EDILI (INDUSTRIA)

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Salerno

Data stipula: 17 dicembre 1998


Accordo territoriale per la provincia di Salerno


Sommario:

Accordo provinciale

- Premessa politica
- Mercato del lavoro
- Osservatorio
- Enti paritetici
- Tavolo di confronto
Articolato tecnico
- Orario di lavoro
- Subappalti
- Sospensione e riduzione di lavoro
- Indennità territoriale di settore e premio produzione
- Mensa e indennità sostitutiva di mensa
- Indennità trasporto
- Trasferta
- Ferie
- Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia
- Indennità per lavori in alta montagna
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Malattie ed infortuni
- Cassa Edile
- Indumenti di lavoro. Dispositivi protezione individuali
- Quote territoriali di adesione contrattuale
- Ente Scuola Edile
- Ambiente di lavoro
- Previdenza integrativa
- Diritti sindacali
- Diritto allo studio
- Lavori a cottimo
- Comitato tecnico paritetico per la prevenzione infortuni
- Elemento economico territoriale
- Trattamento di fine rapporto
- Limiti territoriali - Diaria
- Anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria (APE ed APES)
- Rappresentanti lavoratori sicurezza territoriali (R.L.S.T.)
- Norme premiali
- Premessa "politica" del Contratto integrativo provinciale
- Norma di rinvio

Il 17.12.1998, in Salerno presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Salerno alla Via Lungomare Trieste n. 190

tra:

- L'Associazione Costruttori Edili - ACS;

e

- la Organizzazione Sindacale di settore - FENEAL UIL;

- la Organizzazione Sindacale di settore - FILCA CISL;

- la Organizzazione Sindacale di settore - FILLEA CIGL;

visti

il C.C.N.L. 5 luglio 1995, ed in particolare gli artt. 39 e 47 del contratto medesimo, ed il precedente contratto integrativo stipulato il 13 novembre 1989, sottoscritti dalle competenti Associazioni di categoria,

si è stipulato

il presente accordo collettivo provinciale, da valere per tutto il territorio della provincia di Salerno, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L., siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici e o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

L'accordo collettivo provinciale è composto da due sezioni: la premessa consiste nell'inquadramento territoriale, di natura squisitamente politica.

In essa sono elencati i temi generali sui quali le rappresentanze, così come sopra elencate, ritengono convenire, e sui quali si impegnano nel lavoro di concertazione. L'articolato, di natura tecnica, ove sono riportati tutti i fattori economici e le prescrizioni necessarie al fine di stabilire il costo del lavoro del settore edile nella Provincia di Salerno.

Accordo provinciale
1 - Premessa politica

Con il presente contratto provinciale si intende stabilire, a differenza dei precedenti, un nuovo metodo di relazioni sindacali.

Prima di entrare nel merito delle proposte, dei propositi e dei programmi che vedono le parti contraenti unite nel tentativo di portare il settore dell'edilizia ad avere una stabilità occupazionale ed eliminare la concorrenza sleale, attraverso una programmazione della spesa pubblica ed il controllo e l'indirizzo di quella privata, si ritiene evidenziare alcuni aspetti ritenuti salienti:

- la complessità del territorio provinciale;
- la non sufficiente qualificazione del settore;
- le deficienze infrastrutturali, differenziate da un'area all'altra della provincia;
- i ribassi anomali;
- il lavoro nero che implica evasione fiscale e contributiva;
- la compatibilità ambientale del settore.

La complessità e l'estensione del territorio salernitano pone le parti contraenti a prestare maggiore attenzione agli strumenti di cui si devono dotare per contrastare tutti i fenomeni e le contraddizioni fin qui evidenziati.

I 158 Comuni, quanti ne contiene l'intera Umbria e un territorio cinque volte più esteso della provincia di Napoli, fanno del territorio Salernitano quasi una regione.

Per ottenere risultati concreti bisogna, allora, attivare strumenti che consentano di attirare ogni forma di finanziamento, principalmente quelli strutturali, di provenienza comunitaria, così come hanno fatto il Portogallo e la Spagna, che sono passati in pochi anni da un degrado ed un deficit abissale di infrastrutture, ad una condizione quasi ottimale di sviluppo, abbassando notevolmente il tasso della disoccupazione ed avvicinandosi allo standard economico Europeo.

Il Cilento resta per certe zone quasi inaccessibile e comunque, con le sue peculiarità, va governato e accompagnato nello sviluppo agro-turistico, il più congeniale a questa area. Con l'istituzione del Parco Nazionale del Cilento può e deve trovare un assetto definitivo completando la rete viaria, in primo luogo ultimando la FUTANI - CENTOLA e recuperando i centri storici.

Il Vallo del Diano insieme con il Cratere è condizionato da un isolamento culturale, dalla distanza dal capoluogo e dalla mancanza di un trasporto alternativo a quello su gomme, nonostante un'antica tratta ferroviaria in disuso. Scarsa o inesistente l'industrializzazione per il Vallo del piano mentre quella del Cratere non decolla.

La Piana del Sele, con vocazione casearia, industriale, agricola e turistica, se dotata di infrastrutture adeguate (Interporto - Aeroporto - Stazione per la T.A.V.) può diventare volano di sviluppo per l'intera Provincia e per alcune zone della Basilicata.

Nodo essenziale per saldare il sud con il resto del Paese.

Nella Valle dell'Irno, resta da completare la Cittadella Universitaria, con la dotazione dei servizi che occorrono per eliminare i disagi a cui sono sottoposti le migliaia di utenti.

Potenziare i trasporti su ferro per l'Università e accelerare una soluzione efficace per by-passare l'imbuto del raccordo autostradale Fisciano-Fratte.

L'Agro Nocerino Sarnese, insieme agli ultimi drammatici eventi, presenta delle peculiarità particolari: un'utilizzazione assurda del territorio accompagnato da un alto tasso di criminalità che condiziona ogni forma di sviluppo. Il risanamento del territorio, non solo quello colpito dalle frane, il disinquinamento del Sarno e la ricostruzione delle zone alluvionate devono essere non solo fonte di lavoro, ma l'avvio del riscatto di tutto l'Agro.

La Costiera Amalfitana è il banco di prova per la compatibilità del settore con la tutela dell'ambiente nella sua più preziosa accezione. Al di là di episodi esecrabili legati agli scempi edilizi, bisogna promuovere la riconversione di tutte le attività che possono generare reddito nella ricerca del pareggio dell'equazione "costi ambientali/sviluppo occupazionale".

La Città Capoluogo ha fatto registrare negli ultimi anni trend positivi di crescita della qualità della vita a volte accompagnata da un non riscontrabile aumento del tasso economico-produttivo. La manovra urbanistica in corso di redazione deve essere assolutamente accompagnata da misure in materia di edilizia perequativa che possono consentire l'effettivo impiego delle sane risorse provinciali, sia in termini di imprese, sia in termini di forza lavoro. Particolare attenzione va posta alle possibilità che offrono il recupero ed il riammodernamento del patrimonio edilizio esistente (centro storico) insieme agli investimenti legati alle cosiddette grandi opere (porto turistico, nuovo tribunale, lungoirno, etc.). (Sommario )

1.1 - Mercato del lavoro

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto del permanere a tutt'oggi, nel territorio di competenza, di numerosi fattori di crisi del settore edile, e che, nonostante gli sforzi congiunti, non si sono prodotti nell'ultimo triennio apprezzabili inversioni di tendenza che hanno contribuito a rilanciare il comparto delle costruzioni.

La contezza del difficile momento in cui versa il settore edile fa si che sia perseguito un nuovo approccio per l'analisi dei problemi riguardanti il sistema edile, basato sul metodo dell'approfondimento conoscitivo delle componenti il settore stesso.

Da ciò, attraverso l'analisi dei dati settoriali macro-economici e di quelli puntuali relativi al territorio di competenza, le parti stipulanti intendono definire la concertazione necessaria e non eludibile per la risoluzione di tutte le condizioni sfavorevoli.

Sul settore edile, in buona sostanza, agiscono diversi fattori sia di tipo endogeno, sia di tipo esogeno:

a1) competitività del prodotto edile

dal punto di vista dell'azienda in termini di investimenti:

- capacità dell'impresa di riqualificarsi
- formazione del personale
- certificazione di qualità dei processi produttivi
- capacità di aprire nuovi mercati
- solidità finanziaria
- assicurazione della sicurezza
- ammodernamento delle attrezzature

dal punto di vista dei costi - oneri:

- diseconomia del costo del lavoro
- inefficiente mobilità e flessibilità
- sistema sicurezza inteso solo come un onere finanziario

b1) carenza della stabilità del flusso degli investimenti

- enti locali non attrezzati per l'utilizzo dei finanziamenti
- completa assenza del coinvolgimento dei privati

b2) carenza infrastrutturale

- sblocco burocratico delle opere più importanti
- previsione di utilizzo dei fondi Comunitari - P.O.P. 2001-2007
- non utilizzo del fondo rotazione per la progettazione Cassa Depositi e Prestiti

b3) normativa in materia di lavori pubblici

- con particolare riferimento all'accesso agli appalti, ed ai subappalti

Nella consapevolezza che qualità, efficacia e bontà di risultati devono transitare attraverso comuni propositi e comuni azioni, le parti intendono pertanto perseguire nel loro reciproco impegno, e traguardare ulteriori obiettivi mediante specifiche sinergie che:

- favoriscano, innanzi tutto, ogni e qualsiasi intervento utile ad un recupero dei livelli occupazionali attraverso opportune iniziative sulla committenza pubblica e privata;

- incrementino l'analisi valutativa e metodologica sull'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

- assicurino la continuità di una politica del lavoro, che effettivamente premi regolarità, professionalità e produttività, mirata alla gestione dell'area della irregolarità ai fini dell'emersione contributiva del lavoro nero;

- rimuovano gli impedimenti e le difficoltà che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme legislative e dei disposti contrattuali in materia di sicurezza, di igiene e di ambiente di lavoro e consentano di dare attuazione, nel più breve tempo possibile, alla figura del R.L.S.T.. (Sommario )

1.2 - Osservatorio

In attuazione di quanto previsto dal presente contratto provinciale in tema di approfondimento conoscitivo, le parti stabiliscono l'istituzione di uno strumento tecnico denominato "Osservatorio Territoriale Edile della provincia di Salerno" in sigla O.T.E..

Ad esso confluiranno i dati e le informazioni utili per una migliore conoscenza dell'andamento del settore a livello locale, in funzione anche della contrattazione territoriale.

L'O.T.E. sarà organismo paritetico autonomo; avrà proprio statuto e regolamento di attuazione, e sarà reso operativo entro il 30.7.1999. Svolgerà principalmente il ruolo di osservatorio in grado di monitorare il comparto edile della Provincia, pubblico e privato.

L' Osservatorio si avvarrà delle strutture organizzative e del contributo dell'ACS, della FLC della provincia di Salerno e degli enti paritetici salernitani, ciascuno per propria competenza e capacità, i quali sono tenuti ad inviare i dati a propria disposizione, appositamente richiesti.

In particolare l'Osservatorio, oltre ai dati già oggi rilevati e disponibili in Cassa Edile e presso gli altri enti paritetici, ricercherà e raccoglierà, utilizzando le opportune fonti, le informazioni relative a:

- trasformazione del settore edile;

- investimenti pubblici e privati, bandi di gara e loro aggiudicazione, caratterizzazione delle opere, e relativa occupazione (media dei ribassi, situazioni "anomale, ecc.);

- mobilità e caratteristiche degli addetti al settore;

- evoluzione della struttura e della tipologia delle imprese;

- presenza e mobilità delle imprese sul territorio salernitano;

- richieste di intervento della CIG e numero degli iscritti nelle liste regionali di mobilità;

- numero degli infortuni, modalità e cause;

- consumi energetici e di materie prime;

- concessioni edilizie rilasciate dai principali comuni della provincia di Salerno;

- incidenza di manodopera.

L' Osservatorio Territoriale Edile, opererà in stretto rapporto con l' Osservatorio nazionale, fornirà semestralmente in via sperimentale alle parti sociali i dati aggregati, raccolti secondo le indicazioni fornite dalle stesse, in rapporto agli obiettivi prefissati.

Le parti convengono di ricercare la migliore possibile collaborazione con la Prefettura di Salerno, la Provincia, la CCIAA, gli Enti locali, le ASL, i Consorzi, Assindustria Salerno ed in generale tutte le stazioni appaltanti che operano in provincia al fine di sottoscrivere protocolli di intesa sulla trasmissione dei dati. (Sommario )

1.3 - Enti paritetici

Le parti confermano come fondamentale la presenza degli enti paritetici per la migliore realizzazione degli obiettivi contrattuali del settore edile. Tali enti possono oggi contribuire a garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.

È quindi opportuna la massima attenzione affinché possano realizzare i compiti istituzionali previsti dai contratti, dagli statuti e dagli accordi provinciali.

Per la realizzazione di quanto sopra le parti prevedono sedi di approfondimento che si avvarranno della consulenza del personale direttivo degli enti, allo scopo di studiare sinergie e forme di interazione o di integrazione operativa tra gli enti paritetici o finanziati al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, anche con l'obiettivo del contenimento dei costi.

L'accentuata mobilità dei lavoratori rende necessario un sempre più puntuale scambio di informazioni tra i vari enti paritetici.

A tal fine le parti si impegnano a rivedere entro il 30.7.1999 gli statuti di tutti gli enti paritetici al fine di renderli più adeguati alle nuove necessità del settore edile.

In particolare: quello del CPT sarà aggiornato anche alla luce delle nuove normative in tema di sicurezza sul lavoro; quello della Cassa Edile sarà rivisto per consentire un più efficiente impiego delle poste in accantonamento obbligatorio e volontario; quello dell'Ente Scuola sarà aggiornato per consentire un migliore approccio dello stesso con il mercato della formazione professionale. (Sommario )

1.4 - Tavolo di confronto

Le parti decidono di istituire un tavolo di confronto, attuabile su richiesta anche di una sola di esse, sui seguenti temi:

- enti paritetici;
- mercato del lavoro e occupazione;
- sicurezza sul lavoro;
- strumenti ed azioni per contrastare il lavoro irregolare.

Il suddetto tavolo deve necessariamente essere convocato entro 20 gg. dalla data di richiesta di una delle parti; esso avrà sede presso l'ACS.

Ad esso potranno essere invitati, previo l'accordo di entrambe le parti, anche rappresentanti del Governo, centrale e periferico, della Provincia, dell'Ente Capoluogo ovvero Ordine degli Ingegneri ed Architetti ovvero degli altri enti ed istituti che si riterranno opportuni invitare. (Sommario )

2. Articolato tecnico
Art. 1 - Orario di lavoro

L' orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali da distribuirsi normalmente in cinque giorni e per otto ore giornaliere, in modo da esonerare di norma il sabato. Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

In via sperimentale e, previa contrattazione unitamente alle parti stipulanti, dal primo lunedì di giugno all'ultima domenica di luglio, le imprese possono determinare l'orario settimanale in 45 ore, con un massimo di 9 ore giornaliere, per periodi non inferiori a quattro settimane consecutive.

Per ogni settimana in cui l'orario sia stato svolto per 45 ore, deve essere determinata una corrispondente settimana ad orario normale di 35 ore - cadente entro il periodo di un anno - e nel rispetto dell'art. 5 lett. B) punto b) del C.C.N.L. 5 luglio 1995, escludendo i mesi di gennaio e dicembre.

Le parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995, nel corso dell'anno 1999, promuoveranno un confronto teso a valutare gli effetti di un'eventuale possibile nuova ripartizione dell'orario di lavoro.

Le parti individuano nella flessibilità dell'orario di lavoro l'elemento essenziale di concertazione, per cui stabiliscono la sede dell'Associazione Costruttori Edili di Salerno quale sede di Concertazione. (Sommario )

Art. 2 - Subappalti

L'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Salerno e la F.L.C. convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potrebbero verificarsi nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori in appalto e subappalto, attraverso incontri specifici tra le parti interessate, ferma restando l'autonomia di ciascuna delle parti.

Le parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 5.7.1995 e pertanto restano ferme le norme di Legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

A tal fine è fatto obbligo alle imprese appaltanti di comunicare tempestivamente, all'Associazione Costruttori le opere affidabili in appalto o in subappalto, la quale Associazione, a sua volta, ne darà immediata comunicazione alla F.L.C., e con la stessa ne farà oggetto di esame sulla scorta delle situazioni locali ed aziendali in relazione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla qualificazione del settore.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria/Aziendale, prevista dall'art. 101 del C.C.N.L. 5.7.1995, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza di cui all'art. 89 del predetto C.C.N.L, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa di aderire al Contratto Collettivo Nazionale e Provinciale del Lavoro.

Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute al rispetto del C.C.N.L. e del Contratto Integrativo Provinciale.

L'impresa appaltante e/o subappaltante deve assicurare anche ai lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici la fruizione delle strutture ambientali (Locali, Spogliatoi, Mense, ecc., ) al servizio dei propri dipendenti.

Nell'ambito dei diritti stabiliti dal vigente C.C.N.L., i lavoratori delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla R.S.A./R.S.U. o dalle Federazioni Sindacali di Categoria stipulanti il presente contratto.

L'impresa appaltante e/o subappaltante all'atto della stipula del contratto dovrà richiedere alle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici la certificazione di iscrizione e regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Edile e darne copia alla R.S.U./R.S.A..

L'impresa appaltatrice dell'opera risponderà dell'unicità del cantiere e delle eventuali inadempienze contrattuali delle imprese a cui cederà in appalto o subappalto lavorazioni inerenti all'opera. (Sommario )

Art. 3 - Sospensione e riduzione di lavoro

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del 5.7.1995 e la sua piena applicabilità, si precisa che l'impresa è tenuta a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione dell'integrazione salariale quando la sospensione dei lavori è disposta con provvedimento della stazione appaltante salernitana, dall'ingegnere Capo o dal Direttore dei Lavori.

Si concorda che l'anticipazione di 150 ore per Cassa Integrazione Guadagni, sia straordinaria sia ordinaria, da parte delle imprese ai lavoratori, sia corrisposta entro la fine del periodo di paga di competenza. (Sommario )

Art. 4 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

L'indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari stabiliti dal Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 13.11.1989 ed appresso riportate:

Operaio di Produzione

Qualifiche

Importi

Operaio di IV livello

1.151,92

Operaio Specializzato

1.081,63

Operaio Qualificato

978,82

Operaio Comune

849,65

 

Discontinui

Qualifiche

Importi

Operaio Specializzato

973,75

Operaio Qualificato

881,42

Operaio Comune

766,66

Custodi, guardiani, portinai, fattorini e uscieri

693,27

Custodi, portinai, guardiani con alloggi

599,72

 

Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 13.11.1989 ed appresso riportate:

Qualifiche

Importi

Categoria I Sup.

294.068

Categoria I

275.239

Categoria II

228.295

 

Qualifiche

Importi

Assistenti Tecnici

199.279

Categoria III

181.541

Categoria IV

164.542

Primo Impiego

142.711

(Sommario )

Art. 5 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di lire 1.800 per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di lire 4.000 giornaliere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto pari a lire 500 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso in cui siano impossibilitati ad utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

L'indennità sostitutiva sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di lire 86.500.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, fatte salve le condizioni di miglior favore. (Sommario )

Art. 6 - Indennità trasporto

Al fine di esercitare un'azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerata la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, è dovuta agli impiegati ed agli operai un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura della predetta indennità è fissata in 2400 lire giornaliere, pari, per gli operai di produzione, a 300 lire per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario di lavoro contrattuale.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui i lavoratori fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa. Per gli impiegati l'indennità è pari a lire 51.900 mensili.

I suddetti importi sono utili tutti anche ai fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende, nonché l'onere derivante dall'eventuale stipula di convenzioni, fermo restanti le condizioni di miglior favore. (Sommario )

Art. 7 - Trasferta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera in un cantiere posto ad una distanza superiore ai quattro chilometri dai confini territoriali del Comune dove si svolge l'attività di cantiere. (Sommario )

Art. 8 - Ferie

In applicazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995 il godimento delle ferie collettive avverrà come segue:

a) due settimane in occasione del Ferragosto;
b) una settimana in occasione del Natale.

La quarta settimana sarà goduta nell'arco dell'anno, a richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Il lavoratore che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive. (Sommario )

Art. 9 - Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia

Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 assolto con la percentuale del 23,45% devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della Provincia di Salerno, con versamenti trimestrali posticipati, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio di gratifica natalizia, ferie e riposi annui scade il 30 settembre di ogni anno.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali deve essere fatto in occasione:

a) del ferragosto per le somme afferenti il semestre ottobre-marzo;
b) del Natale per le somme afferenti il semestre aprile-settembre.

(Sommario )

Art. 10 - Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è stabilita per i lavori che si eseguono oltre gli 800 metri sul livello del mare, nella misura del 15% sugli elementi di cui al punto 3, sub a) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario )

Art. 11 - Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995 relative a:

- lavori vari - Gruppo A;
- lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C;
- lavori marittimi Gruppo D.

Si conviene che al personale addetto ai lavori in galleria - Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, sub a) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995:

- fronte di perforazione

46%;

- rivestimento e finiture

26%;

- riparazione e manutenzione ordinaria

18%;

- in presenza di forti getti d'acqua

20%.

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro effettivamente prestate.

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un'ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolare ristretta o il fronte d'avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo d'effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario )

Art. 12 - Malattie ed infortuni

Le parti convengono che per malattie di durata superiore ai 10 giorni, la Cassa Edile Salernitana corrisponderà il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni.

Il termine di 10 giorni non è richiesto nel caso di comprovate degenze clinico-ospedaliere, per periodi inferiori.

Si conviene, altresì, che per gli infortuni, la Cassa Edile Salernitana, integrerà fino al 100% la retribuzione anche per i primi tre giorni. (Sommario )

Art. 13 - Cassa Edile

Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. 5.7.1995 il contributo a favore della Cassa Edile è stabilito nella misura del 2% di cui l'1,66% a carico dell'impresa e lo 0,34% a carico dei lavoratori.

Il predetto contributo è calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale. (Sommario )

Art. 14 - Indumenti di lavoro
Dispositivi protezione individuali

Resta ferma la normativa in materia di fornitura dei dispositivi di protezione individuale da parte delle imprese ai lavoratori e fermo restando gli obblighi sanciti in tema di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di lavoro dai DD.LLgs. 626/94, 242/96 e 494/96.

Per le aziende che hanno operato almeno per 24 mesi e che sono in regola al 31/12 di ogni anno con il versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile Salernitana, come stabiliti, l'Ente Paritetico, previo apposito regolamento, provvederà a fornire i seguenti indumenti di lavoro: n. 2 tute da lavoro, n. 2 paio di guanti da lavoro, n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche, estivi ed invernali, per ogni singolo operaio.

Le aziende in regola, a decorrere dal 30.3.1999 ed entro il 30 marzo di ogni anno, presenteranno alla Cassa Edile Salernitana apposito elenco nominativo del personale operaio in forza, distinto per cantiere di appartenenza, al fine di consentire il necessario approvvigionamento e la relativa fornitura entro i 30 gg. successivi.

Le OO.SS. costituite s'impegnano nel promuovere un'azione permanente al fine di sensibilizzare i lavoratori all'uso dei D.P.I.. (Sommario )

Art. 15 - Quote territoriali di adesione contrattuale

Le parti fissano un contributo complessivo dell'1,2% per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 maggiorato della percentuale del 23,45% da ripartirsi in egual misura a carico delle imprese e dei lavoratori.

In aggiunta a tale contributo, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico dell'impresa, in misura dello 0,185% calcolata sugli elementi della retribuzione sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori.

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile Salernitana. (Sommario )

Art. 16 - Ente Scuola Edile

Il contributo per il finanziamento dell'Ente Scuola Edile è stabilito nella misura dello 0,65% a carico delle imprese sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 da versarsi alla Cassa Edile Salernitana con le modalità dalla stessa stabilite.

Si conviene che l'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente Scuola Edile sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

Le parti concordano che, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale è un elemento essenziale e dovrà anche essere finalizzata all'ingresso nel settore dei giovani e alla riqualificazione delle maestranze già impegnate.

Le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati alla qualificazione e riqualificazione di maestranze occupate e/o disoccupate.

I costi che favoriranno il realizzarsi dei suddetti Patti saranno regolamentati con apposito accordo fra le parti, le quali si convocheranno entro il 28 febbraio 1999. Detti costi, qualora non finanziati, saranno supportati dagli enti paritetici.

Le parti stabiliscono che l'attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratto di Formazione Lavoro e Contratto di Apprendistato sia svolta e attestata dall'Ente Scuola Edile di Salerno. (Sommario )

Art. 17 - Ambiente di lavoro

L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve provvedere a mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

1) un locale uso spogliatoio, doccia e servizio igienico con acqua corrente, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;

2) un deposito per i Dispositivi di Protezione Individuali atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori;

3) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i periodi freddi.

L'impresa è tenuta alla fornitura di acqua potabile ai lavoratori.

Ai lavoratori dell'impresa che non usufruiranno delle agevolazioni previste dall'art. 14 del presente contratto, l'impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro estive ed invernali.

(Si precisa che si richiama l'art. 14)

In applicazione dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti convengono che gli istituti di patronato (INCA-CGIL, INAS CISL, ITAL-UIL) collegati con le organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno, previa comunicazione di almeno 24 ore, accedere in cantiere per l'espletamento dello loro funzioni, durante la sosta pomeridiana o comunque fuori dell'orario di lavoro. (Sommario )

Art. 18 - Previdenza integrativa

Le parti prendono atto di quanto in materia contenuto nell'accordo nazionale dell'11.6.1997 e nell'attesa del regolamento attuativo è affidato alla Cassa Edile Salernitana un lavoro preparatorio di informazione alle imprese ed ai lavoratori teso a promuovere le conoscenze normative e facilitare così l'adesione al costituendo fondo.

Tale lavoro sarà messo a disposizione del costituendo Osservatorio Territoriale Edile (OTE).

Si concorda altresì che la Cassa Edile Salernitana possa diventare lo sportello locale per la raccolta dei fondi destinati al Fondo Previdenza Integrativa. (Sommario )

Art. 19 - Diritti sindacali

Con riferimento ed in attuazione al C.C.N.L. i Rappresentanti Sindacali sono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno almeno 10 dipendenti. (Sommario )

Art. 20 - Diritto allo studio

Le parti convengono sulla necessità di rendere operanti iniziative atte a garantire il diritto allo studio ai lavoratori del settore in conformità con quanto stabilito dall'art. 92 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Convengono, altresì, di elevare la percentuale di lavoratori aventi diritto nelle seguenti misure:

1) Per imprese da 18 a 100 unità produttive

6%;

2) Per imprese con oltre 100 unità lavorative

4%.

Le ore previste per il diritto allo studio potranno essere utilizzate anche per l'effettuazione di corsi di riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori che eventualmente l'Ente Scuola Edile di Salerno andrà ad istituire.

L'onere della gestione dei corsi è a totale carico dell'Ente Scuola Edile. (Sommario )

Art. 21 - Lavori a cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del C.C.N.L. 5.7.1995 e la sua piena applicabilità il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.

Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dal predetto art. 13 del C.C.N.L., le parti, a richiesta di una di loro, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale. (Sommario )

Art. 22 - Comitato tecnico paritetico per la prevenzione infortuni

Il Comitato Tecnico Paritetico per la Prevenzione Infortuni, già costituito in applicazione dell'art. 14 del Contratto Integrativo Provinciale 13.11.1989, dovrà svolgere le proprie funzioni nell'ambito di quanto previsto dal suo Statuto e dall'art. 88 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Detto Comitato sarà finanziato con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,35% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

(Si precisa che il contributo è 0,35%) (Sommario )

Art. 23 - Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

1) numero di imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile Salernitana e monte salari relativo;

2) numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

3) numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie autorizzate e delle conseguenti dichiarazioni di avvio lavori;

4) numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di Cassa Integrazione autorizzate;

5) attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti dai Fondi Strutturali.

L'elemento economico territoriale previsto dagli artt. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito a regime nella misura del 7% (settepercento) nei minimi di paga base e stipendio a partire dalla entrata in vigore del presente contratto.

Le parti si incontreranno entro il mese di luglio di ogni anno, nell'ambito della vigenza del presente contratto integrativo, per verificare l'attualità degli indicatori sopra riportati, eventualmente per individuare ulteriori e per procedere o no alla conferma dell'elemento economico territoriale stabilito. (Sommario )

Art. 24 - Trattamento di fine rapporto

Le parti concordano di costituire una Commissione di studio che entro sei mesi predisponga una proposta per il versamento dell'importo maturato per T.F.R. alla Cassa Edile Salernitana, unitamente al versamento corrente per ferie e 13ª mensilità tenendo conto anche delle previste novità legate all'avvio della previdenza integrativa. (Sommario )

Art. 25 - Limiti territoriali - Diaria

Con riferimento all'art. 22 lett. A (Norme Generali) comma 20 dell'art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, per l'operaio in servizio presso un'impresa e comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, i limiti territoriali sono stabiliti in oltre due chilometri del confine territoriale dal comune dove è sito il cantiere di assunzione. (Sommario )

Art. 26 - Anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria (APE ed APES)

Il contributo per l'APE è fissato nella misura del 2,40%, mentre il contributo dell'APES è fissato nella misura del 0,50%. Detti contributi sono da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario )

Art. 27 - Rappresentanti lavoratori sicurezza territoriali (R.L.S.T.)

Con riferimento all'accordo del 13.12.1996, con il quale erano istituite le figure dei R.L.S.T. previste dall'art. 89 del C.C.N.L. 5.7.1995, le parti stabiliscono di convocarsi entro il 31.1.1999 per la predisposizione e l'approvazione definitiva di apposito Regolamento.

Nel frattempo è stabilito di mutualizzare gli oneri derivanti dal suddetto accordo, definendo apposito contributo a carico delle imprese pari allo 0,30% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 da versare presso la Cassa Edile Salernitana secondo le modalità già previste per gli altri accantonamenti; il contributo dello 0,30% dovrà essere materialmente versato a far data dall'1.4.1999. Nel Regolamento saranno precisate le modalità di espletamento dell'incarico degli R.L.S.T., definiti in numero di sei, compresi gli ambiti territoriali di interventi, e modalità di pagamento di eventuali eccedenze di costi. La formazione dei R.L.S.T. ricadrà a carico del C.T.P., con l'ausilio dell'Ente Scuola, ed i relativi costi saranno a carico della Cassa Edile Salernitana; la suddetta fase formativa sarà posta in essere entro il 15.2.1999. (Sommario )

Art. 28 - Norme premiali

Le parti entro il 30.6.1999 si incontreranno per verificare, stabilire e definire norme premiali e sanzionatorie tese all'abbattimento del costo del lavoro in linea con il trend nazionale.

Per tale data dovranno essere stati valutati tutti gli eventuali reali bisogni degli Enti Paritetici, onde giungere alla ridefinizione degli effettivi fabbisogni economici, frutto di attente analisi di bilancio e della programmazione che gli Enti vorranno adottare. (Sommario )

Art. 29 - Premessa "politica" del Contratto integrativo provinciale

La premessa politica di cui all'intero punto 1) è parte integrante ed attiva del presente contratto. (Sommario )

Art. 30 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L 5.7.1995 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante. (Sommario )