EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Savona

Data stipula: 11 febbraio 1998


Contratto territoriale per la provincia di Savona


Sommario:

- Qualifiche
- Orario di lavoro
- Elemento economico territoriale
- Indennità di reperibilità settimanale
- Indennità per lavori marittimi
- Indennità di disagio
- Trasporto
- Indennità territoriale di settore
- Indennità di mensa
- Indennità di trasporto
- Cassa Edile
- Accantonamenti presso la Cassa Edile
- Ferie
- Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale
- Enti paritetici
- Quota di adesione contrattuale
- Vestiario e dispositivi di protezione individuale
- Contribuzioni in Cassa Edile
- Igiene e ambiente di lavoro
- Trattenute e multe
- Condizioni di miglior favore
- Casse Edili alternative
- Previdenza integrativa
- Rappresentante dei lavori per la sicurezza
- Validità e durata
- Regolamentazione per gli impiegati

L'11.2.1998

tra:

- la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, aderente all'ANCE;

assistita dall'Unione Industriali,

e

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini FILLEA-CGIL;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL;

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno FENEAL-UIL;

viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 5 luglio 1995, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 5 luglio 1995 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 - Qualifiche

Restano confermate le declaratorie e le classifiche di cui all' art. 79 del C.C.N.L. in vigore, con l'aggiunta dei seguenti lavori nell'esempio relativo al muratore classificato tra gli operai specializzati: "posa delle ardesie sui tetti e nelle facciate, posa in opera dei marmi all' interno ed all' esterno e sempre che abbia la capacità di eseguire i lavori di cui sopra, anche se esegue muratura e posa in opera di infissi, lavori di riquadratura, facciate, rivestimenti interni".

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dal C.C.N.L., appartengono al quarto livello i conduttori di gru sperimentali di grandi dimensioni e i capi centrale di betonaggio che all'occorrenza svolgano anche mansioni di pompista.

In caso di contestazione circa il mancato riconoscimento di tale inquadramento ai lavoratori interessati, entro cinque giorni dalla richiesta si esperirà in sede aziendale il tentativo di conciliazione. (Sommario)

Art. 2 - Orario di lavoro

Per i lavori nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private per importi superiori a 2 miliardi, richiedano per le caratteristiche dell'opera regimi diversificati di lavoro, le parti si attiveranno comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:

- regimi d'orario di cantiere e durata;
- condizioni di organizzazione del lavoro;
- condizioni di sicurezza;
- costi aggiuntivi;
- verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell'ambito urbano.

Le parti convengono che l'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 si intende riportato integralmente, così come l'art. 10 del C.C.N.L. stesso in materia di recupero.

Con riferimento all'art. 5 del Contratto Nazionale la cosiddetta settimana corta è attuata, compatibilmente con le obiettive esigenze tecnico produttive, mediante concentrazione dell'orario di lavoro nei primi cinque giorni della settimana salva comunque la possibilità, in applicazione dell' art. 10 del Contratto Nazionale, di recuperare, nella giornata del sabato, a regime normale, le ore di lavoro non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi, come previsto dall'art. 5 del C.C.N.L., con preavviso di almeno ventiquattrore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l'articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui. (Sommario)

Art. 3 - Elemento economico territoriale

In conformità agli Accordi Nazionali dell' 11 giugno e 3 luglio 1997 è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, l'elemento economico territoriale.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese iscritte in Cassa Edile suddivise per numero di addetti;
- numero medio annuale degli addetti iscritti in Cassa Edile;
- età e qualifica dei lavoratori iscritti;
- monte salari registrato in Cassa Edile;
- monte ore complessivamente lavorate dagli addetti registrate in Cassa Edile;
- monte ore autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni;
- appalti pubblici aggiudicati nella provincia;
- appalti pubblici aggiudicati a imprese con sede nella provincia di Savona;
- contratti di fornitura di energia elettrica per cantieri edili in provincia di Savona.

Le parti nel corso dell'incontro annuale di verifica dell'andamento degli indicatori e di riallineamento dell'E.E.T. all'andamento degli indicatori, potranno concordemente variare o adeguare gli indicatori individuati come sopra.

Presi pertanto in esame per la determinazione dell'E.E.T. gli indicatori di cui al presente contratto le Parti concordano che l'E.E.T. di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 C.C.N.L. 5 luglio 1995 e all'Accordo nazionale dell'11 giugno 1997 è stabilito nel corso del 1998 nella misura del 7% di paga base e di stipendio secondo il seguente schema:

 

Livello

Aumento mensile

Aumento orario

IV

76.075

439,74

III

70.641

408,33

II

63.577

367,50

I

54.339

314,10

guardiano senza alloggio

282,69

guardiano con alloggio

251,28

 

Tali aumenti hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio 1998 e sono erogati quali anticipi contrattuali sull'E.E.T. e saranno soggetti a verifica nel corso del mese di novembre 1998.

Nel corso dei vari anni, pertanto, con esclusione del 1998 nel quale le Parti si incontreranno a novembre, al fine della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri e quanto sopra stabilito, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di ottobre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo e si incontreranno anche nel corso del mese di febbraio di ogni anno per la determinazione dell'eventuale anticipo.

I parametri di cui sopra verranno forniti alle parti dalla Cassa Edile.

La Cassa Edile, oltre a fornire alle parti i parametri necessari per l'elemento economico territoriale, provvederà altresì a raccogliere per conto delle parti nei tempi e secondo le modalità che le parti stesse concorderanno con la Cassa Edile, i dati finalizzati al monitoraggio del territorio, al censimento dei cantieri delle imprese, dei lavori privati, della forza lavoro occupata e non, dell'applicazione del vigente C.C.N.L. con specifico riferimento agli adempimenti relativi alla Cassa Edile e agli altri enti paritetici, al contrastare l'utilizzo di mano d'opera irregolare e l'evasione contributiva.

I dati e i parametri verranno messi a disposizione delle parti in attuazione della Legge 675/96 sotto forma di dati aggregati.

La Cassa Edile provvederà a rilevare i dati e i parametri direttamente, attivando con le Parti convenzioni con i committenti pubblici, con INAIL, INPS, ASL e anche attraverso convenzioni con le associazioni dei committenti privati.

La Cassa Edile provvederà d'intesa con le parti a invitare i committenti pubblici della provincia ad adempiere a quanto previsto dalla Legge 55/90 in materia di adeguamento dei capitolati alle condizioni di legge e alle condizioni contrattuali del C.C.N.L. e del presente contratto integrativo provinciale.

In particolare i committenti pubblici, per poter permettere il rispetto delle condizioni minime del contratto integrativo provinciale, dovranno comunicare alla Cassa Edile:

- impresa appaltatrice con relative posizioni INPS, INAIL e iscrizioni Cassa Edile;
- opera appaltata, localizzazione e importo dei lavori, sconto offerto;
- data presunta di inizio e fine lavori;
- numero dei lavoratori;
- incidenza della mano d'opera sull'importo totale dell' appalto;
- dati relativi a progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza.

Sono pertanto qui ribaditi e recepiti in sede contrattuale gli obblighi dei committenti pubblici di rispettare quanto previsto all'art. 18 della Legge 55/90.

Le parti e la Cassa Edile verificheranno come attivare la ricerca e raccolta dei medesimi dati per i lavori privati, anche attraverso convenzioni con i Comuni in materia di notizie su concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio attività.

Le parti concordano, inoltre, di attivare confronti periodici con le imprese più significative a livello territoriale su investimenti e inserimento di nuove tecnologie, programmi di lavoro e prospettive, organizzazione del lavoro, politica occupazionale e sicurezza sul lavoro. (Sommario)

Art. 4 - Indennità di reperibilità settimanale

Le parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto reperibilità e in particolare per lo sgombero neve e per le manutenzioni, è istituita e riconosciuta una indennità determinata come segue:

- le parti riconoscono ai lavoratori soggetti a reperibilità settimanale dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica la somma settimanale di lire 50.000 lorde oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata.

È obbligo dei committenti per non violare il dettato della Legge 55/1990, prevedere all'interno dei propri capitolati e voci di prezzo l'indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetto a ribasso d'asta violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.

Dichiarazione a verbale

Le parti concordano di dare immediatamente notizia di ciò agli enti committenti pubblici o soggetti alla legislazione in materia di appalti pubblici perché tale costo venga inserito nei capitolati e negli appalti regolati dal presente contratto integrativo.

Le parti concordano di effettuare ogni necessaria azione e denunzia degli enti committenti che assoggettino a ribasso elementi imperativamente e contrattualmente inderogabili come il costo del personale. (Sommario)

Art. 5 - Indennità per lavori marittimi

Vengono istituite le seguenti indennità:

Indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore

 

per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro

10%

Rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza della bocca del porto di mezzo miglio marino, per le ore di effettivo lavoro

12%

 

Al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all'altro e che non sia per disposizione del codice marittimo posto in ruolo verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Le indennità di cui alle lett. a) e b) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.

Le indennità di cui ai punti b) e c) sono cumulabili in caso di trasferimento.

Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di servizio.

Le indennità percentuali di cui alle lett. a) e b) sono da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all'art. 21 Gruppo D secondo comma del C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario)

Art. 6 - Indennità di disagio

Le parti concordano l'istituzione di una indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose nella misura del 22%.

Le parti concordano che le indennità per il personale addetto a lavori in galleria di cui all'art. 21 Gruppo B lett. a), b), c) del vigente C.C.N.L. sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%). (Sommario)

Art. 7 - Trasporto

L'Indennità di trasferta è pari al 10% in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato oltre i 2 Km e fino ai 10 Km dai confini territoriali del Comune ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'Indennità di trasferta è pari al 16% alle condizioni di cui al comma precedente nei casi in cui la distanza sia oltre i 10 Km.

Nel caso in cui ci sia trasferta, il lavoratore avrà diritto ad un pasto caldo, il pasto potrà essere rimborsato a piè di lista.

In tal caso, l'indennità di trasferta è dovuta nella misura precedente ridotta di un terzo in esenzione ai sensi del D.Lgs. 314/97.

Se vi è rimborso anche dell'alloggio l'indennità di trasferta è ridotta di 2/3.

In ogni caso è dovuta sempre anche la sola indennità di trasporto, mentre l'indennità di mensa non è dovuta.

L'indennità di trasferta è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 8 - Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore per la provincia di Savona viene confermata come previsto dal Contratto Nazionale nelle misure determinate dal contratto integrativo provinciale 14 luglio 1989 ossia:

 

- Operaio di IV Livello

1337,65

- Operaio specializzato

1245,87

- Operaio qualificato

1128,97

- Operaio comune

983,72

- Custode senza alloggio

882,36

- Custode con alloggio

781,02

(Sommario)

Art. 9 - Indennità di mensa

L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere, potrà provvedere a fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.

Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari a lire 6.500 giornaliere. L'indennità sarà di lire 8.100 a partire dall'1 gennaio 2000.

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere.

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

- qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;

- qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.

Negli altri casi è dovuta in toto.

Le parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.

È richiamato integralmente l'art. 16 del Contratto Integrativo 14 luglio 1989 commi 1, 2, 3, 4, 5.

Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 3/4 a carico del datore di lavoro ed 1/4 a carico del lavoratore.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti all'atto della firma del presente contratto.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso. (Sommario)

Art. 10 - Indennità di trasporto

È dovuta all'operaio un'indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

La misura dell'indennità è stabilita in lire 2.200 per ogni giornata di presenza in cantiere.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall'abitazione e nel caso in cui l'operaio non fruisca del precedente servizio di trasporto gestito dall'impresa.

L'indennità à dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

Dichiarazione a verbale

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile. Si precisa altresì che nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri, il tempo di percorrenza dal luogo di imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione dell'effettivo lavoro non è computabile ai fini dell' orario di lavoro da retribuire. (Sommario)

Art. 11 - Cassa Edile

Si conferma il contributo in favore della Cassa Edile della provincia di Savona che è determinato nella misura complessiva del 3% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. con ripartizione per 5/6, pari al 2,50%, a carico dei datori di lavoro e per 1/6, pari allo 0,50%, a carico dei prestatori d'opera.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme alla quota a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per i versamenti da effettuare presso la Cassa Edile.

La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa.

Vengono riconfermati in toto Statuto e Regolamento della Cassa Edile.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. (Sommario)

Art. 12 - Accantonamenti presso la Cassa Edile

Il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annuali per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 23,45% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 del C.C.N.L..

L'importo della percentuale suddetta, spettante all'operaio è accantonato, mediante versamenti mensili da parte di ciascuna impresa, presso la Cassa Edile di Savona.

Detti versamenti debbono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.

Per esigenze organizzative della Cassa Edile i versamenti dei mesi di agosto e settembre vengono anticipati di quindici giorni.

La Cassa Edile eroga ai lavoratori entro il 31 luglio di ogni anno l'importo singolarmente accantonato a titolo di ferie, gratifica natalizia, riposi annuali nei primi tre mesi dell'esercizio finanziario (ottobre - novembre e dicembre).

Entro il 10 dicembre, la Cassa Edile provvede a liquidare a tutti gli operai iscritti il residuo dell'importo singolarmente accantonato a titolo di gratifica natalizia, ferie, riposi annuali nel periodo 1° gennaio - 30 settembre di ogni anno. (Sommario)

Art. 13 - Ferie

In attuazione del contratto nazionale si concorda che nel mese di agosto e settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute, in periodi diversi, su richiesta di quest'ultimo da avanzare con un preavviso di almeno quarantotto ore e concordate tra datore di lavoro e lavoratore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al contratto nazionale.

Ai lavoratori è erogato, entro il 31 luglio di ogni anno, dalla Cassa Edile, l'importo singolarmente accantonato alla Cassa stessa a titolo di ferie, gratifica natalizia, riposi annuali nei primi tre mesi dell'esercizio finanziario (ottobre, novembre e dicembre). (Sommario)

Art. 14 - Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale

Il regime delle prestazioni integrative di malattia, infortunio e malattia professionale è disciplinato dal contratto nazionale e dall' accordo provinciale 10 marzo 1988, di attuazione del sistema di mutualizzazione del relativo onere.

Le parti si impegnano ad intervenire presso l'INAIL per rendere più solleciti possibile i tempi di erogazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro. (Sommario)

Art. 15 - Enti paritetici

Le parti confermano gli Enti Paritetici costituiti con specifici accordi provinciali e ne confermano il ruolo centrale e l'importanza per il settore dell'edilizia, con particolare riguardo alla formazione e alla sicurezza e igiene del lavoro.

Le parti concordano di aumentare i propri sforzi in materia di formazione continua dell'Ente Scuola e confermano l'impegno del C.P.T. quale riferimento nel campo della sicurezza sul lavoro.

Le parti si incontreranno al fine di stabilire un Protocollo di intesa per determinare i programmi degli Enti suddetti nel corso della vigenza del presente contratto.

La Sezione Imprenditori Edili si impegna a ricercare un accordo con le parti a favore dell'impegno del C.P.T. nel corso della vigenza del contratto.

Il finanziamento degli enti paritetici è assicurato dai contributi di cui al successivo art. 18.

Con riferimento all'Accordo Territoriale del 16 luglio 1987 e all'art. 13 dell'Accordo Integrativo Provinciale del 14 luglio 1989 si conferma che il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, istituito in provincia di Savona con accordo collettivo provinciale integrativo del C.C.N.L. 15 aprile 1976, è composto di 6 (sei) membri effettivi e 6 (sei) membri supplenti nominati secondo i seguenti criteri:

- n. 3 (tre) effettivi e n. 3 (3) supplenti dalla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona;

- n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori delle costruzioni per un totale di tre rappresentanti effettivi e tre supplenti.

La composizione, i compiti e le modalità sono stabiliti da un apposito Regolamento sottoscritto dalle organizzazioni territoriali contraenti allegato al Contratto Integrativo Provinciale del 14 luglio 1989. Tale Regolamento è parte integrante del presente contratto. (Sommario)

Art. 16 - Quota di adesione contrattuale

La quota di adesione contrattuale, a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Savona, istituita già con l'accordo collettivo provinciale integrativo del C.C.N.L. 25 novembre 1966, è confermata nella misura dello 0,49% per il datore di lavoro e dello 0,49% per il lavoratore da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del Contratto nazionale maggiorati del 23,45%.

L'importo relativo alla quota di adesione contrattuale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato unitamente all'importo della quota a proprio carico alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite per il contributo dovuto alla Cassa medesima.

La Cassa Edile provvede a rimettere:

alla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona - aderente all'ANCE - l'importo della quota di adesione contrattuale alla Cassa medesima, cumulativamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti, FILLEA - FILCA - FENEAL di Savona l'importo della quota di adesione contrattuale a carico dell'operaio e per conto di questi versata dal datore di lavoro alla Cassa medesima.

Oltre alle quote di cui sopra è dovuta, dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera ai sensi del contratto nazionale la quota nazionale di adesione contrattuale nella misura dello 0,15% a carico dei datori di lavoro e dello 0,15% dei prestatori d'opera sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. aumentati del 23,45%.

L'importo della quota nazionale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato - unicamente all'importo della quota a proprio carico - alla Cassa Edile della provincia di Savona, con le modalità stabilite per il contributo dovuto alla Cassa medesima.

Viene confermato, in aggiunta a quello delle quote di adesione contrattuale, previsto dal presente articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile che recepiva l'Accordo Nazionale 16 maggio 1973 e successive modifiche, relativo alle modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe.

La riscossione delle deleghe è affidata alla Cassa Edile ed è regolata dalle Convenzioni stipulate volta per volta tra le Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la locale Cassa Edile. (Sommario)

Art. 17 - Vestiario e dispositivi di protezione individuale

Le parti ribadiscono contrattualmente quanto già imposto in sede di Legge 626/94 per cui il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico e contrattuale di fornire ai lavoratori neoassunti o in nuova entrata nel ciclo produttivo i D.P.I. necessari relativi alla lavorazione specifica cui verrà addetto il lavoratore.

In caso di consunzione o impossibilità di utilizzo del D.P.I. dato al lavoratore, l'azienda sostituirà il D.P.I. a fronte della riconsegna - ove possibile - del D.P.I. non più utilizzabile o atto allo scopo.

Le parti ribadiscono come previsto alla Legge 626/94 che i lavoratori oltre a dover utilizzare correttamente i D.P.I. consegnati debbono mantenere in buono stato e custodire sotto la propria responsabilità i D.P.I. loro consegnati.

Le parti concordano di confermare per gli anni di vigenza contrattuale le forniture gratuite di calzature e tute antinfortunistiche contrattate in sede di accordi annuali attuativi dell'Accordo Integrativo Provinciale del 14 luglio 1989.

In particolare le parti concordano che entro il 20 dicembre di ciascun anno la Cassa Edile della Provincia di Savona garantirà, a tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma, la fornitura gratuita di una tuta.

La fornitura compete agli operai che nel mese di giugno di ciascun anno si trovino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile della Provincia di Savona e che, alla data del 30 giugno di ciascun anno abbiano maturato, anche in più circoscrizioni, nei 12 mesi o nei 6 mesi precedenti, rispettivamente, almeno 800 o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore purché regolarmente denunciate alle Casse Edili calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile.

Ai soli effetti del diritto di ottenere la prestazione sono assimilate alle ore di lavoro ordinario anche le ore di assenza per malattia professionale e infortunio indennizzati da INPS e INAIL e, nel caso di ripresa dell'attività lavorativa presso impresa iscritta alla Cassa Edile, le ore di servizio militare nei limiti della conservazione del posto.

La fornitura di tale indumento e la sua utilizzazione, è finalizzata, per unanime volontà delle parti, al miglioramento delle condizioni di sicurezza e ambientali dei cantieri edili.

Le modalità di dettaglio per l'attuazione di tale fornitura, saranno stabilite da apposita Commissione paritetica, costituita da 6 membri nominati all'interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile tra cui il Presidente e il Vice Presidente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla distribuzione della tuta si provvede mediante il fondo specifico costituito presso la Cassa Edile e denominato "Fondo vestiario"; il finanziamento del fondo avviene secondo quanto previsto all'art. 18.

Facendo ricorso al medesimo Fondo vestiario, le parti concordano di destinare le eventuali risorse residue alla distribuzione, secondo le medesime condizioni previste per la tuta, di un paio di scarpe alte antinfortunistiche.

Nell' ipotesi che le risorse non risultino sufficienti, esse saranno prelevate direttamente dalla Cassa Edile dalle entrate contributive del C.P.T..

Analogamente a quanto previsto per la distribuzione di un paio di scarpe alte e con i medesimi criteri economici, la Cassa Edile provvederà a distribuire alle medesime condizioni anche un paio di scarpe basse estive antinfortunistiche. (Sommario)

Art. 18 - Contribuzioni in Cassa Edile

Le parti concordano le seguenti variazioni, soggette a verifiche periodiche in relazione alle esigenze, investimenti o eccedenze verificatesi nel corso della vigenza contrattuale, rispetto alle contribuzioni già determinate nell'accordo collettivo provinciale del 14 luglio 1989.

Le contribuzioni sono calcolate secondo quanto previsto per l'Anzianità professionale ordinaria, ossia sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del C.C.N.L..

Il contributo per il C.P.T. è stabilito nella misura dello 0,30%.

Il contributo per l'Ente Scuola Edile è confermato nella misura dell'1,00%.

Il contributo per l'A.P.E. è confermato nella misura del 4,60%.

Il contributo per l'A.P.E. Straordinaria viene portato all'1,60%.

Il contributo per il Fondo Vestiario è stabilito nello 0,40%.

Le parti, al fine di combattere il lavoro irregolare e al fine di premiare la produttività delle imprese, con ciò collegandosi anche alla determinazione dell'E.E.T, di cui la produttività è elemento imprescindibile, determinano altresì quanto segue in deroga alle quote di contribuzione sopra previste.

Le imprese che con riferimento a tutti i lavoratori occupati abbiano mensilmente denunciato alla Cassa Edile una media di ore lavorate tra tutti i lavoratori uguale o superiore a 135 ore, nonché provvedano al versamento dei contributi entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di scadenza del trimestre di riferimento, fatte salve le mensilità aprile-settembre che debbono essere comunque versate entro il 30 novembre, come determinato dall'Accordo Provinciale del 28 luglio 1992 e dall'Accordo Provinciale del 15 febbraio 1995 che si intendono integralmente richiamati e confermati, nonché siano state certificate dal C.P.T. come imprese particolarmente attive nell'ambito della sicurezza e igiene del lavoro, in relazione ai seguenti parametri:

- frequenza da parte dei lavoratori dei corsi organizzati presso l'Ente Scuola in materia di sicurezza sul lavoro;

- frequenza da parte dei R.L.S. dei corsi relativi presso l'Ente Scuola;

- frequenza ove necessario da parte dei datori di lavoro dei corsi sulla sicurezza organizzati dall'Ente Scuola;

- verifiche sui cantieri;

applicheranno direttamente sui versamenti delle contribuzioni in Cassa Edile i seguenti diversi parametri:

 

Contributo APE

4,10%

Contributo Ente Scuola

0,60%

Contributo C.P.T.

0,10%

Contributo APES

1,40%

Contributo Fondo Vestiario

0,25%

 

Per quanto concerne il parametro delle ore lavorate mensili medie esse sono determinate in ore 80 per il mese di agosto, in ore 90 per il mese di dicembre, in ore 120 per il mese di gennaio, viste le particolari esigenze lavorative e le ferie collettive.

Richiamati gli Accordi 28 luglio 1992 e 15 febbraio 1995, confermate le maggiorazioni a integrazione degli stessi le parti stabiliscono che alle date sotto indicate le imprese debbono aver effettuato comunque il versamento integrale dell'accantonamento (18%) e dei contributi dovuti alla Cassa Edile e può precisamente:

- per il periodo ottobre-dicembre di ogni anno deve essere comunque effettuato il versamento entro il 30 giugno;

- per il periodo aprile-settembre di ogni anno entro il 30 novembre.

Si stabilisce altresì che trascorsi tali termini l'impresa diventa a tutti gli effetti inadempiente.

Le parti si incontreranno periodicamente, almeno annualmente, per verificare l'andamento dei parametri suddetti, anche alla luce della gestione Cassa Edile.

Le parti confermano l'impegno al mantenimento degli attuali livelli occupazionali degli Enti Paritetici. (Sommario)

Art. 19 - Igiene e ambiente di lavoro

Ferme restando le norme di legge si conviene che nei cantieri nei quali l'impresa occupi oltre n. 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

- un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso.

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari, con acqua corrente e di attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Infine le parti, allo scopo di contribuire in modo concreto a migliorare le condizioni ambientali di igiene nei luoghi di lavoro, si impegnano ad individuare, per il tramite del Comitato Paritetico territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di Lavoro, idonei strumenti tecnici e finanziari al fine di non gravare eccessivamente sugli investimenti delle imprese.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono che una riqualificazione del settore nel suo complesso passa anche attraverso un miglioramento dell'ambiente di lavoro. Le parti individuano in questa politica di miglioramento una delle condizioni principali per ricondurre i giovani al settore edile e si impegnano pertanto a far sì che il processo di rinnovamento in atto da tempo in tal senso presso le imprese organizzativamente e professionalmente più evolute, si diffonda a tutte le fasce aziendali, servendosi in particolar modo, oltre che delle rispettive forme associative, anche del Comitato Paritetico. Le parti infine si impegnano, nelle rispettive autonomie, a compiere gli interventi necessari presso gli enti istituzionali preposti alla materia in oggetto, perché vengano attenuate le gravi lacune strutturali che oggi rendono carente l'intervento pubblico nel campo della prevenzione e del controllo.

In connessione con i problemi dell'ambiente di lavoro, le parti, nel convenire che il subappalto è uno strumento di organizzazione produttiva utile a garantire la qualità e la continuità di occupazione, si impegnano ad operare perché se ne eviti l'uso non conforme e distorto, tale da compromettere gli aspetti relativi alla tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza ed all'immagine stessa del settore edile. (Sommario)

Art. 20 - Trattenute e multe

Con riferimento alle trattenute e multe che non rappresentino risarcimento di danni, previste al Contratto Nazionale, viene stabilito che gli importi delle medesime siano versati a favore della Cassa Edile. (Sommario)

Art. 22 - Condizioni di miglior favore

Con riferimento al Contratto Nazionale, le parti si danno atto che con il presente contratto integrativo non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese, alla data di stipulazione dell'accordo stesso, le eventuali condizioni di miglior favore. (Sommario)

Art. 23 - Casse edili alternative

Le parti concordano che non è attuabile un sistema alternativo di Casse Edili per la Provincia di Savona.

Il tutto fatti salvi gli accordi tra le Parti in sede nazionale. (Sommario)

Art. 24 - Previdenza Integrativo

Le parti si danno atto di quanto contenuto nell'Accordo Nazionale dell' 11 giugno 1997 e in attesa del Regolamento Attuativo Nazionale le parti concordano che la Cassa Edile della Provincia di Savona possa diventare sportello locale per la raccolta dei fondi destinati al Fondo Previdenza Integrativa nel caso in cui al livello locale spetti solo la raccolta. (Sommario)

Art. 25 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Le parti concordano di incontrarsi entro il mese di novembre 1998 al fine di verificare la possibilità di attuazione di una rappresentanza di bacino in materia di sicurezza per il settore edile. (Sommario)

Art. 26 - Validità e durata

Il presente accordo collettivo, integrativo del Contratto Nazionale, valido per tutto il territorio della provincia di Savona, entra in vigore il 1° marzo 1998, fatte salve le previsioni economiche dell'E.E.T. che entrano in vigore il 1° gennaio 1998.

Esso avrà la durata e scadenza prevista dal C.C.N.L. di riferimento.

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. di riferimento. (Sommario)

Regolamentazione per gli impiegati

L'11.2.1998

tra:

- la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della provincia di Savona, aderente all'ANCE;

assistita dall'Unione Industriali

e

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini FILLEA-CGIL, Sindacato territoriale di Savona;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL, Sindacato territoriale di Savona;

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno FENEAL-UIL, Sindacato territoriale di Savona;

viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 5 luglio 1995, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 5 luglio 1995 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e 3 luglio 1997 è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135 l'elemento economico territoriale.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese iscritte in Cassa Edile suddivise per numero di addetti;
- numero medio annuale degli addetti iscritti in Cassa Edile;
- età e qualifica dei lavoratori iscritti;
- monte salari registrato in Cassa Edile;
- monte ore complessivamente lavorate dagli addetti registrate in Cassa Edile;
- monte ore autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni;
- appalti pubblici aggiudicati nella provincia;
- appalti pubblici aggiudicati a imprese con sede nella provincia di Savona;

Le parti nel corso dell'incontro annuale di cui si tratterà potranno concordemente variare o adeguare gli indicatori individuati come sopra.

Presi pertanto in esame per la determinazione dell'E.E.T. gli indicatori di cui s'è detto le Parti concordano che l'E.E.T. di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 C.C.N.L. 5 luglio 1995 e all'Accordo Nazionale dell' 11 giugno 1997 è stabilito nella misura del 7% di paga base e di stipendio secondo il seguente schema:

Aumento mensile

 

Categoria

Quadri e 1ª Categoria Super

108.679

1ª Categoria

97.811

2ª Categoria

81.509

Impiegato di IV livello

76.075

3ª Categoria

70.641

4ª Categoria

63.577

4ª Categoria (pers. di 1° impiego)

54.339

 

Tali aumenti hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio 1998.

Al fine della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri e quanto sopra stabilito le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di ottobre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

I parametri di cui sopra verranno forniti alle parti dalla Cassa Edile.

I dati e i parametri verranno messi a disposizione delle parti in attuazione della Legge 675/96 sotto forma d i dati aggregati.

Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati

A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nella misura di lire 120.000 mensili.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 è elevata a lire 135.000 mensili.

Ai fini dei soli casi per i quali gli impiegati usufruiscono del servizio mensa/pasto caldo e al solo fine del calcolo per la non imponibilità fiscale, l'indennità di mensa è determinata giornalmente in lire 4.616.

Non è preclusa agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio di mensa o pasto caldo esistente in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai. In tal caso l'indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.

Le parti riconoscono che gli impiegati tecnici che per loro natura si spostano sui cantieri l'indennità di mensa deve considerarsi non soggetta come per gli operai di cantiere.

Indennità di trasporto - Impiegati

È riconosciuta agli impiegati edili l'indennità di trasporto nella misura di lire 44.000 mensili a decorrere dall' 1 gennaio 1998.

Previdenza integrativa

Nell' eventualità dell'istituzione dei Fondi Integrativi Pensione presso la Cassa Edile viene data possibilità di accedere a tali fondi da pare della categoria tecnici e impiegati nonché al versamento parziale in Cassa Edile come previsto dagli Accordi nazionali per gli operai.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni contenute nell'art. & dell'Accordo integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

Condizioni di miglior favore

Le parti si danno atto che con il presente Contratto non hanno inteso modificare per gli impiegati in forza presso le singole imprese alla data di stipula dell'Accordo integrativo le eventuali conduzioni di maggior favore.

Validità e durata

La validità e durata del presente Contratto è quella stabilita in sede nazionale.

Per la disdetta valgono le medesime norme. (Sommario)