillo, Daniele Cuminetti, Salvatore Ferrara, Mario Pizzichillo, Franco Taretto, Malich Cisse, Enrico Pollero, Sergio Catalano, Pietro Crosa, nonché dalla Segreteria Regionale rappresentata dal Segretario Generale Signor Silvio Errico.

 

viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 29 gennaio 2000, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

 

ELEMENTO ECONOMICO TERITORIALE

 

In conformità all'accordo nazionale 29 gennaio 2000 è determinato in coerenza con quanto previsto da Protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n° 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135 nonché con gli articolo 39 e 47 del vigente C.C.N.L. l'elemento economico territoriale.

 

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le Parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

 

1.   numero delle imprese iscritte in Cassa Edile suddivise per numero di addetti;

2.   numero medio annuale degli addetti iscritti in Cassa Edile;

3.   età e qualifica dei lavoratori iscritti;

4.   monte salari registrato in Cassa Edile;

5.   monte ore complessive lavorate dagli addetti registrate in Cassa Edile;

6.   monte ore autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni;

7.   appalti pubblici aggiudicati a imprese con sede nella provincia di Savona;

Le Parti nel corso dell'incontro annuale di cui si tratterà potranno concordemente variare o adeguare gli indicatori individuati come sopra.

 

Presi pertanto in esame per la determinazione dell'E.E.T. gli indicatori di cui si è detto le Parti concordano che l'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 39 lettera d) e 47 C.C.N.L. 1 gennaio 2000 è stabilito nella misura del 14% di paga base e di stipendio secondo il seguente schema:

 

Importo mensile

 

-         Quadri e 1^ Categoria Super        €   139,60

-         1^ Categoria                                 €   125,64

-         2^ Categoria                                 €   104,70

-         Impiegato di 4° livello                   €    97,72

-         3^ Categoria                                 €    90,74

-         4^ Categoria                                 €    81,67

-         4^ Categoria (pers. di 1° impiego)   €  69,80

 

Tali aumenti hanno decorrenza a partire dal 1° maggio 2003.

 

Al fine della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri e quanto sopra stabilito le Parti stipulanti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

 

I parametri di cui sopra verranno forniti alle Parti dalla Cassa Edile.

I dati e i parametri verranno messi a disposizione delle Parti in attuazione della legge 675/96 sotto forma di dati aggregati.

 

 

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA - IMPIEGATI

 

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nella misura di euro 69,72 mensili.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene elevata ad euro 83,30 mensili.

 

Ai fini dei soli casi per i quali gli impiegati usufruiscono del servizio mensa/pasto caldo e al solo fine di calcolo per la non imponibilità fiscale, l'indennità di mensa è determinata giornalmente in euro 2,68 e, con decorrenza 1° gennaio 2004, euro 3,22.

 

Non è preclusa agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai. In tal caso l'indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.

 

Le Parti riconoscono che gli impiegati tecnici che per loro natura si spostano sui cantieri l'indennità di mensa deve considerarsi non soggetta come per gli operai di cantiere.

 

 

 

 

INDENNITA' DI TRASPORTO - IMPIEGATI

 

E' riconosciuta agli impiegati edili l'indennità di trasporto nella misura di euro 22,72 mensili.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2004 tale indennità sarà elevata ad euro 26,14.

 

 

 

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

 

Le Parti si danno atto che con il presente Contratto non hanno inteso modificare per gli impiegati in forza presso le singole imprese alla data di stipula dell'Accordo integrativo le eventuali condizioni di maggior favore.

 

 

 

VALIDITA' E DURATA

 

La validità e durata del presente Contratto è quella stabilita in sede nazionale.

 

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. di riferimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

p. la Sezione Imprenditori Edili

f.to Geom. Luigi Boffa

 

 

 

p. l'Unione Industriali

f.to Dott. Dario Amoretti

 

 

 

p. la FeNEAL-UIL

f.to Francesco Balato

 

 

 

p. la FILLEA-CGIL

f.to Mario Recagno

 

 

 

p. la FILCA-CISL

f.to Giuseppe Romeo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato

 

 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE - (R.L.S.T.)

 

 

 

Le Parti,

 

premesso

 

-         che le stesse intendono, con la sottoscrizione del presente accordo, proseguire nel loro reciproco impegno da tempo proficuamente in atto volto a garantire il costante accrescimento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri edili, attraverso il consolidamento di un sistema integrato e stabile che si fonda, in particolare, sul rilevante ruolo ormai unanimemente riconosciuto al C.P.T.;

 

visti

 

-         gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i.;

 

-         l'Accordo Interconfederale 22.6.1995 Confindustria - CGIL - CISL - UIL;

 

-         l'art. 88 del C.C.N.L. 29.1.2000 ANCE - Fillea/CGIL - Filca/CISL - Feneal/UIL per i dipendenti delle imprese edili ed affini;

 

-         l'art. 24 dell'Accordo Integrativo al C.C.N.L.

 

considerato

 

-         che il citato art. 88 C.C.N.L. prevede che, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;

 

-         che, ferma l'autonomia dell'istituto del R.L.S.T. (Rappresentante Territoriale per la sicurezza dei lavoratori), questo sarà organizzativamente inserito nell'ambito del Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Savona

 

convengono

 

1)      Viene istituito, nella provincia di Savona, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.).

 

2) Obiettivo

Il R.L.S.T. è il soggetto che rappresenta i lavoratori nei confronti delle imprese, in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

 

Tale soggetto persegue l'obiettivo di collaborare con i responsabili delle imprese al fine di realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in ossequio alle attribuzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i..

 

3) Ambito di attività

Il R.L.S.T. esercita le sue attribuzioni nella Provincia di Savona, con esclusivo riferimento alle imprese edili con non più di 15 dipendenti ivi operanti, all'interno delle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

4) Attribuzioni

Il R.L.S.T. esercita le attribuzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i., con le garanzie e facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, il cui integrale contenuto si considera allegato al presente accordo per costituirne parte integrante.

 

L'esercizio delle sopra indicate attribuzioni, per i profili che coinvolgono i rapporti con le imprese di cui al precedente punto 3), avviene in collaborazione con i relativi R.S.P.P. (responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale) delle stesse o con i soggetti altrimenti all'uopo indicati dai datori di lavoro, alla cui presenza andranno effettuate le visite nei cantieri.

 

Il R.L.S.T. e i R.S.P.P. (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) concorderanno l'attività di cui sopra, secondo modalità che verranno definite dal regolamento attuativo del presente accordo.

 

Il R.L.S.T. e i R.S.P.P. (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) si avvarranno dell'ausilio consultivo dei tecnici del C.P.T. per la soluzione di questioni di particolare complessità; dovranno, inoltre, previamente sottoporre alla Commissione paritetica, costituenda in seno alle Parti sociali dal regolamento attuativo del presente accordo, le eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di igiene e sicurezza del lavoro.

 

Il R.L.S.T. non può in alcun modo svolgere attività sindacale. Non può quindi, tra l'altro, compiere attività di proselitismo e/o di propaganda, promuovere assemblee o proporre ai lavoratori rivendicazioni e/o vertenze di tipo sindacale. Può, invece, partecipare, ove richiesto dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, a riunioni riguardanti argomenti strettamente inerenti l'igiene o la sicurezza del lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n° 626/1994.

 

5) Requisiti, nomina

Il R.L.S.T. viene individuato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, nell'ambito di soggetti dotati di un'effettiva esperienza lavorativa di cantiere nel settore edile di almeno tre anni, idoneamente attestata mediante dichiarazione della Cassa Edile di Savona e dei datori di lavoro.

 

In alternativa, il ruolo del R.L.S.T. può essere ricoperto da soggetti in possesso di esperienza equipollente triennale in materia di sicurezza e antinfortunistica nel settore edile, attestata da relativa certificazione.

 

Prima della nomina, il soggetto designato deve frequentare apposito corso di formazione teorico/pratico in materia di igiene e sicurezza del lavoro della durata di 120 ore organizzato dal C.P.T. e superare la relativa prova finale.

 

Il C.P.T. fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori una scheda tecnica di valutazione personale del citato soggetto integrata dall'esito della suddetta prova e delle attestazioni sull'esperienza lavorativa nel settore edile; le Organizzazioni sindacali, a loro volta, comunicheranno tali informazioni alla Sezione Edili.

 

Le Organizzazione sindacali dei lavoratori, considerata la delicatezza delle attribuzioni del R.L.S.T., si impegnano, anche in relazione alla suddetta valutazione tecnica espressa dal C.P.T., affinché il medesimo R.L.S.T. sia effettivamente in grado di espletare l'incarico ricevuto sulla base di capacità individuali tali da garantire la massima professionalità e competenza.

 

La nomina dei R.L.S.T. sarà, quindi, formalizzata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e comunicata alla Sezione Edile e al C.P.T., che provvede ai sensi del successivo art. 6).

 

La durata dell'incarico è di tre anni come previsto dal D.Lgs. n° 626/1994. Ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dal presente articolo.

 

6) Assunzione

Il R.L.S.T. è inquadrato alle dipendenze del C.P.T. con contratto a tempo determinato della durata di tre anni, soggetto al periodo di prova previsto dal C.C.N.L. applicato dal C.P.T..

 

La sede di lavoro del R.L.S.T. è presso il C.P.T., presso ulteriori locali concessi dalla Scuola Edile di Savona.

 

Il C.P.T. stipulerà una polizza assicurativa integrativa per la copertura dei rischi relativi allo svolgimento delle attività del R.L.S.T..

 

Nello svolgimento delle sue attribuzioni, ferme le garanzie a suo favore previste dai commi 4) e 5) dell'art. 18 D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i., ed escluso ogni rapporto di tipo gerarchico o funzionale con il C.P.T., il R.L.S.T. fa riferimento ad una apposita Commissione Paritetica costituenda tra le Parti sociali, disciplinata dal regolamento attuativo del presente accordo.

 

Le Parti si impegnano a verificare, nelle more dell'attivazione dell'istituto, la fattibilità del ricorso alla fattispecie del distacco ai sensi della Legge n° 300/1970, rivolgendo espressa istanza agli Enti previdenziali e assicurativi competenti.

 

7) Decadenza

Il R.L.S.T. decade dall'incarico in caso di violazione delle previsioni di cui all'articolo 4 del presente accordo ovvero nel caso in cui faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o documenti ricevuti, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i., nello svolgimento del suo incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.

 

La sussistenza dei presupposti della decadenza sarà valutata dalla Commissione paritetica di cui al precedente articolo 6, secondo i criteri che saranno definiti dal regolamento del presente accordo.

 

La decadenza dell'incarico di R.L.S.T. costituirà giusta causa di risoluzione, da parte del C.P.T. del contratto a tempo determinato stipulato con il R.L.S.T..

 

8) Finanziamento degli oneri relativi al R.L.S.T.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla stipulazione del presente accordo, verrà istituito un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo, da versare alla Cassa Edile, pari allo 0,15% (da calcolare su: paga base, contingenza, E.D.R., E.E.T.), ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.T..

 

La Cassa Edile di Savona provvederà a censire le imprese soggette all'onere di cui sopra, comunicandone l'esito alle Parti stesse.

 

Entro la scadenza del termine di durata del C.C.P.L., le Parti si incontreranno per valutare l'andamento dell'istituto ed assumere le conseguenti determinazioni.

 

 

 

Savona, 30 maggio 2003

 


 

INDICE

 

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

 

Premessa                                                                pag.     3

Osservatorio Provinciale del

Settore delle Costruzioni                                        pag.     6

Art. 1      Qualifiche                                                pag.     10

Art. 2      Orario di lavoro                                        pag.     11

Art. 3      Elemento Economico Territoriale             pag.     12

Art. 4      Indennità di reperibilità settimanale       pag.     16

Art. 5      Indennità per lavori marittimi                  pag.     17

Art. 6      Indennità di disagio                                 pag.    18

Art. 7      Trasferta                                                  pag.     19

Art. 8      Indennità territoriale di settore               pag.     20

Art. 9      Indennità di mensa                                 pag.     20

Art. 10    Indennità di trasporto                              pag.     22

Art. 11    Cassa Edile                                              pag.     23

Art. 12    Accantonamenti presso la Cassa Edile    pag.     24

Art. 13    Ferie                                                        pag.     26

Art. 14    Enti Paritetici                                           pag.     28

Art. 15    Quota di adesione contrattuale               pag.     29

Art. 16    Vestiario e dispositivi di protezione

               individuale                                               pag.     31

Art. 17    Malattia, infortunio sul lavoro,

               malattia professionale                              pag.     33

Art. 18    Contribuzioni in Cassa Edile                   pag.     33

Art. 19    Igiene e ambiente di lavoro                      pag.     37

Art. 20    Trattenute e multe                                   pag.     38

Art. 21    Vacanza contrattuale                               pag.     38

Art. 22    Condizioni di miglior favore                     pag.     39

Art. 23    Casse Edili Alternative                             pag.     39

Art. 24    Rappresentante dei lavoratori

               per la sicurezza                                        pag.     39

 

Art. 25    Validità e durata                                      pag.     40

INDICE

 

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

 

Elemento Economico Territoriale                            pag.     44

Importo mensile                                                      pag.     45

Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati              pag.     46

Indennità di trasporto                                             pag.     47

Condizioni di miglior favore                                    pag.     47

Validità e durata                                                     pag.     47

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

Allegato

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

(R.L.S.T.)

 

               "                       "                                       pag.     49