EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Rimini

Data stipula: 28 maggio 1998


Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001


Contratto territoriale per la provincia di Rimini


Sommario:

- Relazioni sindacali - Osservatorio provinciale
- Azioni con finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo e irregolare
- Operaio di primo livello
- Capo cantiere
- Trasferta - Rimborsi chilometrici
- Indennità di guida
- Sospensione o ritiro della patente
- Orario di lavoro
- Indennità stesa bitume
- Premio di fedeltà e provvidenze Cassa Mutua Edile
- Salario
- Lavoratori extra comunitari
- Decorrenza e durata

 

Il 28.05.1998, in Rimini,

tra:

- il Collegio Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali;

e

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL;

viene stipulato il seguente Contratto Integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1998, valido per tutto il territorio della Provincia di Rimini.

Art. 1 - Relazioni sindacali - Osservatorio provinciale

A) In caso di ricorso alla Cassa integrazione guadagni, gestione ordinaria, per motivazioni diverse dal maltempo, l'Impresa dovrà dare comunicazione preventiva ad Assindustria - Rimini.

Quest'ultima informerà ufficialmente e di norma preventivamente la F.L.C. della necessità di CIG/O da effettuarsi; copia della lettera sarà allegata alla domanda di CIG/O quale prova dell'avvenuta procedura.

B) Le parti convengono di costituire, presso la Cassa Mutua Edile di Rimini, un Osservatorio provinciale di monitoraggio del settore, attraverso la raccolta, elaborazione e diffusione di dati reperibili, oltre che dalla stessa Cassa Mutua Edile, da fonti disponibili a livello provinciale, regionale e nazionale, quali ad esempio: INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, AUSL, Camera di Commercio, Quasco, Osservatorio Nazionale del Settore, Uffici Studi delle OO.SS. e Imprenditoriali, ecc.

L'approntamento del progetto di Osservatorio da parte della Cassa Mutua edile avverrà entro il 31.12.1998 e riguarderà il settore nella sua unitarietà (aziende industriali, artigiane e cooperative).

I costi dell'approntamento e del funzionamento dell'Osservatorio sono a totale carico della Cassa Mutua Edile. (Sommario)

Art. 2 - Azioni con finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo e irregolare

Considerato che:

- il lavoro abusivo e irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL, Cassa Mutua Edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale, nel settore edile ha assunto nella Provincia di Rimini dimensioni rilevanti, pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato, non più sopportabili;

- sussiste il comune giudizio sulla assoluta priorità di un'iniziativa sistematica e coordinata degli organi di vigilanza (INPS - INAIL - Direzione provinciale del lavoro, AUSL) contro le imprese che utilizzano il lavoro abusivo e irregolare;

- sussiste la necessità di operare, anche attraverso le relazioni sindacali, per porre le condizioni del rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili ed affini nella Provincia di Rimini, nonché del rilancio del settore delle costruzioni;

le parti firmatarie del presente accordo convengono:

1. di proporre congiuntamente alle sedi provinciali di INPS e INAIL un' azione di monitoraggio permanente che favorisca e ponga i presupposti per la continuità, oltre il 31.12.1998, del meccanismo premiale originariamente previsto dall'art. 29 della Legge 341/95;

2. di proporre alle sedi provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uno scambio di dati con il sistema informativo della Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini in attesa di intese nazionali in materia;

3. di richiedere, in via sperimentale, i dati in possesso della C.C.I.A.A. di Rimini, sulla base di un'intesa con quest'ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Mutua edile e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo del settore;

4. le OO.SS. di categoria firmatarie, metteranno a disposizione le informazioni che le Amministrazioni Comunali di Rimini e Riccione forniranno loro in ottemperanza dei protocolli sottoscritti in materia di garanzia di tutela delle condizioni e dei trattamenti economici, contrattuali dei dipendenti impiegati in appalti pubblici e di rispetto della legislazione vigente in materia, nonché di riduzione dei fenomeni di illiceità nella conduzione delle OO.PP.; ciò avverrà anche per gli altri Comuni della Provincia di Rimini non appena saranno stipulati i relativi protocolli; inoltre, le parti firmatarie richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti e ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Mutua Edile delle opere appaltate, nonché di impegnare i Direttori dei lavori ed i Coordinatori per l'esecuzione dei lavori (art. 5 D.Lgs. 494/96), alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all'Impresa esecutrice, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e delle dichiarazioni di regolarità contributive nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Mutua Edile, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. a) e b) del D.Lgs. 494/96;

5. la Cassa Mutua Edile di Rimini, in caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati, dell'inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovrà studiare ed attuare, opportune iniziative di sensibilizzazione delle Imprese e degli Enti previdenziali ed assicurativi, dei competenti organi ispettivi, nonché delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi 55/90 e 341/95;

6. di ridefinire i criteri per il rilascio delle certificazioni liberatorie di regolarità contributiva e di inviare periodicamente alle stazioni appaltanti pubbliche della Provincia di Rimini Informazioni relative alle Imprese inadempienti;

7. di richiedere alle Casse Edili delle Provincie di provenienza delle Imprese che concorrono all'aggiudicazione di appalti pubblici nella Provincia di Rimini, informazioni e dati relativi alle suddette imprese;

8. che la Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini assumerà un ruolo primario nella realizzazione dell'azione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti; nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie sulla base dei criteri che saranno definiti, ed alla verifica delle aziende operanti nella Provincia di Rimini, provenienti da altre Province;

9. le parti convengono di sensibilizzare il Ministero del Lavoro in merito ad una maggiore presenza nella Provincia di Rimini di Ispettori del Lavoro, adeguati alla repressione del lavoro irregolare. (Sommario)

Art. 3 - Operaio di primo livello

Nell'arco di sette anni consecutivi, dopo sei anni di attività nel settore edile, di cui almeno due nella stessa impresa, all'operaio di primo livello viene erogata una indennità pari al 40% della differenza fra la retribuzione dell'operaio comune con quella dell'operaio qualificato.

Tale erogazione avviene a far data dal 1° gennaio 1999. (Sommario)

Art. 4 - Capo cantiere

Sono indicati Capi cantiere quei lavoratori che oltre ad essere preposti al coordinamento di un gruppo di più operai, abbiano anche compiti operativi, per incarico della Direzione Tecnica del responsabile tecnico dell'Impresa, per seguire cantieri del valore minimo di 6 miliardi nel caso di un unico cantiere e di 8 miliardi nel caso di più cantieri.

A tali dipendenti viene riconosciuta, per il periodo relativo alla funzione di Capo cantiere, una indennità pari al 20%, già comprensiva dell'indennità per Capo Squadra, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del vigente C.C.N.L..

L' inizio e la fine dell'incarico devono essere espressamente notificati all'interessato mediante comunicazione scritta della Ditta. (Sommario)

Art. 5 - Trasferta - Rimborsi chilometrici

Con riferimento al verbale di modifica del 19.6.1995, per le fasce chilometriche successive ai 33 Km, la diaria spettante al lavoratore in trasferta, qualora non fosse possibile procurare il pasto caldo, viene elevata dal 17 al 23%. (Sommario)

Art. 6 - Rimborso chilometrico in caso di utilizzo del proprio mezzo per recarsi in cantiere

Con riferimento al punto 3 del verbale di modifica del 19.6.1995, le parti convengono di rinviare il confronto al mese di giugno 2000. (Sommario)

Art. 7 - Indennità di guida

Viene istituita un'indennità di guida per chi conduce il mezzo di trasporto aziendale, pari a lire 50 per ogni Km di percorrenza a far data dal 1° giugno 1998, che sarà elevata a lire 80 per ogni Km di percorrenza a far data dal 1° giugno 2000. (Sommario)

Art. 8 - Sospensione o ritiro della patente

Nel caso di sospensione o ritiro della patente, per cause non imputabili al lavoratore, l'azienda concorrerà ai costo sostenuto dal dipendente per il recupero della patente, nella misura del 50% fino ad un massimo di lire 200.000 (Sommario)

Art. 9 - Orario di lavoro

Le parti confermano integralmente quanto convenuto in materia di orario di lavoro all'art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale stipulato in data 21 settembre 1989. (Sommario)

Art. 10 - Indennità stesa bitume

Ai lavoratori addetti alla stesa manuale del conglomerato bituminoso per i lavori effettuati esclusivamente a mano, con esclusione di quelli addetti alla stesa che utilizzano le apposite macchine e degli assistenti, viene erogato a partire dall'1.6.1998, un'indennità del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. vigente, limitatamente per le ore di lavoro impiegati in tale mansione. (Sommario)

Art. 11 - Premio di fedeltà e provvidenze Cassa Mutua Edile

Le parti convengono di istituire per gli operai pensionandi iscritti alla Cassa Mutua Edile un Premio di Fedeltà che possa garantire loro un'integrazione delle prestazioni di APE/S a partire dagli operai che andranno in pensione nell'anno 1998.

Inoltre, si conviene che, fermo restando inalterata la contribuzione complessiva a carico delle Imprese e dei lavoratori alla data di stipula del presente Integrativo, in ragione esclusiva della realizzazione di quanto contenuto nel presente articolo, per finanziare il Premio di Fedeltà e il nuovo sistema di provvidenze erogato dalla Cassa Mutua Edile, si opererà una diversa distribuzione delle contribuzioni a carico delle imprese.

Inoltre, le parti convengono di rivalutare globalmente, nell'ambito dell'invarianza del costo complessivo sopra enunciato, i valori delle provvidenze erogate dalla Cassa Mutua Edile, definendo quali da mantenere a da istituire e quali da sopprimere. Sono ovviamente escluse da tale revisione e prestazioni APE/S e APE/O.

Infine, le parti si incontreranno, unitamente agli Organi della Cassa Mutua Edile, per definire contrattualmente quanto previsto nel presente articolo entro e non oltre il 30 settembre 1998. (Sommario)

Art. 12 - Salario

In attuazione degli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre in essere. In attuazione dell'art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, degli Accordi Collettivi Nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Rimini, dell'andamento del settore e dei suoi risultati , nonché dei seguenti indicatori riferiti all'anno precedente a quello di erogazione dell'elemento economico territoriale:

- numero delle Imprese e dei Lavoratori iscritti alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavoro pubblici aggiudicati nella Provincia;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella Provincia;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

- numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate.

Pertanto, l'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, è stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1998, nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e stipendio.

Al fine della conferma o variazione della misura del l'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ogni anno per tutta la vigenza del presente Contratto Integrativo.

L'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati della Provincia di Rimini è il seguente:

 

Livello

Categoria

Mensile

Orario

VII

Quadri e Impiegati di 1ª Super

108.679

628,20

VI

Impiegati di 1ª

97.811

565,38

V

Impiegati di 2ª

81.509

471,15

IV

Assistente tecnico ed Operai di 4ª

76.075

439,74

III

Impiegati di 3ª ed Operai Specializzati

70.641

408,33

II

Impiegati di 4ª ed Operai Qualificati

63.577

367,50

I

Impiegati di 4ª primo impiego ed Operai Comuni

54.339

314,10

 

Gli arretrati dal 1° gennaio dell'elemento economico territoriale verranno corrisposti ai dipendenti con la retribuzione del mese di luglio 1998. (Sommario)

Art. 13 - Lavoratori extra comunitari

Per agevolare il periodico ritorno in famiglia dei lavoratori extra comunitari viene loro concessa la possibilità di cumulare ferie, permessi sostitutivi ex festività abolita a R.O.L. ed aspettativa, nei limiti del vigente C.C.N.L., compresi quelli maturati e non fruiti dell'anno precedente. (Sommario)

Art. 14 - Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo Provinciale è valido per tutto il territorio della Provincia di Rimini, ha decorrenza dal 1° gennaio 1998 e scadrà il 31.12.2001. (Sommario)