EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Sassari

Data stipula: 27 maggio 1999


Inizio validità: 1 maggio 1999


Contratto territoriale per la provincia di Sassari


Sommario:

- Sistema di concertazione e di informazione e creazione dell osservatorio provinciale sui fenomeni del settore edile
- Sistema degli Enti paritetici
- Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.)
- Orario di lavoro
- Attrezzi di lavoro
- Ferie
- Lavori in galleria
- Trasferte
- Mensa
- Trasporto
- Elemento economico territoriale
- Indennità territoriale di settore
- Trattamento in caso di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale
- Anzianità professionale edile
- Accantonamento del 23,45%
- Contributi sindacali
- Multe
- Patronati
- Assorbimenti
- Decorrenza
- Allegato A - Contributi Cassa Edile
- Allegato B - Misura dell'Elemento economico territoriale
- Accordo provinciale in tema di comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l igiene e l ambiente di lavoro
- Accordo provinciale in tema di anzianità professionale edile

Il 27.5.1999, presso la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di Sassari

tra:

- la Sezione Costruttori Edili;

e

- la Segreteria territoriale - FENEAL-UIL;

- la Segreteria territoriale - FILCA-CISL;

- la Segreteria territoriale - FILLEA-CGIL;

visti

- l' art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995;

- l' Accordo sottoscritto dalle Parti in data 11 giugno 1997;

- l' art. 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, la Circolare INPS n. 114 del 1° giugno 1998 ed il Messaggio n. 21760 del 2 giugno 1998;

richiamata

la premessa al citato C.C.N.L. 5 luglio 1997

viene stipulato

il presente contratto provinciale dell'edilizia, integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Sistema di concertazione e di informazione e creazione dell'osservatorio provinciale sui fenomeni del settore edile

Le parti concordano sulla utilità di realizzare, attraverso iniziative comuni, un sistema di osservazione e studio del settore che possa consentire un'adeguata programmazione degli interventi di consolidamento e sviluppo dello stesso.

A tal fine, si attiveranno per eliminare gli eventuali ostacoli che possono impedire una corretta politica di concertazione e di informazione.

Tale sistema sarà finalizzato a sviluppare elementi di confronto sulle dinamiche settoriali, sulle politiche industriali, sul costo del lavoro, sul lavoro nero e sulla concorrenza sleale tra le aziende.

Le parti pertanto convengono sulla costituzione di un "Osservatorio" che possa monitorare i fenomeni del settore.

L' "Osservatorio" avrà il compito di analizzare ed elaborare i dati relativi all'evoluzione degli investimenti privati e pubblici, delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato, la tipologia delle imprese presenti sul mercato e l' andamento del costo del lavoro.

Verranno definiti obiettivi comuni sulle tematiche relative a:

- mercato degli investimenti in relazione alle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;

- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali e all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito;

- struttura del costo del lavoro e conseguenti riflessi sul piano occupazionale.

L' "Osservatorio" che potrà essere stabilmente insediato con la creazione di una "Commissione" di composizione paritetica, nominata dalle OO.SS. dei lavoratori e dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali di Sassari, sarà coadiuvato per lo svolgimento della propria attività dalle strutture degli Enti paritetici.

A tal fine sarà indispensabile un consolidamento ed un ampliamento delle attività degli Enti paritetici, che comunque dovranno costituire il punto di riferimento costante di tutta l' attività di monitoraggio e concertazione del settore.

L' "Osservatorio" realizzerà un sistema di raccolta di informazioni che fornisca periodicamente l' esatta immagine dell'andamento del settore.

Le parti disporranno, in tal modo, di tutti gli elementi informativi necessari ad individuare gli indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Le informazioni utili saranno rilevate dai dati forniti dagli Enti paritetici territoriali e verteranno in particolare sulla:

- distribuzione dell'occupazione per qualifiche e per età;
- ore lavorate;
- dimensione delle imprese;
- malattia e cassa integrazione guadagni;
- infortuni;
- andamento degli appalti.

La rilevazione di informazioni utili potrà essere fornita da dati elaborati da fonti interne ed esterne, in particolare da:

- Organismi sindacali dei lavoratori;
- Associazioni datoriali;
- Enti pubblici preposti alla raccolta e alla diffusione dei dati.

La "Commissione" dovrà stabilire i tempi e le modalità di raggiungimento degli obiettivi da conseguire per fasi progressive e le risorse umane da utilizzare per questi scopi.

La "Commissione" elaborerà, anche, un apposito regolamento di funzionamento dell'Osservatorio, la cui attivazione è prevista entro il 31.12.1999.

La nascita dell'Osservatorio non dovrà comportare, in alcun modo, costi aggiuntivi per le imprese. (Sommario )

Sistema degli Enti paritetici

Le parti, riaffermando l' importanza delle funzioni svolte dagli Enti paritetici, ribadiscono il comune intendimento a favorire la massima operatività degli stessi al fine di garantire, nell'interesse delle varie componenti del comparto edile, il raggiungimento dei rispettivi scopi statutari con particolare riferimento all'erogazione di prestazioni di previdenza e di assistenza, alla formazione e alla riqualificazione degli operatori del settore, alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

A tal fine si impegnano a promuovere iniziative congiunte finalizzate, anche in attuazione di quanto previsto nel sistema di concertazione di cui al presente contratto, non solo al rafforzamento dei ruoli finora svolti, ma anche al perseguimento ed alla valorizzazione di tutte quelle attività che possano consentire un completo e costante sviluppo degli Enti.

A) Cassa Edile

In attuazione degli artt. 37 e 39 del vigente C.C.N.L. il contributo dovuto alla Cassa Edile è fissato nella aliquota dell'1,33% a carico delle imprese e nell'aliquota dello 0,27% a carico del lavoratore, pari ad una percentuale complessiva dell'1,60% computata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del contratto nazionale vigente, su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.

Le quote territoriali di adesione contrattuale sono fissate nell'aliquota complessiva dell'1,10% di cui 0,60% a carico dei datori di lavoro e 0,50% a carico dei lavoratori, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma precedente.

Modalità e misura degli sgravi sui contributi Cassa Edile per le imprese in regola con i versamenti nonché degli interessi per ritardato pagamento, vengono disciplinate nell'Allegato A che fa parte integrante del presente contratto.

Dichiarazione a verbale

Visto l' Accordo nazionale 11 giugno 1997 che sancisce l' incompatibilità, in capo alla stessa persona, di cariche nelle Casse Edili derivanti dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 ed in organismi similari, la Sezione Costruttori Edili, ritenendo che persistano tuttora situazioni di incompatibilità in contrasto con quanto stabilito dal vigente C.C.N.L., invita le OO.SS. al pieno rispetto dell'accordo citato, rimuovendo, ove esistenti, tali situazioni.

Le Organizzazioni Sindacali dichiarano che, allo stato, non sussiste alcuna situazione di incompatibilità.

La Sezione Costruttori Edili ne prende atto e si concorda una verifica della situazione entro il 31.12.1999.

B) Ente Scuola Edile

In attuazione dell'art. 93, comma 11, il contributo a carico delle imprese per il finanziamento dell'ente è fissato nell'aliquota dello 0,10% sugli elementi della retribuzione di cui al primo comma del punto A), da accantonare presso la Cassa Edile in un apposito fondo.

C) Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l' igiene e l' ambiente di lavoro

In riferimento all'art. 88 lett. a del vigente C.C.N.L. le parti riconfermano l' art. 4 comma 1 del C.I.P. 13 ottobre 1989.

Stabiliscono inoltre che, per il finanziamento del Comitato si provvederà mediante un contributo pari allo 0,70%, a carico dei datori di lavoro da calcolarsi sugli elementi di cui al primo comma del punto A), da accantonare presso la Cassa Edile in un apposito fondo.

Le parti, inoltre, si impegnano a garantire e mantenere il necessario equilibrio tra misura del contributo ed esigenze della gestione dei vari fondi (Cassa Edile, ESEP, C.P.T.) e, di conseguenza, ad esaminare, ogni qualvolta sia necessario o comunque, a richiesta delle parti, entro il mese di febbraio di ogni anno, l' andamento delle varie gestioni al fine di apportare immediatamente le necessarie variazioni dei relativi contributi.

Qualora nessuna delle parti dovesse procedere alla richiesta dell'incontro, si intenderà tacitamente confermata la misura percentuale in atto. (Sommario )

Art. 1 - Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.)

Le parti concordano di istituire, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto o non si provveda all'elezione o designazione diretta del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.).

L' istituzione degli R.L.S.T., cui sono demandati esclusivamente i compiti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'art. 89 del vigente C.C.N.L., avviene, in via sperimentale, per la durata di anni 2, decorsi i quali, l' istituto avrà scadenza naturale. Il suo funzionamento sarà disciplinato da un apposito regolamento di attuazione che le parti si impegnano ad approvare, sentito il parere del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni e dell'Ente Scuola Edile provinciale, entro il 31.12.1999.

Tutti gli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, saranno coperti da un apposito "Fondo", costituito presso la Cassa Edile (depositato presso il C.P.T.) alimentato da un contributo annuo, versato dalle imprese, per la stessa durata di anni 2, pari allo 0,20%, comunque fino alla concorrenza massima di lire 150 milioni computato sugli elementi di cui al primo comma del punto A).

Tempi e modalità per la formazione, per l' inizio e lo svolgimento dell'attività, nonché i criteri di individuazione ed i requisiti dei R.L.S.T., saranno determinati dal regolamento di cui al presente articolo.

Le parti concordano di incontrarsi annualmente e tre mesi prima della scadenza per la verifica del funzionamento dell'istituto di cui sopra. (Sommario )

Art. 2 - Orario di lavoro

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. vigente le parti concordano che, l' orario normale contrattuale di lavoro sia ripartito su cinque giorni della settimana e precisamente dal lunedì al venerdì.

Il superamento delle 40 ore settimanali e delle 8 ore giornaliere, per casi eccezionali, sarà preventivamente concordato in sede aziendale. (Sommario )

Art. 3 - Attrezzi di lavoro

L' impresa fornirà gli attrezzi di lavoro ai dipendenti. (Sommario )

Art. 4 - Ferie

Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati:

- due settimane nel mese di agosto;

- una settimana in occasione delle ferie di fine anno;

- una settimana da concordare a livello aziendale, fatte salve le esigenze delle imprese, anche su richiesta di singoli lavoratori. (Sommario )

Art. 5 - Lavori in galleria

In riferimento all'art. 21 gruppo b) del vigente C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità secondo la misura percentuale sotto indicata:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio

46%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l' avanzamento e la sistemazione

26%;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18%.

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L.. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d' acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un' ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.

Al personale addetto ai lavori in galleria con fronte di avanzamento oltre 1 Km dall'imbocco, sarà riconosciuta in aggiunta alla normale retribuzione una indennità pari al 15% da calcolarsi: su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore. (Sommario )

Art. 6 - Trasferte

Con riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. la diaria del 10% di cui alle norme generali dello stesso articolo, è dovuta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 10 Km dai confini territoriali del Comune in cui si trova il cantiere di provenienza. (Sommario )

Art. 7 - Mensa

Le parti, riconosciuta la validità sociale dell'istituzione e tenuto conto delle difficoltà esistenti per la realizzazione della mensa nelle aziende e considerato inoltre che al momento mancano le infrastrutture pubbliche necessarie, convengono che a favore degli operai venga erogata un'indennità sostitutiva di mensa, legata alla presenza sul posto di lavoro nella misura di lire 4.000 giornaliera.

Pur in carenza delle infrastrutture menzionate le parti concordano altresì che ove particolari situazioni di fatto lo consentano, l' impresa potrà provvedere all'istituzione del suddetto servizio.

Per particolari situazioni di fatto si fa riferimento all'ubicazione ed alla durata dei cantieri ed alle condizioni effettive in cui essi vengono a trovarsi.

Nel caso dell'istituzione del servizio di mensa l' onere relativo al costo delle derrate alimentare verrà ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore fatte salve condizioni di miglior favore. (Sommario )

Art. 8 - Trasporto

Al lavoratore effettivamente presente sul posto di lavoro sarà corrisposta un'indennità di trasporto per ogni giorno di viaggio effettivamente compiuto, sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici che alla data di stipula del presente accordo vengono concordate e definite come segue, quale rimborso a piè di lista.

I valori chilometrici elencati nella presente tabella sono da intendersi come distanza calcolata dal luogo di abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, mentre l' importo relativo è corrisposto per la percorrenza giornaliera intesa in andata e ritorno.

I lavoratori non avranno diritto alla suddetta indennità in caso di trasporto effettuato a cura dell'azienda, o quando la stessa provveda o vi concorra in altre modalità.

Le parti concordano di incontrarsi, su richiesta delle OO.SS. entro il 15 del mese di gennaio di ogni anno di vigenza del presente contratto, per procedere alla revisione dei detti importi sulla base delle variazioni eventualmente intervenute nelle tabelle delle autolinee ordinarie prese a riferimento.

Qualora le parti non dovessero incontrarsi entro il termine suddetto o l' incontro stesso non dovesse concludersi con un accordo, le indennità di cui al presente articolo saranno determinate in misura pari alle variazioni intercorse comunque con decorrenza nel 1° gennaio di ciascun anno.

Qualora alla data suindicata non sia intercorsa alcuna variazione, le tabelle avranno vigenza fino alla successiva verifica.

da

0

a

10

Km

lire

1.500

da

11

a

15

Km

lire

2.300

da

16

a

20

Km

lire

3.100

da

21

a

25

Km

lire

3.900

da

26

a

30

Km

lire

4.600

da

31

a

35

Km

lire

5.400

da

36

a

40

Km

lire

6.200

da

41

a

45

Km

lire

6.900

da

46

a

50

Km

lire

7.700

da

51

a

55

Km

lire

8.500

da

56

a

60

Km

lire

9.300

da

61

a

65

Km

lire

10.000

da

66

a

70

Km

lire

10.800

da

71

a

75

Km

lire

11.400

da

76

a

80

Km

lire

12.000

da

81

a

85

Km

lire

12.700

(Sommario )

Art. 9 - Elemento economico territoriale

In conformità agli Accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l' Elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'Elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità.

L' Elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è pertanto stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° maggio 1999 secondo gli importi di cui all'allegata tabella (allegato B).

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'Elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati e riferiti all'anno solare precedente, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno di durata del presente contratto integrativo. (Sommario )

Art. 10 - Indennità territoriale di settore

Con riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l' indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre attualmente in atto. (Sommario )

Art. 11 - Trattamento in caso di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale

In adempimento a quanto disposto in materia dal C.C.N.L., la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività, da corrispondere agli operai durante l' assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale, resta fissata nelle seguenti misure già in atto, da versare alla Cassa Edile secondo quanto previsto dall'allegato F al C.C.N.L..

Infortunio o malattia professionale:

- primi tre giorni

23,45%

- dal 4° al 90° giorno

9,38%

- dal 91° giorno

5,86%

malattia

23,45%

(Sommario )

Art. 12 - Anzianità professionale edile

In attuazione dell'art. 30 del vigente C.C.N.L. che prevede che la misura del contributo dovuto a tale titolo dai datori di lavoro sia stabilita in relazione alle esigenze della gestione e considerato che il contributo attualmente versato risulta di gran lunga eccedente rispetto alle esigenze di gestione del fondo "Anzianità professionale edile", si conviene che detto contributo passi dall'attuale 4% al 3% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente contratto per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del medesimo C.C.N.L..

Le parti inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 30, si impegnano a verificare la congruità dell'aliquota del contributo con periodicità annuale al fine di apportare immediatamente le eventuali necessarie variazioni. (Sommario )

Art. 13 - Accantonamento del 23,45

È fatto obbligo alle imprese che operano in provincia di Sassari di continuare ad accantonare presso la Cassa Edile provinciale, con le modalità di versamento da questa disposte, l' importo del 23,45% per quota ferie, gratifica natalizia e riposi annui, secondo quanto disposto dall'allegato F al C.C.N.L..

La liquidazione ai lavoratori interessati degli importi accantonati a tale titolo verrà effettuata dalla Cassa Edile in occasione:

a) del Ferragosto, e cioè entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti il 1° ed il 2° trimestre dell'anno finanziario, quale stabilito dalla Cassa Edile stessa;

b) del Natale, e cioè entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti gli altri due trimestri dell'anno finanziario predetto. (Sommario )

Art. 14 - Contributi sindacali

Le Parti convengono di confermare il sistema di raccolta dei contributi sindacali degli operai mediante delega rilasciata alla Cassa Edile secondo le modalità stabilite dalle apposite convenzioni stipulate in merito. (Sommario )

Art. 15 - Multe

I proventi delle multe, a norma dell'ultimo comma dell'art. 97 del C.C.N.L., verranno versate alla Cassa Edile provinciale entro il mese successivo a quello in cui sono state trattenute ai dipendenti. (Sommario )

Art. 16 - Patronati

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l' adempimento dei compiti di cui al D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1974, n. 804. (Sommario )

Art. 17 - Assorbimenti

Eventuali trattamenti aziendali in atto, agli stessi titoli concessi, verranno assorbiti, fino a concorrenza, dalle norme del presente contratto.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore. (Sommario )

Art. 18 - Decorrenza

Il presente contratto, valido per l' intero territorio della provincia di Sassari, avrà decorrenza dal 1° maggio 1999. (Sommario )

Allegato A - Contributi Cassa Edile

Norma premiale

Le imprese iscritte alla Cassa Edile sono tenute ad effettuare il versamento dei contributi mensili sui salari e dell'accantonamento entro 2 mesi da quello di competenza.

Alle imprese che effettueranno tali versamenti entro i termini prescritti ed in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'INPS, comprovati dalla presentazione, unitamente alla denuncia, del corrispondente Mod. DM10, debitamente quietanzato, verrà applicato, da parte della Cassa Edile, una riduzione del contributo APE, a valere sulla specifica riserva iscritta a bilancio, pari all'1,50%, soggetta a verifica annuale fino a totale assorbimento della eccedenza del fondo APE.

Interessi per ritardati pagamenti

In caso di mancato pagamento, entro i termini suddetti, sarà dovuto dall'impresa un interesse compensativo pari al 5% annuo, per il periodo intercorrente tra la scadenza e l' effettivo pagamento.

Qualora il ritardo si protragga per un periodo superiore a 180 giorni, sarà dovuto dall'impresa un interesse compensativo pari al 7% annuo, per tutto il periodo intercorrente tra la scadenza e l' effettivo pagamento. (Sommario )

Allegato B - Misura dell'Elemento economico territoriale

In vigore dal 1° maggio 1999

Qualifiche - Operai

E.E.T. (costo orario)

IV livello

460,6560

Specializzato

427,7525

Qualificato

384,9769

Comune

329,0399

Senza alloggio

296,1357

Con alloggio

263,2322

 

Qualifiche - Impiegati

E.E.T. (mensile)

Livelli

VII

113.848

VI

102.463

V

85.386

IV

79.694

III

74.001

II

66.601

I

56.924

(Sommario )

Accordo provinciale in tema di Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l' igiene e l' ambiente di lavoro

Il 26.5.1999, presso la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di Sassari

tra:

- la Sezione Costruttori Edili;

e

le Segreterie Territoriali della provincia di Sassari:

- FENEAL-UIL;

- FILCA-CISL;

- FILLEA-CGIL.

Visto l' art. 4 del C.I.P. del 13 ottobre 1989.

Visto il Protocollo di Intesa, sottoscritto dalle Parti, in data 4 luglio 1995, per l' attivazione del Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l' igiene e l' ambiente di lavoro.

Visto l' accordo sottoscritto dalle Parti, in data 19 giugno 1996, per la determinazione del contributo per il finanziamento del Comitato.

Si concorda che per il finanziamento del Comitato per l' anno 1998 si attingerà dal contributo Ente Scuola Edile, erogato attraverso la Cassa Edile, una percentuale dello 0,80% (da calcolarsi sulle voci di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L.). (Sommario )

Accordo provinciale in tema di anzianità professionale edile

Il 26.5.1999, presso la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di Sassari

tra:

- la Sezione Costruttori Edili;

e

le Segreterie Territoriali della provincia di Sassari:

- FENEAL-UIL;

- FILCA-CISL;

- FILLEA-CGIL.

Visti gli accordi nazionali vigenti per la disciplina dell'anzianità Professionale Edile e dell'attività delle Casse Edili.

Visti gli accordi sulla stessa materia stipulati tra le parti territoriali in data 2 giugno 1992.

Preso atto della consistente mobilità dei lavoratori intercorrente tra Cassa Edile ed Edil Cassa.

Considerato che permane sia l' esigenza di evitare dannose sperequazioni tra gli stessi lavoratori, sia l' opportunità di proseguire in una indispensabile azione promozionale in favore della Cassa Edile.

Si concorda che il diritto alla liquidazione A.P.E. si matura alle seguenti condizioni:

1) Aver denunciato alla Cassa Edile ore di lavoro nel biennio di riferimento;

2) Aver totalizzato complessivamente, nel biennio, 2.100 ore di servizio presso la Cassa stessa o presso l'Edil Cassa.

La Cassa Edile erogherà l' importo per le ore di servizio maturate presso la stessa riconoscendo gli scatti comunque raggiunti. (Sommario )