SOMMARIO

 

Premessa

Mercato del lavoro

Osservatorio territoriale

Enti paritetici

Art.1  Orario di lavoro

Art.2 Appalti e Subappalti

Art.3 Sospensione e riduzione di lavoro

Art.4 Indennità Territoriale di Settore e Premio Produzione

Art.5 Mensa e indennità sostitutiva di mensa

Art.6 Indennità di trasporto

Art.7 Trasferta

Art.8 Ferie

Art.9 Trattamento economico per Ferie,  Festività e Gratifica natalizia

Art.10 Indennità  per lavori in alta montagna

Art.11 Indennità per lavori  speciali disagiati

Art.12 Malattia e Infortuni

Art.13 Cassa Edile

Art.14 Indumenti di lavoro e Dispositivi di protezione individuali

Art.15 Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

Art.16 Ente Scuola Edile

Art.17 Ambiente di lavoro

Art.18 Previdenza integrativa

Art.19 Diritti sindacali

Art.20 Diritto alla studio

Art.21 Lavori a cottimo

Art.22 Comitato  Paritetico Tecnico per la prevenzione Infortuni (CPT)

Art.23 Elemento economico territoriale

Art.24 Anzianità Professionale Edile Ordinaria e Straordinaria (APE e APES)

Art.25 Rappresentanti lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)

Art. 26 Oneri mutualizzati per attività a sostegno  del  settore

Art.27 Lavoro Temporaneo

Art.28 Norme premiali

Art.29 Documento unico di regolarità contributiva

Art.30 Norme di rinvio

Art.31 Decorrenza e durata

Art.32  Disposizioni finali

Allegati

 

·        Polo di eccellenza

·        D.U.R.C.

·        R.L.S.T.

·        Protocollo di intesa tipo

·        Verbale di accordo - regolamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

 

L'anno 2003, il giorno  26 del mese di marzo , in  Salerno

tra

- l'ACS- Associazione Costruttori Salernitani di Salerno e Provincia, rappresentata dal Presidente Antonio  Lombardi

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI E DEL LEGNO FENEAL-U.I.L. rappresentato dal Segretario provinciale Luigi Ciancio

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. rappresentata dal Segretario provinciale Gerardo Ceres

- il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO, EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. rappresentato dal Segretario provinciale Michele Di Vece

visti

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 29/01/02  nonchè l'accordo provinciale del 4/1/95, viene sottoscritto nella stesura definitiva concordata il contratto integrativo provinciale del 17 dicembre 1998 da valere nella Provincia di Salerno per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini, ad integrazione del CCNL stipulato il 29 gennaio 2000

 

 

 

 

PREMESSA

 

 

 

E’ volontà politica delle parti firmatarie il presente contratto muoversi in coerenza con quanto definito a livello nazionale in materia di relazioni sindacali e cioè in un contesto teso a privilegiare tutti quegli elementi condivisi di azione politica a favore dei soggetti che compongono e svolgono funzioni di regolazione all’interno del  settore a livello provinciale.

 

Infatti diversi sono i nodi e le materie che necessitano di essere congiuntamente governati per favorire il consolidamento di una cultura dell’impresa e del lavoro capace di rendere il settore stabile nelle sue dinamiche di mercato e capace, altresì, di assicurare tutele e sicurezza per chi vi opera.

 

I temi della stabilità occupazionale e il contrasto della concorrenza sleale, quelli della programmazione della spesa pubblica e l’indirizzo di quella privata, quelli della formazione professionale e della sicurezza sul lavoro, saranno ambiti di lavoro che le parti intendono concretamente agire nel prossimo futuro, attribuendo un ruolo e una funzione importante agli Enti Paritetici provinciali di settore che sempre meglio e con capacità di innovazione dovranno essere strumenti di accompagnamento degli obiettivi comunemente definiti.

 

Con la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro e con l’accorpamento dei tre Enti Paritetici presso un’unica sede, le parti intendono, sia nelle premesse sia nell’articolato normativo, assicurare in modo coerente e conseguente soluzioni finalizzate a valorizzare le specificità settoriali presenti nel territorio della provincia di Salerno.

A tal proposito le parti concordano di promuovere un Polo di Eccellenza, così comunemente definito, unitamente ad una Fondazione  che utilizzerà le risorse, economiche, umane e logistiche, disponibili presso gli Enti Paritetici con le modalità e gli obiettivi che saranno fissati in apposito protocollo di intesa e regolamento di attuazione.

All’interno del Polo di Eccellenza agirà un centro Studi e di Ricerca per i materiali Ecocompatibili e per la Bioarchitettura.

 

 

 

MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

 

Anche nel settore delle costruzioni sono, oggettivamente, intervenute trasformazioni epocali sia sul versante della domanda che dell’offerta. La mancanza di norme e strumenti adeguati a governare i cambiamenti espone maggiormente i lavoratori a minore contenuto professionale.

In questo senso una forte azione comune a favore di una politica efficace di investimenti pubblici e l’incentivazione, sotto varie forme, di quelli privati è soltanto una delle condizioni necessarie per operare al raggiungimento degli obiettivi, auspicati da tutte le parti sociali, di piena occupabilità.

Tuttavia le modificazione intervenute sul piano legislativo, e quelle che dovessero ulteriormente intervenire nel prossimo futuro, introducono nuove forme e modalità di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Soprattutto lo stretto legame che assume la formazione professionale, quella di ingresso e quella continua, con i percorsi di impiego e di reimpiego, obbliga in modo particolare il settore delle costruzioni a dotarsi di nuovi strumenti operativi, capaci di implementare e rafforzare il ruolo dell’Ente Scuola come luogo di incontro delle esigenze professionali delle imprese e dei lavoratori, attraverso forme di sperimentazione con le strutture pubbliche che gestiranno il mercato del lavoro, e questo tanto più dopo i trasferimenti di competenze intervenute con la riforma del Titolo V° della Costituzione.

In questo contesto, dunque, le parti auspicano e si impegnano a promuovere la definizione, insieme all’Amministrazione provinciale di Salerno, di un progetto sperimentale che riguardi in maniera specifica il settore delle costruzioni e che metta in rete l’esperienza e le potenzialità dell’Ente scuola con le funzioni e le competenze affidate ai Centri per l’impiego della nostra provincia.

Tra gli obiettivi del progetto vi dovrà essere quello di rendere coerente l’attività formativa con i fabbisogni di professionalità del settore e garantire il collegamento tra la formazione professionale e l’occupazione. Tali programmi devono tenere particolarmente conto delle occasioni di inserimento nel settore dei giovani e delle donne.

 

 

 

COMITATO PERMANENTE DI SETTORE

 

 

 

Le parti, nel ritenere che il settore delle costruzioni è uno dei comparti fondamentali della crescita economica e sociale della Provincia di Salerno, valutano comunemente che una vera politica concertata a favore del settore deve affrontare e risolvere nodi decisivi come quello dell’irrobustimento della struttura dell’imprenditoria locale capace di riqualificarsi e di dotarsi di strumenti innovativi di gestione, quello del contrasto delle ampie aree di lavoro nero ed irregolare, quello della formazione professionale e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Con queste finalità e prospettive di impegno le parti concordano di istituire il Comitato Permanente di Settore ( CPS ) che avrà l’obiettivo di realizzare un sistema conoscitivo e di rilevazione dei fenomeni su tutto il territorio Provinciale, interfacciandosi con tutti i soggetti sia pubblici che privati, avendo come obiettivo l’acquisizione di elementi utili come la raccolta e la elaborazione di dati riferiti a tutti gli strumenti di programmazione e progettazione per lo sviluppo del territorio, di intervento di recupero dei centri storici e di nuova edilizia abitativa, delle esigenze di interventi di piccola e grande infrastrutturazione del territorio a sostegno dello sviluppo locale attivati da Enti Pubblici e privati, sulla tipologia delle imprese e il loro fabbisogno, l’entità della forza lavoro esistente e delle qualifiche prevalenti, della mobilità dei lavoratori sul territorio Provinciale e extra Provinciale e tra le imprese, la capacità di assorbimento occupazionale  del settore.

 

L’acquisizione delle informazioni da parte del Comitato e la loro elaborazione, anche con il supporto  del costituendo Polo di Eccellenza e degli Enti paritetici, saranno finalizzate ad offrire alle parti, OO. SS. e Associazione dei Costruttori nonché ai soggetti Istituzionali che saranno interessati alla conoscenza del fenomeno, la possibilità di individuare adeguati interventi nel campo delle politiche industriali e delle politiche  del lavoro, con l’obiettivo di realizzare trasparenza nel mercato e una efficace lotta al lavoro nero e al lavoro sommerso e di contrasto dei fenomeni  malavitosi.

 

In questa direzione le parti definiranno un Protocollo d’intesa tipo da sottoporre congiuntamente agli Enti appaltanti che operano in Provincia di Salerno.

 

 

SICUREZZA

 

L’impegno di operare su più fronti per meglio garantire qualità al processo produttivo nel settore delle costruzioni non può prescindere da un’attenzione davvero eccezionale sul versante della tutela fisica degli operatori, della qualità ed igiene sui luoghi di lavoro. Tale attenzione deve tradursi concretamente nell’attivazione degli strumenti definiti contrattualmente, ovvero attraverso la piena e funzionale operatività del Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (R.L.S.T.).

Questi organismi devono sviluppare un’azione di promozione della cultura della prevenzione, di consulenza alle imprese e ai lavoratori, di collaborazione con le figure che sui luoghi di lavoro sono responsabili dei compiti in tema di prevenzione e sicurezza.

Il C.P.T., inoltre, deve sviluppare un’azione mirata di informazione e formazione dei lavoratori, attraverso conferenze di cantiere specifiche per ciascuna fase lavorativa.

 

ENTI PARITETICI

 

Gli Enti Paritetici sono un patrimonio di governo dei tre presidi del settore (mutualità, formazione professionale e sicurezza) e strumenti di gestione delle politiche contrattualmente pattuite. Essi sono oggi riconosciuti dai lavoratori e dalle imprese come risorsa da cui non si può prescindere per assegnare loro ulteriori compiti ed innovazioni. L’accorpamento presso un’unica sede e la dotazione di nuovi strumenti operativi sono il viatico per una definitiva affermazione.

Con tale spirito le parti confermano la volontà di realizzare attraverso gli Enti Paritetici di settore gran parte degli obiettivi di cui il settore, a livello provinciale, ha bisogno.

Tenuto conto dei compiti tradizionalmente svolti e di quelli nuovi che dovranno svolgere, è volontà delle parti procedere ad una migliore qualificazione degli Enti Paritetici, dotandoli di ulteriori risorse economiche ed umane. Sarà definito un protocollo d’intesa che prevederà esplicitamente la riorganizzazione degli Enti Paritetici e definirà gli indirizzi programmatici e gli obiettivi che essi dovranno perseguire.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

ORARIO DI LAVORO

 

Ai sensi dell’art. 5 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, l’orario normale contrattuale di quaranta ore, per tutti i mesi dell’anno,  nei cantieri edili della Provincia di Salerno è ripartito di norma su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di ripartirlo su sei giorni, dal lunedì al sabato, previo accordo tra le parti.

E’ fatta salva, la previsione ex art. 10 del c.c.n.l. di recuperare le ore di sosta indipendenti dalla volontà delle parti o  comunque concordate dalle stesse. Per le imprese svolgenti un orario di lavoro ripartito su cinque giorni, il  recupero può essere fatto nel giorno del sabato o  nei dieci giorni immediatamente successivi nel limite massimo di un’ora. 

In via sperimentale e previa contrattazione unitamente con le parti stipulanti, è consentito alle imprese di determinare l’orario settimanale in 45 ore , nei  mesi da maggio ad agosto e di  effettuare un orario di lavoro normale di 35 ore nel periodo novembre – febbraio.  

In presenza di lavori pubblici, per i quali le stazioni appaltanti, richiedano, per le caratteristiche dell’opera, regimi diversificati di orari di lavoro, compatibili con le norme di legge e di regolamento, le stesse si attiveranno preventivamente per l’apertura di un tavolo consultivo, prima della stesura dei capitolati d’appalto, tra le O.O.S.S., le associazioni di categoria e le stesse stazioni appltanti, al fine di concordare:

-         condizioni di organizzazione del lavoro e connessi costi aggiuntivi;

-         verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere;

-         verifica  della compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel contesto urbano.

Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5,  6 e 10  del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

 

 

Art.2
APPALTI E SUBAPPALTI

 

La possibilità del ricorso al subappalto è disciplinata dalla vigente normativa operante, rispettivamente, nel settore degli appalti pubblici (art. 18 legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 34 L.109/94 e successive modificazioni e integrazioni),  anche in virtu’ della modifica del titolo V della costituzione. 

 

 

 

Art. 3

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del C.C.N.L. del 29/01/00 e la sua piena applicabilità, si precisa che l’impresa è tenuta a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione dell’integrazione salariale quando la sospensione dei lavori è disposta con provvedimento della stazione appaltante dal R.U.P.  o dal Direttore dei Lavori e/o per cause metereologiche. Si ribadisce che  l’anticipazione dovuta ad ogni singolo  operaio, per le ore d’integrazione motivate  come sopra, sia inserita nella busta paga contestualmente alle retribuzioni del mese ed assoggettata a ritenuta irpef.

 

 

 

 

Art. 4

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO PRODUZIONE

 

L’indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari stabiliti dal Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 13/11/1989 ed appresso riportate :

 

 

 

Operaio di Produzione

 

Operaio di IV Livello

€ 0,59

Operaio Specializzato

€ 0,56

Operaio Qualificato

€ 0,51

Operaio Comune

€ 0,44

 

 

 

Discontinui

 

Operaio Specializzato

€ 0,50

Operaio Qualificato

€ 0,46

Operaio Comune

€ 0,40

Custodi, guardiani, portinai, fattorini e uscieri

€ 0,36

Custodi, Portinai, Guardiani con alloggi

€ 0,31

 

 

Il premio di Produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 13/11/1989  ed appresso riportate :

 

 

Categoria I° Super

€ 151,87

Categoria I°

€ 142,15

Categoria II°

€ 117,90

Assistenti Tecnici

€ 102,92

Categoria III°

  93,76

Categoria IV°

  84,99

Primo Impiego

  73,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

MENSA E INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA

 

L’impresa, in relazione all’ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l’allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione,  anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio suddetto è subordinato alla  richiesta  scritta.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di euro 0,93 per ciascun pasto consumato.

Nei cantieri in cui non ricorre l’obbligatorietà dell’istituzione del servizio di mensa, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 3,60  giornaliere, pari a euro 0,45  per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Tale indennità può essere erogata a mezzo di ticket equivalente.

L’indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso in cui siano impossibilitati ad utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell’organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

L’indennità sostitutiva sarà  corrisposta agli impiegati nella misura fissa di euro 77,40. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

 

 

Art. 6

INDENNITA TRASPORTO

 

E’ dovuta agli impiegati ed agli operai un’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro nella  misura fissata in euro  1,68 giornaliere, pari a euro 0,21  per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario di lavoro contrattuale.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell’incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

Per gli impiegati l’indennità è pari a euro 36,00 mensili.

I suddetti importi sono utili tutti anche ai fini del computo dell’indennità di anzianità e di preavviso.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, nonché l’onere derivante dall’eventuale stipula di convenzioni, fermo restanti le condizioni di miglior favore.

L’indennità non è dovuta nel caso in cui i lavoratori, per raggiungere il luogo di lavoro fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione  dall’impresa, dal proprio domicilio.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

TRASFERTA

 

E’ esentata dall’indennità di trasferta l’impresa che mette a disposizione i mezzi propri gratuitamente nell’ambito della Provincia.

Nel caso in cui tali mezzi non fossero utilizzati, è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera ad una distanza superiore a 4 (quattro) Km, dai confini del Comune sede di lavoro.

 

 

 

Art. 8

FERIE

 

In attuazione dell’art. 16 del c.c.cn.l. 29 gennaio 2000 si conviene che  il periodo di ferie annuali sarà stabilito di comune accordo, secondo le esigenze aziendali. Tali ferie sono pari a quattro settimane annuali. Esse saranno godute in coincidenza, preferibilmente con due settimane ad agosto ed una settimana a dicembre. Eventuali periodi residuali, saranno goduti nell’arco dell’anno, a richiesta  del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa.

 

 

 

Art. 9

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITA’ E GRATIFICA NATALIZIA

 

Tutte le imprese edili devono assolvere in forma mutualistica al trattamento per ferie e gratifica natalizia  attraverso l’iscrizione alla Cassa Edile, secondo le modalità previste dagli accordi e dalla contrattazione nazionale.

Il trattamento economico è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25 del c.c.n.l.  29 gennaio 2000, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 18 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

La suddetta percentuale va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La liquidazione sarà effettuata in occasione del ferragosto per le somme relative al periodo ottobre-marzo  e del Natale per le somme afferenti il periodo aprile-settembre.

 

 

 

Art. 10

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

 

Con riferimento all'art. 24 del vigente c.c.n.l 29 gennaio 2000 agli operai che eseguono lavori in alta montagna  sarà corrisposta un’indennità fissata nella misura del 15% per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i 1000 metri sul livello del mare, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

 

 

Art. 11

Indennità per lavori speciali disagiati

 

Ferme restanti le percentuali stabilite dall’art. 21 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 relative a :                        

-) lavori vari - Gruppo A ;

            -) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C

-) lavori marittimi Gruppo D,

si conviene che al personale addetto ai lavori in galleria  - Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, dell’art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 :

 

-) fronte di perforazione 46% ;

-) Rivestimento e finiture 26% ;

-) riparazione e manutenzione ordinaria 18% ;

-) in presenza di forti getti d’acqua  20%.

 

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un’ulteriore indennità : di misura pari al 20% qualora la sezione particolare ristretta o il fronte d’avanzamento sia distante oltre un chilometro dall’imbocco.

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo d’effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall’art. 21 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

 

 

 

Art. 12

Malattie ed infortuni

 

Le parti convengono che per malattie di durata     superiore ai 10 giorni, la Cassa Edile Salernitana corrisponderà il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni di carenza compresa la giornata cadente di sabato ( si veda  accordo nazionale del 29/01/00 allegato “L”).

 

Si conviene, altresì, che per gli infortuni, la Cassa Edile Salernitana, integrerà fino al 100% la retribuzione anche per i primi tre giorni.

 

Premesso che le Parti concordano anche in questo caso sul riferimento nazionale per quanto attiene alle spettanze retribuite, si conviene, in tema di erogazione dell’indennità di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, che le Parti provvederanno ad intervenire presso l’Inail per rendere quanto più solleciti i tempi di erogazione dell’indennità giornaliera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

Cassa Edile

 

Nel rispetto e in attuazione dell’art. 37 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 il contributo a favore della Cassa Edile è stabilito nella misura del 3,0 % di cui il 2,50% a carico dell’impresa e lo 0,50 % a carico dei lavoratori .

Il predetto contributo è calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale.

Le parti impegnano il Comitato di Gestione a riorganizzare il Regolamento sulle prestazioni a favore dei lavoratori.

 

 

 

Art. 14

Indumenti di lavoro

Dispositivi Protezione Individuali

 

Resta ferma la normativa in  materia di fornitura dei dispositivi di protezione individuale da parte delle imprese ai lavoratori e fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai D. Leg.vi 626/94, 242/96 e 494/96, si conviene quanto segue:

Per le aziende che hanno operato almeno per  mesi 24 in via continuativa, che all’atto della presentazione della domanda siano in regola con i versamenti dovuti al 31/12 dell’anno precedente e che hanno denunciato per ogni lavoratore una media mensile di ore 144, l’Ente paritetico provvederà a fornire per ogni operaio in forza i seguenti indumenti di lavoro:

n. 2 tute di lavoro (1 estiva ed 1 invernale);

n. 2 paia di guanti da lavoro (1 estivo ed 1 invernale);

n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche  (1 estivo ed 1 invernale);

n. 1 casco di protezione.

I D.P.I. debbono riportare il marchio CE ed essere prodotti in uno dei Paesi aderenti alla U.E..

Le aziende con i requisiti indicati nel presente articolo presentano, cosi’ come disposto dalla Cassa Edile Salernitana apposita richiesta per la fornitura dei D.P.I. che la Cassa stessa provvederà a fornire.

Avranno, comunque, diritto ad un fornitura (estiva ed invernale) le imprese che regolarizzano la loro posizione contributiva successivamente al 31 dicembre di ogni anno.

Il C.P.T. indicherà gli standard qualitativi e quindi la relativa idoneità dei materiali.

 

 

 

Art. 15

Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

 

Le parti fissano un contributo complessivo del 2,00% per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000,  da ripartirsi  per l’1,00% a carico delle imprese e dell’1,00% a carico dei lavoratori.

In aggiunta a tali contributi, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico dell’impresa, in misura dello 0,22 % calcolata sugli elementi della retribuzione sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori. ( Accordo Nazionale ANCE-Sindacati del 10/02/99)        

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall’impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile Salernitana.

Le quote di adesione contrattuali sono già maggiorate del 18,50% e del 4,95%.

 

 

 

Art. 16

Ente Scuola Edile

 

Il contributo per il finanziamento dell’Ente Scuola Edile è stabilito nella misura dello 0.80% a carico delle imprese sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 da versarsi alla Cassa Edile Salernitana con le modalità dalla stessa stabilite.

Si conviene  che l’attestato di frequenza rilasciato dall’Ente Scuola edile sarà riconosciuto rilevante ai fini dell’inserimento del lavoratori nei cantieri nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

Le parti concordano che, per rispondere in  maniera  adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale è un elemento essenziale e dovrà anche essere finalizzata all’ingresso nel settore dei giovani e alla riqualificazione delle maestranze già impegnate.

Le parti stabiliscono che l’attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratto di Formazione Lavoro e Contratto di Apprendistato sia svolta e attestata dall’Ente Scuola Edile di Salerno.

 Ferme restando le premesse in materia di Mercato del Lavoro e Formazione Professionale, le parti convengono, tenendo conto della qualità e diversificazione degli investimenti, pubblici e privati, prevedibile per il prossimo futuro e che in particolar modo saranno sempre più orientati nel recupero e riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio della provincia, di modulare l’attività formativa verso quelle figure professionali rispondenti a questa particolare tipologia del mestiere edile. In tale senso si impegna l’Ente Scuola alla realizzazione di un rapporto continuo con i soggetti di spesa per acquisire i programmi di investimento a cui legare la programmazione delle attività formative dell’Ente, per rendere effettivamente collocabili i lavoratori formati.

Tenuto conto che specie nel comparto del restauro e degli scavi archeologici, sempre più interessati da cospicui investimenti (vedesi l’Accordo di programma tra Regione Campania e BAAS), vengono utilizzate professionalità in cui la presenza delle donne, impegnate a svolgere tali attività, è sempre meno episodica, le parti concordano di impegnare l’Ente Scuola a promuovere progetti  specifici e finalizzati, in collaborazione con la Soprintendenza di Salerno.

Per poter raggiungere tali obiettivi, le parti concordano che il decentramento dell’attività formativa, specie in una provincia estesa come la nostra, e condizione indispensabile per renderla efficace e produttiva e, pertanto, impegnano l’Ente Scuola a perseguire tale modalità organizzativa.

Le imprese che assumeranno persone formate e qualificate dalla Suola Edile godranno, per il singolo lavoratore assunto, delle premialità contributive indicate nella tabella allegata, pari allo  0,20%.

 

 

 

Art. 17

Ambiente di lavoro

 

Al  verificarsi delle condizioni di cui all’art.5, l’impresa, prima dell’inizio dei lavori,  deve provvedere a mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

1) un locale uso spogliatoio, doccia e servizio igienico con acqua corrente, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti ;

2) un deposito per i Dispositivi di Protezione Individuali  atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori ;

3) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i periodi freddi.

L’impresa è tenuta alla fornitura di acqua potabile ai lavoratori.

Ai lavoratori dell’impresa che non usufruiranno delle agevolazioni previste dall’art. 14 del presente contratto, l’impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro e due paia di scarpe , estive ed invernali.

In applicazione dell’art. 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti convengono che gli istituti di patronato (INCA-CGIL, INAS CISL, ITAL-UIL) collegati con le organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno, previa comunicazione di almeno 24 ore, accedere in cantiere per l’espletamento dello loro funzioni, durante la sosta pomeridiana o comunque fuori dell’orario di lavoro.

 

 

 

Art. 18

Previdenza integrativa

 

Le parti prendono atto di quanto in materia contenuto nel C.C.N.L. 29 gennaio 2000 art. 97 e  nell’accordo del 15 gennaio 2003 che regolamenta i compiti e le funzioni della Cassa Edile nel rapporto con il Fondo Prevedi e che attengono essenzialmente alla promozione del Fondo presso le aziende e i lavoratori; l’acquisizione e verifica anagrafica degli aderenti; l’acquisizione, verifica ed invio dei contributi.

A questo scopo i maggiori oneri derivanti da queste funzioni saranno coperti dall’aliquota contributiva stabilita per il Fondo APES.

 

 

 

Art. 19

Diritti Sindacali

 

Con riferimento ed in attuazione al C.C.N.L. i Rappresentanti Sindacali sono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno almeno 10 dipendenti.

 

 

 

Art. 20

Diritto allo studio

 

Le parti convengono sulla necessità di rendere operanti iniziative atte a garantire il diritto allo studio ai lavoratori del settore, in conformità con quanto stabilito dall’art. 91 del C.C.N.L 29 gennaio 2000.

Convengono, altresì, di elevare la percentuale di lavoratori aventi diritto nelle seguenti misure :

 

1) Per  imprese da 18 a 100 unità produttive       6%

2) Per imprese con oltre 100 unità lavorative      4%.

 

Le ore previste per il diritto allo studio potranno essere utilizzate anche per l’effettuazione di corsi di riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori che eventualmente l’Ente Scuola Edile di Salerno andrà ad istituire.

L’onere della gestione dei corsi è a totale carico dell’Ente Scuola Edile.

 

 

Art. 21

Lavori a Cottimo

 

Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e la sua piena applicabilità il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.

Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dal predetto art. 13 del C.C.N.L., le parti, a richiesta di una di loro, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

 

 

 

Art. 22

Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione Infortuni

 

Le Parti sociali, attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza e alla igiene del lavoro nei cantieri edili, confermano l’importanza del CPT, come strumento idoneo a promuovere tutte le misure atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Cpt, nell’ambito delle risorse finanziarie di esercizio porrà in essere tutte quelle iniziative di informazione e formazione, rivolte ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle istituzioni pubbliche,  che consentano la più diffusa conoscenza della normativa antinfortunistica e fornirà apposito software per la redazione di P.O.S.

Detto Comitato sarà finanziato con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

 

 

 

Art. 23

Elemento Economico Territoriale

 

In conformità all’ accordo nazionale del 29 gennaio 2001, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

1) numero di imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile Salernitana e monte salari relativo;

2) numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

3) numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie autorizzate e delle conseguenti dichiarazioni di avvio lavori;

4) numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di Cassa Integrazione autorizzate;

5) Attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti dai Fondi Strutturali.

In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico previsto dagli articoli 39 lettera d)   e 47 del C.C.N.L.  29 gennaio 2000 è stabilito nella misura dell’ 11% (undici per cento) con decorrenza   marzo  2003 e nella misura del 14% (quattordici per cento)  a decorrere dal 1 ottobre 2003.

Gli ulteriori aumenti dei minimi di paga base e stipendio che si verificheranno successivamente al mese di gennaio 2003 non comporteranno aumenti di tale indennità.

In ogni caso le parti si incontreranno entro il mese di luglio di ogni anno, nell’ambito della vigenza del presente contratto integrativo, per verificare l’attualità degli indicatori sopra riportati, eventualmente per individuarne ulteriori e per procedere o no alla conferma dell’elemento economico territoriale.

 

 Elemento economico Territoriale

                                                                       Dall’1/3/2003                               Dall’1/10/2003         

                                                                   Orario           Mensile                Orario            Mensile                          

Quadri - imp. di 1^ sup

 

109,69

 

139,60

Impiegati di 1^

 

98,72

 

125,64

Impiegati di 2^

 

82,27

 

104,70

Imp. e operai di IV liv.

0,44

76,78

0,56

97,72

Imp. di  3^ e op. spec.

0,41

71,30

0,52

90,74

Imp. di 4^ e op. qualif.

0,37

64,17

0,47

81,67

Imp. di 4^  I° impiego e operai com.

0,32

54,84

0,40

69,80

Guardiani e custodi

0,29

 

0,36

 

Guardiani e custodi  con alloggio

0,26

 

0,32

 

 

 

 

 

Art. 24

Anzianità Professionale Edile Ordinaria e Straordinaria (APE ed APES)

 

Il contributo per l’APE è fissato nella misura del 2,40%, mentre il contributo dell’APES è fissato nella misura del 0,20%. Detti contributi sono da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell’art.25 del C.C.N.L. del 29 gennaio 2000.

 

 

 

Art. 25

Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)

 

 

In conformità a quanto previsto dall’art.88 del C.C.N.L. del 29 gennaio 2000, nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante sindacale è eletto o  designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Sarà parte integrante del presente contratto, l’accordo provinciale sul Regolamento attuativo del sistema di sicurezza nei cantieri.

Gli oneri contributivi  a carico delle imprese ,per il mantenimento degli R.L.S.T.,  sono pari allo 0,30% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell’art.25 del C.C.N.L. del 29 gennaio 2000,  da versare presso la Cassa Edile Salernitana secondo le modalità già previste per gli altri accantonamenti. Le parti fissano al 1° Aprile la data di entrata in vigore degli RLST.

Le parti convengono che i RLST sono stabiliti in numero di sei (6). Si conviene e si pattuisce espressamente tra le parti che a far data dal 1/4/03 il numero dei RLST è stabilito in numero di tre (3) per la durata del primo triennio.

 

 

Art. 26

Oneri mutualizzati per attività a sostegno del  settore

 

 

E’ istituito un contributo dello 0,30% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell’art.25 del C.C.N.L. 29/1/2000, a carico delle imprese, da versare alla Cassa edile Salernitana, secondo le modalità previste per gli altri accantonamenti, la cui gestione sarà regolata in apposito regolamento.

 

 

 

Art. 27

Lavoro temporaneo

 

Si rimanda a quanto disposto dall’art. 95 del C.C.N.L.  circa il ricorso al lavoro temporaneo.

 

 

 

Art. 28

Norme premiali

 

Nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile Salernitana, in regola , da almeno quattro anni, con i versamenti  alla Cassa Edile, che rispettino il tetto minimo delle 144 ore mensili denunciate e che abbiano alle proprie dipendenze almeno il 90% dei lavoratori residenti nella Provincia, le norme premiali prevedono l’esenzione del 2,20 % dalla contribuzione complessiva cosi’ come indicato nella tabella riepilogativa allegata.

Sono incluse nel conteggio delle 144 ore mensili le festività riconosciute, i giorni di C.I.G., di malattie ed infortuni, nonchè le sospensioni del lavoro dal 10 al 31 Agosto di ogni anno e dal 21 Dicembre al  7 Gennaio dell’anno successivo.

Il conteggio dell’eventuale rimborso viene effettuato unicamente dalla Cassa Edile Salernitana due volte all’anno e cioè al 31 marzo ed al 30 settembre di ogni anno.

Nei sessanta giorni successivi alle predette due date la Cassa Edile Salernitana provvederà a mezzo conguaglio e/o bonifico al saldo delle somme da rimborsare.

L’attuazione di tali norme sarà, comunque, definita con apposito regolamento attuativo, elaborato dalla Cassa Edile Salerniatna.

 

 

 

Art. 29

Documento unico di regolarità contributiva

 

Le parti, a conferma delle volontà e delle disponibilità richiamate in premessa, al fine di utilizzare tutti gli strumenti utili per realizzare un effettivo intervento di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale fra le imprese, obiettivi questi indispensabili per la sopravvivenza del settore delle costruzioni nella Provincia di Salerno e alla sua espansione e riqualificazione, riaffermano la propria volontà e il proprio impegno ad attivare tutte le necessarie iniziative, unitamente ai  soggetti interessati, in primo luogo INAIL, INPS e CASSA EDILE, affinché anche in Provincia di Salerno si addivenga alla realizzazione del protocollo d’intesa per la costituzione ed il funzionamento dello sportello unico per il rilascio degli attestati di regolarità contributiva alle imprese che eseguono lavori edili pubblici e privati, con l’introduzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ).

E’ impegno delle parti procedere, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla richiesta di convocazione presso l’Ufficio Territoriale di Governo per giungere alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con i soggetti operativamente interessati.

A tal fine le parti concordano sulla proposta, da rappresentare ai soggetti istituzionali, di Protocollo d’intesa, di modello unico e di regolamento sul funzionamento dello sportello unico.

Allegato 1) Protocollo d’intesa per la costituzione dello sportello unico;

Allegato 2) Modello unificato per la denuncia di regolarità contributiva;

Allegato 3) Regolamento di funzionamento dello sportello unico.

 

 

 

Art. 30

Norma di Rinvio

 

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante.

 

 

 

Art. 31

Decorrenza e durata

 

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Salerno a decorrere dall’1/3/2003 ed avrà efficacia sino al 31/12/2005, fatto salvo quanto verrà stabilito dalla contrattazione Nazionale.

 

 

 

Art. 32

Disposizioni finali

 

Le parti concordano di adeguare, alle eventuali modifiche legislative, nazionali e regionali, che dovessero intercorrere nel corso della sua validità, l’articolato interessato del presente accordo.

Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

 

 

 

 

 

Vecchi valori 

 

 

 

Nuovi valori

                

 

Impresa

Operaio

TOTALE

Impresa   

Operaio

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

Cassa Edile gestione

1,66%

0,34%

2,00%

2,50%

0,50%

3,00%

A.P.E.

2,40%

/

2,40%

2,40%

/

2,40%

A.P.E.S.

0,50%

/

0,50%

0,20%

/

0,20%

Ente Scuola

0,65%

/

0,65%

0,80%

/

0,80%

C.P.T.

0,35%

/

0,35%

0,60%

/

0,60%

Quote Provinciali

0,74%

0,74%

1,48%

1,00%

(0,81+23,45 %)

1,00%

(0,81+23,45%)

2,00%

Quote Nazionali *

0,22%

0,22%

0,44%

0,22%

0,22%

0,44%

Oneri mutualizzati di settore

 

 

 

0,30%

/

0,30%

Delegati Sicurezza

0,30%

 

0,30%

0,30%

 

0,30%

TOTALE

6,820%

 

1,30%

8,12%

8,32%

1,72%

10,04%

           

 

 

* Accordo Nazionale ANCE-Sindacati del 10/02/1999.

 

Norme premiali 2, 20%

·        Versamento minimo 144 ore                                                                           1,00%

·        Manodopera locale residente nella provincia di Salerno  min. 90%                   0,50%

·        Anzianità e regolarità contributiva in Cassa Edile da quattro anni                                  0,50%

·        Assunzione operai formati dall’Ente Scuola Edile Salernitana                           0,20%

 

Fatto salvo il contributo di gestione Cassa Edile  l’incidenza delle note premiali sulle singole voci di contribuzione sarà riproporzionata dalla Cassa Edile Salernitana, unicamente sulle voci di contributo afferenti all’APE/APES/ENTE SCUOLA/CPT. Entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto integrativo, la Cassa Edile Salernitana, invierà apposita circolare esplicativa ed applicativa a tutte le imprese iscritte.

In caso di abbattimento degli oneri di gestione a favore della Cassa edile Salernitana,  l’eventuale  quota di abbattimento  a carico dei lavoratori verrà accantonata sul fondo previsto per l’assistenza degli stessi.

Con cadenza annuale le parti procederanno ad una puntuale verifica sugli andamenti dei flussi contributivi e adotteranno gli eventuali correttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTI  FIRMATARIE

 

 

 

                       

           

Segretario FENEAL UIL        

Segretario FILCA CISL         

Segretario FILLEA CGIL

Vice Presidente ACS  

Tesoriere ACS

Presidente ACS