EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Rovigo

Data stipula: 18 dicembre 1998


Inizio validità: 1 maggio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001


Contratto territoriale per la provincia di Rovigo


Sommario:

- Premessa
Parte prima - Regolamentazione per gli operai
- Sistema di informazioni
- Disciplina dell'impiegato di manodopera negli appalti e subappaltati
- Orario di lavoro
- Ferie
- Cassa Edile Polesana
- Accantonamenti alla Cassa Edile Polesana per gratifica natalizia, ferie e riposi annui
- Mensa
- Trasferta
- Elemento Economico Territoriale
- Indennità Territoriale di Settore
- Anzianità Professionale Edile
- Formazione professionale
- Ambiente di lavoro e sicurezza/Comitato Paritetico Territoriale
- Indumenti di lavoro, mezzi protettivi, attrezzi
- Quote di adesione contrattuale e di servizio contrattuale
Parte seconda - Regolamentazione per gli impiegati
- Premio di produzione
Parte terza - Parte comune
- Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
- Condizioni di miglior favore
- Decorrenza e durata

Il 18.12.1998, in Rovigo presso la Sede dell'Assindustria

tra:

- la Sezione Edili dell'Associazione Industriali;

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL;

in attuazione del disposto degli artt. 40 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti da imprese edili ed affini, è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo di quello nazionale sopraccitato, da valere nella Provincia di Rovigo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 5 luglio 1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

Premessa

Le Parti, dopo un approfondito esame della situazione del settore in generale, del mercato locale delle costruzioni e dei suoi punti di criticità, hanno confermato il ruolo centrale e strategico del settore edile nel quadro di un razionale ed equilibrato sviluppo economico della Provincia di Rovigo.

Si è constatato peraltro come l'espandersi anche in Polesine dei fenomeni del lavoro nero ed irregolare costituisca un serio ostacolo all'affermarsi sul territorio di un corretto confronto concorrenziale tra aziende, penalizzando quella diffusa parte di queste che rispetta le regole ed i vincoli di legge e di mercato, e si trova quindi sola a sopportare tutti i pesanti costi che incidono sulla produzione, in particolare quello del lavoro, sul quale si manifestano in misura più evidente l'elusione e l'evasione.

In tale contesto, risulta fondamentale la collaborazione fra i rappresentanti del mondo del lavoro e del sistema industriale per affrontare non solamente i problemi produttivi ed occupazionali, ma anche per attivare insieme un costante confronto con la Pubblica Amministrazione a tutti i livelli, al fine di ottenere da un lato chiare ed adeguate indicazioni sulla programmazione degli assetti futuri, dall'altro un'azione di controllo della regolarità dell'intero sistema edilizio che opera sul territorio molto più efficace di quanto oggi si riscontri.

A tali fini, la Sezione Costruttori Edili dell'Assindustria di Rovigo e FENEAL, FILCA e FILLEA provinciali individuano, in previsione delle opportune iniziative anche verso gli Enti Pubblici e di controllo, le seguenti priorità:

- lotta al lavoro irregolare e salvaguardia della leale concorrenza sul mercato fra gli operatori, anche tramite una maggiore responsabilizzazione delle Stazioni appaltanti e degli Enti ed Autorità preposti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie, per assicurare la dovuta pubblicità e conoscenza delle imprese aggiudicatarie ed esecutrici dei lavori;

- diffusione a tutti i gradi di responsabilità della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro ed il rispetto della normativa in materia, valorizzando a tal fine il ruolo del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;

- rapida e puntuale applicazione da parte degli Enti Pubblici locali degli indirizzi in tema di omogeneizzazione e trasparenza nei bandi di gara, definiti con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 185 del 27 gennaio 1998.

Le Parti infine auspicano che si rafforzi il ruolo che le imprese industriali locali, anche riunite in consorzi o associate, possono svolgere negli interventi infrastrutturali che interessano il territorio provinciale e si adopereranno per assicurare alle imprese stesse la necessaria competitività per una più efficace capacità concorrenziale sul mercato. (Sommario)

Parte prima - Regolamentazione per gli operai (Sommario)

Art. 1 - Sistema di informazioni

Si conviene sull'opportunità di dare concreta attuazione a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. a titolo di "Sistema di Informazioni" a livello territoriale.

Pertanto verranno effettuati incontri con periodicità semestrale, indicativamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per esaminare la situazione del settore, lo stato e le prospettive della produzione e dell'occupazione con riferimento ai comparti delle opere pubbliche, dell'edilizia abitativa e non, pubblica e privata, utilizzando a tali fini i dati forniti dalla Cassa Edile Polesana.

Tali dati riguarderanno:

a) movimento globale operai per categorie (apprendisti, contratti di formazione-lavoro, operai di I, II, III e IV livello);

b) movimento globale operai per dimensione di impresa;

c) movimento operai per fasce di età e di anzianità;

d) dimensione imprese per classi di addetti;

e) n. ore lavorate nel periodo e n. ore di Cassa integrazione non dovute a cause di forza maggiore;

f) n. ore di assenza distinte per malattia ed infortunio;

g) n. degli infortuni.

Le Parti individueranno entro il 1998 le possibili soluzioni che, nel rispetto della normativa in materia, permettano alla Cassa Edile Polesana un ruolo di supporto nell'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro ad esempio fornendo alle stesse Organizzazioni stipulanti elementi utili per una più puntuale conoscenza del numero e delle figure professionali temporaneamente disponibili sul mercato. (Sommario)

Art. 2 - Disciplina dell'impiegato di manodopera negli appalti e subappaltati

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge in materia di appalto e subappalto, con riferimento in particolare alla Legge 19.3.1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme specifiche del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

L'impresa che, nell'esecuzione di opere rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 5 luglio 1995, affidi in appalto o subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal menzionato C.C.N.L. e dal presente contratto collettivo provinciale di lavoro.

Si ribadisce che l'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto collettivo provinciale di lavoro.

Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Rovigo.

Inoltre la comunicazione di cui sopra va data - 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto o comunque prima dell'inizio medesimo - ai componenti la R.S.U. aziendale oppure, in mancanza di questa, alle OO.SS. firmatarie il presente Accordo per il tramite della Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Rovigo.

Si ribadisce infine che, in armonia con quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo previsto nel citato contratto nazionale e nel presente contratto collettivo provinciale.

Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui sopra, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 101 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

Nel corso degli incontri semestrali di cui all'art. 1, l'Associazione Industriali fornirà anche informazioni globali in materia di appalto e subappalto.

Nell'occasione, verrà fatto il punto sullo stato delle iniziative legislative in materia, nonché sugli esiti dei confronti in atto fra le Associazioni Nazionali contraenti. (Sommario)

Art. 3 - Orario di lavoro

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, fermo restando quanto previsto per il godimento dei riposi annui, si conviene che l'orario di lavoro normale contrattuale per la Provincia di Rovigo venga articolato nei seguenti periodi ultramensili:

- 1° gennaio - 30 aprile;
- 1° maggio - 31 agosto;
- 1° settembre - 31 dicembre;

in modo peraltro che l'orario contrattuale medesimo non risulti, nei singoli periodi sopra indicati, superiore alla media di 40 ore settimanali, ripartendo l'orario normale di lavoro nei primi 5 giorni della settimana.

Ai soli effetti del raggiungimento dell'orario sopra indicato saranno computate le ore non lavorate per festività, ferie godute, permessi sindacali, nonché congedo matrimoniale, malattia ed infortunio riconosciuti dai competenti Istituti.

Nei casi di riduzioni o sospensioni di lavoro, qualora ricorrano i presupposti delle norme vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestivamente domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali nel caso di cui la ditta non abbia potuto disporre, per motivi tecnico-produttivi, l'effettuazione del recupero entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno di cui è avvenuta la sosta o l'interruzione e nei modi previsti dall'art. 10 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

I 4 mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, di superare l'orario normale di lavoro effettivo di cui al R.D. 15 marzo 1923, n. 692, sono per la Provincia di Rovigo i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Qualora dovessero intervenire mutamenti nella normativa dell'orario di lavoro a seguito di legge o contrattazione nazionale, le Parti si impegnano ad incontrarsi per analizzarne le conseguenze ed individuare gli eventuali opportuni adeguamenti della disciplina come sopra concordata. (Sommario)

Art. 4 - Ferie

La durata annua delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 18 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

L'epoca delle ferie sarà stabilita in ciascuna impresa secondo le esigenze di lavoro, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente, entro il 31 maggio di ciascun anno e dovranno essere godute entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le parti convengono che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto sia così regolamentato:

a) due settimane, di norma consecutive, nel mese di agosto;

b) una settimana in coincidenza con il periodo delle festività natalizie;

c) la settimana di ferie restante in qualsiasi altro periodo dell'anno concordato con il datore di lavoro, anche in modo frazionato (5 giorni lavorativi di ferie equivalgono ad una settimana).

L'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico delle ferie valgono le norme di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario)

Art. 5 - Cassa Edile Polesana

Viene ribadito il ruolo che la Cassa Edile Polesana (CEP) svolge non solo per la puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali, ma anche per l'azione di monitoraggio e controllo dell'attività sul territorio per assicurare la leale concorrenza nel settore.

In tale azione si inquadrano le iniziative miranti a coinvolgere gli Enti di controllo della regolarità contributiva delle aziende, al fine di istituzionalizzare, anche tramite apposite convenzioni, lo scambio reciproco di dati inerenti le imprese esecutrici di lavori pubblici e privati e tutte le ulteriori informazioni utili alla conoscenza della reale consistenza del fenomeno dell'abusivismo e del lavoro irregolare.

Un ulteriore supporto ad una maggiore trasparenza del mercato del lavoro può giungere dall'adozione, in ambito regionale, di regolamentazioni omogenee in materia di modulistica per gli adempimenti nei confronti delle Casse Edili e di requisiti per l'accesso alle prestazioni e assistenze contrattuali qualificanti, sia per quanto concerne l'insorgenza del diritto che il momento di liquidazione delle stesse.

Tale regolamentazione omogenea dovrà tra l'altro conformarsi al principio del riconoscimento, per la maturazione del diritto alle prestazioni da parte della singola Cassa Edile, dei periodi di iscrizione maturati dal lavoratore presso Casse Edili industriali della Regione che attuino condizione di reciprocità con la Cassa Edile presso cui il lavoratore è iscritto al momento della richiesta della prestazione e/o assistenza.

Analogamente si conviene sull'opportunità che la disciplina contrattuale in tema di iscrizione e versamenti alle Casse Edili del personale in trasferta venga meglio puntualizzata, per assicurarne una più stretta correlazione con l'art. 18, comma 7 della Legge n. 55/90; ciò per favorire in tutto il settore, un paritario confronto concorrenziale tra imprese chiamate ad operare su uno stesso territorio.

Per la concreta attuazione degli obiettivi di prospettiva riportati nei commi precedenti, le Parti valutano positivamente le linee di indirizzo contenute nel Protocollo elaborato a livello regionale, si impegnano a orientare la rispettiva rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile Polesana al recepimento delle intese che dovessero essere definitivamente raggiunte al tavolo di confronto regionale attivato a suo tempo.

L'attività della Cassa Edile Polesana è regolata dallo Statuto e dal Regolamento in vigore nel periodo di applicazione del presente contratto provinciale.

Con decorrenza 1° gennaio 1997 il contributo di cui all'art. 37, lett. a), comma 6 del C.C.N.L 5 luglio 1995 è dovuto alla Cassa Edile Polesana nella misura del 2,40% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. sopra citato. Del predetto contributo il 2,00% è a carico delle imprese e lo 0,40% a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico degli operai sarà trattenuta dal datore di lavoro nella retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le parti si impegnano a riesaminare in qualsiasi momento la misura del contributo, anche nel corso di validità del presente contratto, in relazione all'andamento della gestione della Cassa Edile Polesana, nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. (Sommario)

Art. 6 - Accantonamenti alla Cassa Edile Polesana per gratifica natalizia, ferie e riposi annui

Ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, il trattamento economico spettante agli operai per le ferie, per gratifica natalizia, per riposi annui va assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 23,45% (a decorrere dall'1 gennaio 1994), calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18, punto 3) del precitato C.C.N.L..

Gli importi della percentuale di cui al comma precedente devono essere accantonati presso la Cassa Edile Polesana, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

L'obbligo di cui ai commi precedenti va assolto (con decorrenza 1.10.1994 ai sensi dell'accordo 10 ottobre 1994) anche durante i periodi di assenza del lavoratore per malattia anche professionale e/o per infortunio sul lavoro, con le modalità previste dalla Cassa Edile Polesana. (Sommario)

Art. 7 - Mensa

Le Parti, in relazione alle mutate condizioni operative ed alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contributiva e fiscale introdotte a far data dal 1° gennaio 1998 dal D.Lgs. n. 314/97, convengono di formulare una nuova disciplina dell'istituto di mensa rispetto a quella disciplinata dall'art. 7 del C.C.P.L. 14 novembre 1989.

A) Nei confronti degli operai addetti ai cantieri, l'impresa provvederà ove possibile affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze venga fornito un servizio di mensa, sia esso diretto, sia a mezzo di terzi, intendendosi per tali, in linea di massima, aziende o enti specializzati nel ramo della ristorazione collettiva e sempreché da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità a provvedervi a normali condizioni di costo.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o cantieri.

La fornitura del pasto comprenderà un primo, un secondo, un contorno, acqua e pane.

L'impresa concorrerà al costo complessivo della fornitura nella misura dell'80% e fino ad un massimo di lire 10.000.

B) Qualora non si rendesse praticabile la soluzione di cui alla lett. A) del presente articolo, l'impresa provvederà alla fornitura del pasto tramite apposite convenzioni con punti di ristoro (trattorie o ristoranti) posti nelle vicinanze del cantiere e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'attività produttiva.

In tale ipotesi, la ditta parteciperà al costo complessivo della fornitura nella misura dell'80% e fino ad un massimo di lire 16.000.

Il servizio mensa organizzato nei modi previsti dalle precedenti lettere A) e B) potrà essere fruito dal singolo lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi a tal fine quelle nelle quali siano state effettuate non meno di 4 ore di presenza in cantiere. Ciò vale anche in caso di operaio inviato in trasferta.

C) Ove non si rendesse possibile l'attuazione di quanto previsto ai punti A) e B) del presente articolo, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di lire 5.000 per ogni giorno di effettiva prestazione intendendosi come tale una prestazione lavorativa di almeno 4 ore.

Sulla predetta indennità sostitutiva non vanno computate le percentuali di cui all'art. 19 del vigente C.C.N.L. essendosene tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità (ex art. 3 Legge n. 402/96), né formeranno base di computo del T.F.R..

L'indennità sostitutiva non spetta all'operaio che non si avvalga del servizio attuato in una delle forme di cui alle lett. A) e B) del presente articolo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo a causa dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.

Nell'ipotesi di operai comandati in trasferta ai sensi del successivo art. 8, ferma restando l'applicazione dell'ipotesi C), in caso di apprestamento del servizio mensa nei modi di cui alle lett. A) e B) del presente articolo, l'Azienda concorrerà al costo complessivo del servizio fino ad un massimo di lire 16.000.

Entro il mese di dicembre 1999, le Parti effettueranno un monitoraggio del costo medio del pasto praticato sul territorio dagli enti specializzati di ristorazione e dai pubblici esercizi, per rilevarne l'andamento in relazione anche all'evoluzione generale del settore edile.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese. Restano salve le condizioni di miglior favore praticate dalle singole imprese.

Nota a verbale

Con riguardo al contenuto del presente articolo, le Parti confermano che i criteri espressi trovano riferimento nelle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 314/97 e dal D.Lgs. n. 56/98, che qui si intendono integralmente richiamate. (Sommario)

Art. 8 - Trasferta

All'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito fuori i confini del territorio del Comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato trasferito - e comunque per distanze non inferiori ai 4 Km dai predetti luoghi - spetta, oltre a quanto previsto a titolo di mensa dall'art. 7, una indennità giornaliera forfettaria di trasferta nelle misure sotto indicate.

1) Nel caso in cui l'impresa decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi aziendali:

a) per distanze comprese oltre i 4 e fino a 15 Km, fuori dal confine territoriale di cui al comma 1, spetterà unicamente il trattamento di mensa;

b) per distanze comprese oltre i 15 Km e fino a 30 Km fuori dal confine territoriale di cui al comma 1, lire 3.000 giornaliere;

c) per distanze comprese oltre i 30 Km e fino a 50 Km fuori dal confine territoriale di cui al comma 1, lire 9.000 giornaliere;

d) per distanze comprese oltre i 50 Km e fino a 80 Km fuori dal confine territoriale di cui al comma 1, lire 15.000 giornaliere;

e) per distanze oltre gli 80 Km fuori dal confine territoriale, lire 21.000 giornaliere.

All'autista dell'automezzo dell'impresa non è dovuta l'indennità giornaliera di trasferta ma viene riconosciuta la retribuzione normale corrispondente al tempo forfettariamente determinato dall'impresa per la guida (andata e ritorno). A tali fini, le Parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e del relativo regolamento, il tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo e pertanto non è utile per il raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto.

2) Nel caso in cui l'operaio sia comandato per iscritto a recarsi sul posto di lavoro con mezzi propri avrà diritto, fermo restando il trattamento di mensa , all'indennità di trasferta di cui al punto 1), oltre ad un rimborso spese per l' uso del mezzo pari a lire 300 al Km, esclusi i primi 4 Km di andata e ritorno.

Le indennità di cui ai punti precedenti non sono dovute nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando quest'ultimo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la indennità di trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio dell'attività.

Resta salva la particolare disciplina dettata dall'art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per gli addetti a determinate attività produttive (produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato e lavori di armamento ferroviario).

Pernottamento in luogo

In caso di trasferta con pernottamento in luogo, l' impresa è tenuta a provvedere al trasporto degli operai e per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. Nell'ipotesi di uso di mezzi del lavoratore, a livello aziendale verrà definito un rimborso spese.

Inoltre, verrà corrisposta all'interessato un'indennità giornaliera forfettaria di trasferta pari a lire 23.000 per ogni giornata di effettiva prestazione (compresi i giorni di andata e ritorno).

Resta inteso che, salvo diversi accordi con l'impresa, l'operaio dovrà trovarsi sul luogo di lavoro per l'ora stabilita di inizio attività.

Il suddetto trattamento assorbe, sino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Le indennità di trasferta come sopra definite non hanno incidenza alcuna con riguardo agli istituti retributivi contrattuali e/o di legge (accantonamento Cassa Edile, festività, ecc.), in quanto per la loro determinazione si è già tenuto conto di tale incidenza, né formeranno base di computo del T.F.R..

Dichiarazione congiunta sull'indennità di trasferta

Il personale al quale si applica il presente accordo non è qualificabile come trasfertista, a norma di quanto dispone l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 314/97, in merito all'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale. Questo concetto emerge anche dal contenuto della circolare del 23.12.1997 n. 326/E del Ministero delle Finanze, alla quale le Parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio e riferimento essenziale per la negoziazione qui intervenuta.

Quanto sopra poiché l'attività esercitata dal suddetto personale in trasferta si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro, stabilito al momento dell'assunzione o, successivamente, per effetto di trasferimento così come previsto al comma 1 ed al 1° "chiarimento a verbale" del presente articolo.

1° Chiarimento a verbale

Per i rapporti di lavoro in essere alla data del presente accordo, ai fini dell'erogazione del trattamento di trasferta, le Parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio - che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere - deve intendersi trasferito presso la sede dell'impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa espressa comunicazione al lavoratore.

2° Chiarimento a verbale

Le Parti, nell'individuare il trattamento globale dovuto all'operaio in trasferta, considerato in tutte le sue componenti risarcitorie (trattamento di mensa ed indennità forfettaria), ritengono assolto ogni obbligo derivante dalla disciplina contrattuale nazionale della trasferta. (Sommario)

Art. 9 - Elemento Economico Territoriale

Permanendo nel settore una situazione di evidente discriminazione tra lavoro regolare e irregolare, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, tra organizzazione dello stesso in forma cooperativa, artigiana, industriale, le Parti firmatarie del presente contratto provinciale convengono fin d'ora che l'individuazione di percentuali di riferimento dell'Elemento Economico Territoriale oltre le soglie di decontribuzione attualmente fissate contribuirebbe ad accentuare le suddette diversità, penalizzando ulteriormente il sistema produttivo organizzato in forma industriale.

Pertanto, in conformità agli Accordi nazionali dell'11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997, l'Elemento Economico Territoriale (da qui in avanti denominato E.E.T.) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 12 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Nella determinazione della misura dell'E.E.T. - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 - le Parti tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Rovigo quale parte della regione del Veneto, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Polesana e relativo monte salari;
- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;
- numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- lavori privati;
- numero di ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile.

Salvo che per l'anno 1998, per il restante periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'E.E.T. è determinato, per ogni anno di maturazione entro il 31 dicembre, nel rispetto del limite di cui all'Accordo nazionale 11 giugno 1997 e con riferimento ai minimi di paga oraria e di stipendio mensile vigenti al 1° gennaio 1998.

La determinazione annuale del valore dell'E.E.T. sarà effettuata in uno specifico incontro fra le Parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 1996/30 settembre 1997, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse Parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le Parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;

- acquisendo informazioni dall'Osservatorio di settore, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sull'attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;

- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati meno soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due, la cui positività sarà sufficiente per garantire la maturazione dell'E.E.T.

Le Parti definiranno l'importo dell'E.E.T. per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

All'atto della verifica annuale, potranno essere individuati altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'E.E.T. di cui all'art. 39, lett. d) del C.C.N.L. 5 luglio 1995, relativo a ciascun anno di riferimento, verrà corrisposto fin dal 1° gennaio dell'anno stesso, secondo i criteri più oltre esposti.

Relativamente all'anno 1998, gli importi relativi all'E.E.T., definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quali anticipo, sono fissati nella misura del 5% dei minimi di paga oraria e di stipendio mensile vigenti al 1° gennaio 1998 e sono pertanto i seguenti:

 

Operai

Importi orari

Operaio IV livello

314,10

Operaio specializzato

291,66

Operaio qualificato

262,50

Operaio comune

224,36

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti

201,92

Custodi, guardiani, portinai con alloggio

179,49

 

Impiegati

Livelli

Categorie

Importi

VII

1ª Super

77.628

VI

1ª Categoria

69.865

V

2ª Categoria

58.221

IV

Assistente tecnico già in 3ª Categoria

54.339

III

3ª Categoria

50.458

II

4ª Categoria

45.412

I

4ª Categoria

38.814

 

Ai fini della conferma dei predetti importi, le Parti effettueranno, entro il 31 dicembre 1998, la verifica dell'andamento degli indicatori territoriali sopra indicati, procedendo secondo le modalità già fissate per gli anni successivi. Soltanto nel caso in cui detti indicatori rileveranno nel periodo 1° ottobre 1997/30 settembre 1998 la positività del settore e dei suoi risultati rispetto al corrispondente periodo annuale precedente (1° ottobre 1996/30 settembre 1997), l'E.E.T. riconosciuto in via provvisoria con decorrenza 1° maggio 1998 nella misura del 5% potrà ritenersi definitivamente acquisito.

In occasione di tale verifica, le stesse Parti provvederanno a definire in via presuntiva l'importo dell'E.E.T. afferente l'anno 1999, la cui riconferma verrà formalizzata all'atto della verifica annuale da svolgersi, come sopra stabilito, entro il 31 dicembre 1999. Allo stesso modo si procederà per gli ulteriori anni di validità del presente contratto integrativo.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella Legge 23.5.1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Pertanto l'erogazione del relativo importo ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dalla sopra richiamata normativa. Ciò anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con lettere del 26.11.1996 e dell'8.10.1997 indirizzate all'ANCE ed alla Direzione Centrale dell'INPS. (Sommario)

Art. 10 - Indennità Territoriale di Settore

Al fine di pervenire ad una armonizzazione su scala regionale degli imponibili salariali su cui determinare la Cassa Edile, anche in funzione del comune obiettivo di addivenire ad una uniforme metodologia di calcolo delle contribuzioni dovute e della relativa modulistica, in presenza di mobilità delle imprese nel territorio regionale, si conviene di adeguare, con decorrenza 1° maggio 1998, l'indennità territoriale di settore ai valori di seguito riportati:

 

Qualifiche

Importi orari

Operaio di IV livello

1.345,91

Operaio Specializzato

1.260,72

Operaio Qualificato

1.152,11

Operaio Comune

1.016,75

Discontinuo lett. b) art. 6 All. A)

904,78

Discontinuo lett. c) art. 6 All. A)

799,47

 

Tale adeguamento, valutati i costi derivanti per le imprese del territorio, comporta la soppressione dell'istituto del trasporto di cui all'art. 6 dell'integrativo provinciale 14 novembre 1989 a decorrere dal 1° giugno 1998. (Sommario)

Art. 11 - Anzianità Professionale Edile

Con riferimento all'art. 30 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile resta confermato nella misura del 6,30% (A.P.E. Ordinaria 5%; A.P.E. Straordinaria 1,30%) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. precitato, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Il contributo continuerà ad essere accantonato presso la Cassa Edile Polesana con le modalità in atto. (Sommario)

Art. 12 - Formazione professionale

Le Parti riconfermano il ruolo primario che la valorizzazione delle risorse umane assume come fattore di competitività del settore.

Formazione e riqualificazione del personale rappresentano inoltre uno strumento che può favorire l'occupazione nel territorio ed una risposta al fabbisogno di professionalità delle imprese.

Le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria e la Sezione Edili dell'Assindustria Rovigo ritengono utile avviare su tali tematiche un momento di confronto e collaborazione, che porterà entro il 1998 alla costituzione di un Organismo Paritetico di indirizzo sulla formazione professionale che nelle intenzioni delle Parti dovrà avere i seguenti compiti:

- monitorare la domanda e l'offerta di lavoro nel settore edile della Provincia, utilizzando anche i dati in possesso della C.E.P.;

- analizzare le esigenze formative prioritariamente richieste dalla realtà produttiva locale;

- proporre corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione delle professionalità esistenti o che il mercato richiederà a breve-medio periodo, in stretto collegamento con gli Enti di formazione pubblici e privati che operano nella provincia.

L'Organismo Paritetico si riunisce su iniziativa delle Parti per affrontare le singole problematiche connesse ai compiti sopra definiti.

Con riferimento all'art. 88 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 il contributo per l'addestramento professionale a carico delle imprese viene confermato nella misura dello 0,20% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. citato. (Sommario)

Art. 13 - Ambiente di lavoro e sicurezza/Comitato Paritetico Territoriale

Le Parti, in applicazione delle Leggi n. 626/94 e n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, considerano impegno irrinunciabile ed elemento di qualificazione delle imprese del settore la promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

A tali fini risulta essenziale il ruolo del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro che deve poter consolidare la propria attività statutaria.

Si conviene pertanto che il Comitato elabori una serie di iniziative sulle quali misurare l'effettiva realizzazione dei propri obiettivi istituzionali dandone informazione alle Parti stipulanti. In relazione ai costi che saranno concretamente sopportati per l'attuazione di quanto sopra, in un apposito incontro da tenersi in linea di massima entro settembre 1998, saranno individuate le forme più idonee per il finanziamento dell'attività futura del Comitato.

Il Comitato stesso censirà, con la collaborazione delle Parti firmatarie, la presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al fine di verificarne e promuoverne la diffusione, anche al fine di consentire alle Parti stipulanti di esaminare, ai sensi dell'art. 89 del C.C.N.L., l'opportunità di addivenire alle intese ivi previste.

Le Parti ribadiscono l'importanza che tutti gli operatori assicurino il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla legislazione vigente e futura.

Fermi restando gli obblighi stabiliti dall'art. 87 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, per quanto concerne l'apprestamento dei locali indicati dalla lett. A) del citato articolo, in caso di oggettive difficoltà legate alle dimensioni del cantiere ed alla sua tipologia, l'impresa provvederà a trovare opportune soluzioni anche nelle vicinanze del cantiere stesso. (Sommario)

Art. 14 - Indumenti di lavoro, mezzi protettivi, attrezzi

Con decorrenza dall'anno 1997 gli operai avranno diritto alla fornitura di n. 1 tuta e n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche all'anno.

Tale obbligo verrà assolto dalla Cassa Edile Polesana che, in applicazione dell'Accordo provinciale 10.10.1994 e con le modalità previste dall'apposito regolamento, provvederà alla fornitura e alla consegna del seguente materiale:

- lavoratori in forza al 31 marzo n. 1 indumenti (tuta o giubbino e pantalone) + primo paio di scarpe antinfortunistiche;

- lavoratori in forza al 30 settembre secondo paio di scarpe antinfortunistiche.

Per il finanziamento di tale operazione è stabilito (a far data dal 1° ottobre 1994 ) un contributo a carico delle imprese dello 0,60% da versare mensilmente alla Cassa Edile Polesana, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 punto 3) del citato C.C.N.L..

L'impresa ha facoltà di far riportare sulle tute la propria denominazione sociale e/o il proprio marchio.

Resta fermo l'obbligo per i lavoratori di utilizzare tutti i mezzi di protezione individuali messi a disposizione e ad usare gli stessi unicamente nell'ambito dell'impresa ed inoltre, se richiesto, a restituire il materiale usato all'atto della consegna del nuovo ed alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Le Parti si danno atto di aver voluto, con il presente articolo, dare più puntuale e corretta applicazione agli obblighi di prevenzione derivanti dagli artt. 378 e 384 del D.P.R. n. 547/1955.

Ai lavoratori saranno messi a disposizione da parte delle imprese gli attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione degli incarichi assegnati.

Il lavoratore è tenuto al corretto uso degli stessi e alla loro restituzione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. (Sommario)

Art. 15 - Quote di adesione contrattuale e di servizio contrattuale

Le quote di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 37 lett. c), del C.C.N.L. 5 luglio 1995 restano fissate nella misura paritetica dello 0,50% per la quota provinciale e dello 0,185% per la quota nazionale, da calcolarsi entrambe sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. citato.

Detta quota è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni periodo di paga, ed è versata alla Cassa Edile Polesana unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso. (Sommario)

Parte seconda - Regolamentazione per gli impiegati (Sommario)

Art. 16 - Premio di produzione

Il premio di produzione già dovuto agli impiegati nelle misure previste dall'art. 16 parte seconda del contratto collettivo provinciale di lavoro 14 novembre 1989, ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 resta congelato nelle seguenti misure:

 

Livello

Categoria

Importi

VII

1ª Super

296.350

VI

1ª Categoria

276.369

V

2ª Categoria

229.977

IV

Assistente tecnico già in 3ª Categoria

201.515

III

3ª Categoria

183.243

II

4ª Categoria

164.976

I

4ª Categoria

142.840

 (Sommario)

Parte terza - Parte comune (Sommario)

Art. 17 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 107 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 si conviene che nel caso in cui le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto provinciale dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni sia retributive che normative, a livello provinciale, meno onerose di quelle previste dal presente Accordo, tali condizioni si intendono automaticamente estese alle aziende rappresentate dalla Sezione Costruttori Edili dell'Assindustria di Rovigo.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo integrativo, si richiama la disciplina prevista dal C.C.N.L. 5 luglio 1995, con il rinnovato impegno delle Parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, sia il precitato C.C.N.L. che il presente Accordo Integrativo Provinciale. (Sommario)

Art. 18 - Condizioni di miglior favore

Le Parti si danno atto che con il presente contratto integrativo non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso le singole imprese, alla data di stipula dell'Accordo stesso, le eventuali condizioni di miglior favore. (Sommario)

Art. 19 - Decorrenza e durata

Il presente contratto provinciale integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, entra in vigore il 1° maggio 1998 ed ha durata fino al 31 dicembre 2001.

La disciplina degli istituti della trasferta e della mensa avrà decorrenza dal mese di giugno 1998. (Sommario)