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CONTRATTO
PROVINCIALE DELL'EDILIZIA
INTEGRATIVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 GENNAIO
2000
In data 20 marzo
2003 presso la Sezione Costruttori
Edili dell'Associazione degli
Industriali della provincia di
Sassari
tra
- la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo
Presidente Geom. Salvatore
MERELLA
e
le Segreterie Territoriali della provincia di
Sassari:
- FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg. Marco FODDAI, Carmine MARRONE, Giuseppe
FOLINO
- FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Renzo CORVEDDU, Antonio ROSSINO,
Alfredo
COSTA
- FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg. Antonio RUDAS, Sebastiano CROSA, Salvatore
FRULIO
v i s t i
• l'art. 39 del C.C.N.L. 29 gennaio
2000
• l'accordo sottoscritto dalle Parti nazionali in data
29 gennaio 2002
• l'art. 2 della legge 23 maggio 1997 n. 135, la
circolare INPS n. 114 del 1 giugno 1998
ed il messaggio INPS n. 21760 del 2 giugno
1998
r i c h i a m a t a
la premessa al citato C.C.N.L. 29 gennaio
2000
v i e n e s t i p u l a t o
il presente contratto provinciale dell'edilizia,
integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro 29 gennaio 2000
Sistema di
concertazione e di informazione e
creazione
dell'osservatorio
provinciale sui fenomeni
del settore
edile.
Le parti concordano sulla
utilità di realizzare, attraverso iniziative comuni, un sistema
di
osservazione e studio del settore che possa consentire una
adeguata programmazione
degli interventi di consolidamento e sviluppo dello
stesso.
A tal fine, si attiveranno per eliminare gli
eventuali ostacoli che possono impedire una
corretta politica di concertazione e di
informazione.
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Tale sistema sarà finalizzato a sviluppare elementi
di confronto sulle dinamiche
settoriali,
sulle politiche industriali, sul costo del lavoro, sul
lavoro nero e sulla concorrenza sleale
tra le aziende.
Le parti pertanto convengono sulla costituzione di un
"Osservatorio" che possa
monitorare
i fenomeni del settore.
L' "Osservatorio" avrà il compito di analizzare ed
elaborare i dati relativi
all'evoluzione
degli investimenti privati e pubblici, delle opere di
pubblica utilità finanziate con capitale
privato, la tipologia delle imprese presenti sul mercato e
l'andamento del costo del lavoro.
Verranno definiti obiettivi comuni sulle tematiche relative a
:
• Mercato degli investimenti in
relazione alle risorse finanziarie pubbliche e private e
alle
previsioni di realizzazione delle opere;
• Mercato del lavoro in relazione
agli andamenti occupazionali e all'utilizzo degli
strumenti
di sostegno al reddito;
• Struttura del costo del lavoro e conseguenti riflessi
sul piano occupazionale.
L'Osservatorio" che potrà essere stabilmente
insediato con la creazione di una
"Commissione" di composizione paritetica, nominata
dalle OO.SS. dei lavoratori e
dalla
Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli
Industriali di Sassari, sarà coadiuvato per
lo svolgimento della propria attività dalle strutture
degli Enti paritetici.
A tal fine sarà indispensabile un consolidamento ed
un ampliamento delle attività degli
Enti paritetici, che comunque dovranno costituire il punto di riferimento costante
di tutta
l'attività di monitoraggio e concertazione del
settore.
L' "Osservatorio" realizzerà un sistema di raccolta
di informazioni che fornisca
periodicamente l'esatta immagine dell'andamento del
settore.
Le parti disporranno, in tal modo, di tutti gli
elementi informativi necessari ad individuare
gli indirizzi comuni in materia di politiche degli
investimenti, di politica industriale e del
lavoro.
Le informazioni utili saranno rilevate dai dati
forniti dagli Enti paritetici territoriali e
verteranno in particolare sulla:
•
Distribuzione della
occupazione per qualifiche e per età;
•
Ore lavorate
•
Dimensione delle
imprese;
•
Malattia e Cassa integrazione
guadagni
•
Infortuni
•
Andamento degli
appalti
La rilevazione di
informazioni utili potrà essere fornita da dati elaborati da fonti
interne ed
esterne, in particolare da:
•
Organismi Sindacali dei
lavoratori
•
Associazioni datoriali
•
Enti pubblici preposti alla raccolta e
alla diffusione dei dati
La "Commissione" dovrà stabilire i tempi e le modalità di raggiungimento degli obiettivi
da
conseguire per fasi progressive e le risorse umane da
utilizzare per questi scopi.
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La "Commissione" elaborerà, anche, un apposito regolamento di funzionamento
dell'Osservatorio, la cui attivazione è prevista entro il
30 giugno
2003
La nascita dell'Osservatorio non dovrà comportare, in
alcun modo, costi aggiuntivi per le
Imprese.
SISTEMA
DEGLI ENTI PARITETICI
Le parti, riaffermando l'importanza delle funzioni
svolte dagli Enti Paritetici, ribadiscono
il
comune intendimento a favorire la massima operatività degli
stessi al fine di garantire,
nell'interesse delle varie componenti del comparto edile,
il raggiungimento dei rispettivi
scopi statutari con particolare riferimento all'erogazione
di prestazioni di previdenza e di
assistenza, alla formazione e alla riqualificazione degli
operatori del settore, alla
prevenzione degli infortuni nei luoghi di
lavoro.
A tal fine si impegnano a
promuovere iniziative congiunte finalizzate, anche in
attuazione di quanto previsto nel sistema di concertazione di
cui al presente contratto, non
solo al rafforzamento dei ruoli finora svolti, ma anche
al perseguimento ed alla
valorizzazione di tutte quelle attività che possano consentire un
completo e costante
sviluppo degli Enti, anche
attraverso la costituzione di nuovi modelli
organizzativi.
A) CASSA
EDILE
In attuazione degli artt.
37 e 39 del vigente C.C.N.L. il contributo dovuto alla Cassa
Edile
è fissato nella aliquota dello 2,03%
a carico delle imprese e
nell'aliquota dello 0,27% a
carico del lavoratore, pari ad una percentuale complessiva
del 2,30%
computata
sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25
del contratto nazionale vigente, su
tutte le ore normali contrattuali effettivamente
prestate.
Le quote territoriali di
adesione contrattuale sono fissate nell'aliquota complessiva
dell'
1% di cui 0,50% a carico dei datori di lavoro e 0,50%
a carico dei lavoratori, da
computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma
precedente.
Modalità e misura degli sgravi sui contributi Cassa Edile per
le imprese in regola con i
versamenti nonché degli interessi per ritardato pagamento,
vengono disciplinate
nell'allegato A che fa parte integrante del presente
contratto.
Dichiarazione
a verbale
Richiamato
l’accordo nazionale 11 giugno 1997 e l’all. E del vigente C.C.N.L., le
parti
si danno atto
che, nell’eventualità sussistano ancora casi in cui una
persona
ricopra
contemporaneamente cariche negli enti derivanti dal presente
contratto
collettivo nazionale
di lavoro ed in quelli promananti da altra
contrattazione
collettiva,
l’organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione
della
persona che si
trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta
entro
trenta giorni
dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione
di
incompatibilità.
Entro i
successivi trenta giorni le parti effettuano una
verifica congiunta di tali
situazioni.
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B) ENTE PER
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA PREVENZIONE INFORTUNI
Richiamato
l’art. 87, lett. A, comma 11 del vigente C.C.N.L. e l’accordo provinciale
per
l’unificazione dell’Ente Scuola Edile e del Comitato Paritetico per la
prevenzione
infortuni, stipulato
in data 20/03/2003 tra le parti firmatarie del presente contratto,
al
finanziamento dell’Ente
per la formazione professionale e la prevenzione
infortuni,
si provvederà
mediante un contributo pari allo 0,01% a carico dei datori di lavoro
da
computarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del
C.C.N.L.
vigente (su tutte
le ore normali contrattuali effettivamente prestate)
Le parti, inoltre, visto
l’allegato E del vigente C.C.N.L. e l’accordo nazionale 29
gennaio
2002, si impegnano a garantire e
mantenere il necessario equilibrio tra misura
del contributo ed esigenze della gestione dei vari fondi
(Cassa Edile, Ente per la
formazione professionale e la prevenzione infortuni) e, di
conseguenza, ad esaminare,
ogni qualvolta sia necessario o comunque, a richiesta
delle parti, entro il mese di febbraio
di ogni anno, l'andamento delle varie gestioni al fine
di apportare immediatamente le
necessarie variazioni dei relativi
contributi.
Qualora nessuna delle parti dovesse procedere alla richiesta dell'incontro, si
intenderà
tacitamente confermata la misura percentuale in
atto.
art. 1 -
RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
(R.L.S.T.)
Le parti concordano di istituire, per le imprese che
occupano fino a 15 dipendenti e nelle
quali non si sia provveduto o non si provveda alla
elezione o designazione diretta del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Rappresentante
dei lavoratori per la
sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.)
Il funzionamento degli R.L.S.T., cui sono demandati esclusivamente i compiti
previsti dagli
artt. 18, 19 e 20 del Decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e dall'art. 88
del vigente
C.C.N.L., sarà disciplinato da un apposito regolamento di
attuazione che le parti si
impegnano ad approvare, sentito il parere dell’
Ente per la
formazione professionale e
la prevenzione
infortuni, entro il 30 giugno
2003
Al
finanziamento degli R.L.S.T.
si provvederà tramite un apposito fondo costituito
presso l’Ente per
la formazione professionale e la prevenzione infortuni, di
importo
pari a €
77.500,00 l’anno, fino ad esaurimento delle disponibilità dell’ente. Le
parti
si impegnano a
verificare congiuntamente, la congruità del finanziamento
in
relazione alle
esigenze dell’effettiva operatività della R.L.S.T.
In fase
di esaurimento di tali disponibilità, le parti si
incontreranno per determinare
un apposito
contributo tale da soddisfare le esigenze delle R.L.S.T. stesse.
Tempi e modalità per la
formazione, per l'inizio e lo svolgimento dell'attività, nonché
i
criteri di individuazione ed i requisiti dei R.L.S.T., saranno determinati dal regolamento
di
cui al presente articolo.
Le parti concordano di incontrarsi annualmente e tre
mesi prima della scadenza per la
verifica del funzionamento dell'istituto di cui
sopra.
art. 2 ORARIO DI
LAVORO
Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. vigente le
parti concordano che, l'orario normale
contrattuale di lavoro sia ripartito su cinque giorni della
settimana e precisamente dal
lunedì al venerdì
Il superamento delle 40 ore settimanali e delle 8 ore
giornaliere, per casi eccezionali,
sarà preventivamente concordato in sede
aziendale
5
art. 3 ATTREZZI
DI LAVORO
L’impresa fornirà gli attrezzi di lavoro ai
dipendenti.
art. 4
FERIE
Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di
godimento delle ferie collettive saranno quelli
appresso indicati:
•
due settimane nel mese di agosto
•
una settimana in occasione delle feste
di fine anno
una settimana da concordare a livello aziendale, fatte
salve le esigenze delle imprese,
anche su richiesta di singoli
lavoratori.
Art. 5 LAVORI IN
GALLERIA
In riferimento all'art. 21 gruppo b) del vigente C.C.N.L., al personale addetto ai lavori
in
galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una
indennità secondo la misura
percentuale sotto indicata:
a) per Il personale addetto al fronte di
perforazione, di avanzamento e di
allargamento,
anche se addetto al carico del materiale, al lavori di
riparazione straordinaria in condizioni
di difficoltà e di disagio, 46%
b) per il personale addetto al
lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di
opere
murarie; al lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai
trasporti nell'interno delle gallerie
anche durante la perforazione, l'avanzamento e la
sistemazione, 26%
c) per il personale addetto alla riparazione o
manutenzione ordinaria delle gallerie e degli
impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate,compresi i
lavori di armamento delle linee
ferroviarie, 18%
Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni
territoriali a norma del comma
precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste
per le singole circoscrizioni
dal C.C.N.L. Nel caso in cui i lavori in galleria si
svolgano in condizioni di eccezionale
disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che
investano gli operai addetti ai
lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto
con pendenza superiore al 60%,
gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di
avanzamento distante oltre un
chilometro dall'imbocco, le parti direttamente interessate
possono promuovere la
determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali
competenti, di un'ulteriore
indennità non superiore al 20%. Qualora vi sia concorrenza di
condizioni di disagio fra
quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento
superi i cinque chilometri
dall'imbocco, la misura della predetta indennità può
essere elevata fino al 30%. Nel caso
di gallerie che si estendano in più circoscrizioni
territoriali con differenti percentuali delle
indennità di cui al primo comma, le parti direttamente
interessate possono promuovere la
determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali
competenti, di misure percentuali
sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle
Organizzazioni medesime appropriati al caso di
specie.
Al personale addetto al
lavori in galleria con fronte di avanzamento oltre 1
Km.
dall'imbocco, sarà riconosciuta in aggiunta alla normale
retribuzione una indennità pari al
15% da calcolarsi: su paga base,
indennità di contingenza e indennità territoriale di
settore.
6
art. 6
TRASFERTE
Con riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. la diaria
del 10% di cui alle norme generali dello
stesso articolo, è dovuta all'operaio in servizio comandato
a prestare la propria opera in
luogo diverso da quello per il quale è stato assunto e
situato oltre 10 Km dai confini
territoriali del Comune in cui si trova il cantiere di
provenienza.
art.7 -
MENSA
Le parti, riconosciuta la validità sociale
dell'istituzione e tenuto conto delle difficoltà
esistenti per la realizzazione della mensa nelle aziende e
considerato inoltre che al
momento mancano le infrastrutture pubbliche necessarie,
convengono che a favore dei
lavoratori venga erogata una indennità sostitutiva di mensa,
legata alla presenza sul posto
di lavoro nella misura di € 2,70
giornaliere.
Pur in carenza delle
infrastrutture menzionate le parti concordano altresì che
ove
particolari situazioni di fatto lo consentano, l'impresa potrà
provvedere all'istituzione del
suddetto servizio.
Per particolari situazioni di fatto si fa riferimento
all'ubicazione ed alla durata dei cantieri
ed alle condizioni effettive in cui essi vengono a
trovarsi.
Nel caso dell'istituzione del servizio di mensa
l'onere relativo al costo delle
derrate
alimentari verrà ripartito per 2/3 a carico del datore di
lavoro e per 1/3 a carico del
lavoratore fatte salve condizioni di miglior
favore.
art. 8 -
TRASPORTO
Al lavoratore effettivamente presente sul posto di lavoro sarà corrisposta una indennità
di
trasporto per ogni giorno di viaggio effettivamente compiuto,
sulla base delle tariffe dei
mezzi pubblici che alla data di stipula del presente
accordo vengono concordate e definite
come segue, quale rimborso a piè di
lista.
I valori chilometrici elencati nella presente tabella
sono da intendersi come distanza
calcolata dal luogo di abitazione del lavoratore al luogo di
lavoro, mentre l'importo relativo
è corrisposto per la percorrenza giornaliera intesa in
andata e ritorno.
I lavoratori non avranno diritto alla suddetta
indennità in caso di trasporto effettuato a cura
dell'azienda, o quando la stessa provveda o vi concorra in
altre modalità.
In caso di
variazione delle tariffe prese a riferimento, le parti concordano di
incontrarsi, su
richiesta delle OO.SS., per procedere alla revisione
di detta tabella,
con decorrenza
dal mese di presentazione della richiesta stessa.
da 0 a 10 Km € 0,78 (L.
1.500)
" 11 " 15 " € 1,19 (L.
2.300)
" 16 " 20 " € 1,60 (L.
3.100)
" 21 " 25 " € 2,02 (L.
3.900)
" 26 " 30 " € 2,38 (L.
4.600)
" 31 " 35 " € 2,79 (L.
5.400)
" 36 " 40 " € 3,20 (L.
6.200)
" 41 " 45 " € 3,56 (L.
6.900)
" 46 " 50 " € 3,98 (L.
7.700)
" 51 " 55 " € 4,39 (L.
8.500)
7
" 56 " 60 " € 4,80 (L.
9.300)
" 61 " 65 " € 5,17 (L.
10.000)
" 66 " 70 " € 5,58 (L.
10.800)
" 71 " 75 " € 5,89 (L.
11.400)
" 76 " 80 " € 6,20 (L.
12.000)
" 81 " 85 " € 6,56 (L.
12.700)
art. 9 -
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all’accordo nazionale del 29 gennaio
2002 l'elemento economico territoriale
è determinato in coerenza con quanto previsto dal
Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo
2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito
nella legge 23 maggio 1997, n. 135.
Nella determinazione dell'elemento economico
territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto
conto, avendo riguardo al territorio della provincia,
dell'andamento del settore e dei suoi
risultati, nonché dei seguenti ulteriori
indicatori:
•
numero imprese e lavoratori iscritti
alla Cassa Edile e monte salari
relativo;
•
numero ed importo complessivo dei bandi
di gara e degli appalti aggiudicati;
•
numero ed importo complessivo delle
concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio
dei
lavori;
•
numero dei lavoratori edili iscritti
nelle liste di mobilità
L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 12, 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L.
29
gennaio 2000 è pertanto stabilito nella misura del 11% a
decorrere dal ___1-2-
2003_________ e del 14% a decorrere
dal 1/12/2003 rispettivamente dei minimi di paga
e di stipendio secondo gli importi di cui all'allegata
tabella (allegato B).
Ai fini della conferma o variazione della misura
dell'elemento economico territoriale in
rapporto ai parametri sopra individuati e riferiti all'anno
solare precedente, le parti
stipulanti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno
di durata del presente
contratto integrativo.
art. 10 -
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE
Con riferimento alla nota a verbale di cui all'art.
12 del C.C.N.L. 29 gennaio
2002,
l'indennità territoriale di settore resta ferma nelle
cifre attualmente in atto.
art. 11 -
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO
O
MALATTIA
PROFESSIONALE
In adempimento a quanto disposto in materia dal CCNL,
la percentuale per ferie, gratifica
natalizia e festività, da corrispondere agli operai durante
l'assenza dal lavoro per malattia,
infortunio o malattia professionale, resta fissata nelle
seguenti misure già in atto, da
versare alla Cassa Edile secondo quanto previsto
dall'allegato F al CCNL.
Infortunio o
malattia professionale: lordo netto
- primi tre giorni 18,50%
14,20%
- dal 4° al 90° giorno 7,40%
5,70%
- dal 91° giorno 4,60%
3,60%
8
malattia 18,50%
14,20%
per tutto il periodo
Per le
malattie fino a 7 giorni, l’impresa dovrà inoltre corrispondere direttamente
al
lavoratore, per i 3
giorni di carenza, la percentuale del 4,95% relativa ai riposi
annui,
calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art.
25.
art. 12 -
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
In riferimento
all’art. 30 del vigente C.C.N.L. il contributo dovuto a tale titolo
dai
datori di lavoro è
fissato nella misura del 3% da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente
contratto per tutte le ore di lavoro
effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le
festività di cui all'art. 18
del medesimo C.C.N.L.
(Le
parti inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 30, si impegnano a
verificare la
congruità dell'aliquota del contributo con periodicità annuale al fine
di
apportare
immediatamente le eventuali necessarie variazioni.)
art. 13 -
ACCANTONAMENTO ALLA CASSA EDILE
E' fatto obbligo alle imprese che operano in
provincia di Sassari di accantonare presso la
Cassa Edile provinciale, con le modalità di denuncia
e di versamento da questa
disposte,
l'importo del 18,50% lordo
e 14,20% netto, per quota ferie e
gratifica natalizia, secondo
quanto disposto dall’art. 19
e dall'allegato F al
CCNL
La liquidazione ai lavoratori interessati degli
importi accantonati a tale titolo verrà
effettuata dalla Cassa Edile in
occasione:
a) del Ferragosto, e cioè
entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti il 1° ed il
2°
trimestre dell'anno finanziario, quale stabilito dalla Cassa
Edile stessa;
b) del Natale, e cioè entro
il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti gli altri
due
trimestri dell'anno finanziario
predetto.
Art. 14 RIPOSI
ANNUI
In
attuazione dell’art. 5 del CCNL la percentuale per i riposi annui pari al 4,95%
calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 25, è
corrisposta
alla scadenza di
ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore
per
tutte le ore di
lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6
effettivamente
prestate, e sul
trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell’art.
18
art. 15
CONTRIBUTI SINDACALI
Le Parti convengono di confermare il sistema di
raccolta dei contributi sindacali degli
operai mediante delega rilasciata alla Cassa Edile secondo
le modalità stabilite dalle
apposite convenzioni stipulate in
merito.
9
art. 16
MULTE
I proventi delle multe, a norma dell'ultimo comma
dell'art. 99
del CCNL, verranno versate
alla Cassa Edile provinciale entro il mese successivo a
quello in cui sono state trattenute
ai dipendenti.
art. 17 –
PATRONATI
In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della
legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti
concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà
recarsi nei cantieri, nell'intervallo
per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla
produzione, un rappresentante
esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente
contratto,
per l'adempimento dei compiti di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 luglio 1974, n. 804.
art. 18 -
ASSORBIMENTI
Eventuali trattamenti aziendali in atto, agli stessi
titoli concessi, verranno assorbiti, fino
a
concorrenza, dalle norme del presente
contratto.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior
favore.
art. 19
DECORRENZA
Il presente contratto, valido per l'intero territorio
della provincia di Sassari, avrà
decorrenza dal
______1-03-2003______________
10
Allegato A
CONTRIBUTI
CASSA EDILE
NORMA
PREMIALE
Le imprese iscritte alla Cassa Edile sono tenute ad
effettuare il versamento dei
contributi
mensili sui salari e dell’accantonamento entro 2 mesi da
quello di competenza e
a
presentare le denunce
mensili dei lavoratori occupati entro il 20 del mese
successivo a quello di
riferimento.
Alle imprese che osserveranno
tali prescrizioni entro i termini
previsti ed in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPS,
comprovati dalla presentazione del
corrispondente Mod. DM 10 debitamente
quietanzato, unitamente alla denuncia e
comunque entro 3
mesi da quello di riferimento, verrà
applicata, da parte della Cassa
Edile, una
riduzione contributiva pari all’1,50%
INTERESSI
PER RITARDATI PAGAMENTI E SANZIONI PER RITARDATA
PRESENTAZIONE
DELLE DENUNCE MENSILI
In caso di mancato pagamento, entro i termini
suddetti, sarà dovuto dall’impresa
un
interesse compensativo pari al 5% annuo, per il periodo
intercorrente tra la scadenza e
l’effettivo pagamento.
Qualora il ritardo si protragga per un periodo
superiore ai 180 giorni, sarà
dovuto
dall’impresa un interesse compensativo pari al 7% annuo,
per tutto il periodo intercorrente
tra la scadenza e l’effettivo
pagamento.
Nel caso di
presentazione delle denunce mensili oltre il 20 del mese successivo a
quello di
riferimento, le imprese sono tenute al pagamento, a titolo di penale,
della
somma di € 50,00
per ogni denuncia presentata in ritardo.
Nota a
verbale
La validità
e l’efficacia del presente contratto è subordinata alla
sottoscrizione dello
stesso da parte di
tutte e tre le organizzazioni sindacali FENEL-UIL,
FILCA-CISL,
FILLEA-CGIL
UNIFICAZIONE
DELL’ENTE SCUOLA EDILE E DEL COMITATO
PARITETICO
TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO
- ACCORDO
-
In data 20 marzo 2003, presso la Sezione Costruttori
Edili dell'Associazione
degli Industriali della provincia di
Sassari
TRA
- la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo
Presidente Geom.
Salvatore MERELLA
E
le Segreterie Territoriali della provincia di
Sassari:
- FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg. Marco FODDAI, Carmine MARRONE,
Giuseppe FOLINO
- FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Renzo CORVEDDU, Antonio
ROSSINO, Alfredo COSTA
- FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg. Antonio RUDAS, Sebastiano
CROSA, Salvatore FRULIO
-
RICHIAMATO
L’art. 87, lett. A, comma 11 del C.C.N.L. 29 gennaio
2000 che demanda alle
competenti associazioni territoriali la facoltà di procedere
all’unificazione tra
Ente Scuola e Comitato Paritetico Territoriale, ferma
restando la rilevanza delle
specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali
enti;
RIAFFERMATA
La volontà delle parti di favorire un completo e
costante sviluppo degli enti
paritetici anche attraverso una indispensabile gestione
sinergica delle risorse
dell’intero sistema dei citati enti;
CONSIDERATO
Che l’erogazione dei servizi e delle prestazioni
fornite dai due enti sono in
funzione del raggiungimento dei medesimi obiettivi e che
attività e competenze
degli stessi sono fortemente interdipendenti tra loro e
strettamente correlate
con quelle della Cassa Edile.
SI CONCORDA
l’unificazione tra l’Ente Scuola Edile ed il Comitato
Paritetico per la
prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro nell’
“ENTE per la
formazione professionale e la sicurezza nel
lavoro”.
A tal fine le parti si
impegnano a procedere entro il termine massimo di
giorni
30 alla stesura ed all’approvazione
dello Statuto dell’Ente secondo le seguenti
principali linee guida:
• mantenimento degli scopi statutari dei due
Enti;
• inserimento tra gli scopi statutari di ulteriori attività e prestazioni
attinenti
la formazione, quali viaggi culturali e
sussidi.
Nelle more di attuazione del
presente accordo, l’Ente Scuola si farà carico, con
decorrenza immediata, di tutti gli oneri economici e
finanziari, sostenuti dal
C.P.T. per l’espletamento delle proprie funzioni, nonché
degli oneri delle
prestazioni erogate dalla Cassa Edile relative a viaggi
culturali e sussidi
scolastici, secondo procedure individuate dai C.d.A. dei rispettivi Enti.
Le parti impegnano i propri rappresentanti in seno ai
suddetti Enti a dare
attuazione, per quanto di propria competenza, al presente
accordo.
Letto, confermato e
sottoscritto
FENEAL-UIL SEZIONE COSTRUTTORI
EDILI
________________
______________________
FILCA-CISL
_______________
FILLEA-CGIL
______________
Nota a
verbale
La validità
e l’efficacia del presente accordo è subordinata
alla
sottoscrizione dello
stesso da parte di tutte e tre le organizzazioni
sindacali FENEL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL