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CONTRATTO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 GENNAIO 2000

In data 20 marzo 2003 presso la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli

Industriali della provincia di Sassari

tra

- la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente Geom. Salvatore

MERELLA

e

le Segreterie Territoriali della provincia di Sassari:

- FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg. Marco FODDAI, Carmine MARRONE, Giuseppe

FOLINO

- FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Renzo CORVEDDU, Antonio ROSSINO, Alfredo

COSTA

- FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg. Antonio RUDAS, Sebastiano CROSA, Salvatore

FRULIO

v i s t i

l'art. 39 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000

l'accordo sottoscritto dalle Parti nazionali in data 29 gennaio 2002

l'art. 2 della legge 23 maggio 1997 n. 135, la circolare INPS n. 114 del 1 giugno 1998

ed il messaggio INPS n. 21760 del 2 giugno 1998

r i c h i a m a t a

la premessa al citato C.C.N.L. 29 gennaio 2000

v i e n e s t i p u l a t o

il presente contratto provinciale dell'edilizia, integrativo del contratto collettivo nazionale di

lavoro 29 gennaio 2000

Sistema di concertazione e di informazione e creazione

dell'osservatorio provinciale sui fenomeni

del settore edile.

Le parti concordano sulla utilità di realizzare, attraverso iniziative comuni, un sistema di

osservazione e studio del settore che possa consentire una adeguata programmazione

degli interventi di consolidamento e sviluppo dello stesso.

A tal fine, si attiveranno per eliminare gli eventuali ostacoli che possono impedire una

corretta politica di concertazione e di informazione.

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Tale sistema sarà finalizzato a sviluppare elementi di confronto sulle dinamiche settoriali,

sulle politiche industriali, sul costo del lavoro, sul lavoro nero e sulla concorrenza sleale

tra le aziende.

Le parti pertanto convengono sulla costituzione di un "Osservatorio" che possa monitorare

i fenomeni del settore.

L' "Osservatorio" avrà il compito di analizzare ed elaborare i dati relativi all'evoluzione

degli investimenti privati e pubblici, delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale

privato, la tipologia delle imprese presenti sul mercato e l'andamento del costo del lavoro.

Verranno definiti obiettivi comuni sulle tematiche relative a :

Mercato degli investimenti in relazione alle risorse finanziarie pubbliche e private e alle

previsioni di realizzazione delle opere;

Mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali e all'utilizzo degli strumenti

di sostegno al reddito;

Struttura del costo del lavoro e conseguenti riflessi sul piano occupazionale.

L'Osservatorio" che potrà essere stabilmente insediato con la creazione di una

"Commissione" di composizione paritetica, nominata dalle OO.SS. dei lavoratori e dalla

Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali di Sassari, sarà coadiuvato per

lo svolgimento della propria attività dalle strutture degli Enti paritetici.

A tal fine sarà indispensabile un consolidamento ed un ampliamento delle attività degli

Enti paritetici, che comunque dovranno costituire il punto di riferimento costante di tutta

l'attività di monitoraggio e concertazione del settore.

L' "Osservatorio" realizzerà un sistema di raccolta di informazioni che fornisca

periodicamente l'esatta immagine dell'andamento del settore.

Le parti disporranno, in tal modo, di tutti gli elementi informativi necessari ad individuare

gli indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del

lavoro.

Le informazioni utili saranno rilevate dai dati forniti dagli Enti paritetici territoriali e

verteranno in particolare sulla:

Distribuzione della occupazione per qualifiche e per età;

Ore lavorate

Dimensione delle imprese;

Malattia e Cassa integrazione guadagni

Infortuni

Andamento degli appalti

La rilevazione di informazioni utili potrà essere fornita da dati elaborati da fonti interne ed

esterne, in particolare da:

Organismi Sindacali dei lavoratori

Associazioni datoriali

Enti pubblici preposti alla raccolta e alla diffusione dei dati

La "Commissione" dovrà stabilire i tempi e le modalità di raggiungimento degli obiettivi da

conseguire per fasi progressive e le risorse umane da utilizzare per questi scopi.

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La "Commissione" elaborerà, anche, un apposito regolamento di funzionamento

dell'Osservatorio, la cui attivazione è prevista entro il 30 giugno 2003

La nascita dell'Osservatorio non dovrà comportare, in alcun modo, costi aggiuntivi per le

Imprese.

SISTEMA DEGLI ENTI PARITETICI

Le parti, riaffermando l'importanza delle funzioni svolte dagli Enti Paritetici, ribadiscono il

comune intendimento a favorire la massima operatività degli stessi al fine di garantire,

nell'interesse delle varie componenti del comparto edile, il raggiungimento dei rispettivi

scopi statutari con particolare riferimento all'erogazione di prestazioni di previdenza e di

assistenza, alla formazione e alla riqualificazione degli operatori del settore, alla

prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

A tal fine si impegnano a promuovere iniziative congiunte finalizzate, anche in

attuazione di quanto previsto nel sistema di concertazione di cui al presente contratto, non

solo al rafforzamento dei ruoli finora svolti, ma anche al perseguimento ed alla

valorizzazione di tutte quelle attività che possano consentire un completo e costante

sviluppo degli Enti, anche attraverso la costituzione di nuovi modelli organizzativi.

A) CASSA EDILE

In attuazione degli artt. 37 e 39 del vigente C.C.N.L. il contributo dovuto alla Cassa Edile

è fissato nella aliquota dello 2,03% a carico delle imprese e nell'aliquota dello 0,27% a

carico del lavoratore, pari ad una percentuale complessiva del 2,30% computata sugli

elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale vigente, su

tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.

Le quote territoriali di adesione contrattuale sono fissate nell'aliquota complessiva dell'

1% di cui 0,50% a carico dei datori di lavoro e 0,50% a carico dei lavoratori, da

computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma precedente.

Modalità e misura degli sgravi sui contributi Cassa Edile per le imprese in regola con i

versamenti nonché degli interessi per ritardato pagamento, vengono disciplinate

nell'allegato A che fa parte integrante del presente contratto.

Dichiarazione a verbale

Richiamato l’accordo nazionale 11 giugno 1997 e l’all. E del vigente C.C.N.L., le parti

si danno atto che, nell’eventualità sussistano ancora casi in cui una persona

ricopra contemporaneamente cariche negli enti derivanti dal presente contratto

collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione

collettiva, l’organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della

persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro

trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di

incompatibilità.

Entro i successivi trenta giorni le parti effettuano una verifica congiunta di tali

situazioni.

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B) ENTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA PREVENZIONE INFORTUNI

Richiamato l’art. 87, lett. A, comma 11 del vigente C.C.N.L. e l’accordo provinciale

per l’unificazione dell’Ente Scuola Edile e del Comitato Paritetico per la prevenzione

infortuni, stipulato in data 20/03/2003 tra le parti firmatarie del presente contratto, al

finanziamento dell’Ente per la formazione professionale e la prevenzione infortuni,

si provvederà mediante un contributo pari allo 0,01% a carico dei datori di lavoro da

computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del C.C.N.L.

vigente (su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate)

Le parti, inoltre, visto l’allegato E del vigente C.C.N.L. e l’accordo nazionale 29

gennaio 2002, si impegnano a garantire e mantenere il necessario equilibrio tra misura

del contributo ed esigenze della gestione dei vari fondi (Cassa Edile, Ente per la

formazione professionale e la prevenzione infortuni) e, di conseguenza, ad esaminare,

ogni qualvolta sia necessario o comunque, a richiesta delle parti, entro il mese di febbraio

di ogni anno, l'andamento delle varie gestioni al fine di apportare immediatamente le

necessarie variazioni dei relativi contributi.

Qualora nessuna delle parti dovesse procedere alla richiesta dell'incontro, si intenderà

tacitamente confermata la misura percentuale in atto.

art. 1 - RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(R.L.S.T.)

Le parti concordano di istituire, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e nelle

quali non si sia provveduto o non si provveda alla elezione o designazione diretta del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.)

Il funzionamento degli R.L.S.T., cui sono demandati esclusivamente i compiti previsti dagli

artt. 18, 19 e 20 del Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e dall'art. 88 del vigente

C.C.N.L., sarà disciplinato da un apposito regolamento di attuazione che le parti si

impegnano ad approvare, sentito il parere dell’ Ente per la formazione professionale e

la prevenzione infortuni, entro il 30 giugno 2003

Al finanziamento degli R.L.S.T. si provvederà tramite un apposito fondo costituito

presso l’Ente per la formazione professionale e la prevenzione infortuni, di importo

pari a € 77.500,00 l’anno, fino ad esaurimento delle disponibilità dell’ente. Le parti

si impegnano a verificare congiuntamente, la congruità del finanziamento in

relazione alle esigenze dell’effettiva operatività della R.L.S.T.

In fase di esaurimento di tali disponibilità, le parti si incontreranno per determinare

un apposito contributo tale da soddisfare le esigenze delle R.L.S.T. stesse.

Tempi e modalità per la formazione, per l'inizio e lo svolgimento dell'attività, nonché i

criteri di individuazione ed i requisiti dei R.L.S.T., saranno determinati dal regolamento di

cui al presente articolo.

Le parti concordano di incontrarsi annualmente e tre mesi prima della scadenza per la

verifica del funzionamento dell'istituto di cui sopra.

art. 2 ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. vigente le parti concordano che, l'orario normale

contrattuale di lavoro sia ripartito su cinque giorni della settimana e precisamente dal

lunedì al venerdì

Il superamento delle 40 ore settimanali e delle 8 ore giornaliere, per casi eccezionali,

sarà preventivamente concordato in sede aziendale

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art. 3 ATTREZZI DI LAVORO

L’impresa fornirà gli attrezzi di lavoro ai dipendenti.

art. 4 FERIE

Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli

appresso indicati:

due settimane nel mese di agosto

una settimana in occasione delle feste di fine anno

una settimana da concordare a livello aziendale, fatte salve le esigenze delle imprese,

anche su richiesta di singoli lavoratori.

Art. 5 LAVORI IN GALLERIA

In riferimento all'art. 21 gruppo b) del vigente C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in

galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità secondo la misura

percentuale sotto indicata:

a) per Il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento,

anche se addetto al carico del materiale, al lavori di riparazione straordinaria in condizioni

di difficoltà e di disagio, 46%

b) per il personale addetto al lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere

murarie; al lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie

anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, 26%

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli

impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate,compresi i lavori di armamento delle linee

ferroviarie, 18%

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma

precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni

dal C.C.N.L. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale

disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai

lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%,

gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un

chilometro dall'imbocco, le parti direttamente interessate possono promuovere la

determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore

indennità non superiore al 20%. Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra

quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri

dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso

di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle

indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la

determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali

sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di

specie.

Al personale addetto al lavori in galleria con fronte di avanzamento oltre 1 Km.

dall'imbocco, sarà riconosciuta in aggiunta alla normale retribuzione una indennità pari al

15% da calcolarsi: su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di

settore.

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art. 6 TRASFERTE

Con riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. la diaria del 10% di cui alle norme generali dello

stesso articolo, è dovuta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in

luogo diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 10 Km dai confini

territoriali del Comune in cui si trova il cantiere di provenienza.

art.7 - MENSA

Le parti, riconosciuta la validità sociale dell'istituzione e tenuto conto delle difficoltà

esistenti per la realizzazione della mensa nelle aziende e considerato inoltre che al

momento mancano le infrastrutture pubbliche necessarie, convengono che a favore dei

lavoratori venga erogata una indennità sostitutiva di mensa, legata alla presenza sul posto

di lavoro nella misura di € 2,70 giornaliere.

Pur in carenza delle infrastrutture menzionate le parti concordano altresì che ove

particolari situazioni di fatto lo consentano, l'impresa potrà provvedere all'istituzione del

suddetto servizio.

Per particolari situazioni di fatto si fa riferimento all'ubicazione ed alla durata dei cantieri

ed alle condizioni effettive in cui essi vengono a trovarsi.

Nel caso dell'istituzione del servizio di mensa l'onere relativo al costo delle derrate

alimentari verrà ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del

lavoratore fatte salve condizioni di miglior favore.

art. 8 - TRASPORTO

Al lavoratore effettivamente presente sul posto di lavoro sarà corrisposta una indennità di

trasporto per ogni giorno di viaggio effettivamente compiuto, sulla base delle tariffe dei

mezzi pubblici che alla data di stipula del presente accordo vengono concordate e definite

come segue, quale rimborso a piè di lista.

I valori chilometrici elencati nella presente tabella sono da intendersi come distanza

calcolata dal luogo di abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, mentre l'importo relativo

è corrisposto per la percorrenza giornaliera intesa in andata e ritorno.

I lavoratori non avranno diritto alla suddetta indennità in caso di trasporto effettuato a cura

dell'azienda, o quando la stessa provveda o vi concorra in altre modalità.

In caso di variazione delle tariffe prese a riferimento, le parti concordano di

incontrarsi, su richiesta delle OO.SS., per procedere alla revisione di detta tabella,

con decorrenza dal mese di presentazione della richiesta stessa.

da 0 a 10 Km € 0,78 (L. 1.500)

" 11 " 15 " € 1,19 (L. 2.300)

" 16 " 20 " € 1,60 (L. 3.100)

" 21 " 25 " € 2,02 (L. 3.900)

" 26 " 30 " € 2,38 (L. 4.600)

" 31 " 35 " € 2,79 (L. 5.400)

" 36 " 40 " € 3,20 (L. 6.200)

" 41 " 45 " € 3,56 (L. 6.900)

" 46 " 50 " € 3,98 (L. 7.700)

" 51 " 55 " € 4,39 (L. 8.500)

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" 56 " 60 " € 4,80 (L. 9.300)

" 61 " 65 " € 5,17 (L. 10.000)

" 66 " 70 " € 5,58 (L. 10.800)

" 71 " 75 " € 5,89 (L. 11.400)

" 76 " 80 " € 6,20 (L. 12.000)

" 81 " 85 " € 6,56 (L. 12.700)

art. 9 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all’accordo nazionale del 29 gennaio 2002 l'elemento economico territoriale

è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo

2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto

conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi

risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

numero imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari relativo;

numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei

lavori;

numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 12, 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 29

gennaio 2000 è pertanto stabilito nella misura del 11% a decorrere dal ___1-2-

2003_________ e del 14% a decorrere dal 1/12/2003 rispettivamente dei minimi di paga

e di stipendio secondo gli importi di cui all'allegata tabella (allegato B).

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in

rapporto ai parametri sopra individuati e riferiti all'anno solare precedente, le parti

stipulanti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno di durata del presente

contratto integrativo.

art. 10 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Con riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 12 del C.C.N.L. 29 gennaio 2002,

l'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre attualmente in atto.

art. 11 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO O

MALATTIA PROFESSIONALE

In adempimento a quanto disposto in materia dal CCNL, la percentuale per ferie, gratifica

natalizia e festività, da corrispondere agli operai durante l'assenza dal lavoro per malattia,

infortunio o malattia professionale, resta fissata nelle seguenti misure già in atto, da

versare alla Cassa Edile secondo quanto previsto dall'allegato F al CCNL.

Infortunio o malattia professionale: lordo netto

- primi tre giorni 18,50% 14,20%

- dal 4° al 90° giorno 7,40% 5,70%

- dal 91° giorno 4,60% 3,60%

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malattia 18,50% 14,20%

per tutto il periodo

Per le malattie fino a 7 giorni, l’impresa dovrà inoltre corrispondere direttamente al

lavoratore, per i 3 giorni di carenza, la percentuale del 4,95% relativa ai riposi annui,

calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 25.

art. 12 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

In riferimento all’art. 30 del vigente C.C.N.L. il contributo dovuto a tale titolo dai

datori di lavoro è fissato nella misura del 3% da calcolarsi sugli elementi della

retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente contratto per tutte le ore di lavoro

effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18

del medesimo C.C.N.L.

(Le parti inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 30, si impegnano a

verificare la congruità dell'aliquota del contributo con periodicità annuale al fine di

apportare immediatamente le eventuali necessarie variazioni.)

art. 13 - ACCANTONAMENTO ALLA CASSA EDILE

E' fatto obbligo alle imprese che operano in provincia di Sassari di accantonare presso la

Cassa Edile provinciale, con le modalità di denuncia e di versamento da questa disposte,

l'importo del 18,50% lordo e 14,20% netto, per quota ferie e gratifica natalizia, secondo

quanto disposto dall’art. 19 e dall'allegato F al CCNL

La liquidazione ai lavoratori interessati degli importi accantonati a tale titolo verrà

effettuata dalla Cassa Edile in occasione:

a) del Ferragosto, e cioè entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti il 1° ed il 2°

trimestre dell'anno finanziario, quale stabilito dalla Cassa Edile stessa;

b) del Natale, e cioè entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti gli altri due

trimestri dell'anno finanziario predetto.

Art. 14 RIPOSI ANNUI

In attuazione dell’art. 5 del CCNL la percentuale per i riposi annui pari al 4,95%

calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 25, è corrisposta

alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per

tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente

prestate, e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell’art. 18

art. 15 CONTRIBUTI SINDACALI

Le Parti convengono di confermare il sistema di raccolta dei contributi sindacali degli

operai mediante delega rilasciata alla Cassa Edile secondo le modalità stabilite dalle

apposite convenzioni stipulate in merito.

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art. 16 MULTE

I proventi delle multe, a norma dell'ultimo comma dell'art. 99 del CCNL, verranno versate

alla Cassa Edile provinciale entro il mese successivo a quello in cui sono state trattenute

ai dipendenti.

art. 17 – PATRONATI

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti

concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo

per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante

esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto,

per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

29 luglio 1974, n. 804.

art. 18 - ASSORBIMENTI

Eventuali trattamenti aziendali in atto, agli stessi titoli concessi, verranno assorbiti, fino a

concorrenza, dalle norme del presente contratto.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

art. 19 DECORRENZA

Il presente contratto, valido per l'intero territorio della provincia di Sassari, avrà

decorrenza dal ______1-03-2003______________

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Allegato A

CONTRIBUTI CASSA EDILE

NORMA PREMIALE

Le imprese iscritte alla Cassa Edile sono tenute ad effettuare il versamento dei contributi

mensili sui salari e dell’accantonamento entro 2 mesi da quello di competenza e a

presentare le denunce mensili dei lavoratori occupati entro il 20 del mese

successivo a quello di riferimento.

Alle imprese che osserveranno tali prescrizioni entro i termini previsti ed in regola con

gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS, comprovati dalla presentazione del

corrispondente Mod. DM 10 debitamente quietanzato, unitamente alla denuncia e

comunque entro 3 mesi da quello di riferimento, verrà applicata, da parte della Cassa

Edile, una riduzione contributiva pari all’1,50%

INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI E SANZIONI PER RITARDATA

PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI

In caso di mancato pagamento, entro i termini suddetti, sarà dovuto dall’impresa un

interesse compensativo pari al 5% annuo, per il periodo intercorrente tra la scadenza e

l’effettivo pagamento.

Qualora il ritardo si protragga per un periodo superiore ai 180 giorni, sarà dovuto

dall’impresa un interesse compensativo pari al 7% annuo, per tutto il periodo intercorrente

tra la scadenza e l’effettivo pagamento.

Nel caso di presentazione delle denunce mensili oltre il 20 del mese successivo a

quello di riferimento, le imprese sono tenute al pagamento, a titolo di penale, della

somma di € 50,00 per ogni denuncia presentata in ritardo.

Nota a verbale

La validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata alla sottoscrizione dello

stesso da parte di tutte e tre le organizzazioni sindacali FENEL-UIL, FILCA-CISL,

FILLEA-CGIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFICAZIONE DELL’ENTE SCUOLA EDILE E DEL COMITATO

PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,

L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

- ACCORDO -

In data 20 marzo 2003, presso la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione

degli Industriali della provincia di Sassari

TRA

- la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente Geom.

Salvatore MERELLA

E

le Segreterie Territoriali della provincia di Sassari:

- FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg. Marco FODDAI, Carmine MARRONE,

Giuseppe FOLINO

- FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Renzo CORVEDDU, Antonio

ROSSINO, Alfredo COSTA

- FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg. Antonio RUDAS, Sebastiano

CROSA, Salvatore FRULIO

-

RICHIAMATO

L’art. 87, lett. A, comma 11 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 che demanda alle

competenti associazioni territoriali la facoltà di procedere all’unificazione tra

Ente Scuola e Comitato Paritetico Territoriale, ferma restando la rilevanza delle

specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali enti;

RIAFFERMATA

La volontà delle parti di favorire un completo e costante sviluppo degli enti

paritetici anche attraverso una indispensabile gestione sinergica delle risorse

dell’intero sistema dei citati enti;

CONSIDERATO

Che l’erogazione dei servizi e delle prestazioni fornite dai due enti sono in

funzione del raggiungimento dei medesimi obiettivi e che attività e competenze

degli stessi sono fortemente interdipendenti tra loro e strettamente correlate

con quelle della Cassa Edile.

SI CONCORDA

l’unificazione tra l’Ente Scuola Edile ed il Comitato Paritetico per la

prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro nell’ “ENTE per la

formazione professionale e la sicurezza nel lavoro”.

A tal fine le parti si impegnano a procedere entro il termine massimo di giorni

30 alla stesura ed all’approvazione dello Statuto dell’Ente secondo le seguenti

principali linee guida:

mantenimento degli scopi statutari dei due Enti;

inserimento tra gli scopi statutari di ulteriori attività e prestazioni attinenti

la formazione, quali viaggi culturali e sussidi.

Nelle more di attuazione del presente accordo, l’Ente Scuola si farà carico, con

decorrenza immediata, di tutti gli oneri economici e finanziari, sostenuti dal

C.P.T. per l’espletamento delle proprie funzioni, nonché degli oneri delle

prestazioni erogate dalla Cassa Edile relative a viaggi culturali e sussidi

scolastici, secondo procedure individuate dai C.d.A. dei rispettivi Enti.

Le parti impegnano i propri rappresentanti in seno ai suddetti Enti a dare

attuazione, per quanto di propria competenza, al presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

FENEAL-UIL SEZIONE COSTRUTTORI EDILI

________________ ______________________

FILCA-CISL

_______________

FILLEA-CGIL

______________

Nota a verbale

La validità e l’efficacia del presente accordo è subordinata alla

sottoscrizione dello stesso da parte di tutte e tre le organizzazioni

sindacali FENEL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL