EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Rieti

Data stipula: 8 luglio 1998


Inizio validità: 1 luglio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001


Contratto territoriale per la provincia di Rieti


Sommario:

- Premessa
- Contribuzione anzianità professionale edile
- Fondo APES
- Orario di lavoro
- Elemento Economico Territoriale (EET)
- Previdenza integrativa
- Trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.)
- Comitato paritetico territoriale (CPT)
- Reciprocità
- Indennità di alta montagna
- Lavori in galleria
- Tabella paga in vigore dall'1.7.1998
- Indumenti di lavoro
- Indennità sostitutiva di mensa
- Indennità di trasporto
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Cassa Edile
- Decorrenza e Durata

L'8.7.1998,

tra:

- la FENEAL/UIL;

- la FILCA/CISL;

- la FILLEA/CGIL;

visti:

- il C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini del 5.7.1995;

- l'Accordo Nazionale 11.6.1997, sottoscritto dalle rispettive competenti Organizzazioni Nazionali di Categoria;

- l'Accordo del 6.7.1996, sottoscritto dalle rispettive competenti Organizzazioni Provinciali di Categoria che viene confermato e recepito in tutte le sue parti, ove non modificato dal presente Contratto Integrativo Provinciale (CIP);

è stato sottoscritto il presente contratto di lavoro da valere nella provincia di Rieti per tutti i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini ad integrazione del C.C.N.L. stipulato il 5.7.1995.

Premessa

La crisi verificatasi negli ultimi anni nel settore delle costruzioni in tutto il Paese e, in particolare, nella provincia di Rieti, ha determinato un arresto nella realizzazione di opere edili, sia pubbliche che private, a cagione della drastica riduzione degli investimenti.

Tale stagnazione ha generato pesanti conseguenze sulla struttura aziendale e occupazionale delle Imprese, costrette a drastici ridimensionamenti, compromettendone addirittura la presenza sul mercato.

Tale situazione ha prodotto un calo dell'occupazione, il ricorso sempre più frequente al lavoro nero e irregolare e, nel contempo, crescenti difficoltà delle imprese a rimanere sul mercato.

Le opere pubbliche in programma sul territorio provinciale e gli sgravi fiscali in vigore, fanno tuttavia intravedere una ripresa produttiva del settore.

Le parti con la stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale (CIP) intendono offrire un tangibile riconoscimento alle imprese "regolari".

Convengono pertanto che le Imprese iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Rieti ed in regola con i versamenti fruiscano di un "bonus" sulla contribuzione.

Si impegnano altresì ad intraprendere un'azione congiunta contro il lavoro irregolare all'uopo agendo anche presso le Istituzioni Pubbliche preposte, acciocché effettuino un più severo controllo e una efficace repressione dello stesso.

A tale fine decidono di elaborare e porre in atto strategie congiunte con lo scopo di impegnare i Comuni della Provincia all'osservanza delle norme sugli Appalti Pubblici e alla vigilanza del rispetto, da parte delle Imprese appaltatrici delle opere pubbliche, delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e di previdenza ed assicurazione.

In tale contesto è indispensabile l'instaurarsi di relazioni sindacali propositive indispensabili a gettare le basi del rinnovamento, della ricomposizione e del rilancio del settore delle costruzioni nella Provincia di Rieti.

Tutto ciò premesso le parti sociali in epigrafe indicate convengono quanto segue: (Sommario)

Contribuzione anzianità professionale edile

Le imprese che denunciano mensilmente almeno 160 ore (su una base settimanale di 40 ore) e che possiedono quindi i requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 29 della Legge 341/1995, usufruiranno di un "bonus decontributivo" complessivo 2,50%, così determinato:

- 2,00% di bonus sul contributo APE;
- 0,50% di bonus sul contributo APES.

Resta impregiudicato quanto stabilito per l'APES dall'accordo nazionale 11.6.1997.

Detta decontribuzione del 2.50% avrà un periodo di sperimentazione dall'1.10.1998 al 30.9.1999, al termine del quale le parti stipulanti, previa verifica dei dati in Cassa Edile, si incontreranno per valutare l'opportunità:

- del proseguimento dell'iniziativa;
- dell'eventuale variazione da apportare all'aliquota di decontribuzione.

Al fine di dare concreta attuazione alla disciplina del bonus decontributivo le parti danno mandato alla Cassa Edile di predisporre apposito organico Regolamento. (Sommario)

Fondo APES

La Cassa Edile, al termine di ogni esercizio finanziario, verificherà lo stato patrimoniale del Fondo APES in funzione della copertura delle prestazioni da erogare delle altre Casse Edili Territoriali, al fine di esaminare le problematiche di coordinamento ed effettuare i conteggi delle eventuali somme dovute a conguaglio in conseguenza dell'accordo. (Sommario)

Orario di lavoro

Nel caso in cui, nell'esecuzione di opere pubbliche, le stazioni appaltanti richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di lavoro, le parti, prima dell'apertura del cantiere, apriranno un tavolo consultivo tra le Imprese e loro Associazioni di categoria, Federazioni Sindacali di categoria e Stazioni appaltanti pubbliche, al fine di concordare:

- durata e articolazione dell'orario di lavoro;

- verifica delle condizioni di sicurezza e igiene del cantiere, in relazione ai regimi di orario e d'organizzazione del lavoro;

- verifica dell'impatto sul contesto urbano delle lavorazioni e dei loro orari.

Le parti in relazione all'art. 39, lett. a) del C.C.N.L. 5.7.1995, si impegnano ad istituire una Commissione Paritetica per lo studio di eventuali nuove articolazioni dell'orario di lavoro.

Qualora la legislazione nazionale dovesse apportare modifiche alla vigente disciplina dell'orario di lavoro le parti stipulanti ridefiniranno, in conformità alle nuove norme, gli impegni economici e normativi assunti con il presente accordo. (Sommario)

Elemento economico territoriale (E.E.T.)

Le parti stipulanti, visto l'Accordo Nazionale dell'11.6.1997, il Protocollo del 23.7.1993, gli art. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito nella Legge 23.5.1997, n. 35, e tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti nel territorio provinciale, determinano l'Elemento Economico Territoriale (E:E:T.) nella complessiva misura del 7% della paga base e di stipendio.

La sua corresponsione sarà così scaglionata:

- dall'1.7.1998 un aumento del 4% della paga base e di stipendio;
- dall'1.7.1999 un aumento del 3% della paga base e di stipendio in vigore.

Le parti concordano di incontrarsi annualmente, durante il periodo di vigenza del presente contratto integrativo, per verificare la congruità dell'Elemento Economico Territoriale, in rapporto ai criteri dettati dal comma 4 dell'art. 39 del C.C.N.L., e per determinarne, conseguentemente, le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione. (Sommario)

Previdenza integrativa

Le parti si danno atto di quanto previsto nell'accordo nazionale 11.6.1997, e in attesa del Regolamento Attuativo Nazionale, danno mandato alla Cassa Edile della Provincia di Rieti di procedere ad uno studio conoscitivo della percentuale dei lavoratori che vi aderirà e alla elaborazione di procedure volte ad incentivare l'adesione.

Le parti concordano altresì che la Cassa Edile diventi sportello locale per la raccolta dei fondi destinati al Fondo Previdenza Integrativa. (Sommario)

Trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.)

Le quote mensili relative al trattamento di fine rapporto di lavoro per tutti gli addetti al settore, operai, impiegati e quadri, saranno accantonate presso apposito fondo istituito presso la Cassa Edile della Provincia di Rieti.

L'accantonamento avrà la seguente modulazione in termini percentuali: 

- il 25%

dall'1.1.1999;

- il 50%

dall'1.1.2000;

- il 75%

dall'1.1.2001;

- il 100%

dall'1.1.2002.

È data facoltà alle Imprese di versare il T.F.R. maturato dal dipendente o una parte di esso alla data del 31.12.1998.

L'onere della rivalutazione delle quote del T.F.R. ex Legge 297/82, sarà a carico della Cassa Edile (quota spettante).

Le parti danno mandato alla Cassa Edile di predisporre apposito organico Regolamento. (Sommario)

Comitato paritetico territoriale (C.P.T.)

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 5.7.1995, le parti si obbligano entro il 31.12.1998, a dare concreta costituzione all'Ente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività di lavoro per le attività edilizia ed affini della provincia di Rieti. (Sommario)

Reciprocità

Fatte salve le prestazioni per i lavoratori oggi iscritti e viste le disposizioni dell'Accordo Nazionale 11.6.1997, le parti danno mandato alla Cassa Edile di prendere contatto con i legali rappresentanti.

Se il prestatore d'opera ricopre la qualifica di impiegato, il rimborso delle spese di trasporto è di lire 2.000 al giorno o il costo dell'abbonamento mensile del mezzo pubblico dal Comune di residenza al luogo di lavoro o al punto di ritrovo per poi proseguire con l'eventuale mezzo di trasporto della Impresa.

Nel caso di assunzioni o di licenziamento a metà mese l'Impresa rimborserà 1/3 del costo dell'abbonamento per ogni decade di lavoro. (Sommario)

Indennità di alta montagna

In applicazione dall'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1997 e visto l'art. 9 del precedente Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.), le parti concordano che ai lavoratori che prestano la propria opera in zone situate a quote superiori ai 1.000 metri sul livello del mare (slm), l'indennità giornaliera è di lire 6.000, mentre per le zone superiori ai 1.200 metri l'indennità è di lire 7.000. (Sommario)

Lavori in galleria

Fermo rimanendo la disciplina nazionale, per i lavori in galleria, di cui al gruppo b) dell'art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995, le Parti riconfermano totalmente i contenuti dell'art. 16 del Contratto Integrativo Provinciale del 27.7.1989.

Il salario dei prestatori d'opera addetti ai lavori in galleria rimangono nelle misure percentuali appresso indicate:

- per i lavori di cui alla lettera a)

46%

- per i lavori di cui alla lettera b)

26%

- per i lavori di cui alla lettera c)

18%

Ove ricorrano anche le condizioni di disagio previste al terzo comma dell'art. 21 - gruppo b), le percentuali di cui sopra sono sostituite dalle seguenti:

- per i lavori di cui alla lettera a)

55%

- per i lavori di cui alla lettera b)

31%

- per i lavori di cui alla lettera c)

21%

Ove ricorrano le condizioni previste dal quarto comma dell'art. 21 - gruppo b), le percentuali di cui al primo comma sono sostituite dalle seguenti:

- per i lavori di cui alla lettera a)

60%

- per i lavori di cui alla lettera b)

34%

- per i lavori di cui alla lettera c)

23%

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate su tutti gli elementi della retribuzione e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo di cottimo. (Sommario)

Tabella Paga in vigore dall'1.7.1998

Impiegati

Liv.

Stip. base

(a)

Ind. conting.
(b)

Premio produz.
(c)

Aumento 4%
(d)

E.E.T.

(c + d)

E.D.R.

(e)

Totale

(a + b + c + d + e)

VII

1.598.706

1.033.627

286.589

63.948

350.537

20.000

3.002.870

VI

1.438.835

1.025.514

268.260

57.553

325.813

20.000

2.810.162

V

1.199.029

1.013.029

222.204

47.961

270.165

20.000

2.502.533

IV

1.119.094

1.009.283

193.297

44.764

238.061

20.000

2.386.438

III

1.039.159

1.005.226

175.930

41.566

217.496

20.000

2.281.881

II

935.243

999.950

158.260

37.410

195.670

20.000

2.150.863

I

799.353

993.054

137.100

31.974

169.074

20.000

1.981.481

 

Operai

Liv.

Paga base
(a)

Ind. conting.
(b)

Ind. ter. set.
(c)

Am.to 4%
(d)

E.E.T.

(c + d)

E.D.R.

(e)

Totale

(a + b + c + d + e)

IV

K

6.468,75

5.834,01

1.123,23

258,75

1.381,98

115,61

13.800,35

III/Op. Spec.

S

6.006,70

5.810,55

1.045,36

240,69

1.286,05

115,61

13.218,91

II/Op. Qual.

Q

5.406,03

5.780,06

945,65

216,24

1.161,89

115,61

12.463,59

I/Op. Com.

C

4.620,54

5.740,20

820,04

184,82

1.004,86

115,61

11.481,21

(Sommario)

Indumenti di lavoro

Si conviene la mutualizzazione del vestiario (un paio di scarpe antinfortunistiche e n. 1/tuta l'anno).

A fronte di tale prestazione l'imprese verseranno in Cassa Edile un contributo pari allo 0,20%.

Sarà demandato alla Cassa Edile di predisporre un apposito regolamento d'attuazione, entro e non oltre 3 mesi dalla firma del presente accordo. (Sommario)

Indennità sostitutiva di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa è elevata a lire 500 orarie per gli operai, a lire 800 orarie per 8 ore al giorno per gli addetti alla produzione e trasporto del calcestruzzo, agli addetti alla produzione, trasporto e mensa in opera dei conglomerati bituminosi e a lire 4.000 per ogni giorno lavorativo per gli impiegati. (Sommario)

Indennità di trasporto

L'Impresa rimborserà al prestatore d'opera, se operaio, la somma di lire 250 orarie per 8 ore al giorno o il costo dell'abbonamento mensile del mezzo - pubblico di trasporto, dal Comune di residenza al Cantiere di lavoro o al punto di ritrovo, per poi proseguire con l'eventuale mezzo di trasporto della impresa stessa. (Sommario)

Indennità per lavori speciali disagiati

Per quanto concerne le indennità per lavori speciali disagiati si fa riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. del 5.7.1995.

Si conviene che gli addetti alle pile in cemento armato e pre-compresso, ai pulvini ed agli impalcati, sia corrisposta la maggiorazione prevista al punto 16) gruppo a) dell'articolo sopra citato, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell'art. 25 del C.C.N.L. in vigore.

Inoltre si conviene che agli Addetti ai lavori in cimiteri, in contatto con le tombe, sia corrisposta la maggiorazione del 15% da computarsi alle condizioni di cui sopra.

Tale maggiorazione non verrà corrisposta in caso di lavori per nuove costruzioni cimiteriali. (Sommario)

Cassa Edile

A decorrere dall'1.10.1998, il contributo di gestione della Cassa Edile, previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 5.7.1995 sarà elevato dal 2% al 2,50% e sarà a carico per 5/6 dei datori di lavoro e per 1/6 dei lavoratori.

Le parti si obbligano entro il 31.12.1998 ad uniformare le prestazioni erogate agli iscritti alla Cassa Edile della provincia di Rieti alle altre Casse Edili delle provincie della Regione Lazio. (Sommario)

Decorrenza e Durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre, fatta eccezione per le disposizioni relative al bonus decontributivo, dall'1.7.1998 ed avrà durata sino al 31.12.2001.

Per quanto in esso non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni del C.C.N.L. 5.7.1995.

Sono comunque fatte salve le disposizioni di maggior favore in atto nelle singole imprese. (Sommario)